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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2648/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2648/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI SIPIO CLARA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa _1 dall'avv. DI DONATO MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 08/02/1987 avevano contratto matrimonio con _1
rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17/04/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
827/2019 pubbl. il 28/05/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] _1
DICHIARA
pagina 2 di 6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 08/02/1987, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 1987 atto numero 2 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 17/04/2025:
1) Il sig. -rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale- cede alla Parte_1
sig.ra che accetta, i seguenti immobili, nello stato di fatto e di diritto _1
in cui si trovano:
a) la propria quota pari ad ½, in comunione, della proprietà superficiaria dell'appartamento sito in Cepagatti (PE) alla via Attilio Forlani n. 70/P, piano secondo, identificato al foglio 20 Catasto fabbricati del Comune di Cepagatti (PE), confinante con vano scala, vano ascensore, distacchi da strada PRG, salvo altri ed identificato con la particella 1563 sub 15 (cat. A/2 – classe 2 - consistenza 6,5 vani –
r.c. € 570,68). Detto immobile è gravato da ipoteca giudiziale, come da visura allegata al presente ricorso (doc 5).
b) la propria quota pari ad ½, in comunione, della proprietà superficiaria di locale ad uso garage di mq 18, posto al piano seminterrato, confinante con area di manovra, proprietà proprietà , salvo altri, sito in Cepagatti (PE), alla via Per_1 Per_2
Attilio Forlani n. 70 – piano S1, identificato al foglio 20 del Catasto fabbricati del
Comune di Cepagatti (PE), con la particella 1563 sub 39 (cat. C/6 – classe 2 - consistenza 18 mq – rendita catastale € 37,18.
c) la propria quota pari ad ½, in comunione, della proprietà superficiaria di locale rimessa di mq 9, posto al piano seminterrato, confinante con area di manovra, proprietà proprietà salvo altri, sito in Cepagatti (PE), alla via Per_1 Per_3
Attilio Forlani n. 70 – piano S1, identificato al foglio 20 del Catasto fabbricati del
Comune di Cepagatti (PE), con la particella 1563 sub 29 (cat. C/6 – classe 2 - consistenza mq 9 – r.c. € 18,59), il tutto come da visure allegate al presente accordo.
pagina 3 di 6 9) Titolo di Provenienza: quanto trasferito alle lettere a), b) e c) del precedente punto
è pervenuto alle parti giusto contratto di vendita del 27.6.2005 (rep. 50637 – raccolta n. 21943) per rogito Notaio registrato a Chieti il 28.6.2005 al Persona_4
n. 1430. (doc.6).
10) APE: per il fabbricato di cui al punto A) (abitazione), si allega al ricorso il relativo attestato di prestazione energetica del 5.10.2024, a firma del tecnico geometra (doc. 7). Persona_5
11) Dichiarazione del cedente di regolarità dei titoli edilizi: il sig. Parte_1
dichiara che sul fabbricato sono stati rilasciati gli atti autorizzativi richiamati espressamente nel documento 8 prodotto, ovvero: Concessione Edilizia n. 105/96 del
22.11.1996 e successiva variante del n. 193/98 del 12.8.98 rilasciate dal Comune di
Cepagatti.
12) Dichiarazione del cedente ex art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010: il sig. dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 Parte_1
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussiste difformità alcuna che comporti l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della normativa vigente, come da documento 8 allegato.
13) Dichiarazione sul valore degli immobili ai sensi dell'art. 1 comma 497 L. 266/05:
I signori e dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma Parte_1 _1
497 L. 266/05, che il valore degli immobili ceduti è pari a € 52.621,00 (ovvero €
47.937,00 fg. 20 p.lla 1563 sub 15; € 3.123,00 fg. 20 p.lla 1563 sub 39 ed € 1.561,00 fg. 20 p.lla 1563 sub 29).
14) Prezzo di vendita e modalità di pagamento: In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene con conguaglio di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e verrà corrisposto, da a favore di , secondo le seguenti _1 Parte_1
modalità:
pagina 4 di 6 a) Quanto ad € 5.000,00, sono già stati corrisposti da a favore di _1
, con bonifico istantaneo del 6.6.2024 ovvero in fase di stipula Parte_1 dell'accordo transattivo. (doc. 10)
b) Quanto ad € 20.000,00, saranno corrisposti da a favore di _1 Pt_1 in numero 80 (ottanta) rate mensili di € 250,00, (con scadenza il giorno 5 di Pt_1
ciascun mese), con prima rata a partire dal mese di agosto 2024, mediante bonifico su c/c postale intestato a , le cui coordinate sono già note alla parte Parte_1
acquirente. In qualunque momento la SI.ra potrà estinguere la _1 propria obbligazione, pagando il prezzo residuo in un'unica soluzione.
