Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del -OMISSIS-, -OMISSIS- 3798.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IE MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l’odierno ricorso è stato notificato il 22 aprile 2025 e depositato il 25 aprile 2025;
- l’ASP intimata non si è costituita;
- con memoria depositata il 3 ottobre 2025, parte ricorrente espone: «…Con il presente scritto si segnala all’attenzione dell’On.le Tribunale adito che in data 7/7/2025 (come da comunicazione che si allega in formato .eml, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata alle ore 16:50), l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha provveduto all’ostensione dei documenti richiesti nell’interesse della ricorrente -OMISSIS-, siccome disposto dalla sentenza ottemperanda n° 3798/2024 del 7/11-15/11/2024, ciò che ovviamente comporta la cessazione della materia del contendere sulla richiesta di ottemperanza avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 22/4/2025 (e depositato in data 25/4/2025). Si insiste pertanto per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (in applicazione del principio di soccombenza virtuale…» ;
- all’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- su domanda di parte ricorrente, vada dichiarata cessata la materia del contendere;
- le spese di lite del presente giudizio, essendo stata ostesa la documentazione richiesta successivamente alla proposizione del presente ricorso, debbano seguire il criterio della soccombenza virtuale, venendo liquidate in dispositivo, in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari, tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna l’ASP di Messina al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari, ed alla rifusione di quanto pagato a titolo di contributo unificato pagato; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU GG, Presidente
IE MP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE MP | IU GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.