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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4935/2023
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
n° 4935/2023 r.g.
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4935 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, vertente tra
(C.F. ) nato il [...] in [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce all'atto, dall'Avv. Francesco Verrastro (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via C.F._2
Durazzo 12; appellante e
, cod. fisc. , in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12; appellato -contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello n. 4083/19 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16378/23 nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.
Conclusioni
: « a) In via principale di accertare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai Parte_1 sensi dell'art. 14, lett. c, d.lgs 251/07 e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore dell'appellante; b) in via subordinata: accertare l'esigenza di una protezione speciale di tipo umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 19, comma 1, 1.1, 1.2, , nonché dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, e per l'effetto ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile alla scadenza in permesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il sig. ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, allegando Parte_1 di essere nato nel villaggio di Senkere, nella Regione di Sedhiou in Casamance, in una famiglia di agricoltori, di avere perso il padre in tenera età, di non aver potuto studiare nel suo paese di origine, provenendo da un contesto rurale povero economicamente e socialmente. Ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese nel mese di maggio 2011, quando, dopo l'ennesima incursione nel suo villaggio di un gruppo di ribelli del movimento per l'indipendenza della Casamance, che saccheggiavano e depredavano gli abitanti, decideva di fuggire per mettersi in salvo, ritenendo di essere in pericolo poichè era stato riconosciuto da alcuni membri del gruppo, che egli stesso aveva visto a volto scoperto;
a causa di tali ultime circostanze, era infatti certo che avrebbe subito ripercussioni come in precedenza accaduto ad altri suoi conoscenti.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 16378/2023, ha cassato la sentenza di questa Corte n. 3579/2019 depositata il 29.05.2019, con la quale la domanda dell'istante, a conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale, era stata respinta.
La Corte di Cassazione ha accolto due dei tre motivi di ricorso proposti, poiché il terzo, ossia la contestazione circa il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, atteneva al merito della vicenda.
In particolare, la Suprema Corte ha considerato non adeguatamente riportata la vicenda personale del ricorrente, elemento che rende impossibile la ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 29721/2019), anche in ordine all'effettiva attuazione del dovere di cooperazione istruttoria.
Ancora, è stato affermato che il riferimento operato dall'art. 8 co. 3 del D.lgs. n. 25 del 2008 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, l'assolvimento di tale onere consente al Giudice di verificare l'attendibilità del racconto e la credibilità del richiedente.
Nemmeno tale onere è stato giudicato assolto.
I vizi riscontrati hanno poi reso impossibile alla Corte effettuare quella valutazione comparativa, secondo i parametri delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24413/2021, necessario ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria
L'appellante ha, pertanto, riassunto il giudizio insistendo nelle sue richieste nei termini sopra riportati. Regolarmente citato in giudizio, il non si è costituito e, pertanto, è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Il rappresentante della Procura Generale si è espresso per l'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 5.05.25 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese.
* * *
L'istanza avanzata dal ricorrente merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha prescritto la necessità dell'accertamento alla stregua delle aggiornate C.O.I. al fine di verificare se la situazione nei villaggi rurali del Senegal e, specificatamente nella regione di Casamance sia effettivamente quella narrata dal richiedente, di incursioni e devastazione ad opera dei ribelli ai danni di civili, e, dunque, se il richiedente sia esposto a rischio di morte o di subire comunque gravi ripercussioni in ipotesi di rientro nel Paese di origine.
Il richiedente, dopo avere raccontato di essere cresciuto in un villaggio rurale della regione di Casamance, orfano di padre fin dalla tenera età, di avere lavorato come agricoltore e di non avere frequentato la scuola, ha dichiarato di aver lasciato il Senegal nel 2011; - di aver lasciato il proprio Paese per fuggire alla probabile vendetta ai suoi danni da parte dei ribelli che operano nella regione al fine di farne dichiarare l'indipendenza poiché, una notte durante un'incursione nel suo villaggio, aveva visto a volto scoperto alcuni ribelli e che questa circostanza era ritenuta una minaccia per la sopravvivenza dei ribelli;
- che i ribelli comunque rapiscono e uccidono molte persone e, difatti, nulla di norma si sa più ,delle persone una volta che sono state sequestrate, come era accaduto ad altri ragazzi nel villaggio.
