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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione Minorenni
La Corte di Appello di Salerno II, sezione minorenni, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. dr.Vincenzo Battimiello Consigliere Onorario
d.ssa Maria Apuzzo Consigliere Onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento RGN1106/2024 VG
TRA
e Parte_1 Parte_2 avv.Luciano Pandolfi)
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno
Letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025 e delle conclusioni delle parti, per la trattazione del reclamo ex art. 739 cpc presentato da
[...]
e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 n.cron.5808/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno pubblicato il 16/9/2024, la Corte osserva quanto segue.
e Parte_1 Parte_2
cittadini indiani e genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...] Persona_1
(SA), chiedevano al Tribunale per i Minorenni di Salerno con ricorso ex art. 31 IIIc d.lvo n. 286/98 l'autorizzazione alla permanenza in
Italia per motivi legati all'assistenza della figlia minore deducendo che un loro eventuale allontanamento avrebbe costituito un sicuro danno allo sviluppo psico-fisico della bambina.
Il Tribunale adito con il decreto n. cron. 5808/2024 del 16/9/2024
rigettava il ricorso invitando i richiedenti a presentare istanza per il permesso di soggiorno ordinario.
Il Giudice di primo grado teneva conto delle risultanze della relazione dei servizi sociali del 16/2/2024 da cui si poteva desumere che entrambi i genitori parlavano fluentemente la lingua italiana e lavoravano, che la minore godesse di buona salute e fosse regolarmente vaccinata e della documentazione esibita da cui si poteva desumere che i richiedenti vivessero in una casa locata, che fossero immuni da precedenti penali e da carichi pendenti e che fossero titolari di un permesso di soggiorno rientrante nella tipologia di cure mediche con scadenza il 13/9/2023.
Il Tribunale motivava il rigetto affermando che nemmeno interpretando estensivamente l'art. 31 III c dlvo 286/98 poteva ritenersi che l'attuale collocazione della minore costituisse un elemento indispensabile alla sua serenità, in considerazione del fatto che aveva solo sei mesi di vita al momento della domanda, per cui un suo sradicamento non avrebbe comportato alcun trauma e in ogni caso avrebbe seguito la condizione giuridica dei genitori;
invero sebbene il nucleo familiare avesse prospettato la necessità di continuare a vivere in Italia, in quanto il loro rientro nel paese d'origine avrebbe fatto venire meno i presupposti per assicurare alla minore uno sviluppo armonico, esistevano in tale materia istituti primari che non potevano essere scavalcati con il ricorso all'art. 31, che era stato previsto a tutela di situazioni necessariamente temporanee come tali incompatibili con una volontà di stabilizzazione delle condizioni di vita. e Parte_1 Parte_2
hanno presentato reclamo avverso il predetto decreto deducendo i seguenti motivi:
1)violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e altre disposizioni internazionali;
secondo i reclamanti era stata violato l'art. 24 della predetta Convenzione che al terzo comma regolamentava il diritto del minore ad intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori;
evidenziavano conseguentemente che il loro rimpatrio forzato avrebbe comportato un grave pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico della minore sia sotto l'aspetto dell'apporto affettivo che economico;
nella sent. Corte Cost. n.376/2000 era stato ribadito che il diritto all'unità
familiare meritava una speciale protezione quando riguardava il destino dei figli minorenni e che tale diritto era stato affermato anche da diverse disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia,
quali il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
2)errata applicazione della disposizione di cui all'art 31 IIIc dlvo n.286/98 per violazione del diritto all'unità familiare;
secondo i reclamanti la norma in questione era stata applicata in modo restrittivo e invocavano, invece, l'interpretazione più evoluta e recente dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'autorizzazione ex art. 31 IIIC c d.lvo n. 286/1998 non richiedeva necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma poteva riferirsi a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in ragione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, sarebbe potuto derivare al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui era nato e vissuto, qualora seguisse il genitore espulso nel luogo di destinazione, non dovendo trattarsi nemmeno di situazioni di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità; in sostanza in modo censurabile il Tribunale di prima istanza con argomentazioni scarne sulla tenera età della bambina, non aveva motivato correttamente il rigetto dell'istanza, non avendo valutato il danno che avrebbe patito la minore a livello economico per la perdita del lavoro stabile del padre fonte del sostentamento familiare e di un dignitoso tenore di vita e che avrebbe patito l'intero nucleo familiare non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo relazionale ed affettivo:
3)manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
erronea valutazione della domanda;
secondo i reclamanti il Tribunale
di primo grado non aveva adeguatamente valutato tutto quanto emerso dall'istruttoria; a tal proposito lamentavano che non era stata valutata la loro integrazione sul territorio italiano come era desumibile dal contratto di locazione stipulato in data 28/6/2023 e dal lavoro di saldatore svolto dal padre che percepiva circa 1.600,00 E al mese con la promessa di assunzione regolare in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno;
sotto tale profilo i genitori della minore precisavano che un eventuale ritorno nel proprio paese di origine avrebbe comportato un rischio elevatissimo di permanente disoccupazione e povertà, dato lo stato di crisi socio-economica dell'India ed, in particolare, del loro villaggio;
nel contempo i reclamanti aggiungevano che la figlia, che aveva quasi due anni,
avrebbe tra poco iniziato a frequentare l'asilo e tale opportunità le sarebbe stata preclusa in caso di allontanamento forzato dall'Italia; in merito alla sussistenza di altri istituti evidenziavano che il permesso di soggiorno per cure mediche/maternità era rinnovabile solo per i primi sei mesi di vita del bambino, che, sulla base del nuovo testo dell'art.19
IIc lett)d-bis dlvo 286/98, erano stati modificati i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, risultando necessario dimostrare che le patologie fossero di particolare gravità e vi fossero particolari ragioni di cura sul territorio italiano e che, a seguito del DL 50/2023, entrato in vigore il 6/5/2023 era stata preclusa la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
I reclamanti, quindi, concludevano chiedendo l' accoglimento del reclamo e conseguentemente l'annullamento del decreto impugnato e la concessione dell'autorizzazione richiesta.
Il reclamo è fondato e i motivi proposti vanno trattati congiuntamente.
Va premesso che la norma invocata dai reclamanti anche per la rubrica - "disposizioni in favore dei minori" - evidenzia chiaramente l'interesse tutelato, quello del minore, che si traduce nel suo diritto ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori, con preciso riscontro, diretto ed indiretto, in vari testi normativi, nazionali e internazionali.
A livello costituzionale, oltre all'art. 2 Cost., che tutela i diritti fondamentali di ogni individuo e, quindi, anche del minore, nelle formazioni sociali in cui egli è inserito, in primis nella famiglia e all'art. 3, che impegna i pubblici poteri a garantire e rimuovere ogni ostacolo ad un compiuto ed armonico sviluppo della sua personalità,
vengono in rilievo l'art. 30 (obbligo dei genitori di educare, mantenere,
istruire i figli, cui corrisponde un diritto dei figli di identico contenuto), l'art. 31 (aiuto e sostegno alla famiglia per l'adempimento dei relativi compiti, protezione della maternità, infanzia e gioventù),
l'art. 34 (istruzione inferiore obbligatoria e gratuita;
diritto dei capaci e meritevoli privi di mezzi a raggiungere i gradi più alti degli studi) e l'art. 37 (limite minimo di età per il lavoro salariato, tutela del lavoro dei minori, diritto alla parità di retribuzione con i maggiorenni).
A livello di legislazione ordinaria rileva l'art.1 l.184/83 che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine e l'art. 337 ter cc che riconosce al figlio minore "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi".
A protezione dei diritti del fanciullo, come dedotto anche dai reclamanti, si registrano importanti documenti internazionali, tra i quali la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata all'unanimità
dall'assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959, ove si afferma, nel preambolo, che le enunciazioni in essa contenute danno luogo a veri e propri diritti che devono essere riconosciuti senza distinzione alcuna ad ogni fanciullo, la Convenzione di New York del
20 novembre 1989 sui diritti del bambino, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l.m.176/91 che costituisce un vero e proprio statuto dei diritti del minore tanto che all'art. 3 è statuito che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente", la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7/12/2000 confermata dal
Trattato di Lisbona, che tutela i valori "fondamentali" della dignità
umana, libertà, uguaglianza e solidarietà e prevede una serie assai ampia di diritti che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare e soprattutto il rapporto genitori-figli, la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessaria per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24).
Ciò premesso, l'iter argomentativo della motivazione deve proprio partire dall'interpretazione più evoluta dell'art.31 Dlvo 286/98,
così come affermato dalla stessa Corte di Cassazione.
L'autorizzazione in questione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può
comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in ragione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto,
qualora segua l' espulso nel luogo di destinazione. Deve trattarsi,
peraltro, di situazioni che , pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare(cfr. sent. Cass. Sez. Unite n.21799/2010 ; sent.
Cass.n.25419/2015; sent. Cass. 29795/2017).
L'art.31 in questione tutela da un lato il diritto del minore a ricevere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia e dall'altro il diritto del familiare a prestare assistenza al minore, in ragione della tutela di quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e dal reciproco sostegno tra i suoi membri. Si tratta di due posizioni complementari, delle quali quella del familiare è subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione normativa in esame.
Di conseguenza l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa o mediata, vale a dire nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psico-fisico del minore che è il bene giuridico protetto dalla norma, nonché l'unica ragione del provvedimento autorizzativo.
In sostanza secondo l'interpretazione più evoluta della giurisprudenza di legittimità "la "ratio" dell'istituto in questione è la tutela del minore globalmente considerata, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica" (ord. Cass.n.13848/2014 e sent.
Cass. n.24476/2015) e che ha come precedente la sentenza Cass.
SSUU n.21799/2010).
Inoltre le ragioni di tutela del minore possono essere anche presunte venendo in considerazione un nucleo familiare già presente sul territorio italiano.
La speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni
all'ingresso o alla permanenza familiare del minore ai sensi dell'art.31
III c dlvo 286/98 è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-
fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già
presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale (sent.Cass. n. 24039/2021 e n.16872/2022).
Dall'esame del fascicolo emergono una serie di elementi utili al fine del rilascio dell'autorizzazione in questione:
i richiedenti sono immuni da precedenti penali e da carichi pendenti;
la madre lavora in modo saltuario occupandosi in maniera prioritaria della figlia e della casa;
il padre ha un lavoro stabile come saldatore ed ha un'adeguata retribuzione;
il datore di lavoro del padre ha dichiarato di essere disponibile ad assumerlo in modo regolare in caso di concessione del permesso di soggiorno;
i genitori della minore parlano la lingua italiana e vivono in un'abitazione locata mediante la stipula di un contratto;
la minore è vaccinata e l'anno prossimo dovrebbe frequentare l'asilo.
In tale situazione tutto quanto conquistato dagli attuali reclamanti sul territorio italiano sarebbe senz'altro compromesso nel caso di rimpatrio degli stessi nella terra di provenienza;
invero è difficile pensare che il rientro in India possa assicurare alla minore in questione quella tutela e quella cura che può ricevere nel nostro territorio, a partire soprattutto dall'assistenza sanitaria, ampiamente riconosciuta nel nostro paese.
Ne consegue che può senz'altro avere rilievo preminente la necessaria protezione di un bambino così piccolo e vulnerabile.
Invero l'età del minore assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa diversamente dal radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo della crescita.
Non può, poi, ipotizzarsi che l'interesse della minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di regole (che disciplinano il soggiorno degli stranieri) aventi un valore subordinato rispetto a quello della tutela dell'interesse dei minori perseguito dall'art.31 IIIc dlvo
286/98 che riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (necessariamente temporaneo) anche in deroga alle altre disposizioni dello stesso testo unico ( cfr.sent Cass
n.4197/2018). La natura del procedimento dispensa la Corte d' Appello da ogni statuizione in tema di spese.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie il reclamo proposto da Parte_1
e e, per l'effetto, in riforma
[...] Parte_2
dell'impugnato decreto del Tribunale per i Minorenni di Salerno
n.cron.5808/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno pubblicato il 16/9/2024 , li autorizza a permanere in Italia per l'assistenza e la cura della figlia minore nata il [...] a Persona_1
Nocera Inferiore (SA) per la durata di anni due dalla data di deposito del presente provvedimento;
2) nulla per le spese .
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno, 1 aprile 2025
Il Presidente
dr.Vito Colucci