Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1824/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da: già Società per la Parte_1 [...]
(C.F. ) - Patrimonio Destinato denomi- Controparte_1 P.IVA_1 nato “ , costituito con il DM 22 febbraio 2018 - con il patrocinio dell'avv. CP_2
PIRROTTINA DAVIDE.
APPELLANTE contro
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. . Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI - CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 120/2023 del Tribunale di Prato pubblicata il 17/02/2023.
1
In data 24 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello:
- riformare la sentenza nel capo in cui il Tribunale di Prato esclude la titolarità in capo all'Esponente dei crediti in contestazione, dichiarando la in Controparte_4
l.c.a. quale unica titolare dei medesimi;
- riformare il capo della sentenza relativa alla compensazione delle spese di lite e per lo effetto condannare la alla refusione delle spese di lite di primo Controparte_3 grado in favore dell'Appellante.
Con condanna di controparte delle spese anche del presente giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel luglio 2016, la Controparte_3 conveniva davanti al Tribunale di Prato la
[...] Controparte_4
esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto con Controparte_5
(poi due contratti di mutuo fondiario a stato di Controparte_4 avanzamento dei lavori (mutuo n.54/121662 poi sostituito con il mutuo n. 54/73047; mutuo n. 54/125784 poi sostituito con il mutuo n. 54/76602);
- che gli interessi previsti nei contratti di mutuo avevano carattere usurario;
- che la banca aveva illegittimamente rifiutato di procedere al frazionamento per le unità immobiliari realizzate;
- che in data 24.06.2015 la aveva comunicato la deca- Controparte_4 denza del beneficio del termine.
Parte attrice chiedeva la condanna della banca alla restituzione degli interessi cor- risposti ed al risarcimento del danno correlato al rifiuto del frazionamento.
2 Si costituiva in giudizio chiedendo il ri- Controparte_4 getto della domanda.
Il giudizio era interrotto a seguito della apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della con Decreto n. 185 del 25 Controparte_4 giugno 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia.
Il giudizio era riassunto da parte attrice nei confronti della
[...]
e Controparte_6 Controparte_7
(ora “nella qualità di
[...] Parte_1 cessionaria del credito, ai sensi del D.L. n. 99 del 25.06.2017 recante “Disposizioni ur- genti per la liquidazione coatta amministrativa di e Controparte_4 di , convertito con la Legge n. 121 del 31.07.2017, come da pubbli- Controparte_8 cazione sul sito della Banca d'Italia in data 11.04.2018”.
Si costituiva in giudizio confermando di essere la titolare dei rapporti CP_1 controversi in forza del contratto di cessione in data 11 aprile 2018 tra e i CP_1
Commissari Liquidatori di come da pubblicazione sul CP_4 Controparte_4 sito della Banca d'Italia in data 12 aprile 2018.
Istruita la causa con CTU, il Tribunale di Prato con sentenza n. 120/2023 pubblica- ta il 17/02/2023 così statuiva:
“a) dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti di
[...]
, ai sensi dell'art 80 Controparte_9
T.U.B.;
b) rigetta le ulteriori domande proposte c) dichiara compensate le spese di lite”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1. LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI CHIAMATE IN GIUDIZIO
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, occorre intanto precisare che non si tratta di questione relativa alla legit- timazione passiva in senso stretto, come peraltro correttamente argomentato dalla di- fesa della banca. In proposito, infatti, va richiamato il principio generale richiamato dalla S.U. con sentenza del 16 febbraio 2016, n 2951, secondo cui l'interesse ad agire,
3 come la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice […]
Neanche vale il richiamo ai crediti classificati “sofferenze” in quanto nell'”insieme
Aggregato” tale riferimento concerne situazioni giuridiche non contenziose, laddove con accezione specializzante si sono individuate quelle contenziose non ancora qualifi- cabili con certezza in termini di credito o debito. Di conseguenza, in tale prospettiva, non rileva l'argomentazione che la posizione di credito dedotta in giudizio sia stata qualificata come “sofferenza” in epoca antecedente alla introduzione dei giudizi poi riuniti, con revoca degli affidamenti concessi. Le superiori considerazioni non mutano, ma sono corroborate dal contenuto dell'atto ricognitivo del 19 gennaio 2018, in cui, nuovamente, si individuano separatamente all'interno dell'insieme aggregato le com- ponenti qualificabili come “CONTENZIOSO INCLUSO” e “CONTENZIOSO ESCLUSO”, facendo per l'appunto riferimento al dato qualificante della sussistenza di una situa- zione di credito o debito sub iudice […]
Infine, anche sotto il profilo logico e sistematico, va ulteriormente osservato che la interpretazione contraria porta ad escludere ogni effetto alle clausole de quibus, poiché
i rapporti ancora in corso, nonostante l'instaurazione delle controversie (ben pochi, all'evidenza), proprio perché inerenti e funzionali allo svolgimento dell'impresa sono in ogni caso ricompresi nella cessione […]
In definitiva, la cessione a posteriore all'inizio della procedura presup- CP_1 poneva che i rapporti non rientrassero nella originaria cessione a Controparte_10 ovvero che siano stati oggetto retrocessione da parte della cessionaria alla […] CP_4
Per quanto già detto, ciò non è avvenuto in riferimento ai rapporti oggetto di con- troversie in corso al momento della liquidazione, né gli stessi risultano ricompresi nella retrocessione. Tanto è sufficiente per ritenere che (poi non avesse tito- CP_1 Pt_1 lo per intervenire in giudizio non avendo alcun interesse a contraddire alle domande originariamente proposte nei confronti della in quanto mai Controparte_4 subentrata, né a titolo particolare, né a titolo universale nel rapporto […]
4 facendo applicazione dei principi sopra esposti in ordine alla commissione per estinzione anticipata, si ha che il superamento dei tassi soglia può essere positivamente valutato solo in forza del primo e più rigoroso orientamento, ma non anche in forza dell'orientamento che tende a valorizzare gli scenari concretamente ipotizzabili in base alle indicazioni di razionalità economica desumibili dalla prassi.
