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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3162/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA A. LAMARMORA, 36, presso lo studio dell'avvocato
MATTEO GILARDONI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in LECCO, VIA ROMA, 5, presso lo studio dell'avvocato NIVES
BONETTI, che lo rappresenta e difende giusto mandato autenticato rilasciato in forza di DGC n. 2 del
17.01.2024 allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATO
OGGETTO: arricchimento senza giusta causa.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta Parte_1
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Accogliere, per
i motivi esposti nell'atto di appello, l'interposto gravame e, in parziale riforma dell'impugnata
sentenza, accogliere le domande formulate dall'attrice in atto di citazione, da intendersi qui
integralmente richiamate, e, per l'effetto, accertare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal
e il correlato indebito depauperamento subìto dalla Controparte_1 Parte_1
e condannare il a corrispondere in favore della
[...] Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 869.222,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla Parte_1
somma rivalutata, a titolo di indennizzo, ovvero la diversa maggiore o minor somma ritenuta di
giustizia. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del 15% ex
D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, C.P.A. ed I.v.a. come per legge”;
per : “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni richiesta avversaria Controparte_1
disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e seguenti del presente appello, per palese e documentale
infondatezza della domanda svolta. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: laddove non venga disposta
l'immediata inammissibilità dell'appello e/o infondatezza, dichiarare il difetto di giurisdizione
dell'A.G.O. per le domande di merito svolte dall'appellante, alla luce dell'art. 133 c.p.a., in favore
della giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. NEL MERITO: A conferma della sentenza di I grado,
pagina 2 di 10 Rigettare l'appello e ogni domanda avversaria, sia di condanna generica ex art. 278 c.p.c. che ogni
altra domanda svolta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti e
argomentati nella comparsa di costituzione. IN OGNI CASO: Con condanna del ricorrente ed a favore
del convenuto , delle spese legali di I e II grado, comprensive di Controparte_1
onorari, oltre a spese forfettarie, c.p.a. e iva., ex art. 91 c.p.c. SEMPRE IN OGNI CASO: Unitamente
alla condanna ex art. 91 c.p.c. si fa espressa istanza di condanna del ricorrente ad una ulteriore
somma sempre a favore del convenuto , equitativamente determinata Controparte_1
dal Giudice ex art. 96 III comma c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.07.2021, la agiva in giudizio davanti al Parte_1
tribunale di Lecco nei confronti del svolgendo un'azione di arricchimento Controparte_1
senza giusta causa, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di €
869.222,00. A fondamento della sua domanda, parte attrice asseriva: 1) di avere stipulato, in data
22.02.2012, una Convenzione con il , in forza della quale, a fronte del Controparte_1
pagamento di € 6.000,00 annui e previa realizzazione di importanti opere di “valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale”, le veniva riconosciuto il diritto, per una durata trentennale a decorrere dall'1.03.2012, di gestire e sfruttare economicamente un compendio immobiliare, di proprietà comunale, composto da un polo sportivo, un ristorante club-house, una spiaggia e un parcheggio pubblico;
2) che, nonostante le intese, dopo solo sette anni dalla sua sottoscrizione e due dall'ultimazione delle opere, a seguito di alterne vicende procedimentali, la Convenzione veniva risolta dal ex art. 1456 c.c., per asserito inadempimento di controparte, resasi responsabile di avere CP_1
violato l'obbligo convenzionale di non tenere chiusa la struttura per oltre trenta giorni, senza giustificato motivo;
3) di avere, dunque, impugnato i provvedimenti emessi dal di decadenza e CP_1
di sgombero davanti ai giudici amministrativi, i quali avevano rigettato le domande cautelari promosse pagina 3 di 10 sia in primo che in secondo grado, avendo, peraltro, il TAR BA, con sentenza emessa in data
30.06.2021, rigettato anche nel merito il ricorso promosso;
4) che, comunque, l'anticipata risoluzione del rapporto concessorio e l'estinzione del presupposto giuridico, sul quale si fondava il diritto della società di detenere e gestire il Centro Sportivo e di incamerarne il ricavato, aveva causato a lei un grave pregiudizio e al Comune un ingiustificato arricchimento;
5) che, infatti, i lavori da lei eseguiti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare ammontavano a ben € 1.025.542,00 e che con la risoluzione il Comune le aveva impedito di ammortizzare fiscalmente la somma di € 869.222,00.
Il si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria stante la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della riserva di legge prevista dall'art. 133 c.p.a. in materia di concessione di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione, nonché l'inammissibilità dell'azione in difetto di un interesse attuale della odierna appellante, essendo passata in giudicato la sentenza pronunciata dal TAR. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto l'inadempimento, causa dell'asserito pregiudizio, era imputabile esclusivamente a controparte. Evidenziava, peraltro, che nella concessione, a differenza dell'appalto,
l'operatore si assume i rischi economici della gestione del servizio, come era avvenuto nel caso di specie. Contestava, infine, la quantificazione del pregiudizio asseritamente subito da controparte e chiedeva che quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 517/2023, pubblicata il 3.10.2023, ha rigettato le domande di parte attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della Parte_1
pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO CARENTE IL
REQUISITO DELL'ASSENZA DI CAUSA;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO CHE NON
pagina 4 di 10 SUSSISTESSE IL CARATTERE RESIDUALE DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C. ESPERITA;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO CHE NEL CASO
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA COME AZIONE EX ART. 2033 C.C. NON SUSSISTEREBBE LA
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE NON HA PROVVEDUTO ALLA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.
Il si è costituito in appello, chiedendo il rigetto della impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza.
La Corte d'appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al
Collegio l'udienza del 26.03.2025, poi, rinviata a quella del 16.04.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio ritiene che debba essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., svolta da parte appellata, in quanto l'inammissibilità prevista da tale norma deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. In un'ipotesi, come quella di specie, in cui la Corte ha disposto per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352
c.p.c. -, infatti, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più
essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto dei primi tre motivi di appello è la decisione del tribunale di rigettare la domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo non sussistenti i presupposti, avendo,
peraltro, rilevato che ogni altra domanda diversa da quella proposta non potrebbe rientrare nella pagina 5 di 10 giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., poiché sarebbe conseguente alla risoluzione di una Convenzione stipulata con una Pubblica Amministrazione, la quale rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto dell'esatta evoluzione del rapporto concessorio tra le parti e degli effetti giuridici conseguenti al provvedimento di decadenza adottato dal confermato anche dal giudice amministrativo. CP_1
Evidenzia, peraltro, che il tribunale non avrebbe tenuto conto del pregiudizio da lei subito per non avere potuto ammortizzare fiscalmente la somma di € 869.222,00, atteso che la risoluzione era avvenuta dopo appena sette anni dalla conclusione della Convenzione, rispetto ai trenta previsti con conseguente ingiustificato arricchimento della Amministrazione, che era rientrata in possesso di un'opera oggetto di ristrutturazione. A parere dell'appellante, infine, le opere di valorizzazione del patrimonio immobiliare del rappresenterebbero una vera e propria prestazione negoziale, con CP_1
conseguente diritto, a seguito della risoluzione, alla ripetizione di una prestazione divenuta indebita, per la quale, non essendo passibile di una materiale restituzione, ex art. 2033 c.c., rileverebbe il carattere sussidiario dell'art. 2041 c.c., quale unico strumento esperibile in un'ottica di reintegrazione dell'equilibrio economico compromesso e nei limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento subiti.
Tali motivi sono infondati.
La Corte evidenzia, innanzitutto, che, nel caso di specie, sulla intervenuta risoluzione/decadenza dalla
Concessione conclusa tra le parti in data 22.02.2012 per causa imputabile a parte appellante è
intervenuta la sentenza definitiva del TAR BA (sentenza del 30.06.2021, depositata il
1.07.2021, pacificamente passata in giudicato), la quale ha chiaramente sancito la fondatezza del provvedimento della pubblica amministrazione e la legittimità della risoluzione per grave inadempimento dell'appellante agli obblighi previsti in Concessione (docc. 35 del Parte_1
fascicolo di primo grado di parte appellante e 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 6 di 10 Ciò evidenziato, in ordine all'applicazione alla fattispecie in questione della disposizione di cui all'art. 2041 c.c. richiamata da parte appellante, la Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla
Cassazione, che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità
del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. S.U.
33954/2023). Presupposto, dunque, inscindibile di tale azione è l'inesistenza di un titolo specifico sulla base del quale si possa fondare un diritto di credito.
Nel caso di specie, in realtà, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dalle stesse allegazioni di parte appellante è evidente la sussistenza di una causa ben identificata, rappresentata dalla Convenzione stipulata con l'Ente oggi appellato, come implicitamente riconosciuta da parte appellante anche in sede di appello, laddove insiste nell'affermare che la definitiva anticipata risoluzione della Convenzione ha comportato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale di carattere economico finanziario. È evidente che così facendo, in realtà, l'appellante confonde il venire meno del titolo negoziale per intervenuta risoluzione con l'assenza di causa ab origine a fondamento dello spostamento patrimoniale, la quale solo giustifica l'applicazione del rimedio residuale di cui all'art. 2041 c.c..
Si osserva, peraltro, che non trova fondamento quanto asserito da parte appellante laddove ritiene
“ingiustificato” il trasferimento della ricchezza dal concessionario al Comune prima della scadenza contrattuale, rappresentata dalle migliorie realizzate sulle opere oggetto di restituzione e sulla impossibilità di procedere a un loro corretto ammortamento, in quanto l'effetto restitutorio dei beni immobili dati in concessione e di proprietà del non rappresenta altro che un effetto negoziale CP_1
previsto nella Convenzione in caso di inadempimento. Tale convenzione, infatti, prevedeva pagina 7 di 10 chiaramente alla clausola n. 9 una ipotesi risolutiva espressa in caso di inadempimento con obbligo di riconsegna dei beni in concessione (doc. 1 del fascicolo di parte appellata), non indicando alcuna indennità in caso di risoluzione anticipata, in linea con la previsione di cui all'art. 176 c.d.a.,
assumendosi il concessionario il rischio economico di non vedere in toto recuperati gli eventuali investimenti iniziali.
Nessuna rilevanza assume quanto affermato da parte appellante in ordine al fatto che le opere di valorizzazione del patrimonio immobiliare del rappresentano una vera e propria prestazione CP_1
negoziale, con conseguente diritto, a seguito della risoluzione, alla ripetizione di una prestazione divenuta indebita. Sul punto è del tutto condivisibile quanto asserito dal tribunale secondo cui le opere oggetto di convenzione non sono consistite in prestazioni di mero facere, ontologicamente non suscettibili di restituzione, in modo tale da esulare dalla disciplina della condicio indebiti e, in particolare, degli artt. 2037 e 2038 c.c. e giustificare l'operatività dell'istituto sussidiario dell'art. 2041
c.c.. E', infatti, evidente che quanto realizzato da parte attrice nella edificazione e ristrutturazione degli immobili corrisponde a beni concretamente individuabili, anche se acquisiti per accessione al demanio comunale sul quale sono stati realizzati, con conseguente astratta operabilità della disciplina della ripetizione dell'indebito, ma non ai sensi dell'art. 2041, ma ai sensi 2037 c.c., solo qualora fosse stato provato l'elemento della buona fede o della mala fede in capo al Si ritiene, comunque, che, CP_1
qualora si dovesse riqualificare l'azione nei termini indicati dall'appellante, al fine di procedere a un riequilibrio della situazione in cui versano le parti a seguito della risoluzione del contratto, è evidente che la giurisdizione non spetterebbe più al giudice ordinario, ma a quello amministrativo, ai sensi dell'art. 133 lett. b) c.p.a., il quale, peraltro, ha già accertato con sentenza passata in giudicato l'inadempimento della concessionaria, la legittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione della convenzione.
Nel rigetto di tali motivi di appello resta assorbito il quarto motivo volto alla quantificazione della pagina 8 di 10 entità della diminuzione patrimoniale subita e dell'arricchimento ricavato da parte del CP_1
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo parte appellata provato, come era suo onere, che parte appellante ha impugnato la sentenza in mala fede o con colpa grave e l'eventuale pregiudizio subito.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura Parte_1
della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 869.222,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 520.001 a € 1.000.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda svolta da parte appellata di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 15.659,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali determinate nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_2
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia,
[...]
all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3162/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA A. LAMARMORA, 36, presso lo studio dell'avvocato
MATTEO GILARDONI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in LECCO, VIA ROMA, 5, presso lo studio dell'avvocato NIVES
BONETTI, che lo rappresenta e difende giusto mandato autenticato rilasciato in forza di DGC n. 2 del
17.01.2024 allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATO
OGGETTO: arricchimento senza giusta causa.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta Parte_1
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Accogliere, per
i motivi esposti nell'atto di appello, l'interposto gravame e, in parziale riforma dell'impugnata
sentenza, accogliere le domande formulate dall'attrice in atto di citazione, da intendersi qui
integralmente richiamate, e, per l'effetto, accertare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal
e il correlato indebito depauperamento subìto dalla Controparte_1 Parte_1
e condannare il a corrispondere in favore della
[...] Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 869.222,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla Parte_1
somma rivalutata, a titolo di indennizzo, ovvero la diversa maggiore o minor somma ritenuta di
giustizia. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del 15% ex
D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, C.P.A. ed I.v.a. come per legge”;
per : “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni richiesta avversaria Controparte_1
disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e seguenti del presente appello, per palese e documentale
infondatezza della domanda svolta. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: laddove non venga disposta
l'immediata inammissibilità dell'appello e/o infondatezza, dichiarare il difetto di giurisdizione
dell'A.G.O. per le domande di merito svolte dall'appellante, alla luce dell'art. 133 c.p.a., in favore
della giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. NEL MERITO: A conferma della sentenza di I grado,
pagina 2 di 10 Rigettare l'appello e ogni domanda avversaria, sia di condanna generica ex art. 278 c.p.c. che ogni
altra domanda svolta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti e
argomentati nella comparsa di costituzione. IN OGNI CASO: Con condanna del ricorrente ed a favore
del convenuto , delle spese legali di I e II grado, comprensive di Controparte_1
onorari, oltre a spese forfettarie, c.p.a. e iva., ex art. 91 c.p.c. SEMPRE IN OGNI CASO: Unitamente
alla condanna ex art. 91 c.p.c. si fa espressa istanza di condanna del ricorrente ad una ulteriore
somma sempre a favore del convenuto , equitativamente determinata Controparte_1
dal Giudice ex art. 96 III comma c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.07.2021, la agiva in giudizio davanti al Parte_1
tribunale di Lecco nei confronti del svolgendo un'azione di arricchimento Controparte_1
senza giusta causa, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di €
869.222,00. A fondamento della sua domanda, parte attrice asseriva: 1) di avere stipulato, in data
22.02.2012, una Convenzione con il , in forza della quale, a fronte del Controparte_1
pagamento di € 6.000,00 annui e previa realizzazione di importanti opere di “valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale”, le veniva riconosciuto il diritto, per una durata trentennale a decorrere dall'1.03.2012, di gestire e sfruttare economicamente un compendio immobiliare, di proprietà comunale, composto da un polo sportivo, un ristorante club-house, una spiaggia e un parcheggio pubblico;
2) che, nonostante le intese, dopo solo sette anni dalla sua sottoscrizione e due dall'ultimazione delle opere, a seguito di alterne vicende procedimentali, la Convenzione veniva risolta dal ex art. 1456 c.c., per asserito inadempimento di controparte, resasi responsabile di avere CP_1
violato l'obbligo convenzionale di non tenere chiusa la struttura per oltre trenta giorni, senza giustificato motivo;
3) di avere, dunque, impugnato i provvedimenti emessi dal di decadenza e CP_1
di sgombero davanti ai giudici amministrativi, i quali avevano rigettato le domande cautelari promosse pagina 3 di 10 sia in primo che in secondo grado, avendo, peraltro, il TAR BA, con sentenza emessa in data
30.06.2021, rigettato anche nel merito il ricorso promosso;
4) che, comunque, l'anticipata risoluzione del rapporto concessorio e l'estinzione del presupposto giuridico, sul quale si fondava il diritto della società di detenere e gestire il Centro Sportivo e di incamerarne il ricavato, aveva causato a lei un grave pregiudizio e al Comune un ingiustificato arricchimento;
5) che, infatti, i lavori da lei eseguiti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare ammontavano a ben € 1.025.542,00 e che con la risoluzione il Comune le aveva impedito di ammortizzare fiscalmente la somma di € 869.222,00.
Il si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria stante la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della riserva di legge prevista dall'art. 133 c.p.a. in materia di concessione di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione, nonché l'inammissibilità dell'azione in difetto di un interesse attuale della odierna appellante, essendo passata in giudicato la sentenza pronunciata dal TAR. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto l'inadempimento, causa dell'asserito pregiudizio, era imputabile esclusivamente a controparte. Evidenziava, peraltro, che nella concessione, a differenza dell'appalto,
l'operatore si assume i rischi economici della gestione del servizio, come era avvenuto nel caso di specie. Contestava, infine, la quantificazione del pregiudizio asseritamente subito da controparte e chiedeva che quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 517/2023, pubblicata il 3.10.2023, ha rigettato le domande di parte attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della Parte_1
pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO CARENTE IL
REQUISITO DELL'ASSENZA DI CAUSA;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO CHE NON
pagina 4 di 10 SUSSISTESSE IL CARATTERE RESIDUALE DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C. ESPERITA;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO CHE NEL CASO
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA COME AZIONE EX ART. 2033 C.C. NON SUSSISTEREBBE LA
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE NON HA PROVVEDUTO ALLA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.
Il si è costituito in appello, chiedendo il rigetto della impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza.
La Corte d'appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al
Collegio l'udienza del 26.03.2025, poi, rinviata a quella del 16.04.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio ritiene che debba essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., svolta da parte appellata, in quanto l'inammissibilità prevista da tale norma deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. In un'ipotesi, come quella di specie, in cui la Corte ha disposto per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352
c.p.c. -, infatti, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più
essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto dei primi tre motivi di appello è la decisione del tribunale di rigettare la domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo non sussistenti i presupposti, avendo,
peraltro, rilevato che ogni altra domanda diversa da quella proposta non potrebbe rientrare nella pagina 5 di 10 giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., poiché sarebbe conseguente alla risoluzione di una Convenzione stipulata con una Pubblica Amministrazione, la quale rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto dell'esatta evoluzione del rapporto concessorio tra le parti e degli effetti giuridici conseguenti al provvedimento di decadenza adottato dal confermato anche dal giudice amministrativo. CP_1
Evidenzia, peraltro, che il tribunale non avrebbe tenuto conto del pregiudizio da lei subito per non avere potuto ammortizzare fiscalmente la somma di € 869.222,00, atteso che la risoluzione era avvenuta dopo appena sette anni dalla conclusione della Convenzione, rispetto ai trenta previsti con conseguente ingiustificato arricchimento della Amministrazione, che era rientrata in possesso di un'opera oggetto di ristrutturazione. A parere dell'appellante, infine, le opere di valorizzazione del patrimonio immobiliare del rappresenterebbero una vera e propria prestazione negoziale, con CP_1
conseguente diritto, a seguito della risoluzione, alla ripetizione di una prestazione divenuta indebita, per la quale, non essendo passibile di una materiale restituzione, ex art. 2033 c.c., rileverebbe il carattere sussidiario dell'art. 2041 c.c., quale unico strumento esperibile in un'ottica di reintegrazione dell'equilibrio economico compromesso e nei limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento subiti.
Tali motivi sono infondati.
La Corte evidenzia, innanzitutto, che, nel caso di specie, sulla intervenuta risoluzione/decadenza dalla
Concessione conclusa tra le parti in data 22.02.2012 per causa imputabile a parte appellante è
intervenuta la sentenza definitiva del TAR BA (sentenza del 30.06.2021, depositata il
1.07.2021, pacificamente passata in giudicato), la quale ha chiaramente sancito la fondatezza del provvedimento della pubblica amministrazione e la legittimità della risoluzione per grave inadempimento dell'appellante agli obblighi previsti in Concessione (docc. 35 del Parte_1
fascicolo di primo grado di parte appellante e 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 6 di 10 Ciò evidenziato, in ordine all'applicazione alla fattispecie in questione della disposizione di cui all'art. 2041 c.c. richiamata da parte appellante, la Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla
Cassazione, che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità
del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. S.U.
33954/2023). Presupposto, dunque, inscindibile di tale azione è l'inesistenza di un titolo specifico sulla base del quale si possa fondare un diritto di credito.
Nel caso di specie, in realtà, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dalle stesse allegazioni di parte appellante è evidente la sussistenza di una causa ben identificata, rappresentata dalla Convenzione stipulata con l'Ente oggi appellato, come implicitamente riconosciuta da parte appellante anche in sede di appello, laddove insiste nell'affermare che la definitiva anticipata risoluzione della Convenzione ha comportato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale di carattere economico finanziario. È evidente che così facendo, in realtà, l'appellante confonde il venire meno del titolo negoziale per intervenuta risoluzione con l'assenza di causa ab origine a fondamento dello spostamento patrimoniale, la quale solo giustifica l'applicazione del rimedio residuale di cui all'art. 2041 c.c..
Si osserva, peraltro, che non trova fondamento quanto asserito da parte appellante laddove ritiene
“ingiustificato” il trasferimento della ricchezza dal concessionario al Comune prima della scadenza contrattuale, rappresentata dalle migliorie realizzate sulle opere oggetto di restituzione e sulla impossibilità di procedere a un loro corretto ammortamento, in quanto l'effetto restitutorio dei beni immobili dati in concessione e di proprietà del non rappresenta altro che un effetto negoziale CP_1
previsto nella Convenzione in caso di inadempimento. Tale convenzione, infatti, prevedeva pagina 7 di 10 chiaramente alla clausola n. 9 una ipotesi risolutiva espressa in caso di inadempimento con obbligo di riconsegna dei beni in concessione (doc. 1 del fascicolo di parte appellata), non indicando alcuna indennità in caso di risoluzione anticipata, in linea con la previsione di cui all'art. 176 c.d.a.,
assumendosi il concessionario il rischio economico di non vedere in toto recuperati gli eventuali investimenti iniziali.
Nessuna rilevanza assume quanto affermato da parte appellante in ordine al fatto che le opere di valorizzazione del patrimonio immobiliare del rappresentano una vera e propria prestazione CP_1
negoziale, con conseguente diritto, a seguito della risoluzione, alla ripetizione di una prestazione divenuta indebita. Sul punto è del tutto condivisibile quanto asserito dal tribunale secondo cui le opere oggetto di convenzione non sono consistite in prestazioni di mero facere, ontologicamente non suscettibili di restituzione, in modo tale da esulare dalla disciplina della condicio indebiti e, in particolare, degli artt. 2037 e 2038 c.c. e giustificare l'operatività dell'istituto sussidiario dell'art. 2041
c.c.. E', infatti, evidente che quanto realizzato da parte attrice nella edificazione e ristrutturazione degli immobili corrisponde a beni concretamente individuabili, anche se acquisiti per accessione al demanio comunale sul quale sono stati realizzati, con conseguente astratta operabilità della disciplina della ripetizione dell'indebito, ma non ai sensi dell'art. 2041, ma ai sensi 2037 c.c., solo qualora fosse stato provato l'elemento della buona fede o della mala fede in capo al Si ritiene, comunque, che, CP_1
qualora si dovesse riqualificare l'azione nei termini indicati dall'appellante, al fine di procedere a un riequilibrio della situazione in cui versano le parti a seguito della risoluzione del contratto, è evidente che la giurisdizione non spetterebbe più al giudice ordinario, ma a quello amministrativo, ai sensi dell'art. 133 lett. b) c.p.a., il quale, peraltro, ha già accertato con sentenza passata in giudicato l'inadempimento della concessionaria, la legittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione della convenzione.
Nel rigetto di tali motivi di appello resta assorbito il quarto motivo volto alla quantificazione della pagina 8 di 10 entità della diminuzione patrimoniale subita e dell'arricchimento ricavato da parte del CP_1
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo parte appellata provato, come era suo onere, che parte appellante ha impugnato la sentenza in mala fede o con colpa grave e l'eventuale pregiudizio subito.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura Parte_1
della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 869.222,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 520.001 a € 1.000.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda svolta da parte appellata di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 15.659,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali determinate nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_2
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia,
[...]
all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
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