Articolo 12 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 luglio 1970
Art. 12.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unita' paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970