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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2799/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo in data 28/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2799/2020, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Daria Di Marco e dall'Avv. Serena Maestrelli
- attori
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._3
Fornai e dall'Avv. Silvia Bacchi
- convenuto
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_2 C.F._4
Profeti
- terzo chiamato
e
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri Controparte_3 P.IVA_1
- terza chiamata
Oggetto: distanze legali - immissioni - risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
1 Per gli attori: come da note scritte depositate in data 14/2/2025, “previo accertamento della responsabilità del Sig. per i fatti di cui è causa o, in virtù dell'estensione delle Controparte_1 domande anche ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice,
NEL MERITO:- in tesi ordinare la rimozione e/o lo spostamento e/o l'occlusione dei nuovi impianti idraulico, sanitario e di scarico installati nell'immobile di proprietà del Sig. sito nel Controparte_1
Comune di San Miniato, Via Mezzopiano n. 15, a distanza inferiore a quella di legge, per tutti i motivi già esposti in atti;
- in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in tesi, accertata l'intollerabilità delle immissioni acustiche derivanti dai nuovi impianti realizzati nella proprietà per violazione della normativa sui requisiti acustici passivi ai sensi CP_1 del DPCM 5.12.1997 e/o ai sensi dell'art. 844 c.c., ordinare al Sig. o, in virtù Controparte_1 dell'estensione delle domande anche ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, di eseguire gli interventi edili correttivi di carattere acustico descritti dal CTU nel punto n.
5.2.b) della relazione depositata nel procedimento di ATP (R.G. 5419/2018) su tutte le pareti di confine fra le due unità immobiliari delle parti in causa e, all'esito, disporre un nuovo controllo al fine di verificare la conformità dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella proprietà
con successivo rilascio di certificazione finale;
- in entrambi i casi stabilire un termine per CP_1
l'esecuzione dei suddetti provvedimenti giudiziali e, in caso di violazione e/o inosservanza e/o ritardo dei predetti, condannare il Sig. o, in virtù dell'estensione delle domande anche ai Controparte_1 terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a corrispondere agli attori la somma non inferiore a euro 100,00 al giorno, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta idonea dal Giudice;
in ogni caso: i: - condannare il Sig. o, CP_1 in virtù dell'estensione delle domande anche ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, al pagamento in favore dei Signori e Parte_1 Parte_2
della somma di euro 5.962,14 Iva inclusa, a titolo di costo dei lavori necessari per
[...]
l'eliminazione delle fessurazioni e delle crepe emerse nelle pareti dell'unità abitativa degli attori, CP_ così quantificate dall'Ing. nella relazione tecnica depositata nel procedimento per ATP (R.G. n.
5419/2018), ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o in via di giustizia;
- condannare il Sig. o, in virtù dell'estensione delle domande anche Controparte_1 ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti agli interventi di ristrutturazione effettuati nella proprietà del Sig. nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o in via Controparte_1 equitativa”; “Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di ATP, quantificate in euro
15.134,98 (quanto ad euro 4.574,42 - di cui euro 134,00 a titolo di oneri contributivi Inarcassa 4%
-, a titolo di compensi liquidati dal G.I. all'Ing. con decreto del 23.04.2020; quanto ad Persona_1
2 euro 4.694,56 - comprensivo di contributo integrativo Inarcassa 4% e di IVA al 22% - a titolo di spese per il CTP Ing. quanto ad euro 5.866,00 a titolo di rimborso spese e compensi Persona_2 professionali corrisposti all'Avv. Daria Di Marco), del presente giudizio di merito e del procedimento di mediazione svolto avanti all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Pisa pari ad euro 2.033,69 Iva compresa”; in via istruttoria, hanno insistito nella chiamata a chiarimenti del
C.T.U., nonché nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex artt. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c.; per il convenuto: come da note scritte depositate in data 17/2/2025, “ NEL MERITO: respingere le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, ove occorra dichiarando e/o disponendo la compensazione legale e/o giudiziale con i danni da infiltrazioni e da atti emulativi subiti dal convenuto;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA: si chiede che il terzo chiamato Geometra nato il [...] a [...] C.F. con Controparte_2 C.F._4 studio in via Torino n. 71, San Miniato (PI) sia condannato a manlevare e/o tenere indenne il Sig.
con riferimento alle domande di parte attrice e/o per quanto di sua competenza. IN Controparte_1
OGNI CASO: respingere le domande proposte dal Geom. nei confronti del convenuto. Con CP_2 vittoria di spese ed onorari di causa”; insiste nelle istanze formulate nelle memorie ex artt. 183, co.
6, nn. 2 e 3 c.p.c.; per il terzo chiamato: come da note scritte depositate in data 5/2/2025, “nel merito: - in via principale, accertata l'inammissibilità e/o improcedibilità e in ogni caso l'infondatezza nel merito, di tutte le domande promosse dagli attori rigettare la domanda principale dei Parte_3 medesimi e in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto, rigettare la domanda promossa dal nei confronti del Geom. - in denegata ipotesi, statuire che la CP_1 CP_2
Compagnia Assicurativa debba rilevare indenne il Geom. Controparte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per la terza chiamata: come da note scritte depositate in data 14/2/2025, “NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande spiegate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di manleva la condanna della comparente compagnia a CP_5 tenere indenne e manlevare il Geom. per i soli rischi assicurati con esclusione delle Controparte_2 fattispecie non ricomprese nella garanzia di polizza per come argomentato al punto 1) del presente atto ed in ogni modo per la sola somma che risulterà in corso di causa, all'esito della necessaria istruttoria, e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e comunque per le sole quote di responsabilità accertate in capo allo stesso, con esclusione di quelle derivanti a titolo di solidarietà. Il tutto comunque nei limiti del massimale previsto e considerato lo scoperto sancito contrattualmente per
3 come esplicato al punto 1) del presente atto e senza riconoscimento delle spese legali incontrate dall'assicurato per difensori e/o tecnici differenti da quelli da essa designati. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il Sig. chiedendo: i) l'accertamento dell'avvenuta Controparte_1 realizzazione, da parte del convenuto, di impianti di adduzione e scarico all'interno del proprio immobile in violazione delle distanze prescritte dall'art. 889 c.c., con conseguente condanna al ripristino delle distanze legali nonché al risarcimento del danno;
ii) l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dal bagno interessato dai lavori di ristrutturazione per violazione del D.P.C.M. 5/12/1997, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
iii)
l'accertamento dei danni subiti in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà del convenuto, con conseguente condanna al risarcimento degli stessi.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto:
- di essere comproprietari di un fabbricato sito nel Comune di San Miniato (PI), con accesso da Via di Mezzopiano n. 23, adiacente e contiguo all'immobile di proprietà del Sig. con accesso da CP_1
Via di Mezzopiano n. 15 (docc. 1 e 2, fascicolo di parte attrice);
- a partire dal mese di settembre 2017, l'unità immobiliare di proprietà del convenuto era oggetto di lavori di ristrutturazione di rilevante entità, che determinavano gravi danni all'immobile degli attori, oltre a comportare rilevanti disagi tali da incidere negativamente sulla loro sfera privata e familiare;
- in particolare, gli attori lamentavano l'immissione di rumori molesti provenienti dall'immobile del
Sig. nonché danni patrimoniali, consistenti nella comparsa di vistose crepe su tutta la CP_1 muratura della camera da letto e su quella della cucina del proprio appartamento;
- perdurando l'intollerabilità della situazione, protrattasi per oltre un anno, gli attori adivano l'intestato Tribunale mediante ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati, di individuarne le cause e di determinare gli interventi necessari per la loro eliminazione con quantificazione dei relativi costi (doc. 8);
- all'esito del procedimento di a.t.p., il consulente tecnico d'ufficio nominato riconosceva l'esistenza dei danni denunciati (“A seguito di lavori di modifiche interne eseguite nella proprietà posta CP_1 al piano primo del fabbricato bifamiliare in via Mezzopiano n. 15 in San Miniato, si sono manifestate fessurazioni diffuse nella unità abitativa confinante di proprietà con distacchi Parte_4 dell'intonaco dal paramento murario. Il deterioramento degli intonaci ha evidenziato la presenza di distacchi tra le pareti e gli altri elementi strutturali (pilastri in muratura”, cfr. p. 42, doc. 8), 4 riconducendone l'origine alle lavorazioni eseguite nella proprietà le quali avevano CP_1 provocato, “con le vibrazioni dovute alle lavorazioni di demolizione e modifiche degli elementi murari”, il distacco e la rottura degli intonaci (cfr. pp. 17 e 18, doc. 8);
- inoltre, il medesimo ausiliario accertava che i sanitari e le tubature installati nel nuovo servizio igienico realizzato in aderenza all'unità immobiliare degli attori non rispettava le distanze previste dalla legge (pp. 15 e 16, doc. 8), rilevando altresì che le opere eseguite non risultavano conformi alla disciplina dettata in materia di requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 (pp. 42 e 42, doc. 8);
- preso atto delle risultanze della c.t.u., gli attori invitavano il Sig. alla stipula di una CP_1 convenzione di negoziazione assistita, nonché alla partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Tuttavia, entrambi i tentativi si concludevano con esito negativo e, pertanto, gli attori si determinavano ad introdurre il presente procedimento (docc. 10-12).
1.2. Si è costituito in giudizio il Sig. chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa il Geom. per essere da questi manlevato con Controparte_2 riferimento alle domande formulate da parte attrice e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto, eventualmente da compensare con i danni da infiltrazioni ed atti emulativi subiti dal convenuto.
Inoltre, il convenuto ha eccepito la nullità della consulenza tecnica espletata in sede di a.t.p., in quanto il C.T.U. aveva illegittimamente esteso il proprio accertamento – in assenza di espressa autorizzazione da parte del Giudice – anche al profilo relativo alla violazione delle distanze legali previste dall'art. 889 c.c., eccedendo così i limiti del quesito originariamente conferitogli.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il Geom. si è costituito in giudizio chiedendo, CP_2 preliminarmente, di essere estromesso dalla causa poiché estraneo alla controversia e, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza, di essere autorizzato ad estendere il contradittorio nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per essere da questa rilevato indenne;
nel Controparte_3 merito, ha chiesto il rigetto sia delle domande promosse dagli attori che di quella di manleva avanzata dal Sig. nei suoi confronti. CP_1
1.4. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è costituita Controparte_3 in giudizio chiedendo il rigetto sia delle domande promosse dagli attori che di quella di garanzia avanzata dal Sig. nei suoi confronti. CP_1
1.5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.N. 5419/2018, nonché mediante l'espletamento di una nuova c.t.u., disposta a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dal convenuto – limitatamente alla parte in cui il consulente aveva esteso l'indagine a fatti ulteriori rispetto al quesito formulato, in
5 assenza di espressa autorizzazione da parte del Giudice –, e dell'eccezione di inopponibilità delle risultanze della consulenza tecnica preventiva nei confronti dei terzi non costituiti quella sede.
All'udienza del 17/10/2024, il Giudice ha esperito un tentativo di conciliazione;
in tale occasione, il
Sig. ha offerto agli attori la somma omnicomprensiva di € 4.000,00 a titolo di completa CP_1 definizione della controversia, proposta che tuttavia veniva rifiutata dagli attori.
All'udienza del 20/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
La domanda proposta dai Sig.ri e è in parte fondata e, pertanto, deve essere Pt_1 Parte_2 accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Preliminarmente deve rilevarsi la superfluità delle istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto le rispettive prospettazioni presentano natura essenzialmente documentale ovvero richiedono valutazioni di carattere tecnico-specialistico, per le quali risulta già esperito il mezzo istruttorio più idoneo, rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
2.1.2. Quanto a quest'ultima, deve poi rigettarsi l'istanza di rinnovo anch'essa reiterata da parte attrice con le proprie note conclusive.
La relazione tecnica in atti – rinnovata nel presente giudizio a seguito dell'eccezione di nullità sollevata dal convenuto e dell'eccezione di inopponibilità sollevate dai terzi chiamati – risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la chiamata a chiarimenti del consulente, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella relazione.
2.2. Sulla violazione delle distanze legali del servizio igienico nella proprietà e sul CP_1 risarcimento ad essa conseguente
2.2.1. I Sig.ri e hanno agito per ottenere l'accertamento della violazione delle Pt_1 Parte_2 distanze legali da parte del Sig. in relazione all'installazione degli impianti di adduzione e CP_1 scarico nel bagno dell'appartamento di sua proprietà.
In particolare, gli attori hanno dedotto che, a seguito di interventi di ristrutturazione interna, il preesistente locale igienico – originariamente collocato in aderenza al muro perimetrale esterno – sarebbe stato spostato in una posizione più interna dell'unità immobiliare, precisamente nell'angolo 6 formato tra la cucina e la camera da letto dell'adiacente proprietà In tale nuova Parte_3 collocazione sarebbero stati installati sanitari e impianti idraulici, sia di adduzione che di scarico, in violazione dell'art. 889 c.c., poiché posti a una distanza inferiore a un metro dal confine per l'interra lunghezza delle pareti confinanti.
Dunque, lo spostamento del servizio igienico dalla sua originaria posizione ha comportato, secondo la prospettazione attorea, la necessità di predisporre un nuovo tracciato per le condutture di adduzione e scarico, con la conseguente creazione di una servitù, non autorizzata, a carico della loro proprietà.
2.2.2. Mette conto rilevare – come correttamente ritenuto dal Tribunale di Prato nella pronuncia resa in un caso del tutto analogo a quello di specie e versata in atti da parte attrice (Trib. Prato n. 253/2024)
– che l'azione proposta dagli attori rientra nell'ambito applicativo dell'art. 949 c.c. ed è finalizzata a ottenere una declaratoria di inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene, allo scopo di far cessare eventuali molestie e turbative legate all'esercizio di tali diritti. Si tratta, in sostanza, di uno strumento volto alla tutela dell'essenza stessa del diritto di proprietà, inteso quale pieno ed esclusivo godimento della cosa e relazione assoluta tra il proprietario e il bene.
Nello specifico, il mantenimento di tubazioni a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge integra una servitù, il cui contenuto consiste nella non osservanza della distanza legale, legittimando così il proprietario del fondo che subisce l'imposizione ad agire mediante l'actio negatoria servitutis, per ottenere la rimozione della condotta illecita e la cessazione della relativa turbativa.
Ai sensi dell'art. 889 c.c., infatti, chi intenda installare tubi conduttori d'acqua (pura o lurida), comprese le grondaie, ovvero tubi conduttori di gas, et similia, e loro diramazioni, è tenuto a rispettare una distanza minima di un metro dal confine. La locuzione “et similia” riportata dalla norma ha carattere esemplificativo e deve ritenersi riferita a qualsiasi tipo di conduttura destinata a trasportare in maniera continua sostanze liquide o gassose.
La ratio della norma risiede nella presunzione legislativa di pericolosità che tali installazioni comportano per il fondo limitrofo: il legislatore ha infatti inteso prevenire il rischio di danni derivanti da infiltrazioni, trasudamenti o rotture delle condutture collocate troppo vicino al confine, configurando una presunzione assoluta di danno, insuscettibile di prova contraria (Cass civ. n.
25475/2010); ne consegue che “l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa
l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale” (Cass. civ. n. 12491/1995).
Va poi chiarito che l'eventuale presenza di un muro divisorio sul confine non incide sull'obbligo di rispetto della distanza legale, dovendo questa essere osservata anche qualora il muro in questione sia di proprietà esclusiva di chi installa le condutture.
7 Infine, deve precisarsi che, in ambito condominiale, l'art. 889 c.c. non trova applicazione nei casi in cui le opere siano state realizzate in epoca antecedente alla costituzione del , atteso che, CP_6 in tal caso, l'intero edificio – costituendo un unico diritto dominicale –, può essere strutturato o modificato liberamente dal proprietario originario, anche al fine di predisporre un assetto funzionale alle successive alienazioni delle singole unità. Dette operazioni possono determinare, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) – e l'insorgere del condominio –; dall'altro, la costituzione, anche in deroga al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo uno schema assimilabile alla servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 889 c.c. ha, infatti, carattere dispositivo con la conseguente liceità della costituzione di una servitù contraria (acquistabile anche per usucapione) avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo, che non può più pretendere il rispetto della distanza stessa (Cass. civ. n. 2094/1982).
2.2.3. Tanto premesso, le allegazioni di parte attrice in ordine alla violazione delle distanze legali ex art. 889 c.c. da parte degli scarichi e degli impianti di adduzione afferenti al nuovo servizio igienico realizzato dal Sig. hanno trovato pieno riscontro nell'elaborato tecnico del consulente CP_1
d'ufficio redatto nel presente giudizio, il quale ha concluso:
- “Le modifiche interne eseguite nella proprietà hanno comportato lo spostamento del CP_1 servizio igienico preesistente a servizio dell'abitazione del Sig. da una posizione Controparte_1 aderente al muro perimetrale esterno, in una posizione più interna in aderenza della parete di confine con la camera di proprietà (cfr. p. 6, c.t.u.); Parte_4
- “L'istallazione dei sanitari ed impianti idraulici di adduzione e di scarico sono stati posti ad una distanza inferiore ad un metro dal confine, con esclusione di quelli del bidet” (cfr. p. 7, c.t.u.).
Risulta quindi accertato che, con gli interventi in oggetto, il convenuto ha smantellato il servizio igienico preesistente, originariamente collocato in aderenza al muro perimetrale esterno, per realizzarne uno nuovo, la cui posizione interna è ora lungo la parete di confine con la camera e parte della cucina dell'unità abitativa di proprietà degli attori. Tale intervento ha comportato la nuova collocazione degli scarichi, degli attacchi e di uno dei sanitari (wc) su una porzione diversa rispetto a quella originaria, in violazione delle distanze legali.
2.2.4 Non può ritenersi, per contro, che tale nuova installazione sia giustificata dalla sussistenza di una servitù preesistente di mantenimento di tubazioni a distanza inferiore da quella prescritta, atteso che la modifica unilaterale del luogo di esercizio della servitù – il locus servitutis – non è giuridicamente ammissibile. Tale spostamento non può avvenire per iniziativa unilaterale di una delle
8 parti, né del titolare del fondo servente né del fondo dominante, ma deve essere formalmente richiesto ed eventualmente autorizzato, in via convenzionale o giudiziale, rimanendo altrimenti privo di effetto
(Cass. civ. n. 7619/2019; Cass. civ. n. 14821/2018).
Nel caso di specie, ferma la natura condominiale – se pur nella forma di condominio minimo – della comunione forzosa esistente tra le parti in giudizio e avente ad oggetto le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., è evidente che la nuova collocazione del bagno costituisce il risultato di interventi edilizi eseguiti dal Sig. e che la realizzazione degli scarichi, degli attacchi, di uno CP_1 dei sanitari, nonché di parte delle tubazioni, non è riconducibile a impianti preesistenti rispetto alla costituzione del condominio di cui i due appartamenti sono parte.
Tale circostanza emerge con chiarezza dalle planimetrie depositate in atti, le quali documentano lo stato dei luoghi antecedente e successivo agli interventi e dimostrano in modo inequivocabile che, prima della ristrutturazione, non vi erano tubazioni di acque bianche o nere collocate immediatamente sul muro di confine con la camera degli attori, né su quello contiguo alla cucina, in corrispondenza della posizione attuale del sanitario wc (docc. 14-16, fascicolo di parte convenuta;
docc. 12-14, fascicolo del terzo chiamato).
Ulteriore conferma proviene dalla comunicazione di diniego del permesso di costruire in sanatoria rilasciata dal Comune di San Miniato in data 2/3/2021, ove si dà atto che il convenuto ha proceduto alla realizzazione “ex novo della colonna esterna di scarico delle acque reflue e delle tubazioni interne di adduzione e scarico dei sanitari del bagno”, precisando che solo “alcune parti” delle opere risultano sovrapponibili alle preesistenti e “poste nelle immediate vicinanze delle stesse” (cfr. p. 2, doc. 7, fascicolo del terzo chiamato).
Del resto, non è in alcun modo rilevante, come invece sostenuto dal convenuto, che la precedente colonna di scarico fosse già collocata a distanza inferiore a un metro dal confine e che sia stata semplicemente sostituita, in quanto l'oggetto della contestazione è costituito dalla nuova collocazione degli scarichi, degli attacchi, di uno dei sanitari, nonché di parte delle tubazioni, e non dalla preesistenza della sola colonna verticale.
Peraltro, anche laddove si ritenesse che nel caso di specie si fosse fatto uso delle calate condominiali esistenti, ciò non sarebbe comunque sufficiente ad escludere l'operatività dell'art. 889 c.c., atteso che il secondo comma di tale disposizione, mediante l'utilizzo della locuzione “et similia”, estende l'ambito oggettivo della norma anche agli scarichi e agli attacchi, pacificamente introdotti ex novo.
2.2.5. Parimenti infondata è la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui l'art. 889 c.c. non troverebbe applicazione in ipotesi di impianti necessari per la piena e funzionale fruizione dell'immobile, in quanto: “le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta
9 struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari;
pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali”
(cfr. Cass. civ. n. 12520/2012).
Va infatti rilevato che tale orientamento, ancorché astrattamente condivisibile, non trova concreta applicazione alla fattispecie in esame proprio in ragione di quel giudizio di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza citata, atteso che, prima dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa, l'unità immobiliare di proprietà del convenuto risultava già dotata di un servizio igienico perfettamente funzionante. Non è, pertanto, sostenibile che la nuova installazione sia stata determinata dalla necessità di assicurare all'abitazione un servizio essenziale precedentemente mancante, né il convenuto ha allegato circostanze specifiche o esigenze concrete tali da giustificare lo spostamento del bagno rispetto alla sua collocazione originaria.
