TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2514/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con gli avv.ti GIOVANNI TAGLIAVINI e GIACOMO OLIVATI
- ricorrente -
contro
CP_1
con l'avv.to SERGIO APRILE
- resistente -
CP_ in punto: ricongiunzione da Gestione Separata a Cassa categoriale (dottori commercialisti)
decisa il 3.6.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei CP_ confronti dell' allegando:
- di essere dottore commercialista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti (CNPADC); - di avere in data 11.10.2023 inoltrato domanda di ricongiunzione in entrata volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 45/1990, la ricongiunzione presso la medesima Cassa dei contributi versati alla gestione separata ex L. 335/1995 nel triennio 1998-2000 quale amministratore della CP_1 societa Leofimm S.r.l. (allora nonche attivita di collaborazione professionale con Controparte_2 lo Studio Cortellazzo & Soatto – Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati, entrambi con sede in Padova, versamenti ammontanti a complessivi € 6.501,64, per un montante contributivo di € 11.571,66 al 31.12.2021;
- di avere poi il 21.12.2023 invitato l' quale gestione di provenienza dei contributi da CP_1 ricongiungere a fornire ai sensi dell'art. 4 L. n. 55/1990 tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'onere di ricongiunzione, sollecitando il riscontro, a fronte del silenzio dell'
Istituto, con comunicazioni 25.03.2024, 12.04.2024 e 22.05.2024;
CP_
- di avere in data 24.05.2024 ricevuto provvedimento di rigetto con la seguente, meramente apparente motivazione: “ i periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art.
2, legge 8.8.95 n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative” ;
- di avere impugnato tale rigetto avanti al Comitato Amministratore del Controparte_3
seguendo l'apposita procedura on-line sul sito www.inps.it , senza tuttavia
[...] ottenere, nei successivi 90 giorni (termine per l'esaurimento del relativo procedimento), riscontro.
CP_ Tanto dedotto, impugna il diniego per:
1. violazione del disposto dell'art. 3 L n. 241/90 che prescrive, in via generale, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;
2. sussistenza nel merito del proprio diritto alla ricongiunzione ai sensi dell' 1 della legge n.
45/1990, secondo cui “ al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
Chiede al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricongiunzione previdenziale richiesta ed illegittimamente negata dall' e, per l'effetto dichiarare nullo/inefficace, annullare e comunque CP_4 disapplicare il provvedimento del 24.05.2024 ed il silenzio maturato sul conseguente ricorso CP_1 amministrativo;
con conseguente condanna dell' a fornire ai sensi dell'art. 4 L. n. 45/1990 tutti CP_4 gli elementi necessari per la determinazione dell'onere di ricongiunzione dei contributi in questione, ed a porre in essere quant'altro necessario od opportuno ai fini della concretizzazione / attuazione della medesima ricongiunzione, ivi compreso il trasferimento alla Cassa di atterraggio dei contributi versati in gestione separata.
CP_ L' si e costituito rivendicando la correttezza dell' impugnato diniego per non essere la Gestione
Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n.335/1995, a causa della sua particolare configurazione, ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, e dunque riconducibile all' ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi;
sostenendo in particolare che la facolta di ricongiunzione, in base alla legge n. 45/1990, non e riconosciuta laddove, come appunto per la Gestione Separata, il trattamento pensionistico debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, introdotto dalla l. 335/1995, e che in questi casi e obbligato il ricorso alla totalizzazione o al cumulo ovvero, in alternativa, alla pensione supplementare che viene riconosciuta dalla Gestione Separata, sulla base della contribuzione ivi presente, quando il professionista abbia gia raggiunto la pensione presso l'ente previdenziale di appartenenza (art. 1, c. 2,
d.m. 282/1996).
La causa e stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, e stato autorizzato il deposito di note finali, indi, all' esito di odierna discussione in udienza da remoto, e stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso e fondato poiche :
A. Ai sensi dell' art 1 della legge n. 45/1990 “ al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
B. Si tratta di norma introdotta per allineare la posizione dei liberi professionisti a quella dei lavoratori dipendenti (privati e pubblici) ed autonomi (per i quali la facolta di ricongiunzione era gia stata prevista con L. 29/1979), consentendo il recupero delle contribuzioni versate in diverse gestioni previdenziali mediante appunto ricongiunzione onerosa in alternativa agli ulteriori istituti, successivamente estesi, del cumulo e dalla totalizzazione. C. La scelta del professionista tra le opzioni a disposizione – al verificarsi dei presupposti per la fruizione di ciascuna – non e soggetta a limitazione alcuna, per quanto qui interessa, ossia ai fini dell' accesso alla ricongiunzione, atteso il tenore ampio e onnicomprensivo dell' art. 1 L.
45/1990 in entrambe le direzioni di prevista operativita dell' istituto, dalla Cassa categoriale all' CP_ (comma 1) , e dall' alla cassa categoriale (comma 2). CP_1
D. In tal senso Cassazione n. 26039/2019, che, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame (ricongiunzione chiesta da dottore commercialista iscritto alla relativa cassa di categoria in relazione a periodi contributivi maturati presso la gestione separata e rifacendosi alla CP_1 pronuncia della Corte Costituzionale n. 61 del 5.3.1999, statuisce che “il libero professionista iscritto alla cassa di previdenza categoriale (nella specie, dottori commercialisti) ha diritto alla ricongiunzione ex L. 45/1990 presso la cassa categoriale dei contributi versati nella gestione CP_ separata .
E. I principi espressi da tale sentenza non sono isolati, bensì confermati dalla piu' recente sentenza
Cassazione n. 3635/2023, secondo cui “Non sussiste alcun divieto previsto dalla legge nei confronti del professionista iscritto ad un ente di previdenza che intenda ricorrere alla ricongiunzione dei contributi versati alla propria cassa con i contributi versati alla Gestione CP_ Separata dell' , e dalla giurisprudenza di merito, anche della Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 587 del 2.11.2023, che con riguardo all' art 1 della legge n. 45/1990 osserva che
“La formulazione della disposizione è ampia e onnicomprensiva di tutte le "forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi", sicché risulta CP_ irrilevante che non sia espressamente indicata anche la Gestione separata (in quanto, nella CP_ prospettazione dell' istituita successivamente all'entrata in vigore della disposizione in esame). In altri termini, la disposizione opera un generale rinvio ("per relationem") a tutte le
"forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi", quindi, con riferimento al caso concreto, anche alla contribuzione versata alla Gestione
Separata, non essendo in contestazione l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione medesima del
C. nel periodo di riferimento”.
F. La disomogeneita dei metodi di calcolo della pensione e irrilevante considerato che la legge si riferisce alla ricongiunzione dei periodi contributivi e non attribuisce alcun rilievo alle eventuali differenze nel metodo di calcolo del trattamento previdenziale applicato dagli enti coinvolti nella procedura.
Il ricorso va dunque accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta il diritto del ricorrente alla ricongiunzione ex art. 1 Legge 45/1990 nella propria attuale gestione di categoria (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti) dei periodi contributivi e degli importi versati alla Gestione Separata CP_1
2. condanna per l' effetto l' a fornire alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei CP_1
Dottori Commercialisti, ai sensi dell'art. 4 L. n. 45/1990, tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'onere di ricongiunzione, nonche a porre in essere quanto necessario per l' attuazione della medesima ricongiunzione, ivi compreso il trasferimento alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti dei contributi versati dal ricorrente nella gestione separata ex L. 335/1995 dal 2.11.1998 al 31.12.2000, ammontanti a complessivi € CP_1
6.501,64, per un montante contributivo di € 11.571,66 al 31.12.2021 e successiva ulteriore rivalutazione e accessori;
CP_
3. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 3.850,00 oltre al rimborso del CU versato.
Così deciso in Venezia all' udienza del 3.6.2025
Il Giudice