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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1268/2023
Il collegio composto dai magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BRAMBILLA GIANMARIO ricorrente e
C.F. ), CP_1 C.F._2 convenuto contumace
CONCLUSIONI: per ricorrente come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 12.02.2004 la signora contraeva matrimonio con il Parte_1 signor in Shahriar (Iran), iscritto in pari data nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dello stesso Comune - atto n. 589261, Serie A/81.
Dall'unione dei coniugi nasceva, in Iran il 10.08.2006, un figlio, Persona_1 attualmente maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Venuta meno l'affectio maritalis, la signora proponeva al Tribunale Parte_1 di Cremona ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi ex artt. 473 bis.47 e ss c.p.c. con contestuale richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La parte resistente rimaneva contumace.
In data 14.12.2023 il Tribunale di Cremona pronunciava sentenza di separazione dei coniugi, con sentenza avente il seguente dispositivo:
“dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato in Shahriar (Iran), il 12.02.2004 ed iscritto nei registri dello Stato civile dello
[...] stesso comune, atto n. 589261, serie A/81;
• affida in maniera esclusiva il figlio minore alla ricorrente , con Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa, sicché anche le decisioni di maggiore rilevanza e relative all'istruzione e alla salute, saranno assunte in via esclusiva dalla madre, permanendo in capo al padre un diritto ed un dovere di vigilare sulle decisioni di maggiore rilevanza e di ricorrere al Giudice qualora ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli dell'interesse del figlio;
• dispone che concorra al mantenimento del figlio minore mediante la Controparte_1 corresponsione alla madre dell'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
• manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
• rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
• spese di lite al definitivo”,
Con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale rinviava per verificare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e per consentire alla parte interessata di avanzare domanda di pronuncia sul divorzio all'udienza del 27.06.2024, successivamente rinviata al 18 dicembre 2024.
In tale data, la parte ricorrente insisteva per la domanda di divorzio, allegando altresì come nelle more il figlio fosse diventato maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
pag. 2/5 Il giudice, verificata la regolarità della notifica, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Deve primo luogo essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente, in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 1111/2019 che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti. Nella fattispecie, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 del citato Regolamento CE, che dispone:
“Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda,
vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
b) di cui i due coniugi sono cittadini.”
In particolare, nel caso di specie, deve farsi applicazione del criterio del “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”.
La legge applicabile è poi la legge italiana sì come disposto dall'art. 8, lett. A) del Regolamento
CE 1259/2010 a mente del quale, in mancanza di scelta dei coniugi relativamente alla legge da applicarsi al contenzioso, in mancanza di una residenza abituale dei coniugi (lett. a), in mancanza
“dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento pag. 3/5 in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lette b), in mancanza della legge “di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett c) deve trovare applicazione le legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett d).
Nel merito, il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
E' provata la separazione in conseguenza della conseguente sentenza di separazione giudiziale pronunciata in questo stesso procedimento. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale.
La prolungata separazione personale dei coniugi e la indisponibilità di essi alla riconciliazione
(dimostrata anche dalla contumacia della convenuta) dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Deve, inoltre, essere confermata la decisione sul mantenimento del figlio , il quale CP_1
è divenuto maggiorenne ma non è ancora economicamente autosufficiente.
Non si accollano le spese alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.02.2004 tra e a in Shahriar (Iran), iscritto in pari Parte_1 CP_1 CP_1 data nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune - atto n. 589261, Serie
A/81;
2. dispone che concorra al mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1 ma non ancora economicamente autosufficiente mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
pag. 4/5 4. nulla sulle spese.
Cremona, 10 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Meloni
Il Presidente
Dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1268/2023
Il collegio composto dai magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BRAMBILLA GIANMARIO ricorrente e
C.F. ), CP_1 C.F._2 convenuto contumace
CONCLUSIONI: per ricorrente come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 12.02.2004 la signora contraeva matrimonio con il Parte_1 signor in Shahriar (Iran), iscritto in pari data nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dello stesso Comune - atto n. 589261, Serie A/81.
Dall'unione dei coniugi nasceva, in Iran il 10.08.2006, un figlio, Persona_1 attualmente maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Venuta meno l'affectio maritalis, la signora proponeva al Tribunale Parte_1 di Cremona ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi ex artt. 473 bis.47 e ss c.p.c. con contestuale richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La parte resistente rimaneva contumace.
In data 14.12.2023 il Tribunale di Cremona pronunciava sentenza di separazione dei coniugi, con sentenza avente il seguente dispositivo:
“dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato in Shahriar (Iran), il 12.02.2004 ed iscritto nei registri dello Stato civile dello
[...] stesso comune, atto n. 589261, serie A/81;
• affida in maniera esclusiva il figlio minore alla ricorrente , con Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa, sicché anche le decisioni di maggiore rilevanza e relative all'istruzione e alla salute, saranno assunte in via esclusiva dalla madre, permanendo in capo al padre un diritto ed un dovere di vigilare sulle decisioni di maggiore rilevanza e di ricorrere al Giudice qualora ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli dell'interesse del figlio;
• dispone che concorra al mantenimento del figlio minore mediante la Controparte_1 corresponsione alla madre dell'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
• manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
• rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
• spese di lite al definitivo”,
Con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale rinviava per verificare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e per consentire alla parte interessata di avanzare domanda di pronuncia sul divorzio all'udienza del 27.06.2024, successivamente rinviata al 18 dicembre 2024.
In tale data, la parte ricorrente insisteva per la domanda di divorzio, allegando altresì come nelle more il figlio fosse diventato maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
pag. 2/5 Il giudice, verificata la regolarità della notifica, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Deve primo luogo essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente, in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 1111/2019 che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti. Nella fattispecie, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 del citato Regolamento CE, che dispone:
“Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda,
vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
b) di cui i due coniugi sono cittadini.”
In particolare, nel caso di specie, deve farsi applicazione del criterio del “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”.
La legge applicabile è poi la legge italiana sì come disposto dall'art. 8, lett. A) del Regolamento
CE 1259/2010 a mente del quale, in mancanza di scelta dei coniugi relativamente alla legge da applicarsi al contenzioso, in mancanza di una residenza abituale dei coniugi (lett. a), in mancanza
“dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento pag. 3/5 in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lette b), in mancanza della legge “di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett c) deve trovare applicazione le legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett d).
Nel merito, il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
E' provata la separazione in conseguenza della conseguente sentenza di separazione giudiziale pronunciata in questo stesso procedimento. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale.
La prolungata separazione personale dei coniugi e la indisponibilità di essi alla riconciliazione
(dimostrata anche dalla contumacia della convenuta) dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Deve, inoltre, essere confermata la decisione sul mantenimento del figlio , il quale CP_1
è divenuto maggiorenne ma non è ancora economicamente autosufficiente.
Non si accollano le spese alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.02.2004 tra e a in Shahriar (Iran), iscritto in pari Parte_1 CP_1 CP_1 data nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune - atto n. 589261, Serie
A/81;
2. dispone che concorra al mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1 ma non ancora economicamente autosufficiente mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
pag. 4/5 4. nulla sulle spese.
Cremona, 10 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Meloni
Il Presidente
Dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5