Inoltre, non è stato fornito alcun elemento probatorio da cui possa desumersi che siano state effettivamente considerate soluzioni alternative compatibili con il rispetto della normativa sulle distanze legali, non essendo sufficiente in tal senso che il Comune di San Miniato abbia rilevato che gli impianti non fossero “facilmente delocalizzabili in altra posizione date le esigue dimensioni dell'appartamento” (cfr. p. 2, doc. 7, fascicolo del terzo chiamato).
È infine priva di fondamento la deduzione secondo cui anche l'appartamento degli attori presenterebbe impianti collocati a distanza inferiore da quella prescritta, atteso che l'eventuale esistenza di servitù reciproche non comporta, di per sé, alcuna automatica corrispettività.
L'ordinamento, infatti, non ammette una presunzione di bilateralità tra fondi confinanti: l'esistenza di una servitù a vantaggio di un fondo non implica che sussista anche una servitù di identico contenuto in senso inverso, né che essa possa essere invocata quale giustificazione per il mancato rispetto delle distanze (Cass. civ. n. 16842/2009).
2.2.6. Venendo alla domanda risarcitoria, va premesso che “in tema di distanze legali vale il principio per cui la violazione della prescrizioni di legge, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso” (cfr. Trib. Prato n. 253/2024, che a sua volta richiama Cass. civ. n. 25082/2020
e Cass. civ. n. 25475/2010).
10 In particolare, il pregiudizio subito dal proprietario confinante – qualificabile non come danno- evento, bensì come danno-conseguenza – deve ritenersi sussistente in re ipsa, da intendersi, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte, quale “danno presunto” o “danno normale” (Cass.
Sez. Un. n. 33645/2022). La giurisprudenza, infatti, riconosce che l'effetto lesivo derivante dall'abusiva imposizione di una servitù su fondo altrui si concreta, in modo certo e indiscutibile, nella limitazione del pieno godimento del bene da parte del proprietario, traducendosi in una diminuzione
– anche solo temporanea – del valore della proprietà (Cass. civ. n- 12865/2022; Cass. civ. n.
5864/2023; Cass. civ. n. 21501/2018).
Ne consegue che, in applicazione del principio secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni, al proprietario confinante compete tanto la tutela in forma specifica (mediante ripristino dello stato dei luoghi), quanto quella risarcitoria (Cass. civ. n. 17635/2013), il convenuto deve essere condannato al ripristino delle distanze legali violate, nonché al risarcimento del danno derivante dal protratto e illegittimo mantenimento della servitù sul fondo attoreo.
Tenuto conto, nel caso concreto, dello stato dei luoghi, della non rilevante compromissione dell'utilizzo del fondo servente, nonché del lasso temporale intercorso dall'esecuzione dei lavori
(settembre 2017) fino alla data dell'odierna decisione, appare equo liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma omnicomprensiva di € 2.400,00, corrispondente a € 300,00 per ciascun anno, sino alla data del presente provvedimento.
2.3. Sulla violazione della normativa acustica e sul risarcimento del danno ad essa conseguente
2.3.1. Gli attori hanno altresì dedotto l'intollerabilità delle immissioni acustiche derivanti dai nuovi impianti realizzati nella proprietà del Sig. lamentando la violazione delle disposizioni di cui CP_1 al D.P.C.M. 5/12/1997 e/o – solo in sede di comparsa conclusionale – dell'art. 844 c.c., e formulando, in via subordinata rispetto alla domanda principale di ripristino delle distanze legali, richiesta di esecuzione di interventi edilizi correttivi.
Benché la questione risulti parzialmente superata dall'accertata violazione delle distanze legali e – come si vedrà – dagli esiti della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, essa conserva rilevanza ai fini della valutazione della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori in conseguenza all'accertamento di una eventuale violazione della normativa acustica.
2.3.2. In disparte la questione circa la possibilità di riqualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti, sempre permessa al Giudice in virtù del noto principio “iura novit curia”, mette conto rammentare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tutela contro le immissioni rumorose si articola su due piani distinti: da un lato, il regime amministrativo nei rapporti con la P.A. (disciplinato dalla L. n. 447/1995, e dal D.P.C.M. 5/12/1991 con successive modifiche ed integrazioni); dall'altro, i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati,
11 riconducibili agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario (Cass. civ.
n. 1069/2017).
È stato tuttavia chiarito che tra i due regimi sussiste una relativa autonomia, nel senso che un'immissione di rumore può assumere carattere di intollerabilità, ai fini di cui all'art. 844 c.c., anche se rientra nei limiti legali di cui DPCM del 1991, specie se si verifica con continuità e disturbo al riposo, e in tal modo va ad incidere sulla salute o qualità della vita (Cass., Sez. Un. n. 4848/2019).
Quindi, mentre il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito (Cass. civ. n. 1418/2006) e comunque valgono come indici valutativi del limite di intollerabilità nei rapporti orizzontali di vicinato (Cass. civ. n.
23754/2018), l'eventuale contenimento entro tali margini non può considerarsi senz'altro lecito in riferimento al rapporto privatistico.
2.3.3. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che:
- in occasione della prima c.t.u., espletata nel 2019, il perito d'ufficio ha accertato che: “relativamente all'indice LASmax che è il livello massimo di rumorosità ponderata A, rilevata con costante di tempo slow, prodotto dagli impianti tecnologici per i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori e scarichi idraulici è stato riscontrato solo un parziale rispetto dei limiti previsti” (cfr. p. 22, doc. 9, fascicolo di parte attrice);
- in sede di seconda c.t.u., espletata nel 2023, il medesimo ausiliario ha rilevato che: “Le misurazioni acustiche effettuate in sede di CTU nel giorno 14/12/2023, descritti nella relazione dell'Ausiliario
Ing. (Allegato 6 Relazione Ausiliario ing. hanno dimostrato che i parametri di cui CP_2 CP_2 al d.P.C.M. 5 dicembre 1997 rientrano nei limiti imposti da detta normativa, anche con riferimento ai fattori di incertezza di misura secondo la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1018 settembre 2017”; e ancora, “Le prove acustiche effettuate in data 14/12/2023, i cui risultati sono meglio descritti nella relazione dell'Ausiliario Ing. (Allegato 6 Relazione Ausiliario ing. CP_2
, hanno evidenziato che non siano necessari ulteriori lavori per rendere gli impianti a CP_2 funzionamento discontinuo (adduzione e scarico impianti idraulici, servizi igienici, rubinetteria, lavatrici), di cui è causa, conformi ai valori di legge ed a ricondurne la rumorosità nei limiti della normale tollerabilità” (cfr. pp. 7-8, c.t.u.).
Dalla documentazione versata in atti – in particolare dalle note scritte del convenuto depositate in data 24/5/2023 – emerge altresì che il Sig. ha, nelle more del giudizio, provveduto CP_1 all'installazione di un pannello fonoassorbente all'interno del locale bagno già a far data dal 2021, circostanza confermata nella relazione tecnica e nel ricorso giurisdizionale dallo stesso presentato innanzi al T.A.R. (doc. 10, fascicolo di parte convenuta).
12 Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'intollerabilità delle immissioni acustiche successivamente all'anno 2021, in assenza di elementi ulteriori idonei a contraddire o superare le conclusioni peritali;
tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato mediante la prova orale richiesta dagli attori nella propria memoria istruttoria, stante la genericità dei capitoli ivi formulati.
Diversamente, con riferimento al periodo 2017-2021, può ritenersi provata la sussistenza di immissioni acustiche intollerabili, poiché eccedenti i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997, come rilevato nella prima consulenza tecnica, la cui efficacia probatoria non risulta inficiata dall'eccepita nullità parziale relativa ad un diverso quesito (sulle distanze), e che si reputa pertanto pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del Giudice, anche in virtù del contraddittorio esperito nel corso del relativo accertamento tecnico con il Sig. che ha partecipato al CP_1 procedimento.
2.3.4. Ciononostante, la domanda di risarcimento del danno, avanzata dagli attori in relazione alla dedotta lesione del diritto alla serenità personale e familiare, nonché alla piena esplicazione alle proprie abitudini di vita quotidiana, compromesse dalle immissioni rumorose provenienti dagli impianti di adduzione e di scarico dei sanitari e della lavatrice nel bagno dell'unità immobiliare del
Sig. non può essere accolta. CP_1
Sul punto, va rammentato che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale prevista dall'art. 2059
c.c. è circoscritta ai soli “casi previsti dalla legge”, ossia alle ipotesi in cui una specifica disposizione ne ammetta la risarcibilità, ovvero, nell'interpretazione costituzionalmente orientata, alle ipotesi di lesione di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
In tale ultima ipotesi, rientra il caso di specie, in quanto, sebbene il risarcimento della lesione alla serenità domestica non sia previsto espressamente dalla legge, si tratta di un diritto inviolabile della persona, tutelato dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8, CEDU.
Pertanto, vale il principio per cui il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone una lesione grave di un interesse della persona, di talché non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. (cfr.
Corte Cost. n. 205/2022; Cass. civ. Sez. Un. n. 26972/2008).
Nel caso in esame, pur potendosi astrattamente ricondurre la dedotta compromissione della vita familiare e domestica nel perimetro dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, difetta una specifica allegazione in ordine alle concrete modalità con cui tale lesione si sarebbe realizzata, nonché una prova idonea a dimostrarne l'effettiva incidenza sulla qualità della vita degli attori.
In effetti, parte attrice si è limitata ad enunciare genericamente “la compromissione delle abitudini di vita quotidiana all'interno della propria abitazione”, senza tuttavia indicare in modo preciso e
13 circostanziato quali condotte, attività o aspetti della quotidianità sarebbero stati incisi dalle immissioni, né offrire elementi di riscontro (documentali, testimoniali o tecnici) idonei a fondare una valutazione in termini di gravità e durata del pregiudizio subito.
A ciò si aggiunga che il superamento dei limiti acustici riscontrato nella consulenza tecnica espletata nel 2019 – pari a 2 dB per la doccia (37 dB rispetto al limite di 35 dB) e 3 dB per il wc (38 dB rispetto al limite di 35 dB) – appare di entità minima e, di per sé, non sufficiente a dimostrare in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio concreto e rilevante alla sfera esistenziale degli attori.
Non potendosi dunque ritenere configurabile un danno in re ipsa una volta accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni – secondo quanto invece affermato da un ormai superato indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ. n. 23283/2014; Cass. civ. n. 7048/2012) –, ma piuttosto un danno-conseguenza, in difetto di una specifica e comprovata allegazione dell'intensità e della gravità della lesione lamentata, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
2.4. Sul risarcimento del danno alle pareti della camera da letto e della cucina della proprietà
[...]
