Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 2
La perdita della capacità processuale del fallito, dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura, non è assoluta, ma posta nell' interesse della massa dei creditori, per conto della quale è legittimato esclusivamente il curatore ad eccepirla; pertanto la domanda di condanna nei confronti del fallito, fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si sono disinteressati, instaura un valido processo e l' accoglimento di essa è efficace allorché egli torna in bonis.
La questione sulla validità e regolarità della notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale della parte contumace, effettuata a mezzo posta, non è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità se non sollevata nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, secondo il principio dell'assorbimento della nullità di essa nei mezzi di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. “Inerzia consapevole” e “inerzia dimenticanza”: la legittimazione del fallito ad impugnare gli atti impositivi al vaglio (forse) delle Sezioni UniteAccesso limitatoFrancesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 3 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. PE MARZIALE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI IC SM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato A. TERENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO BORDO, CLAUDIO CUOMO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NC EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1161/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 7 marzo 1986 il sig. PE IN - premesso di avere eseguito, per conto e su incarico dell'impresa edile DI CO SM, la posa in opera di piastrelle maiolicate e di battiscopa in fabbricati siti in Palma Campania e Saviano;
di aver avuto in acconto lire 7.000.000 nel corso dei lavori e di non avere ancora ricevuto quanto dovutogli a saldo;
di avere, infine, anticipato per un assegno emesso dal Di CO lire 150.000 per spese bancarie - convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Di CO, quale titolare dell'omonima ditta di costruzioni, e ne chiese la condanna al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute per i lavori eseguiti, detratto l'importo già ricevuto, nonché al pagamento di lire 150.000 per spese di protesto, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria.
Il convenuto non si costituì e la causa proseguì nella sua contumacia. Nel corso della istruttoria fu ammesso l'interrogatorio formale del Di CO, che non fu, però, espletato;
fu assunta prova testimoniale e disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio. Il Tribunale, con sentenza depositata il 30 giugno 1992, condannò il convenuto al pagamento di lire 44.763.954, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
La decisione fu impugnata dal Di CO.
Si stabilì il contraddittorio e all'udienza del 4 ottobre 1994 l'appellante chiese il deferimento del "giuramento suppletorio e/o estimatorio e comunque eventualmente anche decisorio". Con sentenza depositata il 2 maggio 1997 la Corte di appello rigettò l'impugnazione, osservando:
- circa la dedotta perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento intervenuta nell'ottobre 1984 nei confronti del Di CO, che la perdita della capacità processuale del fallito è relativa, e il creditore, rimasto estraneo alla procedura concorsuale, può, perciò, agire contro di lui per ottenere un provvedimento da far valere nei confronti del debitore tornato in bonis;
- che l'ulteriore motivo doveva essere dichiarato inammissibile, per mancata specificità della censura.
Avverso questa pronuncia il Di CO ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi.
Il SE non si è costituito.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione degli artt.42, 43, 46 e 51 l.fall.; 75, 279, e 331 c.p.c.; e, comunque, omessa applicazione degli artt.299 e 300, p.ult.comma, c.p.c. Il ricorrente - premesso che l'atto introduttivo del giudizio promosso dal IN gli è stato notificato (7 marzo 1986) dopo che era intervenuta la dichiarazione di fallimento (24/25 ottobre 1984), e che la procedura concorsuale è stata chiusa soltanto nell'aprile 1992 - per un verso, lamenta che la Corte di appello abbia omesso di esaminare la ritualità e validità dell'atto di citazione e dell'interrogatorio formale del convenuto, la cui notifica era avvenuta a mezzo posta;
per altro verso, deduce che la dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione di diritto del processo, dalla data di apertura, con la conseguenza nullità o, quantomeno, inefficacia di tutti gli atti ad essa successiva.
1.1. Il motivo, nella parte in cui si deduce genericamente l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e dell'ordinanza che aveva ammesso l'interrogatorio formale, è inammissibile, perché prospetta una questione nuova. Con l'atto di appello il Di CO si era, infatti, limitato a denunciare la perdita della propria capacità processuale, ai sensi dell'art.43 l.fall., dalla dichiarazione di fallimento (24-25 ottobre 1984) sino alla chiusura della procedura concorsuale (8 aprile 1992); e, in subordine, l'assoluta infondatezza e pretestuosità della domanda introduttiva.
Nè la questione può essere proposta in questa sede, stante il principio dell'assorbimento della invalidazione nella impugnazione, consacrato nell'art.161 c.p.c.. Questa Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione la irregolarità della citazione che non sia stata fatta valere in appello, a causa della preclusione derivante dall'enunciato principio (cfr.Cass.15 novembre 1995 n. 11827).
1.2. Il motivo è, invece, ammissibile nella parte in cui si prospetta la nullità ovvero la inefficacia della sentenza emessa nei confronti del Di CO, in relazione alla perdita della sua incapacità processuale, conseguente alla dichiarazione di fallimento intervenuta nei suoi confronti prima della instaurazione della lite.
1.3. Esso è, tuttavia, infondato.
Secondo l'orientamento risalente di questa Corte, cui si è adeguata la sentenza impugnata, alla dichiarazione di fallimento consegue la incapacità del soggetto dichiarato fallito di stare in giudizio. E poiché tale perdita è stabilita per salvaguardare la integrità patrimoniale del debitore ed anche a garanzia della par condicio creditorum, l'incapacità è relativa alla massa dei creditori. Essa, pertanto, può essere fatta valere soltanto dal curatore. Coerentemente, secondo lo stesso indirizzo, la dichiarazione di fallimento, ove il fallito sia costituito in giudizio tramite un procuratore, determina l'interruzione del giudizio a norma dell'art.300 c.p.c., non automaticamente, ma soltanto se la dichiarazione di fallimento sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore costituito;
con la conseguenza che, se l'evento non sia dichiarato, o notificato, la sentenza emessa contro di lui spiega effetti al di fuori del fallimento e, quindi, contro il debitore tornato in bonis. (ex plurimis, Cass.12 novembre 1993 n. 11191, Cass.16 luglio 1992 n. 8616, Cass.5 novembre 1990 n. 10612; Cass.9 febbraio 1987, n. 1374, Cass.24 novembre 1971 n. 3405). Alla stregua di tali criteri interpretativi è, dunque, indubbio che nella fattispecie, non essendo stata la incapacità EL Di CO eccepita o, comunque, rilevata, per essersi gli organi fallimentari disinteressati del bene oggetto della controversia, il processo è proseguito regolarmente nei suoi confronti.
2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt.342 e 163, 350 e 359 c.p.c., lamenta che la Corte di appello, ritenendo inammissibile il motivo con cui l'appellante aveva dedotto la infondatezza della domanda introduttiva per assoluta carenza di specificità, non abbia considerato, da un lato, che con l'atto di appello erano state dedotti fatti e circostanze di cui si era anche verbalizzata una dettagliata articolazione di prove;
dall'altro, che nel giudizio di primo grado non erano state risolte questioni controverse che potevano essere oggetto di specifici motivi di gravame.
Il motivo non ha consistenza.
Come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il Tribunale aveva stabilito la fondatezza della domanda proposta dall'attore, in base alle risultanze processuali, costituite dalla deposizione dei testi escussi e dalla mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto. Aveva affermato, in particolare, che i testimoni avevano riferito dell'incarico dato dal Di CO al IN e della sua avvenuta esecuzione, ed avevano anche confermato l'anticipazione di lire 150.000 per spese bancarie relative ad un assegno bancario. Ed aveva, infine, determinato l'importo dovuto in restituzione, facendo riferimento alla consulenza tecnica di ufficio.
In questo contesto l'appellante si è limitato a dedurre "l'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'atto introduttivo". Correttamente, dunque, la Corte di appello ha stabilito la inammissibilità del motivo, in quanto l'appello non era sorretto da alcuna argomentazione idonea a contrastare la motivazione della sentenza di cui si chiedeva la riforma. È noto, infatti, che, per la validità dell'appello, occorre individuare le statuizioni concretamente impugnate e correlare le ragioni della impugnazione con la motivazione della sentenza impugnata (Cass.20 settembre 1993 n. 9628). La specificità dei motivi è, in definitiva, lo strumento con cui concretamente si attua il principio tantum devolutum quantum appellatum, quale applicazione dell'altro fondamentale principio della disponibilità della domanda e del processo.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nessun provvedimento sulle spese di questo giudizio, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso il 23 ottobre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.