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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. EL De RI – Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2022 R.G. promossa in grado di appello da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fortunata Iannello (C.F. – e-mail – C.F._2 Email_1
PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LE (VV), Email_2
C.so Umberto I n. 77, giusta procura in atti.
– appellante –
Contro
(C.F. ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
), sita in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, PEC P.IVA_2 Email_3
– appellata –
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla L. n. 117/1988).
1 CONCLUSIONI
Per : “…Piaccia all'On.le Corte di Appello Adita respinta ogni contraria istanza, Parte_1 riformare parzialmente l'impugnata sentenza
Nel merito 1) accertare e dichiarare la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri della
Repubblica Italiana, (C.F.: ) in persona del Presidente l.r.-p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, (C.F.: ), nella persona P.IVA_2 dell'avv. Giuseppe Laspina, nei cui uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, si domicilia, pec:
2) accertare e dichiarare la lesione dei diritti costituzionalmente Email_4 garantiti dagli artt. 24, 27 e 42 della Costituzione per la confisca ex art. 240 c.p. disposata con la sentenza n. 94/2016 in quanto la sig.ra in quanto nessuna modifica era stata Parte_1 apportata al veicolo ai fini del trasporto dello stupefacente per come statuito nella sentenza delle
Corte di Appello di Palermo 5335/2016; 3) accertare e dichiarare il dolo intenzionale e/o la colpa grave del .P. Dr.ssa AN Lo PI;
e per l'effetto 4) condannare, Presidente del CP_2
Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, (C.F.: ) in persona del Presidente l.r.- P.IVA_1
p.t., in persona del Presidente l.r.-p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, ( C.F.: ) nei cui uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, si P.IVA_2 domicilia, pec: al risarcimento dei danni subiti dalla somma di € Email_4
50.337,69, di quella somma maggiore o minima che dovesse risultare in corso di cause e/o ritenuta di giustizia secondo equità; 5) condannare, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica
Italiana, (C.F.: in persona del Presidente l.r.-p.t., in persona del Presidente l.r.-p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, ( C.F.:
) nei cui uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, si domicilia, pec: P.IVA_2 alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Email_4
In subordine: rideterminare le spese processuali, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva…”.
Per “…Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta Controparte_1 ogni avversa domanda, istanza od eccezione, - Nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, con la conferma della sentenza di primo grado impugnata, anche in punto di spese legali;
- Con condanna alle spese legali del grado…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2017 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Caltanissetta, la al fine di ottenere, ai sensi degli Controparte_1 artt. 2 e ss. della legge n. 117/1988, il risarcimento dei danni patiti a causa dei provvedimenti che
2 erano stati adottati, a suo avviso con dolo e/o colpa grave, dai magistrati del Tribunale di Termini
Imerese, dott. GI Antoci (P.M.), dott. CH Guarnotta (G.I.P.) e dott.ssa AN Lo PI
( .U.P.), nell'ambito del procedimento penale a carico del figlio , imputato CP_2 Parte_2 del reato di trasporto di sostanze stupefacenti.
La in particolare, esponeva: Pt_1
- che in data 17 luglio 2015 i militari della Guardia di Finanza di Termini Imerese, all'esito di un ordinario controllo stradale, avevano effettuato il sequestro dell'autovettura “Fiat Grande Punto”, targata DN595ZW, di proprietà della stessa ed in uso al figlio , avendo Pt_1 Parte_2 rivenuto al suo interno (precisamente, all'interno di un'intercapedine del vano motore) due panetti di cocaina, del peso complessivo di 2,35 kg;
- che il 18 luglio 2015, il dott. GI Antoci, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini
Imerese, aveva convalidato il sequestro dell'autovettura, senza “considerare che l'autovettura era stata smontata in tutte le sue componenti dall'ausiliario di P.G e non era stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e/o modifiche strutturale del veicolo e…che il veicolo apparteneva alla Sig.ra
terzo estraneo ai fatti di reato”, così adottando, a suo avviso, un provvedimento Parte_1
“illegittimo ab origine” (cfr. pagg. 6 - 7 dell'atto di citazione di primo grado);
- che in data 7 agosto 2015, in qualità di proprietaria, aveva presentato un'istanza di dissequestro dell'autovettura, che era stata rigettata dallo stesso dott. Antoci;
- che dopo la notifica del decreto di giudizio immediato nei confronti del figlio , Parte_2 un'analoga istanza di dissequestro del veicolo era stata da lei presentata in data 11 gennaio 2016 al dott. CH Guarnotta, GIP presso il Tribunale di Termini Imerese, che parimenti l'aveva rigettata;
- che, con sentenza n. 94/2016, emessa in data 2 marzo 2016, all'esito di giudizio abbreviato, la dott.ssa AN Lo PI, GIP/GUP presso il Tribunale di Termini Imerese, aveva ordinato la confisca dell'autovettura con “motivazione alquanto lacunosa ed insufficiente” (pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado);
- che, in data 21 ottobre 2016, aveva presentato istanza di revoca della disposta confisca dell'autovettura;
- che, in data 25 novembre 2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, la
Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 5335/2016, aveva revocato la confisca dell'autovettura, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la confisca ex art. 240 c.p.
La in via istruttoria, chiedeva disporsi prova testimoniale e CTU al fine di accertare Pt_1
l'ammontare dei danni patrimoniali subiti per la mancata disponibilità del veicolo.
3 Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del Controparte_3 in relazione all'illegittimità del decreto di convalida del sequestro (adottato, a suo dire, in violazione degli artt. 24, 27 e 42 della Costituzione e dell'art. 253 c.p.p., per essere la medesima un terzo Pt_1 estraneo al reato), nonché l'accertamento del dolo intenzionale e/o colpa grave dei suindicati magistrati del Tribunale di Termini Imerese, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni da lei asseritamente patiti e quantificati nella somma di euro
50.337,69 ovvero di quella diversa somma ritenuta equa.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree e ne chiedeva il rigetto e, in subordine, chiedeva la riduzione nel quantum delle somme oggetto dell'eventuale condanna.
Con ordinanza del 9 luglio 2019, il Tribunale di Caltanissetta rigettava le istanze istruttorie articolate dall'attrice e rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Posta la causa in decisione, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 87/2022, pubblicata in data 3 febbraio 2022, dichiarava inammissibili le domande proposte da nei confronti Parte_1 della con riferimento all'attività giurisdizionale dei magistrati Controparte_1 del Tribunale di Termini Imerese dott. Antoci e dott. Guarnotta e rigettava, nel merito, la domanda proposta dalla nei confronti della per l'attività Pt_1 Controparte_1 giurisdizionale della dott.ssa Lo PI;
condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della liquidate in € 4.151,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA.
Il Tribunale di Caltanissetta, anzitutto, ribadiva il rigetto della richiesta attorea di prova testimoniale, poiché vertente su circostanze generiche e valutative, come pure della CTU poiché esplorativa.
Nel merito, quanto all'invocata responsabilità civile dei magistrati Antoci e Guarnotta, affermava che la non aveva esperito, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 117/1988, tutti i mezzi Pt_1 di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso i provvedimenti adottati dagli stessi magistrati e che lei riteneva ingiusti.
