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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. EL AT ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 01/08/2025, assunto in decisione in data 19/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
MB AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato CAIROLI MILENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
► Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 I Parte_1 Parte_2 comma c.c. ► Ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio Atto
n. 16, Parte II, Serie A Anno 2015;
► Dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata, Per_1 prevalentemente presso la mamma nella casa familiare in Seveso;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- A week end alternati con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando il padre la riaccompagnerà direttamente a scuola
- Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, alternando, in ogni caso, il 25/12 e il 26/12;
- Il giorno di Pasqua, in via alternata di anno in anno, con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- Il padre trascorrerà, inoltre, ogni anno il giorno del proprio compleanno e la Festa del Papà con la figlia;
la IG.ra trascorrerà altresì la Festa della Mamma ed il giorno del proprio compleanno con la Pt_1 figlia;
il giorno del compleanno di verrà trascorso, se possibile, in compagnia di entrambi i Per_1 genitori;
4. I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati delle iniziative e degli eventi cui la bambina parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo e quant'altro anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali nella sua crescita psico-fisica;
5. I genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie di origine, è funzionale alla crescita serena ed armonica di per questo motivo e per il suo benessere Per_1 psicofisico, la bambina manterrà rapporti significativi anche con le famiglie di origine, fratelli, nonni, zii;
con possibilità per la stessa di trascorrere alcuni periodi durante le vacanze estive con i nonni;
6. Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti, e tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
7. Il IG. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo Pt_2 Per_1 alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma mensile di € 400,00, Parte_1 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa.
Detta soma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione
Luglio 2026; 8. Le parti concordano che l'assegno unico relativo alla figlia minore venga percepito Per_1 integralmente al 100% dalla madre, IG.ra ; Parte_1
9. I IGg.ri e si impegnano e si obbligano a sostenere le spese straordinarie che si Pt_1 Pt_2 rendessero necessarie per la figlia in ragione del 50% ciascuno, secondo le linee guida condivise Per_1 del Tribunale di Monza-Ordine Avvocati di Monza, pubblicate in data 07/05/2018, che qui si intendono integralmente richiamate e alle quali le parti dichiarano di volersi riportare;
10. La casa coniugale, sita in Seveso, Via Trento e Trieste n. 88, è gravata da mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi. La casa coniugale verrà assegnata alla IG.ra che la abiterà con la figlia Parte_1 Per_1 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti.
I coniugi danno atto che il IG. lascerà la casa coniugale entro il 31/01/2026 asportando i Parte_2 propri beni ed effetti personali, oltre ai seguenti: soggiorno taverna, divano taverna, cucina taverna;
11. Le Parti si impegnano e si obbligano a continuare a pagare regolarmente, in ragione del 50% ciascuno, così come avvenuto sino ad ora, le rate di mutuo N. 2709114452 relativo alla casa coniugale, acceso presso Mediobanca;
12. Contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del IG. le Parti si impegnano e si Pt_2 obbligano a mantenere aperto il conto corrente cointestato N. 91438 acceso presso Mediobanca, suddividendo al 50% ciascuno il saldo attivo e il relativo deposito titoli N. 98967.
Successivamente, su detto conto, le parti conferiranno mensilmente le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, ognuno per la propria quota, pari al 50%;
13. Il cane Luna resta affidato e collocato presso la IG.ra e il IG. contribuirà alle sue Pt_1 Pt_2 spese di cura veterinaria, toilettatura e di vitto;
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda la figlia minore;
15. Le parti si impegnano, inoltre, a comunicare l'una all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con la figlia per le vacanze;
16. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione;
17. Dichiarare compensate le spese legali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 04.07.2015 a Meda Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione è nata la figlia (04.12.2017); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 01/08/2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Meda (MB) in data 04.07.2015 (Atto n.16, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Meda (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. EL AT ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 01/08/2025, assunto in decisione in data 19/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
MB AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato CAIROLI MILENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
► Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 I Parte_1 Parte_2 comma c.c. ► Ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio Atto
n. 16, Parte II, Serie A Anno 2015;
► Dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata, Per_1 prevalentemente presso la mamma nella casa familiare in Seveso;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- A week end alternati con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando il padre la riaccompagnerà direttamente a scuola
- Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, alternando, in ogni caso, il 25/12 e il 26/12;
- Il giorno di Pasqua, in via alternata di anno in anno, con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- Il padre trascorrerà, inoltre, ogni anno il giorno del proprio compleanno e la Festa del Papà con la figlia;
la IG.ra trascorrerà altresì la Festa della Mamma ed il giorno del proprio compleanno con la Pt_1 figlia;
il giorno del compleanno di verrà trascorso, se possibile, in compagnia di entrambi i Per_1 genitori;
4. I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati delle iniziative e degli eventi cui la bambina parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo e quant'altro anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali nella sua crescita psico-fisica;
5. I genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie di origine, è funzionale alla crescita serena ed armonica di per questo motivo e per il suo benessere Per_1 psicofisico, la bambina manterrà rapporti significativi anche con le famiglie di origine, fratelli, nonni, zii;
con possibilità per la stessa di trascorrere alcuni periodi durante le vacanze estive con i nonni;
6. Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti, e tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
7. Il IG. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo Pt_2 Per_1 alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma mensile di € 400,00, Parte_1 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa.
Detta soma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione
Luglio 2026; 8. Le parti concordano che l'assegno unico relativo alla figlia minore venga percepito Per_1 integralmente al 100% dalla madre, IG.ra ; Parte_1
9. I IGg.ri e si impegnano e si obbligano a sostenere le spese straordinarie che si Pt_1 Pt_2 rendessero necessarie per la figlia in ragione del 50% ciascuno, secondo le linee guida condivise Per_1 del Tribunale di Monza-Ordine Avvocati di Monza, pubblicate in data 07/05/2018, che qui si intendono integralmente richiamate e alle quali le parti dichiarano di volersi riportare;
10. La casa coniugale, sita in Seveso, Via Trento e Trieste n. 88, è gravata da mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi. La casa coniugale verrà assegnata alla IG.ra che la abiterà con la figlia Parte_1 Per_1 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti.
I coniugi danno atto che il IG. lascerà la casa coniugale entro il 31/01/2026 asportando i Parte_2 propri beni ed effetti personali, oltre ai seguenti: soggiorno taverna, divano taverna, cucina taverna;
11. Le Parti si impegnano e si obbligano a continuare a pagare regolarmente, in ragione del 50% ciascuno, così come avvenuto sino ad ora, le rate di mutuo N. 2709114452 relativo alla casa coniugale, acceso presso Mediobanca;
12. Contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del IG. le Parti si impegnano e si Pt_2 obbligano a mantenere aperto il conto corrente cointestato N. 91438 acceso presso Mediobanca, suddividendo al 50% ciascuno il saldo attivo e il relativo deposito titoli N. 98967.
Successivamente, su detto conto, le parti conferiranno mensilmente le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, ognuno per la propria quota, pari al 50%;
13. Il cane Luna resta affidato e collocato presso la IG.ra e il IG. contribuirà alle sue Pt_1 Pt_2 spese di cura veterinaria, toilettatura e di vitto;
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda la figlia minore;
15. Le parti si impegnano, inoltre, a comunicare l'una all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con la figlia per le vacanze;
16. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione;
17. Dichiarare compensate le spese legali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 04.07.2015 a Meda Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione è nata la figlia (04.12.2017); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 01/08/2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Meda (MB) in data 04.07.2015 (Atto n.16, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Meda (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT AN