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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Via Lambruschini 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Lombardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze via R. Lambruschini 52
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Barberino di Mugello (FI) in via Petrarca n. 1, rappresentato e difeso dall'avvocato
Fausto Benigni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Prato in via A. Simintendi n. 29
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 23/01/2024, 24/01/2024 e 29/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 3/12/2024, secondo cui: “1) la premessa costituisce parte integrante e dispositiva del presente accordo;
2) i figli e _1 [...]
vengono affidati con la modalità dell'affido super esclusivo alla madre Sig.ra Persona_2 Pt_1
presso la quale saranno pertanto domiciliati;
la madre si impegna a far frequentare il figlio
[...]
al padre durante gli incontri ed allenamenti di calcio oltre a prevedere ulteriori incontri in Per_2
base agli impegni del minore ma sempre alla presenza della madre, mentre , di quasi 16 anni, _1 stante l'attuale frattura con il padre sarà lasciata libera di riprendere le frequentazioni con il genitore nel rispetto dei tempi della ragazza;
Viene confermato un assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio nella misura di € 350,00 con rivalutazione Istat annuale e così complessivamente in € 700,00 Pt_ mensili da corrispondersi sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese;
Ciascun genitore provvederà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Pt_ CNF del 2017 mentre l'assegno unico sarà totale favore della Sig.ra Il Sig. si CP_1
Pt_ riconosce debitore nei confronti della Sig.ra della somma di € 8.200,00 a titolo di arretrati per mantenimento dei figli fino al mese di novembre oltre rimborso spese di precetto ed esecuzione, che lo stesso si impegna a corrispondere con pagamenti mensili di € 900,00 di cui € 700,00 da imputare a titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del mese in corso ed € 200,00 per arretrati e così fino alla concorrenza del debito sopraindicato. Con la sottoscrizione del presente atto la Sig.ra
Pt_ rinuncia al pignoramento presso terzi attivato impegnandosi a comunicare contestualmente ai terzi la rinuncia agli atti al fine di far ottenere al Sig. lo svincolo del conto corrente a CP_1
Pt_ seguito del quale quest'ultimo provvederà ad effettuare il primo bonifico a favore della Sig.ra pari ad € 900,00, e così successivamente per i successivi mesi come sopra indicato;
le parti dichiarano di aver voluto, con il presente atto transattivo, integrare e modificare di comune accordo le condizioni stabilite con l'ordinanza cronol. 3957/2024 del 22.08.2024 emessa dal Tribunale di Firenze chiedendo al medesimo di fare proprio il presente accordo trasfondendolo in provvedimento definitivo nel procedimento RG 907/2024; Le parti si impegnano ad osservare e dare corretta esecuzione secondo buona fede agli accordi raggiunti, e ciò nell'interesse preminente dei figli e _1 Per_2
impegnandosi al rispetto reciproco;
con la sottoscrizione del presente atto di transazione le spese legali del procedimento R.G. 907/2024 dinanzi al Tribunale di Firenze e del presente atto si intendono integralmente compensate tra le parti. L'accordo viene sottoscritto dalle parti le quale chiedono il recepimento da parte del Tribunale dello stesso”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 3 1. Con ricorso depositato in data 10/04/2024, ha adito il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli minori , nata il [...] e , nato il [...], dalla convivenza _1 Per_2
more uxorio, ad oggi cessata, tra e con comparsa di costituzione e Parte_1 Controparte_1
risposta si è costituito in giudizio in data 8/05/2024 con la quale ha Controparte_1
rappresentato la possibilità di addivenire ad un accordo;
la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 3/12/2024, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 3/12/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). _1 Per_2
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo di cui al verbale di udienza del 3/12/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Via Lambruschini 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Lombardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze via R. Lambruschini 52
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Barberino di Mugello (FI) in via Petrarca n. 1, rappresentato e difeso dall'avvocato
Fausto Benigni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Prato in via A. Simintendi n. 29
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 23/01/2024, 24/01/2024 e 29/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 3/12/2024, secondo cui: “1) la premessa costituisce parte integrante e dispositiva del presente accordo;
2) i figli e _1 [...]
vengono affidati con la modalità dell'affido super esclusivo alla madre Sig.ra Persona_2 Pt_1
presso la quale saranno pertanto domiciliati;
la madre si impegna a far frequentare il figlio
[...]
al padre durante gli incontri ed allenamenti di calcio oltre a prevedere ulteriori incontri in Per_2
base agli impegni del minore ma sempre alla presenza della madre, mentre , di quasi 16 anni, _1 stante l'attuale frattura con il padre sarà lasciata libera di riprendere le frequentazioni con il genitore nel rispetto dei tempi della ragazza;
Viene confermato un assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio nella misura di € 350,00 con rivalutazione Istat annuale e così complessivamente in € 700,00 Pt_ mensili da corrispondersi sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese;
Ciascun genitore provvederà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Pt_ CNF del 2017 mentre l'assegno unico sarà totale favore della Sig.ra Il Sig. si CP_1
Pt_ riconosce debitore nei confronti della Sig.ra della somma di € 8.200,00 a titolo di arretrati per mantenimento dei figli fino al mese di novembre oltre rimborso spese di precetto ed esecuzione, che lo stesso si impegna a corrispondere con pagamenti mensili di € 900,00 di cui € 700,00 da imputare a titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del mese in corso ed € 200,00 per arretrati e così fino alla concorrenza del debito sopraindicato. Con la sottoscrizione del presente atto la Sig.ra
Pt_ rinuncia al pignoramento presso terzi attivato impegnandosi a comunicare contestualmente ai terzi la rinuncia agli atti al fine di far ottenere al Sig. lo svincolo del conto corrente a CP_1
Pt_ seguito del quale quest'ultimo provvederà ad effettuare il primo bonifico a favore della Sig.ra pari ad € 900,00, e così successivamente per i successivi mesi come sopra indicato;
le parti dichiarano di aver voluto, con il presente atto transattivo, integrare e modificare di comune accordo le condizioni stabilite con l'ordinanza cronol. 3957/2024 del 22.08.2024 emessa dal Tribunale di Firenze chiedendo al medesimo di fare proprio il presente accordo trasfondendolo in provvedimento definitivo nel procedimento RG 907/2024; Le parti si impegnano ad osservare e dare corretta esecuzione secondo buona fede agli accordi raggiunti, e ciò nell'interesse preminente dei figli e _1 Per_2
impegnandosi al rispetto reciproco;
con la sottoscrizione del presente atto di transazione le spese legali del procedimento R.G. 907/2024 dinanzi al Tribunale di Firenze e del presente atto si intendono integralmente compensate tra le parti. L'accordo viene sottoscritto dalle parti le quale chiedono il recepimento da parte del Tribunale dello stesso”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 3 1. Con ricorso depositato in data 10/04/2024, ha adito il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli minori , nata il [...] e , nato il [...], dalla convivenza _1 Per_2
more uxorio, ad oggi cessata, tra e con comparsa di costituzione e Parte_1 Controparte_1
risposta si è costituito in giudizio in data 8/05/2024 con la quale ha Controparte_1
rappresentato la possibilità di addivenire ad un accordo;
la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 3/12/2024, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 3/12/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). _1 Per_2
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo di cui al verbale di udienza del 3/12/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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