Con riguardo all'asserita illegittimità dell'attività giurisdizionale posta in essere dal dott. GI
Antoci rilevava che la prima di agire ai sensi della legge n. 117/1988, avrebbe dovuto chiedere Pt_1 il riesame del decreto di convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355, comma 3° c.p.p., che avrebbe consentito un nuovo e diverso esame nel merito del sequestro dell'autovettura.
Quanto al successivo decreto di rigetto della richiesta di restituzione del 13 agosto 2015, il Tribunale nisseno rilevava che la avrebbe dovuto azionare il rimedio dell'opposizione ex art. 263, comma Pt_1
5° c.p.p., esperibile da tutti gli interessati.
4 Con riguardo all'asserita illegittimità dell'attività giurisdizionale posta in essere dal dott. CH
Guarnotta, il Tribunale di Caltanissetta rilevava che avverso il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, adottato dal GIP dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e nelle more della trasmissione degli atti al giudice dell'abbreviato, la avrebbe potuto Pt_1 promuovere il ricorso per cassazione, ammesso in materia dalla giurisprudenza di legittimità in materia (il giudice di prime cure richiamava in motivazione Cass., sez. I, 01/04/2021, n. 21356
e Cass., sez. III, 22/01/2015, n. 11489).
Quanto alla domanda proposta dalla nei confronti della Pt_1 Controparte_1 per l'attività giurisdizionale della dott.ssa Lo PI, la quale con sentenza aveva disposto la confisca dell'autovettura, il Tribunale nisseno rigettava la domanda per ritenuto difetto di allegazione in punto di elemento soggettivo, nesso di causalità e c.d. danno conseguenza.
Il Tribunale nisseno, quanto all'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità, affermava che la aveva censurato l'attività giurisdizionale della dott.ssa Lo PI, definendola "inidonea e Pt_1 lacunosa", senza però individuare la specifica condotta illegittima alla stregua della tipizzazione prevista dall'art. 2, comma 3 Legge n. 117/1988.
Lo stesso Tribunale, quanto al danno lamentato dalla affermava che le allegazioni sul Pt_1 punto dell'attrice erano generiche.
L'attrice, ad avviso del giudice di prime cure, aveva lamentato una serie indistinta di conseguenze dannose riferite al periodo tra il 17 luglio 2015 ed il 25 novembre 2016, allorquando l'autovettura era stata sottoposta dapprima a sequestro e poi a confisca, senza individuare i danni subiti a causa del singolo provvedimento emesso da ciascun magistrato e, in particolare, senza individuare i danni conseguenti alla sentenza emessa dalla dott.ssa Lo PI (sentenza GIP/GUP presso il Tribunale di Termini Imerese del 02.03.2016), poi riformata, sul punto della confisca del veicolo, dalla Corte di Appello di Palermo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la affidato a tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo di appello (rubricato: "Sulla infondatezza della domanda") impugnava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta limitatamente al capo che aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità civile della dott.ssa AN Lo PI, GUP presso il Tribunale di
Termini Imerese.
Sosteneva essere errata la decisione del Giudice di prime cure, in quanto l'attività giurisdizionale della dott.ssa era stata connotata da colpa grave ex art. 2, comma 3 Legge n. 117/1988. Pt_1
Affermava che la sentenza n. 94/2016 emessa dalla Dott.ssa Lo PI il 15 marzo 2016, nel procedimento n. 2434/2015 R.Gip, erroneamente e per colpa grave aveva disposto la confisca dell'autovettura Fiat "Grande Punto" targata DN595ZW di proprietà della stessa Pt_1
5 Sosteneva che la confisca dell'autovettura era stata disposta in ragione della ritenuta modifica del veicolo, utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti, e però tale circostanza risultava in contrasto con il verbale di perquisizione del veicolo, come successivamente confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo che, sul punto, aveva riformato la sentenza a firma della dott.ssa Lo PI.
Affermava che il pregiudizio lamentato e suscettibile di ristoro era in re ipsa, in quanto il provvedimento di confisca dell'autovettura aveva sottratto alla proprietaria un bene della Pt_1 vita, in violazione dell'art. 42 Cost e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU;
quindi il Tribunale nisseno avrebbe dovuto liquidare il danno allegato dall'attrice anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per l'impossibilità di prova di una sua precisa quantificazione.
La mancata disponibilità dell'autovettura per effetto della disposta confisca era un fatto sufficiente,
a suo avviso, a provare l'esistenza del danno, che esisteva in re ipsa, non potendo la Pt_1 acquistarne una nuova ed avendo bisogno del veicolo per provvedere alle cure mediche del marito.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: "Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie") contestava la decisione del Tribunale nisseno che, a suo dire, aveva erroneamente rigettato le richieste istruttorie.
Secondo l'appellante, infatti, la formulazione dei capitoli di prova, trascritti nelle proprie memorie istruttorie, rispettava criteri di cui all'art. 244 c.p.c. così come i principi espressi dalla giurisprudenza in materia. Affermava pure che il Tribunale nisseno aveva errato a dichiarare inammissibile la CTU richiesta per la quantificazione dei danni, non avendo il Giudice di primo grado esaminato le eccezioni formulate nei confronti dell'ordinanza di rigetto.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: "Rideterminazione delle spese processuali") contestava le statuizioni adottate dalla sentenza gravata in punto di regolamentazione delle spese lite, regolamentazione che, a suo dire, non trovava riscontro nell'attività processuale posta in essere nel giudizio di primo grado. Sosteneva che la parte convenuta non aveva svolto alcuna attività nella fase decisionale della causa e, pertanto, dovevano escludersi i compensi liquidati per tale fase.
Si costituiva in appello la che chiedeva il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte rigettava le richieste istruttorie formulate d all'appellante e rinviava la causa all'udienza del 24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 24 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. che le parti depositavano rassegnando le rispettive conclusioni.
6 La Corte, all'esito della verifica del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esaminano adesso i motivi di appello.
Nell'ordine logico va esaminato, anzitutto, il secondo motivo di appello, con cui si censura la decisione del Tribunale di Caltanissetta di rigettare le richieste istruttorie proposte dall'attrice.
Il motivo è infondato.
La ha dedotto "l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle richieste Pt_1 istruttorie" per il rigetto della prova testimoniale che avrebbe invece "…ottemperato ai principi di cui all'art. 244 c.p.c…." e per la mancata ammissione della CTU contabile, richiesta "al fine di accertare l'esatto ammontare del danno patrimoniale subito dalla sig.ra , a seguito Parte_1 della mancata disponibilità dell'autovettura e dell'uso della stessa, avendo come criterio i tariffari nazionali in materia di noleggio e/o acquisto di autovettura" (pagg.19-23 atto di appello).
La Corte rileva che la prova testimoniale richiesta in prime cure dalla con la memoria Pt_1 ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. - datata 25.5.2018 e depositata in data 28.5.2018 - verte su fatti generici nonché eminentemente valutativi e come tale è inammissibile.
Quanto alla chiesta CTU, volta a quantificare i danni per la mancata disponibilità dell'autovettura in ragione delle vicende giudiziarie esposte nella domanda, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 19631/2020; Cass. 31886/2019), la CTU non
7 può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Si esamina, ora, il primo motivo di appello, che risulta infondato.
L'appellante sostiene che sussiste la responsabilità civile del GIP/GUP dott.ssa Lo PI alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 5335/2016, pronunciata in data 25 novembre 2016, nell'ambito del procedimento n. 3536/2016 R.G. (motivazione depositata in Cancelleria in data 1 dicembre 2016), che ha riformato la sentenza del Gup del Tribunale di
Termini Imerese, dott.ssa Lo PI, pronunciata in data 2 marzo 2016, eliminando la statuizione che disponeva la confisca dell'autovettura ed ordinando la restituzione della medesima alla proprietaria Pt_1
Secondo la "[...] emerge in modo chiaro il riferimento che il comportamento tenuto dal Pt_1
GIP/GUP, D.ssa AN Lo PI abbia integrato i presupposti di cui all'art. 2, c. 3, Legge n.
117/1988, la quale fa riferimento alle norme di diritto ed agli elementi di fatto che devono essere violate dal magistrato procedente. Nell'affermare che il veicolo era stato abilmente modificato ai fini del trasporto dello stupefacente integra l'elemento soggettivo dal dolo o dalla colpa grave (pag. 16 atto di appello); "[…]Pertanto la sentenza deve essere riformata nel seguente determinazione, ossia nel pacifico riconoscimento della responsabilità del GIP/GUP, , la quale nel Controparte_4 disporre la confisca del veicolo di parte attrice, odierna appellante, ha agito con dolo e/o colpa grave, per violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea;
il travisamento del fatto o delle prove;
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente. Nel caso in esame dal verbale di ricognizione del veicolo emergeva in modo chiaro e pacifico che non vi erano modifiche ed aver affermato che esistevano le modifiche è in contrasto con quanto affermato dalla norma in esame. Ed ancora, dalla violazione delle suddette norme deve essere riconosciuto il danno arrecato, alla odierna appellante" (pag. 17 atto di appello). In punto di danno, la sostiene: Pt_1
"[…]Il danno che la D.ssa AN Lo PI ha arrecato all'odierna appellante è in re ispa, per aver disposto la confisca di un bene essenziale nella vita di una persona, oltretutto con problemi di salute,
e vivendo in una frazione sprovvista dei beni primari. Il danno procurato è insito nella sentenza n.
8 94/2016, nel disporre la confisca, in quanto adottati in violazione dei principi delle libertà fondamentali e dei beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla CEDU…" (pagg. 17-18 atto di appello).
Ed ancora, la afferma: "…la mancata disponibilità del veicolo dell'odierna appellante è un Pt_1 dato oggettivo, ed aver prodotto e dimostrato, di non poter comparve un nuovo veicolo, la produzione documentale delle patologie del marito, che necessitava di cure e l'acquisto di farmaci, per un arco temporale ampio è prova sufficiente per dimostrare il nesso causale tra la confisca ed il danno arrecato, in quanto si ribadisce il danno è in re ipsa…" (pagg. 18-19 atto di appello).
La così conclude: "…La Corte di Appello deve riformare la sentenza impugnata nel seguente Pt_1 modo: riconosciuta la responsabilità soggettiva della , D.ssa AN Lo PI, per CP_5 violazione delle norme invocate dispone il risarcimento del danno in forma equitativa, data
l'impossibilità oggettiva ed incolpevole della quantificazione del danno ed avendo accertato il nesso causale tra il danno ed il comportamelo assunto dal GIP/GUP, consistente nella mancata disponibilità del veicolo ad opera della confisca disposta dalla Dr.ssa Angelo Lo PI, in violazione delle norme di diritto e degli accertamenti di fatto, attraverso le prove documentale, del verbale di ricognizione, l'odierna appellante è rimasta priva della Fiat Punto, oggetto di confisca…"
(pag. 19 atto di appello).
La Corte osserva che la responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge n. 117/1988
(c.d. legge Vassalli), modificata, anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni della CGUE, dalla legge n. 18/2015, applicabile al caso di specie essendo stata l'azione esercitata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 258/2017).
L'art. 2, comma 1, della L. 117/1988 così dispone: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo
o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Affinché possa configurarsi una responsabilità a carico della Controparte_1 per l'attività giurisdizionale posta in essere dai magistrati è necessario, in primo luogo, sotto il profilo oggettivo, un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario (ovvero il diniego di giustizia) che sia generatore di un danno ingiusto.
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo o dalla colpa grave.
9 L'art. 2, comma 2, della L. 117/1988 dispone: “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (c.d. clausola di salvaguardia).
L'art. 2, comma 3, della L. 117/1988 elenca le ipotesi di “colpa grave” del magistrato: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Il successivo comma 3-bis precisa che “Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con
l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il sistema normativo della responsabilità civile dei magistrati, quale risultante dalla coordinazione fra le ipotesi di colpa grave tipizzate dalla L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3 e la previsione del comma
2 stessa norma, secondo la quale nell'esercizio di funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l'art.
2236 c.c. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto art. 2, comma 2 che si spiega col carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui al suddetto comma 3, dell'esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi, la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un'esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un “quid pluris” rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come “non spiegabile”, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato – l'errore del
10 giudice”. (ex multis Cass. civ. n. 16935/2002; Cass. civ. n. 16696/2003; Cass. civ. n. 25133/2006;
Cass. civ. n. 15227/2007; Cass. civ. n. 11593/2011; Cass. civ. n. 6791/2016).
Il magistrato, dunque, può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell'esercizio delle sue funzioni, provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione si collochi al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma da un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili nella fattispecie in esame.
Sul punto, la Suprema Corte, ha affermato che: " In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del
2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile" (Cass. civ. n. 31837/2023; Cass. civ. n.
25454/2022; SS.UU. Civ. n. 11747/2019).
Nel caso di specie, emerge dalla lettura della sentenza n. 94 del 2016 del Tribunale di Termini
Imerese, a firma del GUP dott.ssa Lo PI, che il magistrato ha ordinato la confisca dell'autovettura utilizzata per il trasporto della droga sulla scorta della seguente argomentazione:
“appare estremamente evidente come, nel caso di specie, è ravvisabile non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprime con essa un rapporto funzionale, evincibile dalle modifiche strutturali apportate al veicolo, esattamente come richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Sez. VI, n. 13176 del 29/3/2012).
La dott.ssa Lo PI ha pure affermato, ricostruendo il fatto, che, in occasione del controllo del veicolo Fiat "Grande Punto" targata DN595ZW condotto dall'imputato (figlio dell'odierna appellante per la ricerca dello stupefacente, la cui presenza pareva evidente per Pt_1
l'atteggiamento dei cani antidroga delle forze di polizia, “si rivelava necessario servirsi di un meccanico specializzato e all'interno di una intercapedine del vano motore venivano rinvenuti due panetti avvolti nel cellophane e ricoperti di una sostanza che emanava un forte odore di mentolo”.
La Corte di Appello di Palermo, nel riformare la statuizione relativa alla confisca dell'autovettura, ha affermato (cfr. sentenza n. 5335/2016 in atti): “In realtà, dal verbale di
11 perquisizione e sequestro redatto dalla Guardia di finanza in data 17.07.15 emerge, pacificamente, che i due involucri contenenti la sostanza stupefacente vennero individuati dall'ausiliario di P.G., all'uopo nominato, all'interno del vano motore, nello spazio dove sono alloggiati i motori che consentono il movimento delle spazzole tergi-vetro, sicché non risulta che siano state apportate delle modifiche strutturali al veicolo in guisa tale da renderlo specificamente funzionale all'occultamento ed al trasporto di sostanze stupefacenti.