Parte_5
. La domanda risarcitoria proposta dagli attori in relazione ai danni riscontrati alle pareti della
[...] camera da letto e della cucina dell'immobile di proprietà a seguito dei lavori Parte_3 eseguiti dal Sig. deve essere accolta. CP_1
2.4.2. Sul punto, la c.t.u. espletata in corso di causa ha accertato l'esistenza di lesioni sulle pareti, con parziale distacco dell'intonaco, tanto nella camera da letto che in cucina, ritenendo che le fessurazioni murarie fossero preesistenti all'intervento edilizio, ma attribuendo il distacco e la rottura degli intonaci alle lavorazioni effettuate dal convenuto (“Si rilevano lesioni verticali in corrispondenza dei pilastri in muratura posti agli angoli del locale ad uso camera da letto di proprietà
[...] sia in corrispondenza della muratura prospiciente la pubblica via, sia sul lato delle Parte_4 pareti interne adiacente nuovo bagno (Allegato 07 documentazione fotografica figura 01 e CP_1 figura 02). In corrispondenza di questa parete l'intonaco risulta non perfettamente aderente alla sottostante muratura. Lo stesso effetto si riscontra su parti della parete della cucina, con parziale distacco dell'intonaco. Per quanto concerne i danni dovuti alle lavorazioni possiamo rilevare che come sopra descritto il corpo di fabbrica costituente le due unità immobiliari è un aggregato strutturale che si è evoluto nel tempo con aggiunte e ampliamenti. La conformazione strutturale indica che i corpi in aggiunta sono stati eseguiti nel tempo senza particolari accorgimenti in ordine alle connessioni tra i maschi murati. Questa caratteristica intrinseca del complesso strutturale è indice di facilità di distacco tra gli elementi verticali di diversa rigidezza, quali gli elementi in muratura e l'adiacente parete di mattoni. Le vibrazioni prodotte durante tali lavorazioni si ritiene
14 che abbiano causato la rottura degli intonaci (non particolarmente elastici). La conformazione delle fessure murarie, la loro estensione, profondità e colore indicano che queste non sono immediatamente riconducibili ai lavori eseguiti ma ne siano preesistenti e che i lavori in questione abbiano al più evidenziando la conformazione strutturale, al di sotto degli intonaci, caratterizzata dalla carenza di connessione tra i diversi elementi (pareti e pilastri in muratura o pareti di diverso spessore, o pareti d'angolo). Sulla parete della cucina il distacco dell'intonaco è individuato principalmente nelle adiacenze dove era collocata la parete divisori dell'ex bagno della proprietà
Si ritiene che quando questa sia stata rimossa abbia provocato i distacchi degli intonaci CP_1 evidenziati o del velo di intonaco”; cfr. pp. 9-10, c.t.u.).
Il perito d'ufficio ha poi quantificato l'importo necessario per l'eliminazione dei danni edili sopra descritti e il rispristino della finitura delle superfici interessate dai distacchi degli intonaci nella somma complessiva di € 4.200,00, oltre eventuali oneri di legge.
2.4.3. Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. – che sostanzialmente confermano quanto già evidenziato in sede di a.t.p. – devono ritenersi integralmente condivisibili, per la coerenza e l'univocità degli accertamenti svolti.
Proprio alla luce delle risultanze di entrambi gli elaborati – utilizzabili, nei limiti di cui si è detto, quali elementi di prova idonei a determinare il convincimento del Giudice –, devono ritenersi infondate le doglianze sollevate dal convenuto in merito al presunto decorso temporale dell'accertamento svolto nel presente giudizio, posto che il consulente ha rilevato nel 2023 uno stato dei luoghi sostanzialmente immutato rispetto a quanto già riscontrato nel 2019.
Altrettanto infondate appaiono le contestazioni circa l'asserita sopravvalutazione del danno da parte del consulente, non essendo stati forniti dal convenuto elementi oggettivi idonei a confutare la stima operata dal tecnico;
lo stesso può dirsi con riferimento alle considerazioni svolte dagli attori, superate dalle puntuali e motivate repliche rese dal C.T.U. in sede di riscontro alle osservazioni del consulente di parte.
2.4.4. Pertanto, deve ritenersi raggiunta, secondo il criterio del “più probabile che non” applicabile in ambito civilistico, la prova della riconducibilità causale dei danni lamentati alle lavorazioni edilizie eseguite dal convenuto;
ne consegue il diritto dei Sig.ri e al risarcimento del Pt_1 Parte_2 danno subito e la condanna del Sig. al pagamento, in favore degli attori, della somma di € CP_1
4.200,00, oltre eventuali oneri di legge.
Trattandosi di debito di valore, sulle somme indicate a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del danno (settembre 2017) fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
15 Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, co. 1, c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
2.5. Sull'eccezione di compensazione sollevata dal Sig. Parte_6
Non merita accoglimento l'eccezione di compensazione formulata dal convenuto, fondata
[...] sull'asserita sussistenza di danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà degli attori, nonché di atti emulativi posti in essere da questi ultimi;
tali deduzioni sono infatti rimaste del tutto prive di adeguato riscontro probatorio nell'ambito del presente giudizio.
2.5.2. Con riferimento alle infiltrazioni, va osservato che le stesse sono state documentate unicamente mediante consulenza tecnica di parte (docc. 17 e 18, fascicolo di parte convenuta), la quale, costituendo una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio
(Cass. civ. n. 33504/2023), non può da sola fondare il convincimento del Giudice a fronte della contestazione di controparte e in assenza di ulteriori elementi corroboranti tali circostanze.
2.5.3. Quanto, invece, alla dedotta condotta emulativa, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri” (cfr. Cass. civ. n. 9998/1998).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito alcuna prova, né ha allegato in maniera sufficientemente specifica, l'esistenza di immissioni sonore intollerabili in orario notturno (quali l'utilizzo dello stereo e della tv ad alto volume o rumori riconducibili a percosse alle pareti), né ha dimostrato l'intento persecutorio in capo agli attori.
In tal senso, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo a denunce sporte presso le Autorità competenti, peraltro rimaste prive di seguito, né tale lacuna probatoria avrebbe potuto essere colmata mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta in sede istruttoria, atteso il contenuto del tutto generico dei capitoli articolati.
2.6. Sulla domanda di manleva proposta dal Sig. nei confronti del Geom. CP_1 CP_7
. Il Sig. ha formulato domanda di manleva nei confronti del Geom. in relazione
[...] CP_1 CP_2 alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori, deducendo che “Poiché il convenuto esercita attività lavorativa di parrucchiere (…) aveva incaricato il Geom. quale progettista, Controparte_2 direttore dei lavori e tecnico incaricato di occuparsi delle relative pratiche amministrative riguardo ai lavori da eseguire nel proprio appartamento” (cfr. p. 17, atto di citazione).
Di contro, il professionista ha eccepito che l'incarico professionale gli veniva conferito soltanto nel novembre 2017, dunque in epoca successiva all'inizio dell'esecuzione delle opere (settembre 2017)
e all'intervento della Polizia Municipale (ottobre 2017); inoltre, l'oggetto dell'incarico si limitava
16 alla regolarizzazione amministrativa delle opere già realizzate, senza che vi fosse alcun coinvolgimento da parte sua nella fase progettuale ed esecutiva. Ne deriva, secondo il professionista,
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alle scelte progettuali, segnatamente in merito alla violazione delle distanze legali e della normativa in materia di inquinamento acustico.
2.6.2. Giova in proposito rammentare che la responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano;
in particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (su tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
2.6.3. Nel caso di specie, tuttavia, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal Geom. CP_2 il Sig. non ha assolto all'onere probatorio circa l'asserito conferimento dell'incarico CP_1 professionale anteriormente all'esecuzione delle opere né, soprattutto, ha fornito elementi idonei a dimostrare che detto incarico avesse ad oggetto anche la progettazione e direzione dei lavori, e non si limitasse alla sola regolarizzazione amministrativa postuma degli interventi già eseguiti.
La documentazione versata in atti conferma, infatti, che le opere edilizie erano già state iniziate nel mese di ottobre 2017, come accertato dal verbale di “Comunicazione di violazione urbanistico- edilizia ai sensi dell'art. 27 del DPR 380 del 2001 e dell'art. 193 L.R. Toscana n. 65/2014” (doc. n.
3, fascicolo di parte attrice), e che ogni attività riconducibile al Geom. risulta temporalmente CP_2 successiva all'inizio dei lavori e priva di attinenza con la fase “progettuale” dell'intervento, non essendo stati prodotti elaborati grafici, relazioni tecniche, né altra documentazione atta a comprovare un suo coinvolgimento nella fase antecedente l'esecuzione delle opere.
Ne deriva che la violazione delle distanze legali e della normativa acustica, astrattamente idonea a configurare una grave ipotesi di inadempimento professionale in capo al progettista (Trib. Monza n.
245/2021), non risulta nel caso concreto imputabile al Geom. difettando del tutto la prova CP_2 del conferimento di un incarico avente ad oggetto la progettazione dell'intervento.
Pertanto, la domanda proposta dal Sig. nei confronti del professionista deve essere rigettata. CP_1
2.7. Sulla domanda proposta dal Geom. nei confronti di CP_2 Controparte_3
Dal rigetto della domanda proposta nei confronti del Geom. discende, in via consequenziale, CP_2
l'assorbimento di ogni domanda avanzata dal medesimo nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa.
3. Spese
17 3.1. Le spese di lite degli attori, comprese quelle relative alla fase di mediazione, sono poste, in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., a carico del Sig. e sono liquidate come in CP_1 dispositivo, come da nota spese depositata, ritenuta congrua rispetto ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e all'attività difensiva espletata.
Allo stesso modo sono poste a carico del Sig. le spese dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 ante causam R.G.N. 5419/2018, per le spese di c.t.u., di c.t.p. e per i compensi del procuratore, come liquidate in dispositivo) (Cass. civ. n. 9735/2020: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”).
3.2. Le spese di lite del Geom. e di sono poste a carico del Sig. CP_2 Controparte_3 CP_1 in ragione del principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo, come da note spese depositata dal Geom- ritenuta congrua rispetto ai parametri di cui al DM 55/2014 e CP_2 all'attività difensiva espletata per entrambi i terzi chiamati.
3.3. Le spese di c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate con decreto del 28/5/2024, sono poste a definitivo carico del Sig. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso,
- accerta che gli attacchi e gli scarichi delle tubazioni del servizio igienico dell'appartamento di proprietà di , sito in San Miniato, Via Mezzopiano n. 15, sono collocati a Controparte_1 distanza inferiore da quella legale, come da c.t.u. in atti;
- condanna a ripristinare la distanza legale attacchi e gli scarichi delle Controparte_1 tubazioni del suddetto servizio igienico;
- condanna a corrispondere a e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento per la violazione delle distanze legali, la somma omnicomprensiva di €
2.400,00;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per immissioni proposta da e Parte_1
; Parte_2
- condanna a corrispondere a e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento per i danni causati dall'esecuzione dei lavori, la somma omnicomprensiva di
€ 4.200,00, oltre eventuali accessori di legge, rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- condanna al rimborso in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
18 delle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, quantificate in € 4.574,42 Pt_2 per spese di C.T.U., € 4.694,56 per spese di C.T.P., € 3.500,00 per compensi del difensore, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva
e CPA, come per legge, ed € 555,65 per spese vive, nonché le spese di mediazione che liquida in €
1.260,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge, ed € 195,20 per spese vive;
- condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Controparte_3 giudizio che liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. in corso di causa, liquidate Controparte_1 come da decreto del 28/5/2024.
