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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Brno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9569/2024 promossa da:
(C.F.: ) nata a Lamezia Terme (CZ), in [...] Parte_1 C.F._1
03.08.1984, cittadina italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bodini del Foro di Mantova ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della medesima in Bologna (BO), Via Luciano Toso Montanari n. 29, e
(C.F.: ), nato a [...], in data [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Rosa Parenti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato nello studio della medesima in
Crevalcore (BO), Via G. Matteotti n. 94, con l'intervento del P.M. che ha così concluso“visto, nulla si oppone”;
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024;
Fatto e Diritto vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 18 luglio
2024; dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 22 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 29 Aprile 2017; rilevato che dall'unione in data 03.02.2018, nasceva in Bologna la figlia;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione pagina 1 di 4 materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, in quanto le garantiscono un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
osservato che il P.M. visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; reputato che le spese di lite debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi, ata a Lamezia Parte_1
Terme (CZ), in data 03.08.1984 e ato a L'Aquila (AQ), in data 29/04/2017 Parte_2 unitisi in matrimonio civile a Bologna, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 108, P. 1, anno 2017;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni :
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida ad entrambi i genitori in via condivisa i quali , pertanto, eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
3. colloca presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare, dando atto che la Per_1 medesima sosterrà le spese condominiali straordinarie inerenti la proprietà al 50% e al 100% inerenti l'uso dei servizi comuni;
4.dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé liberamente, previo accordo con la Pt_2 Per_1 madre, e, in caso di disaccordo secondo i seguenti tempi e modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00, prelevando la minore presso la casa materna, sino alla domenica sera alle ore 18.00, riconducendola presso la medesima;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, quando il fine settimana è di spettanza del padre, dall'uscita da scuola sino al giorno seguente, accompagnando la minore a scuola o presso la casa della madre in periodo extra scolastico;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il lunedì ed il martedì con pernottamento, avendo cura di prelevare la minore dall'uscita da scuola del lunedì e riconducendola presso l'abitazione della madre il mercoledì mattina in periodi extrascolastici, o presso la scuola in periodi scolastici;
- il padre potrà prelevare la minore da scuola e trascorrere del tempo con la medesima anche nei giorni di spettanza della madre, previo accordo con quest'ultima, riconducendo presso l'abitazione Per_1 pagina 2 di 4 materna non oltre le ore 19.00;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Natale con il Capodanno. Per il Natale 2024, trascorrerà con la madre il giorno di Per_1
Natale e con il padre il Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- prende atto che le parti hanno concordato che il giorno del compleanno della minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, fatta salva la possibilità di trascorrerlo con entrambi;
- entrambi i genitori potranno effettuare una videochiamata alla figlia, durante i periodi di permanenza presso l'altro genitore, una volta al giorno, in orario compreso dalle ore 19,00 alle ore 21,00.
- stabilisce che le eventuali modifiche al suindicato calendario dovranno essere concordate con un preavviso di almeno sette giorni;
5. prende atto che entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare i propri futuri compagni alla figlia, per il periodo un anno decorrente dall'01/07/2024, data di sottoscrizione dell'accordo;
6. obbliga il sig. a contribuire al mantenimento di mediante versamento alla sig.ra Pt_2 Per_1 della somma pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT dal mese di giugno Pt_1
2025, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024;
7.stabilisce che l'assegno unico familiare venga suddiviso al 50% tra i genitori;
8. prende atto che la sig.ra si impegna ad inserire in copertura assicurativa nella polizza Pt_1 sanitaria la figlia a decorrere da gennaio 2025;
9. dispone le spese straordinarie, come specificamente individuate dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, verranno integralmente suddivise al 50% tra i genitori, previa esibizione dei giustificativi di spesa ed entro sette giorni dalla richiesta.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, ovvero:
I) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello I) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre sette giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
pagina 3 di 4 10. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di non pretendere nulla a titolo di mantenimento reciproco;
11. prende atto che il sig. si è impegnato a trasferire la propria residenza entro e non oltre il Pt_2 termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
12. prende atto che i genitori prestano il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o il passaporto per la minore;
13. prende atto che i coniugi intendono attuare le suddette condizioni a decorrere dal mese di giugno
2024;
14. prende atto che la sig.ra ed il sig. hanno dichiarato di aver già regolamentato ogni Pt_1 Pt_2 altra questione economico-patrimoniale pregressa e che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra eccetto quanto concordato con il presente ricorso.
D) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 21.1.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Bruno Perla
.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Brno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9569/2024 promossa da:
(C.F.: ) nata a Lamezia Terme (CZ), in [...] Parte_1 C.F._1
03.08.1984, cittadina italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bodini del Foro di Mantova ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della medesima in Bologna (BO), Via Luciano Toso Montanari n. 29, e
(C.F.: ), nato a [...], in data [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Rosa Parenti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato nello studio della medesima in
Crevalcore (BO), Via G. Matteotti n. 94, con l'intervento del P.M. che ha così concluso“visto, nulla si oppone”;
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024;
Fatto e Diritto vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 18 luglio
2024; dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 22 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 29 Aprile 2017; rilevato che dall'unione in data 03.02.2018, nasceva in Bologna la figlia;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione pagina 1 di 4 materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, in quanto le garantiscono un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
osservato che il P.M. visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; reputato che le spese di lite debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi, ata a Lamezia Parte_1
Terme (CZ), in data 03.08.1984 e ato a L'Aquila (AQ), in data 29/04/2017 Parte_2 unitisi in matrimonio civile a Bologna, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 108, P. 1, anno 2017;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni :
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida ad entrambi i genitori in via condivisa i quali , pertanto, eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
3. colloca presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare, dando atto che la Per_1 medesima sosterrà le spese condominiali straordinarie inerenti la proprietà al 50% e al 100% inerenti l'uso dei servizi comuni;
4.dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé liberamente, previo accordo con la Pt_2 Per_1 madre, e, in caso di disaccordo secondo i seguenti tempi e modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00, prelevando la minore presso la casa materna, sino alla domenica sera alle ore 18.00, riconducendola presso la medesima;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, quando il fine settimana è di spettanza del padre, dall'uscita da scuola sino al giorno seguente, accompagnando la minore a scuola o presso la casa della madre in periodo extra scolastico;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il lunedì ed il martedì con pernottamento, avendo cura di prelevare la minore dall'uscita da scuola del lunedì e riconducendola presso l'abitazione della madre il mercoledì mattina in periodi extrascolastici, o presso la scuola in periodi scolastici;
- il padre potrà prelevare la minore da scuola e trascorrere del tempo con la medesima anche nei giorni di spettanza della madre, previo accordo con quest'ultima, riconducendo presso l'abitazione Per_1 pagina 2 di 4 materna non oltre le ore 19.00;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Natale con il Capodanno. Per il Natale 2024, trascorrerà con la madre il giorno di Per_1
Natale e con il padre il Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- prende atto che le parti hanno concordato che il giorno del compleanno della minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, fatta salva la possibilità di trascorrerlo con entrambi;
- entrambi i genitori potranno effettuare una videochiamata alla figlia, durante i periodi di permanenza presso l'altro genitore, una volta al giorno, in orario compreso dalle ore 19,00 alle ore 21,00.
- stabilisce che le eventuali modifiche al suindicato calendario dovranno essere concordate con un preavviso di almeno sette giorni;
5. prende atto che entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare i propri futuri compagni alla figlia, per il periodo un anno decorrente dall'01/07/2024, data di sottoscrizione dell'accordo;
6. obbliga il sig. a contribuire al mantenimento di mediante versamento alla sig.ra Pt_2 Per_1 della somma pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT dal mese di giugno Pt_1
2025, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024;
7.stabilisce che l'assegno unico familiare venga suddiviso al 50% tra i genitori;
8. prende atto che la sig.ra si impegna ad inserire in copertura assicurativa nella polizza Pt_1 sanitaria la figlia a decorrere da gennaio 2025;
9. dispone le spese straordinarie, come specificamente individuate dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, verranno integralmente suddivise al 50% tra i genitori, previa esibizione dei giustificativi di spesa ed entro sette giorni dalla richiesta.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, ovvero:
I) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello I) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre sette giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
pagina 3 di 4 10. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di non pretendere nulla a titolo di mantenimento reciproco;
11. prende atto che il sig. si è impegnato a trasferire la propria residenza entro e non oltre il Pt_2 termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
12. prende atto che i genitori prestano il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o il passaporto per la minore;
13. prende atto che i coniugi intendono attuare le suddette condizioni a decorrere dal mese di giugno
2024;
14. prende atto che la sig.ra ed il sig. hanno dichiarato di aver già regolamentato ogni Pt_1 Pt_2 altra questione economico-patrimoniale pregressa e che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra eccetto quanto concordato con il presente ricorso.
D) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 21.1.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Bruno Perla
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