L'autovettura in sequestro, non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 240 c.p., non avrebbe dovuto essere sottoposta a confisca, appartenendo, peraltro, alla madre dell'imputato -
[...]
-, a cui la stessa deve essere restituita. La sentenza impugnata deve, dunque, essere Pt_1 riformata, limitatamente a tale statuizione, mentre deve essere confermata nel resto”.
Può allora concludersi che ricorre, nella specie, l'ipotesi del travisamento del fatto o delle prove da parte del giudice dott.ssa Lo PI, in quanto non risultava che fossero state apportate delle modifiche strutturali al veicolo di proprietà della ed in uso al di lei figlio, in guisa Pt_1 tale da renderlo specificamente funzionale all'occultamento ed al trasporto di sostanze stupefacenti.
Il ravvisato travisamento del fatto o delle prove non è però sufficiente a rendere fondata la domanda di danni della Pt_1
Invero vi è carenza di prova (e financo di allegazione) in punto di nesso di causalità e di c.d. danno conseguenza tra la ravvisata condotta colposa della dott.ssa Lo PI ed il danno lamentato, come puntualmente affermato dal giudice di primo grado, con argomentazioni che non sono scalfite dalle argomentazioni svolte dalla appellante.
Premesso, infatti, che il danno deve essere sempre dedotto ed allegato (prima ancora che provato) da chi ne lamenti la verificazione, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa, le deduzioni della appaiono al riguardo generiche e prive della necessaria specificità, in quanto Pt_1 indistintamente riferite all'intero arco temporale in cui l'autovettura era prima sottoposta a sequestro e successivamente a confisca (e, quindi, al periodo che va dal 17.07.2015 al 25.11.2016).
Già sul piano meramente assertivo manca una precisa imputazione dei danni lamentati allo specifico provvedimento adottato dal GUP Lo PI, né sono forniti elementi utili in tal senso, nulla essendo stato dedotto, per quanto qui interessa, con specifico riferimento ai danni causalmente riconducibili alla sentenza emessa (in data 02.03.2016) dal GIP/GUP dott.ssa Lo PI, cui ha fatto seguito (il
25.11.2016) il provvedimento di riforma della Corte di Appello del Tribunale di Palermo.
In tale contesto, è evidente come le richieste di prova avanzate in sede civile dalla parte attrice
(aventi ad oggetto, peraltro, circostanze parimenti generiche, oltre che valutative, con ulteriore motivo di inammissibilità), al pari della chiesta consulenza tecnica d'ufficio, siano state legittimamente negate dal Tribunale nisseno, non potendo le carenze assertive essere colmate con l'attività
12 probatoria (artt. 112 e 115 c.p.c.), posto che l'attività di allegazione precede la seconda (cfr., sul punto, Cass., S.U., 03/02/1998, n. 1099) e che la non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può che attingere fatti chiaramente esposti dalla parte che se ne avvantaggi.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. 8941/2022).
La vanamente insiste nel dire che sussiste un danno in re ipsa per la mancata disponibilità Pt_1 dell'autovettura confiscata e che l'uso del veicolo le era necessario, "…vivendo in una frazione sprovvista di beni primari...", per le cure del marito e l'acquisto di farmaci (pag. 8 e 19 atto di appello).
La infatti, non ha provato che la mancata disponibilità dell'autovettura Fiat Grande Punto Pt_1
Tg. DN595ZW, per effetto della sentenza pronunciata dalla dott.ssa Lo PI, poi riformata in grado di appello sul capo della confisca dell'autovettura, abbia causato i danni lamentati ed il danno non è liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega al fatto illecito ascritto alla dott.ssa Lo PI (avere disposto con sentenza la confisca dell'autovettura con grave travisamento del fatto o della prova).
Va aggiunto che l'arco temporale di indisponibilità dell'autovettura, riferibile direttamente al provvedimento del GUP Lo PI, può unicamente comprendere il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza emessa dalla dott.ssa Lo PI e la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha riformato, sul punto della confisca, la sentenza di primo grado;
quindi la prova del danno causato dalla mancata disponibilità del veicolo per fatto ascrivibile al provvedimento del GUP Lo PI doveva vertere, in maniera specifica, sul periodo di tempo di circa nove mesi tra marzo 2016 e novembre 2016.
Di contro una tale specifica prova non è stata fornita dalla parte attrice.
Va pure evidenziato che le allegazioni della circa la indisponibilità di altro veicolo Pt_1 diverso dalla Fiat Grande Punto Tg. DN595ZW contrastano con le risultanze documentali, atteso che vi è prova documentale che la stessa era proprietaria di altro mezzo di trasporto Pt_1
(Fiat Doblo, tg. BR584ZW) il quale, in difetto di prova contraria, era idoneo ad essere utilizzato per il trasporto e tutte le necessità della e della sua famiglia (cfr. copia visura nominativa Pt_1
PRA-Ufficio Provinciale ACI di Vibo Valentia del 23/06/2016 depositata unitamente all'atto di citazione in primo grado in data 25.07.2017).
13 Esiste, quindi, un argomento di prova contrario, valutabile ex artt. 115 e 116 c.p.c., rispetto a quanto la allega e cioè che la stessa fosse priva di mezzi di trasporto per Pt_1
l'impossibilità di usare la Fiat Grande Punto Tg. DN595ZW, attinta dapprima da provvedimento di sequestro e poi di confisca, prima che tutta la vicenda relativa al veicolo venisse definita, in senso favorevole alla dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 5335/2016, in Pt_1 data 25 novembre 2016, nell'ambito del procedimento n. 3536/2016 R.G..
Quindi difetta, ancora una volta, la prova del danno prospettato nella domanda introduttiva ed asseritamente causato dall'operato del magistrato dott.ssa Lo PI.
E' infondato anche il terzo motivo di appello con cui la contesta la regolamentazione delle Pt_1 spese di lite decisa dal Giudice di primo grado.
La sostiene che il Tribunale di Caltanissetta ha erroneamente liquidato in favore della Pt_1 parte convenuta, nella sentenza di primo grado, compensi relativi alla fase decisionale, nonostante la parte convenuta, a suo avviso, non abbia svolto alcuna attività relativa a tale fase.
La doglianza è infondata, atteso che la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso" (Cass. civ. n. 5289/2023).
Nella specie, la difesa della in prime cure, aveva depositato la comparsa conclusionale Pt_1
e, dunque, l'Avvocatura dello Stato aveva dovuto esaminare la comparsa di controparte, con conseguente sorgere del diritto al compenso anche per la fase decisoria secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 nel testo applicabile “ratione temporis”.
Il compenso per la fase decisoria è dovuto in favore della parte vittoriosa ed a carico della soccombente, ex art. 91 c.p.c., tenuto conto che una serie di attività sono comprese nella fase decisoria, secondo la descrizione analitica fatta dall'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del
2014, e tali attività sono insite nell'attività di difesa della parte e per esse spettano e vanno liquidati i relativi compensi.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è quindi rigettato e la sentenza di primo grado
è integralmente confermata.
14 Le spese di lite del giudizio di appello seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, applicando i parametri tariffari di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in € 6.946,00 per compensi (valore dichiarato della causa
€ 50.337,69; fase studio;
fase introduttiva;
fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 87/2022, pubblicata in data 3 febbraio 2022, appellata da Pt_1
.
[...]
Condanna , al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del giudizio di appello che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore
EL De RI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. EL De RI – Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2022 R.G. promossa in grado di appello da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fortunata Iannello (C.F. – e-mail – C.F._2 Email_1
PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LE (VV), Email_2
C.so Umberto I n. 77, giusta procura in atti.
– appellante –
Contro
(C.F. ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
), sita in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, PEC P.IVA_2 Email_3
– appellata –
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla L. n. 117/1988).
1 CONCLUSIONI
Per : “…Piaccia all'On.le Corte di Appello Adita respinta ogni contraria istanza, Parte_1 riformare parzialmente l'impugnata sentenza
Nel merito 1) accertare e dichiarare la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri della
Repubblica Italiana, (C.F.: ) in persona del Presidente l.r.-p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, (C.F.: ), nella persona P.IVA_2 dell'avv. Giuseppe Laspina, nei cui uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, si domicilia, pec:
2) accertare e dichiarare la lesione dei diritti costituzionalmente Email_4 garantiti dagli artt. 24, 27 e 42 della Costituzione per la confisca ex art. 240 c.p. disposata con la sentenza n. 94/2016 in quanto la sig.ra in quanto nessuna modifica era stata Parte_1 apportata al veicolo ai fini del trasporto dello stupefacente per come statuito nella sentenza delle
Corte di Appello di Palermo 5335/2016; 3) accertare e dichiarare il dolo intenzionale e/o la colpa grave del .P. Dr.ssa AN Lo PI;
e per l'effetto 4) condannare, Presidente del CP_2
Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, (C.F.: ) in persona del Presidente l.r.- P.IVA_1
p.t., in persona del Presidente l.r.-p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, ( C.F.: ) nei cui uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, si P.IVA_2 domicilia, pec: al risarcimento dei danni subiti dalla somma di € Email_4
50.337,69, di quella somma maggiore o minima che dovesse risultare in corso di cause e/o ritenuta di giustizia secondo equità; 5) condannare, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica
Italiana, (C.F.: in persona del Presidente l.r.-p.t., in persona del Presidente l.r.-p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, ( C.F.:
) nei cui uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, si domicilia, pec: P.IVA_2 alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Email_4
In subordine: rideterminare le spese processuali, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva…”.
Per “…Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta Controparte_1 ogni avversa domanda, istanza od eccezione, - Nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, con la conferma della sentenza di primo grado impugnata, anche in punto di spese legali;
- Con condanna alle spese legali del grado…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2017 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Caltanissetta, la al fine di ottenere, ai sensi degli Controparte_1 artt. 2 e ss. della legge n. 117/1988, il risarcimento dei danni patiti a causa dei provvedimenti che
2 erano stati adottati, a suo avviso con dolo e/o colpa grave, dai magistrati del Tribunale di Termini
Imerese, dott. GI Antoci (P.M.), dott. CH Guarnotta (G.I.P.) e dott.ssa AN Lo PI
( .U.P.), nell'ambito del procedimento penale a carico del figlio , imputato CP_2 Parte_2 del reato di trasporto di sostanze stupefacenti.
La in particolare, esponeva: Pt_1
- che in data 17 luglio 2015 i militari della Guardia di Finanza di Termini Imerese, all'esito di un ordinario controllo stradale, avevano effettuato il sequestro dell'autovettura “Fiat Grande Punto”, targata DN595ZW, di proprietà della stessa ed in uso al figlio , avendo Pt_1 Parte_2 rivenuto al suo interno (precisamente, all'interno di un'intercapedine del vano motore) due panetti di cocaina, del peso complessivo di 2,35 kg;
- che il 18 luglio 2015, il dott. GI Antoci, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini
Imerese, aveva convalidato il sequestro dell'autovettura, senza “considerare che l'autovettura era stata smontata in tutte le sue componenti dall'ausiliario di P.G e non era stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e/o modifiche strutturale del veicolo e…che il veicolo apparteneva alla Sig.ra
terzo estraneo ai fatti di reato”, così adottando, a suo avviso, un provvedimento Parte_1
“illegittimo ab origine” (cfr. pagg. 6 - 7 dell'atto di citazione di primo grado);
- che in data 7 agosto 2015, in qualità di proprietaria, aveva presentato un'istanza di dissequestro dell'autovettura, che era stata rigettata dallo stesso dott. Antoci;
- che dopo la notifica del decreto di giudizio immediato nei confronti del figlio , Parte_2 un'analoga istanza di dissequestro del veicolo era stata da lei presentata in data 11 gennaio 2016 al dott. CH Guarnotta, GIP presso il Tribunale di Termini Imerese, che parimenti l'aveva rigettata;
- che, con sentenza n. 94/2016, emessa in data 2 marzo 2016, all'esito di giudizio abbreviato, la dott.ssa AN Lo PI, GIP/GUP presso il Tribunale di Termini Imerese, aveva ordinato la confisca dell'autovettura con “motivazione alquanto lacunosa ed insufficiente” (pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado);
- che, in data 21 ottobre 2016, aveva presentato istanza di revoca della disposta confisca dell'autovettura;
- che, in data 25 novembre 2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, la
Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 5335/2016, aveva revocato la confisca dell'autovettura, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la confisca ex art. 240 c.p.
La in via istruttoria, chiedeva disporsi prova testimoniale e CTU al fine di accertare Pt_1
l'ammontare dei danni patrimoniali subiti per la mancata disponibilità del veicolo.
3 Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del Controparte_3 in relazione all'illegittimità del decreto di convalida del sequestro (adottato, a suo dire, in violazione degli artt. 24, 27 e 42 della Costituzione e dell'art. 253 c.p.p., per essere la medesima un terzo Pt_1 estraneo al reato), nonché l'accertamento del dolo intenzionale e/o colpa grave dei suindicati magistrati del Tribunale di Termini Imerese, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni da lei asseritamente patiti e quantificati nella somma di euro
50.337,69 ovvero di quella diversa somma ritenuta equa.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree e ne chiedeva il rigetto e, in subordine, chiedeva la riduzione nel quantum delle somme oggetto dell'eventuale condanna.
Con ordinanza del 9 luglio 2019, il Tribunale di Caltanissetta rigettava le istanze istruttorie articolate dall'attrice e rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Posta la causa in decisione, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 87/2022, pubblicata in data 3 febbraio 2022, dichiarava inammissibili le domande proposte da nei confronti Parte_1 della con riferimento all'attività giurisdizionale dei magistrati Controparte_1 del Tribunale di Termini Imerese dott. Antoci e dott. Guarnotta e rigettava, nel merito, la domanda proposta dalla nei confronti della per l'attività Pt_1 Controparte_1 giurisdizionale della dott.ssa Lo PI;
condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della liquidate in € 4.151,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA.
Il Tribunale di Caltanissetta, anzitutto, ribadiva il rigetto della richiesta attorea di prova testimoniale, poiché vertente su circostanze generiche e valutative, come pure della CTU poiché esplorativa.
Nel merito, quanto all'invocata responsabilità civile dei magistrati Antoci e Guarnotta, affermava che la non aveva esperito, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 117/1988, tutti i mezzi Pt_1 di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso i provvedimenti adottati dagli stessi magistrati e che lei riteneva ingiusti.
Con riguardo all'asserita illegittimità dell'attività giurisdizionale posta in essere dal dott. GI
Antoci rilevava che la prima di agire ai sensi della legge n. 117/1988, avrebbe dovuto chiedere Pt_1 il riesame del decreto di convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355, comma 3° c.p.p., che avrebbe consentito un nuovo e diverso esame nel merito del sequestro dell'autovettura.
Quanto al successivo decreto di rigetto della richiesta di restituzione del 13 agosto 2015, il Tribunale nisseno rilevava che la avrebbe dovuto azionare il rimedio dell'opposizione ex art. 263, comma Pt_1
5° c.p.p., esperibile da tutti gli interessati.
4 Con riguardo all'asserita illegittimità dell'attività giurisdizionale posta in essere dal dott. CH
Guarnotta, il Tribunale di Caltanissetta rilevava che avverso il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, adottato dal GIP dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e nelle more della trasmissione degli atti al giudice dell'abbreviato, la avrebbe potuto Pt_1 promuovere il ricorso per cassazione, ammesso in materia dalla giurisprudenza di legittimità in materia (il giudice di prime cure richiamava in motivazione Cass., sez. I, 01/04/2021, n. 21356
e Cass., sez. III, 22/01/2015, n. 11489).
Quanto alla domanda proposta dalla nei confronti della Pt_1 Controparte_1 per l'attività giurisdizionale della dott.ssa Lo PI, la quale con sentenza aveva disposto la confisca dell'autovettura, il Tribunale nisseno rigettava la domanda per ritenuto difetto di allegazione in punto di elemento soggettivo, nesso di causalità e c.d. danno conseguenza.
Il Tribunale nisseno, quanto all'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità, affermava che la aveva censurato l'attività giurisdizionale della dott.ssa Lo PI, definendola "inidonea e Pt_1 lacunosa", senza però individuare la specifica condotta illegittima alla stregua della tipizzazione prevista dall'art. 2, comma 3 Legge n. 117/1988.
Lo stesso Tribunale, quanto al danno lamentato dalla affermava che le allegazioni sul Pt_1 punto dell'attrice erano generiche.
L'attrice, ad avviso del giudice di prime cure, aveva lamentato una serie indistinta di conseguenze dannose riferite al periodo tra il 17 luglio 2015 ed il 25 novembre 2016, allorquando l'autovettura era stata sottoposta dapprima a sequestro e poi a confisca, senza individuare i danni subiti a causa del singolo provvedimento emesso da ciascun magistrato e, in particolare, senza individuare i danni conseguenti alla sentenza emessa dalla dott.ssa Lo PI (sentenza GIP/GUP presso il Tribunale di Termini Imerese del 02.03.2016), poi riformata, sul punto della confisca del veicolo, dalla Corte di Appello di Palermo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la affidato a tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo di appello (rubricato: "Sulla infondatezza della domanda") impugnava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta limitatamente al capo che aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità civile della dott.ssa AN Lo PI, GUP presso il Tribunale di
Termini Imerese.
Sosteneva essere errata la decisione del Giudice di prime cure, in quanto l'attività giurisdizionale della dott.ssa era stata connotata da colpa grave ex art. 2, comma 3 Legge n. 117/1988. Pt_1
Affermava che la sentenza n. 94/2016 emessa dalla Dott.ssa Lo PI il 15 marzo 2016, nel procedimento n. 2434/2015 R.Gip, erroneamente e per colpa grave aveva disposto la confisca dell'autovettura Fiat "Grande Punto" targata DN595ZW di proprietà della stessa Pt_1
5 Sosteneva che la confisca dell'autovettura era stata disposta in ragione della ritenuta modifica del veicolo, utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti, e però tale circostanza risultava in contrasto con il verbale di perquisizione del veicolo, come successivamente confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo che, sul punto, aveva riformato la sentenza a firma della dott.ssa Lo PI.
Affermava che il pregiudizio lamentato e suscettibile di ristoro era in re ipsa, in quanto il provvedimento di confisca dell'autovettura aveva sottratto alla proprietaria un bene della Pt_1 vita, in violazione dell'art. 42 Cost e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU;
quindi il Tribunale nisseno avrebbe dovuto liquidare il danno allegato dall'attrice anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per l'impossibilità di prova di una sua precisa quantificazione.
La mancata disponibilità dell'autovettura per effetto della disposta confisca era un fatto sufficiente,
a suo avviso, a provare l'esistenza del danno, che esisteva in re ipsa, non potendo la Pt_1 acquistarne una nuova ed avendo bisogno del veicolo per provvedere alle cure mediche del marito.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: "Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie") contestava la decisione del Tribunale nisseno che, a suo dire, aveva erroneamente rigettato le richieste istruttorie.
Secondo l'appellante, infatti, la formulazione dei capitoli di prova, trascritti nelle proprie memorie istruttorie, rispettava criteri di cui all'art. 244 c.p.c. così come i principi espressi dalla giurisprudenza in materia. Affermava pure che il Tribunale nisseno aveva errato a dichiarare inammissibile la CTU richiesta per la quantificazione dei danni, non avendo il Giudice di primo grado esaminato le eccezioni formulate nei confronti dell'ordinanza di rigetto.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: "Rideterminazione delle spese processuali") contestava le statuizioni adottate dalla sentenza gravata in punto di regolamentazione delle spese lite, regolamentazione che, a suo dire, non trovava riscontro nell'attività processuale posta in essere nel giudizio di primo grado. Sosteneva che la parte convenuta non aveva svolto alcuna attività nella fase decisionale della causa e, pertanto, dovevano escludersi i compensi liquidati per tale fase.
Si costituiva in appello la che chiedeva il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte rigettava le richieste istruttorie formulate d all'appellante e rinviava la causa all'udienza del 24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 24 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. che le parti depositavano rassegnando le rispettive conclusioni.
6 La Corte, all'esito della verifica del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esaminano adesso i motivi di appello.
Nell'ordine logico va esaminato, anzitutto, il secondo motivo di appello, con cui si censura la decisione del Tribunale di Caltanissetta di rigettare le richieste istruttorie proposte dall'attrice.
Il motivo è infondato.
La ha dedotto "l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle richieste Pt_1 istruttorie" per il rigetto della prova testimoniale che avrebbe invece "…ottemperato ai principi di cui all'art. 244 c.p.c…." e per la mancata ammissione della CTU contabile, richiesta "al fine di accertare l'esatto ammontare del danno patrimoniale subito dalla sig.ra , a seguito Parte_1 della mancata disponibilità dell'autovettura e dell'uso della stessa, avendo come criterio i tariffari nazionali in materia di noleggio e/o acquisto di autovettura" (pagg.19-23 atto di appello).
La Corte rileva che la prova testimoniale richiesta in prime cure dalla con la memoria Pt_1 ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. - datata 25.5.2018 e depositata in data 28.5.2018 - verte su fatti generici nonché eminentemente valutativi e come tale è inammissibile.
Quanto alla chiesta CTU, volta a quantificare i danni per la mancata disponibilità dell'autovettura in ragione delle vicende giudiziarie esposte nella domanda, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 19631/2020; Cass. 31886/2019), la CTU non
7 può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Si esamina, ora, il primo motivo di appello, che risulta infondato.
