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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/11/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 9135/2022 R.G. promossa da
C.F. / P. IVA: ), con Parte_1 P.IVA_1
i proc. dom. Avv.ti Marta CRISCUOLO (con studio in Varese, Via Albani, n. 41) e IC LU (con studio in Appiano Gentile, Via Volta, n. 3)
- parte attrice - contro
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Marco MARRANO, Controparte_1 C.F._1
Via Soave, n. 7, Milano
- parte convenuta - e con
(C.F. / P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Mauro Controparte_2 P.IVA_2
MERCADANTE, Via Larga, n. 16, Milano
- parte terza chiamata - OGGETTO: responsabilità professionale.
Alla volta dell'assunzione in decisione, le difese hanno concluso nei seguenti termini.
Parte attrice:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Avvocato al contratto con lui CP_1 concluso dall'attore per negligenza,imperizia, imprudenza, inosservanza delle regole tecniche e per tutti i fatti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la negligenza dell'Avv. nella CP_1 fase stragiudiziale e precontrattuale per i fatti di cui in premessa;
- accertato il nesso causale tra la condotta tenuta, dal 2013, dall'Avv.to e l'evento CP_1 dannoso di cui in narrativa, evento che comprende la soccombenza nei giudizi di primo grado, di appello e nel giudizio di esecuzione presso terzi e immobiliare;
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv.to , precontrattuale e contrattuale CP_1 nonché extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i fatti sopra indicati con condanna del medesimo alla rifusione di tutte le somme e i danni patrimoniali arrecati all'attore;
- accertare l'entità dei danni tutti arrecati alla indicati nell'atto e sopra indicati, non Pt_1 inferiori ad Euro 180.000,00 o pari alla somma che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio in base alle prove documentali e alle altre istanze istruttorie;
- oltre agli interessi, rivalutazione e spese di lite;
- revocare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 27/8/2024 n. cronol. 4140/2024. Parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito sia istruttoria, con espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali domande nuove formulate ex adverso, così giudicare:
- in via principale di merito: respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata: nella denegatissima ipotesi che fosse ritenuta la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'avv. , dichiarare (e per Controparte_1
l'effetto condannare) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, tenuta a manlevare e tenere indenne l'avv. medesimo da qualunque domanda e/o conseguente pronuncia Controparte_1
a suo carico, nei limiti di quanto fosse rigorosamente accertato e provato nei suoi confronti, in ragione della garanzia assicurativa prestata;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, relativi e successivi, da distrarsi a favore dell'avv. Marco Marrano ex art. 93 c.p.c. quale antistatario.
Parte terza chiamata:
Voglia l'On.le Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così ritenere e giudicare: nel merito, in via principale:
- rigettare integralmente le domande formulate da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 9 giugno 2023; nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualunque responsabilità dell'Avv. CP_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_1 tempore, e di riconoscimento dell'operatività della polizza n.370960457 stipulata dal medesimo Avv. , accertata l'obbligazione alla garanzia a carico della terza Controparte_1 chiamata, valutare l'obbligazione di nel rispetto dei limiti contrattuali Controparte_2 previsti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario spese generali (15%) ex art. 13 L.P.F..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 31.10.2022, iscritto a ruolo il 7.11.2022, Parte_1 nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
l'Avv.to e – invocata la responsabilità professionale di quest'ultimo in Controparte_1 relazione all'attività difensiva nell'ambito di vertenza tra medesima e Parte_1 [...]
(con riferimento sia alla fase stragiudiziale, sia a quella giudiziale [causa CP_3 svoltasi avanti al Tribunale di Padova rubricata al n. 122/2016 R.G.]) – ha concluso per la condanna della controparte a risarcire i danni nei termini sopra trascritti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestando la fondatezza – in fatto ed in diritto – delle domande attoree, concludendo – in via principale – per il rigetto di esse;
vinte le spese di lite. Comunque, il convenuto – fatto presente di essere assicurato con per Controparte_2 la copertura dei rischi da responsabilità professionale – ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa a fini di garanzia / manleva per il caso di soccombenza. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in giudizio, è stata citata e si è costituita (nel Controparte_2 prosieguo, per brevità, ), che – eccepita la nullità della chiamata in causa effettuata CP_4 dalla difesa convenuta, nonché la nullità dell'atto di citazione di – ha contestato Parte_1 anche nel merito la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree, con conseguente assenza di responsabilità in capo all'assicurato; effettuando, comunque, precisazioni sui limiti e le condizioni della garanzia assicurativa prestata al convenuto chiamante.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. Alessandro ROSSATO); differita la prima udienza ex art. 269 c.p.c. in relazione alla chiamata di terzo (cfr. decreto 24.2.2023); rigettate le eccezioni di nullità della chiamata di terzo e dell'atto di citazione, sollevate dalla difesa di CP_4 ed assegnati alle parti i termini ex art.183,c.6, c.p.c.(cfr. ordinanza3.7.2023); rigettate le istanze istruttorie (cfr. ordinanza 27.8.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 28.3.2025); la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (15.9.2025) e le memorie di replica (6.10.2025).
************** Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nell'ottica della motivazione di questa sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018).
Circa le eccezioni di nullità della chiamata di terzo e dell'atto di citazione di , Parte_1 sollevate da nella comparsa di costituzione e riproposte negli scritti conclusivi, lo CP_4 scrivente richiama nella presente sede le ragioni di rigetto delle eccezioni de quibus esposte dall'originario assegnatario del procedimento nell'ordinanza 3.7.2023 agli a PCT, a cui quindi, ribadito il rigetto di entrambe dette eccezioni, si rinvia.
Come sopra esposto, imputa all'Avv.to profili di colpa professionale Parte_1 CP_1 nella gestione del contenzioso relativo a subappalto tra stessa (quale impresa Parte_1 subappaltatrice) e (quale soggetto appaltante). Controparte_3 Detti profili di colpa attengono sia alla fase stragiudiziale, sia alle modalità di gestione una volta che la controversia era sfociata in contenzioso giudiziario (causa di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto da contro [nel prosieguo, per Parte_1 Controparte_3 Contr Contr brevità, , con domande riconvenzionali azionate da nei confronti di ). Parte_1
Circa la fase stragiudiziale si osserva ciò che segue:
- quanto al fatto che il convenuto non avrebbe correttamente informato sui rischi Parte_1 della causa, non percorrendo la via transattiva e senza neppure introdurre procedimento di accertamento tecnico preventivo per accertare lo stato del cantiere in relazione ai vizi/difetti contestati dall'impresa committente, si rileva che: a) è agli atti del giudizio – sub doc. n. 3 fasc. – copiosa corrispondenza tra CP_1 Parte_1 Contr e da cui si ricava che – già a dicembre 2012 [cfr. missiva 17.12.2012 da
[...] Parte_1 Contr Contr a e, al più tardi, a febbraio 2013 [cfr. scambio di e-mail / 15- Parte_1 Contr 16.2.2013] – i rapporti tra le parti erano assai deteriorati, con che imputava a Pt_1 tutta una serie di vizi/difetti/non ultimazione di opere di competenza della subappaltatrice e che negava nettamente qualsiasi responsabilità a suo carico, esigendo il Parte_1 pagamento della fattura n. 34/13 del 20.6.2013 di € 5.670,00 [cfr. raccomandata Parte_1
11.9.2013], oltre ad ulteriori importi per cui non era stata emessa fattura [cfr. missiva
[...]
11.11.2013]; Parte_1
b) in particolare, si evidenzia che – quando si è rivolta all'Avv.to (“luglio Parte_1 CP_1 Contr 2013”: cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) – aveva già avanzato le contestazioni che, nel giro di pochi giorni, avrebbero condotto a dichiarare risolto il contratto con per Parte_1 inadempimento di quest'ultima (cfr. “raccomandata anticipata mezzo fax e mezzo mail” 26.8.2013, prodotta sub doc. n. 3 cit.); c) nel contesto sopra descritto circa i rapporti in essere tra e Parte_1 Contr
i) da un lato, è da sottolineare che qualsiasi intesa bonaria tra e avrebbe
Parte_1 Contr dovuto muovere dall'ammissione da parte della società odierna della cattiva esecuzione Contr delle opere ad essa affidate, con conseguente disponibilità a risarcire per svariate decine di migliaia di euro, approccio metodologico di gestione della criticità creatasi in relazione al subappalto, poi sfociato in contenzioso giudiziario, che risulta del tutto estraneo alla lettura degli accadimenti nella prospettiva di (cfr. doc. n. 3 cit.),
Parte_1 senza che neppure quest'ultima sembra avesse a disposizione le risorse finanziarie necessarie per una seria trattativa transattiva (al riguardo, è sufficiente osservate che – e trattasi di dato che si ricava dall'atto di citazione [cfr. pagg. 33 e 34] – non
Parte_1 Contr è stata in grado di corrispondere a la somma di cui alla condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, con iscrizione alla Centrale Rischi ed instaurazione di procedura esecutiva immobiliare, nell'ambito della quale, in relazione ad istanza di conversione del pignoramento, ha dovuto ricorrere a finanziamento bancario);
Parte_1
ii) d'altro lato, è agli atti di causa (cfr. doc. n. 5 fasc. ), lettera 9.4.2014 dalla quale CP_1 emerge che si era determinata “a prendere personalmente contatto con la Parte_1 controparte per verificare l'opportunità di addivenire ad una soluzione bonaria”, opzione con riferimento alla quale l'Avv.to evidenziava che “nulla vieta di agire in tal CP_1 senso”, cosicché il fallimento della via bonaria (invero, prevedibile stante il quadro sopra tratteggiato) risulta attribuibile (non al convenuto, bensì) a;
Parte_1 - circa, poi, la decisione di avanzare richiesta di emissione di d.i. per ottenere il pagamento della fattura n. 34/13 del 20.6.2013 di € 5.670,00, fermo quanto sopra evidenziato sub lett. a), va rilevato che, avendo pure emesso fattura per tale importo, la decisione del legale Parte_1 di procedere con ricorso per d.i. è esente da profili di responsabilità professionale, che – al più – avrebbero potuto essere configurati laddove l'odierno convenuto non avesse assunto iniziativa per far ottenere alla società cliente dell'importo de quo; né, si può ritenere che, se Contr
non avesse chiesto il d.i., non avrebbe avviato il giudizio alla volta del Parte_1 riconoscimento di danni per € 98.468,78, come da condanna emessa nei confronti dell'odierna parte attrice dal Tribunale di Padova nella causa di opposizione a d.i.;
- quanto, ancora, al fatto che l'Avv.to non ha introdotto ATP per accertare lo stato del CP_1 cantiere nel momento in cui – a fronte della lettera CSP 26.8.2013 – non ha Parte_1 proseguito nell'esecuzione delle opere di cui al subappalto, fermo che si tratta di scelta nella strategia difensiva che esula dall'area della responsabilità professionale, va evidenziato che, visto pure il tenore della sentenza del Tribunale di Padova, un eventuale procedimento ex artt. 696-696 bis c.p.c. avrebbe verosimilmente condotto ad elaborato peritale assai negativo per (gravata anche dei costi della TU), senza che neppure – stante quanto Parte_1 osservato in precedenza – l'attivazione di ATP potesse avere un senso in ottica conciliativa;
Contr inoltre, in un contesto della tipologia emergente nell'ambito della vicenda / Parte_1 la tesi difensiva secondo la quale era avendo l'esigenza di intervenire nel cantiere per CP_6 ultimare le opere(così modificando unilateralmente lo stato di fatto) – ad avere l'onere di avviare ATP, non appare priva di dignità, visto che il Tribunale di Padova – diversamente da quanto capitato – avrebbe ben potuto escludere l'ammissibilità della prova testimoniale e, inutile ai Contr fini della decisione l'ammissione di TU (vista l'attività nel cantiere svolta nelle more da , respingere la domanda risarcitoria promossa da quest'ultima in via riconvenzionale (ciò a conferma che si versa in ipotesi di scelta di strategia difensiva estranea a profili di responsabilità professionale imputabile all'avvocato [cfr., sul punto specifico, Cass., Sez. 3, Ord. n. 7462 del 20.3.2025 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 11906 del 10.6.2016]).
In relazione alle contestazioni relative alla fase giudiziale, innanzitutto, va premesso che la Corte di legittimità, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ha ripetutamente chiarito che per poter ravvisare “danno risarcibile” per il cliente in eventuali omissioni (o, comunque, condotte imputabili) del legale è necessario che – basandosi necessariamente su criteri di tipo probabilistico – si accerti che, in assenza dell'omissione (o, comunque, della condotta imputabile), il cliente avrebbe conseguito il risultato a cui tendeva nel giudizio nell'ambito del quale, in tesi, si è integrata la responsabilità professionale, risultato positivo auspicato e non raggiunto, fatto valere, poi, quale danno meritevole di essere risarcito dal legale resosi inadempiente al dovere di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. – tra le tante – Cass., Sez. 3, Ord. n. 6862 del 9.1-20.3.2018; Cass., Sez. 3, Sent. n. 2638 del 5.2.2013; Cass., Sez. 2, Sent. n. 12354 del 27.5.2009). Ciò posto, quanto ai profili di doglianza invocati da si svolgono le seguenti Parte_1 considerazioni:
- è contestato al convenuto di aver esteso il contraddittorio alla compagnia di assicurazione di e ciò sebbene – come poi statuito dal Tribunale di Padova – fosse maturata la Parte_1 prescrizione biennale ex art. 2952, commi 2-3, c.c.; inoltre, nell'atto di citazione si legge “in ogni caso, per quanto l'eccezione di prescrizione abbia assorbito le altre eccezioni di Controparte_2
, quest'ultima ha precisato che i danni non sarebbero stati rimborsati in dipendenza del
[...] contenuto del contratto, …” (cfr. pag. 12); al riguardo, ad avviso dello scrivente: a) essendo pacifica l'esistenza del rapporto assicurativo e visto che la prescrizione, per poter operare necessita dell'eccezione di parte (che – per le ragioni più diverse – non è detto che venga [tempestivamente] sollevata), la circostanza di avere chiesto la chiamata in giudizio di non si presta ad essere intesa quale profilo valutabile in termini di Controparte_7 responsabilità in capo al legale;
d'altro canto, verosimilmente, laddove il contraddittorio non fosse stato esteso all'impresa assicuratrice di , quest'ultima avrebbe invocato la Parte_1 responsabilità professionale del difensore per non aver avanzato istanza ex art. 269 c.p.c.; b) la decisione del Tribunale di Padova di far decorrere la prescrizione ex art. 2952, c. 3, c.c. Contr dalla e-mail 9.8.2013 (cfr. sent. 1470/2017 del 6.6.2017, prodotta sub doc. n. 6 fasc. attoreo) non merita di essere considerata espressione di indirizzo interpretativo consolidato, visto che in tanto una richiesta stragiudiziale può fondare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione in esame, in quanto sia univoca nel senso dell'indicazione di responsabilità del destinatario di essa, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato la necessità di interpretare l'art. 2952 c.c. “in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione è straordinariamente breve”,risultando“sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato” (così Cass. Sez. 3, Sent. n. 289 del 13.1.2015 e nello stesso senso Cass., Sez. 3, Ord. n. 11581 del 15.6.2020 1, con massima del seguente tenore: “in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo”); c) quanto, poi, alla considerazione che – a prescindere dal profilo della prescrizione ex art. 2952, commi 2 e 3, c.c. – “i danni non sarebbero stati rimborsati in dipendenza del contenuto del contratto”, essa è del tutto generica e, perciò, inidonea a fondare domanda risarcitoria quale quella qui azionata da;
Parte_1
- in relazione agli ulteriori profili di responsabilità a carico del convenuto invocati dalla difesa attorea (funzionali ad una sorta di rilettura generale del caso deciso dal Tribunale di Padova, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Venezia), il giudicante – nell'ambito di una valutazione complessiva – rileva che: a) l'eccezione di inadempimento e la domanda di risarcimento del danno proposta in via Contr riconvenzionale da sono state accolte all'esito dell'istruttoria orale espletata con Contr escussione dei testi indicati da (cfr. pagg. 13 e ss. sent. Trib Padova n. 1470/17 cit.), cosicché non è possibile sostenere che, già dall'esame della documentazione in possesso dell'Avv.to prima dell'introduzione del giudizio, il legale potesse rendersi conto sia CP_1 della radicale infondatezza della pretesa di di pretendere il pagamento della Parte_1 fattura azionata in via monitoria e delle ulteriori somme non fatturate, sia della fondatezza Contr della domanda risarcitoria svolta da d'altro canto, se la vicenda dedotta in quel giudizio si fosse prestata ad essere decisa in base al mero esame della documentazione agli atti, il Tribunale di Padova non avrebbe proceduto ad assumere la prova testimoniale, il cui esito è, per definizione, incerto e non prevedibile;
b) inoltre, laddove le tesi sostenute da avanti al Tribunale di Padova fossero Parte_1 state così palesemente infondate, non si capirebbe perché la società attrice – patrocinata da difensori diversi dall'Avv.to – ha deciso di appellare la sentenza di 1mo grado CP_1
(eccezion fatta per il capo relativo all'accertamento della prescrizione dichiarata a favore della compagnia assicuratrice), tenuto conto che proporre impugnazione in ipotesi di insostenibilità dei motivi di appello può essere fonte di responsabilità per la difesa che ha presentato il gravame (si ribadisce, nel caso di specie diversa da quella che ha assistito avanti al Giudice di prime cure); Parte_1
c) ancora, quanto al fatto che non si è proceduto alla chiamata in causa del Direttore Lavori, va evidenziato che ciò che si legge a pag. 23 nell'atto di citazione (“Se lo avesse chiamato in causa avrebbe potuto domandare al Direttore Lavori la ragione per la quale, soltanto il 21/3/2013, si è premurato di intervenire. L'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa,da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi,se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cassazione civile sez.II,14/03/2019,n.7336).Ne consegue che,se il Direttore dei Lavori avesse verificato tempestivamente la correttezza delle opere, non limitandosi solamente a contestarle per conto del , a lui sarebbe stata imputabile la Parte_2 responsabilità per mancato adempimento degli obblighi allo stesso imposti”) non merita di essere condiviso, dal momento che, se è vero che, oltre alla responsabilità dell'impresa Contr appaltatrice, vi può essere pure quella del D.L. (che, pur – in tesi – configurabile, non ha ritenuto di far valere), ognuno risponde per la propria posizione, senza che – se in tal senso è da intendere il profilo di doglianza invocato dalla difesa attorea con riferimento all'omessa chiamata in causa del D.L. – sia possibile configurare manleva (o regresso) dell'imprese appaltatrice nei confronti del D.L. (manleva e regresso che, in ogni caso, anche volendole teorizzare, impongono che parte appaltatrice ammetta di essere responsabile “in concorso” con il D.L.; responsabilità, invece, pervicacemente negata da nello Parte_1 Contr scambio di lettere / e-mail con la committente .
Concludendo, i motivi di responsabilità professionali dedotti da in relazione Parte_1 Contr all'operato dell'Avv.to con riferimento alla vertenza tra la stessa e CP_1 Parte_1
(sia nella fase stragiudiziale, sia nell'ambito del procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Padova e deciso con sentenza n. 1470/17 cit.) si sono rivelati insussistenti e, in ogni caso, inidonei a configurare pregiudizi risarcibili a favore della società attrice e da ciò l'integrale reiezione di tutte le voci di danno azionate da quest'ultima.
Rigettate le domande di , risulta assorbita quella in regresso/manleva promossa Parte_1 dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata.
************** Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna di parte attrice a rifonderle a quella convenuta (da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario) per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n.55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza “in presenza” e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata a predisporre e depositare a PCT le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., assente attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (vista la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa allo stato degli atti e scritti conclusivi in sostanza ripetitivi di tesi/argomentazioni già esposte in quelli depositati nelle precedenti fasi processuali).
Del pari, a carico di parte attrice vanno poste anche le spese di lite relative alla posizione della parte terza chiamata, visto che l'estensione del contraddittorio a quest'ultima su iniziativa del convenuto è da ricondurre alle domande promosse da , così, respinte le pretese de Parte_1 quibus, le conseguenze da esse scaturenti, pure sotto il profilo qui in esame, debbono essere fatte gravare sulla parte che ha dato ragione di chiamare in causa chi, in teoria, sarebbe stato tenuto a rispondere in manleva e/o regresso (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 31889 del 6.12.2019; Cass., Sez. 2, Ord. n. 23123 del 17.9.2019; Cass., Sez. 6 - 3, Sent. n. 2492 dell'8.2.2016 e Cass., Sez.2, Sent. n.23552 del 10.11.2011).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta /o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta le domande azionate della parte attrice contro quella convenuta, con conseguente superfluità ai fini della decisione di esaminare la pretesa di regresso / manleva promossa dalla parte convenuta nei confronti di quella terza chiamata;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite a quella convenuta, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, liquidando a tale titolo l'importo di € 9.141,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 e refusione spese vive sostenute con riferimento all'estensione del contradditorio alla parte terza chiamata;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite alla terza chiamata, liquidando a tale titolo l'importo di € 9.141,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 4 novembre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra l'altro, nella motivazione di questa decisione della S.C. (cfr. pagg. 15 e 16), si legge:
< La necessità di un'interpretazione restrittiva (dell'art. 2952 c.c. - ndr), d'altra parte, deriva, prima ancora che dal fatto che la norma in esame pone una deroga alla regola generale di cui all'art. 2946 cod. civ., dalle perplessità che hanno accompagnato la scelta dei codificatori di fissare – in origine addirittura in un anno – la prescrizione degli “altri diritti derivanti dall'assicurazione”. Non è, infatti, casuale che – già prima che il legislatore portasse a due anni il termine di cui all'art. 2952, comma 2, cod. civ. … – vi erano state iniziative legislative volte ad elevare addirittura a cinque anni il termine “de quo” … Si sottolineava, in particolare, come la disciplina italiana, nel prevedere il termine prescrizionale di un anno, fosse tra le più restrittive in ambito continentale, a fronte di ordinamenti che prevedevano già un termine di due anni (come in Francia, Germania e Danimarca),ovvero triennale (Belgio e Grecia), o ancora più lungo (Spagna, cinque anni, Inghilterra, sei anni). D'altra parte, lo stesso , nella circolare n. 430/D del 16 marzo Controparte_8 2000, nel rammentare come “invocare il decorso del termine prescrizionale non sia un obbligo ma una mera facoltà per l'impresa, posta a presidio, tra l'altro, della certezza dei rapporti giuridici”, aveva segnalato l'opportunità – ancora una volta in ragione della particolare brevità del termine di prescrizione – che le imprese assicurative si dispongano, “nella valutazione di richieste di liquidazione eventualmente tardive, in un'ottica di ragionevolezza onde evitare che il beneficio previsto dalla legge a loro favore in ordine alla certezza dei rapporti assicurativi si tramuti in un trattamento che può rivelarsi punitivo per il beneficiario”. >>. Il passo della motivazione di Cass. Ord. n.11581/2020 sopra trascritto avvalora ciò che si è evidenziato sub lett. a) circa il fatto che, pur volendo ritenere che, esaminati i documenti consegnati da all'Avv.to , Parte_1 CP_1 risultasse maturato il termine biennale ex art. 2952, commi 2-3, c.c., la scelta del legale di procedere comunque alla chiamata in giudizio dell'impresa assicuratrice non si presta ad essere intesa quale fonte di responsabilità risarcitoria, non essendovi certezza sul fatto che avrebbe eccepito la prescrizione, essendo Controparte_2 intervenuta sul punto anche l con specifica circolare. CP_9