Articolo 2219 del Codice civile
Articolo 2142Articolo 2220
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19 aprile 1942
Art. 2219.

(Tenuta della contabilita').

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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