Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente dispositivo della
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 571/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Maurizio Parodi e Alice Parodi Canciari Parte_1
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ti e difesi dagli Avv. CP_1
Nunzio Rizzo e Pierluigi Rizzo
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio esponendo: Parte_1
-con raccomandata 14/9/2023 la convenuta gli inoltrava una contestazione d'illecito disciplinare dal seguente tenore: “Nel corso dei mesi di agosto e settembre 2023, nell'ambtito di periodici controlli a campione sulle transazioni di cassa sono state rilevate dalla Direzione Risk Prevention alcune anomalie relative al reparto casse del di Sanremo Corso Marconi, in ragione Parte_2
delle quali i sigg. e facenti parte della menzionata Direzione Persona_1 Persona_2
decidevano di recarsi sul punto di vendita per effettuare verifiche più approfondite.
vendita di Sanremo Marconi, ove Lei opera in qualità di addetto alle vendite, La vedevano dirigersi con un carrello alla cassa n. 1, chiusa, ove Lei veniva raggiunto dopo qualche istante dal sig. Persona_3
Vice Responsabile del mercato, che apriva appositamente la cassa per procedere con le operazioni
[...]
di battitura della merce contenuta nel Suo carrello.
I sigg. e venivano in primo luogo colpiti dalla circostanza che il sig. Per_2 Per_1 Persona_3
procedesse ad aprire la cassa n.1 per Lei , benché fossero già operanti altre 2 casse presso le quali il numero di clienti presenti in coda non fosse tale da rendere necessaria l'apertura di un'ulteriore postazione. Inoltre, quale ulteriore anomalia, i colleghi della Direzione Risk Prevention si accorgevano che lo scontrino a Lei consegnato dal sig. al termine della battitura dei prodotti che da Lei caricati sul rullo cassa, Persona_3
risultasse essere troppo “corto”, in rapporto al numero dei prodotti apparentemente da Lei scannerizzati in cassa dal Vice Responsabile.
In ragione di ciò, i colleghi La fermavano in prossimità dell'uscita per un controllo delle merce acquistata
e riscontravano quanto segue: - n. di prodotti acquistati regolarmente: 2 per un valore commerciale di Euro
2,50 (foto A) - n. di prodotti non registrati sullo scontrino fiscale: 9 per un valore commerciale di Euro
14,58, di cui 1 articolo, “uva rossa senza semi sfusa”, risultava al momento del controllo non pesato e prezzato. (foto B)”
-d'aver tramite il proprio legale formulava le giustificazioni con lettera pec del 17.10.2023
(all. 9);
-con raccomandata del 24.10.2023 omunicava il suo licenziamento disciplinare (doc.
10);
-la sua condotta era stata assolutamente regolare, non essendo dato comprendere né dalla contestazione di addebito, di segno generico, né dalla lettera di licenziamento quale fosse stata l'illecito da lui commesso che avrebbe legittimato la sanzione espulsiva, se non che egli non avrebbe verificato la lunghezza dello scontrino in rapporto alla quantità dei prodotti acquistati.
-il 14.09.2023, alle ore 12,30 circa, addetta alla cassa n. 1, chiedeva a Persona_4
di sostituirla – essendosi nel frattempo formata una coda di clienti – Persona_3
affinché ella risolvesse una questione con la stagista;
il Persona_5 Persona_3
interveniva immediatamente alla cassa n. 1 invitando i clienti in coda alle altre due casse ad utilizzare la “sua” cassa;
-d'essersi nel frangente recato alla cassa 1 e d'aver iniziato a porre sul rullo la merce acquistata;
nel mentre si avvicinava un altro collega, il quale intratteneva Persona_6
conversazione sia con il ricorrente con il Persona_3
-d'aver durante la battitura dei prodotti comunicato al il pagamento tramite Persona_3
carta di credito;
-al termine dell'operazione il avvicinava il POS al ricorrente, il quale eseguiva Persona_3
il pagamento con app del proprio cellulare, continuando a conversare con il collega
Per_6
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: 1) dichiarare illegittimo il licenziamento adottato dalla convenuta con lettera 24.10.2023 e conseguentemente: “In via principale: a) annullare il licenziamento adottato da in quanto da considerarsi illegittimo per le motivazioni esposte;
b) condannare CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di CP_1
lavoro e conseguentemente c) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
risarcimento del danno patito dal ricorrente a far data dalla disposta sospensione dal servizio e a causa dell'illegittimo licenziamento, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
In via subordinata;
nella denegata ipotesi non fosse accolta la domanda di reintegra: condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor CP_1 Parte_1
di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura massima di legge dell'ultima retribuzione globale di fatto – che ci si riserva di quantificare all'esito dell'istruttoria – ovvero di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa, o quella meglio ritenuta dal Giudicante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.”
Nel costituirsi replicava, tra l'altro, che: CP_1
-dall'analisi dello scontrino della merce pagata dal ricorrente in data 14.9.2023 si era riscontrato come, stranamente, egli non avesse utilizzato né la tessera Payback né la Carta
Sconto Dipendenti, come a non voler evidenziare e lasciare traccia circa il fatto che la transazione era stata effettuata da un dipendente;
-dalle verifiche di sistema s'era appurato che la cassa, nel momento in cui venivano passati gli articoli del ricorrente, risultava essere in pausa;
-solo prima di passare i due yogurt (cioè gli unici prodotti registrati) l'operatore presente, il tramite l'inserimento dell'apposita Password, aveva riattivato la cassa, così Persona_3
scansionando i due articoli, per poi procedere alla chiusura della transazione;
-il fatto che l'operatore avesse dovuto agire manualmente sulla cassa, digitando una password per procedere alla rilevazione delle merci ed alla chiusura dello scontrino, rendeva evidente che il fosse perfettamente a conoscenza di non avere Persona_3
registrato i precedenti prodotti, fugando ogni dubbio circa una possibile distrazione da parte dello stesso -dall'esame del sistema, inoltre, erano state individuate altre 11 transazioni concluse con il pagamento tramite la carta Visa del ricorrente (e dallo stesso utilizzata in data 14.9.2023), tra le quali risultavano 5 con importi talmente bassi (2/3 euro l'una) da risultare sospette.
-mediante l'elemento di ricerca della carta di credio “Visa”, utilizzata dal ricorrente per perfezionare il pagamento della merce, era stato appurato che anche nella maggior parte delle suddette transazioni la cassa risultava essere in pausa, che gli acquisti erano avvenuti pochi secondi dopo l'apertura della cassa stessa ed erano relativi a pochissimi articoli, se non addirittura ad un unico articolo;
-l'art. 229, rubricato “recesso ex art. 2119 cod. civ.”, del c.c.n.l. per i dipendenti della
Distribuzione Moderna Organizzata prevede che “Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto
è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)….. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1° comma del presente articolo: … l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”;
-risultava, pertanto, evidente l'assoluta infondatezza del ricorso e la legittimità del licenziamento comminato, in considerazione del gravissimo comportamento tenuto dal ricorrente;
-questi svolgeva le mansioni di addetto alle vendite. La sua posizione lavorativa ricoperta comportava un particolare vincolo fiduciario in considerazione della tipologia delle mansioni espletate, sulle quali il comportamento contestato ha inciso in maniera irreversibile.
-ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento non può non tenersi conto della tipologia di attività esercitata dalla Società, alla luce della quale il vincolo fiduciario con i propri dipendenti, che quotidianamente si trovano a contatto con la merce in vendita, acquista un valore ancora più accentuato;
-la giurisprudenza ha più volte puntualizzato che in caso di licenziamento del lavoratore per abusivo impossessamento di beni aziendali ai fini della determinazione della consistenza dell'illecito non rileva, di regola, la qualificazione penalistica della condotta penale (se l'illecito integri il reato consumato di furto o appropriazione indebita ovvero solo il tentativo), essendo necessario verificare se i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell'elemento essenziale della fiducia sì da porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi;
pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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In primo luogo s'osserva che la contestazione disciplinare, sopra riportata per intero, non
è affatto scarsamente comprensibile e generica come asserito dal ricorrente, così come non
è affatto vero che a costui sarebbe stato rimproverato di non aver controllato la lunghezza dello scontrino.
Il tenore della contestazione è, invece, alquanto articolato, univoco e chiarissimo nell'addebitare al dipendente d'aver asportato senza pagarli alcuni prodotti alimentari con la complicità d'un collega.
