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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16042/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16042/2013 avente ad oggetto “deposito”
promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIA G. MATTEOTTI N. 135 70032 BITONTO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. MATERA VINCENZO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivam. domicil. in VIA F. CAVALLOTTI N. 31 70032 BITONTO (BA);
1 rappres. e dif. dall'Avv. D'ACCIO' VINCENZO (C.F. ) C.F._3
CONVENUTA
All'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 13.2.2014, la ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di sentir << condannare al risarcimento del danno CP_1
provocato dalla perdita e/o alienazione della merce da essa depositata per un valore di € 107.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del deposito, salva diversa quantificazione anche equitativa da parte del Giudice
->, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- di essere una società operante nel settore edile;
- che il proprio legale rappresentante, , in tale qualità, non avendo Controparte_2
spazi propri per l'alloggio delle attrezzature, aveva depositato << presso
l'autorimessa della convenuta - già gestita dal marito – Controparte_3
utilizzata anche come posteggio automezzi, una serie di attrezzature al momento del deposito non utilizzate e da prendere all'occorrenza, insieme al posteggio >>; nel dettaglio:
3.000 mq di impalcatura completa di pedane e battipiedi, una mulazza, una impastatrice marca Mundial turbosol, una bidoniera, un montacarichi,
300 tavoloni di legno, 200 pannelli di legno, 120 tubi innocenti da 6 metri, 300
2 morsetti da impalcatura, 4 scale da tre metri in ferro, 250 puntelli in ferro da 4 metri, 550 puntelli da tre metri, un compressore con un'impastatrice, per un valore complessivo di circa € 107.000,00; beni che erano stati allocati in parte sotto una tettoia e in parte all'aperto entro uno spazio delimitato da transenne, cosicché nelle fatture risultava il pagamento delle voci “posteggio” e “tettoia”;
- che , recatosi nel gennaio 2011 presso l'autorimessa per Controparte_2
prelevare alcuni beni che gli servivano, aveva scoperto che gli stessi erano quasi tutti spariti, trovando in loco, in data 8.1.2011, soltanto un compressore CP_4
un'impastatrice e una bidoniera, oltre a un furgone;
- che aveva contattato il figlio della convenuta, il quale gli aveva Controparte_2
riferito di aver deciso di vendere gli altri beni a causa del ritardato pagamento del deposito da parte della società esponente: tanto gli era stato confermato dal suo ex dipendente , il quale recatosi presso l'autorimessa della Persona_1
convenuta aveva visto la ditta di autodemolizione , sita sulla Parte_2
S.P. 231, caricare parte della merce con una gru;
che aveva Controparte_2
riconosciuto parte della propria impalcatura presso tale ditta di autodemolizione, motivo per cui aveva presentato denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Bitonto il 17.1.2011;
- che lo stesso legale rappresentante recatosi in data 6.5.2011 nuovamente presso il parcheggio per prendere i beni rimasti aveva verificato che vi erano soltanto il furgone ed una sega elettrica di gas beton, un cassone con la saldatrice e nient'altro, mentre erano scomparsi il compressore 4.600 litri del valore di circa € CP_4
25.000,00, una impastatrice del valore di circa € 32.000,00 e la bidoniera del valore di circa € 2.500,00; anche tale nuova scomparsa era stata denunciata alla Stazione dei Carabinieri in data 16.5.2011.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 23.4.2014, si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, esponendo di esercitare l'attività d'impresa non in proprio ma quale curatrice speciale del marito scomparso in forza di Controparte_3
provvedimenti emessi dal Tribunale di Bari;
e, in subordine, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda con il favore di spese e compensi di lite.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto:
- di essere stata nominata dal Tribunale di Bari, con provvedimento del 4.12.2003, curatrice speciale dello scomparso (nato a [...] il [...]) Controparte_3
titolare della ditta individuale “La Vela” e che, in tale qualità ex art. 48 c.c., aveva gestito all'epoca dei fatti l'attività d'impresa del marito;
- che la non aveva mai depositato presso l'autorimessa “La Vela” Parte_1
l'attrezzatura edile indicata in atto di citazione, che assumeva essere di sua proprietà: nessuno di tali beni era stato mai consegnato né in deposito né in posteggio alla stessa, nella spiegata qualità, e tantomeno alcun corrispettivo era stato mai versato a tale scopo;
- che nessun contratto, avente ad oggetto i beni menzionati, era mai intercorso tra le parti;
- che la aveva utilizzato l'autorimessa “La Vela” esclusivamente per Parte_1
il “posteggio” di “automezzi” e non per il deposito di attrezzature per l'edilizia;
- che nelle fatture prodotte erano indicati con precisione il termine “posteggio” ed il termine “automezzi” seguito dal numero di targa degli stessi automezzi;
- che il termine “fitto box”, utilizzato nella fattura n. 106 del 16.5.2008, stava ad indicare che, nel periodo gennaio-maggio 2008, la società attrice aveva affittato un box, allocato all'interno dell'autorimessa, per il deposito di un'autovettura Smart e
4 che il termine “tettoia”, utilizzato nelle altre fatture, stava ad indicare un posto auto coperto da una tettoia per posteggiare al coperto un automezzo;
- che unica eccezione era rappresentata dalla prodotta fattura n. 311 del 29.12.2007, nella quale era scritto “+150,00 tre mesi parcheggio impalcatura”: trattavasi di un'alterazione della menzionata fattura, non scritta e non attribuibile alla esponente;
- che il totale della citata fattura, pari ad € 1.140,00 era coerente soltanto con la somma degli importi ivi indicati e non anche con l'aggiunta successiva della somma di € 150,00, totalmente avulsa dal contesto contabile del menzionato documento;
che, peraltro, nella fattura cronologicamente successiva e cioè la n. 106 del 26.8.2008 (ultima pagata dalla società attrice) la menzionata dicitura non era presente.
