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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. EL IL ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/07/2025, assunto in decisione in data 19/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato QUERCI CHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Lentate sul Seveso (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione. 1) Dare atto che le parti intendono definire le questioni di natura economico-patrimoniale, anche ai fini della divisione del patrimonio comune e come elemento essenziale per il raggiungimento dell'accordo, secondo le modalità seguenti: entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, in conformità delle condizioni di cui al presente ricorso, la signora (C.F. ) si Parte_2 C.F._2 impegna a cedere, al signor (C.F. ) che si impegna ad accettare, la Parte_1 C.F._1 propria quota pari al 50% di proprietà delle seguenti unità immobiliari avanti al notaio individuato dal sig. e che sarà comunicato alla sig.ra almeno 5 giorni prima e nominativamente: A) immobile Pt_1 Pt_2 sito in Monza, Corso Milano 30, appartamento ad uso abitazione sito al piano dodicesimo, composto da
4 locali e servizi, con annessa cantina al piano secondo interrato, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 58, mappale 234, sub. 51, Corso Milano 30, piano dodicesimo -S2 cat. A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale 143 mq. La già menzionata cessione è relativa all'immobile identificato nell'atto di compravendita di provenienza redatto dal notaio dott.ssa con Persona_1 studio in Monza Via Passerini 10. (doc 8 atto di compravendita casa coniugale), registrato a Monza il
08/02/2018 n° 3377 Serie 1T e trascritto a Milano 2 il 08/02/2018 ai nn. 16647/10832; B) immobile sito in Monza, Corso Milano 26 mappale 222, foglio 58, cat. C6. Registrato a Monza il 08/02/201, n° 337
Serie 1T. La già menzionata cessione è relativa all'immobile identificato nell'atto di compravendita di provenienza redatto dal notaio dott.ssa on studio in Monza Via Passerini 10, registrato Persona_1
a Monza il 08/02/2018 n° 3378 Serie 1T e trascritto a Milano 2 il 08/02/2018 ai 16648/10833 (doc 8A atto di compravendita box).
2) Ai fini dell'individuazione dei dati aggiornati si rimanda all'identificazione riportata nelle visure prodotte agli atti e agli atti di provenienza;
con il già menzionato trasferimento di proprietà, gli immobili sopra descritti saranno di proprietà esclusiva del signoR che, per l'effetto, provvederà ad onorare Pt_1 in via esclusiva ogni onere, liberando la sig.ra da ogni spesa e debito derivante da tale titolo, anche Pt_2 per tutte le obbligazioni maturate successivamente alla cessione della quota. Le spese notarili ed ogni altro onere per il già menzionato trasferimento di proprietà saranno sostenute da entrambe le parti al 50%. La cessione della quota verrà effettuata nell'ambito della già menzionata regolamentazione delle pendenze economiche tra le parti e come condizione indispensabile dell'accordo, verso il riconoscimento da parte del sig. alla signora del corrispettivo importo di € 120.000,00# (diconsi Parte_1 Parte_2 euro centoventimila); la signora dichiara accettare il suddetto importo a tacitazione Parte_2 definitiva ed a saldo e stralcio di ogni pretesa e rinuncia ad ogni pretesa e/o azione, richiesta e/o domanda, dipendente e/o correlata.
• per quel che concerne la formalizzazione del trasferimento immobiliare della presente clausola, le parti chiedono, fin da ora, l'applicazione del beneficio dell'esenzione da ogni tributo, in applicazione della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale (10 maggio 1999, n.154), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19 della legge 6 marzo 1987, n.74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e divorzio dei coniugi e relative modifiche.
3) Utenze e spese di gestione della casa coniugale: dato il rilascio della casa coniugale da parte della signora i coniugi concordano che le spese condominiali (ordinarie e straordinarie), e quelle relative alle Pt_2 utenze saranno di competenza del sig. Pt_1
4) Dare atto che la signora manterrà la residenza nella casa coniugale fino a quando non avrà Pt_2 reperito una stabile soluzione abitativa personale e, pertanto, fino a tale momento (con un termine indicativo di 18 mesi dalla data della sentenza di separazione) potrà lasciare nella casa coniugale gli effetti personali ancora presenti.
5) Le parti raggiungeranno opportuni accordi sulla divisione degli arredi presenti nella casa coniugale.
6) Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito ogni pendenza relativamente al presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente in merito;
inoltre, gli odierni comparenti, al fine di dirimere ogni eventuale futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni transattive di cui sopra. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 26.07.2012 in Parte_1 Parte_2
Germania;
- Dall'unione non sono nati figli (Cfr. cert. Residenza e stato famiglia docc. 2-3).
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Germania in data 26.07.2012 (Atto n.16, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. EL IL ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/07/2025, assunto in decisione in data 19/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato QUERCI CHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Lentate sul Seveso (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione. 1) Dare atto che le parti intendono definire le questioni di natura economico-patrimoniale, anche ai fini della divisione del patrimonio comune e come elemento essenziale per il raggiungimento dell'accordo, secondo le modalità seguenti: entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, in conformità delle condizioni di cui al presente ricorso, la signora (C.F. ) si Parte_2 C.F._2 impegna a cedere, al signor (C.F. ) che si impegna ad accettare, la Parte_1 C.F._1 propria quota pari al 50% di proprietà delle seguenti unità immobiliari avanti al notaio individuato dal sig. e che sarà comunicato alla sig.ra almeno 5 giorni prima e nominativamente: A) immobile Pt_1 Pt_2 sito in Monza, Corso Milano 30, appartamento ad uso abitazione sito al piano dodicesimo, composto da
4 locali e servizi, con annessa cantina al piano secondo interrato, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 58, mappale 234, sub. 51, Corso Milano 30, piano dodicesimo -S2 cat. A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale 143 mq. La già menzionata cessione è relativa all'immobile identificato nell'atto di compravendita di provenienza redatto dal notaio dott.ssa con Persona_1 studio in Monza Via Passerini 10. (doc 8 atto di compravendita casa coniugale), registrato a Monza il
08/02/2018 n° 3377 Serie 1T e trascritto a Milano 2 il 08/02/2018 ai nn. 16647/10832; B) immobile sito in Monza, Corso Milano 26 mappale 222, foglio 58, cat. C6. Registrato a Monza il 08/02/201, n° 337
Serie 1T. La già menzionata cessione è relativa all'immobile identificato nell'atto di compravendita di provenienza redatto dal notaio dott.ssa on studio in Monza Via Passerini 10, registrato Persona_1
a Monza il 08/02/2018 n° 3378 Serie 1T e trascritto a Milano 2 il 08/02/2018 ai 16648/10833 (doc 8A atto di compravendita box).
2) Ai fini dell'individuazione dei dati aggiornati si rimanda all'identificazione riportata nelle visure prodotte agli atti e agli atti di provenienza;
con il già menzionato trasferimento di proprietà, gli immobili sopra descritti saranno di proprietà esclusiva del signoR che, per l'effetto, provvederà ad onorare Pt_1 in via esclusiva ogni onere, liberando la sig.ra da ogni spesa e debito derivante da tale titolo, anche Pt_2 per tutte le obbligazioni maturate successivamente alla cessione della quota. Le spese notarili ed ogni altro onere per il già menzionato trasferimento di proprietà saranno sostenute da entrambe le parti al 50%. La cessione della quota verrà effettuata nell'ambito della già menzionata regolamentazione delle pendenze economiche tra le parti e come condizione indispensabile dell'accordo, verso il riconoscimento da parte del sig. alla signora del corrispettivo importo di € 120.000,00# (diconsi Parte_1 Parte_2 euro centoventimila); la signora dichiara accettare il suddetto importo a tacitazione Parte_2 definitiva ed a saldo e stralcio di ogni pretesa e rinuncia ad ogni pretesa e/o azione, richiesta e/o domanda, dipendente e/o correlata.
• per quel che concerne la formalizzazione del trasferimento immobiliare della presente clausola, le parti chiedono, fin da ora, l'applicazione del beneficio dell'esenzione da ogni tributo, in applicazione della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale (10 maggio 1999, n.154), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19 della legge 6 marzo 1987, n.74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e divorzio dei coniugi e relative modifiche.
3) Utenze e spese di gestione della casa coniugale: dato il rilascio della casa coniugale da parte della signora i coniugi concordano che le spese condominiali (ordinarie e straordinarie), e quelle relative alle Pt_2 utenze saranno di competenza del sig. Pt_1
4) Dare atto che la signora manterrà la residenza nella casa coniugale fino a quando non avrà Pt_2 reperito una stabile soluzione abitativa personale e, pertanto, fino a tale momento (con un termine indicativo di 18 mesi dalla data della sentenza di separazione) potrà lasciare nella casa coniugale gli effetti personali ancora presenti.
5) Le parti raggiungeranno opportuni accordi sulla divisione degli arredi presenti nella casa coniugale.
6) Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito ogni pendenza relativamente al presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente in merito;
inoltre, gli odierni comparenti, al fine di dirimere ogni eventuale futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni transattive di cui sopra. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 26.07.2012 in Parte_1 Parte_2
Germania;
- Dall'unione non sono nati figli (Cfr. cert. Residenza e stato famiglia docc. 2-3).
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Germania in data 26.07.2012 (Atto n.16, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL ON