Il dato meritevole di considerazione e che, ad avviso del giudicante, presenta ca- rattere dirimente, è rappresentato dalla circostanza che al momento della instaurazio- ne del presente giudizio era oramai preclusa la facoltà del cliente di recedere dal rap- porto, sì da consentire alla di pretendere una commissione per estinzione antici- CP_4 pata superiore al tasso soglia.
Peraltro, tale conclusione è corroborata dal principio di recente affermato dalla
S.C. secondo cui , ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina an- tiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utiliz- zazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo sciogli- mento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., 7.3.2022, n 7352).
Nell'applicazione concreta, quindi, anche per tale aspetto non v'è spazio alcuno per l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, comma, II, c.c. e non si giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola relativa.
Tuttavia, tali ultime considerazioni ed i contrasti interpretativi esistenti in mate- ria, portano a ritenere la sussistenza dei presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite”
L'appello.
2. Proponeva appello già Socie- Parte_1 tà per la ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Controparte_7 sta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata valutazione da parte del Giudice del contratto di cessione intercorso tra la
Liquidazione Amministrativa e la CP_6 CP_1
5 2) la compensazione delle spese di lite autonomamente ingiustificata.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
e Controparte_3 Controparte_4 rimanevano contumaci.
[...]
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 24 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“errata valutazione da parte del Giudice del contratto di cessione intercorso tra la e la ) parte Controparte_6 CP_1 appellante in sintesi deduce: “i suddetti contratti di mutuo sono stati classificati a soffe- renza nel 2015, per non aver la controparte onorato il pagamento di diverse rate. Con riferimento ai suddetti rapporti contrattuali, la convenuta in giudizio dalla Pt_1 stessa controparte, ha precisato che: - con il Decreto Legge 25 giugno 2017, n. 99, con- vertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31 luglio 2017, sono state dettate “Di- sposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_11
e di , in cui si stabilisce, all'articolo 5, che il Ministro
[...] Controparte_8 dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto dispone che i Commissari liquidatori della in liquidazione coatta amministrativa proceda- Controparte_4
Cont no alla cessione alla (vecchia denominazione di di crediti deteriorati e altri Pt_1 attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo
4 del DL 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici ac- Cont cessori o connessi ai crediti ceduti alla (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado –
[...]
11 aprile 2018). Controparte_12
Con D.M. 22 febbraio 2018, pubblicato in G.U. del 29 maggio 2018 n. 123 (doc. 3 fascicolo primo grado), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei po-
6 teri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 D.L. n. 99/2017, ha costituito all'interno di il “Patrimonio Destinato ” destinato esclusivamente CP_1 CP_2 all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa della Controparte_4 non ceduti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del D.L.
99/2017, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, salve in ogni caso le esclusioni precisate nel D.M..
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22 febbraio
2018, in data 11 aprile 2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra e i CP_1
Commissari Liquidatori di e della cessione è stata da- Controparte_4 ta notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12 aprile 2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del D.L. 99/2017 (cfr. la suddetta comunicazione di cui al doc. 2). La pubblicazione produce gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3, TUB, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, D.L. 99/2017.
Per effetto della cessione, la (og- Controparte_13 gi è succeduta, a titolo particolare, nei crediti derivanti dai rapporti di mutuo Pt_1
(classificati a sofferenza) di cui è causa […] Cont è la stessa controparte ad aver riassunto la causa nei confronti anche della
(ciò sull'evidente presupposto che il rapporto potesse essere per l'appunto passato a Cont questa in virtù della cessione intercorsa con la ) […]
E' stato quindi lo stesso legislatore a trattare il tema dei crediti deteriorati, preve- dendo per essi un trattamento speciale, consistente nella cessione ad un veicolo ad hoc
(per l'appunto al fine della loro gestione, assumendo dunque che tali crediti Pt_1
Con non sarebbero comunque stati di titolarità di , in quanto non funzionali all'impresa bancaria, e che non sarebbero comunque rimasti in capo alla Procedura”.
Il motivo è fondato.
A seguito dell'interruzione parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti della e di “nella qualità di cessionaria del Controparte_6 CP_1 credito, ai sensi del D.L. n. 99 del 25.06.2017 recante “Disposizioni urgenti per la liqui-
7 dazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 CP_8
, convertito con la Legge n. 121 del 31.07.2017, come da pubblicazione sul sito
[...] della Banca d'Italia in data 11.04.2018”; si è costituita in giudizio confer- CP_1 mando di essere la titolare dei rapporti a seguito dell'indicata cessione.
Come osservato anche dalla Corte Costituzionale “Il d.l. n. 99 del 2017, come con- vertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle ban- che, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in gene- rale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successi- vamente ad essa, e le relative passività […] nel delineare il presupposto normativo del- le questioni, occorre soffermarsi sul comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel «peri- metro della cessione» ai sensi del comma 1, e ulteriormente restringe la vicenda trasla- tiva” (così in motivazione Corte Costituzionale, 07/11/2022, n.225).
L'art. 3, in sintesi, indica unicamente ciò che, inderogabilmente, deve essere lascia- to fuori, rimettendo per il resto “alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute”.
Lo stesso D.L. 99/2017 al successivo art. 5 disciplina la cessione dei crediti “dete- riorati” a come disposto dal successivo art. 5 (vedi art. 5: Cessione di credi- CP_1 ti deteriorati “1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_15
Cont (di seguito anche " ") di crediti deteriorati e altri attivi non ce-
[...] duti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA”).
8 La Banca di Italia nel proprio sito istituzionale ha dato notizia della cessione a Inte- sa San Paolo con comunicato del 26 giugno 2017, nel quale era espressamente specifica- to che erano rimasti “esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati
(sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passi- vità delle Banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione” (vedi co- municato pubblicato: “I Commissari Liquidatori della e della Controparte_8 [...]
amministrativa (le “Banche”) han- Controparte_16 no ceduto a (il “cessionario”) le attività e passività costi- Controparte_17 tuenti un ramo d'azienda bancaria delle due Banche in liquidazione, in conformità con il D.M. del 25 giugno 2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del
25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrati- va di e di , secondo quanto pre- Controparte_4 Controparte_8 visto dall'articolo 3 del medesimo D.L.. Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute)
e ulteriori attività e passività delle Banche in liquidazione, come specificate nel contrat- to di cessione, in conformità con il suddetto articolo 3 del D.L. citato […] Si dà notizia della suddetta cessione con pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, ai sensi e in con- formità all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017”).
Il successivo 12 aprile 2018 sul sito istituzionale della Banca di Italia era poi data comunicazione della cessione ex art. 5 DL 99/2017 a dei “crediti deteriora- CP_1 ti” (vedi comunicato: “in conformità con il decreto del Ministro dell'economia e delle fi- nanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Di- sposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_11
e di (conv. con la Legge n. 121, del 31 luglio 2017), in
[...] Controparte_8 data 11 aprile 2018 i Commissari Liquidatori della e Controparte_4 della entrambe in liquidazione coatta amministrativa, hanno ce- Controparte_8 duto alla che li ha acquistati per il Controparte_13 tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto mini- steriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coat- ta amministrativa, non ceduti a ai sensi dell'articolo 3 del citato Controparte_17
9 D.L. o già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, con- tratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale. Si dà notizia della suddetta cessione con pubblicazio- ne sul sito della Banca d'Italia, ai sensi e in conformità all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017”).
Il contratto del 26/06/2017 concluso tra Controparte_18
Con
(“ ) e (“ ”)
[...] CP_19 CP_17 esclude dalla cessione, all'art.
3.1.4 a) “i crediti di o classificabili in Controparte_20 base ai Principi Contabili alla data di esecuzione come sofferenze, come inadempienze probabili (c.d. unlikely to pay) e/o come sofferenze scadute (c.d. past due) e i relativi rapporti contrattuali”. Inoltre, con il Secondo Accordo Ricognitivo del Contratto, sotto- Con scritto in data 19 - 22.01.2018, concluso tra la e , le parti hanno dato atto CP_21 di voler “disciplinare alcuni ulteriori aspetti del Contratto di Cessione che sono emersi dopo la Data di Esecuzione e che sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento e/o di chiarimento e ciò anche al fine di prevenire l'insorgenza di possibili ulteriori dubbi interpretativi e/o per rendere più fluida ed efficiente l'esecuzione del Contratto di Ces- sione” ed hanno, quindi, stabilito all'art. 3.2, rubricato “Contenzioso escluso e manleva Con a favore di ” che: “resta fermo che il contenzioso relativo e/o connesso a Crediti De- teriorati delle Banche in LCA e delle Banche Partecipate rientra nel Contenzioso Esclu- so ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione e dei contratti di retrocessione dei crediti deteriorati e delle partecipazioni delle Banche Partecipate”.
In merito ai giudizi pendenti deve quindi escludersi una successione di
[...]
con riferimento a crediti deteriorati, classificabili come sofferenze, inadem- CP_22 pienze probabili (in tal senso vedi tra le altre Corte di Appello di Torino sez. I,
26/03/2019, n. 545; Corte di Appello di Venezia, 02/05/2023, n.963; Cass. sez. I,
23/03/2023, n.8424, in motivazione: “la ricorrente non fa altro che prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito, il quale, a pagina 12, ha osservato che, alla luce dell'art.
3.1.4. del contratto, il riferimento ai "contenziosi non ancora pendenti" doveva essere necessariamente inteso in collegamento con la previsione che escludeva dalla cessione, in ogni caso, i crediti deteriorati, quale quello in contestazione, sicché
10 tale credito, in quanto deteriorato, era estraneo all'ambito della cessione indipenden- temente dall'essere o meno oggetto di contenzioso in atto. Ciò detto, è agevole ricordare che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investi- re il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di er- meneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta”).
Nella fattispecie il giudizio aveva ad oggetto crediti deteriorati (mutui per i quali era stata comunicata la decadenza dal termine nel giugno 2015) e quindi si trattava di rapporti oggetto della cessione a ex art. 5 D.L. 99/2017, come peraltro paci- CP_1 fico tra le parti.
4. Con il secondo motivo (“la compensazione delle spese di lite appare autono- mamente ingiustificata”) parte appellante deduce: “nonostante, come visto, le domande sono state comunque valutate infondate sotto ogni profilo, decisione giunta anche gra- zie all'ausilio di un CTU appositamente nominato dal Giudice che ha escluso qualsivo- glia violazione di legge, il Giudice ha ritenuto esservi i presupposti per compensare le spese di lite e lo ha fatto, sull'assunto che, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di profili usurari nell'estinzione anticipata, sia dottrina e giurisprudenza non sa- rebbero univoche (cfr. pag. 29 sentenza). Al di là dell'orientamento giurisprudenziale
(a nostro avviso, superato dalla Sentenza della Suprema Corte che ha escluso dal calco- lo del TEG la commissione per anticipata estinzione), si evidenzia come nel caso speci- fico non sia stato applicato alcunché non avendo controparte estinto anticipatamente i rapporti, posto che essi sono stati chiusi a sofferenza, scaduti entrambi i finanziamenti, per inadempimento della stessa Infine, la infondatezza delle do- Controparte_3 mande avverse è comprovata da una esaustiva consulenza tecnica d'ufficio che ha escluso qualsivoglia violazione di legge da parte della Convenuta oggi Appellante”.
Il motivo è fondato.
all'esito del giudizio è risultata totalmente soc- Controparte_3 combente;
né appare sufficiente per la compensazione integrale delle spese di giudizio l'esistenza, all'epoca della citazione introduttiva, di un (minoritario) orientamento di
11 merito che includeva incongruamente la penale per estinzione anticipata nel calcolo del
TEG, peraltro con riferimento ad una fattispecie concreta nella quale, come evidenziato dallo stesso Tribunale, nessuna penale era mai stata corrisposta, essendo il mutuatario stato dichiarato decaduto per mancato pagamento delle rate (vedi Cass. 14/03/2022,
n.8109: “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del fi- nanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'ero- gazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del
2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento”;
Cass. 07/03/2022, n.7352).
7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza e si liquidano per il primo grado in € 6.200,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 1.000,00; fa- se istruttoria € 2.000,00; fase decisionale € 2.000,00) e per il presente giudizio di ap- pello in € 4.700,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase deci- sionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
le spe- se di CTU devono porsi definitivamente a carico di Controparte_3
P.Q.M.
12 la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 120/2023 del Controparte_4
Tribunale di Prato pubblicata il 17/02/2023, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- dichiara che già Parte_1 Parte_1 [...]
è l'attuale titolare dei crediti derivanti dai contratti Controparte_7 di mutuo per cui è causa;
- condanna a rimborsare a Controparte_3 [...]
e spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il pri- Parte_2 mo grado in € 6.200,00 e per il presente giudizio di appello in € 4.700,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico di Controparte_3
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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