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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21544/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. – risarcimento del danno promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Laura Vigna e Alessandra Leali
ATTORE contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
***
Conclusioni: per parte attrice: “… in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nel verificarsi dell'evento danno e per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore sig. che ammontano a circa euro Pt_1
14.000,00, ovvero nella misura accertata in corso di causa, come indicato dalla consulenza tecnica d'ufficio, tenuto altresì conto del danno per il mancato utilizzo dell'immobile nel tempo necessario per l'accertamento giudiziario;
; in ogni caso, con vittoria di spese, onorari, Iva e Cpa come per legge, sia del presente grado che della fase cautelare, e delle spese di assistenza tecnica”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendone la condanna Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni arrecati all'unità immobiliare di sua proprietà, posta al piano terra del complesso condominiale sito in Pinerolo, via Silvio Pellico, n. 57, dal bagnamento di pavimenti, rivestimenti, murature, impianto elettrico e arredi, causato tra fine 2020 e inizio 2021 dall'errato allacciamento dello scarico dei sanitari dell'appartamento di proprietà dei convenuti. Danni quantificati in almeno € 14.000 ovvero nella misura accertata in corso di causa.
Non si sono costituiti i convenuti.
pagina 1 di 5 All'udienza 15.2.2022, dichiarata la contumacia, sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 26.5.2022 sono state ammesse le prove orali, poi assunte alle udienze 16.9.2022 e
13.1.2023. Con ordinanza 19.1.2023 è stata licenziata CTU tecnica. Il 26.6.2023 è stato depositato l'elaborato peritale. All'udienza a trattazione scritta 20.7.2023 è stata esaminata la CTU. All'udienza a trattazione scritta 28.11.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
La domanda proposta dall'attore, fondata in punto di fatto sul bagnamento dell'immobile di sua proprietà ed avente ad oggetto il risarcimento dei conseguenti danni, rientra senza dubbio nella fattispecie di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., connessa per specialità rispetto alla fattispecie generale dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., dal quale differisce per la sua natura oggettiva: secondo il consolidato principio giurisprudenziale, per l'azione ex art. 2051 c.c. è richiesta prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (tra le tante, Cass. n. 13260/2016).
Dall'istruttoria svolta in giudizio è risultato in effetti provato che vi fu il bagnamento dell'unità abitativa dell'attore e che la causa delle ingenti infiltrazioni d'acqua fu esclusivamente l'errato collegamento della tubazione di scarico dei sanitari dei convenuti nella canna di scarico fumi, che così è collassata per il peso dell'acqua, allagando prima l'intercapedine tra il controsoffitto e l'originaria volta di copertura dell'appartamento e poi l'interno dell'appartamento stesso. In particolare:
- il teste muratore di fiducia del condominio, in merito alle condizioni dell'immobile e Testimone_1 alle verifiche effettuate su incarico dell'amministratore per individuare le cause delle infiltrazioni, così ha riferito: “io sono andato con l'attore a vedere l'appartamento e l'ho trovato con la presenza di acqua un po' ovunque. Dal soffitto gocciolava dappertutto i muri erano bagnati e arrivava acqua anche sul pavimento. Vero che l'impianto non si poteva accendere perché saltava il salva-vita e abbiamo preso la pila per vedere. Confermo era tutto pieno di acqua. Ho notato la presenza della tubazione. Sì si vedeva la canna scollegata e ogni tanto da questa canna fumaria usciva acqua di scarico;
uscendo gocciolava sul soffitto e poi sotto. Confermo che non pioveva e poi non era continua e dall'odore era acqua di scarico".
Il ha quindi provveduto ad accedere agli appartamenti posti al secondo piano dei sigg.ri Tes_1
e dichiarando di non avervi riscontrato tracce evidenti delle cause delle CP_3 CP_4 infiltrazioni, mentre le soffitte dello stabile condominiale erano disabitate: "il proprietario ci ha fatto fare un giro ma di evidente non c'era nulla. Erano disabitati i soffitti."
Durante i sopralluoghi il fu però informato dai condomini del secondo piano che pochi giorni Tes_1 prima gli occupanti del terzo piano avevano fatto dei lavori all'interno del loro appartamento: "mi sembra di ricordare che mi è stato detto che i signori del terzo piano hanno fatto dei lavori. L'amministratore ha riferito a me di avere sentito i signori convenuti e che gli avevano assicurato che avrebbero provveduto".
