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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile-Collegio Minori
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel./est. dott. Francesco EBOLI Esperto
dott.ssa Alessandra TRANSTEVERE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 967 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
116/2025, depositata in data 30.6.2025, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
28.11.2025, proposta
PROPOSTA DA
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Noemi Lucia;
- appellante =
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Rita Staiano;
- appellato =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per , rassegnate nell'appello, al quale la parte si è riportata Parte_1 nelle note di trattazione per l'udienza del 28.10.2025:
1 “…- In via preliminare.
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità del procedimento di primo grado e, per l'effetto, rimettere gli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori e Persona_1
, previa nomina di un curatore speciale;
Persona_2
2) In via d'urgenza, ripristinare l'affido condiviso dei minori e Persona_1
; Persona_2
3) Sempre in via d'urgenza, ripristinare il collocamento dei minori presso la madre, anche in considerazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa da cui tuttora è attinto il padre;
CP_1
4) Revocare le statuizioni prescritte a a pena della Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- Nel merito:
Nella reietta e denegata ipotesi:
5) Accogliere, per le causali di cui in premessa, la seguente impugnazione ed in riforma della sentenza appellata, ripristinare il regime di affido condiviso e disporre il collocamento prevalente dei minori e presso la Persona_1 Persona_2 madre;
Parte_1
6) Revocare le statuizioni prescritte a a pena della Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In via istruttoria:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia, per le causali di cui in premessa:
1) rinnovare l'audizione dei minori e . Persona_1 Persona_2
2) Valutare, stante l'omissione, la documentazione versata nel corso del primo grado di giudizio;
3) Ammettere la seguente produzione documentale sopravvenuta:
a) Estratto del verbale di udienza del 27.06.2025 redatto da fonoregistrazione della teste (logopedista) proc. Pen, 2173/2023 a carico di;
Testimone_1 CP_1
b) Atto di diffida stragiudiziale di rilascio dell'immobile notificato alla sig.ra Pt_1 in data 02.07.2025.”.
Per come specificamente rassegnate nelle note di trattazione per CP_1
l'udienza del 28.10.2025: “…Rigettare integralmente l'atto d'appello e le richieste ivi
2 postulate poiché prive di fondamento sia in fatto che in diritto nel rilievo, altresì, che in spregio all'onere probatorio la parte appellante non ha provato il pregiudizio subito dai minori per la carenza di nomina del curatore, né in corso di giudizio si è opposta ad alcunchè rilevando tale pregiudizio e chiedendo la predetta nomina. Con condanna alle spese di giudizio”
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'impugnazioneo apparendo infondate le ragioni poste a fondamento della stessa.”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso ex art. 330 e segg. c.c. del 22.05.2024, , genitore dei minori CP_1
e , adiva il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Persona_1 Persona_2 per sentir dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
madre dei minori, con la quale aveva intrattenuto, dal 2012 al 2022, una
[...] relazione more uxorio, deducendo: che la , con la quale i gemelli e Pt_1 Per_1
vivevano presso la casa familiare in Soverato, di proprietà di esso ricorrente, Per_2 in forza di accordi conclusi tra le parti a seguito di negoziazione assistita avviata dopo l'interruzione della convivenza, aveva assunto comportamenti pregiudizievoli per i minori, avendo egli appreso nel mese di dicembre 2023, dalla direttrice dell'Istituto
“Figlie Maria Ausiliatrice” di Soverato, che i bambini erano spesso assenti non giustificati da scuola, che la madre aveva atteggiamenti molto aggressivi con le docenti dinanzi ai bambini ed era ostativa all'adozione del piano didattico personalizzato necessario per i minori, suggerito dal corpo docente ai fini di una facilitazione dell'apprendimento; che, in conseguenza di tali condotte, i bambini erano stati sospesi dall'Istituto per cui si rendeva necessaria l'iscrizione ad una diversa scuola;
di avere, quindi, deciso, pur lavorando in Svizzera, di prolungare i propri soggiorni a Soverato per occuparsi personalmente dei figli, consentendo loro di condurre una vita confacente ai bisogni e all'età, garantendo loro una regolarità scolastica, pasti caldi a pranzo e a cena, assistenza nei compiti e soprattutto uscite per giocare con gli altri bambini;
di avere appreso, nel periodo compreso tra dicembre 2023 maggio 2024, che, nonostante il trasferimento nella nuova scuola, la resistente aveva reiterato la condotta aggressiva e arrogante nei confronti degli insegnanti, anche con minacce e ingiurie e si era rifiutata di
3 consegnare il piano che necessitava alla scuola per le insegnanti di sostegno;
che i minori continuavano ad assentarsi da scuola senza giustificato motivo, vivevano nell'abitazione con le tapparelle sempre abbassate, mangiavano prevalentemente panini e merendine, si alzavano da soli al mattino mentre la madre continuava a dormire, poiché la notte si coricava molto tardi perché si intratteneva in rete con video personali e, pertanto, non li accompagnava a scuola.
Su richiesta del ricorrente il Tribunale adito emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti con decreto del 30.5.2024, con cui disponeva “Affido dei minori al padre
, al quale spetteranno tutte le decisioni con giornali minori, con CP_1 particolare riferimento alla sfera scolastica e sanitaria, disponendo, allo stato, che gli stessi permangano nell'attuale collocazione, presso la madre;
Prescrive alla madre a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ad adottare un corretto stile educativo nonché di collaborare ai percorsi di sostegno attuati dal competente servizio sociale, nonché di sottoporsi agli accertamenti da parte del competente CSM o SER.D, ovvero ritenuti necessari”, delegando i servizi sociali di avviare i necessari percorsi di recupero in favore della madre, di sostegno in favore dei minori, con particolare alla tutela della salute dei minori, al recupero delle carenze scolastiche.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse deduzioni e Parte_1 argomentando in merito all'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione, instando, in particolare, per il ripristino del regime di affidamento e collocamento dei minori per come convenuto dalle parti all'esito della negoziazione assistita e per la previsione, ove ritenuti necessari, di interventi di monitoraggio dei Servizi Sociali sullo stile di vita dei genitori e per la previsione di percorsi di sostegno alla genitorialità, a cura dei medesimi Servizi, in favore di essa resistente e di cura in favore dei minori.
Esaurita l'attività istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti i genitori e i minori e acquisite relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale, con sentenza n. 116/2025, emessa in data 27.6.2025, pubblicata in data 30.6.2025, così statuiva:
“Previa limitazione della responsabilità genitoriale a carico di Persona_3
, dispone che i minori in oggetto siano affidati al padre, che
[...] CP_1 potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e
l'istruzione, nessuna esclusa, senza necessità del consenso della madre. Dispone la collocazione dei predetti minori presso l'abitazione del padre;
4 Prescrive alla madre, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di:
- adottare un corretto stile educativo;
- sottoporsi agli accertamenti da parte del competente CSM e Ser.D, al fine di verificare
l'esistenza di dipendenze e/o di patologie psichiatriche e/o del comportamento;
- collaborare ai percorsi di sostegno alla genitorialità attuati dal competente servizio, eventualmente di concerto con i servizi specialistici;
Autorizza la madre a incontrare i figli: a settimane alterne, dal sabato alle ore 13.00 alla domenica sera, permanendo presso la sua abitazione;
un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.00 alle 21.00, da individuarsi, in mancanza di accordi, nel mercoledì; ad anni alterni, durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali, dal venerdì santo al lunedì di pasquetta;
durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni a luglio e quindici giorni ad agosto, da individuarsi, in mancanza di accordo tra le parti da prendere entro il 30 maggio, nei periodo 1-15 luglio e 1-15 agosto;
Delega i Servizi Sociali di avviare i necessari percorsi di recupero e di sostegno in favore della madre”.
Avverso la pronuncia proponeva appello , denunciando: 1) Parte_1 in via preliminare, la nullità della sentenza per omessa nomina del curatore speciale;
2) nel merito, il travisamento e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie non solo in relazione alla ritenuta incapacità genitoriale di essa appellante ma anche in relazione alla omessa valutazione delle condotte maltrattanti tenute dal;
3) l'omessa CP_1 valutazione dell'esistenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa a carico del a seguito delle denunce di maltrattamenti proposte da essa appellante;
CP_1
4) l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi probatori offerti da essa appellante in relazione all'impedimento della madre all'accesso agli strumenti assistenziali e in relazione alle cause delle assenze scolastiche dei figli;
5) il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie in relazione al ritenuto abuso di sostanze alcolemiche, non supportato da dimostrazione alcuna;
6) l'ingiustizia dell'affidamento esclusivo dei bambini al padre.
Concludeva nei termini sopra riportati, avanzando anche richieste istruttorie.
Si costituiva con comparsa , il quale, prendendo posizione sui motivi – di CP_1 rito e di merito – illustrati nell'appello, ne chiedeva il rigetto, evidenziando, altresì, che,
5 all'indomani della pronuncia della sentenza impugnata, era stato avviato, nei confronti della , un nuovo procedimento, su iniziativa del p.m.m., nell'ambito del quale Pt_1 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro aveva emesso nuovi provvedimenti indifferibili e urgenti, confermati all'udienza del 12.8.2025 all'esito dell'audizione della
, con cui aveva: sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale;
confermato Pt_1
l'affidamento dei minori in oggetto in via esclusiva al padre, con collocamento presso quest'ultimo; disposto incontri tra i minori e la madre solo in forma protetta alla presenza del padre o di persone di sua fiducia e solo previo avvio di immediata presa in carico della madre da parte del Ser.D e del CSM. Concludeva nei termini sopra riportati.
Anche la Procura Generale concludeva per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello – con cui si denuncia la nullità della sentenza di prime cure per omessa nomina del curatore speciale per i minori – è fondato.
In punto di diritto è opportuno rammentare che l'art. 336 co. 4 c.c., nel testo vigente ratione temporis, prescrive che, nei procedimenti de potestate il genitore e il minore sono assistiti da un difensore e tanto implica che al minore sia nominato un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., che possa conferire il mandato al difensore.
La Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002 ha chiarito che dalla novità introdotta dall'art. 37, terzo comma, della legge 149/2001 (che ha aggiunto all'art. 336 un quarto comma, c.c. il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., i genitori e il minore sono assistiti da un difensore), si evince che i minori rivestono la qualità di parti del procedimento, ed, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia e parteciparvi così come i genitori, ed ha aggiunto che la necessità che contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78
c.p.c., può trarsi dall'art. 12, co. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'art. 12 della richiamata Convenzione, resa esecutiva con la legge 176 del 1991 e dotata pertanto di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante di un organo appropriato.
6 Sul punto meritano richiamo i principi – ai quali questa Corte ha sempre aderito con costante indirizzo, condividendone i contenuti – espressi dalla Suprema Corte da ultimo nella pronuncia n. 2829 del 31.1.2023, nella cui motivazione si è precisato che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto
d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
(cfr. tra le tante Cass. 5256/2018, …)”.
In particolare è stato posto in rilievo che “nei c.d. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi chiederne la reiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) ogni volta che
l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività” (cfr. Cass. n. 5256/2018 cit.).
La Suprema Corte con la sentenza poc'anzi richiamata (Cass. n. 5256/2018 cit.) ha, poi, evidenziato che “una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.”.
Anche con la più recente ordinanza n. 40490 del 16.12.2021, la Suprema Corte ha posto in rilievo: 1) che nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare un al minore curatore speciale ex art. 78
c.p.c., che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma
4, c.c.; 2) che la mancata nomina del curatore speciale determina la nullità del processo
7 che, se rilevata in sede di impugnazione, comporta la remissione della causa sul ruolo al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c..
In senso conforme si è espressa Cass. n. 38719/2021: “Nei giudizi riguardanti
l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio
è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso”.
Nel caso di specie il giudizio ha avuto origine da un ricorso del padre, espressamente rivolto al Tribunale ai sensi dell'art. 333 cod. civ., con cui veniva chiesta, a chiare lettere, la declaratoria di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c., denunciandone la carenza di capacità genitoriale.
È, quindi, evidente che il procedimento aveva ad oggetto l'emissione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale della madre dei minori, che, quindi, in quel giudizio, dovevano essere assistiti da un difensore per come imposto dall'art. 336 c.c..
Ne consegue la rimessione al primo giudice secondo il disposto di cui all'art. 354 c.p.c..
Simile conclusione non è contraddetta – contrariamente a quanto deduce la difesa dell'appellato – né dalla previsione di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c. né dal contenuto della pronuncia della Suprema Corte n. 25.01.2025 n. 1832.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che l'art. 473-bis.8 c.p.c. conferma testualmente, con il diritto positivo, l'orientamento interpretativo sopra riassunto, nella misura in cui impone la nomina del curatore speciale “a)...nei casi in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro”: il testo è talmente cristallino da non necessitare di ulteriori approfondimenti.
Sotto il secondo profilo, l'arresto di legittimità – che, secondo l'ordito difensivo dovrebbe condurre alla nomina del curatore speciale nel grado di appello e alla rinnovazione degli atti del giudzio di primo grado affetti da nullità, senza regressione
8 del giudizio – è invocato dalla difesa dell'appellato in relazione al seguente passaggio motivazionale: “Sebbene si tratti di un error in procedendo, se ne deve escludere nel caso di specie la concreta rilevanza, in armonia al consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale, e cioè di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma in un'ottica funzionale per garantire, piuttosto, l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto […] Di conseguenza, la regressione al primo grado di giudizio per difetto di rappresentanza del minore non apporterebbe alcun beneficio concreto per il minore e potrebbe invece determinare un pregiudizio, appesantendo inutilmente i tempi della decisione, così violando non solo la regola della ragionevole durata del processo posta dall'art. 111 Cost. ma anche l'art. 7 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n.
77), che impone alla autorità giudiziaria nei procedimenti che interessano un minore, di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo”.
Ebbene, per un verso, il principio espresso non è pienamente trasponibile alla fattispecie qui in esame, atteso che esso è stato enunciato in un caso in cui il curatore speciale era stato nominato dal Tribunale in primo grado, sia pure nelle battute finali del giudizio, di talché detto curatore aveva pienamente potuto prendere cognizione dell'istruttoria, esercitare il proprio ministero, rassegnare le opportune conclusioni e richieste, così rappresentando, nel processo, l'interesse dei minori proprio a ridosso della decisione che su quell'interesse avrebbe inciso, sicché, effettivamente, con la nomina, era stato eliminato qualsiasi pregiudizio che la violazione della norma, sino a quel momento perpetrata, aveva potuto arrecare.
Per altro verso, la pronuncia in argomento, lungi dal poter essere considerata
“orientamento giurisprudenziale allo stato maggioritario” (come sostiene l'appellato) appare, piuttosto, un precedente non armonico né con i plurimi arresti sopra indicati né con le pronunce lì indicate come precedenti conformi (Cass. n. 7734/2022; Cass. n.
2829/2023), le quali, invece, a ben vedere, esprimono un orientamento del tutto opposto.
In particolare, Cass. 2829/2023 (già sopra richiamata), chiarisce che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore
9 verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (cfr. tra le tante cass.
5256/2018, …)”. Invece, nei giudizi in cui il procedimento non abbia ad oggetto, in origine, provvedimenti de potestate (come nei casi in cui la controversia inerisca alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nell'ambito di un giudizio di separazione, di divorzio o di disciplina dei rapporti di una famiglia di fatto disgregata), il procedimento è “validamente iniziato secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti
l'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass 7734/2022)”, sicché, ove, nel corso del reclamo (oggi appello), il dipanarsi della vicenda determini l'emersione di un conflitto di interessi di entrambi i genitori, in quanto inadempienti ai propri doveri e, dunque, non più idonei a rappresentare il figlio in giudizio, e nel momento in cui, quindi, il giudice accerti effetti pregiudizievoli della condotta genitoriale sulla prole, tali da essere potenzialmente prodromici all'adozione di provvedimenti incidenti – anche solo nelle forme dell'art. 333 c.c. – sulla potestà genitoriale, ossia di provvedimenti esulanti dall'ambito iniziale del giudizio, allora (e solo allora) il giudice (ossia, la Corte di
Appello) ha il dovere, alla stregua dei suesposti principi in tema di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del minori nei procedimenti de potestate, di provvedere previamente alla nomina di un curatore speciale per il minore ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 336 co. 4 c.c., sicché, solo in tal caso, la mancata nomina del curatore speciale, rilevata in sede di legittimità, comporterà la rimessione del giudizio non al Tribunale ma alla Corte di Appello, innanzi alla quale il conflitto di interessi sia emerso (cfr. la chiara motivazione di Cass. 2829/2023: “Resta da puntualizzare che la nullità, sotto il profilo accertato, è emersa nel giudizio di appello alla luce di più approfondite indagini che hanno indotto il giudice del gravame ad attribuire ai Servizi sociali la responsabilità esclusiva nei termini sopra precisati, cio' che ha comportato la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi e, di conseguenza, la necessità della nomina di un curatore speciale del minore, cui compete, a sua volta, la nomina del difensore tecnico. Ricorrendo tali circostanze, deve essere escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso all'art. 111 Cost., comma 2 e all'art. 6
CEDU), specie quando essa investa interessi di grande delicatezza quali quelli che
10 riguardano la tutela dei minori, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 383 c.p.c., comma 3, tra le quali non rientra la fattispecie in esame, per essersi le rilevate nullità determinate nel giudizio d'appello (cfr. Cass. 12020/2019, in tema di giudizio sullo stato di adottabilità). In particolare, nella specie, l'esigenza di tutelare il diritto di difesa del minore, parte divenuta necessaria nel processo d'appello, per quanto si è detto, e non più rappresentabile dai genitori in conflitto di interessi, è insorta nel giudizio di secondo grado, sicché è con riferimento a quest'ultimo e con la rimessione a detta fase processuale che si deve assicurare l'integrità del contraddittorio, per ciò che concerne la minore, e la regolarità del contraddittorio stesso con riferimento alla posizione processuale dei genitori, consentendo loro, con la riapertura del giudizio di secondo grado, di articolare le proprie difese”).
Nella fattispecie, invece, il giudizio è nato già come rivolto all'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale sicché l'esigenza di tutelare il diritto di difesa del minore non è sorta nel corso del presente grado ma era insita nello stesso contenuto della domanda originaria. Ne consegue che la Corte non può limitarsi a rinnovare gli atti nulli (che, nella specie, sono proprio tutti gli atti del giudizio di primo grado, sin dall'emissione del decreto indifferibile) ma deve rimettere gli atti al primo giudice, non essendo stato consentito il contraddittorio ad una parte necessaria del giudizio sin dalla sua origine.
Quindi, deve essere dichiarata la nullità del procedimento di primo grado con rimessione degli atti al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori, previa nomina di un curatore speciale.
Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, non devono essere emessi provvedimenti urgenti tesi alla disciplina dei rapporti tra genitori e minori nelle more della riassunzione, atteso che, per come illustrato dalla difesa del reclamato, attualmente l'assetto dei rapporti è disciplinato dalla successiva ordinanza del 12.8.2025 che ha confermato i provvedimenti indifferibili emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro nell'ambito di un successivo giudizio, avviato dal p.m.m., relativo ai minori e Per_2 Per_1
Le ragioni della decisione e la natura degli interessi coinvolti giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
11 Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile, collegio Minori, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 116/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 27.6.2025, pubblicata in data
30.6.2025, così provvede:
1. dichiara la nullità del procedimento di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori, previa nomina di un curatore speciale;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di
Catanzaro del 21.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile-Collegio Minori
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel./est. dott. Francesco EBOLI Esperto
dott.ssa Alessandra TRANSTEVERE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 967 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
116/2025, depositata in data 30.6.2025, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
28.11.2025, proposta
PROPOSTA DA
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Noemi Lucia;
- appellante =
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Rita Staiano;
- appellato =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per , rassegnate nell'appello, al quale la parte si è riportata Parte_1 nelle note di trattazione per l'udienza del 28.10.2025:
1 “…- In via preliminare.
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità del procedimento di primo grado e, per l'effetto, rimettere gli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori e Persona_1
, previa nomina di un curatore speciale;
Persona_2
2) In via d'urgenza, ripristinare l'affido condiviso dei minori e Persona_1
; Persona_2
3) Sempre in via d'urgenza, ripristinare il collocamento dei minori presso la madre, anche in considerazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa da cui tuttora è attinto il padre;
CP_1
4) Revocare le statuizioni prescritte a a pena della Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- Nel merito:
Nella reietta e denegata ipotesi:
5) Accogliere, per le causali di cui in premessa, la seguente impugnazione ed in riforma della sentenza appellata, ripristinare il regime di affido condiviso e disporre il collocamento prevalente dei minori e presso la Persona_1 Persona_2 madre;
Parte_1
6) Revocare le statuizioni prescritte a a pena della Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In via istruttoria:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia, per le causali di cui in premessa:
1) rinnovare l'audizione dei minori e . Persona_1 Persona_2
2) Valutare, stante l'omissione, la documentazione versata nel corso del primo grado di giudizio;
3) Ammettere la seguente produzione documentale sopravvenuta:
a) Estratto del verbale di udienza del 27.06.2025 redatto da fonoregistrazione della teste (logopedista) proc. Pen, 2173/2023 a carico di;
Testimone_1 CP_1
b) Atto di diffida stragiudiziale di rilascio dell'immobile notificato alla sig.ra Pt_1 in data 02.07.2025.”.
Per come specificamente rassegnate nelle note di trattazione per CP_1
l'udienza del 28.10.2025: “…Rigettare integralmente l'atto d'appello e le richieste ivi
2 postulate poiché prive di fondamento sia in fatto che in diritto nel rilievo, altresì, che in spregio all'onere probatorio la parte appellante non ha provato il pregiudizio subito dai minori per la carenza di nomina del curatore, né in corso di giudizio si è opposta ad alcunchè rilevando tale pregiudizio e chiedendo la predetta nomina. Con condanna alle spese di giudizio”
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'impugnazioneo apparendo infondate le ragioni poste a fondamento della stessa.”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso ex art. 330 e segg. c.c. del 22.05.2024, , genitore dei minori CP_1
e , adiva il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Persona_1 Persona_2 per sentir dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
madre dei minori, con la quale aveva intrattenuto, dal 2012 al 2022, una
[...] relazione more uxorio, deducendo: che la , con la quale i gemelli e Pt_1 Per_1
vivevano presso la casa familiare in Soverato, di proprietà di esso ricorrente, Per_2 in forza di accordi conclusi tra le parti a seguito di negoziazione assistita avviata dopo l'interruzione della convivenza, aveva assunto comportamenti pregiudizievoli per i minori, avendo egli appreso nel mese di dicembre 2023, dalla direttrice dell'Istituto
“Figlie Maria Ausiliatrice” di Soverato, che i bambini erano spesso assenti non giustificati da scuola, che la madre aveva atteggiamenti molto aggressivi con le docenti dinanzi ai bambini ed era ostativa all'adozione del piano didattico personalizzato necessario per i minori, suggerito dal corpo docente ai fini di una facilitazione dell'apprendimento; che, in conseguenza di tali condotte, i bambini erano stati sospesi dall'Istituto per cui si rendeva necessaria l'iscrizione ad una diversa scuola;
di avere, quindi, deciso, pur lavorando in Svizzera, di prolungare i propri soggiorni a Soverato per occuparsi personalmente dei figli, consentendo loro di condurre una vita confacente ai bisogni e all'età, garantendo loro una regolarità scolastica, pasti caldi a pranzo e a cena, assistenza nei compiti e soprattutto uscite per giocare con gli altri bambini;
di avere appreso, nel periodo compreso tra dicembre 2023 maggio 2024, che, nonostante il trasferimento nella nuova scuola, la resistente aveva reiterato la condotta aggressiva e arrogante nei confronti degli insegnanti, anche con minacce e ingiurie e si era rifiutata di
3 consegnare il piano che necessitava alla scuola per le insegnanti di sostegno;
che i minori continuavano ad assentarsi da scuola senza giustificato motivo, vivevano nell'abitazione con le tapparelle sempre abbassate, mangiavano prevalentemente panini e merendine, si alzavano da soli al mattino mentre la madre continuava a dormire, poiché la notte si coricava molto tardi perché si intratteneva in rete con video personali e, pertanto, non li accompagnava a scuola.
Su richiesta del ricorrente il Tribunale adito emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti con decreto del 30.5.2024, con cui disponeva “Affido dei minori al padre
, al quale spetteranno tutte le decisioni con giornali minori, con CP_1 particolare riferimento alla sfera scolastica e sanitaria, disponendo, allo stato, che gli stessi permangano nell'attuale collocazione, presso la madre;
Prescrive alla madre a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ad adottare un corretto stile educativo nonché di collaborare ai percorsi di sostegno attuati dal competente servizio sociale, nonché di sottoporsi agli accertamenti da parte del competente CSM o SER.D, ovvero ritenuti necessari”, delegando i servizi sociali di avviare i necessari percorsi di recupero in favore della madre, di sostegno in favore dei minori, con particolare alla tutela della salute dei minori, al recupero delle carenze scolastiche.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse deduzioni e Parte_1 argomentando in merito all'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione, instando, in particolare, per il ripristino del regime di affidamento e collocamento dei minori per come convenuto dalle parti all'esito della negoziazione assistita e per la previsione, ove ritenuti necessari, di interventi di monitoraggio dei Servizi Sociali sullo stile di vita dei genitori e per la previsione di percorsi di sostegno alla genitorialità, a cura dei medesimi Servizi, in favore di essa resistente e di cura in favore dei minori.
Esaurita l'attività istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti i genitori e i minori e acquisite relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale, con sentenza n. 116/2025, emessa in data 27.6.2025, pubblicata in data 30.6.2025, così statuiva:
“Previa limitazione della responsabilità genitoriale a carico di Persona_3
, dispone che i minori in oggetto siano affidati al padre, che
[...] CP_1 potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e
l'istruzione, nessuna esclusa, senza necessità del consenso della madre. Dispone la collocazione dei predetti minori presso l'abitazione del padre;
4 Prescrive alla madre, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di:
- adottare un corretto stile educativo;
- sottoporsi agli accertamenti da parte del competente CSM e Ser.D, al fine di verificare
l'esistenza di dipendenze e/o di patologie psichiatriche e/o del comportamento;
- collaborare ai percorsi di sostegno alla genitorialità attuati dal competente servizio, eventualmente di concerto con i servizi specialistici;
Autorizza la madre a incontrare i figli: a settimane alterne, dal sabato alle ore 13.00 alla domenica sera, permanendo presso la sua abitazione;
un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.00 alle 21.00, da individuarsi, in mancanza di accordi, nel mercoledì; ad anni alterni, durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali, dal venerdì santo al lunedì di pasquetta;
durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni a luglio e quindici giorni ad agosto, da individuarsi, in mancanza di accordo tra le parti da prendere entro il 30 maggio, nei periodo 1-15 luglio e 1-15 agosto;
Delega i Servizi Sociali di avviare i necessari percorsi di recupero e di sostegno in favore della madre”.
Avverso la pronuncia proponeva appello , denunciando: 1) Parte_1 in via preliminare, la nullità della sentenza per omessa nomina del curatore speciale;
2) nel merito, il travisamento e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie non solo in relazione alla ritenuta incapacità genitoriale di essa appellante ma anche in relazione alla omessa valutazione delle condotte maltrattanti tenute dal;
3) l'omessa CP_1 valutazione dell'esistenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa a carico del a seguito delle denunce di maltrattamenti proposte da essa appellante;
CP_1
4) l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi probatori offerti da essa appellante in relazione all'impedimento della madre all'accesso agli strumenti assistenziali e in relazione alle cause delle assenze scolastiche dei figli;
5) il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie in relazione al ritenuto abuso di sostanze alcolemiche, non supportato da dimostrazione alcuna;
6) l'ingiustizia dell'affidamento esclusivo dei bambini al padre.
Concludeva nei termini sopra riportati, avanzando anche richieste istruttorie.
Si costituiva con comparsa , il quale, prendendo posizione sui motivi – di CP_1 rito e di merito – illustrati nell'appello, ne chiedeva il rigetto, evidenziando, altresì, che,
5 all'indomani della pronuncia della sentenza impugnata, era stato avviato, nei confronti della , un nuovo procedimento, su iniziativa del p.m.m., nell'ambito del quale Pt_1 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro aveva emesso nuovi provvedimenti indifferibili e urgenti, confermati all'udienza del 12.8.2025 all'esito dell'audizione della
, con cui aveva: sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale;
confermato Pt_1
l'affidamento dei minori in oggetto in via esclusiva al padre, con collocamento presso quest'ultimo; disposto incontri tra i minori e la madre solo in forma protetta alla presenza del padre o di persone di sua fiducia e solo previo avvio di immediata presa in carico della madre da parte del Ser.D e del CSM. Concludeva nei termini sopra riportati.
Anche la Procura Generale concludeva per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello – con cui si denuncia la nullità della sentenza di prime cure per omessa nomina del curatore speciale per i minori – è fondato.
In punto di diritto è opportuno rammentare che l'art. 336 co. 4 c.c., nel testo vigente ratione temporis, prescrive che, nei procedimenti de potestate il genitore e il minore sono assistiti da un difensore e tanto implica che al minore sia nominato un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., che possa conferire il mandato al difensore.
La Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002 ha chiarito che dalla novità introdotta dall'art. 37, terzo comma, della legge 149/2001 (che ha aggiunto all'art. 336 un quarto comma, c.c. il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., i genitori e il minore sono assistiti da un difensore), si evince che i minori rivestono la qualità di parti del procedimento, ed, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia e parteciparvi così come i genitori, ed ha aggiunto che la necessità che contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78
c.p.c., può trarsi dall'art. 12, co. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'art. 12 della richiamata Convenzione, resa esecutiva con la legge 176 del 1991 e dotata pertanto di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante di un organo appropriato.
6 Sul punto meritano richiamo i principi – ai quali questa Corte ha sempre aderito con costante indirizzo, condividendone i contenuti – espressi dalla Suprema Corte da ultimo nella pronuncia n. 2829 del 31.1.2023, nella cui motivazione si è precisato che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto
d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
(cfr. tra le tante Cass. 5256/2018, …)”.
In particolare è stato posto in rilievo che “nei c.d. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi chiederne la reiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) ogni volta che
l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività” (cfr. Cass. n. 5256/2018 cit.).
La Suprema Corte con la sentenza poc'anzi richiamata (Cass. n. 5256/2018 cit.) ha, poi, evidenziato che “una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.”.
Anche con la più recente ordinanza n. 40490 del 16.12.2021, la Suprema Corte ha posto in rilievo: 1) che nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare un al minore curatore speciale ex art. 78
c.p.c., che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma
4, c.c.; 2) che la mancata nomina del curatore speciale determina la nullità del processo
7 che, se rilevata in sede di impugnazione, comporta la remissione della causa sul ruolo al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c..
In senso conforme si è espressa Cass. n. 38719/2021: “Nei giudizi riguardanti
l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio
è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso”.
Nel caso di specie il giudizio ha avuto origine da un ricorso del padre, espressamente rivolto al Tribunale ai sensi dell'art. 333 cod. civ., con cui veniva chiesta, a chiare lettere, la declaratoria di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c., denunciandone la carenza di capacità genitoriale.
È, quindi, evidente che il procedimento aveva ad oggetto l'emissione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale della madre dei minori, che, quindi, in quel giudizio, dovevano essere assistiti da un difensore per come imposto dall'art. 336 c.c..
Ne consegue la rimessione al primo giudice secondo il disposto di cui all'art. 354 c.p.c..
Simile conclusione non è contraddetta – contrariamente a quanto deduce la difesa dell'appellato – né dalla previsione di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c. né dal contenuto della pronuncia della Suprema Corte n. 25.01.2025 n. 1832.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che l'art. 473-bis.8 c.p.c. conferma testualmente, con il diritto positivo, l'orientamento interpretativo sopra riassunto, nella misura in cui impone la nomina del curatore speciale “a)...nei casi in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro”: il testo è talmente cristallino da non necessitare di ulteriori approfondimenti.
Sotto il secondo profilo, l'arresto di legittimità – che, secondo l'ordito difensivo dovrebbe condurre alla nomina del curatore speciale nel grado di appello e alla rinnovazione degli atti del giudzio di primo grado affetti da nullità, senza regressione
8 del giudizio – è invocato dalla difesa dell'appellato in relazione al seguente passaggio motivazionale: “Sebbene si tratti di un error in procedendo, se ne deve escludere nel caso di specie la concreta rilevanza, in armonia al consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale, e cioè di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma in un'ottica funzionale per garantire, piuttosto, l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto […] Di conseguenza, la regressione al primo grado di giudizio per difetto di rappresentanza del minore non apporterebbe alcun beneficio concreto per il minore e potrebbe invece determinare un pregiudizio, appesantendo inutilmente i tempi della decisione, così violando non solo la regola della ragionevole durata del processo posta dall'art. 111 Cost. ma anche l'art. 7 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n.
77), che impone alla autorità giudiziaria nei procedimenti che interessano un minore, di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo”.
Ebbene, per un verso, il principio espresso non è pienamente trasponibile alla fattispecie qui in esame, atteso che esso è stato enunciato in un caso in cui il curatore speciale era stato nominato dal Tribunale in primo grado, sia pure nelle battute finali del giudizio, di talché detto curatore aveva pienamente potuto prendere cognizione dell'istruttoria, esercitare il proprio ministero, rassegnare le opportune conclusioni e richieste, così rappresentando, nel processo, l'interesse dei minori proprio a ridosso della decisione che su quell'interesse avrebbe inciso, sicché, effettivamente, con la nomina, era stato eliminato qualsiasi pregiudizio che la violazione della norma, sino a quel momento perpetrata, aveva potuto arrecare.
Per altro verso, la pronuncia in argomento, lungi dal poter essere considerata
“orientamento giurisprudenziale allo stato maggioritario” (come sostiene l'appellato) appare, piuttosto, un precedente non armonico né con i plurimi arresti sopra indicati né con le pronunce lì indicate come precedenti conformi (Cass. n. 7734/2022; Cass. n.
2829/2023), le quali, invece, a ben vedere, esprimono un orientamento del tutto opposto.
In particolare, Cass. 2829/2023 (già sopra richiamata), chiarisce che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore
9 verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (cfr. tra le tante cass.
5256/2018, …)”. Invece, nei giudizi in cui il procedimento non abbia ad oggetto, in origine, provvedimenti de potestate (come nei casi in cui la controversia inerisca alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nell'ambito di un giudizio di separazione, di divorzio o di disciplina dei rapporti di una famiglia di fatto disgregata), il procedimento è “validamente iniziato secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti
l'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass 7734/2022)”, sicché, ove, nel corso del reclamo (oggi appello), il dipanarsi della vicenda determini l'emersione di un conflitto di interessi di entrambi i genitori, in quanto inadempienti ai propri doveri e, dunque, non più idonei a rappresentare il figlio in giudizio, e nel momento in cui, quindi, il giudice accerti effetti pregiudizievoli della condotta genitoriale sulla prole, tali da essere potenzialmente prodromici all'adozione di provvedimenti incidenti – anche solo nelle forme dell'art. 333 c.c. – sulla potestà genitoriale, ossia di provvedimenti esulanti dall'ambito iniziale del giudizio, allora (e solo allora) il giudice (ossia, la Corte di
Appello) ha il dovere, alla stregua dei suesposti principi in tema di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del minori nei procedimenti de potestate, di provvedere previamente alla nomina di un curatore speciale per il minore ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 336 co. 4 c.c., sicché, solo in tal caso, la mancata nomina del curatore speciale, rilevata in sede di legittimità, comporterà la rimessione del giudizio non al Tribunale ma alla Corte di Appello, innanzi alla quale il conflitto di interessi sia emerso (cfr. la chiara motivazione di Cass. 2829/2023: “Resta da puntualizzare che la nullità, sotto il profilo accertato, è emersa nel giudizio di appello alla luce di più approfondite indagini che hanno indotto il giudice del gravame ad attribuire ai Servizi sociali la responsabilità esclusiva nei termini sopra precisati, cio' che ha comportato la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi e, di conseguenza, la necessità della nomina di un curatore speciale del minore, cui compete, a sua volta, la nomina del difensore tecnico. Ricorrendo tali circostanze, deve essere escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso all'art. 111 Cost., comma 2 e all'art. 6
CEDU), specie quando essa investa interessi di grande delicatezza quali quelli che
10 riguardano la tutela dei minori, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 383 c.p.c., comma 3, tra le quali non rientra la fattispecie in esame, per essersi le rilevate nullità determinate nel giudizio d'appello (cfr. Cass. 12020/2019, in tema di giudizio sullo stato di adottabilità). In particolare, nella specie, l'esigenza di tutelare il diritto di difesa del minore, parte divenuta necessaria nel processo d'appello, per quanto si è detto, e non più rappresentabile dai genitori in conflitto di interessi, è insorta nel giudizio di secondo grado, sicché è con riferimento a quest'ultimo e con la rimessione a detta fase processuale che si deve assicurare l'integrità del contraddittorio, per ciò che concerne la minore, e la regolarità del contraddittorio stesso con riferimento alla posizione processuale dei genitori, consentendo loro, con la riapertura del giudizio di secondo grado, di articolare le proprie difese”).
Nella fattispecie, invece, il giudizio è nato già come rivolto all'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale sicché l'esigenza di tutelare il diritto di difesa del minore non è sorta nel corso del presente grado ma era insita nello stesso contenuto della domanda originaria. Ne consegue che la Corte non può limitarsi a rinnovare gli atti nulli (che, nella specie, sono proprio tutti gli atti del giudizio di primo grado, sin dall'emissione del decreto indifferibile) ma deve rimettere gli atti al primo giudice, non essendo stato consentito il contraddittorio ad una parte necessaria del giudizio sin dalla sua origine.
Quindi, deve essere dichiarata la nullità del procedimento di primo grado con rimessione degli atti al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori, previa nomina di un curatore speciale.
Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, non devono essere emessi provvedimenti urgenti tesi alla disciplina dei rapporti tra genitori e minori nelle more della riassunzione, atteso che, per come illustrato dalla difesa del reclamato, attualmente l'assetto dei rapporti è disciplinato dalla successiva ordinanza del 12.8.2025 che ha confermato i provvedimenti indifferibili emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro nell'ambito di un successivo giudizio, avviato dal p.m.m., relativo ai minori e Per_2 Per_1
Le ragioni della decisione e la natura degli interessi coinvolti giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
11 Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile, collegio Minori, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 116/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 27.6.2025, pubblicata in data
30.6.2025, così provvede:
1. dichiara la nullità del procedimento di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori, previa nomina di un curatore speciale;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di
Catanzaro del 21.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
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