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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3052/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3052 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Depretis n. 114, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Dentice, dal quale sono rappresentati e difesi giusta di procura in atti;
OPPONENTI
E in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla via Chiaia n. 142, presso lo studio dell'Avv. Roberta Refolo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Prato al viale della Repubblica n. 279, presso lo studio dell'Avv.
AR TI, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE' in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Controparte_3
G. Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco Landolfi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ZA TA Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120220089311375003, notificata il 7.09.2022, avente ad oggetto il complessivo importo di € 159.018,04, dovuto dall'opponente, in qualità di fideiussore della GI.
[...]
, alla a seguito Controparte_4 Controparte_2 dell'escussione della garanzia di cui alla Legge n. 662 del 1996.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'illegittimità della cartella stante l'impossibilità di ricorrere alla riscossione a mezzo ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo, e ciò in ragione della natura privatistica e non privilegiata del credito;
ha altresì lamentato la violazione dell'art. 4 del D.M.
23.09.2005 e, quindi, la nullità parziale della fideiussione prestata a garanzia dell'80% della somma erogata dall'Istituto di credito, ovvero per una percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia per le
Piccole e Medie Imprese. L'opponente, per tali motivi, chiedeva la sospensione del ruolo e della relativa cartella di pagamento.
L , costituitasi in giudizio, in primis evidenziava che avverso la cartella Controparte_1 anzidetta pendevano due giudizi di opposizione, recanti RG nn. 3218/2023 e 3220/2020, rispettivamente proposti da e , ulteriori fideiussori della Parte_3 Parte_2
GI. per le medesime doglianze sollevate da , con palese connessione CP_4 Parte_1 oggettiva e parziale connessione soggettiva.
La convenuta, inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva;
in riferimento all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito sotteso alla cartella e alla presunta violazione dell'art. 4 del D.M. 23.09.2005, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di circostanze relative alla fase antecedente alla formazione del ruolo esattoriale. Infine, deduceva l'inammissibilità e infondatezza della domanda cautelare, in quanto generica e priva dei presupposti di legge.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la Controparte_2 chiamata in giudizio ex art. 269 c.p.c. della banca finanziatrice nonché il Controparte_3 rigetto dell'istanza di sospensione. Nel merito, eccepiva la validità della cartella, in considerazione dell'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito oggetto del presente giudizio, e l'infondatezza della doglianza relativa alla c.d. doppia garanzia.
In data 26.06.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio delle controversie iscritte al
R.G.A.C. n. 3218/2023 e al R.G.A.C. 3220/2023, in quanto cause connesse, ovvero opposizioni speculari proposte avverso la medesima cartella di pagamento. Nel giudizio riunito RG n. 3218/2023, a seguito della chiamata in causa da parte di
[...]
si costituiva chiedendo di essere Controparte_2 Controparte_3 estromessa, in quanto risultava contestata la procedura esattoriale posta in essere dall'Istituto garante non anche l'esistenza del credito, o eventuali questioni relative al rapporto intercorrente tra l'Istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria del finanziamento.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, attesa l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento in oggetto, si rileva che non risulta formulata alcuna eccezione circa la debenza della pretesa creditoria.
Ciò posto, parte opponente ha contestato la facoltà dell'Istituto che agisce per conto del Fondo di
Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa inadempiente e sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005.
Si rammenta a tal riguardo che in virtù di Controparte_2 convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.
Fatte queste dovute premesse, si osserva che la difesa opponente lamenta l'inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale, stante la natura privatistica del rapporto, sostenendo che l'Ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. In particolare, la difesa opponente evidenzia che, dato l'inadempimento della società beneficiaria e la successiva azione di recupero in surroga ex art. 1203
c.c., non sarebbe pianamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Secondo la suddetta ricostruzione, avendo il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario natura privatistica, anche al rapporto di subentrato Controparte_2 all'istituto di credito concedente, dovrà riconoscersi medesima natura, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, a norma del quale: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, […] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva
”. Tuttavia, la tesi articolata da parte opponente, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.
Nel caso di specie, ben è possibile ricondurre le entrate che intende Controparte_2 recuperare nella categoria di quelle di natura pubblicistica.
Ciò sembra trovare conferma all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123, il quale stabilisce che: “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2”.
Dalla norma si desume che le somme di cui si chiede la restituzione all'impresa beneficiaria o, come in questo caso, ai fideiussori, non confluiscono tra le entrate proprie di Controparte_2
ma sono destinate a ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia, al fine di poter
[...] reimpiegare le medesime somme per agevolare altre imprese nell'accesso ai finanziamenti. Sicché tali entrate non possono che avere natura di diritto pubblico;
d'altro canto, lo stesso intervento di
, in qualità di gestore del fondo, è finalizzato, sin dall'origine, ad assolvere ad un CP_2 interesse generale, peraltro, facendo uso di risorse pubbliche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 1005/2023).
In ragione di quanto evidenziato, si deve, quindi, concludere che abbia recuperato tali CP_2 somme dall'impresa debitrice in forza di un rapporto pubblicistico, con conseguente infondatezza dell'eccezione promossa da parte opponente.
Altresì priva di fondamento è l'eccezione relativa alla c.d. doppia garanzia.
Diversamente da quanto genericamente sostenuto da parte opponente, non risulta realizzata alcuna violazione dell'art. 4, comma 4, del D.M. 23.09.2005, tantomeno le fideiussioni presentate dai garanti della società finanziata sono affette da nullità parziale.
Si rammenta, in merito, che la norma anzidetta prevede esplicitamente che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possono essere acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. Tale divieto, in ragione della volontà espressa dal legislatore, nonché in considerazione della diversa natura, non si estende ad un'eventuale garanzia personale e volontaria;
pertanto, oltre alla garanzia prestata da va riconosciuta alla Banca finanziatrice – come Controparte_2 avvenuto nel caso in esame - la facoltà di richiedere ulteriori garanzie personali che, parimenti, i soggetti privati possono volontariamente rilasciare.
Per quanto precisato, le fideiussioni prestate da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono state legittimamente stipulate.
[...]
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3052/2023, del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna , e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore dell' nella misura complessiva di euro 8.433,00 Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna , e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore di nella misura complessiva Controparte_2 di euro 8.433,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
- condanna , e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore di nella misura complessiva di euro 8.433,00 oltre rimborso Controparte_3 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 23.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3052 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Depretis n. 114, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Dentice, dal quale sono rappresentati e difesi giusta di procura in atti;
OPPONENTI
E in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla via Chiaia n. 142, presso lo studio dell'Avv. Roberta Refolo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Prato al viale della Repubblica n. 279, presso lo studio dell'Avv.
AR TI, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE' in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Controparte_3
G. Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco Landolfi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ZA TA Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120220089311375003, notificata il 7.09.2022, avente ad oggetto il complessivo importo di € 159.018,04, dovuto dall'opponente, in qualità di fideiussore della GI.
[...]
, alla a seguito Controparte_4 Controparte_2 dell'escussione della garanzia di cui alla Legge n. 662 del 1996.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'illegittimità della cartella stante l'impossibilità di ricorrere alla riscossione a mezzo ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo, e ciò in ragione della natura privatistica e non privilegiata del credito;
ha altresì lamentato la violazione dell'art. 4 del D.M.
23.09.2005 e, quindi, la nullità parziale della fideiussione prestata a garanzia dell'80% della somma erogata dall'Istituto di credito, ovvero per una percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia per le
Piccole e Medie Imprese. L'opponente, per tali motivi, chiedeva la sospensione del ruolo e della relativa cartella di pagamento.
L , costituitasi in giudizio, in primis evidenziava che avverso la cartella Controparte_1 anzidetta pendevano due giudizi di opposizione, recanti RG nn. 3218/2023 e 3220/2020, rispettivamente proposti da e , ulteriori fideiussori della Parte_3 Parte_2
GI. per le medesime doglianze sollevate da , con palese connessione CP_4 Parte_1 oggettiva e parziale connessione soggettiva.
La convenuta, inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva;
in riferimento all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito sotteso alla cartella e alla presunta violazione dell'art. 4 del D.M. 23.09.2005, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di circostanze relative alla fase antecedente alla formazione del ruolo esattoriale. Infine, deduceva l'inammissibilità e infondatezza della domanda cautelare, in quanto generica e priva dei presupposti di legge.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la Controparte_2 chiamata in giudizio ex art. 269 c.p.c. della banca finanziatrice nonché il Controparte_3 rigetto dell'istanza di sospensione. Nel merito, eccepiva la validità della cartella, in considerazione dell'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito oggetto del presente giudizio, e l'infondatezza della doglianza relativa alla c.d. doppia garanzia.
In data 26.06.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio delle controversie iscritte al
R.G.A.C. n. 3218/2023 e al R.G.A.C. 3220/2023, in quanto cause connesse, ovvero opposizioni speculari proposte avverso la medesima cartella di pagamento. Nel giudizio riunito RG n. 3218/2023, a seguito della chiamata in causa da parte di
[...]
si costituiva chiedendo di essere Controparte_2 Controparte_3 estromessa, in quanto risultava contestata la procedura esattoriale posta in essere dall'Istituto garante non anche l'esistenza del credito, o eventuali questioni relative al rapporto intercorrente tra l'Istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria del finanziamento.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, attesa l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento in oggetto, si rileva che non risulta formulata alcuna eccezione circa la debenza della pretesa creditoria.
Ciò posto, parte opponente ha contestato la facoltà dell'Istituto che agisce per conto del Fondo di
Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa inadempiente e sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005.
Si rammenta a tal riguardo che in virtù di Controparte_2 convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.
Fatte queste dovute premesse, si osserva che la difesa opponente lamenta l'inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale, stante la natura privatistica del rapporto, sostenendo che l'Ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. In particolare, la difesa opponente evidenzia che, dato l'inadempimento della società beneficiaria e la successiva azione di recupero in surroga ex art. 1203
c.c., non sarebbe pianamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Secondo la suddetta ricostruzione, avendo il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario natura privatistica, anche al rapporto di subentrato Controparte_2 all'istituto di credito concedente, dovrà riconoscersi medesima natura, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, a norma del quale: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, […] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva
”. Tuttavia, la tesi articolata da parte opponente, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.
Nel caso di specie, ben è possibile ricondurre le entrate che intende Controparte_2 recuperare nella categoria di quelle di natura pubblicistica.
Ciò sembra trovare conferma all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123, il quale stabilisce che: “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2”.
Dalla norma si desume che le somme di cui si chiede la restituzione all'impresa beneficiaria o, come in questo caso, ai fideiussori, non confluiscono tra le entrate proprie di Controparte_2
ma sono destinate a ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia, al fine di poter
[...] reimpiegare le medesime somme per agevolare altre imprese nell'accesso ai finanziamenti. Sicché tali entrate non possono che avere natura di diritto pubblico;
d'altro canto, lo stesso intervento di
, in qualità di gestore del fondo, è finalizzato, sin dall'origine, ad assolvere ad un CP_2 interesse generale, peraltro, facendo uso di risorse pubbliche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 1005/2023).
In ragione di quanto evidenziato, si deve, quindi, concludere che abbia recuperato tali CP_2 somme dall'impresa debitrice in forza di un rapporto pubblicistico, con conseguente infondatezza dell'eccezione promossa da parte opponente.
Altresì priva di fondamento è l'eccezione relativa alla c.d. doppia garanzia.
Diversamente da quanto genericamente sostenuto da parte opponente, non risulta realizzata alcuna violazione dell'art. 4, comma 4, del D.M. 23.09.2005, tantomeno le fideiussioni presentate dai garanti della società finanziata sono affette da nullità parziale.
Si rammenta, in merito, che la norma anzidetta prevede esplicitamente che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possono essere acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. Tale divieto, in ragione della volontà espressa dal legislatore, nonché in considerazione della diversa natura, non si estende ad un'eventuale garanzia personale e volontaria;
pertanto, oltre alla garanzia prestata da va riconosciuta alla Banca finanziatrice – come Controparte_2 avvenuto nel caso in esame - la facoltà di richiedere ulteriori garanzie personali che, parimenti, i soggetti privati possono volontariamente rilasciare.
Per quanto precisato, le fideiussioni prestate da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono state legittimamente stipulate.
[...]
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3052/2023, del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna , e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore dell' nella misura complessiva di euro 8.433,00 Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna , e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore di nella misura complessiva Controparte_2 di euro 8.433,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
- condanna , e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore di nella misura complessiva di euro 8.433,00 oltre rimborso Controparte_3 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 23.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo