Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1359
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Massime2

La perdita della capacità processuale del fallito, dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura, non è assoluta, ma posta nell' interesse della massa dei creditori, per conto della quale è legittimato esclusivamente il curatore ad eccepirla; pertanto la domanda di condanna nei confronti del fallito, fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si sono disinteressati, instaura un valido processo e l' accoglimento di essa è efficace allorché egli torna in bonis.

La questione sulla validità e regolarità della notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale della parte contumace, effettuata a mezzo posta, non è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità se non sollevata nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, secondo il principio dell'assorbimento della nullità di essa nei mezzi di impugnazione.

Commentario1

  • 1“Inerzia consapevole” e “inerzia dimenticanza”: la legittimazione del fallito ad impugnare gli atti impositivi al vaglio (forse) delle Sezioni UniteAccesso limitato
    Francesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1359
Data del deposito : 18 febbraio 1999

Testo completo