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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
367/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR TA, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa NA Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 367/2025 EL Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione ELl'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TA (NA) ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa come da procura in calce al ricorso dall'Avv. Enrico ON ed insieme allo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Bonifica vic. Langellotti n.21
E
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 06.12.1980 e residente in [...], rapp.to e difeso come da procura in calce ricorso all'Avv. Sorrentino Vincenzo ed insieme allo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Via Cristoforo Colombo n. 12
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RR TA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 09.07.2025, i coniugi hanno ribadito e confermato la volontà di non riconciliarsi, come già dichiarato nel ricorso introduttivo, e reiterato e confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nello stesso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in RR TA (NA) in data 09.08.2006 (atto n. 101, Parte II, Serie A, Anno 2006); che dalla predetta unione nascevano quattro figli: nata a [...] il Persona_1
23.08.2007; nata a [...] il [...]; Persona_2
nata a [...] il [...]; Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...]; che l'unione coniugale, per
[...] incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza.
All'udienza EL 09.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice ELegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse ELla prole minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza EL 15.07.2025.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
Quanto alle condizioni patrimoniali ELla separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni ELla stessa, in particolare, prevedendo l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina EL diritto di visita paterna, un assegno mensile in capo al ON pari a complessivi € 1.200,00 (€ 250 per ogni figlio nonché € 200,00 per il coniuge) da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie in favore dei figli e alla riscossione EL 100% ELl'assegno unico per i figli in favore ELla
Pt_1
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che svolge l'attività di operaio presso la Controparte_1 società Metaltrasfo S.r.l, ed ha percepito reddito annuo pari ad euro 8.770,00 per il 2021, euro 18.205,00 per l'anno 2022 ed euro 19.724,00 per il 2023 mentre la sig.ra è attualmente disoccupata e non risulta percettrice di alcun Pt_1 beneficio assistenziale.
In ricorso le parti hanno altresì allegato il seguente piano genitoriale.
In ragione, quindi, ELla posizione economica ELle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base ELla decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 19.02.2025 così provvede: Controparte_1
A. omologa la separazione dei coniugi nata il [...] a Parte_1
RR TA e nato a [...] il Controparte_1
06.12.1980, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati evitando, nel modo più assoluto, reciproche ingerenze, sia dirette che indirette, nelle rispettive vite private.
2. La casa coniugale, sita in RR TA alla via Roma n. 77, è condotta con regolare contratto di comodato d'uso, sottoscritto in data 01.10.2024.
3. Il sig. ON ha già rilasciato il suddetto immobile ed ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in altro indirizzo e cioè in RR TA alla via San Francesco di Paola n. 65.
4. La sig.ra continuerà, invece, ad occupare la casa familiare Pt_1 unitamente ai quattro figli.
5. I figli minori NA, e resteranno affidati ad Per_2 CP_2 CP_3 entrambi i genitori con il regime EL c.d. affidamento congiunto ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio prevalente presso la madre.
6. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale ELla prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto ELle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
7. Onde consentire un corretto sviluppo psico-fisico dei minori, i genitori convengono concordemente che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 fino alle 19:30, giorni che verranno concordati di volta in volta. In mancanza di accordo, tali giorni sono fin d'ora determinati nei giorni di lunedì e giovedì. Il ON, inoltre, potrà avere con sé i figli, a settimane alterne, dalle 16:30 EL sabato fino alle 20:00 ELla domenica, con pernottamento presso la propria abitazione, sita in RR TA alla via San Francesco di Paola n. 65. 8. Salvo diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé i minori 1 settimana in maniera alternata nelle festività natalizie e 3 giorni alternati nelle festività Pasquali. Tutte le altre festività annuali gli stessi staranno alternativamente con la madre o con il padre, ivi compresi eventuali ponti.
9. Nel periodo estivo il padre avrà i figli con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
10. i figli minori trascorreranno il giorno EL proprio compleanno ed onomastico rispettando il criterio ELl'alternanza e secondo le modalità di tempo e di luogo innanzi indicate;
11. i minori trascorreranno con il padre la Festa EL Papà, nonché il compleanno e l'onomastico EL padre. Analogamente trascorreranno con la madre la Festa ELla Mamma, nonché l'onomastico ed il compleanno ELla predetta. In tali ipotesi gli orari osservati per la permanenza presso il padre saranno quelli ordinariamente previsti per il giorno infrasettimanale o per il week end in cui cadrà la ricorrenza;
12. la costituita si obbliga a favorire i contatti telefonici Parte_1 dei figli con il padre;
13. entrambi i coniugi si impegnano a favorire i rapporti dei figli con i rispettivi nuclei familiari d'origine;
14. il sig. ON verserà un assegno di mantenimento per complessivi € 1.200,00 (€ 250 per ogni figlio minore nonché € 200,00 per il coniuge) da rivalutarsi secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, per il mantenimento dei figli minori, con bonifico da effettuare, entro il 10 di ogni mese, sulla carta prepagata Poste Pay evolution in favore ELla sig.ra sul codice IBAN seguente: [...]. Pt_1
15. Ciascun genitore avrà l'obbligo di partecipare nella misura EL 50% alle spese straordinarie necessarie per i minori, purché esse siano previamente e formalmente concordate. In particolare, ciascuna spesa straordinaria dovrà essere concordata per iscritto tra i genitori, fatte salve le spese medico-specialistiche non coperte dal SSN, di carattere urgente ed indifferibile;
laddove le suddette spese siano state anticipate da uno dei due, il rimborso dovrà essere preceduto dall'esibizione ELle ricevute e/o fatture attestanti gli esborsi effettuati da parte EL genitore che le ha anticipate. Per la regolamentazione ELle spese straordinarie i coniugi si rimandano al Protocollo vigente presso codesto Tribunale Adito.
16. I coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS venga riscosso interamente dalla sig.ra
[...]
. Parte_1
17. Il mobilio ELla casa coniugale resta attribuito alla Pt_1
18. Oltre a ciò, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per tale motivo e/o causale né di avere altro a pretendere in relazione alle questioni attinenti al rapporto coniugale.
19. I coniugi si concedono fin d'ora, al momento ELla sottoscrizione EL presente atto, reciproco nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
20. I coniugi convengono che il presente accordo è valido ed efficace tra loro, già a far tempo dalla sua sottoscrizione. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RR TA (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 101, parte II, serie A, dei registri di matrimonio ELl'anno 2006);
C. nulla sulle spese.
RR TA, camera di consiglio EL 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR TA, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa NA Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 367/2025 EL Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione ELl'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TA (NA) ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa come da procura in calce al ricorso dall'Avv. Enrico ON ed insieme allo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Bonifica vic. Langellotti n.21
E
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 06.12.1980 e residente in [...], rapp.to e difeso come da procura in calce ricorso all'Avv. Sorrentino Vincenzo ed insieme allo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Via Cristoforo Colombo n. 12
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RR TA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 09.07.2025, i coniugi hanno ribadito e confermato la volontà di non riconciliarsi, come già dichiarato nel ricorso introduttivo, e reiterato e confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nello stesso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in RR TA (NA) in data 09.08.2006 (atto n. 101, Parte II, Serie A, Anno 2006); che dalla predetta unione nascevano quattro figli: nata a [...] il Persona_1
23.08.2007; nata a [...] il [...]; Persona_2
nata a [...] il [...]; Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...]; che l'unione coniugale, per
[...] incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza.
All'udienza EL 09.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice ELegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse ELla prole minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza EL 15.07.2025.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
Quanto alle condizioni patrimoniali ELla separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni ELla stessa, in particolare, prevedendo l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina EL diritto di visita paterna, un assegno mensile in capo al ON pari a complessivi € 1.200,00 (€ 250 per ogni figlio nonché € 200,00 per il coniuge) da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie in favore dei figli e alla riscossione EL 100% ELl'assegno unico per i figli in favore ELla
Pt_1
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che svolge l'attività di operaio presso la Controparte_1 società Metaltrasfo S.r.l, ed ha percepito reddito annuo pari ad euro 8.770,00 per il 2021, euro 18.205,00 per l'anno 2022 ed euro 19.724,00 per il 2023 mentre la sig.ra è attualmente disoccupata e non risulta percettrice di alcun Pt_1 beneficio assistenziale.
In ricorso le parti hanno altresì allegato il seguente piano genitoriale.
In ragione, quindi, ELla posizione economica ELle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base ELla decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 19.02.2025 così provvede: Controparte_1
A. omologa la separazione dei coniugi nata il [...] a Parte_1
RR TA e nato a [...] il Controparte_1
06.12.1980, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati evitando, nel modo più assoluto, reciproche ingerenze, sia dirette che indirette, nelle rispettive vite private.
2. La casa coniugale, sita in RR TA alla via Roma n. 77, è condotta con regolare contratto di comodato d'uso, sottoscritto in data 01.10.2024.
3. Il sig. ON ha già rilasciato il suddetto immobile ed ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in altro indirizzo e cioè in RR TA alla via San Francesco di Paola n. 65.
4. La sig.ra continuerà, invece, ad occupare la casa familiare Pt_1 unitamente ai quattro figli.
5. I figli minori NA, e resteranno affidati ad Per_2 CP_2 CP_3 entrambi i genitori con il regime EL c.d. affidamento congiunto ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio prevalente presso la madre.
6. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale ELla prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto ELle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
7. Onde consentire un corretto sviluppo psico-fisico dei minori, i genitori convengono concordemente che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 fino alle 19:30, giorni che verranno concordati di volta in volta. In mancanza di accordo, tali giorni sono fin d'ora determinati nei giorni di lunedì e giovedì. Il ON, inoltre, potrà avere con sé i figli, a settimane alterne, dalle 16:30 EL sabato fino alle 20:00 ELla domenica, con pernottamento presso la propria abitazione, sita in RR TA alla via San Francesco di Paola n. 65. 8. Salvo diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé i minori 1 settimana in maniera alternata nelle festività natalizie e 3 giorni alternati nelle festività Pasquali. Tutte le altre festività annuali gli stessi staranno alternativamente con la madre o con il padre, ivi compresi eventuali ponti.
9. Nel periodo estivo il padre avrà i figli con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
10. i figli minori trascorreranno il giorno EL proprio compleanno ed onomastico rispettando il criterio ELl'alternanza e secondo le modalità di tempo e di luogo innanzi indicate;
11. i minori trascorreranno con il padre la Festa EL Papà, nonché il compleanno e l'onomastico EL padre. Analogamente trascorreranno con la madre la Festa ELla Mamma, nonché l'onomastico ed il compleanno ELla predetta. In tali ipotesi gli orari osservati per la permanenza presso il padre saranno quelli ordinariamente previsti per il giorno infrasettimanale o per il week end in cui cadrà la ricorrenza;
12. la costituita si obbliga a favorire i contatti telefonici Parte_1 dei figli con il padre;
13. entrambi i coniugi si impegnano a favorire i rapporti dei figli con i rispettivi nuclei familiari d'origine;
14. il sig. ON verserà un assegno di mantenimento per complessivi € 1.200,00 (€ 250 per ogni figlio minore nonché € 200,00 per il coniuge) da rivalutarsi secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, per il mantenimento dei figli minori, con bonifico da effettuare, entro il 10 di ogni mese, sulla carta prepagata Poste Pay evolution in favore ELla sig.ra sul codice IBAN seguente: [...]. Pt_1
15. Ciascun genitore avrà l'obbligo di partecipare nella misura EL 50% alle spese straordinarie necessarie per i minori, purché esse siano previamente e formalmente concordate. In particolare, ciascuna spesa straordinaria dovrà essere concordata per iscritto tra i genitori, fatte salve le spese medico-specialistiche non coperte dal SSN, di carattere urgente ed indifferibile;
laddove le suddette spese siano state anticipate da uno dei due, il rimborso dovrà essere preceduto dall'esibizione ELle ricevute e/o fatture attestanti gli esborsi effettuati da parte EL genitore che le ha anticipate. Per la regolamentazione ELle spese straordinarie i coniugi si rimandano al Protocollo vigente presso codesto Tribunale Adito.
16. I coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS venga riscosso interamente dalla sig.ra
[...]
. Parte_1
17. Il mobilio ELla casa coniugale resta attribuito alla Pt_1
18. Oltre a ciò, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per tale motivo e/o causale né di avere altro a pretendere in relazione alle questioni attinenti al rapporto coniugale.
19. I coniugi si concedono fin d'ora, al momento ELla sottoscrizione EL presente atto, reciproco nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
20. I coniugi convengono che il presente accordo è valido ed efficace tra loro, già a far tempo dalla sua sottoscrizione. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RR TA (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 101, parte II, serie A, dei registri di matrimonio ELl'anno 2006);
C. nulla sulle spese.
RR TA, camera di consiglio EL 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato