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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4007/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4007/2024, promossa con ricorso depositato il 27.09.2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Rita Galimberti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. M. Francesca Bentivenga
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA), in data 21 giugno 2009
(anno 2009, atto n.13, parte II, serie A)
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2 , nato a [...] il [...]. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.09.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Tradate (VA), Via Dante nr. 68, di proprietà del SI. , viene Pt_2 assegnata con tutto l'arredo ed il corredo esistente alla SI.ra , che continuerà ad Parte_1
abitarvi insieme ai figli minorenni e ne avrà il godimento esclusivo;
3. La SI.ra presta sin d'ora il proprio consenso affinché il marito, previo congruo preavviso di Pt_1 almeno sette giorni, possa accedere al piano sottotetto dell'immobile ex casa coniugale attualmente non abitabile, all'esclusivo fine di effettuare lavori di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e ristrutturazione. La SI.ra non è autorizzata ad eseguire e/o a far eseguire Pt_1
interventi di qualsiasi natura sulla medesima porzione di immobile;
4. Le Parti danno atto che a far data dal 15.12.2023 il SI. , con il consenso della moglie, ha Pt_2
lasciato la casa coniugale per trasferirsi in altra unità abitativa sita in Tradate, alla Via Ugo Bassi n.
9 ed, all'uopo, ha già asportato i propri beni ed effetti personali;
5. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i tre figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo principalmente conto dei loro bisogni, delle loro capacità, della loro inclinazione ed aspirazione, mentre provvederanno, singolarmente e separatamente, alle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori con sé. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni riguardanti i figli;
6. Il padre potrà intrattenersi con i figli minori nel rispetto del seguente calendario:
a) infrasettimanalmente, preferibilmente il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 19.00 e sino alle ore 21.30, con possibilità di anticipare il prelievo degli stessi e/o di tenerli con sé un giorno in più in funzione dei propri impegni lavorativi e/o di quelli scolastici dei figli. In ogni caso previo congruo preavviso da parte di entrambi i genitori;
b) fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 18.00;
c) per quanto concerne le vacanze estive, i figli si intratterranno con il padre per due settimane consecutive nel corso del mese di agosto, salvo miglior accordo fra le Parti;
i figli trascorreranno, inoltre, con il Sig. un'ulteriore settimana, da concordare con la SI.ra , presso il Pt_2 Pt_1
Campeggio Adriano a Ravenna ove la SI.ra e il SInor hanno allestito una struttura Pt_1 Pt_2
adibita ad alloggio per le vacanze, rimasta nella disponibilità della moglie. Il SInor potrà Pt_2 soggiornare in ragione di quanto sopra presso la citata struttura senza che alcun contributo economico
/ spesa o rimborso spese di qualsivoglia natura possa essere richiesto dalla SInora . Pt_1
d) I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere comunicati all'altro coniuge entro il 30 aprile di ogni anno. Si precisa, infine, che, salvo diverso accordo tra i genitori, nel corso del periodo estivo, i minori potranno trasferirsi presso il Campeggio Adriano di Ravenna a decorrere dal 1 luglio e sino a quando il padre li preleverà per trascorrere assieme il periodo di ferie di cui al precedente punto c). Il padre preleverà invece i figli presso l'abitazione familiare qualora vi avessero fatto rientro prima dell'inizio del mese di agosto. Nei fine settimana di competenza del SInor egli potrà alloggiare presso Pt_2
il Campeggio Adriano a Ravenna senza che la SInora richieda alcun contributo/ spesa/ Pt_1
supporto economico in ragione del soggiorno.
