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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa EL AS Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 653 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 posta in deliberazione all'udienza del 4.06.2025 promossa ai sensi dell'473 bis. 29 c.p.c. da
, C.F. nato il [...], a Parte_1 C.F._1
Pescara (PE), ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nappi, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara (PE), Piazza Alessandrini, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, nata ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianna Giannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da verbale dell'udienza del 4.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo premesso che, con decreto di Parte_1
omologa di questo Tribunale del 16.12.2022, si era separato consensualmente da
, dalla quale aveva avuto tre figli, (nato il CP_1 Persona_1
2.01.2002), (nato l'[...]) e (nata il Persona_2 Persona_3
6.01.2012), ha chiesto la modifica delle condizioni omologate mediante la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la prole, da €.1.005,00 ed
€.300,00 e la fissazione del calendario dei giorni in cui poter stare con i figli.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che gli era stata revocata la patente di guida nonché, sequestrato e poi confiscato dalla Polizia Stradale di Chieti il furgone CITROEN, targato
DL754SV, di proprietà della madre, con il quale lo stesso svolgeva la propria attività di commercio ambulante di prodotti ittici, i cui esigui ricavi, costituivano la propria ed unica entrata economica;
b) che, di conseguenza, egli, non potendo più svolgere la propria attività commerciale, di fatto, non aveva più fonti di sostentamento economico;
c) che, nonostante, i suoi sforzi, egli, peraltro afflitto da problemi di salute, non era riuscito a trovare un'altra occupazione lavorativa e poteva contare, esclusivamente, sull'aiuto economico dei suoi anziani genitori;
d) che, pertanto, non era più sostenibile la spesa di €.1050,00 per il mantenimento dei figli;
e) che, nonostante in sede di separazione consensuale, le parti avessero stabilito che egli avrebbe potuto frequentare liberamente i figli, di fatto, la madre aveva sempre impedito agli stessi di costruire un rapporto sereno ed equilibrato con esso ricorrente e con la sua famiglia d'origine, sicché si rendeva necessario stabilire, precisamente, un calendario di giorni in cui egli possa esercitare il proprio diritto di visita.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Pag. 2 di 5 Ha resistito in giudizio , la quale ha eccepito, in sintesi e per CP_1 quanto d'interesse:
a) che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non erano sopraggiunti motivi tali da giustificare la modifica delle condizioni di separazione, in quanto: - il provvedimento di sospensione della carta di circolazione e di contestuale revoca della patente era stato disposto dal
Ministero degli Interni, sez. Polizia Stradale, con due verbali del
20.09.2022 (cfr. doc. 3 e 4) e, dunque, in data antecedente agli accordi trasfusi nella scrittura privata allegata al verbale dell'udienza del
25.11.2022; - già con provvedimento del 4.8.2022 (doc. 5), la motorizzazione aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida del per non essersi sottoposto ad un nuovo Pt_1
esame di idoneità tecnica, a fronte dell'intervenuto esaurimento dei punti di guida;
b) che i problemi di salute del (affetto da gravi dipendenze, in Pt_1
particolare dal gioco) erano già noti in sede di separazione (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di separazione);
c) che, inoltre, il ricorrente non aveva mai versato l'assegno di mantenimento dei figli, salvo che per un breve periodo;
d) che, quanto alla frequentazione dei figli, essa resistente non aveva mai ostacolato il loro rapporto con il padre, il quale, invece, si era sempre sottratto ai suoi doveri paterni.
Tanto eccepito, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la revisione dell'assetto economico (e familiare) stabilito in sede di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., deve fondarsi sull'allegazione e sulla prova di circostanze nuove, non potendosi richiedere al giudice una nuova valutazione di fatti già dedotti o comunque deducibili durante il precedente giudizio (cfr., ex multiis, Cass. Civ. 11636 del 2020, secondo cui “nel procedimento di modifica
Pag. 3 di 5 delle condizioni di separazione dei coniugi, il "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste
a base della decisione”; cfr. anche Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 20 giugno 2014, n. 14143).
In altri termini, la modifica è subordinata alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, ora espressamente richieste dal nuovo art. 473 bis.29 c.p.c.
Dunque, il presente procedimento non può utilizzarsi quale revisio prioris istantiae, al fine di ottenere una mera rivisitazione delle determinazioni già adottate, dovendo al contrario caratterizzarsi quale novum iudicium, finalizzato a adeguare la regolamentazione dei rapporti, nel caso di specie economici, alla concreta modifica delle condizioni patrimoniali.
Ciò posto, il ricorrente, non ha nemmeno fornito la prova delle circostanze sopravvenute che giustificherebbe la modifica dell'assetto economico familiare stabilito in sede di separazione. Di contro, la resistente ha documentato che i fatti addotti dal ricorrente (la revoca della patente di guida e il sequestro del furgone) sono avvenuti ben prima delle conclusioni dell'accordo di separazione (cfr. doc.
3, 4 e 5 del fascicolo della resistente).
A tanto ai aggiunga che la resistente ha anche lamentato l'inadempimento del ricorrente in ordine alla corresponsione dell'assegno.
Analogamente è a dirsi con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita dei figli. Anzitutto, va precisato che il figlio è divenuto maggiorenne, quindi Per_2
è libero di autodeterminarsi nella frequentazione del padre;
inoltre, le doglianze del ricorrente si risolvono in una generica prospettazione di un presunto atteggiamento ostile della madre, del tutto svincolata da precisi dati fattuali.
Non appare superfluo al Collegio evidenziare anche che il , promotore di Pt_1 questo giudizio, non è nemmeno comparso personalmente in udienza, in spregio a quanto previsto dall'art. 473-bis.21 c.p.c.
In definitiva, la domanda del ricorrente va respinta, non essendovi motivi che giustificano la modifica delle condizioni di separazione.
Pag. 4 di 5 Le spese del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate, come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra richiesta rigettata, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della resistente, che liquida in CP_1
€.2.905,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice est.
Silvia Codispoti
Il Presidente
EL AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa EL AS Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 653 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 posta in deliberazione all'udienza del 4.06.2025 promossa ai sensi dell'473 bis. 29 c.p.c. da
, C.F. nato il [...], a Parte_1 C.F._1
Pescara (PE), ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nappi, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara (PE), Piazza Alessandrini, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, nata ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianna Giannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da verbale dell'udienza del 4.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo premesso che, con decreto di Parte_1
omologa di questo Tribunale del 16.12.2022, si era separato consensualmente da
, dalla quale aveva avuto tre figli, (nato il CP_1 Persona_1
2.01.2002), (nato l'[...]) e (nata il Persona_2 Persona_3
6.01.2012), ha chiesto la modifica delle condizioni omologate mediante la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la prole, da €.1.005,00 ed
€.300,00 e la fissazione del calendario dei giorni in cui poter stare con i figli.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che gli era stata revocata la patente di guida nonché, sequestrato e poi confiscato dalla Polizia Stradale di Chieti il furgone CITROEN, targato
DL754SV, di proprietà della madre, con il quale lo stesso svolgeva la propria attività di commercio ambulante di prodotti ittici, i cui esigui ricavi, costituivano la propria ed unica entrata economica;
b) che, di conseguenza, egli, non potendo più svolgere la propria attività commerciale, di fatto, non aveva più fonti di sostentamento economico;
c) che, nonostante, i suoi sforzi, egli, peraltro afflitto da problemi di salute, non era riuscito a trovare un'altra occupazione lavorativa e poteva contare, esclusivamente, sull'aiuto economico dei suoi anziani genitori;
d) che, pertanto, non era più sostenibile la spesa di €.1050,00 per il mantenimento dei figli;
e) che, nonostante in sede di separazione consensuale, le parti avessero stabilito che egli avrebbe potuto frequentare liberamente i figli, di fatto, la madre aveva sempre impedito agli stessi di costruire un rapporto sereno ed equilibrato con esso ricorrente e con la sua famiglia d'origine, sicché si rendeva necessario stabilire, precisamente, un calendario di giorni in cui egli possa esercitare il proprio diritto di visita.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Pag. 2 di 5 Ha resistito in giudizio , la quale ha eccepito, in sintesi e per CP_1 quanto d'interesse:
a) che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non erano sopraggiunti motivi tali da giustificare la modifica delle condizioni di separazione, in quanto: - il provvedimento di sospensione della carta di circolazione e di contestuale revoca della patente era stato disposto dal
Ministero degli Interni, sez. Polizia Stradale, con due verbali del
20.09.2022 (cfr. doc. 3 e 4) e, dunque, in data antecedente agli accordi trasfusi nella scrittura privata allegata al verbale dell'udienza del
25.11.2022; - già con provvedimento del 4.8.2022 (doc. 5), la motorizzazione aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida del per non essersi sottoposto ad un nuovo Pt_1
esame di idoneità tecnica, a fronte dell'intervenuto esaurimento dei punti di guida;
b) che i problemi di salute del (affetto da gravi dipendenze, in Pt_1
particolare dal gioco) erano già noti in sede di separazione (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di separazione);
c) che, inoltre, il ricorrente non aveva mai versato l'assegno di mantenimento dei figli, salvo che per un breve periodo;
d) che, quanto alla frequentazione dei figli, essa resistente non aveva mai ostacolato il loro rapporto con il padre, il quale, invece, si era sempre sottratto ai suoi doveri paterni.
Tanto eccepito, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la revisione dell'assetto economico (e familiare) stabilito in sede di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., deve fondarsi sull'allegazione e sulla prova di circostanze nuove, non potendosi richiedere al giudice una nuova valutazione di fatti già dedotti o comunque deducibili durante il precedente giudizio (cfr., ex multiis, Cass. Civ. 11636 del 2020, secondo cui “nel procedimento di modifica
Pag. 3 di 5 delle condizioni di separazione dei coniugi, il "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste
a base della decisione”; cfr. anche Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 20 giugno 2014, n. 14143).
In altri termini, la modifica è subordinata alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, ora espressamente richieste dal nuovo art. 473 bis.29 c.p.c.
Dunque, il presente procedimento non può utilizzarsi quale revisio prioris istantiae, al fine di ottenere una mera rivisitazione delle determinazioni già adottate, dovendo al contrario caratterizzarsi quale novum iudicium, finalizzato a adeguare la regolamentazione dei rapporti, nel caso di specie economici, alla concreta modifica delle condizioni patrimoniali.
Ciò posto, il ricorrente, non ha nemmeno fornito la prova delle circostanze sopravvenute che giustificherebbe la modifica dell'assetto economico familiare stabilito in sede di separazione. Di contro, la resistente ha documentato che i fatti addotti dal ricorrente (la revoca della patente di guida e il sequestro del furgone) sono avvenuti ben prima delle conclusioni dell'accordo di separazione (cfr. doc.
3, 4 e 5 del fascicolo della resistente).
A tanto ai aggiunga che la resistente ha anche lamentato l'inadempimento del ricorrente in ordine alla corresponsione dell'assegno.
Analogamente è a dirsi con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita dei figli. Anzitutto, va precisato che il figlio è divenuto maggiorenne, quindi Per_2
è libero di autodeterminarsi nella frequentazione del padre;
inoltre, le doglianze del ricorrente si risolvono in una generica prospettazione di un presunto atteggiamento ostile della madre, del tutto svincolata da precisi dati fattuali.
Non appare superfluo al Collegio evidenziare anche che il , promotore di Pt_1 questo giudizio, non è nemmeno comparso personalmente in udienza, in spregio a quanto previsto dall'art. 473-bis.21 c.p.c.
In definitiva, la domanda del ricorrente va respinta, non essendovi motivi che giustificano la modifica delle condizioni di separazione.
Pag. 4 di 5 Le spese del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate, come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra richiesta rigettata, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della resistente, che liquida in CP_1
€.2.905,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice est.
Silvia Codispoti
Il Presidente
EL AS
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