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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/11/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU OL Presidente rel.
IC EN IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. R.G. 2218 V.G. anno 2025, vertente t r a
( – (M Parte_1 C.F._1 Parte_2
) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paola Lazzoni, C.F._2
dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 18.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione CP_1
consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in
Per_ Aulla il 31.8.2002; che dalla loro unione era nata la figlia (25.8.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: casa familiare;
pagamento dei finanziamenti di cui al punto 3); contributo al mantenimento della figlia a carico del padre;
assegno di mantenimento in favore di regime di partecipazione dei genitori alle spese Parte_1
straordinarie; autovettura di cui al punto 6).
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5.1.1967, e , nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
celebrato in Aulla il 31.8.2002 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aulla all'anno 2002, Atto n. 12, Parte II, Serie A),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 18.11.2025
Il Presidente estensore
IU OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU OL Presidente rel.
IC EN IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. R.G. 2218 V.G. anno 2025, vertente t r a
( – (M Parte_1 C.F._1 Parte_2
) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paola Lazzoni, C.F._2
dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 18.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione CP_1
consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in
Per_ Aulla il 31.8.2002; che dalla loro unione era nata la figlia (25.8.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: casa familiare;
pagamento dei finanziamenti di cui al punto 3); contributo al mantenimento della figlia a carico del padre;
assegno di mantenimento in favore di regime di partecipazione dei genitori alle spese Parte_1
straordinarie; autovettura di cui al punto 6).
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5.1.1967, e , nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
celebrato in Aulla il 31.8.2002 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aulla all'anno 2002, Atto n. 12, Parte II, Serie A),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 18.11.2025
Il Presidente estensore
IU OL