La convenuta ha disconosciuto il documento da ultimo citato ai sensi dell'art. 2719
c.c. nonchè la scrittura sullo stesso apposta ex art. 214 c.p.c.
Ammessi e assunti interrogatorio formale della convenuta e prova per testi, la causa all'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, è stata posta in decisione.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata stante la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) sollevata dalla parte convenuta.
La società attrice ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di deposito in virtù
5 del quale << depositava presso l'autorimessa della convenuta - già gestita dal marito – utilizzata anche come posteggio automezzi, una Controparte_3
serie di attrezzature al momento del deposito non utilizzate e da prendere all'occorrenza, insieme al posteggio >>. A tal fine ha citato CP_1
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha, però, dedotto e dimostrato di non gestire in proprio l'attività di deposito indicata in citazione ma solo a titolo di curatrice speciale del marito, titolare della medesima e Controparte_3
scomparso, come da provvedimento in atti del Tribunale di Bari depositato il
4.12.2003.
Pacifico che l'attività suddetta - Autolavaggio Autorimessa “La Vela” di CP_3
- è intestata al marito scomparso della convenuta, come emerge dalla
[...]
stessa documentazione prodotta dalla parte attrice (fatture), la domanda proposta nei confronti della in proprio va rigettata non essendo la stessa parte del CP_1
rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
6 rigetta la domanda;
condanna la a rimborsare ad le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1
in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 14 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16042/2013 avente ad oggetto “deposito”
promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIA G. MATTEOTTI N. 135 70032 BITONTO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. MATERA VINCENZO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivam. domicil. in VIA F. CAVALLOTTI N. 31 70032 BITONTO (BA);
1 rappres. e dif. dall'Avv. D'ACCIO' VINCENZO (C.F. ) C.F._3
CONVENUTA
All'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 13.2.2014, la ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di sentir << condannare al risarcimento del danno CP_1
provocato dalla perdita e/o alienazione della merce da essa depositata per un valore di € 107.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del deposito, salva diversa quantificazione anche equitativa da parte del Giudice
->, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- di essere una società operante nel settore edile;
- che il proprio legale rappresentante, , in tale qualità, non avendo Controparte_2
spazi propri per l'alloggio delle attrezzature, aveva depositato << presso
l'autorimessa della convenuta - già gestita dal marito – Controparte_3
utilizzata anche come posteggio automezzi, una serie di attrezzature al momento del deposito non utilizzate e da prendere all'occorrenza, insieme al posteggio >>; nel dettaglio:
3.000 mq di impalcatura completa di pedane e battipiedi, una mulazza, una impastatrice marca Mundial turbosol, una bidoniera, un montacarichi,
300 tavoloni di legno, 200 pannelli di legno, 120 tubi innocenti da 6 metri, 300
2 morsetti da impalcatura, 4 scale da tre metri in ferro, 250 puntelli in ferro da 4 metri, 550 puntelli da tre metri, un compressore con un'impastatrice, per un valore complessivo di circa € 107.000,00; beni che erano stati allocati in parte sotto una tettoia e in parte all'aperto entro uno spazio delimitato da transenne, cosicché nelle fatture risultava il pagamento delle voci “posteggio” e “tettoia”;
- che , recatosi nel gennaio 2011 presso l'autorimessa per Controparte_2
prelevare alcuni beni che gli servivano, aveva scoperto che gli stessi erano quasi tutti spariti, trovando in loco, in data 8.1.2011, soltanto un compressore CP_4
un'impastatrice e una bidoniera, oltre a un furgone;
- che aveva contattato il figlio della convenuta, il quale gli aveva Controparte_2
riferito di aver deciso di vendere gli altri beni a causa del ritardato pagamento del deposito da parte della società esponente: tanto gli era stato confermato dal suo ex dipendente , il quale recatosi presso l'autorimessa della Persona_1
convenuta aveva visto la ditta di autodemolizione , sita sulla Parte_2
S.P. 231, caricare parte della merce con una gru;
che aveva Controparte_2
riconosciuto parte della propria impalcatura presso tale ditta di autodemolizione, motivo per cui aveva presentato denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Bitonto il 17.1.2011;
- che lo stesso legale rappresentante recatosi in data 6.5.2011 nuovamente presso il parcheggio per prendere i beni rimasti aveva verificato che vi erano soltanto il furgone ed una sega elettrica di gas beton, un cassone con la saldatrice e nient'altro, mentre erano scomparsi il compressore 4.600 litri del valore di circa € CP_4
25.000,00, una impastatrice del valore di circa € 32.000,00 e la bidoniera del valore di circa € 2.500,00; anche tale nuova scomparsa era stata denunciata alla Stazione dei Carabinieri in data 16.5.2011.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 23.4.2014, si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, esponendo di esercitare l'attività d'impresa non in proprio ma quale curatrice speciale del marito scomparso in forza di Controparte_3
provvedimenti emessi dal Tribunale di Bari;
e, in subordine, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda con il favore di spese e compensi di lite.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto:
- di essere stata nominata dal Tribunale di Bari, con provvedimento del 4.12.2003, curatrice speciale dello scomparso (nato a [...] il [...]) Controparte_3
titolare della ditta individuale “La Vela” e che, in tale qualità ex art. 48 c.c., aveva gestito all'epoca dei fatti l'attività d'impresa del marito;
- che la non aveva mai depositato presso l'autorimessa “La Vela” Parte_1
l'attrezzatura edile indicata in atto di citazione, che assumeva essere di sua proprietà: nessuno di tali beni era stato mai consegnato né in deposito né in posteggio alla stessa, nella spiegata qualità, e tantomeno alcun corrispettivo era stato mai versato a tale scopo;
- che nessun contratto, avente ad oggetto i beni menzionati, era mai intercorso tra le parti;
- che la aveva utilizzato l'autorimessa “La Vela” esclusivamente per Parte_1
il “posteggio” di “automezzi” e non per il deposito di attrezzature per l'edilizia;
- che nelle fatture prodotte erano indicati con precisione il termine “posteggio” ed il termine “automezzi” seguito dal numero di targa degli stessi automezzi;
- che il termine “fitto box”, utilizzato nella fattura n. 106 del 16.5.2008, stava ad indicare che, nel periodo gennaio-maggio 2008, la società attrice aveva affittato un box, allocato all'interno dell'autorimessa, per il deposito di un'autovettura Smart e
4 che il termine “tettoia”, utilizzato nelle altre fatture, stava ad indicare un posto auto coperto da una tettoia per posteggiare al coperto un automezzo;
- che unica eccezione era rappresentata dalla prodotta fattura n. 311 del 29.12.2007, nella quale era scritto “+150,00 tre mesi parcheggio impalcatura”: trattavasi di un'alterazione della menzionata fattura, non scritta e non attribuibile alla esponente;
- che il totale della citata fattura, pari ad € 1.140,00 era coerente soltanto con la somma degli importi ivi indicati e non anche con l'aggiunta successiva della somma di € 150,00, totalmente avulsa dal contesto contabile del menzionato documento;
che, peraltro, nella fattura cronologicamente successiva e cioè la n. 106 del 26.8.2008 (ultima pagata dalla società attrice) la menzionata dicitura non era presente.
La convenuta ha disconosciuto il documento da ultimo citato ai sensi dell'art. 2719
c.c. nonchè la scrittura sullo stesso apposta ex art. 214 c.p.c.
Ammessi e assunti interrogatorio formale della convenuta e prova per testi, la causa all'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, è stata posta in decisione.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata stante la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) sollevata dalla parte convenuta.
La società attrice ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di deposito in virtù
5 del quale << depositava presso l'autorimessa della convenuta - già gestita dal marito – utilizzata anche come posteggio automezzi, una Controparte_3
serie di attrezzature al momento del deposito non utilizzate e da prendere all'occorrenza, insieme al posteggio >>. A tal fine ha citato CP_1
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha, però, dedotto e dimostrato di non gestire in proprio l'attività di deposito indicata in citazione ma solo a titolo di curatrice speciale del marito, titolare della medesima e Controparte_3
scomparso, come da provvedimento in atti del Tribunale di Bari depositato il
4.12.2003.
Pacifico che l'attività suddetta - Autolavaggio Autorimessa “La Vela” di CP_3
- è intestata al marito scomparso della convenuta, come emerge dalla
[...]
stessa documentazione prodotta dalla parte attrice (fatture), la domanda proposta nei confronti della in proprio va rigettata non essendo la stessa parte del CP_1
rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
6 rigetta la domanda;
condanna la a rimborsare ad le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1
in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 14 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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