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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 7/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 779/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Morrico e Riganò)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Aureli e Casalaina)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1118 del 2/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - si dichiarava il diritto di a CP_1 percepire l'indennità per il lavoro notturno e notturno-festivo per il periodo maggio 2009/agosto 2016 - periodo corretto, poi, in novembre 2008/agosto 2018 - di cui all'art. 10, punto 11, dei CCNL del 2000 e del
2005 e, per l'effetto, si condannava la al pagamento delle conseguenti differenze Parte_1 retributive, per il periodo di cui sopra e per le causali ivi richiamate, da quantificarsi in separata sede, anche monitoria.
La Società interponeva appello, cui resisteva il lavoratore.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente gravame è incentrato esclusivamente sulla questione relativa all'asserita prescrizione del credito avanzato ex adverso, atteso che l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino soltanto di aver ritenuto che, “a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, può ritenersi ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro”.
Ad avviso della Società - che, lo si ripete, non contesta la fondatezza dell'an della rivendicazione economica del - applicandosi il regime di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., il giudice di Pt_2 prime cure avrebbe dovuto escludere, dalla condanna economica, le differenze retributive comprese nel periodo novembre 2008/maggio 2019, stante l'interruzione della prescrizione avvenuta solo con lettera ricevuta il 12/5/2014.
Tale tesi si rivela infondata.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l'insegnamento nomofilattico - v., in particolare, Cass., sez. lav.,
6/9/2022, n. 26246, cui adde, più di recente, Cass., sez. lav., 1/7/2024, n. 18008 - secondo il quale il termine di prescrizione, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (luglio 2012), decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, nella specie, pacificamente, tuttora in essere.
Invero, si condivide ampiamente il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dai giudici della Consulta e da quelli di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la citata Cass. n. 26246/2022 ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia alla data del 17/7/2012 - come nella specie - il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (per il diverso atteggiarsi della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - dove non è configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica
Amministrazione, v., invece, Cass., sez. un., 28/12/2023, n. 36197). Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in linea con i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando, altresì, il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 493,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 7/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE LE)