In effetti il fece un ulteriore sopralluogo nei giorni seguenti, dopo che i condomini del terzo Tes_1 piano avevano comunicato di aver provveduto: "noi siamo andati i giorni seguenti dopo che avevano detto che era tutto a posto e abbiamo constatato che non c'erano più perdite non so che lavoro è stato fatto. Io sono stato incaricato dall'amministratore di effettuare le visite e capire le ragioni dell'infiltrazione. Viste le fotografie riconosco che il doc. 4 l'ho fatto io e la situazione era ancora peggio di ciò che si vede nelle foto;
c'era parecchio odore.” (verbale udienza 16.9.2022); pagina 2 di 5 - in merito alle condizioni dell'appartamento attoreo hanno riferito anche il teste , Testimone_2 amministratore del condominio: “io ho visto l'appartamento ed era pieno di acqua sul pavimento e c'erano delle colate dal soffitto e dal
contro
-soffitto scendeva di li. Mi ha riferito il sig. di Tes_1 essere salito nel
contro
-soffitto e di avere visto il tubo che perdeva. Io non sono salito a vedere e sono andato in data 30 gennaio 2021 non con il sig. Io non so quando è successo io sono stato Tes_1 interpellato qualche giorno prima del 30 di gennaio che mi invitava ad andare a constatare. Mi ha descritto una situazione drastica e così era. Il Sig. è il muratore di fiducia per i condomini e Tes_1 lo abbiamo mandato a vedere cosa succedeva. Io sono andato ed ho visto il disastro ho parlato con non ricordo se dopo o prima. Vedo dalla mia relazione, che confermo, che il sig. è Tes_1 Tes_1 andato a vedere l'appartamento il 22 gennaio 2021 ed il colloquio con l'inquilino che ora ricordo essere avvenuto” (verbale udienza 16.9.2022); nonché il teste : “mi ricordo che era Testimone_3 inverno ho saputo che il sig. aveva l'acqua in casa quando il muratore mi ha suonato il Pt_1 campanello per dirmi della perdita del sig. e ha voluto vedere il mio bagno. Allora sono sceso Pt_1
a vedere cosa era successo nell'appartamento del sig. Confermo c'era il pavimento pieno di Pt_1 acqua e il soffitto ed i muri erano bagnati notavo dei pezzetti di tappezzeria che si erano scollati. Vero infatti aveva paura ad accendere. Confermo i danni che mi ha descritto. Se è il muratore questi era presente con il sig. a vedere la controsoffittatura. Sopra non sono salito ho visto loro che Pt_1 guardavano. Il mio bagno non aveva nulla” (verbale udienza 13.1.2023);
- la conferma dell'esecuzione di lavori idraulici nell'appartamento al terzo piano proviene dallo stesso convenuto che nello scambio di e-mail del 2.3.2021 con l'attore che lo Controparte_1 informava dell'imminente stima dei danni causati dai lavori nel suo appartamento (doc. n. 5) ha dichiarato di aver commissionato al non meglio identificato “sig. i lavori dallo stesso consigliati, Per_1 comunicando la propria disponibilità al ristoro dei danni e auspicando a tal fine il coinvolgimento anche del predetto prestatore d'opera. Tale messaggio, quale documento informatico ex art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. n. 82/2005, contenente la rappresentazione informatica di fatti giuridicamente rilevanti, sebbene privo di firma, rientra tra le riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto forma piena prova dei fatti rappresentati, atteso che l'autore del messaggio di posta elettronica non ne ha disconosciuto in giudizio la provenienza e la conformità ai fatti medesimi (Cass. 11606/2018). Deve pertanto ritenersi provata l'esecuzione presso l'appartamento dei convenuti dei lavori idraulici indicati dall'attore come causa delle infiltrazioni nel suo appartamento;
- il collegamento causale tra i predetti lavori idraulici e il danno subito dall'attore è stato riscontrato sotto il profilo tecnico dallo stesso CTU il quale - con motivazione logica e coerente, dalla quale quindi non v'è ragione di discostarsi - ispezionati gli alloggi soprastanti al primo e secondo piano, dove non si sono riscontrate tracce di infiltrazioni o lavori di ripristino, reperita la planimetria dell'appartamento al terzo piano dei convenuti, non accessibile, e rilevata la presenza nel vano compreso tra la controsoffittatura dell'alloggio dell'attore e l'originaria volta di copertura delle tubazioni di scarico delle canne fumarie, ha evidenziato che:
- non si sono riscontrate tracce di infiltrazioni o lavori di ripristino recenti negli alloggi soprastanti al primo e secondo piano;
- nel vano compreso tra la controsoffittatura dell'alloggio dell'attore e l'originaria volta di copertura sono state posate tubazioni di scarico delle canne fumarie;
- se l'allacciamento fosse stato fatto correttamente nelle colonne condominiali, quand'anche non eseguito a regola d'arte, avrebbe danneggiato l'alloggio al secondo piano e non quello al terreno;
- c'è dunque motivo di ritenere che lo scarico delle acque reflue non sia stato correttamente indirizzato nelle colonne condominiali, ma collegato alla canna di scarico fumi della caldaia del piano terreno;
pagina 3 di 5 - non sono emerse altre cause, posto che gli appartamenti ai piani primo e secondo non denunciano riparazioni recenti e gli impianti condominiali sono efficienti e funzionanti.
Risulta provata in giudizio anche la qualifica di custodi in capo ai convenuti contumaci in qualità di comproprietari delle tubazioni di scarico dei sanitari presenti all'interno del proprio appartamento, atteso che le proprietà condominiali, che si estendono ex art. 1117, comma 1 n. 3, c.c. soltanto fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono risultate efficienti e funzionanti, come riscontrata dal ctu (p. 5).
L'attore ha quindi assolto all'onere probatorio su di sé gravante, essendo risultati provati la qualifica di custode in capo ai convenuti contumaci e il nesso di causa tra le tubazioni di scarico in custodia e i danni subiti dall'attore.
I convenuti, rimasti contumaci, non hanno invece fornito la prova su di sé gravante del caso fortuito.
Va dunque affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di e Controparte_1
Controparte_2
Quanto alla liquidazione dei danni subiti dall'attore, il CTU ha indicato in € 13.200, al netto degli abbattimenti per vetustà dei locali e degli arredi, la somma necessaria al ripristino totale dell'immobile attoreo. Somma che va, quindi, riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno, già liquidato all'attualità.
Non può invece concedersi il risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile per il tempo necessario a far accertare la responsabilità dei convenuti. Come precisato in un arresto giurisprudenziale in materia di danno da mancato utilizzo del bene per occupazione senza titolo, che si ritiene applicabile anche alla fattispecie qui dedotta, il danno derivante dal mancato godimento di un bene esige comunque dal soggetto leso l'allegazione della specifica circostanza del godimento perso e la prova, in caso di specifica contestazione, del fatto costitutivo della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza del danno irrefutabile che non ammette prova contraria (Cass. S.U. 33645/2022). In questo caso, tuttavia, l'attore non ha assolto tempestivamente il necessario onere di allegazione, avendo chiesto per la prima volta di essere risarcito per questo danno con le note in sostituzione d'udienza 19.7.2023, quando ormai la domanda era preclusa, atteso che nulla è stato chiesto e allegato a questo titolo entro la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.
In definitiva, pertanto, e Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati a corrispondere all'attore, in solido tra loro e a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 13.200 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti contumaci in favore dell'attore.
La liquidazione delle spese del presente giudizio e della fase cautelare ante causam (la concessione del provvedimento di sequestro conservativo risulta dal doc. 11 dell'attore) avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 (modifica non ancora entrata in vigore al momento dell'ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo), tenuto conto del valore del decisum (€ 13.200), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
esclusa quest'ultima per la fase cautelare) e della esigua complessità della causa (data anche dalla contumacia dei convenuti) tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€
5.200-€ 26.000).
La spesa di CTU, già liquidata con separato decreto, è posta definitivamente a carico dei convenuti contumaci.
pagina 4 di 5 La spesa per il CTP attoreo non è ammessa a rimborso attesa la mancata prova dell'esborso.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a pagare a , a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma Parte_1 di € 13.200, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
NA e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rimborsare a le spese di lite che si liquidano per la fase cautelare in Parte_1
€ 1.095 per compensi (€ 472,50 per fase studio, € 320 per fase introduttiva, € 302,50 per fase decisoria) e per la fase di merito in € 264 per esborsi e in € 2.540 per compensi (€ 460 per fase studio, € 389 per fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria, € 851 per fase decisoria) oltre a rimborso forfettario iva e cpa per entrambe le fasi.
PONE la spesa di CTU, come liquidata con decreto 5.11.2023, definitivamente a carico di
[...]
e CP_1 Controparte_2
Così deciso in Torino il 18.3.2025.