Viene, pertanto, in rilievo una accusa – poiché di ciò si tratta – di tentato furto aggravato dalla destrezza o da mezzi fraudolenti (e non solo).
Ebbene, le risultanze istruttorie suffragano adeguatamente tale ricostruzione. , dipendente di uale come responsabile sicurezza territoriale e frodi Persona_2
e investigazioni ha:
-confermato il contenuto del capo di prova n. 2 formulato dalla resistente ossia che il 14 settembre 2023 egli, insieme al proprio collega giunsero presso il punto Persona_1
vendita di Sanremo Marconi intorno alle ore 12.30 e notarono il dirigersi con un Pt_1
carrello alla cassa n. 1, chiusa, ove vice responsabile di Mercato, che Persona_3
si trovava all'esterno del mercato con altra persona, lo raggiunse dopo qualche istante, aprendo appositamente la cassa per procedere con le operazioni di battitura della merce contenuta nel carrello del ricorrente;
-dichiarato d'aver notato che lo scontrino era troppo corto, soggiungendo: “sullo scontrino erano presenti solo 2 articoli per € 2,50 complessivi. Io controllai il carrello condotto dal ricorrente e il sacchetto presente, riscontrando la presenza di diversi prodotti non pagati. Preciso che lo scontrino di €
14,58 fu battuto da me o dal collega al fine di quantificare il prezzo delle merci. V'era anche un Per_1
sacchettino anonimo contenente dell'uva rossa sfusa, la quale va prima pesata dal cliente e poi portata alla cassa” . Il primo scontrino menzionato è quello battuto dal risulta riprodotto Persona_3
alla pag. 5 della memoria di costituzione;
il secondo fu battuto dal teste ed è raffigurato alla pag. 6 dell'atto.
Del tutto identica è la deposizione di , il quale eseguì il controllo insieme Persona_1
al Per_2
L'aver i 2 testi assistito ad un evento che il datore ha contestato come gravissimo illecito disciplinare proprio nel giorno e nell'ora in cui essi s'erano recati per un controllo potrebbe apparire una singolare coincidenza, spiegabile in ipotesi – come asserito dal nelle Pt_1
note conclusive – ad uno stratagemma ideato da per liberarsi d'un dipendente considerato, peraltro per ragioni rimaste ignote, “scomodo”. Così in realtà non fu poiché il ha fornito pieno riscontro anche ai fatti dedotti Per_2
dalla convenuta sub capo 1 e cioè che nel corso dei mesi di agosto e settembre 2023, nell'ambito di periodici controlli a campione sulle transazioni di cassa, sono state rilevate dalla Direzione Risk Prevention alcune anomalie relative al reparto casse del Parte_2
di Sanremo Corso Marconi.
[...]
Anche lo ha confermato ciò. Per_1
Le anomalia in questione, sono con ogni evidenza, quelle esposte da alla pag.
9-10 della memoria di costituzione - alle quali sono riprodotti l'estratto del sistema della cassa n. 1 del 14.9.2023 e le transazioni eseguite dal con carta Visa - e già riportate in Pt_1
narrativa ovvero “che dall'esame del sistema, inoltre, erano state individuate altre 11 transazioni concluse con il pagamento tramite la carta Visa del ricorrente (e dallo stesso utilizzata in data 14.9.2023), tra le quali risultavano 5 con importi talmente bassi (2/3 euro l'una) da risultare sospette. Mediante
l'elemento di ricerca della carta di credito “Visa” utilizzata dal ricorrente per perfezionare il pagamento della merce, era stato appurato che, anche nella maggior parte delle suddette transazioni, la cassa risultava essere in pausa, che gli acquisti erano avvenuti pochi secondi dopo l'apertura della cassa stessa ed erano relativi a pochissimi articoli, se non addirittura ad un unico articolo”.
Evidente, pertanto, che, insospettito da tali anomalie, il datore di lavoro avesse deciso di mettere sotto controllo il lavoratore.
Le suddette deposizioni, però, non collimano su alcuni aspetti con quelle rilasciate dagli altri testi.
Il e lo hanno infatti affermato che il si trovava all'esterno Per_2 Per_1 Persona_3
dell'edificio e vi rientrò allorchè vide il dirigersi verso la cassa n. 1. Pt_1 Il ex dipendente di anch'egli escusso, ha, invece, raccontato “Io mi trovavo Persona_3
in magazzino quanto sono stato chiamato dall' per sostituire il cassiere, che s'era Per_4
assentato…Quando il ricorrente s'avvicinò col carrello io mi trovavo in piedi “a fronte cassa”.
Analogo è il racconto di , dipendente della convenuta, secondo cui: “La Persona_6
signora convocò il alla cassa poiché ella doveva risolvere un problema con la signora Per_4 Persona_3
Io ero lì. Confermo che il ricorrente pagò con il “contact”. Nel frangente del pagamento io stavo Per_7
parlando con il . Pt_1
A propria volta dipendente della resistente, ha narrato che “..ero in Persona_4
servizio il 14-9-2023 e in quel momento mi trovava dietro al box adiacente alla cassa 1 e stavo controllando una banconota. Pertanto ciò che posso dire è che io chiamai il per aprire la cassa Persona_3
1 in quanto ero impossibilitata a fare ciò”.
Considerato che il contrasto verte, anche e principalmente, tra soggetti tutt'ora dipendenti di che il e lo , in quanto autori del rapporto che ha condotto alla Per_2 Per_1
contestazione e al successivo licenziamento, sono soggetti in via di principio “interessati”
a fornire integrale credibilità (anche) giudiziale al proprio operato, lo scrivente reputa maggiormente attendibili la la quale, alla pari del hanno fornito un Per_4 Persona_3
racconto ben più dettagliato circa i motivi per cui il secondo si trovava già all'interno del punto vendita e non già all'esterno. D'altronde, non costando che il fosse in Persona_3
pausa, è verosimile ritenere che egli fosse, invece, intento a lavorare.
Deve, pertanto, concludersi che il e lo o abbiano errato nel ricordare gli Per_2 Per_1
eventi oppure che abbiano inteso “arricchire” il loro rapporto di particolati non corrispondenti al vero allo scopo di delineare un quadro di pari gravità anche a carico del il quale, come da lui dichiarato, fu anch'egli licenziato. Persona_3 Comunque sia, la presenza del teste all'esterno o all'interno del locale è elemento di scarsa rispetto agli aspetti che connotarono la condotta del . Pt_1
Tra questi vi sarebbe anche la circostanza, riportata nella contestazione disciplinare, secondo cui il aprì appositamente la cassa 1 per il ricorrente, come asserito Persona_3
dal e dallo . Per_2 Per_1
Anche su tale aspetto gli altri testi hanno fornito una versione apparentemente diversa.
I ricorsi della ono stati i seguenti: “ero in servizio il 14-9-2023 e in quel momento mi Per_4
trovavo dietro al box adiacente alla cassa 1 e stavo controllando una banconota. Pertanto ciò che posso dire è che io chiamai il per aprire la cassa 1 in quanto ero impossibilitata a fare ciò. Dopo Persona_3
un paio di minuti il sigr. mi disse di continuare le mie operazioni e di non Per_1 Parte_3
preoccuparmi. Nella circostanza vidi il davanti alla cassa 1 gestita dal ma non mi Pt_1 Persona_3
interessai a ciò stava accadendo alla cassa 1. C'era una gran coda presso l'unica cassa aperta, la n.
4. La
1 fu aperta successivamente come ho già detto.”.
Il ha raccontato: “Io mi trovavo in magazzino quando sono stato chiamato dall' Persona_3 Per_4
per sostituire il cassiere, che s'era assentato. Ho smaltito 2 e 3 clienti. Poi mi sono rivolto all' per Per_4
dirle che sarei tornato in magazzino e l' mi rappresentò il problema della banconota falsa”. Per_4
A propria volta il “La signora convocò il alla cassa poiché ella doveva Per_6 Per_4 Persona_3
risolvere un problema con la signora . Per_7
Anche in tal caso e anche per i motivi sopra esposti lo scrivente ritiene più credibili le dichiarazioni dei suddetti 3 testi rispetto a quelle rilasciate dai poiché Controparte_2
anch'esse rese da 2 attuali dipendenti della convenuta, i quali non avevano alcun interesse a contraddire sul punto l'assunto del proprio datore di lavoro;
semmai ci si sarebbe atteso il contrario. Inoltre, sia la che il hanno fornito una precisa spiegazione del motivo Per_4 Per_6
dell'apertura della cassa 1, desumendosi, inoltre, dalla loro testimonianza – e da quella del
– che al momento della verificazione dei fatti di causa v'era solo una cassa Persona_3
operativa, la n. 4, e non due come dichiarato dal e dallo , i quali, nel Per_2 Per_1
confermare il capo di prova n. 3, articolato dalla convenuta, hanno soggiunto che v'erano pochi clienti in coda per ciascuna cassa.
Tale versione, tuttavia – e la cosa appare singolare - è la medesima addotta dal ricorrente nella sua missiva di giustificazioni (all. 9), nella quale si legge che nella circostanza v'erano già 2 casse aperte e assai affollate.
Tale affermazione, però, non giova alle ragioni dell'attore in quanto, se così fu, dovrebbe concludersi che la cassa n. 1 fu attivata dal al solo scopo di favorire il collega Persona_3
rispetto agli altri clienti, cosa che appare oggettivamente “sospetta” poiché non consta che il ricorrente avesse premura d'uscire dal luogo di lavoro, dovendosi soggiungere che un simile favoritismo verosimilmente contrastava con la “policy” di
Quale che fu la reale dinamica degli eventi, che il non attivò la cassa 1 di sua Persona_3
iniziativa al solo fine d'agevolare il è elemento non dirimente per ritenere illegittimo Pt_1
il licenziamento poiché nulla vieterebbe d'ipotizzare che il ricorrente colse l'opportunità della presenza del alla cassa per non pagare alcune delle merci prelevate. Persona_3
Se così fu, ciò, ovviamente, non può non presupporre la complicità del Persona_3
nell'ambito d'una intesa illecita precedentemente raggiunta dai 2 ex dipendenti e finalizzata all'abusiva sottrazione dei beni aziendali o, in alternativa, la consapevolezza - e, dunque, la
“connivenza” - del del fatto che il proprio collega aveva già in precedenza Persona_3
più volte asportato illecitamente prodotti esposti in vendita.
Tal è, per l'appunto, l'illecito che a ritenuto di contestare. L'assunto del datore di lavoro risulta positivamente riscontrato alla luce dei seguenti rilievi, con i quali lo scrivente condivide sostanzialmente le argomentazioni svolte dalla resistente.
In primis s'osserva che il fatto nella sua materialità “oggettiva” è emerso in termini del tutto pacifici: lo scontrino battuto al passaggio della merce posta dal sul rullo Pt_1
riportava l'esiguo importo di € 2,50, relativo a 2 confezioni x 2 yogurt, mentre, come testimoniato dal e dallo , il ricorrente presentò alla cassa una quantità di Per_2 Per_1
prodotti alimentari ben maggiori, dal prezzo complessivo di € 14,98.
Che quello riprodotto alla pag. 6 della comparsa di costituzione fosse lo scontrino
“corretto” è dato che il non ha revocato in dubbio nella sua risposta alla Pt_1
contestazione (all. 9), nella quale egli s'è limitato ad affermare d'aver pagato regolarmente la merce e di non aver controllato lo scontrino.
Analogamente, nell'ambito del presente giudizio e in particolare nel corso del libero interrogatorio (udienza 18/3/2024) egli non ha rilasciato alcuna dichiarazione di segno contrario circa l'intervento del e dello nonché il numero e il prezzo dei Per_2 Per_1
prodotti effettivamente da lui prelevati.
Ebbene, se si volesse fornire credito all'improbabile ipotesi per cui il ricorrente fosse stato così distratto da non controllare né l'importo dello scontrino battuto dal collega né, ancor prima, l'importo riportato sul suo cellulare a seguito del pagamento a mezzo “contact”
(nonché quello comparso sul display della cassa), risulta ancora più improbabile che il incorse a propria volta nell'errore di non prezzare ben 9 prodotti, a meno Persona_3
che egli non volesse, per ragioni che non è dato conoscere, “beneficiare” il proprio ignaro collega. Vale la pena soggiungere che, secondo la comune esperienza dei clienti d'un qualsiasi supermercato, i cassieri sono soliti comunicare loro verbalmente quale sia l'importo complessivo della spesa.
Ben più verosimile, invece, è che tra i 2 sussistesse un pregresso illecito concerto (oppure la mera conoscenza del del fatto che il ricorrente s'era già appropriato in Persona_3
precedenza di merci) e che, pertanto, il fatto ascritto al ricorrente non fosse affatto, per così dire, incolpevole, ma assistito dalla volontà di sottrarre abusivamente la merce.
In tal senso depone anche il fatto – più volte sottolineato dalla difesa di che il Pt_1
si presentò alla cassa con un sacchetto d'uva privo del talloncino di pesatura e, dunque, del relativo prezzo.
Una simile dimenticanza sarebbe comprensibile ove riguardasse un consumatore che abbia omesso di fare uso dell'apposita bilancia;
implausibile, invece, che ciò possa accadere a un dipendente responsabile del reparto macelleria, nel quale, di regola, le carni acquistate dai clienti vengono pesate e prezzate.
Ragionevole, per contro, logicamente dedurre che il ricorrente non pesò l'uva poiché era sicuro che non l'avrebbe pagata.
Ulteriore elemento indiziario a carico del è costituito dal fatto che, come evidenziato Pt_1
da egli scelse di non utilizzare né la tessera Payback né la Carta Sconto Dipendenti, le quali gli avrebbero consentito un certo risparmio o di guadagnare punti-premio. Al riguardo si prende atto che il ricorrente non ha né negato di disporre delle suddette carte né, ad es., di averle con sé al tempo dei fatti per cui è causa.
L'illecito contestato, dunque, sussiste anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo ossia della consapevolezza di impossessarsi abusivamente di beni del datore di lavoro. Del tutto irrilevante è poi l'intervenuta archiviazione del procedimento penale scaturito a seguito di querela sporta dal documento depositato il 21/1/2025.
Oltre a doversi replicare che l'unanime giurisprudenza in materia, che si ritiene superfluo citare, ha ripetutamente sancito l'indipendenza della rilevanza disciplinare della condotta del dipendente dall'esito a lui favorevole del procedimento penale instaurato a suo carico per i medesimi fatti, deve, ancor prima, prendersi atto che nel caso di specie l'archiviazione
è stata disposta non in ragione della ricorrenza d'una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. bensì in virtù della remissione della querela in favore del rimessione di cui il Persona_3
, coimputato, ha beneficiato. Pt_1
Quanto alla valutazione della gravità del fatto, si rileva che entrambe le parti hanno sì assolto all'onere di produrre il CCNL, ma i 2 rispettivi documenti sono diversi ha depositato il “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da CP_3
aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi” del 30/7/2019; GS, invece, il
“Testo Unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna
Organizzata del 22/10/2021.
Entrambi, tuttavia, contengono una medesima previsione, che è quella che rileva nel caso di specie.
L'art. 242 del primo CCNL recita: “Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)…… A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente: ….l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”. L'altro CCNL all'art. 226, anch'esso denominato “recesso ex art. 2119 c.c.”, riporta in termini assolutamente identici il succitato testo, attribuendo il comma 1 a ciascuno dei contraenti il potere di recedere dal contratto di lavoro qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, causa costituita, tra l'altro, come enumerato dal comma 3, anche dall'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi.
E', all'una o all'altra disposizione, pertanto, che ha inteso ricorrere, atteso che nella comunicazione del licenziamento è espressamente citato l'art. 2219 c.c.
Ciò sta a significare ai fini della presente decisione che la tutela reale richiesta dall'attore in via principale non potrebbe in ogni caso essere accordata.
Invero, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, una volta verificata la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, ove la sanzione espulsiva risulti sproporzionata la reintegrazione può essere disposta soltanto in cui tale sproporzione sia “codificata” ossia evincibile dal CCNL di riferimento, che contempli per la condotta illecita de qua (soltanto o anche) una sanzione conservativa.
In caso contrario, ove il Giudice ritenga eccessiva la misura del licenziamento in tronco, questo rientra nelle "altre ipotesi" in cui, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, il dipendente ha diritto all'indennità nella misura commisurata dal comma 5, art. 18, L. n. 300/1970 (Cass. n. 27353/2023; Cass. n.
12789/2022; Cass. n. 13178/2017; Cass. 18823/2018, Cass. n. 25534/2018; Cass. n.
31839/2019).
Tal è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame poiché alla condotta d'appropriazione di beni aziendali il CCNL, quale dei 2 sia quello applicabile, ricollega esclusivamente il licenziamento per giusta causa. Occorre allora sindacare la fondatezza della domanda spiegata in via subordinata e, dunque, l'adeguatezza-proporzionalità del recesso dal rapporto operato da ispetto alla gravità del fatto commesso da controparte, considerato che il prezzo degli alimenti che il cercò di sottrarre ammontava complessivamente ad appena €. 12,48. Pt_1
In materia di “furto” consumato o tentato di beni aziendali, secondo un orientamento giurisprudenziale che lo scrivente ritiene di condividere (e che risulta allo stato essere maggioritario), l'esiguo valore del bene, o dei beni, sottratto assume modesta rilevanza ai fini di quella che deve essere l'unica valutazione da compiere ossia l'attitudine della condotta a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (tra le varie Cass. n.11005/2020;
Cass. 24014/2017, con riferimento a beni venduti in un supermercato;
Cass. 8816/2017;
Cass. 23365/2009).
Vanno, dunque, soppesate tutte le circostanze del caso concreto e cioè, oltre al valore commerciale dei beni, anche le modalità e il contesto in cui il fatto è stato commesso al fini formulare una prognosi circa l'affidabilità del dipendente ossia sulla probabilità che costui o meno si comporterà correttamente per il futuro, rispettando i doveri aziendali di correttezza e fedeltà e, dunque, astenendosi dal reiterare analoghi comportamenti.
Alla luce degli elementi emersi in giudizio lo scrivente ritiene che così non era poiché le modalità con cui fu commesso l'illecito indussero il datore di lavoro a ritenere ragionevolmente che il proprio dipendente non fosse più affidabile.
Il , infatti, non agì da solo, ad es. celando i prodotti e uscendo dal negozio, ma con Pt_1
la complicità d'un collega con il quale era, con ogni evidenza, già d'accordo, operando entrambi in maniera elusiva ossia facendo credere al datore di lavoro d'aver pagato tutti i prodotti prelevati. Evidente, dunque, che l'aver GS scoperto che 2 dei dipendenti gli erano stati infedeli di comune accordo e che posero in essere una sorta di “mise en scene” non poteva non destare un più che giustificato allarme nel datore di lavoro con conseguente totale perdita di fiducia nella correttezza del loro operato.
Che l'episodio per cui è causa non costituisse un fatto occasionale si desume da quanto riferito dal teste ul capo 9 formulato dall'attore: “E' vero. Ho assistito alla scena poiché Per_6
ero insieme al discutendo di questioni personali”. Pt_1
Ebbene, a meno che il già sapesse che il non avrebbe addebitato Per_6 Persona_3
all'attore il costo di tutti gli alimenti – nel qual caso dovrebbe concludersi che il teste era anch'egli parte d'un illecito sodalizio oppure che egli tacque per “omertà” – l'aver il ricorrente e il agìto secondo le modalità ampiamente descritte in precedenza Persona_3
nonostante la presenza d'un collega denota una chiara “disinvoltura” ovvero la “sicurezza” dei 2 ex dipendenti di poter operare illecitamente senza essere notati dagli altri colleghi, il che induce a ritenere che quanto accaduto il 14-9-2023 fosse l'ultimo d'analoghi pregressi episodi d'abusiva asportazione di prodotti da parte del , eventualmente in concorso Pt_1
o con la compiacenza del Persona_3
Alla luce della ricostruzione degli eventi che questo Giudice ritiene essere la più verosimile, il ricorso va respinto e il condannato al pagamento delle spese di giudizio, le quali di Pt_1
quantificano come in dispositivo alla stregua dei parametri legali vigenti per le cause del valore indeterminabile e di bassa difficoltà.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
Rigetta tutte le domande spiegate in via principale e subordinata. Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € Parte_1
1800,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge
Imperia 9/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli