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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17242/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17242/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
), come legalmente Parte_2 C.F._2 rappresentato da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ), come legalmente rappresentato da Parte_6 C.F._6
.F. Parte_7 C.F._7
(C.F. Parte_8 C.F._8
.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10
( ) Parte_11 C.F._11 Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco C.M. Impelluso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Milano, Viale Majno n. 5, come da procura in atti ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
v. Ca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Monte Suello n. 5, come da procura in atti
CONVENUTO
C.F. .IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
a e d aurizi d elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Vivaio n. 24, come da procura in atti
TE MA
1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_4 dall'avv. Andrea Biffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Mazzini n. 7, come da procura in atti
TE INTERVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito:
Parte attrice:
“In via principale
a)accertare e dichiarare la responsabilità di nella determinazione dell'infortunio sul Controparte_1 lavoro occorso in data 22 marzo 2019 durante le op ttotetto del condominio sito in CP_4
Magenta – via Cimabue n° 7, in seguito al quale il signor riportava gravi lesioni personali che ne Parte_12 cagionavano il decesso in data 24 marzo 2019;
b) per l'effetto, condannare c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Marcall azza l risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente al decesso del signor . Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed Parte_12 il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
A. Parte attrice chiede di essere ammessa alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante d (signor sui seguenti capitoli di prova, da intendersi Controparte_1 CP_5 tutti preceduti dalle parole “vero che”:
1). il giorno 22 marzo 2019 il signor si trovava all'interno del condominio sito in Parte_12 CP_4 Magenta – via Cimabue n° 7, per effett zia nel sottotetto del condominio, che a ito tale incarico alla Controparte_1
2). a marzo 2019 il signor era lavoratore dipendente di Parte_12 Controparte_1
3). il giorno 22 marzo 2019, nel cantiere all'interno del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° 7 CP_4 erano presenti anche due lavoratori autonomi, i signori e;
Persona_1 Persona_2
4). l'accesso al sottotetto del avveniva tramite una botola delle dimensioni di 0.55 x 0.60 metri, posta CP_6 sopra il pianerottolo del secondo e ultimo piano;
5). al momento dell'infortunio, il signor aveva in uso una scala trasformabile telescopica SVELT, Parte_12 a libro, dell'altezza al vertice di 2,70 metri e con una larghezza massima di 2,20 metri, fornita dal datore di lavoro;
6). la scala in uso al signor era di proprietà del datore di lavoro Parte_12 Controparte_1
2 7). la scala in uso al signor era più larga dell'apertura della botola;
Parte_12
8). la scala in uso al signor era più corta della distanza dal pavimento all'apertura della botola;
Parte_12
9). la botola si trovava a circa 320 cm d'altezza dal pavimento del pianerottolo;
10).era impossibile che la scala superasse di un metro il punto di sbarco all'interno della botola;
11).il giorno 22 marzo 2019, nel cantiere all'interno del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° 7, CP_4 il signor aveva posizionato la scala con la massima estensione;
Parte_12
12).nel corso della mattina, dopo essersi affacciato al sottotetto per valutare i lavori da eseguire, consistenti nella rimozione del guano dei piccioni e dell'isolante lana di roccia deteriorato, il signor scendeva per Parte_12 prendere la strumentazione che serviva;
13).una volta risalito in cima alla scala, il signor appoggiava il materiale al di sopra della botola Parte_12 del sottotetto e poi, nel passaggio dalla scala alla botola, precipitava a terra;
14).in tale frangente, la scala cadeva, andando a danneggiare la porta d'ingresso di uno degli appartamenti che si affacciano sul pianerottolo del secondo piano;
15).successivamente, attirato dalle grida, il signor tornava sul luogo della scala, ove trovava il signor Persona_1
a terra, dolorante e con una ferita alla testa;
Parte_12
16).il signor veniva ricoverato all'Ospedale di Legnano, con diagnosi di “caduta accidentale da una Parte_12 scala sul po ma cranico con lacerazioni corticali fronto-temporoparietale dx, fratture dei processi trasversi L1-L4 a sn, frattura del soma di L4”;
17).successivamente, il signor andava incontro a un peggioramento neurologico con marcato Parte_12 aumento dell'ematoma cerebrale;
18).nonostante un intervento evacuativo della pressione endocranica, alle ore 17:00 del 24 marzo 2019 il signor
decedeva (doc. 3); Parte_12
19).intervenivano il personale del 118 e la Polizia Locale di Magenta per gli accertamenti del caso (doc. 18 e 19);
20).per conto della Polizia Locale di Magenta intervenivano il sovrintendente il sovrintendente Persona_3 e il commissario Persona_4 Persona_5 Parte
21).a seguito degli accertamenti eseguiti, la svolgeva varie contestazioni nei confronti del legale rappresentante della ditta (doc. 21 e 22). Controparte_1
B. Parte attrice chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, oltre che sui capitoli da 1 a 21, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”:
22).la signora , residente all'ultimo piano del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° Testimone_1 CP_4 7, dopo aver sentito un botto, usciva sul pianerottolo a vedere cosa fosse successo;
23).la signora trovava il signor a terra sul fianco sinistro, con la schiena rivolta Testimone_1 Parte_12 verso l'appartamento delle famiglie e e il viso verso la ringhiera della scala;
Per_6 Tes_1
24).la signora trovava la scala a libro a terra riversa sul fianco, con la parte a cuspide rivolta verso i Testimone_1 piedi del signor;
Parte_12
25).prima della caduta, la signora aveva visto che la scala aveva i gradini rivolti verso l'appartamento Testimone_1 della famiglia Per_6
3 26).la scala veniva rimessa in piedi per consentire la discesa delle persone che si trovavano nel sottotetto, tra cui il signor
Persona_7
27).il signor prestava soccorso al signor;
Persona_7 Parte_12
28).il signor riferiva al signor che gli era scivolata la scala mentre stava salendo Parte_12 Persona_7 nel sottotetto;
Si indicano come testimoni:
• sovrintendente presso Polizia locale di Magenta, sita in Magenta (MI) – via Crivelli n° 43 Persona_3
• sovrintendente presso Polizia locale di Magenta, sita in Magenta (MI) – via Crivelli n° 43 Persona_4
• commissario presso Polizia locale di Magenta, sita in Magenta (MI) – via Crivelli n° 43 Persona_5
• residente in [...]5 Persona_7
• (condomina), residente in [...] Testimone_1
• Dott. presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_8
• presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_9
• presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_10
• presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_11
C. Parte attrice chiede disporsi CTU volta a verificare la possibilità di raggiungere in sicurezza il sottotetto del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° 7, mediante la scala trasformabile telescopica SVELT CP_4 fornita da Controparte_1
D. Parte attrice chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”:
29).successivamente alla morte del marito la signora ha iniziato a manifestare ricorrenti Pt_12 Parte_3 pensieri negativi, senso di rassegnazione e tristezza;
30).successivamente alla morte del marito la signora si mette a piangere quando parla di Pt_12 Parte_3 con gli altri;
Pt_12
31).successivamente alla morte del marito la signora ha iniziato a mostrare stanchezza e Pt_12 Parte_3 prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
35). tra i fratelli del signor , era stata l'ultima a sposarsi;
Parte_12 Parte_14
36). era rimasta a vivere con il marito nella casa di famiglia, insieme alla madre Parte_14 Persona_12
40). era stata la madrina di battesimo di (figlia di ); Parte_14 Pt_1 Parte_12
41). era stato padrino di battesimo di (figlio di ); Parte_12 Pt_6 Parte_14
42). aveva scelto lo zio come padrino per la propria cresima;
Parte_10 Pt_12
43). si intratteneva con lo zio in lunghe chiacchierate alla domenica, quando tutta la Parte_10 Pt_12 famiglia si riuniva a casa della nonna per pranzare insieme;
45). amava giocare con lo zio specialmente in acqua al mare in Calabria;
Parte_11 Pt_12
46). e condividevano con lo zio la tradizione di fare una foto insieme ogni Pt_10 Parte_11 Pt_12 anno, per confrontarla con quella dell'anno precedente.
4 Si indicano come testimoni:
• , residente in [...] Testimone_2
• residente in [...]”. Testimone_3
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, riconvenzione respinta, ogni più opportuno provvedimento emesso, così giudicare: nel merito:
• dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dagli attori e, per l'effetto, respingerle integralmente;
• dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da e, per l'effetto, respingerle integralmente;
CP_3 nel merito – in subordine:
• accertare e dichiarare l'eventuale grado di responsabilità nella causazione del sinistro da addebitare a
[...]
Controparte_1
• accertare e dichiarare a quali degli attori spetti un risarcimento del danno per i titoli invocati, determinando l'entità del risarcimento eventualmente spettante;
• accertare e dichiarare l'eventuale grado di responsabilità nella causazione del sinistro da addebitare a
[...]
e, per l'effetto, determinare l'entità delle somme dovute ad;
Controparte_1 CP_3
• dichiarare tenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e Controparte_2 tenere indenne in virtù del contratto di assicurazione stipulato inter partes; Controparte_1
• per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 corrispondere le somme che, all'esito del giudizio, dovessero risultare dovute agli attori e ad;
CP_3 in via istruttoria:
• ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 186 comma 3 n. 2 c.p.c. in data 15 Aprile 2023 con i testi ivi indicati;
• respingere, ove riproposte, le istanze formulate dagli attori nella propria memoria istruttoria e non ammesse con provvedimento in data 22 Giugno 2023;
• autorizzare la convenuta, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, a prova contraria, con i testi indicati nella propria memoria istruttoria sui capitoli da n. 1 a n. 28, con esclusione dei capitoli 2, 16, 17 e 18, che vertono su circostanze pacifiche, dei capitoli 19, 20 e 21, che vertono su circostanze documentali, dei capitoli da n. 32 a n. 34, da n. 37 a n. 39 e 44, sui quali si è già svolta l'escussione dei testi;
• respingere, ove reiterata, la richiesta di CTU volta a valutare la possibilità di raggiungere in sicurezza il sottotetto, formulata dagli attori, in quanto meramente esplorativa;
in ogni caso:
• con vittoria di spese ed onorari”.
5 Parte terza chiamata Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:
PRELIMINARMENTE NEL MERITO
Respingere la domanda avanzata dagli attori in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
In subordine, accertare il grado di colpa della vittima e l'ammontare dei danni ex adverso pretesi iuxta alligata et probata.
In ogni caso, nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia limitare l'obbligo mallevatorio di entro il limite del massimale di polizza pari ad €1.000.000,00, ivi ricomprendendovi CP_2 interessi, rivalutazione e spese di lite avversarie, comunque detratti scoperti e franchigie. Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'acquisizione degli atti e documenti del fascicolo RGNR 11326/2019 mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Chiede pertanto riservarsi la causa in decisione concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche”.
Per : CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, ammesso in rito e dichiarato tempestivo il presente intervento:
a) accertare e dichiarare che in dipendenza dell'infortunio per cui è causa l garantisce all'avente diritto Sig.ra CP_3 in qualità di coniuge del lavoratore deceduto le prestazioni Parte_3 Parte_12 assicurative di legge il cui costo complessivo, allo stato, ammonta ad euro 527.600,24 come da attestato di credito aggiornato che si deposita (doc. 9) che specifica i ratei di rendita ad oggi corrisposti - pari ad euro 135.292,19 (doc. 10) - oltre alla capitalizzazione - pari ad euro 372.956,01 (doc. 11) - della medesima rendita erogata al coniuge superstite dell'infortunato deceduto:
b) conseguentemente, accertata l'esclusiva responsabilità a carico del datore di lavoro per l'infortunio di cui è causa, condannare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 c.c. e 2043 c.c., n via solidale Controparte_1
e/o alternativa con entrambi in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al paga zidetta di euro 527.600,24 oltre rivalutazione ed CP_3 interessi ovvero della diversa somma che dovesse risultare nel corso della causa;
c) condannare altresì le parti convenute a pagare le spese, i diritti e gli onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6 Pt_8
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_15 Parte_10 Parte_11
'a esponsabilità esclusiva per Controparte_1 aver provocato l'infortunio per cui è causa al loro prossimo congiunto sia la Parte_12 condanna di al risarcimento di tutti i danni patri oniali Controparte_1 subiti dagli attori e, per l'effetto, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
6 In particolare, gli attori allegavano e deducevano:
- che, in data 22 marzo 2019, lavoratore dipendente della ditta Parte_12 [...]
si trovava sito in Magen Controparte_1 Controparte_7
Cimabue n. 7, per eseguire interventi di pulizia nel sottotetto dell'edificio;
- che, nel cantiere, erano presenti altresì due lavoratori autonomi, i signori e Persona_1
Persona_2
- che accedeva al sottotetto tramite una botola e si avvaleva di una scala a Parte_12 libro dell'altezza di 2,70 metri e della larghezza massima di 2,20 metri;
- che, dopo aver effettuato una valutazione preliminare dei lavori da eseguire, quest'ultimo si recava all'esterno del fabbricato per prelevare la strumentazione necessaria;
- che, poco dopo, attirato dalle grida, il signor rinveniva Persona_1 Parte_12 riverso a terra, dolorante e con una ferita al capo;
- che riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato Parte_12 intervento del 118 e della Polizia Locale;
- che, trasportato d'urgenza all'Ospedale di Legnano, al lavoratore venivano diagnosticati un trauma cranico con lacerazioni corticali fronto-temporo-parietale dx, fratture dei processi trasversi L1-L4 a sn, e una frattura del soma di L4;
- che, successivamente, subiva un rapido peggioramento del quadro Parte_12 neurologico, con marc toma cerebrale e che, nonostante un intervento chirurgico volto all'evacuazione della pressione endocranica, alle ore 17:00 del 24 marzo 2019 decedeva;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano avviava un procedimento penale (R.G.N.R. 11326/2019) nei confronti di e CP_5 Controparte_8 rispettivamente legale rappresentante della società datrice di lavoro e amministratore del condominio;
- che, nel corso delle indagini, il consulente nominato dal Pubblico ministero riteneva sussistente il nesso eziologico tra la caduta avvenuta in data 22 marzo 2019 e l'evento mortale verificatosi;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano chiedeva il rinvio a giudizio del signor per aver violato le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul CP_5 lavoro, are per aver redatto un piano operativo di sicurezza privo dei contenuti minimi richiesti, per non aver valutato i rischi specifici legati all'accesso al sottotetto e all'attrezzatura utilizzata nonché per non aver fornito al lavoratore strumenti idonei a garantire la salute e la sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
- che il Giudice per le indagini preliminari fissava udienza preliminare, ove si costituiva
[...]
in qualità di sorella del defunto, al fine di chiedere la condanna di e ottenere Pt_5 CP_1 il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti;
- che, all'udienza del giorno 18 novembre 2021, veniva condannato alla pena di CP_5 anni uno di reclusione nonché al risarcimen a favore della parte civile, da determinarsi in separata sede civile;
7 - che gli attori conferivano mandato di assistenza stragiudiziale alla società GS Gestione Sinistri s.r.l., la quale avanzava nei confronti della formale richiesta di Controparte_1 risarcimento dei danni, mediante lettera rac PEC, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1 in data 28.09.2022, chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa di
[...] al fine di garantire e manlevare la da ogni c Controparte_2 Controparte_1 pregiudizievole derivante dal giudizio e, nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta richiedeva altresì, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'eventuale grado di responsabilità di nella causazione del sinistro nonché dichiarare a quali degli Controparte_1 attori spetti il diritto al risarcimento del danno per i titoli invocati. In particolare, la
[...] dichiarava che, a seguito della sentenza emessa in data 28.12.2021 nei confr Controparte_1
quest'ultimo proponeva rituale appello al fine di contestare le motivazioni contenute CP_5
in quanto ritenute insufficienti a comprovare la dinamica del sinistro e l'esistenza del nesso eziologico con l'evento. Inoltre, parte convenuta rilevava la corresponsabilità del signor nella causazione dell'evento, evidenziando la sussistenza in capo al prestatore di Parte_12 lavoro di una serie di obblighi nell'esecuzione dell'attività, consistenti nell'assolvimento dei compiti affidati con diligenza e perizia nonché nell'utilizzo corretto dei dispositivi e delle misure di prevenzione predisposte, nella specie non rispettati.
Con Decreto emesso in data 30.09.2022 veniva autorizzata la chiamata del terzo
[...]
e veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno Controparte_2 14.02.2023 nel rispetto del termine a comparire.
In data 25.01.2023 si costituiva in giudizio la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata, chiedendo, ne te le domande di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, di accertare il concorso di colpa della vittima e determinare l'ammontare dei danni subiti nei limiti di quanto allegato e provato, limitando, inoltre, l'eventuale obbligazione di manleva entro il massimale di polizza pari ad Euro 1.000.000,00, comprensivo di interessi, rivalutazione e spese di lite. La chiedeva, altresì, di disporre l'acquisizione degli atti e documenti del Controparte_2 d. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché della documentazione presso l' relativa alle prestazioni erogate ed erogande in favore CP_3 degli attori.
Successivamente, all'udienza del giorno 22.06.2023 questo Giudice ammetteva i mezzi di prova orale dedotti da parte attrice e disponeva l'acquisizione, ex art. 213 c.p.c., presso l' dei documenti CP_3 relativi alle somme erogate ed erogande in favore degli attori in conseguenza alla morte di Pt_12 a causa del sinistro sul lavoro occorso in data 22.03.2019.
[...]
In data 21.07.2023 interveniva in giudizio l' Controparte_9
, chiedendo di dichiarare che
[...] CP_3
le prestazioni previste dalla normativa vigente, quantificandole in un ammontare Parte_3 d Euro 423.261,54 nonché di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nella causazione del sinistro al fine di condannare, in via Controparte_1 solidale o alterna e al rimborso della Controparte_1 Controparte_2
8 somma predetta in favore di , oltre rivalutazione ed interessi, ovvero della diversa somma CP_3 ritenuta di giustizia.
In data 22.01.2024 la terza chiamata depositava ricorso per sequestro giudiziario nei confronti degli odierni attori, di e di Con Ordinanza del 29.02.2024 il ricorso Controparte_1 CP_3 veniva respinto e il regolamento delle spese veniva rimesso alla presente fase di merito.
All'udienza del giorno 19.03.2024 le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare un'ipotesi conciliativa, tuttavia senza ottenere alcun riscontro positivo.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 21.05.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 29.05.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 30.05.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 22.06.2023, non avendo le parti dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca o una modifica, neppure parziale, del predetto provvedimento istruttorio.
3. In punto di legittimazione degli attori Parte_1 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_8 Parte_9 Persona_12 Parte_14 parte terza chiamata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione non è fondata.
Ed infatti, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove un'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
tale onere - che non è assolto con la produzione della mera denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. 10519/2024).
Ebbene, nella specie i predetti attori hanno versato in atti sia il certificato di morte di
[...]
(v. doc. 10, fasc. att.) e di (v. doc. 54, fasc. att.) nonché gli atti dello stato Per_12 Parte_14 ui si desume il grado di pa i certificati di nascita ove si evince il nominativo dell'ascendente nonché i certificati di matrimonio da cui si evince il grado di parentela (v. doc. 6, 7, 9, 14, 15 e 46, fasc. att.).
Ne consegue che la legittimazione attiva, rectius titolarità del diritto dal lato attivo dei predetti attori, dei predetti attori deve ritenersi, nella specie, adeguatamente provata.
4. Quanto alla domanda formulata dagli attori nei confronti di giova Controparte_1 preliminarmente rilevare quanto segue.
4.1. La domanda risarcitoria formulata dai prossimi congiunti del de cuius Parte_12 nei confronti di è sussumibile nel disposto normativo di Controparte_1
9 quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro nei confronti di soggetti terzi, diversi dal lavoratore, cui consegue la competenza del Giudice ordinario in luogo del Giudice del lavoro.
4.2. In via generale deve rilevarsi che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato da parte attrice deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. i quali, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno – connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela – e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.
In particolare, giova rammentare che mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto- reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È quindi pur sempre necessario che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c., ma il fatto non è da solo sufficiente a fondare la responsabilità civile.
Ed infatti la nozione di “danno” rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. ex multis Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
4.3. Fatta tale premessa, deve rilevarsi che il fatto illecito posto a fondamento della pretesa creditoria che parte attrice imputa alla società convenuta attiene alla violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di tutela della salute del lavoratore di cui agli artt. 2087 c.c. e 107 ss. d.lgs. 81/2008.
4.4. Preliminarmente devono essere ricostruite le modalità di accadimento dell'infortunio mortale che ha determinato il decesso del signor Parte_12
4.4.1. Sul punto, deve farsi riferimento, come fonti di prova, al materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante della società convenuta, ovvero il signor condannato dal Tribunale di Milano alla pena della CP_5 reclusione per i fatti di causa (v. doc. 28, fasc. att.).
In relazione all'efficacia probatoria del materiale probatorio acquisito in altri procedimenti, devono ritenersi condivisibili i principi giurisprudenziali ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in forza dei quali il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se eventualmente intercorrente tra
10 parti diverse, pur costituendo prova c.d. atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (per tutte Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di atti di indagine compiuti in diverso procedimento (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio gli atti ed i documenti del procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto e ritualmente versati in atti, ovvero, in particolare, la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 28.12.2021 (v. doc. 28, fasc. att.), le sommarie dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento penale (v. doc. 58 e 59, fasc. att.) nonché gli ulteriori atti del procedimento penale (v. docc. nn. 25-27, fasc. Parte att.) e la relazione dell' intervenuta in loco il giorno del sinistro (v. doc. 21, fasc. att.).
La sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Milano è stata, peraltro, confermata dalla Corte d'Appello di Milano in data 4.12.2023, come documentato da parte attrice (v. doc. 61, fasc. att.).
4.4.2. Sulla scorta della predetta documentazione, la dinamica del sinistro può così essere ricostruita: il 22 marzo 2019 dipendente della società si Parte_12 Controparte_1 trovava nel , alla via Cimabue n. 7, ri Controparte_7 autonomi, i signori e La lo aveva incaricato di Persona_1 Persona_2 CP_1 effettuare dei lavori te redet , in particolare CP_7 lavori di sistemazione della guaina del tetto condominiale e l'accesso al sottotetto avveniva tramite una botola delle dimensioni di 0.55 x 0.60 metri facendo uso di una scala a libro dell'altezza al vertice (in stato di apertura) di 2,70 metri e con una larghezza massima di 2,20 metri. La soletta del solaio si trova a circa tre metri di altezza rispetto al pavimento del pianerottolo;
dunque, la scala utilizzata non consentiva di arrivare sino all'ingresso del sottotetto. Il signor è inizialmente salito nel Pt_12 sottotetto con il collega e poi è risceso per prendere della stru necessaria ad eseguire i lavori nel sottotetto;
all'atto di risalire, nel momento di passare dalla scala al sottotetto (a cui si accedeva verosimilmente facendo un “salto” verso la botola dato che l'altezza della scala era inferiore all'altezza del pianerottolo e, in ogni caso, la scala non poteva entrare all'interno della botola per le ristrette dimensioni della stessa), è caduto al suolo. A seguito della caduta, ancora in vita, veniva immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'Ospedale di Legnano dove veniva diagnosticato un trauma cranico con lacerazioni corticali fronto-temporo-parietale dx, fratture dei processi trasversi L1-L4 a sn, frattura del soma di L4. Dopo un peggioramento delle sue condizioni neurologiche, il signor decedeva in data 24 marzo alle ore 17.00. Pt_12
In relazione alle prove assunte nel corso del procedimento penale, sono stati sentiti a SIT i colleghi del signor ed una persona residente nel palazzo, i quali hanno riferito di non aver assistito Pt_12 direttamente alla caduta, ma di aver sentito l'urlo del lavoratore e il rumore prodotto dal suo corpo che colpiva il pavimento del pianerottolo (v. doc. 19, 58 e 59, fasc. att.).
In ordine alla contestata divergenza delle dichiarazioni testimoniali rese dai due lavoratori presenti in Condominio il giorno del sinistro, e deve invero rilevarsi Persona_1 Persona_2 che le due dichiarazioni convergono sulle modalità di accesso al sottotetto da parte del de cuius,
11 ovvero attraverso la scala trasformabile multiposizione configurata a libro (v. doc. 21, fasc. att.) nonché sulla circostanza – rilevante ai fini del presente giudizio – che al momento della caduta nessuno si trovasse sul pianerottolo sottostante e che la scala (di altezza inferiore a tre metri) non fosse in alcun modo ancorata al suolo.
Le predette dichiarazioni, peraltro, in quanto ricche di particolari, precise e nemmeno smentite da altri elementi probatori, devono ritenersi attendibili e credibili e, dunque, possono assumere rilevanza probatoria nel presente giudizio quali prove atipiche nei termini di cui si è detto.
Parte convenuta non ha, del resto, provato una differente ricostruzione dell'infortunio, essendosi la stessa limitata, unitamente alla terza chiamata, ad eccepire una possibile disattenzione del lavoratore che, tuttavia, non emerge dal complessivo compendio probatorio.
4.5. In punto di responsabilità civile del datore di lavoro, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia adeguatamente provato sia l'illiceità del fatto posto in essere dalla Controparte_1 unitamente all'evento lesivo occorso, sia il nesso di causa tra gli stessi e l'e colpa generica e specifica.
Preliminarmente, con riguardo all'evento lesivo mortale e alla sua riconducibilità eziologica alla caduta al suolo del signor deve rilevarsi che nel corso del procedimento penale è stato Pt_12 disposto un accertamento ale all'esito del quale è stata riconosciuta la “sussistenza di rapporto di causalità tra le lesioni subite in data 22.03.2019 e l'exitus del 24.03.2019, intervento in corso di ricovero. Da segnalarsi, infine, come l'intero esame necroscopico e la disamina della cartella clinica non abbiano posto evidenza di alternative cause di ordine patologico naturale ovvero traumatico che possano altrimenti giustificare il decesso” (v. doc. 28, fasc. att.).
Ciò posto, deve ritenersi ulteriormente provato che il datore di lavoro del signor Parte_12 avesse incaricato a recarsi nel Condominio di via Cimab Parte_12 compiere sia lavori di pulizia del sottotetto, sia lavori di manutenzione dello stesso consistenti nella sistemazione della guaina del tetto circostanza peraltro nemmeno contestata. Deve CP_10 inoltre ritenersi provato, alla luce delle previsioni del P.O.S. (v. doc. 23, fasc. att.) e degli accertamenti compiuti dall'ATS nell'immediatezza (v. doc. 21, fasc. att.), che la scala utilizzata non fosse adatta al lavoro da svolgere. In particolare, dagli accertamenti compiuti è emerso che la scala doppia utilizzata per accedere al sottotetto comportava che l'operatore si trovasse senza appoggio nel momento di passaggio dalla scala alla soletta del sottotetto considerate le ridotte dimensioni sia del pianerottolo nel quale si trovava, sia della botola. La scala “svelt” utilizzata dai lavoratori il giorno dell'infortunio non garantiva infatti la sicurezza dei lavoratori in quanto non era consentito utilizzare la scala doppia per accedere ad un altro livello per divieto del costruttore, come emerso dall'esame del libretto d'uso e di manutenzione (v. doc. 21, fasc. att.). Ancora, come spiegato dai tecnici dell'ATS intervenuti, “se la scala fosse stata utilizzata in posizione d'appoggio, per lo sbarco in quota doveva, oltre ad essere adeguatamente trattenuta, sporgere di almeno un metro rispetto al piano di sbarco (rif. manuale d'uso e manutenzione pag. 3 lett. i) e d.lgs. 81/2008, ma ciò non sarebbe stato possibile in considerazione della larghezza massima della botola pari alla larghezza della scala (rilievi fotografici all. 6)” (v. doc. 21, fasc. att.).
Nel P.O.S. redatto in data 12.3.2019 era previsto esclusivamente che l'accesso al sottotetto avvenisse tramite la botola con l'uso di una scala doppia da usarsi completamente aperta (v. doc. 23, fasc. att.), purtuttavia senza alcuna valutazione dei rischi connessi alle caratteristiche della botola che, come pacifico, era di piccole dimensioni e a tre metri di altezza dal pianerottolo nonché dei rischi connessi alle dimensioni ed altezza del sottotetto nel punto di sbarco in relazione alla conformazione della
12 copertura, alle dimensioni dell'ambiente di lavoro e alle sue scarse condizioni di aerazione ed illuminazione, all'attrezzatura utilizzata per l'accesso.
Come può evincersi dalla documentazione fotografica acquisita dai tecnici dell'ATS, il lavoratore, giunto alla sommità della scala, avrebbe dovuto slanciarsi verso la botola e sollevarsi di peso al suo interno senza avere alcun appoggio sotto i piedi (v. doc. 21, pagina 6, fasc. att.).
Sotto questo profilo, deve ritenersi accertata la violazione degli artt. 111 e 96, comma I, lett. g) del d.lgs. 81/2008. L'art. 111 d.lgs. citato prevede che il datore di lavoro “nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure”; ancora, al comma II, l'art. 111 prevede che “il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
[…] il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare”.
Con riguardo ai lavori in quota, ovvero quelli che si svolgono ad altezza superiore ai due metri (v. art. 107), il d.lgs. citato prevede altresì l'obbligo di installare dispositivi contro le cadute dall'alto (v. art. 115).
Con particolare riguardo, invece, alle scale, l'art. 113 d.lgs. citato, al quinto comma, dispone che
“Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.
Ebbene, nella fattispecie de qua le operazioni di accesso ed uscita dal locale sottotetto sono state realizzate in condizioni di evidente pericolosità e senza che tali rischi fossero stati oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro come invece imposto dal d.lgs. citato in presenza di cantieri temporanei (v. art. 89, lett h), d.lgs. 81/2008): l'assenza di una persona a terra che reggesse la scala (circostanza provata in giudizio e comunque pacifica), l'assenza di opere provvisionali che prevenissero il pericolo di cadute dall'alto, l'assenza di una scala di dimensioni tali da riuscire a passare entro la botola così da superare la soletta del sottotetto per una porzione sufficiente a consentire al lavoratore di scendere dalla scala ed approdare al sottotetto senza correre rischi.
Alla luce delle superiori considerazioni e fermi, in ogni caso, gli obblighi generali di diligenza e prudenza, deve ritenersi che l'evento lesivo occorso al signor si sarebbe potuto evitare con Pt_12 una più completa valutazione dei rischi relativi alle operazi lgere e l'adozione di misure idonee che certamente avrebbero potuto impedire la caduta dall'alto del lavoratore.
Dalla lettura delle S.I.T. emerge, peraltro, che il legale rappresentante della società convenuta, CP_5
fosse stato edotto dal lavoratore che quel giorno sarebbero passati dalla botola per il
[...] Per_1 compimento delle attività prescritte (v. doc. 58, fasc. att.).
Deve, pertanto, accertarsi la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte della convenuta e, dunque, la sussistenza nel caso di specie di una Controparte_1 condotta colposa, sia sotto il profilo della colpa specifica che della colpa generica, idonea a causare l'evento lesivo mortale.
4.6. Parte convenuta ha eccepito il concorso colposo del danneggiato lavoratore, Pt_12
nella causazione dell'evento lesivo per non avere, lo stesso, usato il casco
[...] operazioni di accesso alla botola;
parte terza chiamata ha eccepito il concorso colposo evidenziando che il de cuius si sarebbe dovuto rifiutare di utilizzare la scala per accedere alla botola.
13 Entrambe le eccezioni sono sfornite di supporto probatorio e devono ritenersi infondate.
In relazione all'eccezione sollevata da deve rilevarsi che non risulta provato Controparte_1 in giudizio che il convenuto avesse eff lavoratore del casco protettivo che, al momento del sinistro, il de cuius non indossava.
Il d.lgs. 81/2008 prevede, infatti, che è obbligo del datore di lavoro organizzare l'attività lavorativa e vigilare su di essa;
su di lui grava, pertanto, l'obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori della normativa vigente, nonché delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (cfr. ex multis Cass. Civ. 25597/2021 e 4980/2023, Pres. Travaglino).
Con riguardo alla seconda eccezione (per cui il lavoratore si sarebbe dovuto rifiutare di utilizzare la scala per accedere alla botola stante l'inidoneità della propria attrezzatura), deve rilevarsi che nello stesso P.O.S. emesso dal datore di lavoro (v. doc. 23, fasc. att.) era previsto che l'accesso al sottotetto avvenisse esclusivamente tramite la botola con l'uso di una scala doppia da usarsi completamente aperta, sebbene ciò comportasse che il lavoratore, giunto alla sommità della scala, dovesse slanciarsi verso la botola e sollevarsi di peso al suo interno, il tutto senza alcun appoggio sotto i piedi.
In materia di concorso colposo del danneggiato, deve peraltro rammentarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (cfr. Cass. Civ. 4980/2023).
Nella specie non può ritenersi provato che il signor avesse posto in essere una condotta del Pt_12 tutto abnorme ed esorbitante le direttive ricevute quale condotta da sé sola idonea a determinare l'evento lesivo quale causa esclusiva dell'evento.
Ne consegue che deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva della nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo occorso al lavoratore Parte_12
5. Alla luce delle superiori considerazioni ed accertata la responsabilità di Controparte_1 nei termini predetti, giova a questo punto delimitare l'area del danno risar
[...] conseguentemente, alla sua quantificazione e liquidazione.
5.1. Gli odierni attori agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso di (prossimo congiunto degli attori), occorso a causa Parte_12 dell'infortunio de quo e, più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
14 Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
5.2. In relazione al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza rilevante a tal fine.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è
15 orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, OT, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra NO e OT, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”. (cfr. Cass. civ. 26140/2023 citata).
5.3. Ciò posto, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e
16 prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 e ad € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle Tabelle del danno di Milano 2024 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
5.4. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può certamente ritenersi provata, anche in via presuntiva, in relazione alla moglie, ai figli e alla madre di Parte_12
Con riguardo alla moglie, ai figli e alla madre del de cuius, questo giudice ritiene di condividere l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016).
Ed infatti, in primo luogo, dall'esame della documentazione prodotta (v. doc. 4 e 5, fasc. att.) è emerso che il signor e l'attrice si fossero sposati l'11 settembre del 1988 Pt_12 Parte_3
e al momento della morte del lavoratore vivessero insieme nell'abitazione di Magenta con il figlio
. Parte_4
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tali circostanze come provate anche dalla documentazione fotografica versata in atti (v. doc. 44, fasc. att.), del noto rapporto che lega la madre al figlio e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle
17 tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – tabella integrata per la perdita di
“genitori/figli/coniuge/assimilati”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto alla moglie di anni 53 momento dell'evento lesivo (punti 18), Parte_3 considerata l'età del del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento del sinistro (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero i due figli e (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il Pt_1 Pt_4
o coniugi e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 328.524,00 (84x3911,00).
- quanto al figlio , di anni 16 al momento dell'evento lesivo (punti 26), Parte_4 considerata l'età ento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento del sinistro (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero la madre e la sorella (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto nonché delle produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 359.812,00 (92x3911,00);
- quanto alla figlia di anni 28 al momento dell'evento lesivo (punti 24), Parte_1 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero la madre e il fratello (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto nonché delle produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 289.414,00 (74x3911,00);
Avuto riguardo alla madre di (v. doc. 2, fasc. att.), deceduta il Parte_12 Persona_12 6 giugno 2021 (v. doc. 10 e n lato, i principi della Suprema Corte di Cassazione in base ai quali l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite appartenente al nucleo familiare ristretto (moglie, figli e genitori), giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016); tuttavia, dall'altro, deve aversi riguardo alla circostanza che, nella specie, la signora è deceduta in data Persona_12 6.6.2021, dunque dopo due anni dalla morte del figlio . Pt_12
Quest'ultima circostanza deve essere evidentemente tenuta in considerazione nella liquidazione del danno che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere quantificato avendo riguardo sì alle Tabelle di liquidazione le quali, tuttavia, vanno adeguate al caso concreto.
Ed infatti, sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha
18 affermato che “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Declinando tali principii alla fattispecie, devono ritenersi sussistenti quelle eccezionali circostanze del caso concreto (in particolare la circostanza che la madre del de cuius sia deceduta dopo due anni dall'evento) che giustificano un discostamento rispetto alla standardizzazione tabellare che si ritiene equo parametrare alla riduzione di un terzo degli importi ottenuti attraverso l'applicazione della
“Tabella a punti” milanese del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge/figlio/ascendente, tenuto conto dell'età della signora al momento della morte del Per_12 figlio (78 anni), della conseguente verosimile aspettativa di vita ne con il signor Parte_12
e della circostanza che il dolore per la perdita di un figlio è certamente più intenso
[...] nell'immediatezza del lutto e, dunque, nel periodo durante il quale la stessa era in vita.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “genitori/figli/coniuge/assimilati”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Considerata l'età della signora (75 anni) al momento della morte del figlio (punti 12), Per_12 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di altri due figli appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero e (punti Parte_5 Parte_14 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratt figli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto nonché delle produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 161.654,66 tenuto già conto della riduzione di un terzo rispetto alla somma di Euro 242.482,00 risultante dall'applicazione della tabella di liquidazione (62x3.911,00).
Sotto il profilo dei soggetti titolari del diritto di credito dal lato attivo, considerato che il credito risarcitorio per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è passibile di successione ereditaria (cfr. ex multis Cass. Civ. 39384/2021), il pagamento della somma risarcitoria sopra liquidata deve essere effettuato a favore degli eredi di , ovvero a favore della figlia Persona_12 Parte_5 (che in questo giudizio agisce solo qual e non anche in p Persona_12 dei nipoti e quali eredi del premorto figlio Parte_1 Parte_4 Parte_12 nonché a ome legalmente rappresentato d Parte_6 Parte_7
e quali eredi della premorta figlia ciascuno per la Parte_8 Parte_9 Parte_14 e mativamente prevista in quanto subentrati per
19 successione nei diritti dei rispettivi danti causa secondo i principi stabiliti del codice civile agli articoli 564, 463, 459, 519, 522, 523, 649, 580 e 467 c.c. (cfr. sul Cass. Civ. 1148/2020 Pres. e Per_13
Cass. Civ. 39384/2021, est. . Per_14
5.5. figlia del de cuius, agisce nel presente giudizio anche in qualità di legale Parte_1 rappresenta re , il quale, al momento del decesso del Parte_2 NO , aveva poco meno di tre anni. Pt_12
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito dai nipoti per la perdita del proprio NO/nonna, deve rilevarsi che da tempo la Suprema Corte ha affrontato la tematica ritenendo ammissibile la risarcibilità del predetto danno e precisando, peraltro, che “non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
In quest'ottica la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. in questi termini Cass. civ. 21230/2016 e, da ultimo, Cass. civ. 29332/2017 e Cass. civ. 7743/2020). La Suprema Corte ha recentemente precisato al riguardo che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal OT per la perdita del NO, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (v. Cass. civ. 17208/2025).
In relazione all'intensità del rapporto tra il piccolo e il NO , l'istruttoria Parte_2 Pt_12 orale svolta nel presente giudizio ha confermato le e. Ed infatt Testimone_2 ha dichiarato: “Io ho vissuto con , la madre di per 4 anni e ho potuto
[...] Parte_1 Parte_2
che veniva a f pr giorni […] Li ho visto Parte_12 Parte_2 personalmente spesso giocare assieme. […] Quando non veniva a trovare il nipotino Persona_15 Parte_2
gli telefonava” (v. verbale d'udienza del e il teste
[...] Testimone_3 confermato le medesime allegazioni: “Si è vero, confermo. Mi lasciava salutandomi e dicendo che andava dal nipotino. Io lo ho visto spesso assieme al nipotino […] Si è vero, confermo. Ho visto spesso Parte_2 Pt_12
giocare con il nipotino ho giocato anche io con loro, a volte” (v. verbale d'udienza del
[...] Parte_2 5.10.2023).
Quanto al profilo dell'effettiva consapevolezza della perdita del rapporto parentale, devono condividersi gli ulteriori principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consistente nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione […] Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (v. Cass. civ. 12987/2022).
20 Nella fattispecie in esame, l'età del OT al momento dell'evento lesivo - Parte_2 poco meno di tre anni - consente di poter presuntivamente ritenere che lo stesso fosse consapevole – nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte – della perdita di quelle utilità che il rapporto parentale con il NO gli offriva in quanto la perdita del rapporto parentale è pregiudizio Pt_12 rilevante solo per quel o congiunto che di tale rapporto sia parte e purché il prossimo congiunto aveva quella capacità di trarre beneficio da quel rapporto, capacità che un bimbo di quasi tre anni deve presuntivamente ritenersi possedere.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “fratelli/nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale del OT . Parte_2
In particolare, considerata l'età della vittima secondaria di anni 2 momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non convivevano al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, madre, nonna e zii (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra nonna e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 88.296,00 (52x1.698,00).
5.6. Con riguardo alle domande avanzate dagli eredi di , quale sorella del de Parte_14 cuius, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali sopra rich rdo alla perdita del rapporto parentale dei fratelli.
La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente affermato che in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del danno - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende, evidentemente, ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli del de cuius), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. in tal senso, ex multis, da ultimo, Cass. Civ. 5769/2024, Pres. Travaglino).
Ciò posto, quanto alla sorella del de cuius, deve rilevarsi, da un lato, che l'istruttoria Parte_14 svolta nel corso del giudizio ha consentito di ritenere provato l'intenso rapporto che legava il de cuius Pt_ alla sorella . I testi escussi, e , Parte_12 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato le allegazioni attoree in relazione alle circostanze articolate nei capitoli 37-39 della memoria istruttoria attorea, ammessi in giudizio, ovvero che la signora vedeva il Parte_14 fratello tutte le volte che lui si recava dalla madre;
che quasi tutti i fine settimana, Pt_12 unitame opria famiglia, il signor si riuniva con la sorella la Parte_12 Parte_14
21 madre e i nipoti e che tali incontri avvenivano anche in occasione delle festività (v. verbale d'udienza del 5.10.2023).
Deve parimenti rilevarsi che, come provato in giudizio, la signora è deceduta il 1 aprile Parte_14
2019, ovvero otto giorni dopo la morte del fratello (24 marzo 2019).
Tale circostanza deve evidentemente essere considerata nella liquidazione del danno, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e ai quali si rinvia integralmente (cfr. Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti, sub 5.4.).
Declinando tali principii alla fattispecie, devono ritenersi sussistenti quelle eccezionali circostanze del Pt_ caso concreto (in particolare la circostanza che la sorella sia deceduta dopo pochi giorni dall'evento) che giustificano un discostamento rispetto alla standardizzazione tabellare che si ritiene equo parametrare alla riduzione di due terzi degli importi ottenuti attraverso l'applicazione della
“Tabella a punti” milanese del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del Pt_ fratello/OT, tenuto conto dell'età della signora al momento della morte del fratello (49 anni) e della circostanza che il dolore per la perdita di un familiare è certamente più intenso nell'immediatezza del lutto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “fratelli nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Considerata l'età della signora di anni 49 al momento dell'evento lesivo (punti 14), Parte_14 considerata l'età del signor al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto Parte_12 conto che gli stessi non momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare (punti 12), ovvero la madre
[...]
e la sorella tenuto conto della modalità di accadimento del fatto ch Per_12 Parte_5 determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria considerata il legale che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli e considerato altresì quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella complessiva somma di Euro 32.828,00 (58x1.698,00), tenuto già conto della decurtazione nella misura di due terzi per i motivi espressi supra.
Sotto il profilo dei soggetti titolari del diritto di credito dal lato attivo, considerato che il credito risarcitorio per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è passibile di successione ereditaria (cfr. ex multis Cass. Civ. 39384/2021), il pagamento della somma risarcitoria sopra liquidata deve essere effettuato a favore degli eredi di ovvero a favore degli eredi Parte_14 Parte_7 (marito di , legalmente rappresentato d Parte_14 Parte_6 Pt_7
, e quali eredi della premorta moglie e madre
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_14 s ia ome normativamente prevista in quanto cost
[...] subentrati per successione nei diritti dei rispettivi danti causa secondo i principi stabiliti del codice civile agli articoli 564, 463, 459, 519, 522, 523, 649, 580 e 467 c.c. (cfr. sul Cass. Civ. 1148/2020 Pres. e Cass. Civ. 39384/2021, est. . Per_13 Per_14
22 5.7. Con riguardo ai nipoti del signor ovvero (come Parte_12 Parte_6 legalmente rappresentato da , e nonché Parte_7 Parte_8 Parte_9
e , giova preliminarmente rilevare quanto segue. Parte_10 Parte_11
In punto di risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale tra OT e zio “ex fratre”, la Suprema Corte ha affermato che “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. Civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
Declinando tali principi alla fattispecie, deve ritenersi che all'esito delle prove orali assunte nel presente giudizio, gli attori (come legalmente rappresentato da , Parte_6 Parte_7
e nonché e hanno Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 provato il pregiudizio da perdita del rapporto con lo zio . Pt_12
Ed infatti, i testi escussi all'udienza del 5.10.2023, e , Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato le allegazioni attoree in relazio a Parte_12 ai nipoti. I testi escussi hanno confermato le allegazioni attoree in relazione alle circostanze
[...] late nei capitoli 38-39 della memoria istruttoria attorea, ammessi in giudizio, ovvero che quasi tutti i fine settimana, unitamente alla propria famiglia, il signor si riuniva con la Pt_12 Pt_12 sorella la madre e i nipoti e che tali incontri a occasione delle Parte_14 festività (v. verbale d'udienza del 5.10.2023).
Anche con riguardo agli attori e i testi escussi all'udienza Parte_10 Parte_11 del 5.10.2023 hanno confermato le circostanze articolate nel capitolo 44 della memoria istruttoria attorea, ammesso in giudizio, ovvero che e condividevano con lo zio Pt_10 Parte_11
le festività e le vacanze in Calabria (v. verbale d'udienza del 5.10.2023). Pt_12
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “fratelli/nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale dei nipoti (come legalmente rappresentato da , Parte_6 Parte_7 Pt_8
e nonché e .
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
In particolare, con riguardo al OT (come legalmente rappresentato da Parte_6 Pt_7
, considerata l'età della vittima secondaria di anni 12 al momento dell'evento lesivo (punti
[...] iderata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 88.296,00 (52x1.698,00).
23 Con riguardo alla OT considerata l'età della vittima secondaria di anni 24 al Parte_8 momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 84.900,00 (50x1.698,00).
Con riguardo alla OT considerata l'età della vittima secondaria di anni 31 al Parte_9 momento dell'evento lesivo (punti 16), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 81.504,00 (48x1.698,00).
Con riguardo alla OT , considerata l'età della vittima secondaria di anni Parte_11
22 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 84.900,00 (50x1.698,00).
Con riguardo al OT , considerata l'età della vittima secondaria di anni 25 al Parte_10 momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 84.900,00 (50x1.698,00).
6. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
24 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, I comma, c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (24.03.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 24.03.2019 fino alla presente sentenza.
7. Quanto alle domande di risarcimento del danno patrimoniale formulate da parte degli attori, giova rilevare quanto segue.
7.1. L'attrice in sede di citazione, ha chiesto il risarcimento del danno Parte_3 patrimoniale subìto per le spese funerarie sostenute per la morte del marito Parte_12
Parte attrice, a sostegno della pretesa creditoria, ha versato in atti documentazione sub doc. 47 attestante le spese per le onoranze funebri, pari ad Euro 3.500,00 nonché documento n. 48 relativo alle spese per loculo al cimitero comunale di Magenta, pari ad Euro 3.123,00.
Le predette domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.
Ed infatti, la fattura prodotta quale documento n. 47 non risulta essere intestata all'attrice che ne richiede il ristoro, ovvero a risultando invero intestata a Parte_3 Persona_16 soggetto che non è nemmeno parte del presente giudizio.
Con riguardo alle spese per il loculo al cimitero comunale di Magenta, l'attrice ha prodotto l'atto di concessione stipulato dal con la signora (v. doc. 48, fasc. att.) e Controparte_11 Parte_1 non con l'attrice che chiede il ristoro dei costi connessi alla predetta concessione. Parte_3
In difetto di prova di effettivo pregiudizio nella sfera giuridica patrimoniale della signora Parte_3
la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
[...]
7.2. L'attrice moglie del de cuius, ha formulato altresì domanda di Parte_3 risarcimento del dan ivante dalla perdita dei contributi economici che il sig. destinava al mantenimento della propria famiglia c.d. nucleare. Parte_12
Preliminarmente deve rilevarsi che, da un complessivo esame dell'atto di citazione (dalle allegazioni, deduzioni e prospettazione del calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante), la domanda deve intendersi azionata dalla sola signora nell'interesse dell'intero nucleo familiare Parte_3 superstite al quale il signor destinava parte dei suoi guadagni (v. atto di citazione, pp. 19 Pt_12 ss.).
Al riguardo deve rammentarsi che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende dare seguito, “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima
25 per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due” (Cass. civ. n. 6619 del 2018, est. Rossetti).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiaramente spiegato che laddove si liquidi il danno predetto in forma di capitale, dovrà procedersi, preliminarmente, alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, da determinarsi nelle forme di cui all'art. 137 d.lgs. 209/2005, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (c.d. quota sibi) e, infine, moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie laddove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante e in tal caso il coefficiente da scegliere sarà quello corrispondente all'età del più giovane tra superstite e defunto.
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve, in primo luogo, rilevarsi che risulta pacifico in giudizio che la moglie del de cuius non fosse occupata al momento della morte del marito, come dedotto e non contestato, e che fosse convivente con il signor (v. doc. 5, Parte_12 fasc. att.).
Parte attrice ha inoltre versato in atti la documentazione reddituale del signor in Parte_12 particolare le buste paga degli anni antecedenti al sinistro (v. docc. 49-51, fasc. att.) e la certificazione unica rilasciata dalla relativa agli anni 2018 e 2019 (v. doc. 52, fasc. att.). Controparte_1
Alla luce della predetta documentazione prodotta da parte attrice – non specificatamente contestata da parte convenuta –, considerato che, come detto, la moglie del de cuius non svolgeva attività lavorativa al momento dell'evento lesivo, si può ritenere provato, accedendo ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., che il marito deceduto, sig. contribuisse al Parte_12 mantenimento della famiglia con lui convivente.
Deve dunque ritenersi meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria per la perdita di contributi economici erogati da a favore della moglie, odierna attrice, pur Parte_12 Parte_3 tenendo conto della c.d. quota sibi che verosimilmente il de cuius destinava ai suoi bisogni personali.
Ebbene al riguardo parte attrice ha documentalmente provato che la vittima, prima del sinistro, e in particolare nell'anno di imposta 2019, avesse un reddito lordo, calcolato ai sensi dell'art. 137 cod. ass. private, pari ad Euro 25.517,63 (v. doc. 52, fasc. att.), reddito da porre, dunque, a base del calcolo del danno patrimoniale richiesto.
Assumendo, dunque, come base del conteggio il reddito dell'anno 2019, deve inoltre ritenersi opportuno maggiorare il predetto reddito lordo in via equitativa del 20% per tener conto dei verosimili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività (cfr. in tal senso Cass. civ. 3758/2007) e parimenti opportuno applicare un abbattimento del 20% per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cf. Cass. civ. 7629/2003), anche tenuto conto che l'attore aveva solo 56 anni al momento del sinistro.
Deve inoltre tenersi conto della c.d. quota sibi, ovvero della parte di reddito che verosimilmente il defunto destinava ai propri bisogni che, nella specie, deve essere identificata nella misura di un quarto (Euro 6.379,40) tenuto conto che il de cuius ha lasciato il coniuge ed un figlio.
In relazione al coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto questo Tribunale che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi
26 vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).” (Cass. 20615/2015).
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 7 – “Valori Capitali attuali di rendite assegnate a superstiti di infortunati e tecnopatici” – allegata al DM 25.03.2025 in G.U. 21.05.2025, serie n. 16 (“Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
Pertanto, in relazione alla moglie del de cuius con riguardo al caso di specie va utilizzato il Pt_3 coefficiente pari a 27,0719 corrispondente all niuge superstite, il più giovane tra i due (anni 53); effettuata dunque la moltiplicazione del reddito annuo - ridotto di 1/4 tenuto conto della c.d. quota sibi - per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale subìto dal coniuge superstite, sig.ra deve essere quantificato, in moneta attuale, in Euro 518.108,24 (Euro Parte_3 19.13 e interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
7.3. Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, deve detrarsi dalla somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante la Parte_3 somma riconosciuta dall' i a titolo di rendita vitalizia per il pregiudizio CP_3 patrimoniale patito a seguito della perdita del prossimo congiunto (art. 85 d.P.R. 1124/1965).
È provato in giudizio, in quanto documentato a seguito di richiesta di acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c., che l'importo della rendita così come precisato dall' , corrisponde ad CP_3 CP_9 un importo complessivo capitalizzato 3.050,03 alla data del 023 oltre Euro 67.964,75 pari ai ratei mensili pagati dal 31.03.2019 al 30.06.2023 e così per un totale di Euro 411.014,78, somma che deve intendersi rivalutata alla data del documento ovvero al CP_3
30.06.2023.
Considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca e poiché il danno patrimoniale da perdita dei contributi economici è liquidato in moneta attuale, la rendita deve essere rivalutata dalla data del 30.06.2023 alla data odierna. CP_3
Ed infatti, in presenza di acconti, occorre rendere omogenei i valori del calcolo, dovendosi, quindi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074).
Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante all'attrice di Euro 518.108,24, liquidato in moneta attuale, l'ammontare della Parte_3 rendita rivalutata all'attualità pari ad Euro 421.701,16, resi omogenei, ne consegue che spetta a parte attrice la complessiva somma di Euro 96.407,08, oltre interessi legali da oggi, Parte_3 giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, la società deve essere Controparte_1 condannata a pagare a favore degli attori, nei limiti e termini sopra indicati, le somme risarcitorie sopra liquidate, oltre gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri indicati supra.
27 9. Quanto alla domanda proposta dall' nei confronti del convenuto CP_3 Controparte_1
ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d. lgs. 209/2005, la stessa merita accoglimento nei termini che
[...] seguono.
9.1. Al riguardo, giova preliminarmente precisare che non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili. A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 1916 c.c., il quale, al primo comma, dispone che
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Considerato che con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso (preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato od un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato da danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), ne consegue, oltre che il convenuto – responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione – può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass., Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., SS.UU. 29 aprile 2015 n. 8620; Cass., 5 maggio 2003 n. 6797), che l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. 11 maggio 2007 n. 10834).
9.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve preliminarmente rilevarsi che l CP_3
è intervenuta successivamente allo spirare dei termini perentori per la formulazione di istanze istruttorie e per le produzioni documentali, purtuttavia deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (cfr. Cass. Civ. 23931/2023 e, negli stessi termini, Cass. Civ. 31939/2019 ove la Suprema Corte ha affermato “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio”).
Ciò posto, in sede di comparsa di intervento l'assicuratore sociale ha formulato domanda nei confronti di limitando la stessa alla somma di Euro 423.261,54; purtuttavia, Controparte_1 in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato domanda di condanna per la maggiore somma di Euro 527.600,24.
Il thema decidendum deve essere limitato alla domanda formulata in sede di comparsa di intervento dovendosi ritenere evidentemente inammissibile il successivo ampliamento qualificabile in termini di mutatio libelli.
Chiarito quanto sopra, nella specie deve ritenersi sussistente il diritto dell'assicuratore sociale ( a surrogarsi nella posizione del danneggiato per ottenere dal responsabile civile del danno CP_3 il rimborso delle somme indennizzate dall'assicuratore sociale al danneggiato, Controparte_1
Parte_3
Quanto al contenuto della pretesa fatta valere dall'assicuratore sociale, deve evidenziarsi che l' ha agito in surrogazione per ottenere il ristoro delle somme erogate alla signora CP_3 Parte_3 itolo di “Assegno una tantum in caso di morte del 18/05/2019”, di “Assegno una tant
[...] di morte del 02/12/2019”, di “Acconti e ratei gia' pagati fino al 30/06/2023” in relazione alla rendita
28 mensile erogata per i superstiti e, infine, di “Valore capitale della rendita calcolato al 30/06/2023” ex art. 85 d.P.R. 1124/1965, per un totale di Euro 423.261,54 (v. doc. acquisito ex 213 c.p..c.), dunque anche per somme ulteriori (“Assegno una tantum in caso di morte del 18/05/2019” e “Assegno una tantum in caso di morte del 02/12/2019”) rispetto a quelle liquidate alla signora supra (sub Parte_3
7.2.).
Alla stregua delle superiori considerazioni in punto an e quantum debeatur, devono essere rimborsate all'assicuratore sociale le somme pagate a titolo di danno patrimoniale nella forma della rendita mensile a favore della signora moglie del de cuius, deceduto a Parte_3 Parte_12 causa dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
Ne consegue che deve essere condannata quindi al pagamento della Controparte_1 complessiva somm avore dell'assicuratore sociale,
[...]
( . Controparte_9 CP_3
9.3. Quanto al profilo degli interessi e della rivalutazione, poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è un fenomeno, come detto, di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima verso il responsabile civile, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito, e pertanto all'assicuratore sociale spettano altresì, con decorrenza dalla data del pagamento, il danno da ritardato adempimento liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995, adottando, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali secondo i criteri enunciati supra (v. sub 6).
10. ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria Controparte_1 compagnia assicuratrice Controparte_2
La compagnia, in sede di costituzione, associandosi alle difese della convenuta-chiamante in punto an debeatur, ha eccepito il limite del massimale assicurato pari ad Euro 1.000.000,00, somma entro cui ritiene debba essere contenuto l'obbligo di manleva eventualmente ascritto a carico di CP_2 evidenziando al riguardo che, vertendosi, in ipotesi di danno da rimbalzo dei congiunti va fatto riferimento al massimale per sinistro e non per persona.
Sul punto, la in sede di prima udienza di comparizione e, più ampiamente, in Controparte_1 sede di mem tato la predetta eccezione deducendo, in particolare, che nella specie non si verterebbe in ipotesi di danno “da rimbalzo” dei congiunti per cui si dovrebbe fare riferimento al massimale di € 1.000.000,00 previsto “per ogni sinistro”, bensì in ipotesi differente riconducibile all'identico massimale di € 1.000.000,00 previsto “per ogni persona”.
L'eccezione non è fondata.
Preliminarmente deve ritenersi che nella fattispecie trattasi di assicurazione volontaria per la responsabilità civile, con la conseguenza che l'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla responsabilità dedotta consensualmente in contratto.
Ciò posto deve rilevarsi che, da un lato, vi è la prova in giudizio del rapporto assicurativo tra
[...]
e prova fornita sia dall'assicurazione terza chiamata Controparte_1 Controparte_2 esimo con la produzione della “scheda di polizza” CP_2
(v. doc. 11, fasc. , rapporto contrattuale peraltro nemmeno contestato tra le parti. CP_1
29 Dall'altro, tuttavia, la terza chiamata non ha provato l'operatività del massimale nei termini meramente eccepiti.
Ed infatti, la compagnia avrebbe dovuto produrre in giudizio le condizioni generali di contratto fornendo e provando i fatti posti a fondamento dell'eccezione relativa al limite del massimale.
Esaminando unicamente la “scheda di polizza” in cui sono indicati, in modo generico, sotto la voce
“Massimali, garanzie e premi”, RC verso terzi (RCT), per ogni sinistro 1.000.000,00 €, per ogni persona 1.000.000,00 €, per ogni cosa 1.000.000,00 €, premio netto 600,00 €, non è affatto chiaro a quale fattispecie possa ricondursi il limite “per ogni sinistro” rispetto al limite “per ogni persona”. Pertanto, dalla scheda di polizza si evince che è stato pattuito un limite di massimale, ma non anche le sue concrete modalità operative e, in ogni caso, non nel senso inteso dalla terza chiamata.
L'equivocità del dato letterale è tale da far ritenere verosimile una interpretazione contraria a quella fornita dalla compagnia che non ha offerto in produzione il contratto al fine di consentire al Tribunale di compiere quell'attività interpretativa necessaria ai fini della valutazione dell'eccezione. Per valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata occorreva, infatti, compiere un'attività interpretativa che è stata impedita dalla mancata produzione delle condizioni generali da cui si poteva evincere, in maniera univoca, l'operatività dei limiti del massimale.
Considerato che la terza chiamata non ha provato tali concrete modalità e considerato, in ultima analisi, che deve trovare applicazione l'art. 1372 c.c., ritiene il Tribunale che l'eccezione del limite del massimale sollevata è infondata. deve, pertanto, essere condannata a tenere indenne e manlevare Controparte_2 anto quest'ultima sarà tenuta a pagare a favore degli attori e Controparte_1 dell'assicuratore sociale per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza.
11. Quanto al regolamento delle spese processuali, deve rilevarsi quanto segue.
11.1. In relazione al rapporto processuale instauratosi tra gli attori e le Controparte_1 spese processuali seguono il principio di soccombenza e pertanto la soc re condannata a pagare le spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto delle somme concretamente attribuite, dell'attività difensiva effettiva svolta, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del numero delle parti, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Seguendo i medesimi criteri vanno rimborsate a parte attrice le spese sostenute per il contributo unificato e la marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00).
11.2. In relazione al rapporto processuale instaurato da parte terza intervenuta nei CP_3 confronti della convenuta le spese processuali seguono il principio di Controparte_1 soccombenza e pertanto l essere condannata a pagare le spese di lite sostenute dall'assicuratore sociale che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettiva svolta (e, dunque, del deposito della sola comparsa di intervento e degli scritti conclusivi e, dunque, dell'assenza di una fase istruttoria) nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Seguendo i medesimi criteri vanno rimborsate all' le spese sostenute per il contributo CP_3 unificato e la marca da bollo (Euro 1.214,00 + Euro 27,00).
30 11.3. Quanto, infine, al rapporto processuale instauratosi tra la parte convenuta
[...]
e la terza chiamata le spese processuali seguono il Controparte_1 Controparte_2 mbenza e pertanto ondannata a pagare le spese di lite sostenute dalla che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del Controparte_1
D.M. 55/2014 e enendo conto della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettiva svolta nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
11.4. Con riguardo alla fase cautelare svolta in corso di causa, tenuto conto del rigetto integrale del ricorso per sequestro liberatorio proposto da quest'ultima deve Controparte_2 essere condannata a pagare le spese di lite sostenu fase cautelare. Le spese sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ovvero valore della causa e attività difensiva effettivamente espletata (sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con riguardo ai parametri previsti per i procedimenti cautelari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accerta la responsabilità esclusiva di in relazione all'infortunio Controparte_1 mortale occorso al signor in data 22 marzo 2019; Parte_12
− condanna al risarcimento dei danni subìti dagli attori in conseguenza Controparte_1 del sinistro e quindi a pagare:
✓ a favore di moglie del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_3
328.524,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione e la somma di Euro 96.407,08, a titolo di danno patrimoniale, già tenuto conto quanto ricevuto e quanto riceverà dall' a titolo di rendita mensile per i superstiti, CP_3 oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , figlio del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_4
359.812,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di figlia del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_1
289.414,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di Parte_5 Parte_1 Parte_4 Pt_6
(co r
[...] Parte_7 Parte_8 e quali eredi di , madre del de cuius, ciascuno per Parte_9 Persona_12 la ditaria come evista, la somma complessiva di Euro 161.654,66, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , come legalmente rappresentato dal genitore Parte_2
, la somma complessiva di Euro 88.296,00, oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
✓ a favore di (come legalmente rappresentato da Parte_7 Parte_6
quali eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_14
, sorella del de cuius, ciascuno per la propria quota ereditaria come
[...]
31 normativamente prevista, la somma complessiva di Euro 32.828,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di (come legalmente rappresentato da Parte_6 Pt_7
, ni omma complessiva di Euro 88.296,00 a
[...] danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di OT del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_8
84.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di OT del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_9
81.504,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , OT del de cuius, la somma complessiva di Parte_11
Euro 84.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , OT del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_10
84.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
− rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti di Controparte_1
− condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano Controparte_1 in Euro 62.879,60 per compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
− condanna a pagare a favore dell' la complessiva somma di Controparte_1 CP_3
Euro 423.261,54 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
− condanna a rifondere all' le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 CP_3
Euro 12.0 ro 1.241,00 p ltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
− dichiara tenuta a manlevare la convenuta Controparte_2 Controparte_1
e p a tenere i
[...] Controparte_2 convenuta di quanto quest'ultima è tenuto a pagare agli attori e all' in esecuzione CP_3 della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_2 convenuta liquidano in Euro 12.046,00 per compensi del Controparte_1 presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da tutte Controparte_2 le altre pa lare in corso di causa che si liquidano in Euro 4.227,00 per compensi ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17242/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
), come legalmente Parte_2 C.F._2 rappresentato da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ), come legalmente rappresentato da Parte_6 C.F._6
.F. Parte_7 C.F._7
(C.F. Parte_8 C.F._8
.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10
( ) Parte_11 C.F._11 Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco C.M. Impelluso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Milano, Viale Majno n. 5, come da procura in atti ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
v. Ca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Monte Suello n. 5, come da procura in atti
CONVENUTO
C.F. .IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
a e d aurizi d elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Vivaio n. 24, come da procura in atti
TE MA
1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_4 dall'avv. Andrea Biffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Mazzini n. 7, come da procura in atti
TE INTERVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito:
Parte attrice:
“In via principale
a)accertare e dichiarare la responsabilità di nella determinazione dell'infortunio sul Controparte_1 lavoro occorso in data 22 marzo 2019 durante le op ttotetto del condominio sito in CP_4
Magenta – via Cimabue n° 7, in seguito al quale il signor riportava gravi lesioni personali che ne Parte_12 cagionavano il decesso in data 24 marzo 2019;
b) per l'effetto, condannare c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Marcall azza l risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente al decesso del signor . Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed Parte_12 il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
A. Parte attrice chiede di essere ammessa alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante d (signor sui seguenti capitoli di prova, da intendersi Controparte_1 CP_5 tutti preceduti dalle parole “vero che”:
1). il giorno 22 marzo 2019 il signor si trovava all'interno del condominio sito in Parte_12 CP_4 Magenta – via Cimabue n° 7, per effett zia nel sottotetto del condominio, che a ito tale incarico alla Controparte_1
2). a marzo 2019 il signor era lavoratore dipendente di Parte_12 Controparte_1
3). il giorno 22 marzo 2019, nel cantiere all'interno del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° 7 CP_4 erano presenti anche due lavoratori autonomi, i signori e;
Persona_1 Persona_2
4). l'accesso al sottotetto del avveniva tramite una botola delle dimensioni di 0.55 x 0.60 metri, posta CP_6 sopra il pianerottolo del secondo e ultimo piano;
5). al momento dell'infortunio, il signor aveva in uso una scala trasformabile telescopica SVELT, Parte_12 a libro, dell'altezza al vertice di 2,70 metri e con una larghezza massima di 2,20 metri, fornita dal datore di lavoro;
6). la scala in uso al signor era di proprietà del datore di lavoro Parte_12 Controparte_1
2 7). la scala in uso al signor era più larga dell'apertura della botola;
Parte_12
8). la scala in uso al signor era più corta della distanza dal pavimento all'apertura della botola;
Parte_12
9). la botola si trovava a circa 320 cm d'altezza dal pavimento del pianerottolo;
10).era impossibile che la scala superasse di un metro il punto di sbarco all'interno della botola;
11).il giorno 22 marzo 2019, nel cantiere all'interno del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° 7, CP_4 il signor aveva posizionato la scala con la massima estensione;
Parte_12
12).nel corso della mattina, dopo essersi affacciato al sottotetto per valutare i lavori da eseguire, consistenti nella rimozione del guano dei piccioni e dell'isolante lana di roccia deteriorato, il signor scendeva per Parte_12 prendere la strumentazione che serviva;
13).una volta risalito in cima alla scala, il signor appoggiava il materiale al di sopra della botola Parte_12 del sottotetto e poi, nel passaggio dalla scala alla botola, precipitava a terra;
14).in tale frangente, la scala cadeva, andando a danneggiare la porta d'ingresso di uno degli appartamenti che si affacciano sul pianerottolo del secondo piano;
15).successivamente, attirato dalle grida, il signor tornava sul luogo della scala, ove trovava il signor Persona_1
a terra, dolorante e con una ferita alla testa;
Parte_12
16).il signor veniva ricoverato all'Ospedale di Legnano, con diagnosi di “caduta accidentale da una Parte_12 scala sul po ma cranico con lacerazioni corticali fronto-temporoparietale dx, fratture dei processi trasversi L1-L4 a sn, frattura del soma di L4”;
17).successivamente, il signor andava incontro a un peggioramento neurologico con marcato Parte_12 aumento dell'ematoma cerebrale;
18).nonostante un intervento evacuativo della pressione endocranica, alle ore 17:00 del 24 marzo 2019 il signor
decedeva (doc. 3); Parte_12
19).intervenivano il personale del 118 e la Polizia Locale di Magenta per gli accertamenti del caso (doc. 18 e 19);
20).per conto della Polizia Locale di Magenta intervenivano il sovrintendente il sovrintendente Persona_3 e il commissario Persona_4 Persona_5 Parte
21).a seguito degli accertamenti eseguiti, la svolgeva varie contestazioni nei confronti del legale rappresentante della ditta (doc. 21 e 22). Controparte_1
B. Parte attrice chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, oltre che sui capitoli da 1 a 21, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”:
22).la signora , residente all'ultimo piano del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° Testimone_1 CP_4 7, dopo aver sentito un botto, usciva sul pianerottolo a vedere cosa fosse successo;
23).la signora trovava il signor a terra sul fianco sinistro, con la schiena rivolta Testimone_1 Parte_12 verso l'appartamento delle famiglie e e il viso verso la ringhiera della scala;
Per_6 Tes_1
24).la signora trovava la scala a libro a terra riversa sul fianco, con la parte a cuspide rivolta verso i Testimone_1 piedi del signor;
Parte_12
25).prima della caduta, la signora aveva visto che la scala aveva i gradini rivolti verso l'appartamento Testimone_1 della famiglia Per_6
3 26).la scala veniva rimessa in piedi per consentire la discesa delle persone che si trovavano nel sottotetto, tra cui il signor
Persona_7
27).il signor prestava soccorso al signor;
Persona_7 Parte_12
28).il signor riferiva al signor che gli era scivolata la scala mentre stava salendo Parte_12 Persona_7 nel sottotetto;
Si indicano come testimoni:
• sovrintendente presso Polizia locale di Magenta, sita in Magenta (MI) – via Crivelli n° 43 Persona_3
• sovrintendente presso Polizia locale di Magenta, sita in Magenta (MI) – via Crivelli n° 43 Persona_4
• commissario presso Polizia locale di Magenta, sita in Magenta (MI) – via Crivelli n° 43 Persona_5
• residente in [...]5 Persona_7
• (condomina), residente in [...] Testimone_1
• Dott. presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_8
• presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_9
• presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_10
• presso UOS PSAL di Magenta – via Al donatore di sangue n° 50 Persona_11
C. Parte attrice chiede disporsi CTU volta a verificare la possibilità di raggiungere in sicurezza il sottotetto del condominio sito in Magenta – via Cimabue n° 7, mediante la scala trasformabile telescopica SVELT CP_4 fornita da Controparte_1
D. Parte attrice chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”:
29).successivamente alla morte del marito la signora ha iniziato a manifestare ricorrenti Pt_12 Parte_3 pensieri negativi, senso di rassegnazione e tristezza;
30).successivamente alla morte del marito la signora si mette a piangere quando parla di Pt_12 Parte_3 con gli altri;
Pt_12
31).successivamente alla morte del marito la signora ha iniziato a mostrare stanchezza e Pt_12 Parte_3 prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
35). tra i fratelli del signor , era stata l'ultima a sposarsi;
Parte_12 Parte_14
36). era rimasta a vivere con il marito nella casa di famiglia, insieme alla madre Parte_14 Persona_12
40). era stata la madrina di battesimo di (figlia di ); Parte_14 Pt_1 Parte_12
41). era stato padrino di battesimo di (figlio di ); Parte_12 Pt_6 Parte_14
42). aveva scelto lo zio come padrino per la propria cresima;
Parte_10 Pt_12
43). si intratteneva con lo zio in lunghe chiacchierate alla domenica, quando tutta la Parte_10 Pt_12 famiglia si riuniva a casa della nonna per pranzare insieme;
45). amava giocare con lo zio specialmente in acqua al mare in Calabria;
Parte_11 Pt_12
46). e condividevano con lo zio la tradizione di fare una foto insieme ogni Pt_10 Parte_11 Pt_12 anno, per confrontarla con quella dell'anno precedente.
4 Si indicano come testimoni:
• , residente in [...] Testimone_2
• residente in [...]”. Testimone_3
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, riconvenzione respinta, ogni più opportuno provvedimento emesso, così giudicare: nel merito:
• dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dagli attori e, per l'effetto, respingerle integralmente;
• dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da e, per l'effetto, respingerle integralmente;
CP_3 nel merito – in subordine:
• accertare e dichiarare l'eventuale grado di responsabilità nella causazione del sinistro da addebitare a
[...]
Controparte_1
• accertare e dichiarare a quali degli attori spetti un risarcimento del danno per i titoli invocati, determinando l'entità del risarcimento eventualmente spettante;
• accertare e dichiarare l'eventuale grado di responsabilità nella causazione del sinistro da addebitare a
[...]
e, per l'effetto, determinare l'entità delle somme dovute ad;
Controparte_1 CP_3
• dichiarare tenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e Controparte_2 tenere indenne in virtù del contratto di assicurazione stipulato inter partes; Controparte_1
• per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 corrispondere le somme che, all'esito del giudizio, dovessero risultare dovute agli attori e ad;
CP_3 in via istruttoria:
• ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 186 comma 3 n. 2 c.p.c. in data 15 Aprile 2023 con i testi ivi indicati;
• respingere, ove riproposte, le istanze formulate dagli attori nella propria memoria istruttoria e non ammesse con provvedimento in data 22 Giugno 2023;
• autorizzare la convenuta, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, a prova contraria, con i testi indicati nella propria memoria istruttoria sui capitoli da n. 1 a n. 28, con esclusione dei capitoli 2, 16, 17 e 18, che vertono su circostanze pacifiche, dei capitoli 19, 20 e 21, che vertono su circostanze documentali, dei capitoli da n. 32 a n. 34, da n. 37 a n. 39 e 44, sui quali si è già svolta l'escussione dei testi;
• respingere, ove reiterata, la richiesta di CTU volta a valutare la possibilità di raggiungere in sicurezza il sottotetto, formulata dagli attori, in quanto meramente esplorativa;
in ogni caso:
• con vittoria di spese ed onorari”.
5 Parte terza chiamata Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:
PRELIMINARMENTE NEL MERITO
Respingere la domanda avanzata dagli attori in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
In subordine, accertare il grado di colpa della vittima e l'ammontare dei danni ex adverso pretesi iuxta alligata et probata.
In ogni caso, nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia limitare l'obbligo mallevatorio di entro il limite del massimale di polizza pari ad €1.000.000,00, ivi ricomprendendovi CP_2 interessi, rivalutazione e spese di lite avversarie, comunque detratti scoperti e franchigie. Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'acquisizione degli atti e documenti del fascicolo RGNR 11326/2019 mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Chiede pertanto riservarsi la causa in decisione concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche”.
Per : CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, ammesso in rito e dichiarato tempestivo il presente intervento:
a) accertare e dichiarare che in dipendenza dell'infortunio per cui è causa l garantisce all'avente diritto Sig.ra CP_3 in qualità di coniuge del lavoratore deceduto le prestazioni Parte_3 Parte_12 assicurative di legge il cui costo complessivo, allo stato, ammonta ad euro 527.600,24 come da attestato di credito aggiornato che si deposita (doc. 9) che specifica i ratei di rendita ad oggi corrisposti - pari ad euro 135.292,19 (doc. 10) - oltre alla capitalizzazione - pari ad euro 372.956,01 (doc. 11) - della medesima rendita erogata al coniuge superstite dell'infortunato deceduto:
b) conseguentemente, accertata l'esclusiva responsabilità a carico del datore di lavoro per l'infortunio di cui è causa, condannare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 c.c. e 2043 c.c., n via solidale Controparte_1
e/o alternativa con entrambi in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al paga zidetta di euro 527.600,24 oltre rivalutazione ed CP_3 interessi ovvero della diversa somma che dovesse risultare nel corso della causa;
c) condannare altresì le parti convenute a pagare le spese, i diritti e gli onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6 Pt_8
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_15 Parte_10 Parte_11
'a esponsabilità esclusiva per Controparte_1 aver provocato l'infortunio per cui è causa al loro prossimo congiunto sia la Parte_12 condanna di al risarcimento di tutti i danni patri oniali Controparte_1 subiti dagli attori e, per l'effetto, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
6 In particolare, gli attori allegavano e deducevano:
- che, in data 22 marzo 2019, lavoratore dipendente della ditta Parte_12 [...]
si trovava sito in Magen Controparte_1 Controparte_7
Cimabue n. 7, per eseguire interventi di pulizia nel sottotetto dell'edificio;
- che, nel cantiere, erano presenti altresì due lavoratori autonomi, i signori e Persona_1
Persona_2
- che accedeva al sottotetto tramite una botola e si avvaleva di una scala a Parte_12 libro dell'altezza di 2,70 metri e della larghezza massima di 2,20 metri;
- che, dopo aver effettuato una valutazione preliminare dei lavori da eseguire, quest'ultimo si recava all'esterno del fabbricato per prelevare la strumentazione necessaria;
- che, poco dopo, attirato dalle grida, il signor rinveniva Persona_1 Parte_12 riverso a terra, dolorante e con una ferita al capo;
- che riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato Parte_12 intervento del 118 e della Polizia Locale;
- che, trasportato d'urgenza all'Ospedale di Legnano, al lavoratore venivano diagnosticati un trauma cranico con lacerazioni corticali fronto-temporo-parietale dx, fratture dei processi trasversi L1-L4 a sn, e una frattura del soma di L4;
- che, successivamente, subiva un rapido peggioramento del quadro Parte_12 neurologico, con marc toma cerebrale e che, nonostante un intervento chirurgico volto all'evacuazione della pressione endocranica, alle ore 17:00 del 24 marzo 2019 decedeva;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano avviava un procedimento penale (R.G.N.R. 11326/2019) nei confronti di e CP_5 Controparte_8 rispettivamente legale rappresentante della società datrice di lavoro e amministratore del condominio;
- che, nel corso delle indagini, il consulente nominato dal Pubblico ministero riteneva sussistente il nesso eziologico tra la caduta avvenuta in data 22 marzo 2019 e l'evento mortale verificatosi;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano chiedeva il rinvio a giudizio del signor per aver violato le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul CP_5 lavoro, are per aver redatto un piano operativo di sicurezza privo dei contenuti minimi richiesti, per non aver valutato i rischi specifici legati all'accesso al sottotetto e all'attrezzatura utilizzata nonché per non aver fornito al lavoratore strumenti idonei a garantire la salute e la sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
- che il Giudice per le indagini preliminari fissava udienza preliminare, ove si costituiva
[...]
in qualità di sorella del defunto, al fine di chiedere la condanna di e ottenere Pt_5 CP_1 il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti;
- che, all'udienza del giorno 18 novembre 2021, veniva condannato alla pena di CP_5 anni uno di reclusione nonché al risarcimen a favore della parte civile, da determinarsi in separata sede civile;
7 - che gli attori conferivano mandato di assistenza stragiudiziale alla società GS Gestione Sinistri s.r.l., la quale avanzava nei confronti della formale richiesta di Controparte_1 risarcimento dei danni, mediante lettera rac PEC, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1 in data 28.09.2022, chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa di
[...] al fine di garantire e manlevare la da ogni c Controparte_2 Controparte_1 pregiudizievole derivante dal giudizio e, nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta richiedeva altresì, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'eventuale grado di responsabilità di nella causazione del sinistro nonché dichiarare a quali degli Controparte_1 attori spetti il diritto al risarcimento del danno per i titoli invocati. In particolare, la
[...] dichiarava che, a seguito della sentenza emessa in data 28.12.2021 nei confr Controparte_1
quest'ultimo proponeva rituale appello al fine di contestare le motivazioni contenute CP_5
in quanto ritenute insufficienti a comprovare la dinamica del sinistro e l'esistenza del nesso eziologico con l'evento. Inoltre, parte convenuta rilevava la corresponsabilità del signor nella causazione dell'evento, evidenziando la sussistenza in capo al prestatore di Parte_12 lavoro di una serie di obblighi nell'esecuzione dell'attività, consistenti nell'assolvimento dei compiti affidati con diligenza e perizia nonché nell'utilizzo corretto dei dispositivi e delle misure di prevenzione predisposte, nella specie non rispettati.
Con Decreto emesso in data 30.09.2022 veniva autorizzata la chiamata del terzo
[...]
e veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno Controparte_2 14.02.2023 nel rispetto del termine a comparire.
