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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3238/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3238/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Faenza (RA), via Borgodoro n. 2, provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con delibera del COA di Ravenna in data 09.09.2025 (avv. Patrizia Bortoletto)
e nato in [...] il [...], C.F. domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Faenza (RA) c/o in via Ubaldini n. 7 (avv. Patrizia Bortoletto) CP_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
25.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
PE rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia in data 21.03.2009;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] il [...], Parte_1
C.F. , e nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1 celebrato con rito civile a Faenza (RA) in data 16.01.2009, iscritto nel C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3, parte I, anno 2009;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: PE
“1. La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Faenza (RA), via Borgodoro n.
2. Il padre potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia minore senza limitazioni di giorni o orari, concordandoli preventivamente con la madre in base alle esigenze della minore. La figlia potrà pernottare presso il padre solo quando lo stesso avrà reperito una stabile situazione alloggiativa. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Quanto al mantenimento della figlia minore, disporre che l'assegno unico universale per la figlia venga percepito al 100% dalla sig.ra , quale genitore affidatario in via prevalente. Parte_1 Porre a carico del sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia Controparte_1
minore, la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al
PE compimento del 18° anno di età di ovvero sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
3. Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole. La
somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento. I ricorrenti, inoltre, precisano che le spese per abbigliamento non ordinario (tutto quanto non superiore nel prezzo a € 100,00) dovranno essere sostenute dai genitori in parti uguali con la specificazione che quelle ricreative dovranno essere previamente concordate tra le parti, se superiori a € 100,00, altrimenti rimarranno a carico del genitore che le ha disposte;
4. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.”
- Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3238/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Faenza (RA), via Borgodoro n. 2, provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con delibera del COA di Ravenna in data 09.09.2025 (avv. Patrizia Bortoletto)
e nato in [...] il [...], C.F. domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Faenza (RA) c/o in via Ubaldini n. 7 (avv. Patrizia Bortoletto) CP_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
25.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
PE rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia in data 21.03.2009;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] il [...], Parte_1
C.F. , e nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1 celebrato con rito civile a Faenza (RA) in data 16.01.2009, iscritto nel C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3, parte I, anno 2009;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: PE
“1. La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Faenza (RA), via Borgodoro n.
2. Il padre potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia minore senza limitazioni di giorni o orari, concordandoli preventivamente con la madre in base alle esigenze della minore. La figlia potrà pernottare presso il padre solo quando lo stesso avrà reperito una stabile situazione alloggiativa. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Quanto al mantenimento della figlia minore, disporre che l'assegno unico universale per la figlia venga percepito al 100% dalla sig.ra , quale genitore affidatario in via prevalente. Parte_1 Porre a carico del sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia Controparte_1
minore, la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al
PE compimento del 18° anno di età di ovvero sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
3. Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole. La
somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento. I ricorrenti, inoltre, precisano che le spese per abbigliamento non ordinario (tutto quanto non superiore nel prezzo a € 100,00) dovranno essere sostenute dai genitori in parti uguali con la specificazione che quelle ricreative dovranno essere previamente concordate tra le parti, se superiori a € 100,00, altrimenti rimarranno a carico del genitore che le ha disposte;
4. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.”
- Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè