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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.590 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 1, quale Amministratore di sostegno della sorella rappresentato e Parte_2
difeso dagli Avv.ti Pietro Ferri e Valeria Ferri elettivamente domiciliati in Roma, Viale Libia
n. 58 presso il loro studio;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della
Sede di Rieti, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott.sa Sabrina De Rosa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni “ Verificare, accertare e dichiarare che CP_1 [...]
si trova nella totale e permanente impossibilità di deambulare e/o di compiere Parte_2
gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua ex art 1 della Legge n. 18/80 fin dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa;
e/o presenta una totale
e permanente inabilità lavorativa ex art 12 della Legge n. 118/71 fin dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa
Con vittoria del compenso professionale e del rimborso forfettario da liquidarsi e distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
1 Ha sostegno della domanda il ricorrente nella qualità di cui sopra precisava che in data
31.10.2023 era stata presentata domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla l. 18/80 ed art 12 L.118/71 e che alla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento nessuna visita era stata disposta dall'ente previdenziale.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' tramite il CP_1
Funzionario Delegato deducendo di aver erogato la prestazione richiesta il 14.5.2025 dopo la notificazione dell'atto introduttivo.
L'Istituto di Previdenza chiedeva quindi la cessata materia con compensazione integrale delle spese
Con le note scritte per l'odierna udienza anche parte ricorrente ha richiesto la cessata materia chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite
Le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto
In assenza di accordo sulle spese rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all il quale CP_1
riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria sulla base del D.M.
147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1
antistatario che si liquidano in Euro 247,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 22.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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