Pisa, 31/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo in data 28/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2799/2020, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Daria Di Marco e dall'Avv. Serena Maestrelli
- attori
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._3
Fornai e dall'Avv. Silvia Bacchi
- convenuto
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_2 C.F._4
Profeti
- terzo chiamato
e
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri Controparte_3 P.IVA_1
- terza chiamata
Oggetto: distanze legali - immissioni - risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
1 Per gli attori: come da note scritte depositate in data 14/2/2025, “previo accertamento della responsabilità del Sig. per i fatti di cui è causa o, in virtù dell'estensione delle Controparte_1 domande anche ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice,
NEL MERITO:- in tesi ordinare la rimozione e/o lo spostamento e/o l'occlusione dei nuovi impianti idraulico, sanitario e di scarico installati nell'immobile di proprietà del Sig. sito nel Controparte_1
Comune di San Miniato, Via Mezzopiano n. 15, a distanza inferiore a quella di legge, per tutti i motivi già esposti in atti;
- in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in tesi, accertata l'intollerabilità delle immissioni acustiche derivanti dai nuovi impianti realizzati nella proprietà per violazione della normativa sui requisiti acustici passivi ai sensi CP_1 del DPCM 5.12.1997 e/o ai sensi dell'art. 844 c.c., ordinare al Sig. o, in virtù Controparte_1 dell'estensione delle domande anche ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, di eseguire gli interventi edili correttivi di carattere acustico descritti dal CTU nel punto n.
5.2.b) della relazione depositata nel procedimento di ATP (R.G. 5419/2018) su tutte le pareti di confine fra le due unità immobiliari delle parti in causa e, all'esito, disporre un nuovo controllo al fine di verificare la conformità dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella proprietà
con successivo rilascio di certificazione finale;
- in entrambi i casi stabilire un termine per CP_1
l'esecuzione dei suddetti provvedimenti giudiziali e, in caso di violazione e/o inosservanza e/o ritardo dei predetti, condannare il Sig. o, in virtù dell'estensione delle domande anche ai Controparte_1 terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a corrispondere agli attori la somma non inferiore a euro 100,00 al giorno, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta idonea dal Giudice;
in ogni caso: i: - condannare il Sig. o, CP_1 in virtù dell'estensione delle domande anche ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, al pagamento in favore dei Signori e Parte_1 Parte_2
della somma di euro 5.962,14 Iva inclusa, a titolo di costo dei lavori necessari per
[...]
l'eliminazione delle fessurazioni e delle crepe emerse nelle pareti dell'unità abitativa degli attori, CP_ così quantificate dall'Ing. nella relazione tecnica depositata nel procedimento per ATP (R.G. n.
5419/2018), ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o in via di giustizia;
- condannare il Sig. o, in virtù dell'estensione delle domande anche Controparte_1 ai terzi chiamati in causa, di chi verrà ritenuto responsabile dall'Ill.mo Giudice, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti agli interventi di ristrutturazione effettuati nella proprietà del Sig. nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o in via Controparte_1 equitativa”; “Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di ATP, quantificate in euro
15.134,98 (quanto ad euro 4.574,42 - di cui euro 134,00 a titolo di oneri contributivi Inarcassa 4%
-, a titolo di compensi liquidati dal G.I. all'Ing. con decreto del 23.04.2020; quanto ad Persona_1
2 euro 4.694,56 - comprensivo di contributo integrativo Inarcassa 4% e di IVA al 22% - a titolo di spese per il CTP Ing. quanto ad euro 5.866,00 a titolo di rimborso spese e compensi Persona_2 professionali corrisposti all'Avv. Daria Di Marco), del presente giudizio di merito e del procedimento di mediazione svolto avanti all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Pisa pari ad euro 2.033,69 Iva compresa”; in via istruttoria, hanno insistito nella chiamata a chiarimenti del
C.T.U., nonché nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex artt. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c.; per il convenuto: come da note scritte depositate in data 17/2/2025, “ NEL MERITO: respingere le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, ove occorra dichiarando e/o disponendo la compensazione legale e/o giudiziale con i danni da infiltrazioni e da atti emulativi subiti dal convenuto;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA: si chiede che il terzo chiamato Geometra nato il [...] a [...] C.F. con Controparte_2 C.F._4 studio in via Torino n. 71, San Miniato (PI) sia condannato a manlevare e/o tenere indenne il Sig.
con riferimento alle domande di parte attrice e/o per quanto di sua competenza. IN Controparte_1
OGNI CASO: respingere le domande proposte dal Geom. nei confronti del convenuto. Con CP_2 vittoria di spese ed onorari di causa”; insiste nelle istanze formulate nelle memorie ex artt. 183, co.
6, nn. 2 e 3 c.p.c.; per il terzo chiamato: come da note scritte depositate in data 5/2/2025, “nel merito: - in via principale, accertata l'inammissibilità e/o improcedibilità e in ogni caso l'infondatezza nel merito, di tutte le domande promosse dagli attori rigettare la domanda principale dei Parte_3 medesimi e in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto, rigettare la domanda promossa dal nei confronti del Geom. - in denegata ipotesi, statuire che la CP_1 CP_2
Compagnia Assicurativa debba rilevare indenne il Geom. Controparte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per la terza chiamata: come da note scritte depositate in data 14/2/2025, “NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande spiegate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di manleva la condanna della comparente compagnia a CP_5 tenere indenne e manlevare il Geom. per i soli rischi assicurati con esclusione delle Controparte_2 fattispecie non ricomprese nella garanzia di polizza per come argomentato al punto 1) del presente atto ed in ogni modo per la sola somma che risulterà in corso di causa, all'esito della necessaria istruttoria, e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e comunque per le sole quote di responsabilità accertate in capo allo stesso, con esclusione di quelle derivanti a titolo di solidarietà. Il tutto comunque nei limiti del massimale previsto e considerato lo scoperto sancito contrattualmente per
3 come esplicato al punto 1) del presente atto e senza riconoscimento delle spese legali incontrate dall'assicurato per difensori e/o tecnici differenti da quelli da essa designati. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il Sig. chiedendo: i) l'accertamento dell'avvenuta Controparte_1 realizzazione, da parte del convenuto, di impianti di adduzione e scarico all'interno del proprio immobile in violazione delle distanze prescritte dall'art. 889 c.c., con conseguente condanna al ripristino delle distanze legali nonché al risarcimento del danno;
ii) l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dal bagno interessato dai lavori di ristrutturazione per violazione del D.P.C.M. 5/12/1997, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
iii)
l'accertamento dei danni subiti in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà del convenuto, con conseguente condanna al risarcimento degli stessi.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto:
- di essere comproprietari di un fabbricato sito nel Comune di San Miniato (PI), con accesso da Via di Mezzopiano n. 23, adiacente e contiguo all'immobile di proprietà del Sig. con accesso da CP_1
Via di Mezzopiano n. 15 (docc. 1 e 2, fascicolo di parte attrice);
- a partire dal mese di settembre 2017, l'unità immobiliare di proprietà del convenuto era oggetto di lavori di ristrutturazione di rilevante entità, che determinavano gravi danni all'immobile degli attori, oltre a comportare rilevanti disagi tali da incidere negativamente sulla loro sfera privata e familiare;
- in particolare, gli attori lamentavano l'immissione di rumori molesti provenienti dall'immobile del
Sig. nonché danni patrimoniali, consistenti nella comparsa di vistose crepe su tutta la CP_1 muratura della camera da letto e su quella della cucina del proprio appartamento;
- perdurando l'intollerabilità della situazione, protrattasi per oltre un anno, gli attori adivano l'intestato Tribunale mediante ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati, di individuarne le cause e di determinare gli interventi necessari per la loro eliminazione con quantificazione dei relativi costi (doc. 8);
- all'esito del procedimento di a.t.p., il consulente tecnico d'ufficio nominato riconosceva l'esistenza dei danni denunciati (“A seguito di lavori di modifiche interne eseguite nella proprietà posta CP_1 al piano primo del fabbricato bifamiliare in via Mezzopiano n. 15 in San Miniato, si sono manifestate fessurazioni diffuse nella unità abitativa confinante di proprietà con distacchi Parte_4 dell'intonaco dal paramento murario. Il deterioramento degli intonaci ha evidenziato la presenza di distacchi tra le pareti e gli altri elementi strutturali (pilastri in muratura”, cfr. p. 42, doc. 8), 4 riconducendone l'origine alle lavorazioni eseguite nella proprietà le quali avevano CP_1 provocato, “con le vibrazioni dovute alle lavorazioni di demolizione e modifiche degli elementi murari”, il distacco e la rottura degli intonaci (cfr. pp. 17 e 18, doc. 8);
- inoltre, il medesimo ausiliario accertava che i sanitari e le tubature installati nel nuovo servizio igienico realizzato in aderenza all'unità immobiliare degli attori non rispettava le distanze previste dalla legge (pp. 15 e 16, doc. 8), rilevando altresì che le opere eseguite non risultavano conformi alla disciplina dettata in materia di requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 (pp. 42 e 42, doc. 8);
- preso atto delle risultanze della c.t.u., gli attori invitavano il Sig. alla stipula di una CP_1 convenzione di negoziazione assistita, nonché alla partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Tuttavia, entrambi i tentativi si concludevano con esito negativo e, pertanto, gli attori si determinavano ad introdurre il presente procedimento (docc. 10-12).
1.2. Si è costituito in giudizio il Sig. chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa il Geom. per essere da questi manlevato con Controparte_2 riferimento alle domande formulate da parte attrice e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto, eventualmente da compensare con i danni da infiltrazioni ed atti emulativi subiti dal convenuto.
Inoltre, il convenuto ha eccepito la nullità della consulenza tecnica espletata in sede di a.t.p., in quanto il C.T.U. aveva illegittimamente esteso il proprio accertamento – in assenza di espressa autorizzazione da parte del Giudice – anche al profilo relativo alla violazione delle distanze legali previste dall'art. 889 c.c., eccedendo così i limiti del quesito originariamente conferitogli.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il Geom. si è costituito in giudizio chiedendo, CP_2 preliminarmente, di essere estromesso dalla causa poiché estraneo alla controversia e, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza, di essere autorizzato ad estendere il contradittorio nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per essere da questa rilevato indenne;
nel Controparte_3 merito, ha chiesto il rigetto sia delle domande promosse dagli attori che di quella di manleva avanzata dal Sig. nei suoi confronti. CP_1
1.4. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è costituita Controparte_3 in giudizio chiedendo il rigetto sia delle domande promosse dagli attori che di quella di garanzia avanzata dal Sig. nei suoi confronti. CP_1
1.5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.N. 5419/2018, nonché mediante l'espletamento di una nuova c.t.u., disposta a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dal convenuto – limitatamente alla parte in cui il consulente aveva esteso l'indagine a fatti ulteriori rispetto al quesito formulato, in
5 assenza di espressa autorizzazione da parte del Giudice –, e dell'eccezione di inopponibilità delle risultanze della consulenza tecnica preventiva nei confronti dei terzi non costituiti quella sede.
All'udienza del 17/10/2024, il Giudice ha esperito un tentativo di conciliazione;
in tale occasione, il
Sig. ha offerto agli attori la somma omnicomprensiva di € 4.000,00 a titolo di completa CP_1 definizione della controversia, proposta che tuttavia veniva rifiutata dagli attori.
All'udienza del 20/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
La domanda proposta dai Sig.ri e è in parte fondata e, pertanto, deve essere Pt_1 Parte_2 accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Preliminarmente deve rilevarsi la superfluità delle istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto le rispettive prospettazioni presentano natura essenzialmente documentale ovvero richiedono valutazioni di carattere tecnico-specialistico, per le quali risulta già esperito il mezzo istruttorio più idoneo, rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
2.1.2. Quanto a quest'ultima, deve poi rigettarsi l'istanza di rinnovo anch'essa reiterata da parte attrice con le proprie note conclusive.
La relazione tecnica in atti – rinnovata nel presente giudizio a seguito dell'eccezione di nullità sollevata dal convenuto e dell'eccezione di inopponibilità sollevate dai terzi chiamati – risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la chiamata a chiarimenti del consulente, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella relazione.
2.2. Sulla violazione delle distanze legali del servizio igienico nella proprietà e sul CP_1 risarcimento ad essa conseguente
2.2.1. I Sig.ri e hanno agito per ottenere l'accertamento della violazione delle Pt_1 Parte_2 distanze legali da parte del Sig. in relazione all'installazione degli impianti di adduzione e CP_1 scarico nel bagno dell'appartamento di sua proprietà.
In particolare, gli attori hanno dedotto che, a seguito di interventi di ristrutturazione interna, il preesistente locale igienico – originariamente collocato in aderenza al muro perimetrale esterno – sarebbe stato spostato in una posizione più interna dell'unità immobiliare, precisamente nell'angolo 6 formato tra la cucina e la camera da letto dell'adiacente proprietà In tale nuova Parte_3 collocazione sarebbero stati installati sanitari e impianti idraulici, sia di adduzione che di scarico, in violazione dell'art. 889 c.c., poiché posti a una distanza inferiore a un metro dal confine per l'interra lunghezza delle pareti confinanti.
Dunque, lo spostamento del servizio igienico dalla sua originaria posizione ha comportato, secondo la prospettazione attorea, la necessità di predisporre un nuovo tracciato per le condutture di adduzione e scarico, con la conseguente creazione di una servitù, non autorizzata, a carico della loro proprietà.
2.2.2. Mette conto rilevare – come correttamente ritenuto dal Tribunale di Prato nella pronuncia resa in un caso del tutto analogo a quello di specie e versata in atti da parte attrice (Trib. Prato n. 253/2024)
– che l'azione proposta dagli attori rientra nell'ambito applicativo dell'art. 949 c.c. ed è finalizzata a ottenere una declaratoria di inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene, allo scopo di far cessare eventuali molestie e turbative legate all'esercizio di tali diritti. Si tratta, in sostanza, di uno strumento volto alla tutela dell'essenza stessa del diritto di proprietà, inteso quale pieno ed esclusivo godimento della cosa e relazione assoluta tra il proprietario e il bene.
Nello specifico, il mantenimento di tubazioni a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge integra una servitù, il cui contenuto consiste nella non osservanza della distanza legale, legittimando così il proprietario del fondo che subisce l'imposizione ad agire mediante l'actio negatoria servitutis, per ottenere la rimozione della condotta illecita e la cessazione della relativa turbativa.
Ai sensi dell'art. 889 c.c., infatti, chi intenda installare tubi conduttori d'acqua (pura o lurida), comprese le grondaie, ovvero tubi conduttori di gas, et similia, e loro diramazioni, è tenuto a rispettare una distanza minima di un metro dal confine. La locuzione “et similia” riportata dalla norma ha carattere esemplificativo e deve ritenersi riferita a qualsiasi tipo di conduttura destinata a trasportare in maniera continua sostanze liquide o gassose.
La ratio della norma risiede nella presunzione legislativa di pericolosità che tali installazioni comportano per il fondo limitrofo: il legislatore ha infatti inteso prevenire il rischio di danni derivanti da infiltrazioni, trasudamenti o rotture delle condutture collocate troppo vicino al confine, configurando una presunzione assoluta di danno, insuscettibile di prova contraria (Cass civ. n.
25475/2010); ne consegue che “l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa
l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale” (Cass. civ. n. 12491/1995).
Va poi chiarito che l'eventuale presenza di un muro divisorio sul confine non incide sull'obbligo di rispetto della distanza legale, dovendo questa essere osservata anche qualora il muro in questione sia di proprietà esclusiva di chi installa le condutture.
7 Infine, deve precisarsi che, in ambito condominiale, l'art. 889 c.c. non trova applicazione nei casi in cui le opere siano state realizzate in epoca antecedente alla costituzione del , atteso che, CP_6 in tal caso, l'intero edificio – costituendo un unico diritto dominicale –, può essere strutturato o modificato liberamente dal proprietario originario, anche al fine di predisporre un assetto funzionale alle successive alienazioni delle singole unità. Dette operazioni possono determinare, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) – e l'insorgere del condominio –; dall'altro, la costituzione, anche in deroga al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo uno schema assimilabile alla servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 889 c.c. ha, infatti, carattere dispositivo con la conseguente liceità della costituzione di una servitù contraria (acquistabile anche per usucapione) avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo, che non può più pretendere il rispetto della distanza stessa (Cass. civ. n. 2094/1982).
2.2.3. Tanto premesso, le allegazioni di parte attrice in ordine alla violazione delle distanze legali ex art. 889 c.c. da parte degli scarichi e degli impianti di adduzione afferenti al nuovo servizio igienico realizzato dal Sig. hanno trovato pieno riscontro nell'elaborato tecnico del consulente CP_1
d'ufficio redatto nel presente giudizio, il quale ha concluso:
- “Le modifiche interne eseguite nella proprietà hanno comportato lo spostamento del CP_1 servizio igienico preesistente a servizio dell'abitazione del Sig. da una posizione Controparte_1 aderente al muro perimetrale esterno, in una posizione più interna in aderenza della parete di confine con la camera di proprietà (cfr. p. 6, c.t.u.); Parte_4
- “L'istallazione dei sanitari ed impianti idraulici di adduzione e di scarico sono stati posti ad una distanza inferiore ad un metro dal confine, con esclusione di quelli del bidet” (cfr. p. 7, c.t.u.).
Risulta quindi accertato che, con gli interventi in oggetto, il convenuto ha smantellato il servizio igienico preesistente, originariamente collocato in aderenza al muro perimetrale esterno, per realizzarne uno nuovo, la cui posizione interna è ora lungo la parete di confine con la camera e parte della cucina dell'unità abitativa di proprietà degli attori. Tale intervento ha comportato la nuova collocazione degli scarichi, degli attacchi e di uno dei sanitari (wc) su una porzione diversa rispetto a quella originaria, in violazione delle distanze legali.
2.2.4 Non può ritenersi, per contro, che tale nuova installazione sia giustificata dalla sussistenza di una servitù preesistente di mantenimento di tubazioni a distanza inferiore da quella prescritta, atteso che la modifica unilaterale del luogo di esercizio della servitù – il locus servitutis – non è giuridicamente ammissibile. Tale spostamento non può avvenire per iniziativa unilaterale di una delle
8 parti, né del titolare del fondo servente né del fondo dominante, ma deve essere formalmente richiesto ed eventualmente autorizzato, in via convenzionale o giudiziale, rimanendo altrimenti privo di effetto
(Cass. civ. n. 7619/2019; Cass. civ. n. 14821/2018).
Nel caso di specie, ferma la natura condominiale – se pur nella forma di condominio minimo – della comunione forzosa esistente tra le parti in giudizio e avente ad oggetto le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., è evidente che la nuova collocazione del bagno costituisce il risultato di interventi edilizi eseguiti dal Sig. e che la realizzazione degli scarichi, degli attacchi, di uno CP_1 dei sanitari, nonché di parte delle tubazioni, non è riconducibile a impianti preesistenti rispetto alla costituzione del condominio di cui i due appartamenti sono parte.
Tale circostanza emerge con chiarezza dalle planimetrie depositate in atti, le quali documentano lo stato dei luoghi antecedente e successivo agli interventi e dimostrano in modo inequivocabile che, prima della ristrutturazione, non vi erano tubazioni di acque bianche o nere collocate immediatamente sul muro di confine con la camera degli attori, né su quello contiguo alla cucina, in corrispondenza della posizione attuale del sanitario wc (docc. 14-16, fascicolo di parte convenuta;
docc. 12-14, fascicolo del terzo chiamato).
Ulteriore conferma proviene dalla comunicazione di diniego del permesso di costruire in sanatoria rilasciata dal Comune di San Miniato in data 2/3/2021, ove si dà atto che il convenuto ha proceduto alla realizzazione “ex novo della colonna esterna di scarico delle acque reflue e delle tubazioni interne di adduzione e scarico dei sanitari del bagno”, precisando che solo “alcune parti” delle opere risultano sovrapponibili alle preesistenti e “poste nelle immediate vicinanze delle stesse” (cfr. p. 2, doc. 7, fascicolo del terzo chiamato).
Del resto, non è in alcun modo rilevante, come invece sostenuto dal convenuto, che la precedente colonna di scarico fosse già collocata a distanza inferiore a un metro dal confine e che sia stata semplicemente sostituita, in quanto l'oggetto della contestazione è costituito dalla nuova collocazione degli scarichi, degli attacchi, di uno dei sanitari, nonché di parte delle tubazioni, e non dalla preesistenza della sola colonna verticale.
Peraltro, anche laddove si ritenesse che nel caso di specie si fosse fatto uso delle calate condominiali esistenti, ciò non sarebbe comunque sufficiente ad escludere l'operatività dell'art. 889 c.c., atteso che il secondo comma di tale disposizione, mediante l'utilizzo della locuzione “et similia”, estende l'ambito oggettivo della norma anche agli scarichi e agli attacchi, pacificamente introdotti ex novo.
2.2.5. Parimenti infondata è la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui l'art. 889 c.c. non troverebbe applicazione in ipotesi di impianti necessari per la piena e funzionale fruizione dell'immobile, in quanto: “le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta
9 struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari;
pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali”
(cfr. Cass. civ. n. 12520/2012).
Va infatti rilevato che tale orientamento, ancorché astrattamente condivisibile, non trova concreta applicazione alla fattispecie in esame proprio in ragione di quel giudizio di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza citata, atteso che, prima dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa, l'unità immobiliare di proprietà del convenuto risultava già dotata di un servizio igienico perfettamente funzionante. Non è, pertanto, sostenibile che la nuova installazione sia stata determinata dalla necessità di assicurare all'abitazione un servizio essenziale precedentemente mancante, né il convenuto ha allegato circostanze specifiche o esigenze concrete tali da giustificare lo spostamento del bagno rispetto alla sua collocazione originaria.
Inoltre, non è stato fornito alcun elemento probatorio da cui possa desumersi che siano state effettivamente considerate soluzioni alternative compatibili con il rispetto della normativa sulle distanze legali, non essendo sufficiente in tal senso che il Comune di San Miniato abbia rilevato che gli impianti non fossero “facilmente delocalizzabili in altra posizione date le esigue dimensioni dell'appartamento” (cfr. p. 2, doc. 7, fascicolo del terzo chiamato).
È infine priva di fondamento la deduzione secondo cui anche l'appartamento degli attori presenterebbe impianti collocati a distanza inferiore da quella prescritta, atteso che l'eventuale esistenza di servitù reciproche non comporta, di per sé, alcuna automatica corrispettività.
L'ordinamento, infatti, non ammette una presunzione di bilateralità tra fondi confinanti: l'esistenza di una servitù a vantaggio di un fondo non implica che sussista anche una servitù di identico contenuto in senso inverso, né che essa possa essere invocata quale giustificazione per il mancato rispetto delle distanze (Cass. civ. n. 16842/2009).
2.2.6. Venendo alla domanda risarcitoria, va premesso che “in tema di distanze legali vale il principio per cui la violazione della prescrizioni di legge, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso” (cfr. Trib. Prato n. 253/2024, che a sua volta richiama Cass. civ. n. 25082/2020
e Cass. civ. n. 25475/2010).
10 In particolare, il pregiudizio subito dal proprietario confinante – qualificabile non come danno- evento, bensì come danno-conseguenza – deve ritenersi sussistente in re ipsa, da intendersi, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte, quale “danno presunto” o “danno normale” (Cass.
Sez. Un. n. 33645/2022). La giurisprudenza, infatti, riconosce che l'effetto lesivo derivante dall'abusiva imposizione di una servitù su fondo altrui si concreta, in modo certo e indiscutibile, nella limitazione del pieno godimento del bene da parte del proprietario, traducendosi in una diminuzione
– anche solo temporanea – del valore della proprietà (Cass. civ. n- 12865/2022; Cass. civ. n.
5864/2023; Cass. civ. n. 21501/2018).
Ne consegue che, in applicazione del principio secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni, al proprietario confinante compete tanto la tutela in forma specifica (mediante ripristino dello stato dei luoghi), quanto quella risarcitoria (Cass. civ. n. 17635/2013), il convenuto deve essere condannato al ripristino delle distanze legali violate, nonché al risarcimento del danno derivante dal protratto e illegittimo mantenimento della servitù sul fondo attoreo.
Tenuto conto, nel caso concreto, dello stato dei luoghi, della non rilevante compromissione dell'utilizzo del fondo servente, nonché del lasso temporale intercorso dall'esecuzione dei lavori
(settembre 2017) fino alla data dell'odierna decisione, appare equo liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma omnicomprensiva di € 2.400,00, corrispondente a € 300,00 per ciascun anno, sino alla data del presente provvedimento.
2.3. Sulla violazione della normativa acustica e sul risarcimento del danno ad essa conseguente
2.3.1. Gli attori hanno altresì dedotto l'intollerabilità delle immissioni acustiche derivanti dai nuovi impianti realizzati nella proprietà del Sig. lamentando la violazione delle disposizioni di cui CP_1 al D.P.C.M. 5/12/1997 e/o – solo in sede di comparsa conclusionale – dell'art. 844 c.c., e formulando, in via subordinata rispetto alla domanda principale di ripristino delle distanze legali, richiesta di esecuzione di interventi edilizi correttivi.
Benché la questione risulti parzialmente superata dall'accertata violazione delle distanze legali e – come si vedrà – dagli esiti della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, essa conserva rilevanza ai fini della valutazione della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori in conseguenza all'accertamento di una eventuale violazione della normativa acustica.
2.3.2. In disparte la questione circa la possibilità di riqualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti, sempre permessa al Giudice in virtù del noto principio “iura novit curia”, mette conto rammentare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tutela contro le immissioni rumorose si articola su due piani distinti: da un lato, il regime amministrativo nei rapporti con la P.A. (disciplinato dalla L. n. 447/1995, e dal D.P.C.M. 5/12/1991 con successive modifiche ed integrazioni); dall'altro, i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati,
11 riconducibili agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario (Cass. civ.
n. 1069/2017).
È stato tuttavia chiarito che tra i due regimi sussiste una relativa autonomia, nel senso che un'immissione di rumore può assumere carattere di intollerabilità, ai fini di cui all'art. 844 c.c., anche se rientra nei limiti legali di cui DPCM del 1991, specie se si verifica con continuità e disturbo al riposo, e in tal modo va ad incidere sulla salute o qualità della vita (Cass., Sez. Un. n. 4848/2019).
Quindi, mentre il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito (Cass. civ. n. 1418/2006) e comunque valgono come indici valutativi del limite di intollerabilità nei rapporti orizzontali di vicinato (Cass. civ. n.
23754/2018), l'eventuale contenimento entro tali margini non può considerarsi senz'altro lecito in riferimento al rapporto privatistico.
2.3.3. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che:
- in occasione della prima c.t.u., espletata nel 2019, il perito d'ufficio ha accertato che: “relativamente all'indice LASmax che è il livello massimo di rumorosità ponderata A, rilevata con costante di tempo slow, prodotto dagli impianti tecnologici per i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori e scarichi idraulici è stato riscontrato solo un parziale rispetto dei limiti previsti” (cfr. p. 22, doc. 9, fascicolo di parte attrice);
- in sede di seconda c.t.u., espletata nel 2023, il medesimo ausiliario ha rilevato che: “Le misurazioni acustiche effettuate in sede di CTU nel giorno 14/12/2023, descritti nella relazione dell'Ausiliario
Ing. (Allegato 6 Relazione Ausiliario ing. hanno dimostrato che i parametri di cui CP_2 CP_2 al d.P.C.M. 5 dicembre 1997 rientrano nei limiti imposti da detta normativa, anche con riferimento ai fattori di incertezza di misura secondo la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1018 settembre 2017”; e ancora, “Le prove acustiche effettuate in data 14/12/2023, i cui risultati sono meglio descritti nella relazione dell'Ausiliario Ing. (Allegato 6 Relazione Ausiliario ing. CP_2
, hanno evidenziato che non siano necessari ulteriori lavori per rendere gli impianti a CP_2 funzionamento discontinuo (adduzione e scarico impianti idraulici, servizi igienici, rubinetteria, lavatrici), di cui è causa, conformi ai valori di legge ed a ricondurne la rumorosità nei limiti della normale tollerabilità” (cfr. pp. 7-8, c.t.u.).
Dalla documentazione versata in atti – in particolare dalle note scritte del convenuto depositate in data 24/5/2023 – emerge altresì che il Sig. ha, nelle more del giudizio, provveduto CP_1 all'installazione di un pannello fonoassorbente all'interno del locale bagno già a far data dal 2021, circostanza confermata nella relazione tecnica e nel ricorso giurisdizionale dallo stesso presentato innanzi al T.A.R. (doc. 10, fascicolo di parte convenuta).
12 Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'intollerabilità delle immissioni acustiche successivamente all'anno 2021, in assenza di elementi ulteriori idonei a contraddire o superare le conclusioni peritali;
tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato mediante la prova orale richiesta dagli attori nella propria memoria istruttoria, stante la genericità dei capitoli ivi formulati.
Diversamente, con riferimento al periodo 2017-2021, può ritenersi provata la sussistenza di immissioni acustiche intollerabili, poiché eccedenti i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997, come rilevato nella prima consulenza tecnica, la cui efficacia probatoria non risulta inficiata dall'eccepita nullità parziale relativa ad un diverso quesito (sulle distanze), e che si reputa pertanto pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del Giudice, anche in virtù del contraddittorio esperito nel corso del relativo accertamento tecnico con il Sig. che ha partecipato al CP_1 procedimento.
2.3.4. Ciononostante, la domanda di risarcimento del danno, avanzata dagli attori in relazione alla dedotta lesione del diritto alla serenità personale e familiare, nonché alla piena esplicazione alle proprie abitudini di vita quotidiana, compromesse dalle immissioni rumorose provenienti dagli impianti di adduzione e di scarico dei sanitari e della lavatrice nel bagno dell'unità immobiliare del
Sig. non può essere accolta. CP_1
Sul punto, va rammentato che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale prevista dall'art. 2059
c.c. è circoscritta ai soli “casi previsti dalla legge”, ossia alle ipotesi in cui una specifica disposizione ne ammetta la risarcibilità, ovvero, nell'interpretazione costituzionalmente orientata, alle ipotesi di lesione di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
In tale ultima ipotesi, rientra il caso di specie, in quanto, sebbene il risarcimento della lesione alla serenità domestica non sia previsto espressamente dalla legge, si tratta di un diritto inviolabile della persona, tutelato dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8, CEDU.
Pertanto, vale il principio per cui il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone una lesione grave di un interesse della persona, di talché non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. (cfr.
Corte Cost. n. 205/2022; Cass. civ. Sez. Un. n. 26972/2008).
Nel caso in esame, pur potendosi astrattamente ricondurre la dedotta compromissione della vita familiare e domestica nel perimetro dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, difetta una specifica allegazione in ordine alle concrete modalità con cui tale lesione si sarebbe realizzata, nonché una prova idonea a dimostrarne l'effettiva incidenza sulla qualità della vita degli attori.
In effetti, parte attrice si è limitata ad enunciare genericamente “la compromissione delle abitudini di vita quotidiana all'interno della propria abitazione”, senza tuttavia indicare in modo preciso e
13 circostanziato quali condotte, attività o aspetti della quotidianità sarebbero stati incisi dalle immissioni, né offrire elementi di riscontro (documentali, testimoniali o tecnici) idonei a fondare una valutazione in termini di gravità e durata del pregiudizio subito.
A ciò si aggiunga che il superamento dei limiti acustici riscontrato nella consulenza tecnica espletata nel 2019 – pari a 2 dB per la doccia (37 dB rispetto al limite di 35 dB) e 3 dB per il wc (38 dB rispetto al limite di 35 dB) – appare di entità minima e, di per sé, non sufficiente a dimostrare in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio concreto e rilevante alla sfera esistenziale degli attori.
Non potendosi dunque ritenere configurabile un danno in re ipsa una volta accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni – secondo quanto invece affermato da un ormai superato indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ. n. 23283/2014; Cass. civ. n. 7048/2012) –, ma piuttosto un danno-conseguenza, in difetto di una specifica e comprovata allegazione dell'intensità e della gravità della lesione lamentata, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
2.4. Sul risarcimento del danno alle pareti della camera da letto e della cucina della proprietà
[...]
Parte_5
. La domanda risarcitoria proposta dagli attori in relazione ai danni riscontrati alle pareti della
[...] camera da letto e della cucina dell'immobile di proprietà a seguito dei lavori Parte_3 eseguiti dal Sig. deve essere accolta. CP_1
2.4.2. Sul punto, la c.t.u. espletata in corso di causa ha accertato l'esistenza di lesioni sulle pareti, con parziale distacco dell'intonaco, tanto nella camera da letto che in cucina, ritenendo che le fessurazioni murarie fossero preesistenti all'intervento edilizio, ma attribuendo il distacco e la rottura degli intonaci alle lavorazioni effettuate dal convenuto (“Si rilevano lesioni verticali in corrispondenza dei pilastri in muratura posti agli angoli del locale ad uso camera da letto di proprietà
[...] sia in corrispondenza della muratura prospiciente la pubblica via, sia sul lato delle Parte_4 pareti interne adiacente nuovo bagno (Allegato 07 documentazione fotografica figura 01 e CP_1 figura 02). In corrispondenza di questa parete l'intonaco risulta non perfettamente aderente alla sottostante muratura. Lo stesso effetto si riscontra su parti della parete della cucina, con parziale distacco dell'intonaco. Per quanto concerne i danni dovuti alle lavorazioni possiamo rilevare che come sopra descritto il corpo di fabbrica costituente le due unità immobiliari è un aggregato strutturale che si è evoluto nel tempo con aggiunte e ampliamenti. La conformazione strutturale indica che i corpi in aggiunta sono stati eseguiti nel tempo senza particolari accorgimenti in ordine alle connessioni tra i maschi murati. Questa caratteristica intrinseca del complesso strutturale è indice di facilità di distacco tra gli elementi verticali di diversa rigidezza, quali gli elementi in muratura e l'adiacente parete di mattoni. Le vibrazioni prodotte durante tali lavorazioni si ritiene
14 che abbiano causato la rottura degli intonaci (non particolarmente elastici). La conformazione delle fessure murarie, la loro estensione, profondità e colore indicano che queste non sono immediatamente riconducibili ai lavori eseguiti ma ne siano preesistenti e che i lavori in questione abbiano al più evidenziando la conformazione strutturale, al di sotto degli intonaci, caratterizzata dalla carenza di connessione tra i diversi elementi (pareti e pilastri in muratura o pareti di diverso spessore, o pareti d'angolo). Sulla parete della cucina il distacco dell'intonaco è individuato principalmente nelle adiacenze dove era collocata la parete divisori dell'ex bagno della proprietà
Si ritiene che quando questa sia stata rimossa abbia provocato i distacchi degli intonaci CP_1 evidenziati o del velo di intonaco”; cfr. pp. 9-10, c.t.u.).
Il perito d'ufficio ha poi quantificato l'importo necessario per l'eliminazione dei danni edili sopra descritti e il rispristino della finitura delle superfici interessate dai distacchi degli intonaci nella somma complessiva di € 4.200,00, oltre eventuali oneri di legge.
2.4.3. Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. – che sostanzialmente confermano quanto già evidenziato in sede di a.t.p. – devono ritenersi integralmente condivisibili, per la coerenza e l'univocità degli accertamenti svolti.
Proprio alla luce delle risultanze di entrambi gli elaborati – utilizzabili, nei limiti di cui si è detto, quali elementi di prova idonei a determinare il convincimento del Giudice –, devono ritenersi infondate le doglianze sollevate dal convenuto in merito al presunto decorso temporale dell'accertamento svolto nel presente giudizio, posto che il consulente ha rilevato nel 2023 uno stato dei luoghi sostanzialmente immutato rispetto a quanto già riscontrato nel 2019.
Altrettanto infondate appaiono le contestazioni circa l'asserita sopravvalutazione del danno da parte del consulente, non essendo stati forniti dal convenuto elementi oggettivi idonei a confutare la stima operata dal tecnico;
lo stesso può dirsi con riferimento alle considerazioni svolte dagli attori, superate dalle puntuali e motivate repliche rese dal C.T.U. in sede di riscontro alle osservazioni del consulente di parte.
2.4.4. Pertanto, deve ritenersi raggiunta, secondo il criterio del “più probabile che non” applicabile in ambito civilistico, la prova della riconducibilità causale dei danni lamentati alle lavorazioni edilizie eseguite dal convenuto;
ne consegue il diritto dei Sig.ri e al risarcimento del Pt_1 Parte_2 danno subito e la condanna del Sig. al pagamento, in favore degli attori, della somma di € CP_1
4.200,00, oltre eventuali oneri di legge.
Trattandosi di debito di valore, sulle somme indicate a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del danno (settembre 2017) fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
15 Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, co. 1, c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
2.5. Sull'eccezione di compensazione sollevata dal Sig. Parte_6
Non merita accoglimento l'eccezione di compensazione formulata dal convenuto, fondata
[...] sull'asserita sussistenza di danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà degli attori, nonché di atti emulativi posti in essere da questi ultimi;
tali deduzioni sono infatti rimaste del tutto prive di adeguato riscontro probatorio nell'ambito del presente giudizio.
2.5.2. Con riferimento alle infiltrazioni, va osservato che le stesse sono state documentate unicamente mediante consulenza tecnica di parte (docc. 17 e 18, fascicolo di parte convenuta), la quale, costituendo una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio
(Cass. civ. n. 33504/2023), non può da sola fondare il convincimento del Giudice a fronte della contestazione di controparte e in assenza di ulteriori elementi corroboranti tali circostanze.
2.5.3. Quanto, invece, alla dedotta condotta emulativa, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri” (cfr. Cass. civ. n. 9998/1998).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito alcuna prova, né ha allegato in maniera sufficientemente specifica, l'esistenza di immissioni sonore intollerabili in orario notturno (quali l'utilizzo dello stereo e della tv ad alto volume o rumori riconducibili a percosse alle pareti), né ha dimostrato l'intento persecutorio in capo agli attori.
In tal senso, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo a denunce sporte presso le Autorità competenti, peraltro rimaste prive di seguito, né tale lacuna probatoria avrebbe potuto essere colmata mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta in sede istruttoria, atteso il contenuto del tutto generico dei capitoli articolati.
2.6. Sulla domanda di manleva proposta dal Sig. nei confronti del Geom. CP_1 CP_7
. Il Sig. ha formulato domanda di manleva nei confronti del Geom. in relazione
[...] CP_1 CP_2 alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori, deducendo che “Poiché il convenuto esercita attività lavorativa di parrucchiere (…) aveva incaricato il Geom. quale progettista, Controparte_2 direttore dei lavori e tecnico incaricato di occuparsi delle relative pratiche amministrative riguardo ai lavori da eseguire nel proprio appartamento” (cfr. p. 17, atto di citazione).
Di contro, il professionista ha eccepito che l'incarico professionale gli veniva conferito soltanto nel novembre 2017, dunque in epoca successiva all'inizio dell'esecuzione delle opere (settembre 2017)
e all'intervento della Polizia Municipale (ottobre 2017); inoltre, l'oggetto dell'incarico si limitava
16 alla regolarizzazione amministrativa delle opere già realizzate, senza che vi fosse alcun coinvolgimento da parte sua nella fase progettuale ed esecutiva. Ne deriva, secondo il professionista,
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alle scelte progettuali, segnatamente in merito alla violazione delle distanze legali e della normativa in materia di inquinamento acustico.
2.6.2. Giova in proposito rammentare che la responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano;
in particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (su tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
2.6.3. Nel caso di specie, tuttavia, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal Geom. CP_2 il Sig. non ha assolto all'onere probatorio circa l'asserito conferimento dell'incarico CP_1 professionale anteriormente all'esecuzione delle opere né, soprattutto, ha fornito elementi idonei a dimostrare che detto incarico avesse ad oggetto anche la progettazione e direzione dei lavori, e non si limitasse alla sola regolarizzazione amministrativa postuma degli interventi già eseguiti.
La documentazione versata in atti conferma, infatti, che le opere edilizie erano già state iniziate nel mese di ottobre 2017, come accertato dal verbale di “Comunicazione di violazione urbanistico- edilizia ai sensi dell'art. 27 del DPR 380 del 2001 e dell'art. 193 L.R. Toscana n. 65/2014” (doc. n.
3, fascicolo di parte attrice), e che ogni attività riconducibile al Geom. risulta temporalmente CP_2 successiva all'inizio dei lavori e priva di attinenza con la fase “progettuale” dell'intervento, non essendo stati prodotti elaborati grafici, relazioni tecniche, né altra documentazione atta a comprovare un suo coinvolgimento nella fase antecedente l'esecuzione delle opere.
Ne deriva che la violazione delle distanze legali e della normativa acustica, astrattamente idonea a configurare una grave ipotesi di inadempimento professionale in capo al progettista (Trib. Monza n.
245/2021), non risulta nel caso concreto imputabile al Geom. difettando del tutto la prova CP_2 del conferimento di un incarico avente ad oggetto la progettazione dell'intervento.
Pertanto, la domanda proposta dal Sig. nei confronti del professionista deve essere rigettata. CP_1
2.7. Sulla domanda proposta dal Geom. nei confronti di CP_2 Controparte_3
Dal rigetto della domanda proposta nei confronti del Geom. discende, in via consequenziale, CP_2
l'assorbimento di ogni domanda avanzata dal medesimo nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa.
3. Spese
17 3.1. Le spese di lite degli attori, comprese quelle relative alla fase di mediazione, sono poste, in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., a carico del Sig. e sono liquidate come in CP_1 dispositivo, come da nota spese depositata, ritenuta congrua rispetto ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e all'attività difensiva espletata.
Allo stesso modo sono poste a carico del Sig. le spese dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 ante causam R.G.N. 5419/2018, per le spese di c.t.u., di c.t.p. e per i compensi del procuratore, come liquidate in dispositivo) (Cass. civ. n. 9735/2020: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”).
3.2. Le spese di lite del Geom. e di sono poste a carico del Sig. CP_2 Controparte_3 CP_1 in ragione del principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo, come da note spese depositata dal Geom- ritenuta congrua rispetto ai parametri di cui al DM 55/2014 e CP_2 all'attività difensiva espletata per entrambi i terzi chiamati.
3.3. Le spese di c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate con decreto del 28/5/2024, sono poste a definitivo carico del Sig. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso,
- accerta che gli attacchi e gli scarichi delle tubazioni del servizio igienico dell'appartamento di proprietà di , sito in San Miniato, Via Mezzopiano n. 15, sono collocati a Controparte_1 distanza inferiore da quella legale, come da c.t.u. in atti;
- condanna a ripristinare la distanza legale attacchi e gli scarichi delle Controparte_1 tubazioni del suddetto servizio igienico;
- condanna a corrispondere a e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento per la violazione delle distanze legali, la somma omnicomprensiva di €
2.400,00;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per immissioni proposta da e Parte_1
; Parte_2
- condanna a corrispondere a e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento per i danni causati dall'esecuzione dei lavori, la somma omnicomprensiva di
€ 4.200,00, oltre eventuali accessori di legge, rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- condanna al rimborso in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
18 delle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, quantificate in € 4.574,42 Pt_2 per spese di C.T.U., € 4.694,56 per spese di C.T.P., € 3.500,00 per compensi del difensore, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva
e CPA, come per legge, ed € 555,65 per spese vive, nonché le spese di mediazione che liquida in €
1.260,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge, ed € 195,20 per spese vive;
- condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Controparte_3 giudizio che liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. in corso di causa, liquidate Controparte_1 come da decreto del 28/5/2024.
Pisa, 31/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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