Ordinanza collegiale 18 novembre 2021
Decreto collegiale 7 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11175 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10533/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10533 del 2021, proposto da
IM AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Isole del Capo Verde, 26;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Fiumicino, piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 29 del 6.7.2021 - reg. gen. n. 198, emessa dalla dirigente dell'area edilizia del Comune di Fiumicino, avente ad oggetto la demolizione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15/2008, di opere abusive realizzate nell’immobile sito in Fiumicino, viale di Focene n. 326, nonché di ogni atto amministrativo presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora IM AN ha impugnato l’ordinanza n. 29 del 6.7.2021 - reg. gen. n. 198, emessa dalla dirigente dell'area edilizia del Comune di Fiumicino, avente ad oggetto la demolizione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15/2008, di opere abusive realizzate nell’immobile sito in Fiumicino, viale di Focene n. 326, nonché di ogni atto amministrativo presupposto e consequenziale.
In sintesi è accaduto che “ a seguito di un sopralluogo effettuato del Comando di Polizia Locale è stato emesso il modello 23/A bis, trasmesso all'Area Edilizia e Tpl prot.n. 80122 del 30/05/2021, (…) si riscontravano opere abusive ” consistenti in “ manufatto in muratura di circa 30 mq dotato di copertura a doppia falda irregolare rivestita in tegole, la stessa presenta gronda e pluviale nonché un comignolo che emerge dalla sagoma del tetto. La struttura è suddivisa in due ambienti: quello più grande è provvisto di camino e lavello mentre quello più piccolo è utilizzato come ripostiglio; in aderenza alla facciata anteriore (fronte strada) è stata realizzata una tettoia in legno di circa 24 mq; nella facciata posteriore (retro) è stata realizzata una tettoia di 12 mq circa; le aree scoperte (giardino) fronte e retro rispettivamente di 60 mq e 30 mq circa sono state completamente pavimentate con mattonelle in ceramica; all'esterno del villino in corrispondenza dell'entrata pedonale è stata realizzata una piattaforma in cemento di 30 mq ”.
Tali opere abusive “ sono state realizzate, senza alcun titolo abilitativo, su un lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 728, particella n. 1661, sub 14, ricadente secondo il nuovo P.R.G. in zona "B" ad attuazione "B2a". L'immobile è soggetto ai vincoli di P.R.G. di seguito riportati: d.lgs. 42/04 art.142 (ex legge 431/85) lett.A; zona terr.le omogenea di tipo "B" approvata con del C.C. 16/96 ai sensi del D.I. 1441/68; P.T.P. Amb Ter C4-P.T.P.R. Tav A zona paesaggi insediamenti urbani; vincolo areoportuale :art.707 C.d.N commi 1,2,3,4 in zona sup. orizz.46 m ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 7.8.1990 per indeterminatezza della motivazione del provvedimento impugnato e per erronea indicazione della norma applicata e vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria ”.
In prima battuta, la ricorrente ha evidenziato che “ in data 22.09.2021, il geom. Massimiliano Molè, nella qualità di Progettista e Direttore dei lavori incaricato (…) depositava, presso il Comune di Fiumicino, una richiesta di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 con dichiarazione di asseverazione, che veniva registrata con prot. n. 2021.152242 (…), corredata degli elaborati grafici (…) e alla quale seguiva il pagamento del contributo delle spese di istruttoria (…) e di una parte dell’oblazione (…). In data 02.10.2021, sempre in relazione alla detta richiesta accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il geom. Molè, nella predetta qualità, depositava presso il Comune di Fiumicino, un elaborato progettuale integrativo dell’istanza originaria del 22.09.2021 ” (cfr. pag. 3).
Ha, in particolare, contestato, con richiamo a tali procedimenti, che “ riguardo al manufatto in muratura composto da due ambienti, mentre nell’ordinanza di demolizione de qua si indica una consistenza complessiva di circa 30 mq., nella richiesta di accertamento di conformità questa viene indicata in 10,51 mq., quindi con una differenza di 20 mq. circa, ossia di ben 2/3 in meno. Anche riguardo alle due tettoie, mentre nell’ordinanza di demolizione si indica una consistenza di circa, rispettivamente, 24 mq. e 12 mq., nell’istanza di accertamento di conformità questa viene indicata, rispettivamente, in 17,68 mq e in 7,34 mq .” (cfr. pag. 4).
Ha, quindi, lamentato che “ l’effettiva assai minore consistenza delle opere ritenute abusive, implica una assai minore gravità dell’abuso edilizio e ciò potrebbe rilevare, in astratto, ai fini di determinare la misura delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione impugnata, così come previste dall’art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008 ” (cfr. pag. 6).
2°) “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 7.8.1990, dell’art. 22 d.p.r. n. 380 del 6.6.2001 ratione tempore applicabile e dell’art. 15 l.r. lazio n. 15 dell’11.08.2008, nonché vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che “ riguardo alla tettoia (fronte strada) e al locale accessorio, ovverosia al manufatto in muratura, secondo l’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 ratione tempore applicabile, era sufficiente una denuncia di inizio attività, per cui avrebbe dovuto comminarsi una sanzione pecuniaria e non disporsi, invece, la demolizione delle opere edilizie ” (cfr. pag. 6).
3°) “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 7.8.1990, dell’art. 22 d.p.r. n. 380 del 6.6.2001 ratione tempore applicabile e dell’art. 15 l.r. lazio n. 15 dell’11.08.2008, nonché vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
La ricorrente ha soggiunto che “ la tettoia nella parte retro indicata nell’Ordinanza impugnata in mq. 12 (in realtà, come constatato, di mq. 7,34) - come attesta il tecnico Geom. Molè nella predetta relazione (…) - non richiedeva, né nell’anno 2004 né attualmente, alcun titolo abilitativo, costituendo un aggetto di un metro, conforme alla legge perché rispetta la misura di 1/5 del distacco e, quindi, rientrante nell’attività di edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 ” (cfr. pag. 7).
4°) “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 7.8.1990, dell’art. 22 d.p.r. n. 380 del 6.6.2001 ratione tempore applicabile e dell’art. 15 l.r. lazio n. 15 dell’11.08.2008, nonché vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
La ricorrente ha, ancora, contestato che “ la realizzazione o il rifacimento della pavimentazione rientravano all’epoca (ossia nell’anno 2004 di realizzazione delle opere edilizie ritenute abusive), nelle opere di manutenzione ordinaria, che non richiedevano alcun titolo abilitativo, trattandosi di attività edilizia libera ex art. 6 D.P.R. n. 380/01, per cui si denuncia, sul punto, la violazione degli artt. 3 L. 241/90, 6 D.P.R. n. 380/2001 ratione tempore applicabile e 15 L.R. Lazio n. 15/08, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto, anche per tale opera non avrebbe dovuto disporsi né l’ordinanza di demolizione, né comminarsi alcuna altra sanzione ” (cfr. pagg. 7 – 8).
5°) “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 7.8.1990 e dell’art. 142 d.lgs. n. 42 del 22.1.2004 ratione tempore applicabile e dell’art. 15 l.r. lazio n. 15 dell’11.08.2008, nonché vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto – con riguardo al richiamo, nel provvedimento impugnato, della disciplina di cui all’art. 142, lett. a), del d.lgs. 42/2004, riferita al fatto che le opere in questione risultino comprese entro la fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia – che “ il Piano Territoriale paesaggistico zona C4, Tav. A, rientra in zona del paesaggio di insediamenti urbani e, quindi, si tratta di una zona che risultava urbanizzata nel 1968. Pertanto, essa rientra nell’ipotesi anzidetta di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 142 cit., che prevede la non applicazione del vincolo paesaggistico ” in questione (cfr. pag. 8).
