Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Sentenza 1 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/02/2022, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2022
N. 00180/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2021, proposto da
Comune di San Cassiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paride Cesare Cretì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della D.D. n.156 del 27.5.2021, prot. n. 8700 del 27.5.2021, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Promozione Salute e Benessere Sociale – ha disposto la revoca dei posti-letto già assegnati al Comune di San Cassiano;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. P. C. Cretì, per la parte ricorrente, e avv. P. Scagliola, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il Comune ricorrente si duole della revoca dei 6 posti-letto ulteriori (rispetto ai 25 esistenti) che erano stati provvisoriamente assegnati dalla Regione Puglia alla RSA di cui il Comune è titolare.
2) La Regione, con nota 1028 del 21 gennaio 2021 (all. 3 ricorso), trametteva al Comune la scheda di valutazione e gli chiedeva:
- a) la documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia;
- b) di integrare le carenze riportate nella scheda di valutazione, relative alla mancanza di tre locali (uno per biancheria pulita, uno per quella sporca e uno per attrezzature).
3) Il Comune inviava la documentazione richiesta e la Regione, in replica, riscontrava le seguenti carenze:
“ Servizi di nucleo:
- assenza locale deposito materiale sporco con vuotatoio e lava padelle al piano rialzato;
- assenza locale deposito attrezzature carrozzine e materiale di consumo al piano rialzato e al primo piano;
- la camera per il personale n.19 di mq 12,04 presente nella planimetria del 2.12. non risulta più nell’ultima planimetria e in quel locale è stata creata una camera doppia per l’utenza di 15.65 mq.
Area destinata alla valutazione e alle terapie:
- Metratura della palestra inferiore ai 51 mq richiesti”.
4) Inoltre, la Regione rilevava che la metratura di alcune camere da letto era stata ridotta (i.e., al piano rialzato la camera doppia n.21 di mq 19,51 è stata ridotta a 15,80 mq; la camera doppia n.12 di mq 14,61 è stata ridotta a mq 15,61; la camera doppia n.20 di mq 19,51 è stata ridotta a mq15,82).
5) Con l’impugnata D.D. 156/2021 la Regione disponeva la revoca dei posti assegnati ritenendo che “ il nuovo progetto allegato all’istanza, relativo all’ampliamento, non prevede tutti i locali-spazi previsti dalla normativa regionale vigente a servizio del nucleo di nuova costruzione ”.
6) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la determina impugnata è in contrasto con la scheda di valutazione che la Regione aveva precedentemente inviato (il 21 gennaio 2021), nella quale, infatti, si attestava il rispetto degli standard dimensionali per le camere da letto, per l’area tematica e la palestra di riabilitazione;
- b) le carenze riscontrate dalla Regione compaiono per la prima volta nel provvedimento impugnato, che sarebbe quindi stato reso “a sorpresa”, senza alcun previo contraddittorio procedimentale e, quindi, anche in violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, perché la Regione non ha previamente illustrato i motivi ostativi al buon esito del procedimento.
7) Col secondo motivo di ricorso si deduce che nel progetto allegato alla domanda erano indicati camera da letto e palestra in conformità a quanto previsto dall’art. 5, lett “d” R.R. n. 4/2019, con applicazione della riduzione del 15% per i casi di ristrutturazione.
8) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
- a) le carenze riscontrate si riducono sostanzialmente alla mancanza di locale biancheria sporca, che era invece indicato negli elaborati progettuali, e alla carenza di locale per deposito attrezzature, alla cui destinazione possono essere adibiti i locali guardaroba;
- b) non si tratta quindi di carenze strutturali, ma di mere irregolarità.
9) Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, la quale, con memoria del 10 settembre 2021, ha evidenziato che dalla valutazione del progetto in origine presentato dal Comune è emerso, sin da subito, l’assenza dei seguenti locali obbligatori previsti dal R.R. n.4 del 2019:
“- locale per erogazione di attività specifiche di riabilitazione;
- locale per attività infermieristica;
- locale per assistenza religiosa;
- locale Bar;
- sala riunioni;
- lavanderia o stireria (se il servizio è appaltato all’esterno locale per lo stoccaggio);
- servizio pulizia (se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e materiale vario);
- locale deposito biancheria pulita (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);
- locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);
- locale di deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);
- locale attività pedagogico - educativa, addestramento professionale, tempo libero ” (pag. 10 cit. memoria).
10) La Regione, ha dedotto che, in replica alla richiesta di integrazione delle suddette carenze strutturali, il Comune, nell’intento di ricavare i locali mancanti, ha previsto di apportare delle modifiche progettuali anche ai locali non oggetto di contestazione, senza tuttavia riuscire a rendere il progetto da realizzarsi conforme alla normativa di riferimento.
11) Con ordinanza n. 543 del 20 settembre 2021, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare (per carenza di periculum in mora ) e compensava le spese di quella fase.
12) All’udienza pubblica del 19 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione
13) Osserva il Collegio quanto segue.
14) Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che il Comune ha sostanzialmente sostituito il progetto inziale con un altro, al fine di ricavare i locali mancanti che erano stati segnalati dalla Regione. Così facendo, però, il progetto è risultato comunque non rispondente ai parametri richiesti, come emerge, esemplificativamente, dal fatto che, nel progetto inizialmente presentato (v. tavole progettuali pp. 31 ss. all. 1 documentazione ricorrente del 3 agosto 2021), il Comune di San Cassiano aveva indicato una palestra conforme allo standard minimo di 51 mq (in ragione dell’agevolazione della riduzione del 15% rispetto ai 60 mq minimi), ma, nella successiva integrazione, ha ridotto la palestra ulteriormente per ricavare il locale destinato a “erogazione attività riabilitazione” (v. tavole di progetto p. 37 all. 4 documentazione ricorrente del 3 agosto 2021).
15) Il Comune ha cioè proposto un aliud pro alio , comunque carente, e la Regione non ha potuto fare altro che respingere la proposta del Comune. Sul punto non rileva nemmeno la deduzione in virtù della quale non sarebbe stato rispettato il contraddittorio procedimentale e sarebbe stato violato l’art. 10- bis L. n. 241/1990, in quanto, da un lato, il Comune non può che imputare a sé la negligenza di aver mutato l’originario progetto e, dall’altro, il riscontro negativo della Regione si fonda su parametri predeterminati, per il che ci si trova di fronte ad attività vincolata, con conseguente applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990 (“ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”).
16) Il ricorso va quindi respinto.
17) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO