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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3293/2024, pendente tra
(C.F. ), in qualità di erede della Parte_1 C.F._1 sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 13.01.2023, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lattanzi ricorrente e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario
Dott. Lorenzo Raponi resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra premesso che la de cuius sig.ra Parte_1 aveva ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire Persona_1 dell'assegno di assistenza e che l' non procedeva alla corresponsione di quanto CP_1 spettante, chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei in questione dalla decorrenza riconosciuta dal ctu in fase di atp alla data del decesso dell'assistita (11.5.2022 - 13.1.2023), oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva affermando di non aver potuto procedere alla liquidazione della CP_1 prestazione stante il mancato invio del modello Ap23, necessario in presenza di eredi;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Successivamente la ricorrente forniva la prova del requisito reddituale e dell'invio del succitato modello (avvenuto in data 17.11.2024) ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, non essendo intervenuto il pagamento nelle more del giudizio.
All'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1 sia stata presentata la documentazione richiesta e risultando, altresì, soddisfatto il requisito reddituale prescritto dalla legge, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto della sig.ra a ricevere dall' il Parte_1 CP_1 pagamento dei ratei di assegno ex art. 13 l. 118/1971 già riconosciuti a favore della sig.ra dall'11.5.2022 al 13.1.2023, nei limiti della propria quota Persona_1 ereditaria così come risultante dall'allegato modello Ap23 (ovvero 33,34%).
Le spese di lite nel caso di specie possono essere compensate stante l'invio della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione de quo soltanto in un momento successivo all'instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento in favore della sig.ra nei limiti CP_1 Parte_1 della propria quota ereditaria, dei ratei non versati in relazione all'assegno di assistenza ex art. 13 legge n.118/71 con decorrenza dal 11.5.2022 al 13.1.2023 oltre accessori di legge;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 19/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3293/2024, pendente tra
(C.F. ), in qualità di erede della Parte_1 C.F._1 sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 13.01.2023, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lattanzi ricorrente e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario
Dott. Lorenzo Raponi resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra premesso che la de cuius sig.ra Parte_1 aveva ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire Persona_1 dell'assegno di assistenza e che l' non procedeva alla corresponsione di quanto CP_1 spettante, chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei in questione dalla decorrenza riconosciuta dal ctu in fase di atp alla data del decesso dell'assistita (11.5.2022 - 13.1.2023), oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva affermando di non aver potuto procedere alla liquidazione della CP_1 prestazione stante il mancato invio del modello Ap23, necessario in presenza di eredi;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Successivamente la ricorrente forniva la prova del requisito reddituale e dell'invio del succitato modello (avvenuto in data 17.11.2024) ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, non essendo intervenuto il pagamento nelle more del giudizio.
All'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1 sia stata presentata la documentazione richiesta e risultando, altresì, soddisfatto il requisito reddituale prescritto dalla legge, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto della sig.ra a ricevere dall' il Parte_1 CP_1 pagamento dei ratei di assegno ex art. 13 l. 118/1971 già riconosciuti a favore della sig.ra dall'11.5.2022 al 13.1.2023, nei limiti della propria quota Persona_1 ereditaria così come risultante dall'allegato modello Ap23 (ovvero 33,34%).
Le spese di lite nel caso di specie possono essere compensate stante l'invio della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione de quo soltanto in un momento successivo all'instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento in favore della sig.ra nei limiti CP_1 Parte_1 della propria quota ereditaria, dei ratei non versati in relazione all'assegno di assistenza ex art. 13 legge n.118/71 con decorrenza dal 11.5.2022 al 13.1.2023 oltre accessori di legge;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 19/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti