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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2056 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Viggiani contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Luca Conte
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1620/2023 del Tribunale di Treviso emessa e depositata in data 21.09.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “IN VIA PRELIMINARE dichiarare nulla per violazione dell'art. 307 ultimo comma C.P.C. l'impugnata sentenza n.
1620\2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso nella causa n.6840\2022 R.G. con ogni conseguente provvedimento e statuizione
NEL MERITO
In principalità annullare \ riformare con ogni conseguenza di legge l'impugnata sentenza n. 1620\2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso nella causa n.6840\2022 R.G. statuendo l'illegittimità della dichiarata estinzione del giudizio per illegittimità del termine di integrazione del contraddittorio fissato dal giudice in violazione del termine di 30 gg previsto dalla norma dell'art. 307 comma 3 c.p.c. e quindi disporre nuovo termine e la prosecuzione del giudizio
e, in accoglimento della domanda formulata nel merito in primo grado, dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia della ordinanza di assegnazione crediti a favore di CP_1
, resa in data 19/03/2021 dal G.E. del Tribunale di Treviso, nella persona della
[...]
Dott.ssa Emanuela Grecu nell'ambito della Procedura n. 1011/2020 R.G. Tribunale di
Treviso.
In subordine annullare \ riformare con ogni conseguenza di legge l'impugnata sentenza n. 1620\2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso nella causa n.6840\2022 R.G. statuendo l'illegittimità della dichiarata estinzione del giudizio per falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c. e disporre la prosecuzione del giudizio e, in accoglimento della domanda formulata nel merito in primo grado, dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia della ordinanza di assegnazione crediti a favore di , resa in data 19/03/2021 dal G.E. del CP_2
Tribunale di Treviso, nella persona della Dott.ssa Emanuela Grecu nell'ambito della
Procedura n. 1011/2020 R.G. Tribunale di Treviso.
In ogni caso con favore di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico l'appello proposto avverso la sentenza n. 1620\2023 (RG 6840/2022) del
Tribunale di Treviso.
- In ogni caso: competenze professionali, e spese di lite interamente rifuse”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione Parte_1
del credito emessa in data 19.03.2021 dal G.E. del Tribunale di Treviso nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi promossa da nei confronti del CP_1 debitore adducendo che l'ordinanza era illegittima in quanto adottata Parte_2
malgrado la società terza pignorata avesse reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.
Il G.E., all'esito della fase sommaria, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per l'instaurazione della causa di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., Parte_1
introduceva la fase di merito dell'opposizione esecutiva, insistendo per la declaratoria di nullità o di inefficacia della ordinanza di assegnazione del credito.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il tribunale adito, con provvedimento del 16.02.2023, rilevava che non era stato evocato in giudizio il debitore esecutato ed ordinava all'opponente di integrare il contraddittorio nei confronti di entro il termine perentorio del 10.03.2023, rinviando Parte_2
all'udienza del 25.05.2023.
All'udienza del 25.05.2023 interveniva volontariamente in giudizio Parte_2 aderendo all'opposizione svolta da Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava l'estinzione del giudizio, in quanto il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. era decorso senza che l'opponente avesse provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, a nulla rilevando che questi fosse in seguito intervenuto spontaneamente in giudizio, e condannava la società opponente ed il terzo intervenuto alla rifusione delle spese di lite
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo lamentano che il provvedimento di estinzione sia illegittimo in
3 quanto emesso con sentenza anziché con ordinanza.
2.2 Col secondo motivo denunciano la violazione dell'art. 307, comma terzo c.p.c., in quanto l'ordinanza del 16.02.2023 ha assegnato per l'integrazione del contradditorio un termine inferiore ad un mese e non rispetta il termine di comparizione di cui all'art. 163 bis
c.p.c.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere dichiarato l'estinzione del processo, malgrado il contradditorio fosse stato integrato mediante la volontaria costituzione in giudizio del debitore esecutato all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
3. Si è costituita la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato CP_1
inammissibile o che venga comunque rigettato e la conferma della sentenza impugnata.
4. L'appello in esame è inammissibile.
Costituisce jus receptum che il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, come tale soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22 ottobre 2002, n. 14889; 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. S 7 ottobre 2011, n. 20631; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837).
Dunque, nel caso in cui la sentenza intervenga all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, è impugnabile con il ricorso per cassazione (v. Cass. 21 dicembre 2021 n.
41077).
Al riguardo va evidenziato che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post",
4 ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile.
Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 26294 del
14/12/2007).
Se tuttavia, il giudice "a quo" non abbia effettivamente qualificato l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica, il potere di qualificazione può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 26919 del 21/12/2009).
Nella fattispecie in esame il potere di qualificazione non è stato esercitato dal giudice "a quo", per cui esso è esercitabile dal giudice "ad quem".
Ora, deve ritenersi che l'unico di motivo di opposizione svolto, con il quale Pt_1
si duole che il G.E. abbia assegnato il credito pignorato ex art. 553 c.p.c. ritenendo
[...]
erroneamente priva dei requisiti minimi di validità e quindi nulla la dichiarazione negativa resa dalla società terza pignorata, sia riconducibile al disposto dell'art. 617 c.p.c. e dia quindi luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi.
E' infatti principio costantemente affermato che tutte le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza (v. Cass. n. 11191 del 23/04/2019).
Ne consegue che contro la sentenza in esame è esperibile solo il ricorso per cassazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
5 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €4.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2056 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Viggiani contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Luca Conte
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1620/2023 del Tribunale di Treviso emessa e depositata in data 21.09.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “IN VIA PRELIMINARE dichiarare nulla per violazione dell'art. 307 ultimo comma C.P.C. l'impugnata sentenza n.
1620\2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso nella causa n.6840\2022 R.G. con ogni conseguente provvedimento e statuizione
NEL MERITO
In principalità annullare \ riformare con ogni conseguenza di legge l'impugnata sentenza n. 1620\2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso nella causa n.6840\2022 R.G. statuendo l'illegittimità della dichiarata estinzione del giudizio per illegittimità del termine di integrazione del contraddittorio fissato dal giudice in violazione del termine di 30 gg previsto dalla norma dell'art. 307 comma 3 c.p.c. e quindi disporre nuovo termine e la prosecuzione del giudizio
e, in accoglimento della domanda formulata nel merito in primo grado, dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia della ordinanza di assegnazione crediti a favore di CP_1
, resa in data 19/03/2021 dal G.E. del Tribunale di Treviso, nella persona della
[...]
Dott.ssa Emanuela Grecu nell'ambito della Procedura n. 1011/2020 R.G. Tribunale di
Treviso.
In subordine annullare \ riformare con ogni conseguenza di legge l'impugnata sentenza n. 1620\2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso nella causa n.6840\2022 R.G. statuendo l'illegittimità della dichiarata estinzione del giudizio per falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c. e disporre la prosecuzione del giudizio e, in accoglimento della domanda formulata nel merito in primo grado, dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia della ordinanza di assegnazione crediti a favore di , resa in data 19/03/2021 dal G.E. del CP_2
Tribunale di Treviso, nella persona della Dott.ssa Emanuela Grecu nell'ambito della
Procedura n. 1011/2020 R.G. Tribunale di Treviso.
In ogni caso con favore di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico l'appello proposto avverso la sentenza n. 1620\2023 (RG 6840/2022) del
Tribunale di Treviso.
- In ogni caso: competenze professionali, e spese di lite interamente rifuse”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione Parte_1
del credito emessa in data 19.03.2021 dal G.E. del Tribunale di Treviso nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi promossa da nei confronti del CP_1 debitore adducendo che l'ordinanza era illegittima in quanto adottata Parte_2
malgrado la società terza pignorata avesse reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.
Il G.E., all'esito della fase sommaria, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per l'instaurazione della causa di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., Parte_1
introduceva la fase di merito dell'opposizione esecutiva, insistendo per la declaratoria di nullità o di inefficacia della ordinanza di assegnazione del credito.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il tribunale adito, con provvedimento del 16.02.2023, rilevava che non era stato evocato in giudizio il debitore esecutato ed ordinava all'opponente di integrare il contraddittorio nei confronti di entro il termine perentorio del 10.03.2023, rinviando Parte_2
all'udienza del 25.05.2023.
All'udienza del 25.05.2023 interveniva volontariamente in giudizio Parte_2 aderendo all'opposizione svolta da Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava l'estinzione del giudizio, in quanto il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. era decorso senza che l'opponente avesse provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, a nulla rilevando che questi fosse in seguito intervenuto spontaneamente in giudizio, e condannava la società opponente ed il terzo intervenuto alla rifusione delle spese di lite
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo lamentano che il provvedimento di estinzione sia illegittimo in
3 quanto emesso con sentenza anziché con ordinanza.
2.2 Col secondo motivo denunciano la violazione dell'art. 307, comma terzo c.p.c., in quanto l'ordinanza del 16.02.2023 ha assegnato per l'integrazione del contradditorio un termine inferiore ad un mese e non rispetta il termine di comparizione di cui all'art. 163 bis
c.p.c.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere dichiarato l'estinzione del processo, malgrado il contradditorio fosse stato integrato mediante la volontaria costituzione in giudizio del debitore esecutato all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
3. Si è costituita la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato CP_1
inammissibile o che venga comunque rigettato e la conferma della sentenza impugnata.
4. L'appello in esame è inammissibile.
Costituisce jus receptum che il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, come tale soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22 ottobre 2002, n. 14889; 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. S 7 ottobre 2011, n. 20631; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837).
Dunque, nel caso in cui la sentenza intervenga all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, è impugnabile con il ricorso per cassazione (v. Cass. 21 dicembre 2021 n.
41077).
Al riguardo va evidenziato che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post",
4 ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile.
Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 26294 del
14/12/2007).
Se tuttavia, il giudice "a quo" non abbia effettivamente qualificato l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica, il potere di qualificazione può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 26919 del 21/12/2009).
Nella fattispecie in esame il potere di qualificazione non è stato esercitato dal giudice "a quo", per cui esso è esercitabile dal giudice "ad quem".
Ora, deve ritenersi che l'unico di motivo di opposizione svolto, con il quale Pt_1
si duole che il G.E. abbia assegnato il credito pignorato ex art. 553 c.p.c. ritenendo
[...]
erroneamente priva dei requisiti minimi di validità e quindi nulla la dichiarazione negativa resa dalla società terza pignorata, sia riconducibile al disposto dell'art. 617 c.p.c. e dia quindi luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi.
E' infatti principio costantemente affermato che tutte le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza (v. Cass. n. 11191 del 23/04/2019).
Ne consegue che contro la sentenza in esame è esperibile solo il ricorso per cassazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
5 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €4.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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