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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale C.F._1
dell'avv. Adriana Pruiti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio Gardella, n. 2 (p.i. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Maria
Germana Logorelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
E
, nato a [...] il Controparte_2
17 febbraio 1964 (c.f. ) CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 31 agosto 2023 conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale nonché Controparte_2 [...]
[...] (nel prosieguo, semplicemente, l'Assicurazione) e ne Controparte_3
chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa di una caduta provocata da una manovra in retromarcia del secondo il quale, alla guida di una Chevrolet Captiva tg. DH714XS, non si avvedeva che ella non era completamente scesa dal mezzo e aveva ancora lo sportello aperto, finendo per urtarla.
Nella resistenza dell'Assicurazione, costituitasi con comparsa del 29 novembre
2023, veniva dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_2
regolarmente citato, non si costituiva e, preso atto della mancata presentazione del convenuto disposta al fine di rendere interrogatorio formale, il giudizio veniva istruito mediante l'escussione di due testi di parte attrice.
Ritenuta matura per la decisione e assegnati termini a ritroso ex artt. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. e 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. – ha inteso affidare la dimostrazione del sinistro Parte_1
all'interrogatorio formale del convenuto nonché all'escussione dei testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
È pacifico che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(v., per tutte, Cass., n. 9436/2018).
Sennonché il compendio istruttorio complessivamente raccolto non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Il teste non ha assistito al sinistro (“ADR Dopo avere Testimone_3
preso il caffè, sono andato in bagno e, uscito dal bagno, ho visto la signora a terra. ADR Il bagno si trovava all'esterno lato Palermo. ADR Non ho visto la signora mentre cadeva”), mentre la deposizione di non può ritenersi pienamente Testimone_1
attendibile alla luce delle discrasie emerse dal confronto tra le dichiarazioni raccolte.
2 Non vi è infatti piena sovrapponibilità tra le stesse con riferimento né alla descrizione fisica di (definita dal primo come “magrolina” e dal Parte_1
secondo come “impostata, ma non molto grossa”), né alla reazione di quest'ultima
(il primo ha affermato che “la signora è stata cosciente per tutto il tempo” e che “per fare riprendere la signora le hanno tamponato il viso con un fazzoletto bagnato”, mentre il secondo ha riferito che ella “ad un certo punto è pure svenuta e per farla riprendere le abbiamo buttato dell'acqua in faccia”), né alla presenza di ulteriori soccorritori
(esclusi dal , secondo cui “ADR Al bar eravamo io e il signore che c'è qui Tes_2
fuori” [i.e. l'altro teste] Non c'era nessun altro. ADR Solo io e il signore fuori abbiamo soccorso la signora che era a terra”, mentre riscontrati dal “ADR Tes_1
Quando dico l'abbiamo aiutata intendo dire io, questo ragazzo che c'è fuori dalla porta”
[i.e. l'altro teste] “e un'altra persona di cui non conosco il nome” e che evidentemente non poteva essere il in quanto da lui conosciuto [“ADR Conosco CP_2
perché anche lui sta a Sant'Agata Controparte_2
Militello.”]).
In altre parole, la testimonianza di – anche in ragione, Tes_1
paradossalmente, dei dettagli riferiti a distanza di tempo (“ADR L'incidente è successo l'11 giugno alle ore 8:00 di mattina. Non ricordo l'anno preciso ma ricordo che
c'era il COVID perché ricordo di avere avuto con me la mascherina. ADR Ricordo che fosse l'11 giugno perché ero là, la mia memoria è ancora buona. ADR Indossavo una maglietta a maniche corte bianca e un pantalone lungo (...) ADR Lui era vestito con una canottiera bianca e un pantalone di tuta. La signora aveva pantaloni di tuta e una maglietta bianca”) – lascia chiaramente emergere una tendenza ad esagerare l'esposizione degli accadimenti che, in ogni caso, nuoce alla genuinità/attendibilità della deposizione e impedisce di ritenere provato il nesso causale tra condotta ed evento secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza.
È ius receptum infatti che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
3 contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass., n.
7623/2016).
Tale valutazione trova poi conferma in due ulteriori elementi.
In primo luogo, interrogato sulla dinamica del sinistro, il teste ha affermato
“ho visto che la signora, posta accanto al guidatore, si era girata sul sedile verso l'esterno e poi aveva messo il piede sinistro a terra”, eppure mimando la scena egli ha poggiato a terra il piede destro (v. verbale del 4 luglio 2024). Sennonché, richiamato dal giudice sulla discrasia tra quanto riferito e quanto rappresentato visivamente, si è genericamente giustificato, incorrendo invero in una Testimone_1
tautologia (“Non appena il Giudice fa notare che il piede con cui ha mimato la scena che rappresentava la signora cadere era il destro il teste afferma testualmente “io ho sempre detto il sinistro, perché se la signora si è fatta male alla caviglia sinistra, il piede doveva essere il sinistro”).
In secondo luogo, non può ignorarsi che ha fornito due Parte_1
versioni diverse al personale sanitario dell' gata Militello. Parte_2
Infatti, in sede di pronto soccorso verso le ore 8:15, all'infermiere preposto al
AG ( ) ha genericamente riferito di essersi infortunata Testimone_4
mentre scendeva dalla macchina, mentre in occasione delle visita cardiologica delle ore 10:49 al dott. ha dichiarato di essersi recata in Persona_1
nosocomio “per episodio sincopale, successivo a prelievo ematico e nel tentativo di accedere al proprio automezzo” (v., sulla possibilità di valutare liberamente la confessione stragiudiziale resa al terzo, Cass., n. 29316/2008; Cass. n. 15849/2001; Cass. n.
1085/2000).
Alla luce del quadro appena descritto, le precisazioni fornite dall'attrice a più di un mese di distanza (i.e. 28 luglio 2020) al dott. e al dott. in Per_2 Pt_3
sede di visita ospedaliera successiva all'intervento e questa volta sì coerenti con la descrizione contenuta nell'atto introduttivo di questo giudizio (“si rileva
4 che la paziente si incidentava poiché scesa dalla macchina, il mezzo ripartiva a marcia indietro e la colpiva a sportello aperto procurandole la caduta”) non sono affatto idonee a dissipare i dubbi sull'esatto svolgimento dei fatti, ma anzi li acuiscono, specie se si considera che il convenuto contumace aveva al tempo dei fatti una relazione sentimentale con l'attrice (v., a pag. 7 dell'allegato 5 di parte convenuta, la “DICHIARAZIONE SPONTANEA IN MERITO ALLA DINAMICA” del
1° luglio 2020 a firma di che dichiara che il è il Parte_1 CP_2
compagno).
La domanda va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1
come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa attesa la semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate. Nulla sulle spese di che è rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1043/2023 R.G., nella già dichiarata contumacia di , rigetta la domanda proposta da Controparte_2
e la condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
5
Il Giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale C.F._1
dell'avv. Adriana Pruiti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio Gardella, n. 2 (p.i. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Maria
Germana Logorelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
E
, nato a [...] il Controparte_2
17 febbraio 1964 (c.f. ) CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 31 agosto 2023 conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale nonché Controparte_2 [...]
[...] (nel prosieguo, semplicemente, l'Assicurazione) e ne Controparte_3
chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa di una caduta provocata da una manovra in retromarcia del secondo il quale, alla guida di una Chevrolet Captiva tg. DH714XS, non si avvedeva che ella non era completamente scesa dal mezzo e aveva ancora lo sportello aperto, finendo per urtarla.
Nella resistenza dell'Assicurazione, costituitasi con comparsa del 29 novembre
2023, veniva dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_2
regolarmente citato, non si costituiva e, preso atto della mancata presentazione del convenuto disposta al fine di rendere interrogatorio formale, il giudizio veniva istruito mediante l'escussione di due testi di parte attrice.
Ritenuta matura per la decisione e assegnati termini a ritroso ex artt. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. e 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. – ha inteso affidare la dimostrazione del sinistro Parte_1
all'interrogatorio formale del convenuto nonché all'escussione dei testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
È pacifico che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(v., per tutte, Cass., n. 9436/2018).
Sennonché il compendio istruttorio complessivamente raccolto non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Il teste non ha assistito al sinistro (“ADR Dopo avere Testimone_3
preso il caffè, sono andato in bagno e, uscito dal bagno, ho visto la signora a terra. ADR Il bagno si trovava all'esterno lato Palermo. ADR Non ho visto la signora mentre cadeva”), mentre la deposizione di non può ritenersi pienamente Testimone_1
attendibile alla luce delle discrasie emerse dal confronto tra le dichiarazioni raccolte.
2 Non vi è infatti piena sovrapponibilità tra le stesse con riferimento né alla descrizione fisica di (definita dal primo come “magrolina” e dal Parte_1
secondo come “impostata, ma non molto grossa”), né alla reazione di quest'ultima
(il primo ha affermato che “la signora è stata cosciente per tutto il tempo” e che “per fare riprendere la signora le hanno tamponato il viso con un fazzoletto bagnato”, mentre il secondo ha riferito che ella “ad un certo punto è pure svenuta e per farla riprendere le abbiamo buttato dell'acqua in faccia”), né alla presenza di ulteriori soccorritori
(esclusi dal , secondo cui “ADR Al bar eravamo io e il signore che c'è qui Tes_2
fuori” [i.e. l'altro teste] Non c'era nessun altro. ADR Solo io e il signore fuori abbiamo soccorso la signora che era a terra”, mentre riscontrati dal “ADR Tes_1
Quando dico l'abbiamo aiutata intendo dire io, questo ragazzo che c'è fuori dalla porta”
[i.e. l'altro teste] “e un'altra persona di cui non conosco il nome” e che evidentemente non poteva essere il in quanto da lui conosciuto [“ADR Conosco CP_2
perché anche lui sta a Sant'Agata Controparte_2
Militello.”]).
In altre parole, la testimonianza di – anche in ragione, Tes_1
paradossalmente, dei dettagli riferiti a distanza di tempo (“ADR L'incidente è successo l'11 giugno alle ore 8:00 di mattina. Non ricordo l'anno preciso ma ricordo che
c'era il COVID perché ricordo di avere avuto con me la mascherina. ADR Ricordo che fosse l'11 giugno perché ero là, la mia memoria è ancora buona. ADR Indossavo una maglietta a maniche corte bianca e un pantalone lungo (...) ADR Lui era vestito con una canottiera bianca e un pantalone di tuta. La signora aveva pantaloni di tuta e una maglietta bianca”) – lascia chiaramente emergere una tendenza ad esagerare l'esposizione degli accadimenti che, in ogni caso, nuoce alla genuinità/attendibilità della deposizione e impedisce di ritenere provato il nesso causale tra condotta ed evento secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza.
È ius receptum infatti che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
3 contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass., n.
7623/2016).
Tale valutazione trova poi conferma in due ulteriori elementi.
In primo luogo, interrogato sulla dinamica del sinistro, il teste ha affermato
“ho visto che la signora, posta accanto al guidatore, si era girata sul sedile verso l'esterno e poi aveva messo il piede sinistro a terra”, eppure mimando la scena egli ha poggiato a terra il piede destro (v. verbale del 4 luglio 2024). Sennonché, richiamato dal giudice sulla discrasia tra quanto riferito e quanto rappresentato visivamente, si è genericamente giustificato, incorrendo invero in una Testimone_1
tautologia (“Non appena il Giudice fa notare che il piede con cui ha mimato la scena che rappresentava la signora cadere era il destro il teste afferma testualmente “io ho sempre detto il sinistro, perché se la signora si è fatta male alla caviglia sinistra, il piede doveva essere il sinistro”).
In secondo luogo, non può ignorarsi che ha fornito due Parte_1
versioni diverse al personale sanitario dell' gata Militello. Parte_2
Infatti, in sede di pronto soccorso verso le ore 8:15, all'infermiere preposto al
AG ( ) ha genericamente riferito di essersi infortunata Testimone_4
mentre scendeva dalla macchina, mentre in occasione delle visita cardiologica delle ore 10:49 al dott. ha dichiarato di essersi recata in Persona_1
nosocomio “per episodio sincopale, successivo a prelievo ematico e nel tentativo di accedere al proprio automezzo” (v., sulla possibilità di valutare liberamente la confessione stragiudiziale resa al terzo, Cass., n. 29316/2008; Cass. n. 15849/2001; Cass. n.
1085/2000).
Alla luce del quadro appena descritto, le precisazioni fornite dall'attrice a più di un mese di distanza (i.e. 28 luglio 2020) al dott. e al dott. in Per_2 Pt_3
sede di visita ospedaliera successiva all'intervento e questa volta sì coerenti con la descrizione contenuta nell'atto introduttivo di questo giudizio (“si rileva
4 che la paziente si incidentava poiché scesa dalla macchina, il mezzo ripartiva a marcia indietro e la colpiva a sportello aperto procurandole la caduta”) non sono affatto idonee a dissipare i dubbi sull'esatto svolgimento dei fatti, ma anzi li acuiscono, specie se si considera che il convenuto contumace aveva al tempo dei fatti una relazione sentimentale con l'attrice (v., a pag. 7 dell'allegato 5 di parte convenuta, la “DICHIARAZIONE SPONTANEA IN MERITO ALLA DINAMICA” del
1° luglio 2020 a firma di che dichiara che il è il Parte_1 CP_2
compagno).
La domanda va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1
come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa attesa la semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate. Nulla sulle spese di che è rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1043/2023 R.G., nella già dichiarata contumacia di , rigetta la domanda proposta da Controparte_2
e la condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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