Sentenza 22 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/02/2021, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2021
N. 00247/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quali genitori delle minori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Zanatta e Rosanna Cescon, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nadia Anzanello in Venezia-Mestre, via D. Manin n. 43;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Munari, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, P.Le Roma 464;
nei confronti
Azienda U.L.S.S. n. -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione del Comune di -OMISSIS- prot. n. 17484 del 3 maggio 2019;
- della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi sociali, scolastici e culturali del Comune di -OMISSIS- n. 315 del 3 maggio 2019;
- della Deliberazione della Giunta Comunale di -OMISSIS- n. 14 del 23 gennaio 2019, recante “atto di indirizzo per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali”;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n.-OMISSIS-del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “disciplina per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o, comunque, connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.11.2020:
- della comunicazione del Comune di -OMISSIS- di data 16 settembre 2019;
- della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi sociali, scolastici e culturali del Comune di -OMISSIS- n. 535 del 15 settembre 2020; - della Deliberazione della Giunta Comunale di -OMISSIS- n. 20 del 29 gennaio 2020;
- della Deliberazione della Giunta Comunale di -OMISSIS- n. 252 del 23 dicembre 2019, recante “attuazione regolamento per l'erogazione dei servizi sociali comunali”;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2019, avente ad oggetto “modifiche e integrazioni al regolamento dei servizi sociali”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le figlie minori indicate in epigrafe, in forza di provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Venezia e della successiva valutazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale sono state inserite presso la Comunità Educativa -OMISSIS-” a decorrere dal 4 aprile 2018.
Il Comune di -OMISSIS-, quindi, con nota prot. n. 22725 del 18 giugno 2018, nel dar conto ai ricorrenti di aver assunto l’onere dell’integrazione della retta delle minori (in misura dell’80% della retta di 5.000,00 Euro mensili), ha anche avvertito i primi nella necessità di compartecipare alle spese sostenute dal Comune medesimo per il ricovero delle figlie, e ciò per una quota che sarebbe stata determinata in seguito, sulla base dell’Isee del nucleo familiare e dei criteri di indirizzo stabiliti successivamente dalla Giunta Comunale, rinviando a successiva nota per la determinazione dell’importo effettivamente dovuto dai genitori.
Con delibera G.C. n. 109 del 25 giugno 2018, pubblicata in data 27 giugno 2018, il Comune di -OMISSIS- ha approvato un apposito atto di indirizzo per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali.
Con provvedimento prot. n. 24796 del 4 luglio 2018, l’Amministrazione comunale ha comunicato ai ricorrenti l’ammontare della compartecipazione, determinandolo in € 83,79 al giorno per entrambe le figlie.
A seguito di ricorso presentato dai ricorrenti avverso i suddetti provvedimenti, l’intestato TAR ha accolto le relative doglianze esclusivamente sotto il profilo del difetto di competenza, la Giunta Comunale essendo incompetente a determinare la disciplina per la compartecipazione alla spese e i relativi criteri, in assenza di apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale volto a modificare l’ambito di applicabilità del regolamento sui servizi sociali approvato nell’anno 2017.
Conseguentemente, il Consiglio Comunale, con delibera n.-OMISSIS-del 20 dicembre 2018, ha deliberato quanto segue: <<1) di stabilire i seguenti criteri per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali, il cui onere viene anticipato dal Comune nell’ambito delle quote trasferite all’Azienda ULSS per le funzioni delegate: a) L’obbligo dei genitori di sostenere le spese di affidamento o ricovero, anticipate dal Comune, viene adempiuto mediante il pagamento di una somma mensile da versare all’Ente per la copertura di quanto esso anticipa all'Azienda ULSS delegata per la retta della struttura ospitante. b) Al fine di tenere conto della effettiva capacità contributiva dei genitori tenuti ad assolvere il predetto obbligo, il calcolo della somma mensile che essi devono versare all’Ente viene effettuato sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità (ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni). Eventuali altri redditi dei minori non compresi nell’ISEE dovranno comunque essere destinati al pagamento della retta, in aggiunta alla compartecipazione richiesta. c) La quota di compartecipazione dovuta dai genitori viene calcolata sull’ammontare effettivamente in carico al Comune (quota sociale) e non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall’Ente. La somma stabilita deve essere versata al Comune mensilmente. d) Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati dall’Ente, si procede all’assegnazione della quota massima fino alla successiva presentazione dell’ISEE. e) La somma da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 25% per ogni figlio successivo al primo. f) L’ammontare della compartecipazione viene determinata sulla base di quote percentuali che verranno stabilite dalla Giunta Comunale secondo fasce decrescenti di ISEE. Per la prima, e più alta, fascia di ISEE, la quota di copertura sarà del 100%. Per l’ultima, e più bassa, fascia, la Giunta Comunale potrà stabilire una quota fissa, comunque inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione della percentuale stabilita per la penultima fascia ISEE. La Giunta Comunale, in presenza di particolare disagio sociale, potrà decidere, sulla base di apposita relazione dell’Assistente sociale la riduzione o esenzione del pagamento della quota di compartecipazione; 2) di disporre l’aggiornamento del regolamento dei servizi sociali dei Comuni convenzionati indicati in premessa, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2017 con inserimento nello stesso dei criteri sopra stabiliti, da ritenersi, comunque, applicabili sin da ora, ed anche in via retroattiva consentendo essi la delimitazione a favore dei debitori dell'obbligo insorto ex lege>>.
In data 23 gennaio 2019, la Giunta Comunale, con Delibera n. 14, ha fissato i criteri per la determinazione dell’ammontare della compartecipazione dei genitori alla spesa, con l’individuazione degli scaglioni I.S.E.E., “da ritenersi applicabili anche in via retroattiva”, in conformità alla delibera del C.C.
Con nota prot. n. 8550 del 26 febbraio 2019, quindi, il Comune di -OMISSIS- ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento per la determinazione della compartecipazione alla spesa, indicando agli stessi che, in base ai criteri stabiliti dalle citate delibere e alla documentazione I.S.E.E. prodotta in precedenza, risultava confermato, per l’anno 2018, l’importo già richiesto di € 83,79 al giorno per entrambe le figlie, per una “somma complessiva dovuta per l’anno 2018” di € 22.790,88.
Con provvedimento prot. n. 17484 del 3 maggio 2019 e allegata determinazione n. 315/2019, il Comune ha, quindi, determinato gli importi dovuti dai ricorrenti in € 22.790,88 ed € 10.054,80 per gli anni 2018 e 2019, precisando che a) nel caso concreto non vengono presi in considerazione redditi delle minori; b) sulla scelta della struttura ospitante il Comune non ha alcuna voce in capitolo; c) la determinazione della quota dovuta dai genitori si basa su quanto effettivamente addebitato dalle singole strutture e, quindi, già in questo modo si tiene conto di eventuali riduzioni praticate a monte dalle strutture; d) la determinazione degli scaglioni è materia rimessa alla discrezione della Giunta comunale entro i criteri generali impartiti dal Consiglio comunale; e) la retroattività della liquidazione delle somme dovute è a vantaggio dei debitori, altrimenti tenuti, per legge, alla copertura integrale di quanto anticipato dal Comune senza alcuna agevolazione.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, quindi, i ricorrenti, con ricorso depositato in data 5 luglio 2019, hanno proposto ricorso, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. le delibere del Comune, introducendo una disciplina modificativa e integrativa del regolamento dei servizi sociali comunali gestiti in forma associata con gli altri Comuni convenzionati (-OMISSIS-), sarebbero illegittime perché avrebbero dovuto essere adottate di concerto con gli altri predetti Enti comunali;
2. la deliberazione C. C. n.-OMISSIS-del 2018, avente natura regolamentare, avrebbe dovuto essere preceduta, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, dal deposito della relativa proposta 15 giorni prima dell’approvazione presso la segreteria comunale;
3. la delibera n.-OMISSIS-del 2018, avente natura regolamentare, non poteva disporre in via retroattiva, violando, in tal senso, l’art. 11, disp. prel. c.c.;
4. non sussisterebbe alcuna norma nazionale, né regionale che consenta al Comune di -OMISSIS- di regolamentare i criteri di ripartizione della spesa sostenuta dall’Ente locale e dall’Aziende Sanitaria per il ricovero di minori in strutture residenziali, imponendo ai genitori il pagamento di un contributo alle spese sostenute, al contrario essendo soltanto le SS a dover gestire gli inserimenti in comunità, gli affidi familiari e altri interventi in favore di minori sottoposti a provvedimento delle Autorità Giudiziarie Minorili, sicché la relativa spesa e i criteri di ripartizione della stessa sono stati regolamentati, dalla Conferenza dei Sindaci dell’allora Azienda Sanitaria n. 9, riunitasi il 20 febbraio 2009, successivamente confermati dalla Conferenza dei Sindaci tenutasi il 20 maggio 2010, in misura dell’80% a carico del Comune di residenza del minore al momento del ricovero e del 20% a carico di tutti i 37 Comuni dell’allora Azienda U.L.S.S. n. 9;
5. Poiché la Regione Veneto, con le D.G.R. nn. 2227/2002 e 3972/2002, ha annoverato il ricovero di minori in strutture residenziali tra i Livelli Essenziali di Assistenza aggiuntivi per il 100% a carico sociale e la Conferenza dei Sindaci dell’allora Azienda U.L.S.S. n. 9 ha deciso di ripartire la spesa delle rette per l’80% a carico del Comune di residenza del minore e per il 20% a carico del fondo di solidarietà cui contribuiscono tutti i 37 Comuni della Conferenza dei Sindaci, le delibere impugnate sarebbero illegittime in quanto il Comune di -OMISSIS- ha imposto alle famiglie di minori ricoverati in strutture residenziali il pagamento di un contributo alla spesa dallo stesso sostenuta;
6. I criteri per la compartecipazione alla spesa determinati con le deliberazioni impugnate, inoltre, sarebbero manifestamente illogici e irragionevoli, perché, da un lato, fanno riferimento all’Isee dell’intero nucleo familiare, ma stabiliscono che eventuali altri redditi del minore non compresi nell’I.S.E.E. dovranno comunque essere destinati al pagamento delle retta, in aggiunta alla compartecipazione richiesta; l’imposizione della compartecipazione alla spesa per il ricovero di minori, poi, dovrebbe comportare anche la partecipazione dei genitori nella scelta della struttura cui il minore deve essere destinato, tenendo conto che vi sono delle Comunità che applicano una riduzione del 100% del costo della retta per ogni figlio successivo al primo; inoltre, non vi è alcuna uniformità tra Amministrazioni nella determinazione dei criteri di compartecipazione.
Con comunicazione prot. n. 13689 del 23 aprile 2020, il Comune di -OMISSIS- ha reso noto ai ricorrenti l’avvio del procedimento per la quantificazione dell’importo dovuto con riferimento al periodo dal 1 settembre 2019 al 29 febbraio 2020, specificando che l’atto conclusivo del procedimento sarebbe stato emanato entro il 15 maggio 2020.
In data 18 settembre 2020, in virtù delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59/2019 e della Giunta Comunale nn. 252/2019 e 20/2020, è stato, quindi, determinato la quota di contributo a carico dei ricorrenti per l’affido familiare della figlia maggiore pari ad € 1477,44, nonché quella relativa al contributo per il ricovero della figlia minore presso la Comunità “-OMISSIS-calcolato in ulteriori Euro 6.595,62.
Avverso i nuovi provvedimenti e atti indicati in epigrafe, quindi, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati in data 5 novembre 2020, sulla scorta delle seguenti ragioni:
1a. si tratta di atti illegittimi in via derivata in quanto richiamano le deliberazioni nn. 63/18 e 14/19 già impugnate con ricorso principale;
2a. i criteri di compartecipazione alla spesa della figlia minore non sono stati deliberati a priori, ma solo una volta determinato l’affido della stessa, in violazione del principio di retroattività, nonché dei principi di buon andamento e trasparenza dell’agire amministrativo;
3a. anche con riferimento agli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti vale il vizio di difetto assoluto di attribuzione non esistendo alcuna norma né nazionale, né regionale, che consenta al Comune di -OMISSIS- di regolamentare la materia di cui si tratta, l’unico Ente competente essendo, ad oggi, la Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda Sanitaria;
4a. poiché la Regione Veneto, con le D.G.R. nn. 2227/2002 e 3972/2002, ha annoverato il ricovero di minori in strutture residenziali tra i Livelli Essenziali di Assistenza aggiuntivi per il 100% a carico sociale e la Conferenza dei Sindaci dell’allora Azienda U.L.S.S. n. 9 ha deciso di ripartire la spesa delle rette per l’80% a carico del Comune di residenza del minore e per il 20% a carico del fondo di solidarietà cui contribuiscono tutti i 37 Comuni della Conferenza dei Sindaci, le delibere impugnate sarebbero illegittime in quanto il Comune di -OMISSIS- ha imposto alle famiglie di minori ricoverati in strutture residenziali il pagamento di un contributo alla spesa dallo stesso sostenuta;
5a. l’imposizione alla spesa per il ricovero di una figlia e l’affido dell’altra, sarebbe altresì viziata per eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in quanto il contributo sarebbe stato imposto unilateralmente, non avendo i ricorrenti partecipato in alcun modo alla scelta della struttura residenziale e non essendo agli stessi stata data alcuna informazione riguardo le tariffe applicate dalla Comunità alloggio, anche al fine di poter programmare, nell’ambito della propria gestione economico finanziaria, una spesa di tal fatta; il Comune, inoltre, stabilendo che “eventuali altri redditi del minore non compresi nell’I.S.E.E. dovranno comunque essere destinati al pagamento delle retta, in aggiunta alla compartecipazione richiesta”, avrebbe dettato una disciplina irragionevole; inoltre, poiché vi sono delle Comunità che applicano una riduzione del 100% del costo della retta per ogni figlio successivo al primo, sarebbe incomprensibile la ragione per la quale il Comune di -OMISSIS- operi una generale riduzione del 25% per il secondo figlio; ancora, non vi sarebbe alcuna uniformità tra Amministrazioni comunali nella determinazione dei criteri di compartecipazione; infine, il Comune di -OMISSIS-, con la determinazione n. 535 del 15 settembre 2020, quivi impugnata, ben avrebbe potuto calcolare il contributo dovuto fino al 31 agosto 2020 e non limitarsi al periodo dal 1 settembre 2019 al 29 febbraio 2020, sì che sarebbe evidente la vessatorietà del comportamento dell’Amministrazione Comunale nel richiedere la contribuzione periodica ai coniugi-OMISSIS-
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa in diritto.
Poiché tutte le contestazioni sollevate da parte ricorrente conseguono, idealmente, ad una erronea impostazione in diritto, legata all’inesatto inquadramento dei doveri gravanti sulle parti in causa, in relazione al sostenimento degli oneri economici relativi ai minori, loro malgrado, interessati dal presente giudizio, è opportuno procedere ad una premessa in diritto “comune” e “presupposta”, alla quale, se del caso, si farà riferimento nella decisione delle singole censure.
In termini generali, tanto per i figli nati da matrimonio, civile o concordatario, quanto per quelli nati al di fuori del matrimonio (ora per entrambi si veda l’art. 316 bis c.c.), quanto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, per i figli adottivi (art. 48, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184), vige l’obbligo per i genitori di mantenerli.
L’obbligo a carico dei genitori è “totalizzante”, come ricorda la Corte di Cassazione quando precisa che <<l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di cosmi; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 20509/2010)>> (così, Cass. civ., sez. VI, 02 maggio 2018, n.10419).
Non solo, ma <<l'obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi - verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura - anche indipendentemente dalla loro età - fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere confacente alla o loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia>> (Cass. civ., 8 novembre 2010, n. 22678).
Coerentemente, quindi, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 26, r.d.l. n. 1404, del 1934, tuttora in vigore, <<le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente>>.
Questa stessa Sezione si è già espressa al riguardo nel senso che <<come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Cfr. sentenza n. 22678/2010 e sentenza n. 22909/2010) l'obbligo di mantenimento dei figli minori, e quindi il pagamento della relativa retta nel caso di inserimento degli stessi in strutture residenziali, continua a gravare sui genitori, anche quando i figli siano affidati in comunità, su disposizione del Tribunale dei Minorenni ai sensi degli articoli 25 e 26 del, essendo tale obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status genitoriale e non alla permanenza dei figli presso il nucleo familiare dei genitori o alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi. La Cassazione ha, infatti, evidenziato che l'art. 25, u.c., del r.d.l. n.1404 del 1934 stabilisce che: "le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori", e che non si può desumere una modifica a tale obbligo di mantenimento "dal compito di assistenza che grava sui comuni": ed in particolar modo dal D.P.R. n. 616 del 1977, artt. 23 e 25 che hanno trasferito alle Regioni la materia”, né dalla disciplina successivamente intervenuta in materia, anzi la Cassazione evidenzia che “è d'altra parte significativo che la L. n. 184, art. 1, comma 2 ha previsto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti…”>> (Tar Veneto, n. 1091 del 2018).
