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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, alla pubblica udienza del 27/03/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. R.G.35940 /2024
T R A con l'avv. TEANO ANTONIO e l'avv SEVERONI Parte_1
FEDERICA
C O N T R O
CP_1
con l'avv. SPURIA GIUSY
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di condannare l' al pagamento dei ratei pregressi relativi CP_1 all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 legge 18/80 riconosciuto con decorrenza dal 12 aprile 20233 si costituiva e rileva l'avvenuto pagamento.. CP_1
All'udienza odierna le parti concordemente hanno richiesto la cessazione della materia del contendere perché quanto richiesto era stato liquidato nel mese di febbraio 2025 come da documento in atti.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' infatti, pacifico, oltre che documentato, che l' abbia liquidato la CP_1 prestazione di cui è causa nel mese di febbraio 2025 . Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere compensate per il 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta , ma vertendosi soltanto su questioni connesse al ritardo nel pagamento .
Dichiara la cessazione della materia del contendere .
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, già CP_1 compensate per metà , vengono liquidate, complessivamente in euro 600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione
Roma, 27/03/2025
Il giudice
Dott.ssa A.M.La Marra
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, alla pubblica udienza del 27/03/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. R.G.35940 /2024
T R A con l'avv. TEANO ANTONIO e l'avv SEVERONI Parte_1
FEDERICA
C O N T R O
CP_1
con l'avv. SPURIA GIUSY
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di condannare l' al pagamento dei ratei pregressi relativi CP_1 all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 legge 18/80 riconosciuto con decorrenza dal 12 aprile 20233 si costituiva e rileva l'avvenuto pagamento.. CP_1
All'udienza odierna le parti concordemente hanno richiesto la cessazione della materia del contendere perché quanto richiesto era stato liquidato nel mese di febbraio 2025 come da documento in atti.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' infatti, pacifico, oltre che documentato, che l' abbia liquidato la CP_1 prestazione di cui è causa nel mese di febbraio 2025 . Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere compensate per il 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta , ma vertendosi soltanto su questioni connesse al ritardo nel pagamento .
Dichiara la cessazione della materia del contendere .
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, già CP_1 compensate per metà , vengono liquidate, complessivamente in euro 600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione
Roma, 27/03/2025
Il giudice
Dott.ssa A.M.La Marra