La difesa ha, inoltre, documentato il positivo e ormai consolidato percorso di integrazione del richiedente, che ha frequentato la scuola e ha lavorato, peraltro da alcuni anni ininterrottamente in forza di contratto di lavoro a tempo determinato.
Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto del trentennale conflitto civile che affligge in Senegal il territorio della regione di Casamance, del tentativo proficuo del governo senegalese di pacificare l'area e di ivi ristabilire la legalità, ma anche della recente recrudescenza del conflitto.
La Commissione Territoriale, e poi le Autorità giudiziarie, hanno ritenuto che l'attuale situazione del Senegal, ed in particolare della regione di Casamance, non costituisca una minaccia grave alla vita del ricorrente, né che sussista il rischio che questi possa subire trattamenti inumani e degradanti.
Ebbene, non è così.
Nel 1947 nacque il MF (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance), che dopo aver ottenuto l'indipendenza del Senegal dalla Francia, smise di avere un'esistenza propria;
tuttavia alcuni dei membri più radicali del movimento lo mantennero in vita, poiché fautori di una indipendenza totale, anche dal Senegal. L'ala dura si organizzò in una forza autonoma, il Attualmente, nonostante da Controparte_3 due anni nella regione si registri una formale tregua tra lo Stato ed i movimenti indipendentisti e lo Stato, la Regione è pervasa da una situazione di generale insicurezza, tanto che secondo il Presidente dell'Unione dei Centristi del Senegal (Ucs), Per_1
, “la pace è lontana dall'essere installata in Casamance” ( : «La paix
[...] Persona_2 est loin de s'installer en Casamance»»,8 maggio 2018, disponibile alla pagina http://www.seneweb.com/news/Politique/abdoulaye-balde-laquo-la-paix-est-loin- _n_245982.html).
Secondo fonti locali i ribelli indipendentisti possono contare su armi e nuovi militanti provenienti dal disciolto esercito del Gambia ancora fedeli all'ex dittatore Il 6 Per_3 gennaio 2018, come riportano numerosi giornali nazionali e internazionali, in un attentato, compiuto da alcuni uomini armati, nella foresta di Bayotte (Casamance) sono rimaste uccise 13 persone e gravemente ferite altre 7 (Gunmen Kill 13 in Restive Southern Region of Senegal - The New York Times, 6 gennaio 2018, doc. 05; sul punto cfr. EASO -Information on forced recruitment by secessionist rebel group(s), including the “Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance – doc. 03”) e secondo fonti governative ed internazionali, i responsabili sarebbero proprio esponenti del gruppo ribelle MF. L'instabilità della regione è aggravata dalle violenze perpetrate da gruppi criminali di varia estrazione che anche se non specificatamente riconducibili al Mfdc 10traggono vantaggio dal mancato controllo delle zona da parte delle autorità statali. Il Dipartimento di Stato americano informa: “individui associate con varie fazioni dei separatisti del Movement of Democratic Forces of the Casamance (MF), continuano a rapinare e tormentare la popolazione locale” ( Annual report on human rights in 2017, Country Report on Human Rights Practices 2017 –Senegal, UDOS, 20 aprile 2018, consultabile alla pagina https://www.ecoi.net/en/document/1430130.html).
Le citate informazioni rivelano come il conflitto armato interno nella regione di Casamance, tutt'ora in essere, renda assolutamente verosimile il racconto del ricorrente in ordine ai motivi che hanno determinato la fuga ed in ordine ai motivi che vietano, alla Stato Italiano, di coattivamente ivi rimpatriarlo e che portano a riconoscere, nei suoi confronti il diritto alla protezione sussidiaria nella declinazione offerta dalla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
Può infatti ritenersi, dalle notizie acquisite, che la zona della Casamance, dove si trova la Regione di Sedhiou, che ricomprende la cittadina dell'appellante, è ancora soggetta ad un conflitto interno armato, giacché tale rimane un conflitto a “bassa intensità”, comunque caratterizzato da scontri a fuoco ed azioni violente anche se saltuari.
Anche le notizie e i rapporti più recenti non risultano rassicuranti.
Il 4 agosto 2022, il governo del Senegal ha firmato un accordo di pace preliminare con il Comitato del MF in Guinea Bissau, obbligando il MF al disarmo e consentendo il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni. Il Rapporto USDOS riferisce tuttavia che le ONG hanno messo in evidenza l'assenza del leader del MDFC , sollevando dubbi Persona_4 sull'utilità e la sostenibilità dell'accordo (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, url).
Evidenzia, inoltre, la conduzione di diverse operazioni aeree e di terra, da parte dell'esercito nel 2022, per facilitare il ritorno delle popolazioni sfollate locali colpite dal conflitto.
riporta che il clima di insicurezza causato dall'offensiva dell'esercito Parte_2 senegalese nella zona di confine tra Senegal e Gambia ha portato alla chiusura di molte scuole. , ispettore dell'accademia di Ziguinchor, indicava che questa misura Persona_5 mirasse a evitare che i bambini fossero vittime di continue violenze: "Si tratta di scuole in cui gli studenti spesso si spostano in gruppi da un villaggio all'altro. Per evitare vittime collaterali, in collaborazione con l'Educazione e dell'Ispettorato per l'addestramento, avevamo già, all'inizio dei combattimenti, deciso di sospendere le lezioni fino a quando la situazione non fosse tornata alla normalità". La stessa fonte aggiungeva che anche senza la chiusura delle scuole, le classi sarebbero state comunque interrotte perché molti bambini della zona erano fuggiti dall'insicurezza con i genitori( , En Casamance, les Parte_2 écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.22, url ).
Secondo il Dipartimento di Stato americano ci sono stati nel 2022 diversi atti di banditismo attribuiti ai ribelli dell' in cui civili sono stati detenuti;
i ribelli dell' hanno inoltre CP_4 CP_4 occasionalmente provocato danni a civili mentre commettevano atti criminali non collegati alle operazioni militari( Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, url ).
Il governo senegalese ha continuato a consentire il rimpatrio generalmente senza supervisione e in gran parte informale dei rifugiati della Casamance di ritorno dal Gambia e dalla Guinea-Bissau(S Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, url ).
Questa Corte di merito, in analogo procedimento di appello (R.G. 397/2018), avente ad oggetto la situazione sociale ed istituzionale proprio della regione di Sédhiou, in Casamance, con apposita ordinanza, ha chiesto informazioni al Ministero degli Affari Esteri. E' pervenuta risposta, in data 10-12-2019, da parte dell' Controparte_5
, : il
[...] Controparte_6 CP_1 ha definito il conflitto a “bassa intensità”, ma ha dato atto che lo stesso è tuttora esistente, e che le trattative in corso tra le parti belligeranti - anche serie e concrete però intermittenti e mai conclusive - non hanno mai consentito di superare stabilmente il conflitto al fine di garantire una definitiva condizione di pace e sicurezza.
Si consideri che l'appellante è originario ed ha vissuto in queste zone, ha inoltre riferito di fatti consumati a suoi danni proprio dai ribelli della Casamance, per cui, facendovi ritorno, sarebbe nuovamente esposto alle vicende belliche mai sopite in quella zona. Se pure vi sono stati accordi di pace, mai però definitivi, ribelli organizzati per l'indipendenza della Casamance e militari del Governo centrale continuano a fronteggiarsi in uno stato continuo di guerriglia e scontro armato strisciante. Si ravvisa, quindi, la condizione per cui l'appellante, tornando in Senegal, nella Casamance, si troverebbe esposto alle violenze di una guerra guerreggiata, non potendosi sottrarsi in alcun modo alle violenze dell'una e dell'altra parte. Sussiste pertanto in danno dell'appellante, qualora dovesse tornare in Senegal, la concreta minaccia ed il pericolo di un grave danno alla sua incolumità, derivante dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato interno nella regione della Casamance: si deve pertanto riconoscere in favore dell'appellante la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g) e lett. h), del d.lgs. 19- 11-2007 n. 251, in accoglimento del proposto appello, e in riforma della ordinanza di primo grado.
Tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria avviene in virtù dell'esito della cooperazione officiosa di questo Giudice, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07: - accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa il 16.02.2019 dal Tribunale di Roma a definizione del proc.to n. 32672/16, dichiara il diritto del sig. (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...], allo status di protezione sussidiaria, C.F._1
e, per l'effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciargli un permesso di soggiorno a tale titolo;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Maria Rosaria Ciuffi Sofia Rotunno
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
n° 4935/2023 r.g.