15) Spese, tasse, imposte e oneri gravanti sugli immobili: resteranno integralmente a carico della SI.ra le spese di affrancamento del diritto di superficie, _1 se dovute, le spese di cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili, le spese, gli oneri (anche condominiali), le imposte e le tasse, di qualunque natura, genere e denominazione, relativi agli immobili in discorso, noti e non noti alle parti, maturati e maturandi sino al trasferimento definitivo della proprietà degli immobili da parte del SI. . Parte_1
16) Spese, tasse, imposte e oneri necessari per il trasferimento immobiliare: le eventuali spese tecniche, catastali, imposte e tasse, in qualunque modo denominate,
a.p.e. (certificazione energetica), regolarizzazione di eventuali difformità urbanistiche e sanatoria di eventuali abusi edilizi, nonché le relative sanzioni, e qualunque altra spesa, di qualsiasi genere, natura e denominazione, dovute al fine di dar seguito al trasferimento immobiliare, formalizzato nella presente sede di divorzio congiunto, resteranno interamente a carico di Resteranno _1
integralmente a carico della SI.ra altresì tutte le spese per _1
l'estrazione e/o il confezionamento della documentazione necessaria alla conclusione della compravendita, che sarà suo onere esclusivo procurare, nonché gli onorari dei professionisti incaricati per l'effettuazione di dette operazioni.
pagina 5 di 6 A scanso di ogni equivoco, le spese dei legali che assistono i coniugi resteranno a carico di ciascuna parte.
17) Clausola risolutiva espressa e indennità per mancato godimento degli immobili: il mancato pagamento delle rate del residuo prezzo alle scadenze concordate sarà causa di risoluzione espressa dell'accordo ex art. 1456 cod. civ. In questa ipotesi, il
SI. potrà trattenere le somme nel frattempo ricevute a titolo di Parte_1
indennità per il mancato godimento degli immobili.
18) In ogni caso le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, con esonero del Cancelliere e del
Conservatore da qualsiasi responsabilità connessa a tali incombenti.
19) Le parti dichiarano che i trasferimenti in favore della sig.ra sono _1
connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
20) I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualunque somma a titolo di mantenimento, confermando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
21) Le parti, sin da ora, si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo di passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2648/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI SIPIO CLARA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa _1 dall'avv. DI DONATO MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 08/02/1987 avevano contratto matrimonio con _1
rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17/04/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
827/2019 pubbl. il 28/05/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] _1
DICHIARA
pagina 2 di 6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 08/02/1987, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 1987 atto numero 2 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 17/04/2025:
1) Il sig. -rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale- cede alla Parte_1
sig.ra che accetta, i seguenti immobili, nello stato di fatto e di diritto _1
in cui si trovano:
a) la propria quota pari ad ½, in comunione, della proprietà superficiaria dell'appartamento sito in Cepagatti (PE) alla via Attilio Forlani n. 70/P, piano secondo, identificato al foglio 20 Catasto fabbricati del Comune di Cepagatti (PE), confinante con vano scala, vano ascensore, distacchi da strada PRG, salvo altri ed identificato con la particella 1563 sub 15 (cat. A/2 – classe 2 - consistenza 6,5 vani –
r.c. € 570,68). Detto immobile è gravato da ipoteca giudiziale, come da visura allegata al presente ricorso (doc 5).
b) la propria quota pari ad ½, in comunione, della proprietà superficiaria di locale ad uso garage di mq 18, posto al piano seminterrato, confinante con area di manovra, proprietà proprietà , salvo altri, sito in Cepagatti (PE), alla via Per_1 Per_2
Attilio Forlani n. 70 – piano S1, identificato al foglio 20 del Catasto fabbricati del
Comune di Cepagatti (PE), con la particella 1563 sub 39 (cat. C/6 – classe 2 - consistenza 18 mq – rendita catastale € 37,18.
c) la propria quota pari ad ½, in comunione, della proprietà superficiaria di locale rimessa di mq 9, posto al piano seminterrato, confinante con area di manovra, proprietà proprietà salvo altri, sito in Cepagatti (PE), alla via Per_1 Per_3
Attilio Forlani n. 70 – piano S1, identificato al foglio 20 del Catasto fabbricati del
Comune di Cepagatti (PE), con la particella 1563 sub 29 (cat. C/6 – classe 2 - consistenza mq 9 – r.c. € 18,59), il tutto come da visure allegate al presente accordo.
pagina 3 di 6 9) Titolo di Provenienza: quanto trasferito alle lettere a), b) e c) del precedente punto
è pervenuto alle parti giusto contratto di vendita del 27.6.2005 (rep. 50637 – raccolta n. 21943) per rogito Notaio registrato a Chieti il 28.6.2005 al Persona_4
n. 1430. (doc.6).
10) APE: per il fabbricato di cui al punto A) (abitazione), si allega al ricorso il relativo attestato di prestazione energetica del 5.10.2024, a firma del tecnico geometra (doc. 7). Persona_5
11) Dichiarazione del cedente di regolarità dei titoli edilizi: il sig. Parte_1
dichiara che sul fabbricato sono stati rilasciati gli atti autorizzativi richiamati espressamente nel documento 8 prodotto, ovvero: Concessione Edilizia n. 105/96 del
22.11.1996 e successiva variante del n. 193/98 del 12.8.98 rilasciate dal Comune di
Cepagatti.
12) Dichiarazione del cedente ex art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010: il sig. dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 Parte_1
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussiste difformità alcuna che comporti l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della normativa vigente, come da documento 8 allegato.
13) Dichiarazione sul valore degli immobili ai sensi dell'art. 1 comma 497 L. 266/05:
I signori e dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma Parte_1 _1
497 L. 266/05, che il valore degli immobili ceduti è pari a € 52.621,00 (ovvero €
47.937,00 fg. 20 p.lla 1563 sub 15; € 3.123,00 fg. 20 p.lla 1563 sub 39 ed € 1.561,00 fg. 20 p.lla 1563 sub 29).
14) Prezzo di vendita e modalità di pagamento: In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene con conguaglio di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e verrà corrisposto, da a favore di , secondo le seguenti _1 Parte_1
modalità:
pagina 4 di 6 a) Quanto ad € 5.000,00, sono già stati corrisposti da a favore di _1
, con bonifico istantaneo del 6.6.2024 ovvero in fase di stipula Parte_1 dell'accordo transattivo. (doc. 10)
b) Quanto ad € 20.000,00, saranno corrisposti da a favore di _1 Pt_1 in numero 80 (ottanta) rate mensili di € 250,00, (con scadenza il giorno 5 di Pt_1
ciascun mese), con prima rata a partire dal mese di agosto 2024, mediante bonifico su c/c postale intestato a , le cui coordinate sono già note alla parte Parte_1
acquirente. In qualunque momento la SI.ra potrà estinguere la _1 propria obbligazione, pagando il prezzo residuo in un'unica soluzione.
15) Spese, tasse, imposte e oneri gravanti sugli immobili: resteranno integralmente a carico della SI.ra le spese di affrancamento del diritto di superficie, _1 se dovute, le spese di cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili, le spese, gli oneri (anche condominiali), le imposte e le tasse, di qualunque natura, genere e denominazione, relativi agli immobili in discorso, noti e non noti alle parti, maturati e maturandi sino al trasferimento definitivo della proprietà degli immobili da parte del SI. . Parte_1
16) Spese, tasse, imposte e oneri necessari per il trasferimento immobiliare: le eventuali spese tecniche, catastali, imposte e tasse, in qualunque modo denominate,
a.p.e. (certificazione energetica), regolarizzazione di eventuali difformità urbanistiche e sanatoria di eventuali abusi edilizi, nonché le relative sanzioni, e qualunque altra spesa, di qualsiasi genere, natura e denominazione, dovute al fine di dar seguito al trasferimento immobiliare, formalizzato nella presente sede di divorzio congiunto, resteranno interamente a carico di Resteranno _1
integralmente a carico della SI.ra altresì tutte le spese per _1
l'estrazione e/o il confezionamento della documentazione necessaria alla conclusione della compravendita, che sarà suo onere esclusivo procurare, nonché gli onorari dei professionisti incaricati per l'effettuazione di dette operazioni.
pagina 5 di 6 A scanso di ogni equivoco, le spese dei legali che assistono i coniugi resteranno a carico di ciascuna parte.
17) Clausola risolutiva espressa e indennità per mancato godimento degli immobili: il mancato pagamento delle rate del residuo prezzo alle scadenze concordate sarà causa di risoluzione espressa dell'accordo ex art. 1456 cod. civ. In questa ipotesi, il
SI. potrà trattenere le somme nel frattempo ricevute a titolo di Parte_1
indennità per il mancato godimento degli immobili.
18) In ogni caso le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, con esonero del Cancelliere e del
Conservatore da qualsiasi responsabilità connessa a tali incombenti.
19) Le parti dichiarano che i trasferimenti in favore della sig.ra sono _1
connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
20) I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualunque somma a titolo di mantenimento, confermando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
21) Le parti, sin da ora, si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo di passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6