e) Per quanto attiene alle vacanze natalizie i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno, dal
23 sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Per il corrente anno 2024 i figli trascorreranno la prima settimana, dal 23 al 30 dicembre, con il padre;
f) Durante il periodo di vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e
NTAN con l'altro, secondo la regola dell'alternanza. Il giorno di Pasqua 2025 sarà di pertinenza della madre;
g) I compleanni dei minori verranno trascorsi per metà con un genitore e per metà con l'altro, compatibilmente con gli impegni dei figli e dei genitori stessi;
7. Il SI. verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli , e e Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3 fino a quando questi ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma mensile pari ad € 300,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 900,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della percipiente;
8. Il SI. concorrerà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per i Pt_2
figli , e , da versarsi secondo le modalità ed i termini previsti dalla Linee Per_1 Per_2 Per_3
Guida vigenti presso questo Onorevole Tribunale di Varese, che si riportano qui integralmente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se on coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti/ non dilazionabili.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure tarmali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblica extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero e alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto
“c” sopraindicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
9. Gli assegni familiari allorquando verranno erogati al Sig. dall'Ente svizzero di competenza Pt_2
(circa CH. 600,00) verranno versati integralmente alla SI.ra . Pt_1
10. La SI.ra si accollerà tutti i costi (manutenzione e canone di locazione) della struttura Pt_1
esistente presso il campeggio Adriano di Ravenna. Nulla verrà corrisposto dalla moglie e favore del marito qualora il bene venisse venduto in futuro, salvo che la cessione avvenga entro i prossimi 3
(tre) anni dalla sottoscrizione del rinnovo del contratto stagionale sottoscritto a settembre 2023. In tale ultima ipotesi, la SI.ra riconoscerà al SI. il 50% del ricavato dalla vendita della Pt_1 Pt_2
struttura;
11. I ricorrenti si dichiarano entrambi reciprocamente autosufficienti allo stato attuale sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano ad eventuali richieste di contribuzione a proprio favore;
12. Le parti si impegnano a non coabitare, alla presenza dei figli, con nuovi/e partner per tre anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso ed a non presentare nuovi/e compagni/e per sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e ciò al fine di tutelare i figli con un graduale, quanto naturale, inserimento nella propria vita di altre figure;
13. Le spese dell'odierna procedura verranno integralmente compensate tra le parti.
14. I ricorrenti prestano sin da ora reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità proprie e dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.06.2009, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Tradate (VA) (anno 2009, atto n. 13, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 5.12.2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4007/2024, promossa con ricorso depositato il 27.09.2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Rita Galimberti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. M. Francesca Bentivenga
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA), in data 21 giugno 2009
(anno 2009, atto n.13, parte II, serie A)
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2 , nato a [...] il [...]. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.09.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Tradate (VA), Via Dante nr. 68, di proprietà del SI. , viene Pt_2 assegnata con tutto l'arredo ed il corredo esistente alla SI.ra , che continuerà ad Parte_1
abitarvi insieme ai figli minorenni e ne avrà il godimento esclusivo;
3. La SI.ra presta sin d'ora il proprio consenso affinché il marito, previo congruo preavviso di Pt_1 almeno sette giorni, possa accedere al piano sottotetto dell'immobile ex casa coniugale attualmente non abitabile, all'esclusivo fine di effettuare lavori di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e ristrutturazione. La SI.ra non è autorizzata ad eseguire e/o a far eseguire Pt_1
interventi di qualsiasi natura sulla medesima porzione di immobile;
4. Le Parti danno atto che a far data dal 15.12.2023 il SI. , con il consenso della moglie, ha Pt_2
lasciato la casa coniugale per trasferirsi in altra unità abitativa sita in Tradate, alla Via Ugo Bassi n.
9 ed, all'uopo, ha già asportato i propri beni ed effetti personali;
5. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i tre figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo principalmente conto dei loro bisogni, delle loro capacità, della loro inclinazione ed aspirazione, mentre provvederanno, singolarmente e separatamente, alle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori con sé. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni riguardanti i figli;
6. Il padre potrà intrattenersi con i figli minori nel rispetto del seguente calendario:
a) infrasettimanalmente, preferibilmente il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 19.00 e sino alle ore 21.30, con possibilità di anticipare il prelievo degli stessi e/o di tenerli con sé un giorno in più in funzione dei propri impegni lavorativi e/o di quelli scolastici dei figli. In ogni caso previo congruo preavviso da parte di entrambi i genitori;
b) fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 18.00;
c) per quanto concerne le vacanze estive, i figli si intratterranno con il padre per due settimane consecutive nel corso del mese di agosto, salvo miglior accordo fra le Parti;
i figli trascorreranno, inoltre, con il Sig. un'ulteriore settimana, da concordare con la SI.ra , presso il Pt_2 Pt_1
Campeggio Adriano a Ravenna ove la SI.ra e il SInor hanno allestito una struttura Pt_1 Pt_2
adibita ad alloggio per le vacanze, rimasta nella disponibilità della moglie. Il SInor potrà Pt_2 soggiornare in ragione di quanto sopra presso la citata struttura senza che alcun contributo economico
/ spesa o rimborso spese di qualsivoglia natura possa essere richiesto dalla SInora . Pt_1
d) I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere comunicati all'altro coniuge entro il 30 aprile di ogni anno. Si precisa, infine, che, salvo diverso accordo tra i genitori, nel corso del periodo estivo, i minori potranno trasferirsi presso il Campeggio Adriano di Ravenna a decorrere dal 1 luglio e sino a quando il padre li preleverà per trascorrere assieme il periodo di ferie di cui al precedente punto c). Il padre preleverà invece i figli presso l'abitazione familiare qualora vi avessero fatto rientro prima dell'inizio del mese di agosto. Nei fine settimana di competenza del SInor egli potrà alloggiare presso Pt_2
il Campeggio Adriano a Ravenna senza che la SInora richieda alcun contributo/ spesa/ Pt_1
supporto economico in ragione del soggiorno.
e) Per quanto attiene alle vacanze natalizie i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno, dal
23 sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Per il corrente anno 2024 i figli trascorreranno la prima settimana, dal 23 al 30 dicembre, con il padre;
f) Durante il periodo di vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e
NTAN con l'altro, secondo la regola dell'alternanza. Il giorno di Pasqua 2025 sarà di pertinenza della madre;
g) I compleanni dei minori verranno trascorsi per metà con un genitore e per metà con l'altro, compatibilmente con gli impegni dei figli e dei genitori stessi;
7. Il SI. verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli , e e Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3 fino a quando questi ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma mensile pari ad € 300,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 900,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della percipiente;
8. Il SI. concorrerà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per i Pt_2
figli , e , da versarsi secondo le modalità ed i termini previsti dalla Linee Per_1 Per_2 Per_3
Guida vigenti presso questo Onorevole Tribunale di Varese, che si riportano qui integralmente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se on coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti/ non dilazionabili.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure tarmali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblica extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero e alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto
“c” sopraindicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
9. Gli assegni familiari allorquando verranno erogati al Sig. dall'Ente svizzero di competenza Pt_2
(circa CH. 600,00) verranno versati integralmente alla SI.ra . Pt_1
10. La SI.ra si accollerà tutti i costi (manutenzione e canone di locazione) della struttura Pt_1
esistente presso il campeggio Adriano di Ravenna. Nulla verrà corrisposto dalla moglie e favore del marito qualora il bene venisse venduto in futuro, salvo che la cessione avvenga entro i prossimi 3
(tre) anni dalla sottoscrizione del rinnovo del contratto stagionale sottoscritto a settembre 2023. In tale ultima ipotesi, la SI.ra riconoscerà al SI. il 50% del ricavato dalla vendita della Pt_1 Pt_2
struttura;
11. I ricorrenti si dichiarano entrambi reciprocamente autosufficienti allo stato attuale sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano ad eventuali richieste di contribuzione a proprio favore;
12. Le parti si impegnano a non coabitare, alla presenza dei figli, con nuovi/e partner per tre anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso ed a non presentare nuovi/e compagni/e per sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e ciò al fine di tutelare i figli con un graduale, quanto naturale, inserimento nella propria vita di altre figure;
13. Le spese dell'odierna procedura verranno integralmente compensate tra le parti.
14. I ricorrenti prestano sin da ora reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità proprie e dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.06.2009, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Tradate (VA) (anno 2009, atto n. 13, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 5.12.2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.