In data 25.01.2023 si costituiva in giudizio la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata, chiedendo, ne te le domande di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, di accertare il concorso di colpa della vittima e determinare l'ammontare dei danni subiti nei limiti di quanto allegato e provato, limitando, inoltre, l'eventuale obbligazione di manleva entro il massimale di polizza pari ad Euro 1.000.000,00, comprensivo di interessi, rivalutazione e spese di lite. La chiedeva, altresì, di disporre l'acquisizione degli atti e documenti del Controparte_2 d. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché della documentazione presso l' relativa alle prestazioni erogate ed erogande in favore CP_3 degli attori.
Successivamente, all'udienza del giorno 22.06.2023 questo Giudice ammetteva i mezzi di prova orale dedotti da parte attrice e disponeva l'acquisizione, ex art. 213 c.p.c., presso l' dei documenti CP_3 relativi alle somme erogate ed erogande in favore degli attori in conseguenza alla morte di Pt_12 a causa del sinistro sul lavoro occorso in data 22.03.2019.
[...]
In data 21.07.2023 interveniva in giudizio l' Controparte_9
, chiedendo di dichiarare che
[...] CP_3
le prestazioni previste dalla normativa vigente, quantificandole in un ammontare Parte_3 d Euro 423.261,54 nonché di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nella causazione del sinistro al fine di condannare, in via Controparte_1 solidale o alterna e al rimborso della Controparte_1 Controparte_2
8 somma predetta in favore di , oltre rivalutazione ed interessi, ovvero della diversa somma CP_3 ritenuta di giustizia.
In data 22.01.2024 la terza chiamata depositava ricorso per sequestro giudiziario nei confronti degli odierni attori, di e di Con Ordinanza del 29.02.2024 il ricorso Controparte_1 CP_3 veniva respinto e il regolamento delle spese veniva rimesso alla presente fase di merito.
All'udienza del giorno 19.03.2024 le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare un'ipotesi conciliativa, tuttavia senza ottenere alcun riscontro positivo.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 21.05.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 29.05.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 30.05.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 22.06.2023, non avendo le parti dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca o una modifica, neppure parziale, del predetto provvedimento istruttorio.
3. In punto di legittimazione degli attori Parte_1 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_8 Parte_9 Persona_12 Parte_14 parte terza chiamata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione non è fondata.
Ed infatti, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove un'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
tale onere - che non è assolto con la produzione della mera denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. 10519/2024).
Ebbene, nella specie i predetti attori hanno versato in atti sia il certificato di morte di
[...]
(v. doc. 10, fasc. att.) e di (v. doc. 54, fasc. att.) nonché gli atti dello stato Per_12 Parte_14 ui si desume il grado di pa i certificati di nascita ove si evince il nominativo dell'ascendente nonché i certificati di matrimonio da cui si evince il grado di parentela (v. doc. 6, 7, 9, 14, 15 e 46, fasc. att.).
Ne consegue che la legittimazione attiva, rectius titolarità del diritto dal lato attivo dei predetti attori, dei predetti attori deve ritenersi, nella specie, adeguatamente provata.
4. Quanto alla domanda formulata dagli attori nei confronti di giova Controparte_1 preliminarmente rilevare quanto segue.
4.1. La domanda risarcitoria formulata dai prossimi congiunti del de cuius Parte_12 nei confronti di è sussumibile nel disposto normativo di Controparte_1
9 quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro nei confronti di soggetti terzi, diversi dal lavoratore, cui consegue la competenza del Giudice ordinario in luogo del Giudice del lavoro.
4.2. In via generale deve rilevarsi che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato da parte attrice deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. i quali, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno – connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela – e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.
In particolare, giova rammentare che mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto- reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È quindi pur sempre necessario che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c., ma il fatto non è da solo sufficiente a fondare la responsabilità civile.
Ed infatti la nozione di “danno” rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. ex multis Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
4.3. Fatta tale premessa, deve rilevarsi che il fatto illecito posto a fondamento della pretesa creditoria che parte attrice imputa alla società convenuta attiene alla violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di tutela della salute del lavoratore di cui agli artt. 2087 c.c. e 107 ss. d.lgs. 81/2008.
4.4. Preliminarmente devono essere ricostruite le modalità di accadimento dell'infortunio mortale che ha determinato il decesso del signor Parte_12
4.4.1. Sul punto, deve farsi riferimento, come fonti di prova, al materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante della società convenuta, ovvero il signor condannato dal Tribunale di Milano alla pena della CP_5 reclusione per i fatti di causa (v. doc. 28, fasc. att.).
In relazione all'efficacia probatoria del materiale probatorio acquisito in altri procedimenti, devono ritenersi condivisibili i principi giurisprudenziali ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in forza dei quali il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se eventualmente intercorrente tra
10 parti diverse, pur costituendo prova c.d. atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (per tutte Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di atti di indagine compiuti in diverso procedimento (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio gli atti ed i documenti del procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto e ritualmente versati in atti, ovvero, in particolare, la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 28.12.2021 (v. doc. 28, fasc. att.), le sommarie dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento penale (v. doc. 58 e 59, fasc. att.) nonché gli ulteriori atti del procedimento penale (v. docc. nn. 25-27, fasc. Parte att.) e la relazione dell' intervenuta in loco il giorno del sinistro (v. doc. 21, fasc. att.).
La sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Milano è stata, peraltro, confermata dalla Corte d'Appello di Milano in data 4.12.2023, come documentato da parte attrice (v. doc. 61, fasc. att.).
4.4.2. Sulla scorta della predetta documentazione, la dinamica del sinistro può così essere ricostruita: il 22 marzo 2019 dipendente della società si Parte_12 Controparte_1 trovava nel , alla via Cimabue n. 7, ri Controparte_7 autonomi, i signori e La lo aveva incaricato di Persona_1 Persona_2 CP_1 effettuare dei lavori te redet , in particolare CP_7 lavori di sistemazione della guaina del tetto condominiale e l'accesso al sottotetto avveniva tramite una botola delle dimensioni di 0.55 x 0.60 metri facendo uso di una scala a libro dell'altezza al vertice (in stato di apertura) di 2,70 metri e con una larghezza massima di 2,20 metri. La soletta del solaio si trova a circa tre metri di altezza rispetto al pavimento del pianerottolo;
dunque, la scala utilizzata non consentiva di arrivare sino all'ingresso del sottotetto. Il signor è inizialmente salito nel Pt_12 sottotetto con il collega e poi è risceso per prendere della stru necessaria ad eseguire i lavori nel sottotetto;
all'atto di risalire, nel momento di passare dalla scala al sottotetto (a cui si accedeva verosimilmente facendo un “salto” verso la botola dato che l'altezza della scala era inferiore all'altezza del pianerottolo e, in ogni caso, la scala non poteva entrare all'interno della botola per le ristrette dimensioni della stessa), è caduto al suolo. A seguito della caduta, ancora in vita, veniva immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'Ospedale di Legnano dove veniva diagnosticato un trauma cranico con lacerazioni corticali fronto-temporo-parietale dx, fratture dei processi trasversi L1-L4 a sn, frattura del soma di L4. Dopo un peggioramento delle sue condizioni neurologiche, il signor decedeva in data 24 marzo alle ore 17.00. Pt_12
In relazione alle prove assunte nel corso del procedimento penale, sono stati sentiti a SIT i colleghi del signor ed una persona residente nel palazzo, i quali hanno riferito di non aver assistito Pt_12 direttamente alla caduta, ma di aver sentito l'urlo del lavoratore e il rumore prodotto dal suo corpo che colpiva il pavimento del pianerottolo (v. doc. 19, 58 e 59, fasc. att.).
In ordine alla contestata divergenza delle dichiarazioni testimoniali rese dai due lavoratori presenti in Condominio il giorno del sinistro, e deve invero rilevarsi Persona_1 Persona_2 che le due dichiarazioni convergono sulle modalità di accesso al sottotetto da parte del de cuius,
11 ovvero attraverso la scala trasformabile multiposizione configurata a libro (v. doc. 21, fasc. att.) nonché sulla circostanza – rilevante ai fini del presente giudizio – che al momento della caduta nessuno si trovasse sul pianerottolo sottostante e che la scala (di altezza inferiore a tre metri) non fosse in alcun modo ancorata al suolo.
Le predette dichiarazioni, peraltro, in quanto ricche di particolari, precise e nemmeno smentite da altri elementi probatori, devono ritenersi attendibili e credibili e, dunque, possono assumere rilevanza probatoria nel presente giudizio quali prove atipiche nei termini di cui si è detto.
Parte convenuta non ha, del resto, provato una differente ricostruzione dell'infortunio, essendosi la stessa limitata, unitamente alla terza chiamata, ad eccepire una possibile disattenzione del lavoratore che, tuttavia, non emerge dal complessivo compendio probatorio.
4.5. In punto di responsabilità civile del datore di lavoro, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia adeguatamente provato sia l'illiceità del fatto posto in essere dalla Controparte_1 unitamente all'evento lesivo occorso, sia il nesso di causa tra gli stessi e l'e colpa generica e specifica.
Preliminarmente, con riguardo all'evento lesivo mortale e alla sua riconducibilità eziologica alla caduta al suolo del signor deve rilevarsi che nel corso del procedimento penale è stato Pt_12 disposto un accertamento ale all'esito del quale è stata riconosciuta la “sussistenza di rapporto di causalità tra le lesioni subite in data 22.03.2019 e l'exitus del 24.03.2019, intervento in corso di ricovero. Da segnalarsi, infine, come l'intero esame necroscopico e la disamina della cartella clinica non abbiano posto evidenza di alternative cause di ordine patologico naturale ovvero traumatico che possano altrimenti giustificare il decesso” (v. doc. 28, fasc. att.).
Ciò posto, deve ritenersi ulteriormente provato che il datore di lavoro del signor Parte_12 avesse incaricato a recarsi nel Condominio di via Cimab Parte_12 compiere sia lavori di pulizia del sottotetto, sia lavori di manutenzione dello stesso consistenti nella sistemazione della guaina del tetto circostanza peraltro nemmeno contestata. Deve CP_10 inoltre ritenersi provato, alla luce delle previsioni del P.O.S. (v. doc. 23, fasc. att.) e degli accertamenti compiuti dall'ATS nell'immediatezza (v. doc. 21, fasc. att.), che la scala utilizzata non fosse adatta al lavoro da svolgere. In particolare, dagli accertamenti compiuti è emerso che la scala doppia utilizzata per accedere al sottotetto comportava che l'operatore si trovasse senza appoggio nel momento di passaggio dalla scala alla soletta del sottotetto considerate le ridotte dimensioni sia del pianerottolo nel quale si trovava, sia della botola. La scala “svelt” utilizzata dai lavoratori il giorno dell'infortunio non garantiva infatti la sicurezza dei lavoratori in quanto non era consentito utilizzare la scala doppia per accedere ad un altro livello per divieto del costruttore, come emerso dall'esame del libretto d'uso e di manutenzione (v. doc. 21, fasc. att.). Ancora, come spiegato dai tecnici dell'ATS intervenuti, “se la scala fosse stata utilizzata in posizione d'appoggio, per lo sbarco in quota doveva, oltre ad essere adeguatamente trattenuta, sporgere di almeno un metro rispetto al piano di sbarco (rif. manuale d'uso e manutenzione pag. 3 lett. i) e d.lgs. 81/2008, ma ciò non sarebbe stato possibile in considerazione della larghezza massima della botola pari alla larghezza della scala (rilievi fotografici all. 6)” (v. doc. 21, fasc. att.).
Nel P.O.S. redatto in data 12.3.2019 era previsto esclusivamente che l'accesso al sottotetto avvenisse tramite la botola con l'uso di una scala doppia da usarsi completamente aperta (v. doc. 23, fasc. att.), purtuttavia senza alcuna valutazione dei rischi connessi alle caratteristiche della botola che, come pacifico, era di piccole dimensioni e a tre metri di altezza dal pianerottolo nonché dei rischi connessi alle dimensioni ed altezza del sottotetto nel punto di sbarco in relazione alla conformazione della
12 copertura, alle dimensioni dell'ambiente di lavoro e alle sue scarse condizioni di aerazione ed illuminazione, all'attrezzatura utilizzata per l'accesso.
Come può evincersi dalla documentazione fotografica acquisita dai tecnici dell'ATS, il lavoratore, giunto alla sommità della scala, avrebbe dovuto slanciarsi verso la botola e sollevarsi di peso al suo interno senza avere alcun appoggio sotto i piedi (v. doc. 21, pagina 6, fasc. att.).
Sotto questo profilo, deve ritenersi accertata la violazione degli artt. 111 e 96, comma I, lett. g) del d.lgs. 81/2008. L'art. 111 d.lgs. citato prevede che il datore di lavoro “nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure”; ancora, al comma II, l'art. 111 prevede che “il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
[…] il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare”.
Con riguardo ai lavori in quota, ovvero quelli che si svolgono ad altezza superiore ai due metri (v. art. 107), il d.lgs. citato prevede altresì l'obbligo di installare dispositivi contro le cadute dall'alto (v. art. 115).
Con particolare riguardo, invece, alle scale, l'art. 113 d.lgs. citato, al quinto comma, dispone che
“Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.
Ebbene, nella fattispecie de qua le operazioni di accesso ed uscita dal locale sottotetto sono state realizzate in condizioni di evidente pericolosità e senza che tali rischi fossero stati oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro come invece imposto dal d.lgs. citato in presenza di cantieri temporanei (v. art. 89, lett h), d.lgs. 81/2008): l'assenza di una persona a terra che reggesse la scala (circostanza provata in giudizio e comunque pacifica), l'assenza di opere provvisionali che prevenissero il pericolo di cadute dall'alto, l'assenza di una scala di dimensioni tali da riuscire a passare entro la botola così da superare la soletta del sottotetto per una porzione sufficiente a consentire al lavoratore di scendere dalla scala ed approdare al sottotetto senza correre rischi.
Alla luce delle superiori considerazioni e fermi, in ogni caso, gli obblighi generali di diligenza e prudenza, deve ritenersi che l'evento lesivo occorso al signor si sarebbe potuto evitare con Pt_12 una più completa valutazione dei rischi relativi alle operazi lgere e l'adozione di misure idonee che certamente avrebbero potuto impedire la caduta dall'alto del lavoratore.
Dalla lettura delle S.I.T. emerge, peraltro, che il legale rappresentante della società convenuta, CP_5
fosse stato edotto dal lavoratore che quel giorno sarebbero passati dalla botola per il
[...] Per_1 compimento delle attività prescritte (v. doc. 58, fasc. att.).
Deve, pertanto, accertarsi la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte della convenuta e, dunque, la sussistenza nel caso di specie di una Controparte_1 condotta colposa, sia sotto il profilo della colpa specifica che della colpa generica, idonea a causare l'evento lesivo mortale.
4.6. Parte convenuta ha eccepito il concorso colposo del danneggiato lavoratore, Pt_12
nella causazione dell'evento lesivo per non avere, lo stesso, usato il casco
[...] operazioni di accesso alla botola;
parte terza chiamata ha eccepito il concorso colposo evidenziando che il de cuius si sarebbe dovuto rifiutare di utilizzare la scala per accedere alla botola.
13 Entrambe le eccezioni sono sfornite di supporto probatorio e devono ritenersi infondate.
In relazione all'eccezione sollevata da deve rilevarsi che non risulta provato Controparte_1 in giudizio che il convenuto avesse eff lavoratore del casco protettivo che, al momento del sinistro, il de cuius non indossava.
Il d.lgs. 81/2008 prevede, infatti, che è obbligo del datore di lavoro organizzare l'attività lavorativa e vigilare su di essa;
su di lui grava, pertanto, l'obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori della normativa vigente, nonché delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (cfr. ex multis Cass. Civ. 25597/2021 e 4980/2023, Pres. Travaglino).
Con riguardo alla seconda eccezione (per cui il lavoratore si sarebbe dovuto rifiutare di utilizzare la scala per accedere alla botola stante l'inidoneità della propria attrezzatura), deve rilevarsi che nello stesso P.O.S. emesso dal datore di lavoro (v. doc. 23, fasc. att.) era previsto che l'accesso al sottotetto avvenisse esclusivamente tramite la botola con l'uso di una scala doppia da usarsi completamente aperta, sebbene ciò comportasse che il lavoratore, giunto alla sommità della scala, dovesse slanciarsi verso la botola e sollevarsi di peso al suo interno, il tutto senza alcun appoggio sotto i piedi.
In materia di concorso colposo del danneggiato, deve peraltro rammentarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (cfr. Cass. Civ. 4980/2023).
Nella specie non può ritenersi provato che il signor avesse posto in essere una condotta del Pt_12 tutto abnorme ed esorbitante le direttive ricevute quale condotta da sé sola idonea a determinare l'evento lesivo quale causa esclusiva dell'evento.
Ne consegue che deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva della nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo occorso al lavoratore Parte_12
5. Alla luce delle superiori considerazioni ed accertata la responsabilità di Controparte_1 nei termini predetti, giova a questo punto delimitare l'area del danno risar
[...] conseguentemente, alla sua quantificazione e liquidazione.
5.1. Gli odierni attori agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso di (prossimo congiunto degli attori), occorso a causa Parte_12 dell'infortunio de quo e, più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
14 Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
5.2. In relazione al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza rilevante a tal fine.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è
15 orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, OT, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra NO e OT, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”. (cfr. Cass. civ. 26140/2023 citata).
5.3. Ciò posto, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e
16 prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 e ad € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle Tabelle del danno di Milano 2024 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
5.4. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può certamente ritenersi provata, anche in via presuntiva, in relazione alla moglie, ai figli e alla madre di Parte_12
Con riguardo alla moglie, ai figli e alla madre del de cuius, questo giudice ritiene di condividere l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016).
Ed infatti, in primo luogo, dall'esame della documentazione prodotta (v. doc. 4 e 5, fasc. att.) è emerso che il signor e l'attrice si fossero sposati l'11 settembre del 1988 Pt_12 Parte_3
e al momento della morte del lavoratore vivessero insieme nell'abitazione di Magenta con il figlio
. Parte_4
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tali circostanze come provate anche dalla documentazione fotografica versata in atti (v. doc. 44, fasc. att.), del noto rapporto che lega la madre al figlio e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle
17 tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – tabella integrata per la perdita di
“genitori/figli/coniuge/assimilati”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto alla moglie di anni 53 momento dell'evento lesivo (punti 18), Parte_3 considerata l'età del del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento del sinistro (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero i due figli e (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il Pt_1 Pt_4
o coniugi e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 328.524,00 (84x3911,00).
- quanto al figlio , di anni 16 al momento dell'evento lesivo (punti 26), Parte_4 considerata l'età ento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento del sinistro (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero la madre e la sorella (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto nonché delle produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 359.812,00 (92x3911,00);
- quanto alla figlia di anni 28 al momento dell'evento lesivo (punti 24), Parte_1 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero la madre e il fratello (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto nonché delle produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 289.414,00 (74x3911,00);
Avuto riguardo alla madre di (v. doc. 2, fasc. att.), deceduta il Parte_12 Persona_12 6 giugno 2021 (v. doc. 10 e n lato, i principi della Suprema Corte di Cassazione in base ai quali l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite appartenente al nucleo familiare ristretto (moglie, figli e genitori), giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016); tuttavia, dall'altro, deve aversi riguardo alla circostanza che, nella specie, la signora è deceduta in data Persona_12 6.6.2021, dunque dopo due anni dalla morte del figlio . Pt_12
Quest'ultima circostanza deve essere evidentemente tenuta in considerazione nella liquidazione del danno che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere quantificato avendo riguardo sì alle Tabelle di liquidazione le quali, tuttavia, vanno adeguate al caso concreto.
Ed infatti, sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha
18 affermato che “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Declinando tali principii alla fattispecie, devono ritenersi sussistenti quelle eccezionali circostanze del caso concreto (in particolare la circostanza che la madre del de cuius sia deceduta dopo due anni dall'evento) che giustificano un discostamento rispetto alla standardizzazione tabellare che si ritiene equo parametrare alla riduzione di un terzo degli importi ottenuti attraverso l'applicazione della
“Tabella a punti” milanese del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge/figlio/ascendente, tenuto conto dell'età della signora al momento della morte del Per_12 figlio (78 anni), della conseguente verosimile aspettativa di vita ne con il signor Parte_12
e della circostanza che il dolore per la perdita di un figlio è certamente più intenso
[...] nell'immediatezza del lutto e, dunque, nel periodo durante il quale la stessa era in vita.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “genitori/figli/coniuge/assimilati”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Considerata l'età della signora (75 anni) al momento della morte del figlio (punti 12), Per_12 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di altri due figli appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero e (punti Parte_5 Parte_14 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratt figli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto nonché delle produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 161.654,66 tenuto già conto della riduzione di un terzo rispetto alla somma di Euro 242.482,00 risultante dall'applicazione della tabella di liquidazione (62x3.911,00).
Sotto il profilo dei soggetti titolari del diritto di credito dal lato attivo, considerato che il credito risarcitorio per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è passibile di successione ereditaria (cfr. ex multis Cass. Civ. 39384/2021), il pagamento della somma risarcitoria sopra liquidata deve essere effettuato a favore degli eredi di , ovvero a favore della figlia Persona_12 Parte_5 (che in questo giudizio agisce solo qual e non anche in p Persona_12 dei nipoti e quali eredi del premorto figlio Parte_1 Parte_4 Parte_12 nonché a ome legalmente rappresentato d Parte_6 Parte_7
e quali eredi della premorta figlia ciascuno per la Parte_8 Parte_9 Parte_14 e mativamente prevista in quanto subentrati per
19 successione nei diritti dei rispettivi danti causa secondo i principi stabiliti del codice civile agli articoli 564, 463, 459, 519, 522, 523, 649, 580 e 467 c.c. (cfr. sul Cass. Civ. 1148/2020 Pres. e Per_13
Cass. Civ. 39384/2021, est. . Per_14
5.5. figlia del de cuius, agisce nel presente giudizio anche in qualità di legale Parte_1 rappresenta re , il quale, al momento del decesso del Parte_2 NO , aveva poco meno di tre anni. Pt_12
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito dai nipoti per la perdita del proprio NO/nonna, deve rilevarsi che da tempo la Suprema Corte ha affrontato la tematica ritenendo ammissibile la risarcibilità del predetto danno e precisando, peraltro, che “non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
In quest'ottica la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. in questi termini Cass. civ. 21230/2016 e, da ultimo, Cass. civ. 29332/2017 e Cass. civ. 7743/2020). La Suprema Corte ha recentemente precisato al riguardo che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal OT per la perdita del NO, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (v. Cass. civ. 17208/2025).
In relazione all'intensità del rapporto tra il piccolo e il NO , l'istruttoria Parte_2 Pt_12 orale svolta nel presente giudizio ha confermato le e. Ed infatt Testimone_2 ha dichiarato: “Io ho vissuto con , la madre di per 4 anni e ho potuto
[...] Parte_1 Parte_2
che veniva a f pr giorni […] Li ho visto Parte_12 Parte_2 personalmente spesso giocare assieme. […] Quando non veniva a trovare il nipotino Persona_15 Parte_2
gli telefonava” (v. verbale d'udienza del e il teste
[...] Testimone_3 confermato le medesime allegazioni: “Si è vero, confermo. Mi lasciava salutandomi e dicendo che andava dal nipotino. Io lo ho visto spesso assieme al nipotino […] Si è vero, confermo. Ho visto spesso Parte_2 Pt_12
giocare con il nipotino ho giocato anche io con loro, a volte” (v. verbale d'udienza del
[...] Parte_2 5.10.2023).
Quanto al profilo dell'effettiva consapevolezza della perdita del rapporto parentale, devono condividersi gli ulteriori principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consistente nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione […] Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (v. Cass. civ. 12987/2022).
20 Nella fattispecie in esame, l'età del OT al momento dell'evento lesivo - Parte_2 poco meno di tre anni - consente di poter presuntivamente ritenere che lo stesso fosse consapevole – nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte – della perdita di quelle utilità che il rapporto parentale con il NO gli offriva in quanto la perdita del rapporto parentale è pregiudizio Pt_12 rilevante solo per quel o congiunto che di tale rapporto sia parte e purché il prossimo congiunto aveva quella capacità di trarre beneficio da quel rapporto, capacità che un bimbo di quasi tre anni deve presuntivamente ritenersi possedere.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “fratelli/nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale del OT . Parte_2
In particolare, considerata l'età della vittima secondaria di anni 2 momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non convivevano al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, madre, nonna e zii (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra nonna e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 88.296,00 (52x1.698,00).
5.6. Con riguardo alle domande avanzate dagli eredi di , quale sorella del de Parte_14 cuius, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali sopra rich rdo alla perdita del rapporto parentale dei fratelli.
La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente affermato che in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del danno - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende, evidentemente, ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli del de cuius), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. in tal senso, ex multis, da ultimo, Cass. Civ. 5769/2024, Pres. Travaglino).
Ciò posto, quanto alla sorella del de cuius, deve rilevarsi, da un lato, che l'istruttoria Parte_14 svolta nel corso del giudizio ha consentito di ritenere provato l'intenso rapporto che legava il de cuius Pt_ alla sorella . I testi escussi, e , Parte_12 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato le allegazioni attoree in relazione alle circostanze articolate nei capitoli 37-39 della memoria istruttoria attorea, ammessi in giudizio, ovvero che la signora vedeva il Parte_14 fratello tutte le volte che lui si recava dalla madre;
che quasi tutti i fine settimana, Pt_12 unitame opria famiglia, il signor si riuniva con la sorella la Parte_12 Parte_14
21 madre e i nipoti e che tali incontri avvenivano anche in occasione delle festività (v. verbale d'udienza del 5.10.2023).
Deve parimenti rilevarsi che, come provato in giudizio, la signora è deceduta il 1 aprile Parte_14
2019, ovvero otto giorni dopo la morte del fratello (24 marzo 2019).
Tale circostanza deve evidentemente essere considerata nella liquidazione del danno, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e ai quali si rinvia integralmente (cfr. Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti, sub 5.4.).
Declinando tali principii alla fattispecie, devono ritenersi sussistenti quelle eccezionali circostanze del Pt_ caso concreto (in particolare la circostanza che la sorella sia deceduta dopo pochi giorni dall'evento) che giustificano un discostamento rispetto alla standardizzazione tabellare che si ritiene equo parametrare alla riduzione di due terzi degli importi ottenuti attraverso l'applicazione della
“Tabella a punti” milanese del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del Pt_ fratello/OT, tenuto conto dell'età della signora al momento della morte del fratello (49 anni) e della circostanza che il dolore per la perdita di un familiare è certamente più intenso nell'immediatezza del lutto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “fratelli nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Considerata l'età della signora di anni 49 al momento dell'evento lesivo (punti 14), Parte_14 considerata l'età del signor al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto Parte_12 conto che gli stessi non momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenenti al nucleo familiare (punti 12), ovvero la madre
[...]
e la sorella tenuto conto della modalità di accadimento del fatto ch Per_12 Parte_5 determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria considerata il legale che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli e considerato altresì quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella complessiva somma di Euro 32.828,00 (58x1.698,00), tenuto già conto della decurtazione nella misura di due terzi per i motivi espressi supra.
Sotto il profilo dei soggetti titolari del diritto di credito dal lato attivo, considerato che il credito risarcitorio per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è passibile di successione ereditaria (cfr. ex multis Cass. Civ. 39384/2021), il pagamento della somma risarcitoria sopra liquidata deve essere effettuato a favore degli eredi di ovvero a favore degli eredi Parte_14 Parte_7 (marito di , legalmente rappresentato d Parte_14 Parte_6 Pt_7
, e quali eredi della premorta moglie e madre
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_14 s ia ome normativamente prevista in quanto cost
[...] subentrati per successione nei diritti dei rispettivi danti causa secondo i principi stabiliti del codice civile agli articoli 564, 463, 459, 519, 522, 523, 649, 580 e 467 c.c. (cfr. sul Cass. Civ. 1148/2020 Pres. e Cass. Civ. 39384/2021, est. . Per_13 Per_14
22 5.7. Con riguardo ai nipoti del signor ovvero (come Parte_12 Parte_6 legalmente rappresentato da , e nonché Parte_7 Parte_8 Parte_9
e , giova preliminarmente rilevare quanto segue. Parte_10 Parte_11
In punto di risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale tra OT e zio “ex fratre”, la Suprema Corte ha affermato che “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. Civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
Declinando tali principi alla fattispecie, deve ritenersi che all'esito delle prove orali assunte nel presente giudizio, gli attori (come legalmente rappresentato da , Parte_6 Parte_7
e nonché e hanno Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 provato il pregiudizio da perdita del rapporto con lo zio . Pt_12
Ed infatti, i testi escussi all'udienza del 5.10.2023, e , Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato le allegazioni attoree in relazio a Parte_12 ai nipoti. I testi escussi hanno confermato le allegazioni attoree in relazione alle circostanze
[...] late nei capitoli 38-39 della memoria istruttoria attorea, ammessi in giudizio, ovvero che quasi tutti i fine settimana, unitamente alla propria famiglia, il signor si riuniva con la Pt_12 Pt_12 sorella la madre e i nipoti e che tali incontri a occasione delle Parte_14 festività (v. verbale d'udienza del 5.10.2023).
Anche con riguardo agli attori e i testi escussi all'udienza Parte_10 Parte_11 del 5.10.2023 hanno confermato le circostanze articolate nel capitolo 44 della memoria istruttoria attorea, ammesso in giudizio, ovvero che e condividevano con lo zio Pt_10 Parte_11
le festività e le vacanze in Calabria (v. verbale d'udienza del 5.10.2023). Pt_12
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “fratelli/nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale dei nipoti (come legalmente rappresentato da , Parte_6 Parte_7 Pt_8
e nonché e .
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
In particolare, con riguardo al OT (come legalmente rappresentato da Parte_6 Pt_7
, considerata l'età della vittima secondaria di anni 12 al momento dell'evento lesivo (punti
[...] iderata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 88.296,00 (52x1.698,00).
23 Con riguardo alla OT considerata l'età della vittima secondaria di anni 24 al Parte_8 momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 84.900,00 (50x1.698,00).
Con riguardo alla OT considerata l'età della vittima secondaria di anni 31 al Parte_9 momento dell'evento lesivo (punti 16), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 81.504,00 (48x1.698,00).
Con riguardo alla OT , considerata l'età della vittima secondaria di anni Parte_11
22 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 84.900,00 (50x1.698,00).
Con riguardo al OT , considerata l'età della vittima secondaria di anni 25 al Parte_10 momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima principale al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non fossero conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di ulteriori superstiti appartenenti al nucleo familiare, ovvero madre, padre e due fratelli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra zio e OT come, peraltro, provato all'esito dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio e documentalmente dimostrato attraverso le produzioni fotografiche (v. doc. 44, fasc. att.) (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 84.900,00 (50x1.698,00).
6. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
24 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, I comma, c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (24.03.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 24.03.2019 fino alla presente sentenza.
7. Quanto alle domande di risarcimento del danno patrimoniale formulate da parte degli attori, giova rilevare quanto segue.
7.1. L'attrice in sede di citazione, ha chiesto il risarcimento del danno Parte_3 patrimoniale subìto per le spese funerarie sostenute per la morte del marito Parte_12
Parte attrice, a sostegno della pretesa creditoria, ha versato in atti documentazione sub doc. 47 attestante le spese per le onoranze funebri, pari ad Euro 3.500,00 nonché documento n. 48 relativo alle spese per loculo al cimitero comunale di Magenta, pari ad Euro 3.123,00.
Le predette domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.
Ed infatti, la fattura prodotta quale documento n. 47 non risulta essere intestata all'attrice che ne richiede il ristoro, ovvero a risultando invero intestata a Parte_3 Persona_16 soggetto che non è nemmeno parte del presente giudizio.
Con riguardo alle spese per il loculo al cimitero comunale di Magenta, l'attrice ha prodotto l'atto di concessione stipulato dal con la signora (v. doc. 48, fasc. att.) e Controparte_11 Parte_1 non con l'attrice che chiede il ristoro dei costi connessi alla predetta concessione. Parte_3
In difetto di prova di effettivo pregiudizio nella sfera giuridica patrimoniale della signora Parte_3
la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
[...]
7.2. L'attrice moglie del de cuius, ha formulato altresì domanda di Parte_3 risarcimento del dan ivante dalla perdita dei contributi economici che il sig. destinava al mantenimento della propria famiglia c.d. nucleare. Parte_12
Preliminarmente deve rilevarsi che, da un complessivo esame dell'atto di citazione (dalle allegazioni, deduzioni e prospettazione del calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante), la domanda deve intendersi azionata dalla sola signora nell'interesse dell'intero nucleo familiare Parte_3 superstite al quale il signor destinava parte dei suoi guadagni (v. atto di citazione, pp. 19 Pt_12 ss.).
Al riguardo deve rammentarsi che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende dare seguito, “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima
25 per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due” (Cass. civ. n. 6619 del 2018, est. Rossetti).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiaramente spiegato che laddove si liquidi il danno predetto in forma di capitale, dovrà procedersi, preliminarmente, alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, da determinarsi nelle forme di cui all'art. 137 d.lgs. 209/2005, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (c.d. quota sibi) e, infine, moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie laddove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante e in tal caso il coefficiente da scegliere sarà quello corrispondente all'età del più giovane tra superstite e defunto.
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve, in primo luogo, rilevarsi che risulta pacifico in giudizio che la moglie del de cuius non fosse occupata al momento della morte del marito, come dedotto e non contestato, e che fosse convivente con il signor (v. doc. 5, Parte_12 fasc. att.).
Parte attrice ha inoltre versato in atti la documentazione reddituale del signor in Parte_12 particolare le buste paga degli anni antecedenti al sinistro (v. docc. 49-51, fasc. att.) e la certificazione unica rilasciata dalla relativa agli anni 2018 e 2019 (v. doc. 52, fasc. att.). Controparte_1
Alla luce della predetta documentazione prodotta da parte attrice – non specificatamente contestata da parte convenuta –, considerato che, come detto, la moglie del de cuius non svolgeva attività lavorativa al momento dell'evento lesivo, si può ritenere provato, accedendo ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., che il marito deceduto, sig. contribuisse al Parte_12 mantenimento della famiglia con lui convivente.
Deve dunque ritenersi meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria per la perdita di contributi economici erogati da a favore della moglie, odierna attrice, pur Parte_12 Parte_3 tenendo conto della c.d. quota sibi che verosimilmente il de cuius destinava ai suoi bisogni personali.
Ebbene al riguardo parte attrice ha documentalmente provato che la vittima, prima del sinistro, e in particolare nell'anno di imposta 2019, avesse un reddito lordo, calcolato ai sensi dell'art. 137 cod. ass. private, pari ad Euro 25.517,63 (v. doc. 52, fasc. att.), reddito da porre, dunque, a base del calcolo del danno patrimoniale richiesto.
Assumendo, dunque, come base del conteggio il reddito dell'anno 2019, deve inoltre ritenersi opportuno maggiorare il predetto reddito lordo in via equitativa del 20% per tener conto dei verosimili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività (cfr. in tal senso Cass. civ. 3758/2007) e parimenti opportuno applicare un abbattimento del 20% per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cf. Cass. civ. 7629/2003), anche tenuto conto che l'attore aveva solo 56 anni al momento del sinistro.
Deve inoltre tenersi conto della c.d. quota sibi, ovvero della parte di reddito che verosimilmente il defunto destinava ai propri bisogni che, nella specie, deve essere identificata nella misura di un quarto (Euro 6.379,40) tenuto conto che il de cuius ha lasciato il coniuge ed un figlio.
In relazione al coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto questo Tribunale che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi
26 vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).” (Cass. 20615/2015).
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 7 – “Valori Capitali attuali di rendite assegnate a superstiti di infortunati e tecnopatici” – allegata al DM 25.03.2025 in G.U. 21.05.2025, serie n. 16 (“Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
Pertanto, in relazione alla moglie del de cuius con riguardo al caso di specie va utilizzato il Pt_3 coefficiente pari a 27,0719 corrispondente all niuge superstite, il più giovane tra i due (anni 53); effettuata dunque la moltiplicazione del reddito annuo - ridotto di 1/4 tenuto conto della c.d. quota sibi - per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale subìto dal coniuge superstite, sig.ra deve essere quantificato, in moneta attuale, in Euro 518.108,24 (Euro Parte_3 19.13 e interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
7.3. Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, deve detrarsi dalla somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante la Parte_3 somma riconosciuta dall' i a titolo di rendita vitalizia per il pregiudizio CP_3 patrimoniale patito a seguito della perdita del prossimo congiunto (art. 85 d.P.R. 1124/1965).
È provato in giudizio, in quanto documentato a seguito di richiesta di acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c., che l'importo della rendita così come precisato dall' , corrisponde ad CP_3 CP_9 un importo complessivo capitalizzato 3.050,03 alla data del 023 oltre Euro 67.964,75 pari ai ratei mensili pagati dal 31.03.2019 al 30.06.2023 e così per un totale di Euro 411.014,78, somma che deve intendersi rivalutata alla data del documento ovvero al CP_3
30.06.2023.
Considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca e poiché il danno patrimoniale da perdita dei contributi economici è liquidato in moneta attuale, la rendita deve essere rivalutata dalla data del 30.06.2023 alla data odierna. CP_3
Ed infatti, in presenza di acconti, occorre rendere omogenei i valori del calcolo, dovendosi, quindi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074).
Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante all'attrice di Euro 518.108,24, liquidato in moneta attuale, l'ammontare della Parte_3 rendita rivalutata all'attualità pari ad Euro 421.701,16, resi omogenei, ne consegue che spetta a parte attrice la complessiva somma di Euro 96.407,08, oltre interessi legali da oggi, Parte_3 giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, la società deve essere Controparte_1 condannata a pagare a favore degli attori, nei limiti e termini sopra indicati, le somme risarcitorie sopra liquidate, oltre gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri indicati supra.
27 9. Quanto alla domanda proposta dall' nei confronti del convenuto CP_3 Controparte_1
ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d. lgs. 209/2005, la stessa merita accoglimento nei termini che
[...] seguono.
9.1. Al riguardo, giova preliminarmente precisare che non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili. A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 1916 c.c., il quale, al primo comma, dispone che
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Considerato che con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso (preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato od un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato da danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), ne consegue, oltre che il convenuto – responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione – può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass., Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., SS.UU. 29 aprile 2015 n. 8620; Cass., 5 maggio 2003 n. 6797), che l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. 11 maggio 2007 n. 10834).
9.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve preliminarmente rilevarsi che l CP_3
è intervenuta successivamente allo spirare dei termini perentori per la formulazione di istanze istruttorie e per le produzioni documentali, purtuttavia deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (cfr. Cass. Civ. 23931/2023 e, negli stessi termini, Cass. Civ. 31939/2019 ove la Suprema Corte ha affermato “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio”).
Ciò posto, in sede di comparsa di intervento l'assicuratore sociale ha formulato domanda nei confronti di limitando la stessa alla somma di Euro 423.261,54; purtuttavia, Controparte_1 in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato domanda di condanna per la maggiore somma di Euro 527.600,24.
Il thema decidendum deve essere limitato alla domanda formulata in sede di comparsa di intervento dovendosi ritenere evidentemente inammissibile il successivo ampliamento qualificabile in termini di mutatio libelli.
Chiarito quanto sopra, nella specie deve ritenersi sussistente il diritto dell'assicuratore sociale ( a surrogarsi nella posizione del danneggiato per ottenere dal responsabile civile del danno CP_3 il rimborso delle somme indennizzate dall'assicuratore sociale al danneggiato, Controparte_1
Parte_3
Quanto al contenuto della pretesa fatta valere dall'assicuratore sociale, deve evidenziarsi che l' ha agito in surrogazione per ottenere il ristoro delle somme erogate alla signora CP_3 Parte_3 itolo di “Assegno una tantum in caso di morte del 18/05/2019”, di “Assegno una tant
[...] di morte del 02/12/2019”, di “Acconti e ratei gia' pagati fino al 30/06/2023” in relazione alla rendita
28 mensile erogata per i superstiti e, infine, di “Valore capitale della rendita calcolato al 30/06/2023” ex art. 85 d.P.R. 1124/1965, per un totale di Euro 423.261,54 (v. doc. acquisito ex 213 c.p..c.), dunque anche per somme ulteriori (“Assegno una tantum in caso di morte del 18/05/2019” e “Assegno una tantum in caso di morte del 02/12/2019”) rispetto a quelle liquidate alla signora supra (sub Parte_3
7.2.).
Alla stregua delle superiori considerazioni in punto an e quantum debeatur, devono essere rimborsate all'assicuratore sociale le somme pagate a titolo di danno patrimoniale nella forma della rendita mensile a favore della signora moglie del de cuius, deceduto a Parte_3 Parte_12 causa dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
Ne consegue che deve essere condannata quindi al pagamento della Controparte_1 complessiva somm avore dell'assicuratore sociale,
[...]
( . Controparte_9 CP_3
9.3. Quanto al profilo degli interessi e della rivalutazione, poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è un fenomeno, come detto, di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima verso il responsabile civile, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito, e pertanto all'assicuratore sociale spettano altresì, con decorrenza dalla data del pagamento, il danno da ritardato adempimento liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995, adottando, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali secondo i criteri enunciati supra (v. sub 6).
10. ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria Controparte_1 compagnia assicuratrice Controparte_2
La compagnia, in sede di costituzione, associandosi alle difese della convenuta-chiamante in punto an debeatur, ha eccepito il limite del massimale assicurato pari ad Euro 1.000.000,00, somma entro cui ritiene debba essere contenuto l'obbligo di manleva eventualmente ascritto a carico di CP_2 evidenziando al riguardo che, vertendosi, in ipotesi di danno da rimbalzo dei congiunti va fatto riferimento al massimale per sinistro e non per persona.
Sul punto, la in sede di prima udienza di comparizione e, più ampiamente, in Controparte_1 sede di mem tato la predetta eccezione deducendo, in particolare, che nella specie non si verterebbe in ipotesi di danno “da rimbalzo” dei congiunti per cui si dovrebbe fare riferimento al massimale di € 1.000.000,00 previsto “per ogni sinistro”, bensì in ipotesi differente riconducibile all'identico massimale di € 1.000.000,00 previsto “per ogni persona”.
L'eccezione non è fondata.
Preliminarmente deve ritenersi che nella fattispecie trattasi di assicurazione volontaria per la responsabilità civile, con la conseguenza che l'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla responsabilità dedotta consensualmente in contratto.
Ciò posto deve rilevarsi che, da un lato, vi è la prova in giudizio del rapporto assicurativo tra
[...]
e prova fornita sia dall'assicurazione terza chiamata Controparte_1 Controparte_2 esimo con la produzione della “scheda di polizza” CP_2
(v. doc. 11, fasc. , rapporto contrattuale peraltro nemmeno contestato tra le parti. CP_1
29 Dall'altro, tuttavia, la terza chiamata non ha provato l'operatività del massimale nei termini meramente eccepiti.
Ed infatti, la compagnia avrebbe dovuto produrre in giudizio le condizioni generali di contratto fornendo e provando i fatti posti a fondamento dell'eccezione relativa al limite del massimale.
Esaminando unicamente la “scheda di polizza” in cui sono indicati, in modo generico, sotto la voce
“Massimali, garanzie e premi”, RC verso terzi (RCT), per ogni sinistro 1.000.000,00 €, per ogni persona 1.000.000,00 €, per ogni cosa 1.000.000,00 €, premio netto 600,00 €, non è affatto chiaro a quale fattispecie possa ricondursi il limite “per ogni sinistro” rispetto al limite “per ogni persona”. Pertanto, dalla scheda di polizza si evince che è stato pattuito un limite di massimale, ma non anche le sue concrete modalità operative e, in ogni caso, non nel senso inteso dalla terza chiamata.
L'equivocità del dato letterale è tale da far ritenere verosimile una interpretazione contraria a quella fornita dalla compagnia che non ha offerto in produzione il contratto al fine di consentire al Tribunale di compiere quell'attività interpretativa necessaria ai fini della valutazione dell'eccezione. Per valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata occorreva, infatti, compiere un'attività interpretativa che è stata impedita dalla mancata produzione delle condizioni generali da cui si poteva evincere, in maniera univoca, l'operatività dei limiti del massimale.
Considerato che la terza chiamata non ha provato tali concrete modalità e considerato, in ultima analisi, che deve trovare applicazione l'art. 1372 c.c., ritiene il Tribunale che l'eccezione del limite del massimale sollevata è infondata. deve, pertanto, essere condannata a tenere indenne e manlevare Controparte_2 anto quest'ultima sarà tenuta a pagare a favore degli attori e Controparte_1 dell'assicuratore sociale per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza.
11. Quanto al regolamento delle spese processuali, deve rilevarsi quanto segue.
11.1. In relazione al rapporto processuale instauratosi tra gli attori e le Controparte_1 spese processuali seguono il principio di soccombenza e pertanto la soc re condannata a pagare le spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto delle somme concretamente attribuite, dell'attività difensiva effettiva svolta, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del numero delle parti, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Seguendo i medesimi criteri vanno rimborsate a parte attrice le spese sostenute per il contributo unificato e la marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00).
11.2. In relazione al rapporto processuale instaurato da parte terza intervenuta nei CP_3 confronti della convenuta le spese processuali seguono il principio di Controparte_1 soccombenza e pertanto l essere condannata a pagare le spese di lite sostenute dall'assicuratore sociale che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettiva svolta (e, dunque, del deposito della sola comparsa di intervento e degli scritti conclusivi e, dunque, dell'assenza di una fase istruttoria) nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Seguendo i medesimi criteri vanno rimborsate all' le spese sostenute per il contributo CP_3 unificato e la marca da bollo (Euro 1.214,00 + Euro 27,00).
30 11.3. Quanto, infine, al rapporto processuale instauratosi tra la parte convenuta
[...]
e la terza chiamata le spese processuali seguono il Controparte_1 Controparte_2 mbenza e pertanto ondannata a pagare le spese di lite sostenute dalla che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del Controparte_1
D.M. 55/2014 e enendo conto della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettiva svolta nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
11.4. Con riguardo alla fase cautelare svolta in corso di causa, tenuto conto del rigetto integrale del ricorso per sequestro liberatorio proposto da quest'ultima deve Controparte_2 essere condannata a pagare le spese di lite sostenu fase cautelare. Le spese sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ovvero valore della causa e attività difensiva effettivamente espletata (sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con riguardo ai parametri previsti per i procedimenti cautelari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accerta la responsabilità esclusiva di in relazione all'infortunio Controparte_1 mortale occorso al signor in data 22 marzo 2019; Parte_12
− condanna al risarcimento dei danni subìti dagli attori in conseguenza Controparte_1 del sinistro e quindi a pagare:
✓ a favore di moglie del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_3
328.524,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione e la somma di Euro 96.407,08, a titolo di danno patrimoniale, già tenuto conto quanto ricevuto e quanto riceverà dall' a titolo di rendita mensile per i superstiti, CP_3 oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , figlio del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_4
359.812,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di figlia del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_1
289.414,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di Parte_5 Parte_1 Parte_4 Pt_6
(co r
[...] Parte_7 Parte_8 e quali eredi di , madre del de cuius, ciascuno per Parte_9 Persona_12 la ditaria come evista, la somma complessiva di Euro 161.654,66, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , come legalmente rappresentato dal genitore Parte_2
, la somma complessiva di Euro 88.296,00, oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
✓ a favore di (come legalmente rappresentato da Parte_7 Parte_6
quali eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_14
, sorella del de cuius, ciascuno per la propria quota ereditaria come
[...]
31 normativamente prevista, la somma complessiva di Euro 32.828,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di (come legalmente rappresentato da Parte_6 Pt_7
, ni omma complessiva di Euro 88.296,00 a
[...] danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di OT del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_8
84.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di OT del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_9
81.504,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , OT del de cuius, la somma complessiva di Parte_11
Euro 84.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ a favore di , OT del de cuius, la somma complessiva di Euro Parte_10
84.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
− rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti di Controparte_1
− condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano Controparte_1 in Euro 62.879,60 per compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
− condanna a pagare a favore dell' la complessiva somma di Controparte_1 CP_3
Euro 423.261,54 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
− condanna a rifondere all' le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 CP_3
Euro 12.0 ro 1.241,00 p ltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
− dichiara tenuta a manlevare la convenuta Controparte_2 Controparte_1
e p a tenere i
[...] Controparte_2 convenuta di quanto quest'ultima è tenuto a pagare agli attori e all' in esecuzione CP_3 della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_2 convenuta liquidano in Euro 12.046,00 per compensi del Controparte_1 presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da tutte Controparte_2 le altre pa lare in corso di causa che si liquidano in Euro 4.227,00 per compensi ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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