L'appellante sostiene che sussiste la responsabilità civile del GIP/GUP dott.ssa Lo PI alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 5335/2016, pronunciata in data 25 novembre 2016, nell'ambito del procedimento n. 3536/2016 R.G. (motivazione depositata in Cancelleria in data 1 dicembre 2016), che ha riformato la sentenza del Gup del Tribunale di
Termini Imerese, dott.ssa Lo PI, pronunciata in data 2 marzo 2016, eliminando la statuizione che disponeva la confisca dell'autovettura ed ordinando la restituzione della medesima alla proprietaria Pt_1
Secondo la "[...] emerge in modo chiaro il riferimento che il comportamento tenuto dal Pt_1
GIP/GUP, D.ssa AN Lo PI abbia integrato i presupposti di cui all'art. 2, c. 3, Legge n.
117/1988, la quale fa riferimento alle norme di diritto ed agli elementi di fatto che devono essere violate dal magistrato procedente. Nell'affermare che il veicolo era stato abilmente modificato ai fini del trasporto dello stupefacente integra l'elemento soggettivo dal dolo o dalla colpa grave (pag. 16 atto di appello); "[…]Pertanto la sentenza deve essere riformata nel seguente determinazione, ossia nel pacifico riconoscimento della responsabilità del GIP/GUP, , la quale nel Controparte_4 disporre la confisca del veicolo di parte attrice, odierna appellante, ha agito con dolo e/o colpa grave, per violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea;
il travisamento del fatto o delle prove;
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente. Nel caso in esame dal verbale di ricognizione del veicolo emergeva in modo chiaro e pacifico che non vi erano modifiche ed aver affermato che esistevano le modifiche è in contrasto con quanto affermato dalla norma in esame. Ed ancora, dalla violazione delle suddette norme deve essere riconosciuto il danno arrecato, alla odierna appellante" (pag. 17 atto di appello). In punto di danno, la sostiene: Pt_1
"[…]Il danno che la D.ssa AN Lo PI ha arrecato all'odierna appellante è in re ispa, per aver disposto la confisca di un bene essenziale nella vita di una persona, oltretutto con problemi di salute,
e vivendo in una frazione sprovvista dei beni primari. Il danno procurato è insito nella sentenza n.
8 94/2016, nel disporre la confisca, in quanto adottati in violazione dei principi delle libertà fondamentali e dei beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla CEDU…" (pagg. 17-18 atto di appello).
Ed ancora, la afferma: "…la mancata disponibilità del veicolo dell'odierna appellante è un Pt_1 dato oggettivo, ed aver prodotto e dimostrato, di non poter comparve un nuovo veicolo, la produzione documentale delle patologie del marito, che necessitava di cure e l'acquisto di farmaci, per un arco temporale ampio è prova sufficiente per dimostrare il nesso causale tra la confisca ed il danno arrecato, in quanto si ribadisce il danno è in re ipsa…" (pagg. 18-19 atto di appello).
La così conclude: "…La Corte di Appello deve riformare la sentenza impugnata nel seguente Pt_1 modo: riconosciuta la responsabilità soggettiva della , D.ssa AN Lo PI, per CP_5 violazione delle norme invocate dispone il risarcimento del danno in forma equitativa, data
l'impossibilità oggettiva ed incolpevole della quantificazione del danno ed avendo accertato il nesso causale tra il danno ed il comportamelo assunto dal GIP/GUP, consistente nella mancata disponibilità del veicolo ad opera della confisca disposta dalla Dr.ssa Angelo Lo PI, in violazione delle norme di diritto e degli accertamenti di fatto, attraverso le prove documentale, del verbale di ricognizione, l'odierna appellante è rimasta priva della Fiat Punto, oggetto di confisca…"
(pag. 19 atto di appello).
La Corte osserva che la responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge n. 117/1988
(c.d. legge Vassalli), modificata, anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni della CGUE, dalla legge n. 18/2015, applicabile al caso di specie essendo stata l'azione esercitata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 258/2017).
L'art. 2, comma 1, della L. 117/1988 così dispone: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo
o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Affinché possa configurarsi una responsabilità a carico della Controparte_1 per l'attività giurisdizionale posta in essere dai magistrati è necessario, in primo luogo, sotto il profilo oggettivo, un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario (ovvero il diniego di giustizia) che sia generatore di un danno ingiusto.
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo o dalla colpa grave.
9 L'art. 2, comma 2, della L. 117/1988 dispone: “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (c.d. clausola di salvaguardia).
L'art. 2, comma 3, della L. 117/1988 elenca le ipotesi di “colpa grave” del magistrato: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Il successivo comma 3-bis precisa che “Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con
l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il sistema normativo della responsabilità civile dei magistrati, quale risultante dalla coordinazione fra le ipotesi di colpa grave tipizzate dalla L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3 e la previsione del comma
2 stessa norma, secondo la quale nell'esercizio di funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l'art.
2236 c.c. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto art. 2, comma 2 che si spiega col carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui al suddetto comma 3, dell'esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi, la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un'esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un “quid pluris” rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come “non spiegabile”, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato – l'errore del
10 giudice”. (ex multis Cass. civ. n. 16935/2002; Cass. civ. n. 16696/2003; Cass. civ. n. 25133/2006;
Cass. civ. n. 15227/2007; Cass. civ. n. 11593/2011; Cass. civ. n. 6791/2016).
Il magistrato, dunque, può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell'esercizio delle sue funzioni, provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione si collochi al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma da un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili nella fattispecie in esame.
Sul punto, la Suprema Corte, ha affermato che: " In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del
2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile" (Cass. civ. n. 31837/2023; Cass. civ. n.
25454/2022; SS.UU. Civ. n. 11747/2019).
Nel caso di specie, emerge dalla lettura della sentenza n. 94 del 2016 del Tribunale di Termini
Imerese, a firma del GUP dott.ssa Lo PI, che il magistrato ha ordinato la confisca dell'autovettura utilizzata per il trasporto della droga sulla scorta della seguente argomentazione:
“appare estremamente evidente come, nel caso di specie, è ravvisabile non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprime con essa un rapporto funzionale, evincibile dalle modifiche strutturali apportate al veicolo, esattamente come richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Sez. VI, n. 13176 del 29/3/2012).
La dott.ssa Lo PI ha pure affermato, ricostruendo il fatto, che, in occasione del controllo del veicolo Fiat "Grande Punto" targata DN595ZW condotto dall'imputato (figlio dell'odierna appellante per la ricerca dello stupefacente, la cui presenza pareva evidente per Pt_1
l'atteggiamento dei cani antidroga delle forze di polizia, “si rivelava necessario servirsi di un meccanico specializzato e all'interno di una intercapedine del vano motore venivano rinvenuti due panetti avvolti nel cellophane e ricoperti di una sostanza che emanava un forte odore di mentolo”.
La Corte di Appello di Palermo, nel riformare la statuizione relativa alla confisca dell'autovettura, ha affermato (cfr. sentenza n. 5335/2016 in atti): “In realtà, dal verbale di
11 perquisizione e sequestro redatto dalla Guardia di finanza in data 17.07.15 emerge, pacificamente, che i due involucri contenenti la sostanza stupefacente vennero individuati dall'ausiliario di P.G., all'uopo nominato, all'interno del vano motore, nello spazio dove sono alloggiati i motori che consentono il movimento delle spazzole tergi-vetro, sicché non risulta che siano state apportate delle modifiche strutturali al veicolo in guisa tale da renderlo specificamente funzionale all'occultamento ed al trasporto di sostanze stupefacenti.
L'autovettura in sequestro, non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 240 c.p., non avrebbe dovuto essere sottoposta a confisca, appartenendo, peraltro, alla madre dell'imputato -
[...]
-, a cui la stessa deve essere restituita. La sentenza impugnata deve, dunque, essere Pt_1 riformata, limitatamente a tale statuizione, mentre deve essere confermata nel resto”.
Può allora concludersi che ricorre, nella specie, l'ipotesi del travisamento del fatto o delle prove da parte del giudice dott.ssa Lo PI, in quanto non risultava che fossero state apportate delle modifiche strutturali al veicolo di proprietà della ed in uso al di lei figlio, in guisa Pt_1 tale da renderlo specificamente funzionale all'occultamento ed al trasporto di sostanze stupefacenti.
Il ravvisato travisamento del fatto o delle prove non è però sufficiente a rendere fondata la domanda di danni della Pt_1
Invero vi è carenza di prova (e financo di allegazione) in punto di nesso di causalità e di c.d. danno conseguenza tra la ravvisata condotta colposa della dott.ssa Lo PI ed il danno lamentato, come puntualmente affermato dal giudice di primo grado, con argomentazioni che non sono scalfite dalle argomentazioni svolte dalla appellante.
Premesso, infatti, che il danno deve essere sempre dedotto ed allegato (prima ancora che provato) da chi ne lamenti la verificazione, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa, le deduzioni della appaiono al riguardo generiche e prive della necessaria specificità, in quanto Pt_1 indistintamente riferite all'intero arco temporale in cui l'autovettura era prima sottoposta a sequestro e successivamente a confisca (e, quindi, al periodo che va dal 17.07.2015 al 25.11.2016).
Già sul piano meramente assertivo manca una precisa imputazione dei danni lamentati allo specifico provvedimento adottato dal GUP Lo PI, né sono forniti elementi utili in tal senso, nulla essendo stato dedotto, per quanto qui interessa, con specifico riferimento ai danni causalmente riconducibili alla sentenza emessa (in data 02.03.2016) dal GIP/GUP dott.ssa Lo PI, cui ha fatto seguito (il
25.11.2016) il provvedimento di riforma della Corte di Appello del Tribunale di Palermo.
In tale contesto, è evidente come le richieste di prova avanzate in sede civile dalla parte attrice
(aventi ad oggetto, peraltro, circostanze parimenti generiche, oltre che valutative, con ulteriore motivo di inammissibilità), al pari della chiesta consulenza tecnica d'ufficio, siano state legittimamente negate dal Tribunale nisseno, non potendo le carenze assertive essere colmate con l'attività
12 probatoria (artt. 112 e 115 c.p.c.), posto che l'attività di allegazione precede la seconda (cfr., sul punto, Cass., S.U., 03/02/1998, n. 1099) e che la non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può che attingere fatti chiaramente esposti dalla parte che se ne avvantaggi.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. 8941/2022).
La vanamente insiste nel dire che sussiste un danno in re ipsa per la mancata disponibilità Pt_1 dell'autovettura confiscata e che l'uso del veicolo le era necessario, "…vivendo in una frazione sprovvista di beni primari...", per le cure del marito e l'acquisto di farmaci (pag. 8 e 19 atto di appello).
La infatti, non ha provato che la mancata disponibilità dell'autovettura Fiat Grande Punto Pt_1
Tg. DN595ZW, per effetto della sentenza pronunciata dalla dott.ssa Lo PI, poi riformata in grado di appello sul capo della confisca dell'autovettura, abbia causato i danni lamentati ed il danno non è liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega al fatto illecito ascritto alla dott.ssa Lo PI (avere disposto con sentenza la confisca dell'autovettura con grave travisamento del fatto o della prova).
Va aggiunto che l'arco temporale di indisponibilità dell'autovettura, riferibile direttamente al provvedimento del GUP Lo PI, può unicamente comprendere il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza emessa dalla dott.ssa Lo PI e la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha riformato, sul punto della confisca, la sentenza di primo grado;
quindi la prova del danno causato dalla mancata disponibilità del veicolo per fatto ascrivibile al provvedimento del GUP Lo PI doveva vertere, in maniera specifica, sul periodo di tempo di circa nove mesi tra marzo 2016 e novembre 2016.
Di contro una tale specifica prova non è stata fornita dalla parte attrice.
Va pure evidenziato che le allegazioni della circa la indisponibilità di altro veicolo Pt_1 diverso dalla Fiat Grande Punto Tg. DN595ZW contrastano con le risultanze documentali, atteso che vi è prova documentale che la stessa era proprietaria di altro mezzo di trasporto Pt_1
(Fiat Doblo, tg. BR584ZW) il quale, in difetto di prova contraria, era idoneo ad essere utilizzato per il trasporto e tutte le necessità della e della sua famiglia (cfr. copia visura nominativa Pt_1
PRA-Ufficio Provinciale ACI di Vibo Valentia del 23/06/2016 depositata unitamente all'atto di citazione in primo grado in data 25.07.2017).
13 Esiste, quindi, un argomento di prova contrario, valutabile ex artt. 115 e 116 c.p.c., rispetto a quanto la allega e cioè che la stessa fosse priva di mezzi di trasporto per Pt_1
l'impossibilità di usare la Fiat Grande Punto Tg. DN595ZW, attinta dapprima da provvedimento di sequestro e poi di confisca, prima che tutta la vicenda relativa al veicolo venisse definita, in senso favorevole alla dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 5335/2016, in Pt_1 data 25 novembre 2016, nell'ambito del procedimento n. 3536/2016 R.G..
Quindi difetta, ancora una volta, la prova del danno prospettato nella domanda introduttiva ed asseritamente causato dall'operato del magistrato dott.ssa Lo PI.
E' infondato anche il terzo motivo di appello con cui la contesta la regolamentazione delle Pt_1 spese di lite decisa dal Giudice di primo grado.
La sostiene che il Tribunale di Caltanissetta ha erroneamente liquidato in favore della Pt_1 parte convenuta, nella sentenza di primo grado, compensi relativi alla fase decisionale, nonostante la parte convenuta, a suo avviso, non abbia svolto alcuna attività relativa a tale fase.
La doglianza è infondata, atteso che la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso" (Cass. civ. n. 5289/2023).
Nella specie, la difesa della in prime cure, aveva depositato la comparsa conclusionale Pt_1
e, dunque, l'Avvocatura dello Stato aveva dovuto esaminare la comparsa di controparte, con conseguente sorgere del diritto al compenso anche per la fase decisoria secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 nel testo applicabile “ratione temporis”.
Il compenso per la fase decisoria è dovuto in favore della parte vittoriosa ed a carico della soccombente, ex art. 91 c.p.c., tenuto conto che una serie di attività sono comprese nella fase decisoria, secondo la descrizione analitica fatta dall'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del
2014, e tali attività sono insite nell'attività di difesa della parte e per esse spettano e vanno liquidati i relativi compensi.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è quindi rigettato e la sentenza di primo grado
è integralmente confermata.
14 Le spese di lite del giudizio di appello seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, applicando i parametri tariffari di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in € 6.946,00 per compensi (valore dichiarato della causa
€ 50.337,69; fase studio;
fase introduttiva;
fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 87/2022, pubblicata in data 3 febbraio 2022, appellata da Pt_1
.
[...]
Condanna , al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del giudizio di appello che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore
EL De RI
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