6°) “ Violazione dell’art. 707 cod. nav. e dell’art. 3 l. n. 241 del 7.8.1990, nonché vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per violazione della deliberazione del Consiglio comunale di Fiumicino n. 34 del 23.4.2018 ”.
La ricorrente ha, altresì, dedotto, sulla base di una relazione tecnica depositata in atti, che “ il luogo (…), in cui si trovano le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, risulta essere al di fuori delle zone di rischio (…) per cui deve escludersi la sussistenza del vincolo aeroportuale ” (cfr. pag. 9).
7°) “ Violazione degli artt. 7), 8) e 21-octies l. n. 241 del 7.8.1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ”.
Da ultimo, la ricorrente ha contestato la violazione delle proprie garanzie di partecipazione procedimentale, stigmatizzando l’istruttoria comunale “ nei considerevoli errori nella rilevazione della consistenza delle opere edilizie ritenute abusive e, quindi, nella considerevole diversa minore consistenza effettiva di queste rispetto a quella risultante nel provvedimento impugnato, nonché nella totale omessa indicazione dell’altezza e della volumetria di tali opere e dell’area verde nella parte pavimentata ” (cfr. pag. 13).
Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino (11.11.2021), che, nella memoria depositata in data 12.11.2021, ha eccepito che “ in data 22.09.2021, l’odierna ricorrente, per il tramite del proprio tecnico di fiducia, presentava accertamento di conformità diretto alla sanatoria delle opere realizzate sine titulo. (…) Il Comune di Fiumicino, istruita la pratica, notificava preavviso di diniego (…) ritenendo la richiesta sanatoria non assentibile per i seguenti motivi: - i locali accessori non sono previsti dalle norme tecniche della zona B2a ed inoltre non rispettano il distacco minimo delle strade/parcheggi pubblici; - l’area esterna non rispetta la permeabilità minima prevista dalle NTA; - per le tettoie mancano i nulla osta dei confinanti; - alcuni documenti presentati sono compilati in maniera parziale (prospetto vincoli, antiriciclaggio ecc.); - l’elaborato grafico non è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento edilizio ” (cfr. pagg. 2 – 3); e, nel merito, si è opposta ai motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 2443 del 12 aprile 2022 è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ premesso che, ai fini della decisione da assumere all’esito della presente sede cautelare, non è possibile tenere in considerazione la documentazione depositata dalla ricorrente in data 11 aprile 2022, in quanto tardivamente prodotta (cfr. art. 55, comma 5, secondo periodo, cod. proc. amm.), come anche eccepito oralmente in camera di consiglio dalla difesa comunale; considerato che il provvedimento impugnato dispone la demolizione di diverse opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su immobile gravato da vincolo paesaggistico e aeroportuale; ritenuto che, al primo esame tipico della fase cautelare, non sussistono apprezzabili profili di fumus boni iuris, tenuto anche conto che la regolarizzazione “postuma” delle opere abusive ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 non si è perfezionata, avendo il Comune notificato rispettivamente diniego di permesso di costruire (cfr. determina n. 330 del 1.12.2021) e determina prot. n. 12540/2022 del 18.01.2022 (nella cui parte motiva si dà atto che le opere oggetto della S.C.I.A. presentata in data 20.12.2021 - lavori di realizzazione di gazebo e tettoia - “non risultano conformi al R.E.C.”), e tali provvedimenti (versati in atti) non sono stati gravati con ricorso per motivi aggiunti; osservato che, ad ogni buon conto, non sussiste nemmeno l’ulteriore presupposto del periculum in mora, non ravvisando il Collegio l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’impugnata ordinanza, in ragione della consistenza degli abusi contestati ”.
All’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 16 maggio 2025, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, motivata in ragione dell’avvenuta presentazione di una SCIA per accertamento di conformità e sull’assenza di contestazioni da parte del Comune; e a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO