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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Costantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4420/2018 tra
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'Avv. LI DI Parte_1
REZZE
ATTORE
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1
LI DI REZZE
ATTORE
, nato a [...] il [...] assistito e difeso dall'Avv. LI Parte_2
DI REZZE
ATTORE
e assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2
ND IO
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Controparte_4
DE RD
CONVENUTO
nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Controparte_5
DE RD
CONVENUTO
, nata a [...] il [...], difeso dall'avv. DE Controparte_6
RD
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come rassegnate dalle parti all'udienza del 13 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e i di lui genitori, e , hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 giudizio , il Controparte_7 CP_3 Controparte_8 e i genitori di quest'ultimo, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in
[...]
conseguenza delle lesioni subite da in data 7 febbraio 2013 ad opera di Parte_1
, all'interno del Centro di Formazione Professionale e Provinciale di Cave. Controparte_4
Gli attori hanno dedotto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c., Controparte_4
della e del di Formazione Professionale e Provinciale Controparte_7 CP_3
di Cave ai sensi dell'art. 2048 per culpa in vigilando e di e Controparte_5 CP_6
ai sensi dell'art. 2048 per culpa in educando e ne ha richiesto la condanna al
[...] risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite.
Tutti i convenuti, ad eccezione del e Controparte_3 Controparte_3
rimasto contumace, si sono costituiti in giudizio contestando quanto ex adverso
[...] dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di testimoni e acquisizione documentale, al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e successivamente rimessa sul ruolo, per essere nuovamente trattenuta in decisione dall'odierno Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
La domanda attorea deve essere rigettata per mancato raggiungimento della prova in ordine al fatto assunto dagli attori quale causa delle lesioni patite da . Parte_1
In particolare, gli attori hanno rappresentato che in data 7 febbraio 2013, durante l'ora della ricreazione all'interno del cortile di pertinenza del Centro di Formazione Professionale frequentato dal diciassettenne , quest'ultimo ingaggiava un alterco giocoso Parte_1 con il compagno , dal quale riceveva un leggero colpo dietro la testa e al quale Persona_1
faceva cadere il cappello a terra. In quel frangente interveniva , il quale, Controparte_4
per difendere l'amico dava a uno schiaffo, al quale seguivano reciproci Per_1 Pt_1 strattonamenti e spintoni. Nell'ambito di tale colluttazione, secondo la prospettazione attorea, ferrava una ginocchiata sui testicoli di e una testata sulla fronte CP_4 Pt_1
dello stesso. Lo stesso giorno usciva da scuola anticipatamente, riferendo alla Pt_1 professoressa di un generico malessere. Il giorno successivo il ragazzo si recava a scuola e, al termine delle lezioni, rincasava insieme al padre. Dopo qualche ora, non riuscendo più a sopportare il dolore, riferiva ai genitori di provare una forte sofferenza al testicolo, che riconduceva eziologicamente allo scontro avvenuto il giorno prima con Alle CP_4
ore 17:30 veniva quindi portato al Pronto Soccorso di Colleferro, dal quale Parte_1
veniva dimesso alle ore 19:00 per essere contestualmente trasferito nel reparto di urologia dove subiva un intervento chirurgico d'urgenza con asportazione del testicolo destro per
“Rottura post – traumatica gonade dx con ematoma endoscrotale ed inguinale omolaterale”.
In data 11 febbraio 2023 i genitori del minore sporgevano querela per l'accaduto e il 12 febbraio 2023 veniva escusso a sommarie informazioni nell'ambito del Parte_1
procedimento penale aperto presso il Tribunale per i Minorenni nei confronti di al quale veniva imputato di avere cagionato all'odierno attore lesioni CP_4
personali gravi (consistenti nell' indebolimento permanente dell'organo di procreazione a seguito di rottura traumatica della gonade destra e asportazione del testicolo destro) nell'ambito della colluttazione avvenuta il 7 febbraio 2013 presso l'istituto scolastico testè menzionato. Il processo si concludeva il 18 ottobre 2016 con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, al quale veniva concesso il perdono giudiziale.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori ha trovato conferma nella documentazione medica in atti e risulta sostanzialmente pacifica tra le parti, fatta eccezione per il dato dell'avvenuta ginocchiata sul testicolo di ad opera di Pt_1 CP_4
sostenuta dagli attori e negata da tutti i convenuti e dai testimoni.
Invero, la tesi delle parti attrici, contestata dai convenuti nei termini anzidetti, non ha trovato conferma nel compendio probatorio di questo processo.
Sono stati infatti sentiti quali testimoni e , entrambi presenti al Persona_1 Persona_2 momento dei fatti, i quali, pur confermando la genesi dell'alterco violento tra CP_4
e (in particolare l'intervento aggressivo del primo contro il secondo a difesa di , Pt_1 Per_1
hanno però dichiarato che tra i due litiganti vi erano stati solo strattonamenti e spinte e, secondo , anche una testata di
contro
Hanno invece più volte Per_2 CP_4 Pt_1
escluso che quest'ultimo sia stato raggiunto sui genitali da alcuna ginocchiata, né calcio, né pugno. I testimoni hanno inoltre escluso, a domanda diretta sul punto, che avesse Pt_1 lamentato o manifestato in qualche modo alcun dolore o turbamento nell'immediatezza dei fatti né nelle ore successive, né il giorno seguente, riferendo invece che poco dopo la ricreazione i due giovani, riappacificatisi, si erano recati insieme a bere un caffè ed il giorno successivo era apparso “normale” durante le lezioni. Pt_1
Giova evidenziare che i due testimoni hanno dichiarato di trovarsi ad una distanza assai prossima dai protagonisti della vicenda in esame: ha riferito che si trovava ad un Per_1
metro da loro e ha riferito “stavo lì vicino e li vedevo bene”. Per_2
Anche gli atti del processo penale a carico di prodotti in questa causa e validi CP_4
quali argomenti di prova, non sono idonei a colmare la lacuna probatoria pocanzi evidenziata.
ha infatti reso in sede penale una testimonianza pressochè sovrapponibile a Persona_1
quella resa nel presente procedimento, riferendo di trovarsi vicino ai due litiganti (tre o quattro metri) al momento del fatto e di non avere visto alcuna ginocchiata ma solo spinte.
Ha inoltre negato di avere notato lamentarsi di alcun dolore, né il giorno dello scontro, Pt_1
né quello successivo in classe.
E' stato inoltre sentito il testimone , che nulla ha saputo riferire sul punto Testimone_1 controverso, essendo distante dal luogo dello scontro, nonché il testimone , Testimone_2
che ha dichiarato di avere assistito ad alcune spinte ed una testata. Quest'ultimo ha però riferito di avere notato che al rientro in classe dopo la ricreazione, era pallido e non Pt_1
parlava.
Il padre della persona offesa, , ha riferito (in sede di testimonianza Parte_3 penale e di querela) che in data 7 febbraio 2013 era stato avvertito dall'Istituto scolastico che il figlio aveva richiesto di poter uscire anticipatamente. Quando il genitore era Pt_1
andato a prenderlo, chiedendo spiegazioni circa la natura del malore lamentato dal figlio, quest'ultimo aveva riferito di sentire dolore “alla bocca dello stomaco”. Ha riferito che, solo dopo essere rientrato dalle lezioni il giorno successivo (8 febbraio 2013) la madre del ragazzo si era accorta che costui camminava in modo claudicante e, poco prima delle ore 17:00, aveva appreso da lui che il figlio avvertiva un forte dolore al testicolo (da lui asseritamente cagionato da una ginocchiata ricevuta da , ed aveva notato che questo CP_4 appariva gonfio e tumefatto, decidendo pertanto di accompagnarlo in Pronto Soccorso.
Ebbene, da quanto sopra compendiato è possibile affermare che la ginocchiata ai testicoli che avrebbe dato origine alle lesioni di non fu vista da nessuno dei presenti, neanche Pt_1 da coloro che si trovavano a pochissima distanza dai due litiganti e che quindi non avrebbero potuto non vedere. Ancora, risulta di particolare importanza la circostanza che nessuno dei testimoni oculari (né quelli sentiti nel presente processo, né quelli escussi nel dibattimento penale) abbia notato, al momento della supposta ginocchiata, alcuna reazione immediata di dolore della persona offesa, quale ad esempio un grido, un piegamento improvviso, una caduta a terra. L'assenza di una qualsiasi di tali reazioni pare porsi in contrasto con la gravità degli esiti lesivi riscontrati dai medici: in particolare, il medico ha riferito nel processo penale che il testicolo era “spappolato, distrutto” ed Testimone_3
una tale lesione non può che ricondursi ad un urto di estrema violenza, con conseguente somma intensità del dolore associato, tale da rendere inverosimile l'assenza di alcuna reazione immediata del ferito.
Deve altresì evidenziarsi come i genitori abbiano notato un andamento claudicante del figlio solo nel pomeriggio del giorno successivo, ovvero l'8 febbraio 2013, e nel corso di tale giornata, a detta di tutti i testimoni e come risulta anche dalla documentazione scolastica,
abbia frequentato le lezioni regolarmente e con profitto, senza accennare a Parte_1
nessuno (professori, compagni di classe o amici) il proprio stato di malessere e senza che questo fosse in alcun modo visibile a terzi. Tale circostanza pare porsi in contrasto con quanto riferito in sede di testimonianza dal dott. il quale, alla domanda: “Un Tes_3 soggetto che ha subito questa rottura potrebbe essere in grado di svolgere normali attività scolastiche, quindi uscire, andare a scuola, fare attività sportiva e quant'altro?” ha risposto: “Direi di no”.
Una prospettazione alternativa alla ricostruzione dell'attore, peraltro, non appare inverosimile, ben potendo il malore lamentato da l'8 febbraio essere Parte_1
riconducibile ad un semplice problema gastrico ( ha infatti riferito in sede Parte_2 di querela che il figlio lamentava dolore alla bocca dello stomaco, senza accennare in alcun modo ai genitali) e non essere in alcun modo ricollegato ad un trauma al testicolo, il quale potrebbe invece essere stato causato da un urto violento riportato aliunde (sul punto si richiamano le dichiarazioni di che, in sede di querela, ha riferito che il Parte_2
figlio pratica regolarmente karate, disciplina ad alto contatto fisico).
Alla luce di tali lacune probatorie, non si ritiene sufficiente a dimostrare la tesi degli attori la sentenza del Tribunale per i Minorenni (che non fa stato in questa sede ma può comunque essere tenuta in considerazione come argomento di prova), che ha riconosciuto la responsabilità di er il fatto a lui ascritto nel capo di imputazione. E' appena il CP_4
caso di osservare, sul punto, che il materiale valutativo del Giudice penale è differente rispetto a quello del Giudice civile, giacché le dichiarazioni di e Parte_1 [...] hanno pieno valore di testimonianza nel processo penale e possono dunque ivi Parte_2
fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato; viceversa, nel processo civile costoro rivestono il ruolo di attori e sono dunque portatori di una tesi di parte che è loro onere dimostrare mediante prove esterne, prove che ne caso di specie, come detto, non sono state fornite.
Per le esposte ragioni, la domanda degli attori deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra gli attori e i convenuti, proprio in ragione del riconoscimento della responsabilità di CP_4
da parte del Tribunale per i Minorenni, che poteva fondare un ragionevole
[...]
affidamento degli attori circa un esito favorevole della presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta dagli attori;
- Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Tivoli, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Costantino