Il Giudice
Claudia Gemelli
Minuta redatta con la collaborazione dell'avv. Stefano Cassola ai fini del tirocinio a GOP.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21544/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. – risarcimento del danno promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Laura Vigna e Alessandra Leali
ATTORE contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
***
Conclusioni: per parte attrice: “… in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nel verificarsi dell'evento danno e per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore sig. che ammontano a circa euro Pt_1
14.000,00, ovvero nella misura accertata in corso di causa, come indicato dalla consulenza tecnica d'ufficio, tenuto altresì conto del danno per il mancato utilizzo dell'immobile nel tempo necessario per l'accertamento giudiziario;
; in ogni caso, con vittoria di spese, onorari, Iva e Cpa come per legge, sia del presente grado che della fase cautelare, e delle spese di assistenza tecnica”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendone la condanna Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni arrecati all'unità immobiliare di sua proprietà, posta al piano terra del complesso condominiale sito in Pinerolo, via Silvio Pellico, n. 57, dal bagnamento di pavimenti, rivestimenti, murature, impianto elettrico e arredi, causato tra fine 2020 e inizio 2021 dall'errato allacciamento dello scarico dei sanitari dell'appartamento di proprietà dei convenuti. Danni quantificati in almeno € 14.000 ovvero nella misura accertata in corso di causa.
Non si sono costituiti i convenuti.
pagina 1 di 5 All'udienza 15.2.2022, dichiarata la contumacia, sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 26.5.2022 sono state ammesse le prove orali, poi assunte alle udienze 16.9.2022 e
13.1.2023. Con ordinanza 19.1.2023 è stata licenziata CTU tecnica. Il 26.6.2023 è stato depositato l'elaborato peritale. All'udienza a trattazione scritta 20.7.2023 è stata esaminata la CTU. All'udienza a trattazione scritta 28.11.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
La domanda proposta dall'attore, fondata in punto di fatto sul bagnamento dell'immobile di sua proprietà ed avente ad oggetto il risarcimento dei conseguenti danni, rientra senza dubbio nella fattispecie di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., connessa per specialità rispetto alla fattispecie generale dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., dal quale differisce per la sua natura oggettiva: secondo il consolidato principio giurisprudenziale, per l'azione ex art. 2051 c.c. è richiesta prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (tra le tante, Cass. n. 13260/2016).
Dall'istruttoria svolta in giudizio è risultato in effetti provato che vi fu il bagnamento dell'unità abitativa dell'attore e che la causa delle ingenti infiltrazioni d'acqua fu esclusivamente l'errato collegamento della tubazione di scarico dei sanitari dei convenuti nella canna di scarico fumi, che così è collassata per il peso dell'acqua, allagando prima l'intercapedine tra il controsoffitto e l'originaria volta di copertura dell'appartamento e poi l'interno dell'appartamento stesso. In particolare:
- il teste muratore di fiducia del condominio, in merito alle condizioni dell'immobile e Testimone_1 alle verifiche effettuate su incarico dell'amministratore per individuare le cause delle infiltrazioni, così ha riferito: “io sono andato con l'attore a vedere l'appartamento e l'ho trovato con la presenza di acqua un po' ovunque. Dal soffitto gocciolava dappertutto i muri erano bagnati e arrivava acqua anche sul pavimento. Vero che l'impianto non si poteva accendere perché saltava il salva-vita e abbiamo preso la pila per vedere. Confermo era tutto pieno di acqua. Ho notato la presenza della tubazione. Sì si vedeva la canna scollegata e ogni tanto da questa canna fumaria usciva acqua di scarico;
uscendo gocciolava sul soffitto e poi sotto. Confermo che non pioveva e poi non era continua e dall'odore era acqua di scarico".
Il ha quindi provveduto ad accedere agli appartamenti posti al secondo piano dei sigg.ri Tes_1
e dichiarando di non avervi riscontrato tracce evidenti delle cause delle CP_3 CP_4 infiltrazioni, mentre le soffitte dello stabile condominiale erano disabitate: "il proprietario ci ha fatto fare un giro ma di evidente non c'era nulla. Erano disabitati i soffitti."
Durante i sopralluoghi il fu però informato dai condomini del secondo piano che pochi giorni Tes_1 prima gli occupanti del terzo piano avevano fatto dei lavori all'interno del loro appartamento: "mi sembra di ricordare che mi è stato detto che i signori del terzo piano hanno fatto dei lavori. L'amministratore ha riferito a me di avere sentito i signori convenuti e che gli avevano assicurato che avrebbero provveduto".
In effetti il fece un ulteriore sopralluogo nei giorni seguenti, dopo che i condomini del terzo Tes_1 piano avevano comunicato di aver provveduto: "noi siamo andati i giorni seguenti dopo che avevano detto che era tutto a posto e abbiamo constatato che non c'erano più perdite non so che lavoro è stato fatto. Io sono stato incaricato dall'amministratore di effettuare le visite e capire le ragioni dell'infiltrazione. Viste le fotografie riconosco che il doc. 4 l'ho fatto io e la situazione era ancora peggio di ciò che si vede nelle foto;
c'era parecchio odore.” (verbale udienza 16.9.2022); pagina 2 di 5 - in merito alle condizioni dell'appartamento attoreo hanno riferito anche il teste , Testimone_2 amministratore del condominio: “io ho visto l'appartamento ed era pieno di acqua sul pavimento e c'erano delle colate dal soffitto e dal
contro
-soffitto scendeva di li. Mi ha riferito il sig. di Tes_1 essere salito nel
contro
-soffitto e di avere visto il tubo che perdeva. Io non sono salito a vedere e sono andato in data 30 gennaio 2021 non con il sig. Io non so quando è successo io sono stato Tes_1 interpellato qualche giorno prima del 30 di gennaio che mi invitava ad andare a constatare. Mi ha descritto una situazione drastica e così era. Il Sig. è il muratore di fiducia per i condomini e Tes_1 lo abbiamo mandato a vedere cosa succedeva. Io sono andato ed ho visto il disastro ho parlato con non ricordo se dopo o prima. Vedo dalla mia relazione, che confermo, che il sig. è Tes_1 Tes_1 andato a vedere l'appartamento il 22 gennaio 2021 ed il colloquio con l'inquilino che ora ricordo essere avvenuto” (verbale udienza 16.9.2022); nonché il teste : “mi ricordo che era Testimone_3 inverno ho saputo che il sig. aveva l'acqua in casa quando il muratore mi ha suonato il Pt_1 campanello per dirmi della perdita del sig. e ha voluto vedere il mio bagno. Allora sono sceso Pt_1
a vedere cosa era successo nell'appartamento del sig. Confermo c'era il pavimento pieno di Pt_1 acqua e il soffitto ed i muri erano bagnati notavo dei pezzetti di tappezzeria che si erano scollati. Vero infatti aveva paura ad accendere. Confermo i danni che mi ha descritto. Se è il muratore questi era presente con il sig. a vedere la controsoffittatura. Sopra non sono salito ho visto loro che Pt_1 guardavano. Il mio bagno non aveva nulla” (verbale udienza 13.1.2023);
- la conferma dell'esecuzione di lavori idraulici nell'appartamento al terzo piano proviene dallo stesso convenuto che nello scambio di e-mail del 2.3.2021 con l'attore che lo Controparte_1 informava dell'imminente stima dei danni causati dai lavori nel suo appartamento (doc. n. 5) ha dichiarato di aver commissionato al non meglio identificato “sig. i lavori dallo stesso consigliati, Per_1 comunicando la propria disponibilità al ristoro dei danni e auspicando a tal fine il coinvolgimento anche del predetto prestatore d'opera. Tale messaggio, quale documento informatico ex art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. n. 82/2005, contenente la rappresentazione informatica di fatti giuridicamente rilevanti, sebbene privo di firma, rientra tra le riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto forma piena prova dei fatti rappresentati, atteso che l'autore del messaggio di posta elettronica non ne ha disconosciuto in giudizio la provenienza e la conformità ai fatti medesimi (Cass. 11606/2018). Deve pertanto ritenersi provata l'esecuzione presso l'appartamento dei convenuti dei lavori idraulici indicati dall'attore come causa delle infiltrazioni nel suo appartamento;
- il collegamento causale tra i predetti lavori idraulici e il danno subito dall'attore è stato riscontrato sotto il profilo tecnico dallo stesso CTU il quale - con motivazione logica e coerente, dalla quale quindi non v'è ragione di discostarsi - ispezionati gli alloggi soprastanti al primo e secondo piano, dove non si sono riscontrate tracce di infiltrazioni o lavori di ripristino, reperita la planimetria dell'appartamento al terzo piano dei convenuti, non accessibile, e rilevata la presenza nel vano compreso tra la controsoffittatura dell'alloggio dell'attore e l'originaria volta di copertura delle tubazioni di scarico delle canne fumarie, ha evidenziato che:
- non si sono riscontrate tracce di infiltrazioni o lavori di ripristino recenti negli alloggi soprastanti al primo e secondo piano;
- nel vano compreso tra la controsoffittatura dell'alloggio dell'attore e l'originaria volta di copertura sono state posate tubazioni di scarico delle canne fumarie;
- se l'allacciamento fosse stato fatto correttamente nelle colonne condominiali, quand'anche non eseguito a regola d'arte, avrebbe danneggiato l'alloggio al secondo piano e non quello al terreno;
- c'è dunque motivo di ritenere che lo scarico delle acque reflue non sia stato correttamente indirizzato nelle colonne condominiali, ma collegato alla canna di scarico fumi della caldaia del piano terreno;
pagina 3 di 5 - non sono emerse altre cause, posto che gli appartamenti ai piani primo e secondo non denunciano riparazioni recenti e gli impianti condominiali sono efficienti e funzionanti.
Risulta provata in giudizio anche la qualifica di custodi in capo ai convenuti contumaci in qualità di comproprietari delle tubazioni di scarico dei sanitari presenti all'interno del proprio appartamento, atteso che le proprietà condominiali, che si estendono ex art. 1117, comma 1 n. 3, c.c. soltanto fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono risultate efficienti e funzionanti, come riscontrata dal ctu (p. 5).
L'attore ha quindi assolto all'onere probatorio su di sé gravante, essendo risultati provati la qualifica di custode in capo ai convenuti contumaci e il nesso di causa tra le tubazioni di scarico in custodia e i danni subiti dall'attore.
I convenuti, rimasti contumaci, non hanno invece fornito la prova su di sé gravante del caso fortuito.
Va dunque affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di e Controparte_1
Controparte_2
Quanto alla liquidazione dei danni subiti dall'attore, il CTU ha indicato in € 13.200, al netto degli abbattimenti per vetustà dei locali e degli arredi, la somma necessaria al ripristino totale dell'immobile attoreo. Somma che va, quindi, riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno, già liquidato all'attualità.
Non può invece concedersi il risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile per il tempo necessario a far accertare la responsabilità dei convenuti. Come precisato in un arresto giurisprudenziale in materia di danno da mancato utilizzo del bene per occupazione senza titolo, che si ritiene applicabile anche alla fattispecie qui dedotta, il danno derivante dal mancato godimento di un bene esige comunque dal soggetto leso l'allegazione della specifica circostanza del godimento perso e la prova, in caso di specifica contestazione, del fatto costitutivo della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza del danno irrefutabile che non ammette prova contraria (Cass. S.U. 33645/2022). In questo caso, tuttavia, l'attore non ha assolto tempestivamente il necessario onere di allegazione, avendo chiesto per la prima volta di essere risarcito per questo danno con le note in sostituzione d'udienza 19.7.2023, quando ormai la domanda era preclusa, atteso che nulla è stato chiesto e allegato a questo titolo entro la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.
In definitiva, pertanto, e Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati a corrispondere all'attore, in solido tra loro e a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 13.200 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti contumaci in favore dell'attore.
La liquidazione delle spese del presente giudizio e della fase cautelare ante causam (la concessione del provvedimento di sequestro conservativo risulta dal doc. 11 dell'attore) avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 (modifica non ancora entrata in vigore al momento dell'ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo), tenuto conto del valore del decisum (€ 13.200), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
esclusa quest'ultima per la fase cautelare) e della esigua complessità della causa (data anche dalla contumacia dei convenuti) tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€
5.200-€ 26.000).
La spesa di CTU, già liquidata con separato decreto, è posta definitivamente a carico dei convenuti contumaci.
pagina 4 di 5 La spesa per il CTP attoreo non è ammessa a rimborso attesa la mancata prova dell'esborso.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a pagare a , a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma Parte_1 di € 13.200, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
NA e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rimborsare a le spese di lite che si liquidano per la fase cautelare in Parte_1
€ 1.095 per compensi (€ 472,50 per fase studio, € 320 per fase introduttiva, € 302,50 per fase decisoria) e per la fase di merito in € 264 per esborsi e in € 2.540 per compensi (€ 460 per fase studio, € 389 per fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria, € 851 per fase decisoria) oltre a rimborso forfettario iva e cpa per entrambe le fasi.
PONE la spesa di CTU, come liquidata con decreto 5.11.2023, definitivamente a carico di
[...]
e CP_1 Controparte_2
Così deciso in Torino il 18.3.2025.
Il Giudice
Claudia Gemelli
Minuta redatta con la collaborazione dell'avv. Stefano Cassola ai fini del tirocinio a GOP.
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