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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 753/2023 + N. R.G. 2233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritta al n. r.g. 753/2023 e al n. r.g.2233/2023 rispettivamente promosse da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. LUCA BIZZETI (CF: ) la cui posizione è C.F._1 stata stralciata per estinzione parziale del giudizio nel solo rapporto con il
Parte_2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE PANCANI (CF ) C.F._2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB CO CP_2 P.IVA_3
(CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. NTroparte_3 C.F._4
AB CO (CF C.F._3
pagina 1 di 44 (CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB Parte_3 C.F._5
CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._6
AB CO (CF C.F._3
(CF: NON IN PROPRIO MA QUALE Parte_2 C.F._7
PROC. SPEC. DI (CF: ) con il Parte_5 C.F._8 patrocinio dell'Avv. AB CO (CF C.F._3
APPELLATI e di
(CF Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI BARBARA (CF P.IVA_4
), la cui posizione è stata stralciata per estinzione parziale C.F._9 del giudizio APPELLATO
(CF: NON IN PROPRIO MA QUALE Parte_2 C.F._7
PROC. SPEC. (CF con il Parte_6 C.F._10 patrocinio dell'Avv. AB CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. NTroparte_3 C.F._4
AB CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._6
AB CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB Parte_3 C.F._5
CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB CO CP_2 P.IVA_3
(CF C.F._3
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALLI avverso
• la sentenza non definitiva n. 3009/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/10/2022 (appello principale);
• la sentenza definitiva n. 2888/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10/10/2023 (appello incidentale).
CONCLUSIONI
pagina 2 di 44 In data 11.09.2025, la causa è stata rimessa rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Con riferimento all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3009/2022
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
NEL MERITO,
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 3009 pubblicata il 28.10.2022 dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott. Umberto Castagnini, nei procedimenti riuniti nn. R.G. 17005/2016 17006/2016 e 17008/2016:
- accogliere l'eccezione di prescrizione proposta dalla in relazione al conto Pt_1 corrente n. 14896,48, e conseguentemente dichiarare prescritto il diritto della Curatela del Fallimento alla ripetizione di rimesse solutorie NTroparte_1 antecedenti al 2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dai contratti di apertura di credito;
- rideterminare il saldo del conto corrente n. 14896,48, già intrattenuto da
[...]
in un saldo passivo di € 1.046,92 alla data del 30.9.2016; NTroparte_1
- conseguentemente, rigettare la domanda restitutoria, proposta da
[...]
e proseguita dal di restituzione NTroparte_1 NTroparte_1 di qualsiasi somma dovuta per un asserito saldo attivo del conto corrente n. 14896,48;
- accogliere l'eccezione di prescrizione proposta dalla in relazione al conto Pt_1 corrente n. 81,47, e conseguentemente dichiari prescritto il diritto della CP_2 alla ripetizione di rimesse solutorie antecedenti al 2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dai contratti di apertura di credito;
pagina 3 di 44 - rideterminare il saldo del conto corrente n. 81,47, già intrattenuto da CP_2
in un saldo attivo di € 1.964,60 alla data del 30.6.2016;
[...] conseguentemente, accogliere per il minor importo di € 1.964,90 la domanda restitutoria, proposta da in relazione al saldo attivo del conto CP_2 corrente n. 81,47;
- conseguentemente condannare la predetta alla restituzione in CP_2 favore di della somma di € 8.271,15, Parte_1 corrispondente alla differenza tra la somma di € 10.236,05 (corrisposta da
[...] in data 30.11.2023) Parte_1
e la somma di € 1.964,90 (somma nella quale si chiede che venga rideterminato il saldo del rapporto intestato a , ovvero della minore somma che sarà CP_2 ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, dichiarare la nullità ed erroneità della CTU espletata nel primo grado di giudizio, anche nella parte integrativa, in quanto esplorativa e nulla per avere accertato (peraltro erroneamente) l'esistenza di aperture di credito non allegate dalle parti.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2888/2023
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2888/2023 e della sentenza non definitiva n. 3009/2022, emesse dal Tribunale di Firenze:
Nel merito a) In relazione al conto corrente n. 5532,35, accertare e dichiarare che non è stata allegata né provata l'esistenza di alcuna apertura di credito anteriore al 20.2.2003, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla Parte_1
, del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse solutorie antecedenti al
[...]
2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dal contratto di apertura di credito del 20.2.2003, e pertanto rideterminare il saldo del conto corrente, secondo l'ipotesi di ricalcolo n.
1.2 contenuta nella perizia depositata dal pagina 4 di 44 CTU il 9.2.2022, in un saldo attivo (a favore del correntista) di € 109.219,87, con ogni conseguente pronuncia relativa alla domanda restitutoria, proposta da ditta individuale Parte_2
[...
e proseguita dalla Curatela del;
Parte_2 Parte_2 Parte_2
b) in relazione al conto corrente n. 1224,55, in tesi, accertare e dichiarare che il conto corrente è stato chiuso in data 27.11.2001, e che non sussiste alcuna continuità con altri conti correnti, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla del diritto alla Pt_1 ripetizione di qualsiasi rimessa eseguita sul medesimo, con conseguente rigetto della relativa domanda di ripetizione, proposta da NTroparte_4
e proseguita dalla
[...] CP_5 Parte_2
;
[...]
c) in relazione al conto corrente n. 1224,55, in ipotesi, accertare e dichiarare non è stata allegata né provata l'esistenza di alcuna apertura di credito, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse Pt_1 solutorie antecedenti al 2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dai contratti di apertura di credito, e pertanto rideterminare il saldo del conto corrente, secondo l'ipotesi di ricalcolo n.
1.2 contenuta nella perizia depositata dal CTU il 9.2.2022, in un saldo passivo (a favore della di € 71.235,99, con Pt_1 conseguente rigetto della relativa domanda restitutoria, proposta da ditta individuale e proseguita dalla Curatela Parte_2 Parte_2 del Fallimento;
Parte_2
d) in relazione al conto corrente n. 1224,55, in subordinata ipotesi di ritenuta continuità con il conto corrente n. 5532,55, accertare e dichiarare che non è stata allegata né provata l'esistenza di alcuna apertura di credito, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse solutorie antecedenti al Pt_1
2.11.2006, e pertanto rideterminare le somme ripetibili € 22.170,84 (come da accertamento contenuto a pag. 44 della perizia integrativa depositata il 9.5.2023), con ogni conseguente pronuncia relativamente alla domanda pagina 5 di 44 restitutoria, proposta da ditta individuale Parte_2
e proseguita dalla Curatela NTroparte_6
;
[...]
e) in relazione alle spese del primo grado di giudizio, disporre la compensazione delle stesse tra la e la Parte_1 NTroparte_7
, e porre a carico delle parti per metà ciascuna le spese di CTU;
[...]
f) in via istruttoria, dichiarare la nullità ed erroneità della CTU espletata nel primo grado di giudizio, anche nella parte integrativa, in quanto esplorativa per avere accertato (peraltro erroneamente) l'esistenza di aperture di credito non allegate dalle parti, e comunque per avere accertato l'esistenza di aperture di credito senza che sia stato individuato il limite quantitativo;
f) nel merito, condannare la Curatela del Fallimento alla Parte_2 restituzione in favore di della somma di € Parte_1
266.441,33, corrispondente alla differenza tra la somma da questa pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, con riserva di ripetizione, e l'importo effettivamente dovuto, ovvero della minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi.
Per il NTroparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da Parte_7 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3009 del 28.10.2022, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Vittoria di spese e compensi di lite”.
Per , in qualità di procuratore speciale di Parte_2 Pt_5
, , e
[...] Parte_4 CP_2 Parte_3
: NTroparte_3
Insistono perché venga disposta l'integrazione/ rinnovo della CTU svolta in primo grado come richiesto mediante istanza ritualmente formulata e, in ogni caso, affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti sui profili di cui si è detto in comparsa di costituzione in appello sui quali sono state svolte puntuali osservazioni rimaste prive di esaustivo riscontro. In denegata ipotesi di accoglimento della summenzionata istanza si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con appello pagina 6 di 44 incidentale depositata in data 01/10/2024 si riportano affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, Voglia
- rigettare l'appello proposto da perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto;
- accogliere l'appello incidentale proposto da , non in proprio ma Parte_2 quale procuratore speciale di , , , NTroparte_8 NTroparte_9 Parte_3
e e conseguentemente accogliere le seguenti Parte_4 CP_2 domande: 1) per NTroparte_3
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa degli atti di citazione della , della e della NTroparte_10 NTroparte_1 CP_2
l'illegittimità e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario n.rep. n.74621 rep. - n.17129 racc., ai rogiti notaio Dott. , per l'ammontare di £ Persona_1
5.400.000.000, con conseguente rimborso in favore di degli NTroparte_3 importi corrisposti a titolo di interessi, computati nella somma € 1.779.226,96; 2. accertare e dichiarare, per le causali di cui in parte narrativa degli atti di citazione della , della e della NTroparte_10 NTroparte_1
l'illegittimità e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario n.rep. CP_2
n.31464 rep. - n.12749 racc., ai rogiti notaio Dott. , per Persona_2
l'ammontare di € 806.000,00 con conseguente rimborso in favore di CP_3
di interessi e capitale nella misura di € 1.009.100,12;
[...]
3. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che , in NTroparte_3 qualità di fideiussore e datore di ipoteca di Ditta Individuale GE RL e Figlio, e ha subito il maggior danno conseguente NTroparte_1 CP_2 all'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, per un valore di € 2.836.761,98 in favore di;
NTroparte_3
4. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte della società attrice, da , in qualità di fideiussore e datore di NTroparte_3 ipoteca delle predette aziende, con riferimento ai rapporti indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare liberata da tutti gli obblighi connessi NTroparte_3 alle fideiussioni a suo tempo prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte in suo danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
pagina 7 di 44 Parte 5. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione a dell'importo di € 1.779.226,96 a titolo interessi NTroparte_3 indebitamente corrisposti sul mutuo ipotecario n. rep. n.74621 rep. - n.17129 racc., ai rogiti notaio Dott. , per l'ammontare di £ Persona_1
5.400.000.000, o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
Parte
6. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione a dell'importo di € 1.009.100,12 a titolo interessi NTroparte_3 indebitamente corrisposti sul mutuo ipotecario n. rep. n.31464 rep. - n.12749 racc., ai rogiti notaio Dott. , per l'ammontare di € 806.000,00, Persona_2
o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
Parte
7. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e NTroparte_3 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.836.761,98 in favore di o nella NTroparte_3 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
8. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni non NTroparte_3 dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 2) per Parte_4
9. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che , in Parte_4 qualità di fideiussore e datore di ipoteca di ditta individuale , NTroparte_10
e ha subito il maggior danno conseguente NTroparte_1 CP_2 all'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, per un valore di € 2.857.027,51, in favore di;
Parte_4
10. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte della società attrice, da , in qualità di fideiussore e datore Parte_4 di ipoteca, con riferimento ai rapporti indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare liberato da tutti gli obblighi connessi alle fideiussioni a Parte_4 suo tempo prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte pagina 8 di 44 in loro danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
11. Accertare e dichiarare che, a causa della scarsa produttività della società amministrata, il legale rappresentante della Società attrice, , ha Parte_4 subito perdite in conti personali intestati a lui e alla moglie e Parte_8 quantificati nel saldo passivo del C/C n. 11715/16 pari ad €. 135.360,64, nonché del C/C n. 11716/09 pari ad €. 98.826,58 e conseguentemente dichiarare il diritto ad ottenere il rimborso delle predette somme;
12. Accertare e dichiarare che, a causa della scarsa produttività della società amministrata, il legale rappresentante della Società attrice, , ha Parte_4 subito un ulteriore grave danno collegato all'impossibilità di corrispondere, in qualità di garante, i ratei del mutuo sulla propria abitazione che è oggetto di esecuzione immobiliare per €. 160.000,00 e conseguentemente dichiarare il diritto ad ottenere il rimborso della predetta somma;
13.Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa che non sussistevano i presupposti per la segnalazione di alla centrale rischi, con ogni Parte_4 provvedimento conseguenziale;
Parte
13. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e Parte_4 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.857.027,51 in favore di o nella Parte_4 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
14. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni Parte_4 non dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 3) Per GE Leone 15. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte della società attrice, da , in qualità di fideiussore e datore di Parte_3 ipoteca, con riferimento ai rapporti indicati in narrativa in relazione alle aziende di cui si è detto e conseguentemente dichiarare liberato da tutti gli Parte_3 obblighi connessi alle fideiussioni a suo tempo prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la pagina 9 di 44 cancellazione delle ipoteche iscritte in loro danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
Parte 16. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e Parte_3 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.836.761,98 in favore di o nella Parte_3 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
4) per Parte_5
18. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte , in qualità di fideiussore e datore di ipoteca, con riferimento Parte_5 ai rapporti relativi alle aziende di cui si è detto e conseguentemente dichiarare liberato da tutti gli obblighi connessi alle fideiussioni a suo tempo Parte_5 prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte in suo danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
Parte
19. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e Parte_5 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.836.761,98 in favore di o nella Parte_5 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
20. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni non Parte_5 dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 17. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni non Parte_3 dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 5) per CP_2
21. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità e l'inesistenza dei crediti vantati dalla banca convenuta così come cristallizzati nel saldo passivo al 30.06.2016 di € 4.207,88 relativamente al c/c n. 81/47, oltre ad pagina 10 di 44 ulteriori competenze maturate dal 1.04.2016 al 30.06.2016 per € 332,53, con conseguente azzeramento del saldo stesso e di qualsiasi altro debito dipendente dalla cambializzazione effettuata sui conti anticipi, ovvero rideterminazione del medesimo anche mediante perizia che ricostruisca i reali rapporti di dare/avere tra le parti;
22. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa e, in conseguenza della violazione di norme imperative, che la banca convenuta ha addebitato e trattenuto mediante illegittima compensazione sul c/c n. 81/47, nonché conti con precedente numerazione (intrattenuti dalla società NTroparte_11 con già ex ) l'importo di €. 150.043,05 Parte_7 NTroparte_12 formato da tutti gli indebiti indicati in narrativa compresivi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, cms e spese prive di legittima causa, maturati sui suddetti conti nonché c/anticipi correlati e con l'aggiunta degli interessi legali in favore della ditta correntista dal dì di ciascun illegittimo addebito effettuato, fino alla data del 31.12.2015;
23. accertare, per i motivi di cui in premessa, come non dovuti i versamenti e gli accrediti in conto effettuati sui suddetti conti per l'importo pari al “capitale” negativo di € 59.036,45 e, conseguentemente dichiarare il diritto ad ottenere il rimborso della predetta somma;
24. accertare, per i motivi di cui in premessa, il maggior danno subito dalla società per effetto delle illegittime stratificazioni intervenute, le quali hanno CP_2 prodotto danni in rapporto di causalità con gli indebiti di cui sopra, fra i quali si annoverano debiti nei confronti dell'erario, per imposte dirette e indirette, debiti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali e altri tributi, per un complessivo ammontare ad oggi di € 247.642,57;
25. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il maggior danno causato alla società da perdite di bilancio per un complessivo CP_2 ammontare di € 780.875,90; Parte
26. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca stante l'illegittimità e l'inesistenza dei crediti vantati dalla stessa e cristallizzati nel saldo passivo al 30.09.2016 di € 4.207,88 relativamente al c/c n. 81/47, ad azzerare il saldo del predetto conto corrente ovvero a rettificarlo secondo quanto risultante dall'espletanda istruttoria all'esito della rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti;
Parte
27. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione alla società dell'importo di €. NTroparte_11
pagina 11 di 44 150.043,05, formato da tutti gli indebiti indicati in narrativa comprensivi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, cms e spese prive di legittima causa, maturati sul suddetto conto nonché c/anticipi correlati e con l'aggiunta degli interessi legali in favore della ditta correntista dal dì di ciascun illegittimo addebito effettuato, fino alla data del 31.12.2015, o alla restituzione della maggiore o minore somma risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Parte 28. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione, in favore della società , dell'importo di €. NTroparte_11
187.053,80, a titolo di indebiti relativi al mutuo ipotecario n. 35620 rep.- n.15665 racc., o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con liberazione dalle ipoteche e garanzie personali concesse in relazione al predetto mutuo da e Parte_2 CP_3
;
[...] Parte 29. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca a restituire alla società l'importo, pari al NTroparte_11
“capitale” negativo, di € 59.036,45, generato in forza dei summenzionati indebiti versamenti e accrediti in conto, o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Parte
30. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento, in favore della società , del NTroparte_11 maggior danno subito in rapporto di causalità con gli indebiti di cui sopra, per debiti nei confronti dell'erario, per imposte dirette e indirette, debiti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali e altri tributi, quantificato nel complessivo ammontare di € 247.642,57, o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Parte
31. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento, in favore della società , del maggior NTroparte_11 danno subito in rapporto di causalità con gli indebiti di cui sopra, per perdite di bilancio ripianate e non, quantificato nel complessivo ammontare di € 780.875,90, o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
- disporre l'integrazione/rinnovo della CTU svolta in primo grado per i motivi e con le modalità argomentate in primo grado e riproposte nel presente atto;
Con ogni provvedimento necessario e conseguente anche se non espressamente richiesto;
pagina 12 di 44 In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 3009/2022 pubblicata il 28/10/2022, il
Tribunale di Firenze ha così deciso:
1) dichiara prescritte le domande azionate in giudizio con riferimento ai conti correnti n. 29173,36 e n. 29966 e n. NTroparte_13 CP_12
14832/14;
2) accerta e dichiara che il saldo del c/c 14896/48 al 30.6.2016 ammonta ad + € 169.178,16 in favore del correntista rispetto alla somma di € - 38.273,17 (saldo banca);
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 della somma di € 169.178,16 oltre interessi legali NTroparte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
4) accerta e dichiara che il saldo del c/c 81.47 al 30.6.2016 ammonta a + € 9.558,32 in favore del correntista rispetto alla somma di € - 4.207,88
5) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 della somma di € 9.558,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al
[...] saldo;
6) rigetta tutte le domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto mutui e finanziamenti;
7) rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni a vario titolo;
8) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Con sentenza definitiva n. 2888/2023 pubblicata il 10/10/2023, il Tribunale di
Firenze ha così deciso:
1) accerta e dichiara che il saldo del c/c 5532/25 (e dei rapporti collegati indicati pagina 13 di 44 in motivazione) al 30.9.2016 ammonta ad € 238.435,65 in favore del correntista;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 238.435,65 oltre interessi legali Parte_2 dalla domanda giudiziale al saldo;
3) accerta e dichiara che il saldo del c/c 1224/55 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 30.9.2016 ammonta ad € 113.041,45 in favore del correntista;
4) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di € 113.041,45 oltre interessi legali dalla domanda Parte_2 giudiziale al saldo;
5) accerta e dichiara che il saldo del c/c 11714.23 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 31.12.2016 ammonta a – 490.054,68 in favore della a Pt_1 fronte del debito risultante dagli estratti conto pari a - € 777.431,05;
6) dichiara parzialmente compensate le spese di lite tra Parte_1
ed il e condanna l'istituto di credito al
[...] Parte_2 pagamento in favore del delle spese maturate dopo la proposta Parte_2 conciliativa ex art. 185-bis non accettata che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna , , , , in Parte_4 NTroparte_3 Parte_3 Parte_5 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 35.000,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le ulteriori parti in causa.
Tali sentenze sono state emesse in tre cause riunite rispettivamente promosse dalla , (causa poi riassunta dal Parte_2 relativo ), dalla e dalla al Parte_2 NTroparte_1 CP_2 fine di sentir accertare una serie di irregolarità nei numerosi rapporti bancari (c/c e mutui) intercorsi tra le parti e di ottenere la restituzione delle somme a vario titolo pagate indebitamente alla convenuta, a titolo di interessi ultra-legali, NTr interessi anatocistici, e altre spese non pattuite per iscritto o, comunque, la rideterminazione dell'apparente saldo debitore risultante dai rapporti intrattenuti pagina 14 di 44 con l'istituto di credito, nonché di sentir condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali che le imprese e gli stessi soci e/o fideiussori avrebbero patito a causa della condotta illecita della Pt_1
Con separati atti di citazione, regolarmente notificati, la
[...]
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha Parte_1 CP_15 Pt_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il NTroparte_1
(di seguito solo ) la
[...] CP_16 CP_2 CP_3
, quale procuratore speciale di
[...] Parte_3 Parte_2
, e poi il Parte_5 Parte_4 [...]
(di seguito solo (tutti Parte_2 Parte_2 anche APPELLATI) proponendo gravame:
A) col primo atto di appello avverso la sentenza non definitiva per i seguenti motivi:
1) ERRATA MOTIVAZIONE – violazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento al conto corrente 14896,48 già intrattenuto da NTroparte_1
1.1) Erroneo accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti.
1.2) Erroneo accertamento di affidamenti non provati e di cui non è stato provato il limite.
2) Errati accertamenti effettuati dal CTU, e recepiti nella sentenza impugnata, con riferimento al conto corrente n. 14896.48.
2.1) Relativamente alla dell'accertamento sull'esistenza di aperture CP_17 di credito non allegate dalle parti
2.2) Relativamente alla dell'accertamento sull'esistenza di CP_18 aperture di credito.
3) ERRATA MOTIVAZIONE – violazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento al conto corrente n. 81,47, già intrattenuto da CP_2
3.1) Relativamente alla dell'accertamento sull'esistenza di aperture CP_17 di credito.
pagina 15 di 44 B) col secondo atto di appello avverso altri capi della sentenza non definitiva
(verso cui aveva formulato riserva di appello) nonché avverso la sentenza definitiva per i seguenti motivi:
1) ERRATA MOTIVAZIONE - ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE - violazione dell'art. 2935 c.c. - con riferimento al conto corrente
5532/25 già intrattenuto dalla ditta individuale di Parte_2 Pt_2
.
[...]
1.1) Erroneo accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti- violazione dell'art. 112 c.p.c.;
1.2) Erroneo accertamento di affidamenti non provati e di cui non è stato provato il limite - errata valutazione delle risultanze istruttorie;
1.3) Errati accertamenti effettuati dal CTU, e recepiti nella sentenza n. 2888/2023 impugnata, con riferimento al conto corrente n. 5532,35;
1.4) Riepilogativamente con riferimento al conto corrente n. 5532,35.
2) ERRATA MOTIVAZIONE - ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE – violazione dell'art. 2935 c.c. - con riferimento al conto corrente
1224/55 già intrattenuto dalla ditta individuale Parte_2
.
[...]
2.1) Erroneo omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione
2.2) Erroneo accertamento dell'esistenza di affidamenti - omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
2.3) Erroneo recepimento delle risultanze istruttorie.
2.4) Riepilogativamente sulle domande proposte in relazione al conto corrente n. 1224,55.
3) ERRATA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma delle sentenze gravate in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe pagina 16 di 44 trascritte con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme pagate in adempimento delle sentenze impugnate.
Radicatosi il contraddittorio, il il NTroparte_19
NTroparte_20
, la ,
[...] CP_2 NTroparte_3 Parte_3 Pt_2
non in proprio ma quale procuratore speciale di ,
[...] Parte_5
nel costituirsi in giudizio nel primo giudizio, hanno Parte_4 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata.
Costituitisi nel secondo giudizio n. 2233/2023, , non in Parte_2 proprio ma quale procuratore speciale di , Parte_5 CP_21
, anche quale legale rappresentante della NTroparte_3 Parte_4
(quest'ultima pur non citata espressamente in giudizio) hanno CP_2 contestato l'appello avverso la sentenza definitiva e proposto a loro volta, appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1) Finanziamenti – errata ed insufficiente motivazione;
2) Sulle domande risarcitorie, sulle domande relative alla liberazione dei fideiussori, sulle domande relative alla società – errata e/o CP_2 insufficiente motivazione – violazione art. 1226 c.c. e dell'art. 1956 c.c.
Gli APPELLANTI INCIDENTALI hanno altresì rinnovato le istanze istruttorie respinte in primo grado.
Con ordinanza in data 25.06.2025, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra ed il a CP_15 Parte_2 spese del giudizio interamente compensate tra le suddette parti.
In data 11.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 17 di 44 GLI APPELLI PRINCIPALI DI CP_15
All'esito dell'estinzione parziale del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra ed il occorre valutare gli appelli promossi dalla CP_15 Parte_2 stessa avverso la sentenza non definitiva n. 3009/2022 e la sentenza Pt_1 definitiva n. 2888/2023, con riguardo ai seguenti rapporti processuali che si sono snodati in primo grado, nei seguenti procedimenti:
a) n. 17005/2016 nel quale i rapporti oggetto di contestazione, per quanto qui di interesse, facenti capo alla , Parte_2
(di seguito anche solo o ) e dai NTroparte_1 Pt_4 Parte_9 fideiussori datori di ipoteca , in proprio, , Parte_2 NTroparte_3
, e (rappresentato dal Parte_4 Parte_3 Parte_5 procuratore speciale ), erano il conto corrente ordinario n. Parte_2
5532/25 ed ai collegati i seguenti rapporti: c/c n.10095.07, c/c partitario conto anticipi n. 10105.34, c/c anticipi factoring n. 632005.01 e rapporto anticipi n.
20975904, nonché il conto corrente ordinario n. 1224/55 ed ai collegati c/c anticipi sbf n. 29857/27 e c/c anticipi n. 29600.49 oltre ai seguenti finanziamenti:
• mutuo n. 74621 stipulato il 4.07.1995 con garanzia ipotecaria;
• mutuo n. 31464 stipulato il 27.10.2004;
• due finanziamenti in valuta estera stipulati il 4.07.1995;
b) n. 17006/2016, nel quale i rapporti oggetto di contestazione, facenti capo NT alla (di seguito anche solo erano i seguenti: NTroparte_1
• conto corrente ordinario n. 11714.23 e collegati conti anticipi n. 13500201.32 e n. 20291903.85;
• conto corrente ordinario n. 14896/48 (già 14896.05);
• finanziamento chirografario sottoscritto il 13.04.2006 accreditato sul c/c 11714.23;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 74621 rep 17129 accreditato sul c/c pagina 18 di 44 29173 in data 21.07.1995;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 31464 del 27.10.2004;
c) procedimento n. 17007/2016, i rapporti oggetto di contestazione, facenti capo alla erano i seguenti: CP_2
• conto corrente ordinario n. 81.47;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 35620.
La valutazione deve, tuttavia, aver luogo con riguardo ai rapporti costituenti oggetto di specifici motivi di impugnazione, dovendo quindi le decisioni ritenersi coperto dal giudicato interno ove non appellate.
PRIMO APPELLO PRINCIPALE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze n. 3009/2022, si osserva quanto segue.
L'APPELLANTE sostiene, in primo luogo, che tale sentenza sia da ritenere definitiva con riferimento ai seguenti capi:
- nn. 3 e 5, che contengono pronunce di condanna al pagamento di somme specificamente indicate;
- n. 6, che contiene pronuncia di rigetto di tutte le domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto mutui e finanziamenti;
- n. 7 che contiene pronuncia di rigetto di tutte le ulteriori domande risarcitorie proposte a vario titolo.
I. Ciò posto, col primo motivo di gravame denuncia errata motivazione e CP_15 violazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento al conto corrente ordinario n.
14896.48 già intrattenuto dalla per l'erroneo NTroparte_1
pagina 19 di 44 accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti e l'erroneo accertamento di affidamenti non provati neppure quanto al relativo limite.
Il Tribunale, al riguardo, si è così espresso:
“c/c n. 14896/48 (già 14896.05) Parte Il NTo Corrente n. 14896.48 risulta la continuazione del NTo Corrente n. 14896/05 dove ha cambiato denominazione la e il CP_12 Pt_1 numero di conto a seguito della incorporazione della da parte di CP_12 Parte Risulta presente agli atti il contratto di conto corrente Ordinario Banca Toscana n. 14896/05 del 05/11/1985 ma privo delle condizioni economiche Il primo contratto che indica alcune condizioni economiche è il NTratto di Credito regolato sul c/c 14896/05 del 01/02/2008.
Dal 31/12/1991 al 01/02/2008 non risulta pattuite per iscritto nessuna condizione economica.
Dal 01/02/2008 risultano pattuite per iscritto le seguenti condizioni economiche: Tasso debitore, CMS.
Dal 01/02/2008 non risultano pattuite per iscritto le seguenti condizioni economiche: Tasso creditore, spese tenuta conto, Rimborso forfettario, Spese operazione, Spese amministrazione e gestione affidamento, Spese invio estratti conto, Spese di chiusura, Giorni valuta. Commissione su Accordato (CSA)
La CMS è indeterminabile ex art. 1346 c.c. (v. pag. 124 ctu) in quanto la clausola non prevede i criteri e la periodicità dell'addebito.
In ordine all'anatocismo, per il periodo successivo al 30.6.2000, non risulta la presenza di una nuova pattuizione contrattuale che abbia ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione.
Vanno pertanto integralmente recepite le rettifiche effettuate dal CTU come indicate a pag. 209 della relazione.
Il saldo finale ricalcolato al 30.9.2016 ammonta pertanto ad € 169.178,16, a fronte di un saldo banca di – 38.273,17”.
Tale motivazione è stata articolata in conseguenza del richiamo e dell'applicazione dei principi applicati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3086/2022, proprio in pagina 20 di 44 materia di CTU: “circa i poteri esercitabili dal CTU in relazione ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di cui il consulente, pur non avendo essi formato oggetto di deduzione ex parte, prenda incidentalmente conoscenza nel corso dell'espletamento del mandato peritale, si rende obbligata sul filo della distinzione da tempo praticata, anche dalla giurisprudenza di questa Corte, tra potere di allegazione e potere di rilevazione. E' appena il caso di ricordare che mentre il primo, in quanto estrinsecazione del principio della domanda e del correlativo principio dispositivo che individua nella parte e solo nella parte il soggetto che può disporre anche in chiave processuale del proprio diritto, compete, per l'appunto, esclusivamente alla parte, il secondo può essere invece oggetto di una condivisione tra la parte, quando la manifestazione della sua volontà sia elevata dalla legge ad elemento integrativo della fattispecie - sicché in tal caso anche il potere di rilevazione compete in via esclusiva alla parte - ed il giudice, atteso che il generale potere che compete a questo di rilevare le eccezioni in senso lato si traduce nella rilevazione anche dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa. Orbene, in una visione del processo che si orienta per disegno costituzionale in direzione della tendenziale giustizia della decisione e che in questa logica autorizza dunque il giudice a rilevare anche officiosamente i predetti fatti, ove essi risultino acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio, non credono le SS.UU. che nell'esercizio di siffatto potere possa opporsi al giudice che i fatti in parola siano venuti a sua conoscenza non motu proprio, ma attraverso le indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe potuto compiere se non avesse avuto la necessità di servirsi di un esperto. E dunque è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti pagina 21 di 44 impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico”.
La impugna in particolare il capo 2) della sentenza in commento, laddove Pt_1 si accerta e dichiara che il saldo del c/c 14896/48 al 30.06.2016 (rectius: al NT 30.09.2016) ammonta ad + € 169.178,16 in favore della correntista rispetto alla somma di € - 38.273,17 (saldo banca) e deduce che i fatti costitutivi che non NT sarebbero stati allegati da sarebbero costituiti dai contratti di apertura di credito sul c/c ordinario n. 14896.48, antecedenti al 2.11.2006, di talché in difetto della tempestiva deduzione di tali fatti, ne sarebbe dovuta rimanere preclusa la dimostrazione.
L'APPELLANTE sostiene che il primo Giudice non avrebbe potuto rilevare ex officio i fatti costitutivi della pretesa, ma solo quelli modificativi impeditivi ed estintivi, come statuito anche dalle Sezioni Unite richiamate in sentenza.
La censura non coglie nel segno.
A seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla il Pt_1 Parte_2
- che aveva riassunto il processo ex art. 303 c.p.c. - nella prima
[...] memoria ex art. 183 c.p.c. aveva allegato che la possibilità di concludere aperture di credito era stata già prevista nell'originario di c/c n. 14896.48, in data
5.11.1985 e che gli stessi contratti erano desumibili dai documenti allegati alla consulenza tecnica di parte depositata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure.
Trattasi di allegazione di un fatto impeditivo dell'accoglimento della eccezione di NT prescrizione sollevata dalla avendo avuto la correntista e per essa il Pt_1 relativo FALLIMENTO, interesse ad allegare e provare l'esistenza di rimesse ripristinatorie (tali da intendersi quelle effettuate entro il limite di un'apertura di credito), posto che per le stesse, secondo il consolidato orientamento della Corte
pagina 22 di 44 di legittimità, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (diversamente dal caso delle rimesse solutorie – tali da intendere quelle eseguite extra fido o in assenza di affidamento – per le quali la prescrizione decorre, invece, dalla data dell'effettivo pagamento).
Le stesse S.U. hanno precisato che “il limite di che trattasi si rende poi operante con riferimento ai soli fatti principali, vale a dire ai fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti, sicché ne sono esclusi i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali. In disparte da come il CTU ne acquisisca conoscenza – sul che si tornerà più avanti – la giurisprudenza di questa Corte è infatti stabile nel ritenere che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione del consulente dall'art. 194, comma
1, cod. proc. civ., il CTU sia legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal giudice, «sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse»
(Cass., Sez. II, 30/07/2021, n. 21926)”.
Con particolare riguardo alla consulenza contabile di cui all'art. 198 c.p.c., le S.U. sempre nella pronuncia n. 3086/2022, hanno poi affermato che “nel ragionare perciò sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente. Va da sé – ed è appena il caso di precisarlo, vigendo al pagina 23 di 44 riguardo il principio della inderogabilità della domanda – che l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
Pertanto, le aperture di credito avrebbero potuto essere rilevate anche dal CTU e per facta concludentia, proprio secondo i principi sanciti dalle precitate S.U., pur non essendo presente agli atti alcun contratto di apertura di credito sul c/c ordinario n. 14896.48, fino al 01/02/2008.
I. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo la lamenta gli errati accertamenti effettuati dal CTU, e Pt_1 recepiti nella sentenza impugnata, con riferimento al conto corrente n. NT 14896.48, intestato a denunciando:
• la nullità dell'accertamento in quanto basato sull'esistenza di aperture di credito non allegate dalle parti;
• la erroneità dell'accertamento sull'esistenza di aperture di credito. deduce, in primo luogo, che l'accertamento compiuto dal CTU CP_15
(sull'esistenza di aperture di credito), sarebbe nullo, in quanto avente valenza esplorativa, avendo lo stesso CTU asseritamente accertato l'esistenza di affidamenti, costituenti nuove pattuizioni intervenute nel corso del rapporto, senza che le medesime fossero state allegate dalle parti.
Rileva la Corte che l'eccezione di nullità della CTU avrebbe dovuto essere sollevata in primo grado, precisamente nelle note a verbale depositate in data
15.02.2022, dopo il deposito della relazione peritale, trattandosi di nullità relativa pagina 24 di 44 che avrebbe dovuto essere eccepita, per l'appunto, nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale o alla notizia di esso, la cui denunzia
è quindi preclusa, ai sensi dell'art. 157 comma 3 c.p.c.
Per il resto si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte in relazione al motivo che precede.
Sotto altro profilo, la sostiene che il CTU ha erroneamente dedotto Pt_1
l'esistenza di un affidamento nel periodo intercorrente tra 10.02.1992 ed il
30.09.2001, senza tuttavia, aver reperito alcun contratto di apertura di credito o aver accertato il limite dell'asserito affidamento.
Di conseguenza, sarebbero errate, a suo dire, le ipotesi di ricalcolo n.
2.1 e n.
2.2, in quanto il CTU, avendo accertato l'assenza di qualsiasi contratto di apertura di credito sino al 1.02.2008 (si veda pag. 203 della perizia), avrebbe indebitamente dedotto l'esistenza di un “asserito” affidamento, nel periodo tra il
10.02.1992 ed il 30.09.2001, senza individuarne con certezza il relativo limite.
Sarebbe, quindi, errata la sentenza impugnata laddove (a pagina n. 26) nel recepire l'ipotesi di ricalcolo n. 2.2, afferma che il CTU, quivi “… ha inteso quantificare il limite dell'affidamento … quello che con ragionevole probabilità possa essere stato oggetto di effettiva concessione di apertura di credito”, nonché laddove, a pagina n. 27, afferma che: “… La base di calcolo consente pertanto di individuare il limite dell'affidamento”.
Osserva la Corte che il primo giudice ha correttamente spiegato i criteri che poi ha adottato nel pervenire alle soluzioni contestate, avendo specificamente sostenuto – facendo leva sulla natura di protezione e, quindi relativa, della nullità dei contratti bancari conclusi senza l'osservanza della forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 117 TUB, nonché sul fatto che non occorre la forma scritta nei contratti di apertura di credito le cui condizioni siano già contenute nel pagina 25 di 44 contratto di conto corrente nel quale trovano regolamentazione – che al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam e che, quindi, non possa essergli preclusa ex art. 2725
c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto, anche in via presuntiva, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento.
Il Tribunale, infatti - dopo aver enunciato gli indici sintomatici di un'apertura di credito “di fatto” (quali a titolo esemplificativo, la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di una commissione di massimo scoperto;
l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia di affidamento;
la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori) - ha poi osservato che “non tutti gli indici sintomatici di un fido di fatto, tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza di merito, consentono infatti di determinare in maniera univoca la misura dell'affidamento. Qualora ciò non risulti possibile, l'incompletezza della prova, va a svantaggio del soggetto gravato dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ovvero il correntista. E' invece ammissibile la prova indiretta dell'affidamento purché idonea a dimostrare gli elementi essenziali del fido, ivi inclusa la misura dell'affidamento. In tal caso, risulta fuorviante l'espressione “fido di fatto”, in relazione alla quale parte della giurisprudenza anche di legittimità ha mostrato qualche perplessità, ma si può parlare di “fido diversamente provato” o “fido da estratto conto” (in questo senso
Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 11/02/2021, n. 214 in De Jure)”.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, evidenziato che “il CTU si è attenuto a tali criteri nella formulazione dell'ipotesi indicata con il numero “2.2.” in quanto, da un lato, ha evidenziato che non ha inteso quantificare il limite dell'affidamento pagina 26 di 44 “come l'importo massimo utilizzato nei singoli trimestri seppur tollerato per periodi prolungati dalla ma solo quello che con ragionevole probabilità Pt_1 possa essere stato oggetto di effettiva concessione di apertura di credito”, avendo fatto riferimento “a più elementi documentali come “le indicazioni fornite dalla stessa banca negli estratti conto e documenti analoghi, l'applicazione di tassi differenziati, addebito di commissione connesse all'affidamento, le risultanze della centrale rischi interbancaria” che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729, comma 1 c.c.”.
L'ipotesi 2.2 - Analisi Prescrizione con Fido di Fatto e Saldo Rettificato – formulata dal CTU - recepita dal primo giudice - è riportata nella quarta colonna della sottostante tabella:
Le parti della sentenza censurate dalla (evidenziate sol sottolineato) sono Pt_1 contenute all'interno del seguente passo motivazionale, che va letto nella sua interezza, coordinandolo con quanto preliminarmente enunciato dal Tribunale, sopra riportato: “La contesta tali risultanze evidenziando che la Pt_1 segnalazione alla Centrale dei Rischi non dimostra affatto su quali rapporti e per quali importi fossero eventualmente stati stipulati contratti di apertura di credito, in quanto le medesime si riferiscono agli importi complessivi di tutti i rapporti intrattenuti dal cliente presso la e non consentono di dimostrare per quali Pt_1
pagina 27 di 44 importi sarebbero state pattuite le aperture di credito su ogni singolo conto corrente piuttosto che su un altro. Invero, dalla lettura dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU ha calcolato il limite dell'affidamento tenendo conto dei dati risultanti dagli estratti conto e, in particolare, ha valutato l'applicazione di tassi di interesse differenziati (v. ad es. pag.
165 e 177 ctu). Infatti, nell'ipotesi in cui negli estratti conto scalari risultino applicati tassi di interesse differenziati su quote distinte di saldo, si deve presumere che l'aliquota più bassa sia applicata sulla quota di indebitamento entro il fido e quella più alta sull'extra fido. La base di calcolo consente pertanto di individuare il limite dell'affidamento. La CTU non si basa pertanto sulle mere risultanze della centrale rischi che costituisce solo un elemento che può comunque assumere valore indiziario unitamente agli altri elementi documentali.
Infatti, è vero che l'ammontare indicato può riferirsi a rapporti diversi trattandosi di un dato cumulativo, tuttavia, la circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia prevede segnalazioni differenziate a seconda della forma tecnica utilizzata. In particolare, nell'ipotesi di coesistenza di conto corrente ordinario e conti anticipi è comunque possibile verificare l'affidamento relativo al primo in quanto l'apertura di credito viene segnalata con la classificazione “accordato operativo - rischio a revoca” mentre gli anticipi salvo buon fine rientrano nella categoria del “rischio autoliquidante”.
Orbene, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata nonché coerente logica e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico, ove si consideri che, per quanto concerne i fidi accordati prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/1992, “la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in pagina 28 di 44 ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto” (Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024).
La stessa Corte di legittimità ha statuito che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Come si può notare, la Corte regolatrice ha dato risalto ad alcuni degli stessi elementi sintomatici utilizzati dal Tribunale per poter ravvisare l'esistenza di uno o più fidi di fatto.
Dallo stesso estratto conto del c/c in argomento si evince l'esistenza di una apertura di credito concessa in data 22.01.1996, sotto la causale “erogazione di finanziamento”, mentre ulteriori affidamenti sono stati rilevati dal CTU dai restanti estratti conto agli atti, con riguardo al periodo dal 10/02/1992 al 30/09/2001 e quindi anche in data antecedente a quella allegata dal Parte_2 senza che ciò, per quanto detto, possa aver ostato all'accertamento effettuato, proprio perché trattasi di fatti impeditivi della eccezione di prescrizione.
pagina 29 di 44 Inoltre, dal documento di sintesi in data 31.12.2015 si evince il riepilogo delle condizioni in essere relative ad apertura di credito in conto corrente n.
1888/14896.48:
Quanto al relativo limite, il CTU ai fini della determinazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie, ha riepilogato le seguenti variabili considerate per ciascun rapporto di conto corrente esaminato:
pagina 30 di 44 Pertanto, risulta corretta la soluzione adottata dal giudice di prime cure basata sulla valorizzazione da un lato, degli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla Pt_1 correntista, anche in assenza di provvista e recanti l'applicazione di tassi di interesse differenziati per le ipotesi di interessi intra fido e ultra fido e dall'altro, della risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia dalle quali si evince l'esistenza di una o più aperture di credito distinte dalle anticipazioni bancarie a seconda della qualificazione dei rispettivi rischi.
In conclusione, la sentenza impugnata - laddove ha recepito l'ipotesi di ricalcolo del CTU n. 2.2, ipotesi che è stata eseguita con applicazione della prescrizione delle rimesse solutorie, ritenendo sussistente un fido di fatto per il periodo intercorrente tra il 10.02.1992 ed il 30.09.2001, ed ha ricalcolato il saldo del conto corrente, in un saldo attivo € 169.178,16 - va, dunque, sul punto confermata, rettificandosi solo la data del 30.06.2016 con quella del 30.09.2016, avendo il CTU rideterminato il saldo a quest'ultima data.
II. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo denuncia l'errata motivazione e la violazione dell'art. 2935 CP_15
c.c., con riferimento al conto corrente n. 81.47, già intrattenuto dalla per la nullità dell'accertamento sull'esistenza di aperture di credito, CP_2 criticando in particolare:
- il capo n. 4 della sentenza che accerta e dichiara che il saldo del conto corrente
81.47 al 30.6.2016 ammonta a + € 9.558,32 in favore del correntista, rispetto alla somma di € - 4.207,88,
- il capo n. 5 della sentenza che la condanna al pagamento in favore di CP_2 della somma di € 9.558,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
pagina 31 di 44 L'APPELLANTE richiama tutte le argomentazioni difensive svolte nei motivi che precedono, con riferimento:
- alla valida proposizione dell'eccezione di prescrizione (relativamente a rapporti estinti in data anteriore al 2/11/2006, nonché a tutti pagamenti effettuati ad estinzione di addebiti ritenuti illegittimi, aventi natura solutoria effettuati antecedentemente a tale data, a fronte della mancata allegazione di aperture di credito, esistenti in tale periodo;
- all'omesso assolvimento da parte della società correntista dell'onere assertivo e dell'onere probatorio;
- alla necessità che l'esistenza del contratto di apertura di credito venga provata mediante la produzione del relativo contratto;
- alla necessità che, per provare l'esistenza del contratto di apertura di credito per
“facta concludentia”, debbano sussistere circostanze di fatto tali da consentire l'individuazione esatta del LIMITE dell'apertura di credito;
- alla nullità della CTU espletata, con riferimento agli accertamenti compiuti relativamente all'esistenza di aperture di credito, in difetto di specifica allegazione delle medesime;
- alla erroneità dell'accertamento del CTU, che ha ritenuto esistenti aperture di credito senza individuarne con certezza il limite quantitativo, ma indicandolo solo come “probabile”;
- alla erroneità della sentenza impugnata, che ha recepito l'ipotesi di ricalcolo fondata su accertamenti peritali nulli e comunque errati.
in prima memoria ex art. 183 c.p.c., aveva replicato che la presenza CP_2 degli affidamenti era evincibile con chiarezza dagli estratti conto in atti, tanto che si notava spesso la voce “erogazione rapporto anticipi” nonché, tra le spese,
pagina 32 di 44 spese di liquidazione conto, affidamenti e/o scoperti” (cfr. allegati a perizia rag.
) e che nessuna Banca avrebbe tollerato prolungati e ripetuti Per_3 sconfinamenti in assenza di un fido o di una apertura di credito in conto corrente.
Tanto premesso e richiamate le considerazioni svolte in relazione al rapporto tra NT e osserva la Corte quanto segue. CP_15
Il CTU ha rielaborato il rapporto di conto corrente ordinario n. 81.47 con riguardo al periodo dal 01/01/2002 al 30/06/2016, formulando quattro ipotesi riassunte nella sottostante tabella:
Per quanto sopra evidenziato si ritiene che il Tribunale abbia correttamente condiviso l'ipotesi 2.2. sopra indicata, che contempla l'analisi della prescrizione con fido di fatto, avvenuta sulla base del saldo rettificato.
A ciò si aggiunga che il CTU - pur avendo dato atto della mancanza agli atti di un contratto di affidamento - ha evidenziato che dal 01/10/2002 al 31/12/2006 risulta, comunque, la presenza di un affidamento deducibile dall'applicazione di tassi debitori differenziati e di CMS e oneri di gestione affidamenti, come da seguente tabella n.1, contenente anche i precisi limiti del fido di fatto, tempo per tempo:
pagina 33 di 44
Va, quindi, confermata la sentenza non definitiva laddove ha accertato e dichiarato che il saldo del c/c 81.47 al 30.6.2016 ammonta a + € 9.558,32, in favore della correntista rispetto alla somma di € - 4.207,88 CP_2
SECONDO APPELLO PRINCIPALE
Il gravame proposto avverso altri capi della sentenza non definitiva n. 3009/2022 ed avverso la sentenza definitiva n. 2888/2023, va esaminato nei confronti di tutte le parti appellate del giudizio R.G. n. 2233/2023, ad eccezione del posto che con ordinanza in data 25.06.2025, è stata Parte_2 dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra quest'ultimo e CP_15
Il gravame si riferisce al conto corrente ordinario n. 5532/25 (intestato alla pagina 34 di 44 in ) a cui sono collegati i seguenti rapporti c/c n.10095.07, Pt_4 Parte_2
c/c partitario conto anticipi n. 10105.34, c/c anticipi factoring n. 632005.01 e rapporto anticipi n. 20975904 nonché al conto corrente ordinario n. 1224/55
(intestato alla ) ed ai collegati c/c anticipi sbf n. Parte_10 Parte_2
29857/27 e c/c anticipi n. 29600.49. denuncia: CP_15
1) con riferimento al conto corrente 5532/25, errata motivazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie - violazione dell'art. 2935 c.c. per:
• Erroneo accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti - violazione dell'art. 112 c.p.c.;
• Erroneo accertamento di affidamenti non provati e di cui non è stato provato il limite- errata valutazione delle risultanze istruttorie;
• Errati accertamenti effettuati dal CTU, e recepiti nella sentenza n. 2888/2023 impugnata, con riferimento al conto corrente n. 5532,35;
2) con riferimento al conto corrente 1224/55, errata motivazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'art. 2935 c.c. per:
• Erroneo omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
• Erroneo accertamento dell'esistenza di affidamenti - omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
• Erroneo recepimento delle risultanze istruttorie;
3) Errata regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Gli APPELLATI hanno confutato tali doglianze chiedendone il rigetto.
Tanto premesso la Corte osserva quanto segue.
Con riguardo al primo motivo, rileva il Collegio che il conto corrente n. 5332.35
è stato aperto il 29.12.1981 e che il primo contratto di apertura di credito ivi utilizzabile per l'importo di € 110.000,00, con validità fino a revoca e quello pagina 35 di 44 successivo per l'importo di € 206.000 con validità fino al 31.12.2002 risalgono al
20.02.2003.
Prima di tale data e segnatamente dal 01/01/1992, il CTU ha precisato che risulta la presenza di un affidamento deducibile dall'applicazione di tassi debitori differenziati e di CMS e oneri di gestione affidamenti (tabella n.2)
Vanno, dunque, richiamate le considerazioni svolte in relazione al primo appello in relazione al fatto modificativo impeditivo della prescrizione eccepita dalla Pt_1 con riguardo al periodo antecedente al 02/11/2006, nonché alla valenza degli accertamenti del CTU contabile, in ordine ai fidi di fatto ed ai relativi limiti, ove si consideri, altresì, che il conto corrente in esame risale ad epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 154/1992.
Il CTU nella relazione integrativa, ha, quindi, correttamente, rielaborato il rapporto di conto corrente ordinario n. 5332.35 con riguardo al periodo dal
01/01/1992 al 30/09/2016, formulando quattro ipotesi riassunte nella sottostante tabella, al netto delle rimesse solutorie:
Dal momento che i criteri posti a fondamento della ipotesi 2.2 sono corretti, va confermata la sentenza definitiva laddove ha accertato e dichiarato che il saldo pagina 36 di 44 del c/c 5532/25 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 30.09.2016 ammonta ad € 238.435,65 in favore del correntista.
Con riguardo al secondo motivo riguardante il conto corrente n. 1224/55, vanno spese analoghe considerazioni.
Anche in questo caso, l'eccepita prescrizione decennale deve farsi decorrere, a ritroso, dal 02/11/2016 al 02/11/2006.
Inoltre, sul conto in esame, dal 01/01/1992 risulta presente un affidamento deducibile dall'applicazione di tassi debitori differenziati e di CMS e oneri di gestione affidamenti e poiché dal 1° trimestre 1992 al 3° trimestre 2001 il conto
è stato affidato, le rimesse solutorie sono quelle avvenute quando il saldo disponibile del conto era superiore al fido e, in questo senso, è stato, quindi, possibile ricavare il limite dell'affidamento.
Il CTU ha, quindi, elaborato la sottostante tabella:
Dal momento che i criteri posti a fondamento della ipotesi 2.2 sono corretti, va confermata la sentenza definitiiva, laddove ha accertato e dichiarato che il saldo del c/c 1224/55 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 30.09.2016 ammonta ad € 113.041,45, in favore del correntista.
pagina 37 di 44 Per il resto si rimanda alle considerazioni svolte in relazione all'appello incidentale proposto in relazione ai suddetti conti correnti, posto che il giudizio è stato estinto solo con riguardo al rapporto tra la ed il ma non Pt_1 Parte_2 anche nei confronti dei garanti e fideiussori.
3) Col terzo motivo del secondo appello principale la lamenta l'errata Pt_1 statuizione in punto spese di lite nel rapporto col Parte_2
In particolare deduce che sarebbe assolutamente equo che le spese del CP_15 primo grado di giudizio vengano integralmente compensate tra essa ed il e che le spese di CTU vengano poste a carico delle parti in Parte_2 misura paritetica.
Essendo stato estinto il rapporto processuale tra le suddette parti, a spese interamente compensate, non vi è luogo a provvedere in punto spese tra le medesime.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DI CP_15
La ha proposto, nel caso di accoglimento del gravame, domanda di Pt_1 restituzione delle somme pagate in adempimento delle sentenze impugnate.
A fronte del rigetto del primo e secondo appello principale tale domanda va respinta in quanto infndata.
L' APPELLO INCIDENTALE
1) Col primo motivo si critica la sentenza non definitiva, per errata ed insufficiente motivazione, relativamente ai seguenti rapporti, tutti facenti capo alla : Parte_2
• mutuo n. 74621 stipulato il 4.07.1995 con garanzia ipotecaria (contratto da
, quale mutuatario, e , quale terzo datore Parte_2 NTroparte_3 di ipoteca);
pagina 38 di 44 • mutuo n. 31464 stipulato il 27.10.2004;
• due finanziamenti in valuta estera stipulati il 4.07.1995;
• finanziamento chirografario sottoscritto il 13.04.2006 accreditato sul c/c
11714.23;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 35620.
Il motivo di appello incidentale si incentra, altresì, sulla parte della sentenza non definitiva nella quale il primo Giudice ha ritenuto non provato il collegamento negoziale in quanto risulterebbe “palese anche solo confrontando le date di chiusura ed accensione dei finanziamenti di cui si parla (ad es. mutuo n. 74621 estinto il 23.12.2004 e mutuo n. 31464 stipulato il 27.10.2004 oppure finanziamenti in valuta estera stipulati lo stesso giorno del mutuo 47621) impedisce che si possa parlare di prescrizione del singolo rapporto che si chiudeva solo perché se ne apriva uno nuovo”.
La censura è priva di pregio.
Con riferimento al primo mutuo, estinto in data 23.12.2004, correttamente il primo giudice ha ritenuto che ogni pretesa restitutoria dovesse ritenersi estinta per prescrizione.
Del pari condivisibile risulta la statuizione non definitiva impugnata, laddove afferma: “Tuttavia, seppure il contratto preveda espressamente la destinazione “a ripristino liquidità” la parte avrebbe dovuto allegare in maniera specifica e circostanziata e poi dimostrare l'esistenza di un collegamento negoziale con uno specifico conto corrente, tenuto conto della pluralità dei rapporti in essere, per poi dimostrare la nullità derivata del contratto di mutuo. In assenza di tali elementi la doglianza, genericamente formulata, non può essere positivamente valutata”.
Va affermata, anche in questa sede, la genericità della doglianza non essendo sufficiente per affermare un collegamento negoziale – tale da intendersi quel meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo,
pagina 39 di 44 ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi - la mera coincidenza di date, peraltro allegata in via esemplificativa, con riguardo ad un solo rapporto, deducendo l'evidenza del preteso collegamento negoziale, che, invece, non sussiste affatto.
Non si vede, infatti, come il Tribunale e questa Corte debbano evincere un collegamento negoziale i cui elementi fattuali specifici non siano stati neppure allegati dalla parte interessata.
Il motivo, inoltre, non si confronta adeguatamente con la sentenza appellata laddove viene ampiamente giustificata l'esistenza della traditio rei con l'accreditamento delle somme mutuate sul conto corrente, dandosi atto della irrilevanza del fatto che le stesse erano state destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso, in quanto il pagamento del debito costituisce una delle possibili modalità di impiego dell'importo mutuato (Cass. 37654/2021; Cass.
25842/2021), così affermandosi la piena legittimità del c.d. mutuo solutorio.
2) Col secondo motivo di appello incidentale si denuncia l'errata e/o insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 1226 e 1956 c.c., con riguardo alle domande risarcitorie ed a quelle relative alla liberazione dei fideiussori ed alla società CP_2
Deducono in particolare gli APPELLANTI INCIDENTALI che la sentenza non definitiva impugnata n. 3009/2022 sarebbe frettolosa e carente in termini di motivazione, essendosi limitata a sostenere che le domande risarcitorie dovevano essere rigettate, perché formulate in maniera generica e non circostanziata, per avere , e NTroparte_3 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, in qualità di fideiussori e datori di ipoteca, patito il maggior danno
[...] conseguente all'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite delle varie società, quantificabile in € 2.836.761,98, in favore di ed € NTroparte_3
pagina 40 di 44 2.857.027,51, in favore di , E Parte_2 Parte_4 Pt_3
[...]
In particolare, a detta di , CP_15 NTroparte_3 Parte_3 Pt_4
e , in qualità di fideiussori e datori di ipoteca il
[...] Parte_5 danno da essi asseritamente patito dovrebbe essere liquidato in misura pari ai rispettivi importi sopra indicati ed essere riconducibile agli addebiti effettuati sui conti correnti della ditta individuale Parte_2
NT
, della e della
[...] CP_22
[...
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, per mancata Pt_1 formulazione dei motivi e, comunque, la sua infondatezza per mancata di prova degli asseriti danni.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “Devono infatti essere tutte rigettate in quanto sono formulate in maniera generica non essendo stato né allegato in maniera circostanziata e precisa il nesso di derivazione causale di tali asseriti danni rispetto alla condotta tenuta dalla Banca. In ogni caso non è stata fornita la prova che lo stato di insolvenza o comunque le perdite subite a vario titolo dalle società (perdite di bilancio, debiti erariali) o dai soci/fideiussori (conti personali, dismissioni patrimoniali), siano direttamente imputabili alla Banca, non risultando dirimenti i documenti prodotti. In assenza di una chiara indicazione dei criteri di imputazione e di quantificazione dei danni neppure può procedersi ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. che non esonera la parte onerata dal fornire la prova del danno subito”.
Ebbene, tale motivazione non è affatto sbrigativa, ma esplicativa della carente condotta assertiva e probatoria degli attori, posto che non risulta specificamente allegato, né provato che la Parte_2 abbia patito la perdita indicata in citazione pari ad € 727.328,00, né che la stessa pagina 41 di 44 sia riconducibile agli illegittimi addebiti effettuati da e sia stata ripianata CP_15 dagli odierni APPELLANTI INCIDENTALI.
Per quanto concerne la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., effettivamente il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che la domanda di risarcimento del danno patito dal fallito fosse stata rinunciata dal Parte_2 in prima memoria ex art. 183 c.p.c.
[...]
Ad ogni buon conto, affinché possa trovare concreta applicazione quanto sancito dall'art. 1956 c.c. occorre l'allegazione e la prova che l'istituto di credito, senza speciale autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Peraltro, l'invocata liquidazione equitativa dell'asserito danno patito non potrebbe colmare lacune probatorie in punto di an debeatur.
Ebbene, nella fattispecie, tali circostanze non sono state neppure specificamente allegate dai garanti, di talché la sentenza impugnata merita di essere confermata con la sopra indicata motivazione integrativa.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla domanda della società volta ad ottenere il risarcimento del maggior danno rappresentato CP_2 dai debiti nei confronti dell'Erario, per imposte dirette e indirette, debiti nei confronti di Enti previdenziali ed assistenziali e altri tributi, per un complessivo ammontare ad oggi di € 247.642,57, a fronte della mancata allegazione specifica e della prova del nesso causale tra gli illegittimi addebiti della che hanno Pt_1 portato alla rettifica del conto corrente intestato alla predetta società ed il preteso danno.
Peraltro, , ha agito quale procuratore speciale di Parte_2 Pt_5
.
[...]
pagina 42 di 44 L'appello incidentale va, dunque, respinto.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede le parti contrapposte reciprocamente soccombenti) le spese processuali del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico del 50% ciascuna delle parti APPELLANTE ed APPELLATA.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da nei confronti del Parte_1 [...]
del NTroparte_1 Parte_2
, della nonché di ,
[...] CP_2 NTroparte_3 Pt_3
non in proprio, ma quale procuratore speciale di
[...] Parte_2
, nonché sull'appello incidentale avverso Parte_5 Parte_4 la sentenza non definitiva n. 3009/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/10/2022 e la sentenza definitiva n. 2888 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 10/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello principale avverso la sentenza non definitiva n.
3009/2022 e quello avverso altri capi di quest'ultima sentenza ed avverso quella definitiva n. 2888/2023 sopra indicate, che conferma integralmente, anche con la motivazione integrativa riportata in parte motiva;
pagina 43 di 44 2. RESPINGE domanda di restituzione delle somme pagate in adempimento delle sentenze impugnate;
3. RESPINGE l'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva impugnata n. 3009/2022 che conferma integralmente;
4. DICHIARA le spese del presente grado del giudizio interamente compensate tra le parti;
5. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti appellante ed appellata in ragione del 50% ciascuna;
6. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 44 di 44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritta al n. r.g. 753/2023 e al n. r.g.2233/2023 rispettivamente promosse da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. LUCA BIZZETI (CF: ) la cui posizione è C.F._1 stata stralciata per estinzione parziale del giudizio nel solo rapporto con il
Parte_2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE PANCANI (CF ) C.F._2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB CO CP_2 P.IVA_3
(CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. NTroparte_3 C.F._4
AB CO (CF C.F._3
pagina 1 di 44 (CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB Parte_3 C.F._5
CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._6
AB CO (CF C.F._3
(CF: NON IN PROPRIO MA QUALE Parte_2 C.F._7
PROC. SPEC. DI (CF: ) con il Parte_5 C.F._8 patrocinio dell'Avv. AB CO (CF C.F._3
APPELLATI e di
(CF Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI BARBARA (CF P.IVA_4
), la cui posizione è stata stralciata per estinzione parziale C.F._9 del giudizio APPELLATO
(CF: NON IN PROPRIO MA QUALE Parte_2 C.F._7
PROC. SPEC. (CF con il Parte_6 C.F._10 patrocinio dell'Avv. AB CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. NTroparte_3 C.F._4
AB CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._6
AB CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB Parte_3 C.F._5
CO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. AB CO CP_2 P.IVA_3
(CF C.F._3
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALLI avverso
• la sentenza non definitiva n. 3009/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/10/2022 (appello principale);
• la sentenza definitiva n. 2888/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10/10/2023 (appello incidentale).
CONCLUSIONI
pagina 2 di 44 In data 11.09.2025, la causa è stata rimessa rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Con riferimento all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3009/2022
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
NEL MERITO,
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 3009 pubblicata il 28.10.2022 dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott. Umberto Castagnini, nei procedimenti riuniti nn. R.G. 17005/2016 17006/2016 e 17008/2016:
- accogliere l'eccezione di prescrizione proposta dalla in relazione al conto Pt_1 corrente n. 14896,48, e conseguentemente dichiarare prescritto il diritto della Curatela del Fallimento alla ripetizione di rimesse solutorie NTroparte_1 antecedenti al 2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dai contratti di apertura di credito;
- rideterminare il saldo del conto corrente n. 14896,48, già intrattenuto da
[...]
in un saldo passivo di € 1.046,92 alla data del 30.9.2016; NTroparte_1
- conseguentemente, rigettare la domanda restitutoria, proposta da
[...]
e proseguita dal di restituzione NTroparte_1 NTroparte_1 di qualsiasi somma dovuta per un asserito saldo attivo del conto corrente n. 14896,48;
- accogliere l'eccezione di prescrizione proposta dalla in relazione al conto Pt_1 corrente n. 81,47, e conseguentemente dichiari prescritto il diritto della CP_2 alla ripetizione di rimesse solutorie antecedenti al 2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dai contratti di apertura di credito;
pagina 3 di 44 - rideterminare il saldo del conto corrente n. 81,47, già intrattenuto da CP_2
in un saldo attivo di € 1.964,60 alla data del 30.6.2016;
[...] conseguentemente, accogliere per il minor importo di € 1.964,90 la domanda restitutoria, proposta da in relazione al saldo attivo del conto CP_2 corrente n. 81,47;
- conseguentemente condannare la predetta alla restituzione in CP_2 favore di della somma di € 8.271,15, Parte_1 corrispondente alla differenza tra la somma di € 10.236,05 (corrisposta da
[...] in data 30.11.2023) Parte_1
e la somma di € 1.964,90 (somma nella quale si chiede che venga rideterminato il saldo del rapporto intestato a , ovvero della minore somma che sarà CP_2 ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, dichiarare la nullità ed erroneità della CTU espletata nel primo grado di giudizio, anche nella parte integrativa, in quanto esplorativa e nulla per avere accertato (peraltro erroneamente) l'esistenza di aperture di credito non allegate dalle parti.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2888/2023
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2888/2023 e della sentenza non definitiva n. 3009/2022, emesse dal Tribunale di Firenze:
Nel merito a) In relazione al conto corrente n. 5532,35, accertare e dichiarare che non è stata allegata né provata l'esistenza di alcuna apertura di credito anteriore al 20.2.2003, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla Parte_1
, del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse solutorie antecedenti al
[...]
2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dal contratto di apertura di credito del 20.2.2003, e pertanto rideterminare il saldo del conto corrente, secondo l'ipotesi di ricalcolo n.
1.2 contenuta nella perizia depositata dal pagina 4 di 44 CTU il 9.2.2022, in un saldo attivo (a favore del correntista) di € 109.219,87, con ogni conseguente pronuncia relativa alla domanda restitutoria, proposta da ditta individuale Parte_2
[...
e proseguita dalla Curatela del;
Parte_2 Parte_2 Parte_2
b) in relazione al conto corrente n. 1224,55, in tesi, accertare e dichiarare che il conto corrente è stato chiuso in data 27.11.2001, e che non sussiste alcuna continuità con altri conti correnti, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla del diritto alla Pt_1 ripetizione di qualsiasi rimessa eseguita sul medesimo, con conseguente rigetto della relativa domanda di ripetizione, proposta da NTroparte_4
e proseguita dalla
[...] CP_5 Parte_2
;
[...]
c) in relazione al conto corrente n. 1224,55, in ipotesi, accertare e dichiarare non è stata allegata né provata l'esistenza di alcuna apertura di credito, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse Pt_1 solutorie antecedenti al 2.11.2006, individuandosi le rimesse solutorie in tutte quelle rimesse effettuate quando il conto corrente presentava un'esposizione superiore al limite dell'affidamento concesso, limite risultante esclusivamente dai contratti di apertura di credito, e pertanto rideterminare il saldo del conto corrente, secondo l'ipotesi di ricalcolo n.
1.2 contenuta nella perizia depositata dal CTU il 9.2.2022, in un saldo passivo (a favore della di € 71.235,99, con Pt_1 conseguente rigetto della relativa domanda restitutoria, proposta da ditta individuale e proseguita dalla Curatela Parte_2 Parte_2 del Fallimento;
Parte_2
d) in relazione al conto corrente n. 1224,55, in subordinata ipotesi di ritenuta continuità con il conto corrente n. 5532,55, accertare e dichiarare che non è stata allegata né provata l'esistenza di alcuna apertura di credito, e conseguentemente accogliere l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e validamente proposta dalla del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse solutorie antecedenti al Pt_1
2.11.2006, e pertanto rideterminare le somme ripetibili € 22.170,84 (come da accertamento contenuto a pag. 44 della perizia integrativa depositata il 9.5.2023), con ogni conseguente pronuncia relativamente alla domanda pagina 5 di 44 restitutoria, proposta da ditta individuale Parte_2
e proseguita dalla Curatela NTroparte_6
;
[...]
e) in relazione alle spese del primo grado di giudizio, disporre la compensazione delle stesse tra la e la Parte_1 NTroparte_7
, e porre a carico delle parti per metà ciascuna le spese di CTU;
[...]
f) in via istruttoria, dichiarare la nullità ed erroneità della CTU espletata nel primo grado di giudizio, anche nella parte integrativa, in quanto esplorativa per avere accertato (peraltro erroneamente) l'esistenza di aperture di credito non allegate dalle parti, e comunque per avere accertato l'esistenza di aperture di credito senza che sia stato individuato il limite quantitativo;
f) nel merito, condannare la Curatela del Fallimento alla Parte_2 restituzione in favore di della somma di € Parte_1
266.441,33, corrispondente alla differenza tra la somma da questa pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, con riserva di ripetizione, e l'importo effettivamente dovuto, ovvero della minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi.
Per il NTroparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da Parte_7 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3009 del 28.10.2022, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Vittoria di spese e compensi di lite”.
Per , in qualità di procuratore speciale di Parte_2 Pt_5
, , e
[...] Parte_4 CP_2 Parte_3
: NTroparte_3
Insistono perché venga disposta l'integrazione/ rinnovo della CTU svolta in primo grado come richiesto mediante istanza ritualmente formulata e, in ogni caso, affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti sui profili di cui si è detto in comparsa di costituzione in appello sui quali sono state svolte puntuali osservazioni rimaste prive di esaustivo riscontro. In denegata ipotesi di accoglimento della summenzionata istanza si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con appello pagina 6 di 44 incidentale depositata in data 01/10/2024 si riportano affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, Voglia
- rigettare l'appello proposto da perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto;
- accogliere l'appello incidentale proposto da , non in proprio ma Parte_2 quale procuratore speciale di , , , NTroparte_8 NTroparte_9 Parte_3
e e conseguentemente accogliere le seguenti Parte_4 CP_2 domande: 1) per NTroparte_3
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa degli atti di citazione della , della e della NTroparte_10 NTroparte_1 CP_2
l'illegittimità e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario n.rep. n.74621 rep. - n.17129 racc., ai rogiti notaio Dott. , per l'ammontare di £ Persona_1
5.400.000.000, con conseguente rimborso in favore di degli NTroparte_3 importi corrisposti a titolo di interessi, computati nella somma € 1.779.226,96; 2. accertare e dichiarare, per le causali di cui in parte narrativa degli atti di citazione della , della e della NTroparte_10 NTroparte_1
l'illegittimità e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario n.rep. CP_2
n.31464 rep. - n.12749 racc., ai rogiti notaio Dott. , per Persona_2
l'ammontare di € 806.000,00 con conseguente rimborso in favore di CP_3
di interessi e capitale nella misura di € 1.009.100,12;
[...]
3. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che , in NTroparte_3 qualità di fideiussore e datore di ipoteca di Ditta Individuale GE RL e Figlio, e ha subito il maggior danno conseguente NTroparte_1 CP_2 all'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, per un valore di € 2.836.761,98 in favore di;
NTroparte_3
4. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte della società attrice, da , in qualità di fideiussore e datore di NTroparte_3 ipoteca delle predette aziende, con riferimento ai rapporti indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare liberata da tutti gli obblighi connessi NTroparte_3 alle fideiussioni a suo tempo prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte in suo danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
pagina 7 di 44 Parte 5. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione a dell'importo di € 1.779.226,96 a titolo interessi NTroparte_3 indebitamente corrisposti sul mutuo ipotecario n. rep. n.74621 rep. - n.17129 racc., ai rogiti notaio Dott. , per l'ammontare di £ Persona_1
5.400.000.000, o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
Parte
6. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione a dell'importo di € 1.009.100,12 a titolo interessi NTroparte_3 indebitamente corrisposti sul mutuo ipotecario n. rep. n.31464 rep. - n.12749 racc., ai rogiti notaio Dott. , per l'ammontare di € 806.000,00, Persona_2
o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
Parte
7. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e NTroparte_3 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.836.761,98 in favore di o nella NTroparte_3 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
8. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni non NTroparte_3 dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 2) per Parte_4
9. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che , in Parte_4 qualità di fideiussore e datore di ipoteca di ditta individuale , NTroparte_10
e ha subito il maggior danno conseguente NTroparte_1 CP_2 all'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, per un valore di € 2.857.027,51, in favore di;
Parte_4
10. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte della società attrice, da , in qualità di fideiussore e datore Parte_4 di ipoteca, con riferimento ai rapporti indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare liberato da tutti gli obblighi connessi alle fideiussioni a Parte_4 suo tempo prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte pagina 8 di 44 in loro danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
11. Accertare e dichiarare che, a causa della scarsa produttività della società amministrata, il legale rappresentante della Società attrice, , ha Parte_4 subito perdite in conti personali intestati a lui e alla moglie e Parte_8 quantificati nel saldo passivo del C/C n. 11715/16 pari ad €. 135.360,64, nonché del C/C n. 11716/09 pari ad €. 98.826,58 e conseguentemente dichiarare il diritto ad ottenere il rimborso delle predette somme;
12. Accertare e dichiarare che, a causa della scarsa produttività della società amministrata, il legale rappresentante della Società attrice, , ha Parte_4 subito un ulteriore grave danno collegato all'impossibilità di corrispondere, in qualità di garante, i ratei del mutuo sulla propria abitazione che è oggetto di esecuzione immobiliare per €. 160.000,00 e conseguentemente dichiarare il diritto ad ottenere il rimborso della predetta somma;
13.Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa che non sussistevano i presupposti per la segnalazione di alla centrale rischi, con ogni Parte_4 provvedimento conseguenziale;
Parte
13. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e Parte_4 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.857.027,51 in favore di o nella Parte_4 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
14. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni Parte_4 non dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 3) Per GE Leone 15. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte della società attrice, da , in qualità di fideiussore e datore di Parte_3 ipoteca, con riferimento ai rapporti indicati in narrativa in relazione alle aziende di cui si è detto e conseguentemente dichiarare liberato da tutti gli Parte_3 obblighi connessi alle fideiussioni a suo tempo prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la pagina 9 di 44 cancellazione delle ipoteche iscritte in loro danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
Parte 16. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e Parte_3 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.836.761,98 in favore di o nella Parte_3 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
4) per Parte_5
18. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto da parte , in qualità di fideiussore e datore di ipoteca, con riferimento Parte_5 ai rapporti relativi alle aziende di cui si è detto e conseguentemente dichiarare liberato da tutti gli obblighi connessi alle fideiussioni a suo tempo Parte_5 prestate, per i motivi di cui in premessa o anche soltanto per la violazione dell'art. 1956 c.c. e autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte in suo danno ed ancora eventualmente in essere, con ogni provvedimento conseguenziale;
Parte
19. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento in favore di , in proprio, in qualità di fideiussore e Parte_5 datore di ipoteca, del maggior danno conseguente l'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite, quantificato in € 2.836.761,98 in favore di o nella Parte_5 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
20. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni non Parte_5 dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 17. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta al Parte_7 risarcimento del maggior danno subito da , per le fideiussioni non Parte_3 dovute ed indebitamente mantenute in essere dalla banca in violazione dell'art. 1956 c.c. da quantificarsi in via equitativa o secondo quanto risultante di giustizia. 5) per CP_2
21. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità e l'inesistenza dei crediti vantati dalla banca convenuta così come cristallizzati nel saldo passivo al 30.06.2016 di € 4.207,88 relativamente al c/c n. 81/47, oltre ad pagina 10 di 44 ulteriori competenze maturate dal 1.04.2016 al 30.06.2016 per € 332,53, con conseguente azzeramento del saldo stesso e di qualsiasi altro debito dipendente dalla cambializzazione effettuata sui conti anticipi, ovvero rideterminazione del medesimo anche mediante perizia che ricostruisca i reali rapporti di dare/avere tra le parti;
22. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa e, in conseguenza della violazione di norme imperative, che la banca convenuta ha addebitato e trattenuto mediante illegittima compensazione sul c/c n. 81/47, nonché conti con precedente numerazione (intrattenuti dalla società NTroparte_11 con già ex ) l'importo di €. 150.043,05 Parte_7 NTroparte_12 formato da tutti gli indebiti indicati in narrativa compresivi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, cms e spese prive di legittima causa, maturati sui suddetti conti nonché c/anticipi correlati e con l'aggiunta degli interessi legali in favore della ditta correntista dal dì di ciascun illegittimo addebito effettuato, fino alla data del 31.12.2015;
23. accertare, per i motivi di cui in premessa, come non dovuti i versamenti e gli accrediti in conto effettuati sui suddetti conti per l'importo pari al “capitale” negativo di € 59.036,45 e, conseguentemente dichiarare il diritto ad ottenere il rimborso della predetta somma;
24. accertare, per i motivi di cui in premessa, il maggior danno subito dalla società per effetto delle illegittime stratificazioni intervenute, le quali hanno CP_2 prodotto danni in rapporto di causalità con gli indebiti di cui sopra, fra i quali si annoverano debiti nei confronti dell'erario, per imposte dirette e indirette, debiti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali e altri tributi, per un complessivo ammontare ad oggi di € 247.642,57;
25. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il maggior danno causato alla società da perdite di bilancio per un complessivo CP_2 ammontare di € 780.875,90; Parte
26. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca stante l'illegittimità e l'inesistenza dei crediti vantati dalla stessa e cristallizzati nel saldo passivo al 30.09.2016 di € 4.207,88 relativamente al c/c n. 81/47, ad azzerare il saldo del predetto conto corrente ovvero a rettificarlo secondo quanto risultante dall'espletanda istruttoria all'esito della rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti;
Parte
27. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione alla società dell'importo di €. NTroparte_11
pagina 11 di 44 150.043,05, formato da tutti gli indebiti indicati in narrativa comprensivi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, cms e spese prive di legittima causa, maturati sul suddetto conto nonché c/anticipi correlati e con l'aggiunta degli interessi legali in favore della ditta correntista dal dì di ciascun illegittimo addebito effettuato, fino alla data del 31.12.2015, o alla restituzione della maggiore o minore somma risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Parte 28. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca alla restituzione, in favore della società , dell'importo di €. NTroparte_11
187.053,80, a titolo di indebiti relativi al mutuo ipotecario n. 35620 rep.- n.15665 racc., o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con liberazione dalle ipoteche e garanzie personali concesse in relazione al predetto mutuo da e Parte_2 CP_3
;
[...] Parte 29. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca a restituire alla società l'importo, pari al NTroparte_11
“capitale” negativo, di € 59.036,45, generato in forza dei summenzionati indebiti versamenti e accrediti in conto, o alla restituzione della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Parte
30. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento, in favore della società , del NTroparte_11 maggior danno subito in rapporto di causalità con gli indebiti di cui sopra, per debiti nei confronti dell'erario, per imposte dirette e indirette, debiti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali e altri tributi, quantificato nel complessivo ammontare di € 247.642,57, o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Parte
31. In conseguenza di quanto sopra condannare la convenuta banca al risarcimento, in favore della società , del maggior NTroparte_11 danno subito in rapporto di causalità con gli indebiti di cui sopra, per perdite di bilancio ripianate e non, quantificato nel complessivo ammontare di € 780.875,90, o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
- disporre l'integrazione/rinnovo della CTU svolta in primo grado per i motivi e con le modalità argomentate in primo grado e riproposte nel presente atto;
Con ogni provvedimento necessario e conseguente anche se non espressamente richiesto;
pagina 12 di 44 In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 3009/2022 pubblicata il 28/10/2022, il
Tribunale di Firenze ha così deciso:
1) dichiara prescritte le domande azionate in giudizio con riferimento ai conti correnti n. 29173,36 e n. 29966 e n. NTroparte_13 CP_12
14832/14;
2) accerta e dichiara che il saldo del c/c 14896/48 al 30.6.2016 ammonta ad + € 169.178,16 in favore del correntista rispetto alla somma di € - 38.273,17 (saldo banca);
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 della somma di € 169.178,16 oltre interessi legali NTroparte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
4) accerta e dichiara che il saldo del c/c 81.47 al 30.6.2016 ammonta a + € 9.558,32 in favore del correntista rispetto alla somma di € - 4.207,88
5) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 della somma di € 9.558,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al
[...] saldo;
6) rigetta tutte le domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto mutui e finanziamenti;
7) rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni a vario titolo;
8) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Con sentenza definitiva n. 2888/2023 pubblicata il 10/10/2023, il Tribunale di
Firenze ha così deciso:
1) accerta e dichiara che il saldo del c/c 5532/25 (e dei rapporti collegati indicati pagina 13 di 44 in motivazione) al 30.9.2016 ammonta ad € 238.435,65 in favore del correntista;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 238.435,65 oltre interessi legali Parte_2 dalla domanda giudiziale al saldo;
3) accerta e dichiara che il saldo del c/c 1224/55 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 30.9.2016 ammonta ad € 113.041,45 in favore del correntista;
4) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di € 113.041,45 oltre interessi legali dalla domanda Parte_2 giudiziale al saldo;
5) accerta e dichiara che il saldo del c/c 11714.23 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 31.12.2016 ammonta a – 490.054,68 in favore della a Pt_1 fronte del debito risultante dagli estratti conto pari a - € 777.431,05;
6) dichiara parzialmente compensate le spese di lite tra Parte_1
ed il e condanna l'istituto di credito al
[...] Parte_2 pagamento in favore del delle spese maturate dopo la proposta Parte_2 conciliativa ex art. 185-bis non accettata che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna , , , , in Parte_4 NTroparte_3 Parte_3 Parte_5 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 35.000,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le ulteriori parti in causa.
Tali sentenze sono state emesse in tre cause riunite rispettivamente promosse dalla , (causa poi riassunta dal Parte_2 relativo ), dalla e dalla al Parte_2 NTroparte_1 CP_2 fine di sentir accertare una serie di irregolarità nei numerosi rapporti bancari (c/c e mutui) intercorsi tra le parti e di ottenere la restituzione delle somme a vario titolo pagate indebitamente alla convenuta, a titolo di interessi ultra-legali, NTr interessi anatocistici, e altre spese non pattuite per iscritto o, comunque, la rideterminazione dell'apparente saldo debitore risultante dai rapporti intrattenuti pagina 14 di 44 con l'istituto di credito, nonché di sentir condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali che le imprese e gli stessi soci e/o fideiussori avrebbero patito a causa della condotta illecita della Pt_1
Con separati atti di citazione, regolarmente notificati, la
[...]
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha Parte_1 CP_15 Pt_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il NTroparte_1
(di seguito solo ) la
[...] CP_16 CP_2 CP_3
, quale procuratore speciale di
[...] Parte_3 Parte_2
, e poi il Parte_5 Parte_4 [...]
(di seguito solo (tutti Parte_2 Parte_2 anche APPELLATI) proponendo gravame:
A) col primo atto di appello avverso la sentenza non definitiva per i seguenti motivi:
1) ERRATA MOTIVAZIONE – violazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento al conto corrente 14896,48 già intrattenuto da NTroparte_1
1.1) Erroneo accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti.
1.2) Erroneo accertamento di affidamenti non provati e di cui non è stato provato il limite.
2) Errati accertamenti effettuati dal CTU, e recepiti nella sentenza impugnata, con riferimento al conto corrente n. 14896.48.
2.1) Relativamente alla dell'accertamento sull'esistenza di aperture CP_17 di credito non allegate dalle parti
2.2) Relativamente alla dell'accertamento sull'esistenza di CP_18 aperture di credito.
3) ERRATA MOTIVAZIONE – violazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento al conto corrente n. 81,47, già intrattenuto da CP_2
3.1) Relativamente alla dell'accertamento sull'esistenza di aperture CP_17 di credito.
pagina 15 di 44 B) col secondo atto di appello avverso altri capi della sentenza non definitiva
(verso cui aveva formulato riserva di appello) nonché avverso la sentenza definitiva per i seguenti motivi:
1) ERRATA MOTIVAZIONE - ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE - violazione dell'art. 2935 c.c. - con riferimento al conto corrente
5532/25 già intrattenuto dalla ditta individuale di Parte_2 Pt_2
.
[...]
1.1) Erroneo accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti- violazione dell'art. 112 c.p.c.;
1.2) Erroneo accertamento di affidamenti non provati e di cui non è stato provato il limite - errata valutazione delle risultanze istruttorie;
1.3) Errati accertamenti effettuati dal CTU, e recepiti nella sentenza n. 2888/2023 impugnata, con riferimento al conto corrente n. 5532,35;
1.4) Riepilogativamente con riferimento al conto corrente n. 5532,35.
2) ERRATA MOTIVAZIONE - ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE – violazione dell'art. 2935 c.c. - con riferimento al conto corrente
1224/55 già intrattenuto dalla ditta individuale Parte_2
.
[...]
2.1) Erroneo omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione
2.2) Erroneo accertamento dell'esistenza di affidamenti - omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
2.3) Erroneo recepimento delle risultanze istruttorie.
2.4) Riepilogativamente sulle domande proposte in relazione al conto corrente n. 1224,55.
3) ERRATA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma delle sentenze gravate in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe pagina 16 di 44 trascritte con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme pagate in adempimento delle sentenze impugnate.
Radicatosi il contraddittorio, il il NTroparte_19
NTroparte_20
, la ,
[...] CP_2 NTroparte_3 Parte_3 Pt_2
non in proprio ma quale procuratore speciale di ,
[...] Parte_5
nel costituirsi in giudizio nel primo giudizio, hanno Parte_4 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata.
Costituitisi nel secondo giudizio n. 2233/2023, , non in Parte_2 proprio ma quale procuratore speciale di , Parte_5 CP_21
, anche quale legale rappresentante della NTroparte_3 Parte_4
(quest'ultima pur non citata espressamente in giudizio) hanno CP_2 contestato l'appello avverso la sentenza definitiva e proposto a loro volta, appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1) Finanziamenti – errata ed insufficiente motivazione;
2) Sulle domande risarcitorie, sulle domande relative alla liberazione dei fideiussori, sulle domande relative alla società – errata e/o CP_2 insufficiente motivazione – violazione art. 1226 c.c. e dell'art. 1956 c.c.
Gli APPELLANTI INCIDENTALI hanno altresì rinnovato le istanze istruttorie respinte in primo grado.
Con ordinanza in data 25.06.2025, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra ed il a CP_15 Parte_2 spese del giudizio interamente compensate tra le suddette parti.
In data 11.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 17 di 44 GLI APPELLI PRINCIPALI DI CP_15
All'esito dell'estinzione parziale del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra ed il occorre valutare gli appelli promossi dalla CP_15 Parte_2 stessa avverso la sentenza non definitiva n. 3009/2022 e la sentenza Pt_1 definitiva n. 2888/2023, con riguardo ai seguenti rapporti processuali che si sono snodati in primo grado, nei seguenti procedimenti:
a) n. 17005/2016 nel quale i rapporti oggetto di contestazione, per quanto qui di interesse, facenti capo alla , Parte_2
(di seguito anche solo o ) e dai NTroparte_1 Pt_4 Parte_9 fideiussori datori di ipoteca , in proprio, , Parte_2 NTroparte_3
, e (rappresentato dal Parte_4 Parte_3 Parte_5 procuratore speciale ), erano il conto corrente ordinario n. Parte_2
5532/25 ed ai collegati i seguenti rapporti: c/c n.10095.07, c/c partitario conto anticipi n. 10105.34, c/c anticipi factoring n. 632005.01 e rapporto anticipi n.
20975904, nonché il conto corrente ordinario n. 1224/55 ed ai collegati c/c anticipi sbf n. 29857/27 e c/c anticipi n. 29600.49 oltre ai seguenti finanziamenti:
• mutuo n. 74621 stipulato il 4.07.1995 con garanzia ipotecaria;
• mutuo n. 31464 stipulato il 27.10.2004;
• due finanziamenti in valuta estera stipulati il 4.07.1995;
b) n. 17006/2016, nel quale i rapporti oggetto di contestazione, facenti capo NT alla (di seguito anche solo erano i seguenti: NTroparte_1
• conto corrente ordinario n. 11714.23 e collegati conti anticipi n. 13500201.32 e n. 20291903.85;
• conto corrente ordinario n. 14896/48 (già 14896.05);
• finanziamento chirografario sottoscritto il 13.04.2006 accreditato sul c/c 11714.23;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 74621 rep 17129 accreditato sul c/c pagina 18 di 44 29173 in data 21.07.1995;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 31464 del 27.10.2004;
c) procedimento n. 17007/2016, i rapporti oggetto di contestazione, facenti capo alla erano i seguenti: CP_2
• conto corrente ordinario n. 81.47;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 35620.
La valutazione deve, tuttavia, aver luogo con riguardo ai rapporti costituenti oggetto di specifici motivi di impugnazione, dovendo quindi le decisioni ritenersi coperto dal giudicato interno ove non appellate.
PRIMO APPELLO PRINCIPALE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze n. 3009/2022, si osserva quanto segue.
L'APPELLANTE sostiene, in primo luogo, che tale sentenza sia da ritenere definitiva con riferimento ai seguenti capi:
- nn. 3 e 5, che contengono pronunce di condanna al pagamento di somme specificamente indicate;
- n. 6, che contiene pronuncia di rigetto di tutte le domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto mutui e finanziamenti;
- n. 7 che contiene pronuncia di rigetto di tutte le ulteriori domande risarcitorie proposte a vario titolo.
I. Ciò posto, col primo motivo di gravame denuncia errata motivazione e CP_15 violazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento al conto corrente ordinario n.
14896.48 già intrattenuto dalla per l'erroneo NTroparte_1
pagina 19 di 44 accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti e l'erroneo accertamento di affidamenti non provati neppure quanto al relativo limite.
Il Tribunale, al riguardo, si è così espresso:
“c/c n. 14896/48 (già 14896.05) Parte Il NTo Corrente n. 14896.48 risulta la continuazione del NTo Corrente n. 14896/05 dove ha cambiato denominazione la e il CP_12 Pt_1 numero di conto a seguito della incorporazione della da parte di CP_12 Parte Risulta presente agli atti il contratto di conto corrente Ordinario Banca Toscana n. 14896/05 del 05/11/1985 ma privo delle condizioni economiche Il primo contratto che indica alcune condizioni economiche è il NTratto di Credito regolato sul c/c 14896/05 del 01/02/2008.
Dal 31/12/1991 al 01/02/2008 non risulta pattuite per iscritto nessuna condizione economica.
Dal 01/02/2008 risultano pattuite per iscritto le seguenti condizioni economiche: Tasso debitore, CMS.
Dal 01/02/2008 non risultano pattuite per iscritto le seguenti condizioni economiche: Tasso creditore, spese tenuta conto, Rimborso forfettario, Spese operazione, Spese amministrazione e gestione affidamento, Spese invio estratti conto, Spese di chiusura, Giorni valuta. Commissione su Accordato (CSA)
La CMS è indeterminabile ex art. 1346 c.c. (v. pag. 124 ctu) in quanto la clausola non prevede i criteri e la periodicità dell'addebito.
In ordine all'anatocismo, per il periodo successivo al 30.6.2000, non risulta la presenza di una nuova pattuizione contrattuale che abbia ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione.
Vanno pertanto integralmente recepite le rettifiche effettuate dal CTU come indicate a pag. 209 della relazione.
Il saldo finale ricalcolato al 30.9.2016 ammonta pertanto ad € 169.178,16, a fronte di un saldo banca di – 38.273,17”.
Tale motivazione è stata articolata in conseguenza del richiamo e dell'applicazione dei principi applicati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3086/2022, proprio in pagina 20 di 44 materia di CTU: “circa i poteri esercitabili dal CTU in relazione ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di cui il consulente, pur non avendo essi formato oggetto di deduzione ex parte, prenda incidentalmente conoscenza nel corso dell'espletamento del mandato peritale, si rende obbligata sul filo della distinzione da tempo praticata, anche dalla giurisprudenza di questa Corte, tra potere di allegazione e potere di rilevazione. E' appena il caso di ricordare che mentre il primo, in quanto estrinsecazione del principio della domanda e del correlativo principio dispositivo che individua nella parte e solo nella parte il soggetto che può disporre anche in chiave processuale del proprio diritto, compete, per l'appunto, esclusivamente alla parte, il secondo può essere invece oggetto di una condivisione tra la parte, quando la manifestazione della sua volontà sia elevata dalla legge ad elemento integrativo della fattispecie - sicché in tal caso anche il potere di rilevazione compete in via esclusiva alla parte - ed il giudice, atteso che il generale potere che compete a questo di rilevare le eccezioni in senso lato si traduce nella rilevazione anche dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa. Orbene, in una visione del processo che si orienta per disegno costituzionale in direzione della tendenziale giustizia della decisione e che in questa logica autorizza dunque il giudice a rilevare anche officiosamente i predetti fatti, ove essi risultino acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio, non credono le SS.UU. che nell'esercizio di siffatto potere possa opporsi al giudice che i fatti in parola siano venuti a sua conoscenza non motu proprio, ma attraverso le indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe potuto compiere se non avesse avuto la necessità di servirsi di un esperto. E dunque è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti pagina 21 di 44 impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico”.
La impugna in particolare il capo 2) della sentenza in commento, laddove Pt_1 si accerta e dichiara che il saldo del c/c 14896/48 al 30.06.2016 (rectius: al NT 30.09.2016) ammonta ad + € 169.178,16 in favore della correntista rispetto alla somma di € - 38.273,17 (saldo banca) e deduce che i fatti costitutivi che non NT sarebbero stati allegati da sarebbero costituiti dai contratti di apertura di credito sul c/c ordinario n. 14896.48, antecedenti al 2.11.2006, di talché in difetto della tempestiva deduzione di tali fatti, ne sarebbe dovuta rimanere preclusa la dimostrazione.
L'APPELLANTE sostiene che il primo Giudice non avrebbe potuto rilevare ex officio i fatti costitutivi della pretesa, ma solo quelli modificativi impeditivi ed estintivi, come statuito anche dalle Sezioni Unite richiamate in sentenza.
La censura non coglie nel segno.
A seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla il Pt_1 Parte_2
- che aveva riassunto il processo ex art. 303 c.p.c. - nella prima
[...] memoria ex art. 183 c.p.c. aveva allegato che la possibilità di concludere aperture di credito era stata già prevista nell'originario di c/c n. 14896.48, in data
5.11.1985 e che gli stessi contratti erano desumibili dai documenti allegati alla consulenza tecnica di parte depositata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure.
Trattasi di allegazione di un fatto impeditivo dell'accoglimento della eccezione di NT prescrizione sollevata dalla avendo avuto la correntista e per essa il Pt_1 relativo FALLIMENTO, interesse ad allegare e provare l'esistenza di rimesse ripristinatorie (tali da intendersi quelle effettuate entro il limite di un'apertura di credito), posto che per le stesse, secondo il consolidato orientamento della Corte
pagina 22 di 44 di legittimità, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (diversamente dal caso delle rimesse solutorie – tali da intendere quelle eseguite extra fido o in assenza di affidamento – per le quali la prescrizione decorre, invece, dalla data dell'effettivo pagamento).
Le stesse S.U. hanno precisato che “il limite di che trattasi si rende poi operante con riferimento ai soli fatti principali, vale a dire ai fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti, sicché ne sono esclusi i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali. In disparte da come il CTU ne acquisisca conoscenza – sul che si tornerà più avanti – la giurisprudenza di questa Corte è infatti stabile nel ritenere che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione del consulente dall'art. 194, comma
1, cod. proc. civ., il CTU sia legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal giudice, «sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse»
(Cass., Sez. II, 30/07/2021, n. 21926)”.
Con particolare riguardo alla consulenza contabile di cui all'art. 198 c.p.c., le S.U. sempre nella pronuncia n. 3086/2022, hanno poi affermato che “nel ragionare perciò sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente. Va da sé – ed è appena il caso di precisarlo, vigendo al pagina 23 di 44 riguardo il principio della inderogabilità della domanda – che l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
Pertanto, le aperture di credito avrebbero potuto essere rilevate anche dal CTU e per facta concludentia, proprio secondo i principi sanciti dalle precitate S.U., pur non essendo presente agli atti alcun contratto di apertura di credito sul c/c ordinario n. 14896.48, fino al 01/02/2008.
I. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo la lamenta gli errati accertamenti effettuati dal CTU, e Pt_1 recepiti nella sentenza impugnata, con riferimento al conto corrente n. NT 14896.48, intestato a denunciando:
• la nullità dell'accertamento in quanto basato sull'esistenza di aperture di credito non allegate dalle parti;
• la erroneità dell'accertamento sull'esistenza di aperture di credito. deduce, in primo luogo, che l'accertamento compiuto dal CTU CP_15
(sull'esistenza di aperture di credito), sarebbe nullo, in quanto avente valenza esplorativa, avendo lo stesso CTU asseritamente accertato l'esistenza di affidamenti, costituenti nuove pattuizioni intervenute nel corso del rapporto, senza che le medesime fossero state allegate dalle parti.
Rileva la Corte che l'eccezione di nullità della CTU avrebbe dovuto essere sollevata in primo grado, precisamente nelle note a verbale depositate in data
15.02.2022, dopo il deposito della relazione peritale, trattandosi di nullità relativa pagina 24 di 44 che avrebbe dovuto essere eccepita, per l'appunto, nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale o alla notizia di esso, la cui denunzia
è quindi preclusa, ai sensi dell'art. 157 comma 3 c.p.c.
Per il resto si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte in relazione al motivo che precede.
Sotto altro profilo, la sostiene che il CTU ha erroneamente dedotto Pt_1
l'esistenza di un affidamento nel periodo intercorrente tra 10.02.1992 ed il
30.09.2001, senza tuttavia, aver reperito alcun contratto di apertura di credito o aver accertato il limite dell'asserito affidamento.
Di conseguenza, sarebbero errate, a suo dire, le ipotesi di ricalcolo n.
2.1 e n.
2.2, in quanto il CTU, avendo accertato l'assenza di qualsiasi contratto di apertura di credito sino al 1.02.2008 (si veda pag. 203 della perizia), avrebbe indebitamente dedotto l'esistenza di un “asserito” affidamento, nel periodo tra il
10.02.1992 ed il 30.09.2001, senza individuarne con certezza il relativo limite.
Sarebbe, quindi, errata la sentenza impugnata laddove (a pagina n. 26) nel recepire l'ipotesi di ricalcolo n. 2.2, afferma che il CTU, quivi “… ha inteso quantificare il limite dell'affidamento … quello che con ragionevole probabilità possa essere stato oggetto di effettiva concessione di apertura di credito”, nonché laddove, a pagina n. 27, afferma che: “… La base di calcolo consente pertanto di individuare il limite dell'affidamento”.
Osserva la Corte che il primo giudice ha correttamente spiegato i criteri che poi ha adottato nel pervenire alle soluzioni contestate, avendo specificamente sostenuto – facendo leva sulla natura di protezione e, quindi relativa, della nullità dei contratti bancari conclusi senza l'osservanza della forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 117 TUB, nonché sul fatto che non occorre la forma scritta nei contratti di apertura di credito le cui condizioni siano già contenute nel pagina 25 di 44 contratto di conto corrente nel quale trovano regolamentazione – che al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam e che, quindi, non possa essergli preclusa ex art. 2725
c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto, anche in via presuntiva, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento.
Il Tribunale, infatti - dopo aver enunciato gli indici sintomatici di un'apertura di credito “di fatto” (quali a titolo esemplificativo, la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di una commissione di massimo scoperto;
l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia di affidamento;
la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori) - ha poi osservato che “non tutti gli indici sintomatici di un fido di fatto, tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza di merito, consentono infatti di determinare in maniera univoca la misura dell'affidamento. Qualora ciò non risulti possibile, l'incompletezza della prova, va a svantaggio del soggetto gravato dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ovvero il correntista. E' invece ammissibile la prova indiretta dell'affidamento purché idonea a dimostrare gli elementi essenziali del fido, ivi inclusa la misura dell'affidamento. In tal caso, risulta fuorviante l'espressione “fido di fatto”, in relazione alla quale parte della giurisprudenza anche di legittimità ha mostrato qualche perplessità, ma si può parlare di “fido diversamente provato” o “fido da estratto conto” (in questo senso
Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 11/02/2021, n. 214 in De Jure)”.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, evidenziato che “il CTU si è attenuto a tali criteri nella formulazione dell'ipotesi indicata con il numero “2.2.” in quanto, da un lato, ha evidenziato che non ha inteso quantificare il limite dell'affidamento pagina 26 di 44 “come l'importo massimo utilizzato nei singoli trimestri seppur tollerato per periodi prolungati dalla ma solo quello che con ragionevole probabilità Pt_1 possa essere stato oggetto di effettiva concessione di apertura di credito”, avendo fatto riferimento “a più elementi documentali come “le indicazioni fornite dalla stessa banca negli estratti conto e documenti analoghi, l'applicazione di tassi differenziati, addebito di commissione connesse all'affidamento, le risultanze della centrale rischi interbancaria” che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729, comma 1 c.c.”.
L'ipotesi 2.2 - Analisi Prescrizione con Fido di Fatto e Saldo Rettificato – formulata dal CTU - recepita dal primo giudice - è riportata nella quarta colonna della sottostante tabella:
Le parti della sentenza censurate dalla (evidenziate sol sottolineato) sono Pt_1 contenute all'interno del seguente passo motivazionale, che va letto nella sua interezza, coordinandolo con quanto preliminarmente enunciato dal Tribunale, sopra riportato: “La contesta tali risultanze evidenziando che la Pt_1 segnalazione alla Centrale dei Rischi non dimostra affatto su quali rapporti e per quali importi fossero eventualmente stati stipulati contratti di apertura di credito, in quanto le medesime si riferiscono agli importi complessivi di tutti i rapporti intrattenuti dal cliente presso la e non consentono di dimostrare per quali Pt_1
pagina 27 di 44 importi sarebbero state pattuite le aperture di credito su ogni singolo conto corrente piuttosto che su un altro. Invero, dalla lettura dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU ha calcolato il limite dell'affidamento tenendo conto dei dati risultanti dagli estratti conto e, in particolare, ha valutato l'applicazione di tassi di interesse differenziati (v. ad es. pag.
165 e 177 ctu). Infatti, nell'ipotesi in cui negli estratti conto scalari risultino applicati tassi di interesse differenziati su quote distinte di saldo, si deve presumere che l'aliquota più bassa sia applicata sulla quota di indebitamento entro il fido e quella più alta sull'extra fido. La base di calcolo consente pertanto di individuare il limite dell'affidamento. La CTU non si basa pertanto sulle mere risultanze della centrale rischi che costituisce solo un elemento che può comunque assumere valore indiziario unitamente agli altri elementi documentali.
Infatti, è vero che l'ammontare indicato può riferirsi a rapporti diversi trattandosi di un dato cumulativo, tuttavia, la circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia prevede segnalazioni differenziate a seconda della forma tecnica utilizzata. In particolare, nell'ipotesi di coesistenza di conto corrente ordinario e conti anticipi è comunque possibile verificare l'affidamento relativo al primo in quanto l'apertura di credito viene segnalata con la classificazione “accordato operativo - rischio a revoca” mentre gli anticipi salvo buon fine rientrano nella categoria del “rischio autoliquidante”.
Orbene, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata nonché coerente logica e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico, ove si consideri che, per quanto concerne i fidi accordati prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/1992, “la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in pagina 28 di 44 ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto” (Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024).
La stessa Corte di legittimità ha statuito che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Come si può notare, la Corte regolatrice ha dato risalto ad alcuni degli stessi elementi sintomatici utilizzati dal Tribunale per poter ravvisare l'esistenza di uno o più fidi di fatto.
Dallo stesso estratto conto del c/c in argomento si evince l'esistenza di una apertura di credito concessa in data 22.01.1996, sotto la causale “erogazione di finanziamento”, mentre ulteriori affidamenti sono stati rilevati dal CTU dai restanti estratti conto agli atti, con riguardo al periodo dal 10/02/1992 al 30/09/2001 e quindi anche in data antecedente a quella allegata dal Parte_2 senza che ciò, per quanto detto, possa aver ostato all'accertamento effettuato, proprio perché trattasi di fatti impeditivi della eccezione di prescrizione.
pagina 29 di 44 Inoltre, dal documento di sintesi in data 31.12.2015 si evince il riepilogo delle condizioni in essere relative ad apertura di credito in conto corrente n.
1888/14896.48:
Quanto al relativo limite, il CTU ai fini della determinazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie, ha riepilogato le seguenti variabili considerate per ciascun rapporto di conto corrente esaminato:
pagina 30 di 44 Pertanto, risulta corretta la soluzione adottata dal giudice di prime cure basata sulla valorizzazione da un lato, degli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla Pt_1 correntista, anche in assenza di provvista e recanti l'applicazione di tassi di interesse differenziati per le ipotesi di interessi intra fido e ultra fido e dall'altro, della risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia dalle quali si evince l'esistenza di una o più aperture di credito distinte dalle anticipazioni bancarie a seconda della qualificazione dei rispettivi rischi.
In conclusione, la sentenza impugnata - laddove ha recepito l'ipotesi di ricalcolo del CTU n. 2.2, ipotesi che è stata eseguita con applicazione della prescrizione delle rimesse solutorie, ritenendo sussistente un fido di fatto per il periodo intercorrente tra il 10.02.1992 ed il 30.09.2001, ed ha ricalcolato il saldo del conto corrente, in un saldo attivo € 169.178,16 - va, dunque, sul punto confermata, rettificandosi solo la data del 30.06.2016 con quella del 30.09.2016, avendo il CTU rideterminato il saldo a quest'ultima data.
II. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo denuncia l'errata motivazione e la violazione dell'art. 2935 CP_15
c.c., con riferimento al conto corrente n. 81.47, già intrattenuto dalla per la nullità dell'accertamento sull'esistenza di aperture di credito, CP_2 criticando in particolare:
- il capo n. 4 della sentenza che accerta e dichiara che il saldo del conto corrente
81.47 al 30.6.2016 ammonta a + € 9.558,32 in favore del correntista, rispetto alla somma di € - 4.207,88,
- il capo n. 5 della sentenza che la condanna al pagamento in favore di CP_2 della somma di € 9.558,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
pagina 31 di 44 L'APPELLANTE richiama tutte le argomentazioni difensive svolte nei motivi che precedono, con riferimento:
- alla valida proposizione dell'eccezione di prescrizione (relativamente a rapporti estinti in data anteriore al 2/11/2006, nonché a tutti pagamenti effettuati ad estinzione di addebiti ritenuti illegittimi, aventi natura solutoria effettuati antecedentemente a tale data, a fronte della mancata allegazione di aperture di credito, esistenti in tale periodo;
- all'omesso assolvimento da parte della società correntista dell'onere assertivo e dell'onere probatorio;
- alla necessità che l'esistenza del contratto di apertura di credito venga provata mediante la produzione del relativo contratto;
- alla necessità che, per provare l'esistenza del contratto di apertura di credito per
“facta concludentia”, debbano sussistere circostanze di fatto tali da consentire l'individuazione esatta del LIMITE dell'apertura di credito;
- alla nullità della CTU espletata, con riferimento agli accertamenti compiuti relativamente all'esistenza di aperture di credito, in difetto di specifica allegazione delle medesime;
- alla erroneità dell'accertamento del CTU, che ha ritenuto esistenti aperture di credito senza individuarne con certezza il limite quantitativo, ma indicandolo solo come “probabile”;
- alla erroneità della sentenza impugnata, che ha recepito l'ipotesi di ricalcolo fondata su accertamenti peritali nulli e comunque errati.
in prima memoria ex art. 183 c.p.c., aveva replicato che la presenza CP_2 degli affidamenti era evincibile con chiarezza dagli estratti conto in atti, tanto che si notava spesso la voce “erogazione rapporto anticipi” nonché, tra le spese,
pagina 32 di 44 spese di liquidazione conto, affidamenti e/o scoperti” (cfr. allegati a perizia rag.
) e che nessuna Banca avrebbe tollerato prolungati e ripetuti Per_3 sconfinamenti in assenza di un fido o di una apertura di credito in conto corrente.
Tanto premesso e richiamate le considerazioni svolte in relazione al rapporto tra NT e osserva la Corte quanto segue. CP_15
Il CTU ha rielaborato il rapporto di conto corrente ordinario n. 81.47 con riguardo al periodo dal 01/01/2002 al 30/06/2016, formulando quattro ipotesi riassunte nella sottostante tabella:
Per quanto sopra evidenziato si ritiene che il Tribunale abbia correttamente condiviso l'ipotesi 2.2. sopra indicata, che contempla l'analisi della prescrizione con fido di fatto, avvenuta sulla base del saldo rettificato.
A ciò si aggiunga che il CTU - pur avendo dato atto della mancanza agli atti di un contratto di affidamento - ha evidenziato che dal 01/10/2002 al 31/12/2006 risulta, comunque, la presenza di un affidamento deducibile dall'applicazione di tassi debitori differenziati e di CMS e oneri di gestione affidamenti, come da seguente tabella n.1, contenente anche i precisi limiti del fido di fatto, tempo per tempo:
pagina 33 di 44
Va, quindi, confermata la sentenza non definitiva laddove ha accertato e dichiarato che il saldo del c/c 81.47 al 30.6.2016 ammonta a + € 9.558,32, in favore della correntista rispetto alla somma di € - 4.207,88 CP_2
SECONDO APPELLO PRINCIPALE
Il gravame proposto avverso altri capi della sentenza non definitiva n. 3009/2022 ed avverso la sentenza definitiva n. 2888/2023, va esaminato nei confronti di tutte le parti appellate del giudizio R.G. n. 2233/2023, ad eccezione del posto che con ordinanza in data 25.06.2025, è stata Parte_2 dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra quest'ultimo e CP_15
Il gravame si riferisce al conto corrente ordinario n. 5532/25 (intestato alla pagina 34 di 44 in ) a cui sono collegati i seguenti rapporti c/c n.10095.07, Pt_4 Parte_2
c/c partitario conto anticipi n. 10105.34, c/c anticipi factoring n. 632005.01 e rapporto anticipi n. 20975904 nonché al conto corrente ordinario n. 1224/55
(intestato alla ) ed ai collegati c/c anticipi sbf n. Parte_10 Parte_2
29857/27 e c/c anticipi n. 29600.49. denuncia: CP_15
1) con riferimento al conto corrente 5532/25, errata motivazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie - violazione dell'art. 2935 c.c. per:
• Erroneo accertamento di fatti costitutivi non allegati dalle parti - violazione dell'art. 112 c.p.c.;
• Erroneo accertamento di affidamenti non provati e di cui non è stato provato il limite- errata valutazione delle risultanze istruttorie;
• Errati accertamenti effettuati dal CTU, e recepiti nella sentenza n. 2888/2023 impugnata, con riferimento al conto corrente n. 5532,35;
2) con riferimento al conto corrente 1224/55, errata motivazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'art. 2935 c.c. per:
• Erroneo omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
• Erroneo accertamento dell'esistenza di affidamenti - omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
• Erroneo recepimento delle risultanze istruttorie;
3) Errata regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Gli APPELLATI hanno confutato tali doglianze chiedendone il rigetto.
Tanto premesso la Corte osserva quanto segue.
Con riguardo al primo motivo, rileva il Collegio che il conto corrente n. 5332.35
è stato aperto il 29.12.1981 e che il primo contratto di apertura di credito ivi utilizzabile per l'importo di € 110.000,00, con validità fino a revoca e quello pagina 35 di 44 successivo per l'importo di € 206.000 con validità fino al 31.12.2002 risalgono al
20.02.2003.
Prima di tale data e segnatamente dal 01/01/1992, il CTU ha precisato che risulta la presenza di un affidamento deducibile dall'applicazione di tassi debitori differenziati e di CMS e oneri di gestione affidamenti (tabella n.2)
Vanno, dunque, richiamate le considerazioni svolte in relazione al primo appello in relazione al fatto modificativo impeditivo della prescrizione eccepita dalla Pt_1 con riguardo al periodo antecedente al 02/11/2006, nonché alla valenza degli accertamenti del CTU contabile, in ordine ai fidi di fatto ed ai relativi limiti, ove si consideri, altresì, che il conto corrente in esame risale ad epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 154/1992.
Il CTU nella relazione integrativa, ha, quindi, correttamente, rielaborato il rapporto di conto corrente ordinario n. 5332.35 con riguardo al periodo dal
01/01/1992 al 30/09/2016, formulando quattro ipotesi riassunte nella sottostante tabella, al netto delle rimesse solutorie:
Dal momento che i criteri posti a fondamento della ipotesi 2.2 sono corretti, va confermata la sentenza definitiva laddove ha accertato e dichiarato che il saldo pagina 36 di 44 del c/c 5532/25 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 30.09.2016 ammonta ad € 238.435,65 in favore del correntista.
Con riguardo al secondo motivo riguardante il conto corrente n. 1224/55, vanno spese analoghe considerazioni.
Anche in questo caso, l'eccepita prescrizione decennale deve farsi decorrere, a ritroso, dal 02/11/2016 al 02/11/2006.
Inoltre, sul conto in esame, dal 01/01/1992 risulta presente un affidamento deducibile dall'applicazione di tassi debitori differenziati e di CMS e oneri di gestione affidamenti e poiché dal 1° trimestre 1992 al 3° trimestre 2001 il conto
è stato affidato, le rimesse solutorie sono quelle avvenute quando il saldo disponibile del conto era superiore al fido e, in questo senso, è stato, quindi, possibile ricavare il limite dell'affidamento.
Il CTU ha, quindi, elaborato la sottostante tabella:
Dal momento che i criteri posti a fondamento della ipotesi 2.2 sono corretti, va confermata la sentenza definitiiva, laddove ha accertato e dichiarato che il saldo del c/c 1224/55 (e dei rapporti collegati indicati in motivazione) al 30.09.2016 ammonta ad € 113.041,45, in favore del correntista.
pagina 37 di 44 Per il resto si rimanda alle considerazioni svolte in relazione all'appello incidentale proposto in relazione ai suddetti conti correnti, posto che il giudizio è stato estinto solo con riguardo al rapporto tra la ed il ma non Pt_1 Parte_2 anche nei confronti dei garanti e fideiussori.
3) Col terzo motivo del secondo appello principale la lamenta l'errata Pt_1 statuizione in punto spese di lite nel rapporto col Parte_2
In particolare deduce che sarebbe assolutamente equo che le spese del CP_15 primo grado di giudizio vengano integralmente compensate tra essa ed il e che le spese di CTU vengano poste a carico delle parti in Parte_2 misura paritetica.
Essendo stato estinto il rapporto processuale tra le suddette parti, a spese interamente compensate, non vi è luogo a provvedere in punto spese tra le medesime.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DI CP_15
La ha proposto, nel caso di accoglimento del gravame, domanda di Pt_1 restituzione delle somme pagate in adempimento delle sentenze impugnate.
A fronte del rigetto del primo e secondo appello principale tale domanda va respinta in quanto infndata.
L' APPELLO INCIDENTALE
1) Col primo motivo si critica la sentenza non definitiva, per errata ed insufficiente motivazione, relativamente ai seguenti rapporti, tutti facenti capo alla : Parte_2
• mutuo n. 74621 stipulato il 4.07.1995 con garanzia ipotecaria (contratto da
, quale mutuatario, e , quale terzo datore Parte_2 NTroparte_3 di ipoteca);
pagina 38 di 44 • mutuo n. 31464 stipulato il 27.10.2004;
• due finanziamenti in valuta estera stipulati il 4.07.1995;
• finanziamento chirografario sottoscritto il 13.04.2006 accreditato sul c/c
11714.23;
• mutuo con garanzia ipotecaria n. 35620.
Il motivo di appello incidentale si incentra, altresì, sulla parte della sentenza non definitiva nella quale il primo Giudice ha ritenuto non provato il collegamento negoziale in quanto risulterebbe “palese anche solo confrontando le date di chiusura ed accensione dei finanziamenti di cui si parla (ad es. mutuo n. 74621 estinto il 23.12.2004 e mutuo n. 31464 stipulato il 27.10.2004 oppure finanziamenti in valuta estera stipulati lo stesso giorno del mutuo 47621) impedisce che si possa parlare di prescrizione del singolo rapporto che si chiudeva solo perché se ne apriva uno nuovo”.
La censura è priva di pregio.
Con riferimento al primo mutuo, estinto in data 23.12.2004, correttamente il primo giudice ha ritenuto che ogni pretesa restitutoria dovesse ritenersi estinta per prescrizione.
Del pari condivisibile risulta la statuizione non definitiva impugnata, laddove afferma: “Tuttavia, seppure il contratto preveda espressamente la destinazione “a ripristino liquidità” la parte avrebbe dovuto allegare in maniera specifica e circostanziata e poi dimostrare l'esistenza di un collegamento negoziale con uno specifico conto corrente, tenuto conto della pluralità dei rapporti in essere, per poi dimostrare la nullità derivata del contratto di mutuo. In assenza di tali elementi la doglianza, genericamente formulata, non può essere positivamente valutata”.
Va affermata, anche in questa sede, la genericità della doglianza non essendo sufficiente per affermare un collegamento negoziale – tale da intendersi quel meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo,
pagina 39 di 44 ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi - la mera coincidenza di date, peraltro allegata in via esemplificativa, con riguardo ad un solo rapporto, deducendo l'evidenza del preteso collegamento negoziale, che, invece, non sussiste affatto.
Non si vede, infatti, come il Tribunale e questa Corte debbano evincere un collegamento negoziale i cui elementi fattuali specifici non siano stati neppure allegati dalla parte interessata.
Il motivo, inoltre, non si confronta adeguatamente con la sentenza appellata laddove viene ampiamente giustificata l'esistenza della traditio rei con l'accreditamento delle somme mutuate sul conto corrente, dandosi atto della irrilevanza del fatto che le stesse erano state destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso, in quanto il pagamento del debito costituisce una delle possibili modalità di impiego dell'importo mutuato (Cass. 37654/2021; Cass.
25842/2021), così affermandosi la piena legittimità del c.d. mutuo solutorio.
2) Col secondo motivo di appello incidentale si denuncia l'errata e/o insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 1226 e 1956 c.c., con riguardo alle domande risarcitorie ed a quelle relative alla liberazione dei fideiussori ed alla società CP_2
Deducono in particolare gli APPELLANTI INCIDENTALI che la sentenza non definitiva impugnata n. 3009/2022 sarebbe frettolosa e carente in termini di motivazione, essendosi limitata a sostenere che le domande risarcitorie dovevano essere rigettate, perché formulate in maniera generica e non circostanziata, per avere , e NTroparte_3 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, in qualità di fideiussori e datori di ipoteca, patito il maggior danno
[...] conseguente all'alienazione di immobili personali e quote societarie di altre società per far fronte al ripianamento delle perdite delle varie società, quantificabile in € 2.836.761,98, in favore di ed € NTroparte_3
pagina 40 di 44 2.857.027,51, in favore di , E Parte_2 Parte_4 Pt_3
[...]
In particolare, a detta di , CP_15 NTroparte_3 Parte_3 Pt_4
e , in qualità di fideiussori e datori di ipoteca il
[...] Parte_5 danno da essi asseritamente patito dovrebbe essere liquidato in misura pari ai rispettivi importi sopra indicati ed essere riconducibile agli addebiti effettuati sui conti correnti della ditta individuale Parte_2
NT
, della e della
[...] CP_22
[...
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, per mancata Pt_1 formulazione dei motivi e, comunque, la sua infondatezza per mancata di prova degli asseriti danni.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “Devono infatti essere tutte rigettate in quanto sono formulate in maniera generica non essendo stato né allegato in maniera circostanziata e precisa il nesso di derivazione causale di tali asseriti danni rispetto alla condotta tenuta dalla Banca. In ogni caso non è stata fornita la prova che lo stato di insolvenza o comunque le perdite subite a vario titolo dalle società (perdite di bilancio, debiti erariali) o dai soci/fideiussori (conti personali, dismissioni patrimoniali), siano direttamente imputabili alla Banca, non risultando dirimenti i documenti prodotti. In assenza di una chiara indicazione dei criteri di imputazione e di quantificazione dei danni neppure può procedersi ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. che non esonera la parte onerata dal fornire la prova del danno subito”.
Ebbene, tale motivazione non è affatto sbrigativa, ma esplicativa della carente condotta assertiva e probatoria degli attori, posto che non risulta specificamente allegato, né provato che la Parte_2 abbia patito la perdita indicata in citazione pari ad € 727.328,00, né che la stessa pagina 41 di 44 sia riconducibile agli illegittimi addebiti effettuati da e sia stata ripianata CP_15 dagli odierni APPELLANTI INCIDENTALI.
Per quanto concerne la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., effettivamente il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che la domanda di risarcimento del danno patito dal fallito fosse stata rinunciata dal Parte_2 in prima memoria ex art. 183 c.p.c.
[...]
Ad ogni buon conto, affinché possa trovare concreta applicazione quanto sancito dall'art. 1956 c.c. occorre l'allegazione e la prova che l'istituto di credito, senza speciale autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Peraltro, l'invocata liquidazione equitativa dell'asserito danno patito non potrebbe colmare lacune probatorie in punto di an debeatur.
Ebbene, nella fattispecie, tali circostanze non sono state neppure specificamente allegate dai garanti, di talché la sentenza impugnata merita di essere confermata con la sopra indicata motivazione integrativa.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla domanda della società volta ad ottenere il risarcimento del maggior danno rappresentato CP_2 dai debiti nei confronti dell'Erario, per imposte dirette e indirette, debiti nei confronti di Enti previdenziali ed assistenziali e altri tributi, per un complessivo ammontare ad oggi di € 247.642,57, a fronte della mancata allegazione specifica e della prova del nesso causale tra gli illegittimi addebiti della che hanno Pt_1 portato alla rettifica del conto corrente intestato alla predetta società ed il preteso danno.
Peraltro, , ha agito quale procuratore speciale di Parte_2 Pt_5
.
[...]
pagina 42 di 44 L'appello incidentale va, dunque, respinto.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede le parti contrapposte reciprocamente soccombenti) le spese processuali del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico del 50% ciascuna delle parti APPELLANTE ed APPELLATA.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da nei confronti del Parte_1 [...]
del NTroparte_1 Parte_2
, della nonché di ,
[...] CP_2 NTroparte_3 Pt_3
non in proprio, ma quale procuratore speciale di
[...] Parte_2
, nonché sull'appello incidentale avverso Parte_5 Parte_4 la sentenza non definitiva n. 3009/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/10/2022 e la sentenza definitiva n. 2888 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 10/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello principale avverso la sentenza non definitiva n.
3009/2022 e quello avverso altri capi di quest'ultima sentenza ed avverso quella definitiva n. 2888/2023 sopra indicate, che conferma integralmente, anche con la motivazione integrativa riportata in parte motiva;
pagina 43 di 44 2. RESPINGE domanda di restituzione delle somme pagate in adempimento delle sentenze impugnate;
3. RESPINGE l'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva impugnata n. 3009/2022 che conferma integralmente;
4. DICHIARA le spese del presente grado del giudizio interamente compensate tra le parti;
5. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti appellante ed appellata in ragione del 50% ciascuna;
6. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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