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4935 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, vertente tra
(C.F. ) nato il [...] in [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce all'atto, dall'Avv. Francesco Verrastro (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via C.F._2
Durazzo 12; appellante e
, cod. fisc. , in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12; appellato -contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello n. 4083/19 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16378/23 nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.
Conclusioni
: « a) In via principale di accertare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai Parte_1 sensi dell'art. 14, lett. c, d.lgs 251/07 e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore dell'appellante; b) in via subordinata: accertare l'esigenza di una protezione speciale di tipo umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 19, comma 1, 1.1, 1.2, , nonché dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, e per l'effetto ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile alla scadenza in permesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il sig. ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, allegando Parte_1 di essere nato nel villaggio di Senkere, nella Regione di Sedhiou in Casamance, in una famiglia di agricoltori, di avere perso il padre in tenera età, di non aver potuto studiare nel suo paese di origine, provenendo da un contesto rurale povero economicamente e socialmente. Ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese nel mese di maggio 2011, quando, dopo l'ennesima incursione nel suo villaggio di un gruppo di ribelli del movimento per l'indipendenza della Casamance, che saccheggiavano e depredavano gli abitanti, decideva di fuggire per mettersi in salvo, ritenendo di essere in pericolo poichè era stato riconosciuto da alcuni membri del gruppo, che egli stesso aveva visto a volto scoperto;
a causa di tali ultime circostanze, era infatti certo che avrebbe subito ripercussioni come in precedenza accaduto ad altri suoi conoscenti.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 16378/2023, ha cassato la sentenza di questa Corte n. 3579/2019 depositata il 29.05.2019, con la quale la domanda dell'istante, a conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale, era stata respinta.
La Corte di Cassazione ha accolto due dei tre motivi di ricorso proposti, poiché il terzo, ossia la contestazione circa il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, atteneva al merito della vicenda.
In particolare, la Suprema Corte ha considerato non adeguatamente riportata la vicenda personale del ricorrente, elemento che rende impossibile la ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 29721/2019), anche in ordine all'effettiva attuazione del dovere di cooperazione istruttoria.
Ancora, è stato affermato che il riferimento operato dall'art. 8 co. 3 del D.lgs. n. 25 del 2008 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, l'assolvimento di tale onere consente al Giudice di verificare l'attendibilità del racconto e la credibilità del richiedente.
Nemmeno tale onere è stato giudicato assolto.
I vizi riscontrati hanno poi reso impossibile alla Corte effettuare quella valutazione comparativa, secondo i parametri delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24413/2021, necessario ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria
L'appellante ha, pertanto, riassunto il giudizio insistendo nelle sue richieste nei termini sopra riportati. Regolarmente citato in giudizio, il non si è costituito e, pertanto, è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Il rappresentante della Procura Generale si è espresso per l'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 5.05.25 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese.
* * *
L'istanza avanzata dal ricorrente merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha prescritto la necessità dell'accertamento alla stregua delle aggiornate C.O.I. al fine di verificare se la situazione nei villaggi rurali del Senegal e, specificatamente nella regione di Casamance sia effettivamente quella narrata dal richiedente, di incursioni e devastazione ad opera dei ribelli ai danni di civili, e, dunque, se il richiedente sia esposto a rischio di morte o di subire comunque gravi ripercussioni in ipotesi di rientro nel Paese di origine.
Il richiedente, dopo avere raccontato di essere cresciuto in un villaggio rurale della regione di Casamance, orfano di padre fin dalla tenera età, di avere lavorato come agricoltore e di non avere frequentato la scuola, ha dichiarato di aver lasciato il Senegal nel 2011; - di aver lasciato il proprio Paese per fuggire alla probabile vendetta ai suoi danni da parte dei ribelli che operano nella regione al fine di farne dichiarare l'indipendenza poiché, una notte durante un'incursione nel suo villaggio, aveva visto a volto scoperto alcuni ribelli e che questa circostanza era ritenuta una minaccia per la sopravvivenza dei ribelli;
- che i ribelli comunque rapiscono e uccidono molte persone e, difatti, nulla di norma si sa più ,delle persone una volta che sono state sequestrate, come era accaduto ad altri ragazzi nel villaggio.
La difesa ha, inoltre, documentato il positivo e ormai consolidato percorso di integrazione del richiedente, che ha frequentato la scuola e ha lavorato, peraltro da alcuni anni ininterrottamente in forza di contratto di lavoro a tempo determinato.
Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto del trentennale conflitto civile che affligge in Senegal il territorio della regione di Casamance, del tentativo proficuo del governo senegalese di pacificare l'area e di ivi ristabilire la legalità, ma anche della recente recrudescenza del conflitto.
La Commissione Territoriale, e poi le Autorità giudiziarie, hanno ritenuto che l'attuale situazione del Senegal, ed in particolare della regione di Casamance, non costituisca una minaccia grave alla vita del ricorrente, né che sussista il rischio che questi possa subire trattamenti inumani e degradanti.
Ebbene, non è così.
Nel 1947 nacque il MF (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance), che dopo aver ottenuto l'indipendenza del Senegal dalla Francia, smise di avere un'esistenza propria;
tuttavia alcuni dei membri più radicali del movimento lo mantennero in vita, poiché fautori di una indipendenza totale, anche dal Senegal. L'ala dura si organizzò in una forza autonoma, il Attualmente, nonostante da Controparte_3 due anni nella regione si registri una formale tregua tra lo Stato ed i movimenti indipendentisti e lo Stato, la Regione è pervasa da una situazione di generale insicurezza, tanto che secondo il Presidente dell'Unione dei Centristi del Senegal (Ucs), Per_1
, “la pace è lontana dall'essere installata in Casamance” ( : «La paix
[...] Persona_2 est loin de s'installer en Casamance»»,8 maggio 2018, disponibile alla pagina http://www.seneweb.com/news/Politique/abdoulaye-balde-laquo-la-paix-est-loin- _n_245982.html).
Secondo fonti locali i ribelli indipendentisti possono contare su armi e nuovi militanti provenienti dal disciolto esercito del Gambia ancora fedeli all'ex dittatore Il 6 Per_3 gennaio 2018, come riportano numerosi giornali nazionali e internazionali, in un attentato, compiuto da alcuni uomini armati, nella foresta di Bayotte (Casamance) sono rimaste uccise 13 persone e gravemente ferite altre 7 (Gunmen Kill 13 in Restive Southern Region of Senegal - The New York Times, 6 gennaio 2018, doc. 05; sul punto cfr. EASO -Information on forced recruitment by secessionist rebel group(s), including the “Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance – doc. 03”) e secondo fonti governative ed internazionali, i responsabili sarebbero proprio esponenti del gruppo ribelle MF. L'instabilità della regione è aggravata dalle violenze perpetrate da gruppi criminali di varia estrazione che anche se non specificatamente riconducibili al Mfdc 10traggono vantaggio dal mancato controllo delle zona da parte delle autorità statali. Il Dipartimento di Stato americano informa: “individui associate con varie fazioni dei separatisti del Movement of Democratic Forces of the Casamance (MF), continuano a rapinare e tormentare la popolazione locale” ( Annual report on human rights in 2017, Country Report on Human Rights Practices 2017 –Senegal, UDOS, 20 aprile 2018, consultabile alla pagina https://www.ecoi.net/en/document/1430130.html).
Le citate informazioni rivelano come il conflitto armato interno nella regione di Casamance, tutt'ora in essere, renda assolutamente verosimile il racconto del ricorrente in ordine ai motivi che hanno determinato la fuga ed in ordine ai motivi che vietano, alla Stato Italiano, di coattivamente ivi rimpatriarlo e che portano a riconoscere, nei suoi confronti il diritto alla protezione sussidiaria nella declinazione offerta dalla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
Può infatti ritenersi, dalle notizie acquisite, che la zona della Casamance, dove si trova la Regione di Sedhiou, che ricomprende la cittadina dell'appellante, è ancora soggetta ad un conflitto interno armato, giacché tale rimane un conflitto a “bassa intensità”, comunque caratterizzato da scontri a fuoco ed azioni violente anche se saltuari.
Anche le notizie e i rapporti più recenti non risultano rassicuranti.
Il 4 agosto 2022, il governo del Senegal ha firmato un accordo di pace preliminare con il Comitato del MF in Guinea Bissau, obbligando il MF al disarmo e consentendo il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni. Il Rapporto USDOS riferisce tuttavia che le ONG hanno messo in evidenza l'assenza del leader del MDFC , sollevando dubbi Persona_4 sull'utilità e la sostenibilità dell'accordo (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, url).
Evidenzia, inoltre, la conduzione di diverse operazioni aeree e di terra, da parte dell'esercito nel 2022, per facilitare il ritorno delle popolazioni sfollate locali colpite dal conflitto.
riporta che il clima di insicurezza causato dall'offensiva dell'esercito Parte_2 senegalese nella zona di confine tra Senegal e Gambia ha portato alla chiusura di molte scuole. , ispettore dell'accademia di Ziguinchor, indicava che questa misura Persona_5 mirasse a evitare che i bambini fossero vittime di continue violenze: "Si tratta di scuole in cui gli studenti spesso si spostano in gruppi da un villaggio all'altro. Per evitare vittime collaterali, in collaborazione con l'Educazione e dell'Ispettorato per l'addestramento, avevamo già, all'inizio dei combattimenti, deciso di sospendere le lezioni fino a quando la situazione non fosse tornata alla normalità". La stessa fonte aggiungeva che anche senza la chiusura delle scuole, le classi sarebbero state comunque interrotte perché molti bambini della zona erano fuggiti dall'insicurezza con i genitori( , En Casamance, les Parte_2 écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.22, url ).
Secondo il Dipartimento di Stato americano ci sono stati nel 2022 diversi atti di banditismo attribuiti ai ribelli dell' in cui civili sono stati detenuti;
i ribelli dell' hanno inoltre CP_4 CP_4 occasionalmente provocato danni a civili mentre commettevano atti criminali non collegati alle operazioni militari( Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, url ).
Il governo senegalese ha continuato a consentire il rimpatrio generalmente senza supervisione e in gran parte informale dei rifugiati della Casamance di ritorno dal Gambia e dalla Guinea-Bissau(S Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, url ).
Questa Corte di merito, in analogo procedimento di appello (R.G. 397/2018), avente ad oggetto la situazione sociale ed istituzionale proprio della regione di Sédhiou, in Casamance, con apposita ordinanza, ha chiesto informazioni al Ministero degli Affari Esteri. E' pervenuta risposta, in data 10-12-2019, da parte dell' Controparte_5
, : il
[...] Controparte_6 CP_1 ha definito il conflitto a “bassa intensità”, ma ha dato atto che lo stesso è tuttora esistente, e che le trattative in corso tra le parti belligeranti - anche serie e concrete però intermittenti e mai conclusive - non hanno mai consentito di superare stabilmente il conflitto al fine di garantire una definitiva condizione di pace e sicurezza.
Si consideri che l'appellante è originario ed ha vissuto in queste zone, ha inoltre riferito di fatti consumati a suoi danni proprio dai ribelli della Casamance, per cui, facendovi ritorno, sarebbe nuovamente esposto alle vicende belliche mai sopite in quella zona. Se pure vi sono stati accordi di pace, mai però definitivi, ribelli organizzati per l'indipendenza della Casamance e militari del Governo centrale continuano a fronteggiarsi in uno stato continuo di guerriglia e scontro armato strisciante. Si ravvisa, quindi, la condizione per cui l'appellante, tornando in Senegal, nella Casamance, si troverebbe esposto alle violenze di una guerra guerreggiata, non potendosi sottrarsi in alcun modo alle violenze dell'una e dell'altra parte. Sussiste pertanto in danno dell'appellante, qualora dovesse tornare in Senegal, la concreta minaccia ed il pericolo di un grave danno alla sua incolumità, derivante dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato interno nella regione della Casamance: si deve pertanto riconoscere in favore dell'appellante la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g) e lett. h), del d.lgs. 19- 11-2007 n. 251, in accoglimento del proposto appello, e in riforma della ordinanza di primo grado.
Tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria avviene in virtù dell'esito della cooperazione officiosa di questo Giudice, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07: - accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa il 16.02.2019 dal Tribunale di Roma a definizione del proc.to n. 32672/16, dichiara il diritto del sig. (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...], allo status di protezione sussidiaria, C.F._1
e, per l'effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciargli un permesso di soggiorno a tale titolo;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Maria Rosaria Ciuffi Sofia Rotunno