Sentenza 17 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2004, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1803, presso l'avvocato ROSSANO ONORATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO DI GRADO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricordante -
contro
PREFETTURA DI AGRIGENTO;
- intimata -
avverso il provvedimento del Giudice di pace di CANICATTI1, depositato il 13/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 06/02/2004 dal Consigliere Dott. Francesco PELICETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO con le quali si chiede che, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in Camera di consiglio, accolga il ricorso, con le statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. ON GI, con ricorso depositato il 7 aprile 2001, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Canicattì avverso un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Agrigento, notificatagli il emessa il 13 febbraio 2001, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 1.262.500 a titolo di sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada (art. 142, comma 9). Il Giudice di pace fissava l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del relativo provvedimento all'opponente ed alla Prefettura di Agrigento. All'udienza del 27 giugno 2001, non essendo comparsa nessuna parte, il Giudice di pace convalidava l'ordinanza ingiunzione. Avverso tale provvedimento il sig. ON ha proposto ricorso a questa Corta con atto notificato il giorno 8 ottobre 2001 al Prefetto di Agrigento. Il Prefetto non ha presentato difese.
Il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dalle sentenze nn. 534 del 1990
e 507 del 1995 della Corte costituzionale. Si deduce al riguardo che il provvedimento del Giudice di pace ha convalidato l'ordinanza opposta per il solo fatto della mancata comparizione, omettendo di compiere i riscontri previsti dalle citate sentenze della Corte costituzionale. Il ricorso è manifestamente fondato. In tema di opposizione, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, a ordinanze-ingiunzioni irrogati ve di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 - le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'Amministrazione che aveva irrogato la sanzione avesse omesso il deposito dei documenti di cui all'art. 23, comma 2 - la ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, la indicazione, almeno implicita, dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981, nonché la motivazione in ordine alla infondatezza dell'opposizione alla stregua dall'esame di tali documenti, oltreché di quelli eventualmente depositati dall'opponente (Casa. 30 agosto 2002, n. 12716; 18 maggio 2000, n. 6466; 25 giugno 1999, n. 6571). Nel caso di specie l'ordinanza di convalida risulta motivata con la sola constatazione della mancata comparizione dell'opponente, cosicché - sulla base del principio sopra indicato - il ricorso deve essere accolto e il provvedimento di convalida cassato, con rinvio al Giudice di pace di Canicattì, in persona di altro giudicante, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Canicattì in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004