Non solo, ma la Corte di Cassazione ha sottolineato che <<l'obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella, appena evidenziata, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla suddetta potestà genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell'istituto che si concreta nell'attribuzione a quest'ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ. la reazione dell'ordinamento è soltanto quella di porre rimedio all'anomalia, apprestando le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso, limitando oppure escludendo del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta>> (Cass. civ., 11 novembre 2010, n. 22909).
Pertanto, deve ritenersi che le spese per l'affidamento dei minori al servizio sociale minorile, su disposizione della competente autorità giudiziaria, gravino comunque sui genitori ex lege (per effetto delle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale e sull’art. 48, comma 2, l. n. 183 del 1984) e ciò sia con riferimento con riferimento alle spese relative al ricovero in Comunità, sia con riguardo alle spese relative alle spese comunque sostenute dall’”erario” in caso di affido familiare; l’“erario”, oggi impersonificato dai Comuni per il tramite delle ULSS cui hanno delegato tali funzioni, avendo solo un dovere, normativamente previsto, di “anticipare” le relative spese, con conseguente diritto, per effetto degli artt. 25 e 26, r.d.l. 20.07.1934, n. 1404, di chiederne il rimborso, in linea di principio anche integrale, ai genitori.
Ciò premesso è possibile esaminare i singoli motivi di ricorso e i motivi aggiunti.
2. Sul primo motivo di ricorso principale.
Il motivo è destituito di fondamento per l’assorbente ragione che, come, del resto, ammesso anche da parte ricorrente, nessuna convenzione con gli altri Comuni vincolava l’Amministrazione resistente, perché mai sottoscritta.
Pertanto, il motivo deve essere respinto.
3. Sul secondo motivo di ricorso principale.
Al riguardo, l’art. 56 dello Statuto comunale prevede che <<le proposte di regolamento o loro modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, oppure della Giunta, nei casi specifici previsti dalla legge, sono depositate, prima della loro approvazione, per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data adeguata pubblicità. In eccezionali e motivati casi di urgenza, il periodo di deposito può essere ridotto a sette giorni>>.
La censura relativa alla delibera consiliare n.-OMISSIS-del 2018, per quanto formalmente corretta (essendo mancato il deposito preventivo della relativa proposta), non può essere accolta per le seguenti ragioni.
La delibera, che, comunque, è stata superata da quella successiva n. 59 del 6 novembre 2019 che ha approvato la modifica del regolamento dei servizi sociali, sotto il profilo formale non determina una “modifica” di quest’ultimo, il Consiglio Comunale avendo esclusivamente deliberato <<di stabilire i seguenti criteri per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali, il cui onere viene anticipato dal Comune nell’ambito delle quote trasferite all’Azienda ULSS per le funzioni delegate>>, nonché meramente “disposto” <<l’aggiornamento del regolamento dei servizi sociali …. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2017 con inserimento nello stesso dei criteri sopra stabiliti, da ritenersi, comunque, applicabili sin da ora, ed anche in via retroattiva consentendo essi la delimitazione a favore dei debitori dell'obbligo insorto ex lege>>, ciò all’evidente fine di ricomprendere tali previsioni all’interno di un unico testo normativo relativo ai servizi sociali.
Ad escludere la necessità del rispetto formale della suddetta previsione statutaria, d’altronde, concorre anche un elemento sostanziale, correttamente messo in luce dall’Amministrazione: la determinazione del Comune non contiene una disciplina che “impone” una compartecipazione al genitore alle spese relative ai minori inseriti in strutture residenziali, ma, al contrario, autovincola l’Ente stesso e lo limita nella possibilità di richiedere ai genitori quanto dagli stessi sarebbe dovuto ex lege per intero per le ragioni esposte al punto 1 che precede.
A tal fine, quindi, e per garantire una uniformità di criteri, in modo da non discriminare da fattispecie a fattispecie, l’Ente, nella sua ampia discrezionalità, ha individuato dei criteri oggettivi, espressi nella predetta delibera, efficaci a prescindere da una modifica formale del regolamento comunale citato.
Peraltro, la portata “favorevole” delle determinazioni suddette, riducendo l’importo e non imponendo un debito ai genitori, porta ad escludere, comunque, che vi fosse l’interesse dei ricorrenti a partecipare “in funzione difensiva” al procedimento ai sensi dello statuto.
Inoltre, non è irrilevante sottolineare come, nell’ambito procedimento successivamente conclusosi con l’adozione della citata delibera n. 56 del 2019, questa sì modificativa del regolamento, nessuna osservazione è stata presentata dai ricorrenti.
Infine, il fatto che il testo normativo sia rimasto sostanzialmente identico nonostante le contestazioni intercorse tra le parti nel periodo compreso tra le due delibere, evidenzia come a nulla in concreto avrebbe condotto l’apporto partecipativo dei ricorrenti, risolvendosi, quindi, in una censura meramente formalistica.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
4. Sul terzo motivo di ricorso principale.
E’ certamente vero che il principio di irretroattività, sebbene non costituzionalizzato fuori dalla materia penale, rappresenta un principio generale dell'ordinamento, come si desume dall'art. 11 della Preleggi che espressamente statuisce che la "legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (C. Stato, sez. VI, 03/03/2016, n. 882), sicché la fonte secondaria, in linea di principio, in assenza di una chiara deroga legislativa al principio di irretroattività, non può disporre in via retroattiva; d’altronde, nel caso di specie, il Comune non ha disposto in via retroattiva, in quanto, come già detto, l’Amministrazione non ha imposto un obbligo ex novo a carico dei ricorrenti, ma si è limitato a disciplinare l’”autolimite” al proprio diritto alla surrogazione nel credito nei confronti dei genitori, non ancora adempiuto dagli stessi al momento dell’adozione del regolamento: si tratta di disciplina che, in altre parole, ha efficacia con riguardo alle, successive, richieste di restituzione che il Comune, poi, ha provveduto a comunicare ai ricorrenti, previa rideterminazione del minor debito di questi ultimi in applicazione dei suddetti criteri generali.
Senza la predetta disciplina, peraltro, il Comune avrebbe potuto (e dovuto) richiedere ai genitori l’integrale pagamento delle somme corrisposte per la retta della Comunità.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
5. Sul quarto motivo di ricorso principale.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto già puntualmente sottolineato dall’intestato TAR nella sentenza 28 novembre 2018, n. 1091, ovvero che <<le norme citate dai ricorrenti concorrono a formare la disciplina in base alla quale individuare chi siano, oggi, i soggetti pubblici tenuti ad anticipare le spese di affidamento dei minori e con quali modalità, ma il rimborso di quell'anticipazione resta un obbligo a carico dei genitori eccetto che non ci siano situazioni di indigenza; con gli atti impugnati il Comune non ha inteso regolamentare i criteri del riparto della spesa tra gli Enti locali, ma ha solo determinato, nel caso concreto, la misura del rimborso dovuto dai genitori delle minori, per il loro affidamento in comunità disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia per allontanarle, nel loro interesse, dalla residenza familiare, e ha richiesto il pagamento del rimborso in relazione alla parte della retta posta in capo al Comune sulla base dalla normativa statale e regionale vigente>>.
In questo senso, quindi, se, da un lato, il Comune non ha “invaso”, derogandola illegittimamente”, la competenza e la disciplina statale e regionale, per converso, altro non ha fatto, se non porre in essere una regolamentazione “ contra se ” e a favore dei genitori, calmierandone gli obblighi di restituzione, potere questo che, evidentemente, oltre a non essere lesivo degli interessi dei ricorrenti, certamente rientra tra le competenze del Comune, essendo finalizzato a perseguire uno scopo sociale a tutela dei nuclei familiari di riferimento anche sotto il profilo economico.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
6. Sul quinto motivo di ricorso principale.
Anche in merito alla suddetta doglianza, è sufficiente sottolineare come la regolamentazione approntata dal Comune non incida sul riparto di spesa relativo all’”anticipo” delle spese per i servizi e le prestazioni sociali suddiviso nell’80% a carico del comune di residenza del minore e per il 20% a carico del fondo di solidarietà cui contribuiscono vari comuni: la normativa in questione esclusivamente disciplina, calmierandola per giunta, la misura entro la quale il Comune di -OMISSIS- può richiedere ai genitori la restituzione di quanto anticipato dall’Ente territoriale.
Si ripete, infatti, che la normativa e gli atti amministrativi citati da parte ricorrente (tra cui le dgr. nn. 2227/2002 e 3972/2002, e le deliberazioni della Conferenza dei sindaci dell’SS del 20.2.2009 e del 20.5.2010) non solo non pongono in via definitiva a carico dei Comuni l’onere economico relativo alla spesa delle strutture residenziali, ma nemmeno potrebbero, atteso il chiaro disposto del più sopra richiamato art. 25, comma 3, r.d.l. n. 1404 del 1934, rispetto al quale non risultano sussistere disposizioni di rango legislativo (per di più statuale) derogatorie.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
7. Sul sesto motivo di ricorso principale.
Poiché non si tratta di criteri “impositivi” di un obbligo a carico dei genitori, ma di un “autolimite” all’esercizio da parte del Comune del proprio diritto di credito nei confronti di essi mediante la riduzione delle somme richiedibili agli stessi, la discrezionalità dell’Ente, al riguardo, è estremamente ampia.
Le censure sollevate da parte ricorrente, pertanto, sono destituite di fondamento non essendo minimamente rilevabile un manifesto e radicale difetto di ragionevolezza o proporzionalità nei criteri specificamente adottati.
Premesso che il Comune nel quantificare l’importo a carico dei genitori ricorrenti non ha tenuto conto di alcun “reddito proprio dei minori”, sicchè la censura relativa alla disciplina comunale relativa è inammissibile per carenza di interesse, in ogni caso la possibilità che lo stesso minore, in possesso di specifici redditi, e in mancanza di sufficienti sostanze dei genitori, possa concorrere alla spesa è normativamente previsto (si veda proprio l’art. 25, r.d.l. n. 1404 del 1934) ed è ragionevole anche solo sotto il profilo logico.
Con riguardo al riferimento all’Isee, poi, si tratta, evidentemente, di un criterio oggettivo e conforme ai principi di proporzionalità, equità e progressività, consentendo una valutazione, peraltro, “calmierata” delle capacità contributive dei genitori.
Priva di fondamento, poi, è la contestazione relativa al mancato coinvolgimento dei genitori in ordine alla scelta della struttura: l’obliterazione dei genitori discende dalla stessa determinazione del Tribunale dei Minorenni che ha incaricato il servizio sociale dell’SS 2 cui ha affidato le minori con il compito di individuare la Comunità.
La censura relativa alla discordanza tra le discipline approntate dalle varie amministrazioni comunali, poi, dimostra ulteriormente l’ampia discrezionalità dei Comuni al riguardo senza che parte ricorrente abbia fatto emergere, nello specifico, elementi di radicale illegittimità dei criteri stabiliti dall’Ente resistente.
Pertanto, anche il suddetto motivo di ricorso principale deve essere respinto.
8. Sul primo motivo di ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, la contestazione di illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti è infondata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, in quanto, come sopra esposto, i provvedimento e gli atti impugnati con il ricorso principale non sono illegittimi.
In secondo luogo, in quanto gli atti e provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, ancorché facciano in vario modo riferimento ai primi o comunque presentino affinità contenutistiche con essi, sono tutti “autonomi”, rappresentando vere e proprie “nuove” determinazioni, sicché, in ogni caso, non potrebbero patire alcuna illegittimità derivata.
Pertanto, il motivo aggiunto deve essere respinto.
9. Sul secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto esposto, al punto 3 che precede, in relazione al secondo motivo di ricorso principale.
Si ribadisce, al riguardo, che, nel caso di specie, non viene in esame alcun “effetto retroattivo” delle disposizioni normative e determinazioni amministrative adottate dal Comune, quest’ultimo non avendo imposto alcun obbligo a carico dei ricorrenti, essendosi limitato, in primo luogo, a regolamentare, attraverso un autovincolo a favore dei genitori, il proprio credito per l’”anticipo” delle spese relative alla struttura ovvero relative all’affido familiare, e, in secondo luogo, a definire in concreto la misura di tale credito nei confronti degli odierni ricorrenti, per un importo comunque inferiore a quanto gli stessi dovrebbero corrispondere in forza della stretta applicazione dell’art. 25, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404. Con la precisazione che si tratta di un debito, quello a carico dei ricorrenti, non ancora soddisfatto, né prescritto.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
10. Sul terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, le censure sono sostanzialmente identiche a quelle di cui al quarto motivo del ricorso principale, sicché è sufficiente fare richiamo a quanto sopra esposto al punto 5.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
11. Sul quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, le censure sono sostanzialmente identiche a quelle di cui al quinto motivo del ricorso principale, sicché è sufficiente fare richiamo a quanto sopra esposto al punto 6.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
12. Sul quinto motivo di ricorso per motivi aggiunti.
Vale anche in tal caso quanto già esposto al punto 7 che precede in relazione al sesto motivo del ricorso principale, con la precisazione che il Comune resistente, non ponendo un obbligo a carico dei ricorrenti, ma, al contrario, limitando un proprio credito discendente dalle stesse norme statuali, più sopra ricordate, è titolare di un potere discrezionale molto ampio a fronte del quale le censure dei ricorrenti relative all’utilizzo del criterio Isee anziché di quello meramente reddituale, così come quelle relative al riferimento ai redditi dei minori non ricompresi nell’Isee, si appalesano inammissibili in quanto impingono il merito delle scelte amministrative, senza che sussistano elementi tali da denotare la manifesta irragionevolezza delle determinazioni comunali.
Inammissibile per difetto di interesse, nonché, comunque, infondata è la censura di irragionevolezza relativa alla mancata estensione del periodo oggetto della determina n. 535 del 15.9.2020 oltre al 29 febbraio 2020, poiché, secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe dovuto estendere il calcolo fino al 31 agosto 2020.
Infatti, la scelta del Comune si spiega sia in considerazione della possibilità, da parte dei ricorrenti, di presentare Isee aggiornato, sia in quanto dal 1.3.2020 avrebbero dovuto trovare applicazione i parametri di cui all’allegato A della stessa delibera, con conseguente necessità di adottare una nuova determinazione di calcolo del credito del Comune.
Infine, rispetto alla doglianza relativa alla mancata informazione preventiva dell’importo mensile che i ricorrenti avrebbero dovuto corrispondere a titolo di compartecipazione (che, poi, come detto compartecipazione non è, trattandosi, sostanzialmente, di un rimborso), è sufficiente notare come i genitori fossero edotti già a seguito dei provvedimenti del Tribunale dei minorenni, del loro obbligo di dover corrispondere somme per il mantenimento delle figlie sub specie delle spese della struttura scelta dai servizi sociali, le determinazioni, normative e amministrative, del Comune avendo avuto solo l’effetto, favorevole ai ricorrenti, di ridurre quel debito.
La natura “esorbitante” delle somme dovute, quindi, non discende per nulla dai provvedimenti comunali, ma consegue ai provvedimenti del Tribunale dei Minorenni e alle disposizioni codicistiche e speciali (art. 25, rdl n. 1404 del 1934) che pongono a carico dei genitori l’obbligo di sopportare le spese relative ai minori, unitamente alle scelte dei servizi sociali dell’SS in relazione alle tariffe della comunità o alle spese per l’affido familiare.
Nessuna illegittimità degli atti e dei provvedimenti comunali impugnati può dunque ricollegarsi all’asserito carattere “esorbitante” e “non sostenibile” dell’importo della retta.
Ciò fermo restando che l’asserita non sostenibilità dell’importo non è nemmeno stata adeguatamente provata da parte ricorrente.
Anche con riferimento alla mancata previa comunicazione ai ricorrenti dell’importo da corrispondere in restituzione al Comune, per un verso, quest’ultimo non aveva alcun obbligo preventivo, per altro verso, l’importo della retta non è determinato dal Comune, ma è comunicato dall’SS: l’obbligo dei genitori è quello di restituzione di quanto pagato dal Comune, il quale, a sua volta, è tenuto a corrispondere quanto richiesto dall’SS.
Ne consegue, quindi, anche l’inammissibilità, per irrilevanza, della richiesta istruttoria formulata dai ricorrenti relativamente ad un ordine di esibizione nei confronti dell’Amministrazione comunale al fine di <<accertare l’importo delle tariffe e le voci addebitate all’Amministrazione comunale e all’Azienda Sanitaria per il ricovero delle minori -OMISSIS->>.
Peraltro, sono stati adeguatamente depositati in giudizio dal Comune i documenti dell’SS riportanti gli importi giornalieri della retta e i mandati di pagamento del Comune, ancorchè collettivi.
In ogni caso, l’importo della quota dovuta dal Comune si ricava matematicamente (l’80% di quanto indicato dall’SS) mentre con riferimento al debito dei ricorrenti lo stesso è evidentemente pari alla somma dovuta dal Comune all’SS ridotta in base ai criteri contestati nel presente giudizio.
Pertanto, non è invocabile nel caso di specie alcun obbligo informativo ulteriore a carico del Comune, né la ricorrente può opporre al Comune contestazioni relative alla giustificazione o eccessività delle somme indicate e richieste dall’SS.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
11. Conclusioni e spese.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.