Inammissibile
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05359/2025REG.PROV.COLL.
N. 06748/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6748 del 2023, proposto dal Comune di SA LI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
- il dott. Luigi Lista, non costituito in giudizio;
- la Tdc S.n.c. di NA Tortora della Corte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del dott. Leonardo Venneri, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ND S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, che ha trasposto, nel presente giudizio di appello, il ricorso in opposizione proposto di fronte al TAR, ai sensi dell’art. 109, comma 2, c.p.a.
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 318/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Tdc S.n.c. di NA Tortora della Corte;
Visto il ricorso in opposizione proposto dalla ND S.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Luigi Lista ha impugnato di fronte al TAR Campania, sede di Salerno, la delibera della Giunta Comunale di SA LI (SA) n. 45/2020, avente a oggetto “ revisione pianta organica farmacie-provvedimenti ”, nonché la nota Sindaco prot. 2333, comunicata contestualmente alla citata delibera, assumendo che, con tali atti, il Comune di SA LI aveva di fatto modificato la zona farmaceutica a lui assegnata.
Il ricorrente deduceva che i provvedimenti gravati sarebbero stati viziati da sviamento di potere, sul rilievo che la delibera non avrebbe perseguito “ un interesse pubblico ma un interesse diverso, evidentemente solo per contrastare la domanda di trasferimento dei locali della farmacia effettuata dal ricorrente ”.
Nel processo di fronte al TAR è intervenuta ad adiuvandum la TDC S.n.c. di NA Tortora della Corte & C., acquirente dal ricorrente, in data 27 aprile 2021, della farmacia di quest’ultimo, concludendo per la fondatezza delle ragioni di doglianza articolate in ricorso.
Il Comune di SA LI non si è costituto in giudizio.
2. Con sentenza n. 318 del 2023 il TAR ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Secondo il giudice campano risultava “ deficitario e carente l’impianto motivazionale dell’impugnata determina con la quale il Comune ha provveduto a una nuova perimetrazione della zona delle due farmacie esistenti sul suo territorio ”, dal momento che la delibera non dava conto di ragioni demografiche che giustificassero la riperimetrazione.
3. Avverso la sentenza del TAR, la società ND S.r.l. (nella persona del legale rappresentante, dott. Leonardo Venneri), titolare dell’altra farmacia di SA LI, ha proposto opposizione di terzo di fronte al TAR, ritenendo di essere controinteressata e di essere stata, quindi, illegittimamente pretermessa dal giudizio.
Secondo la società opponente:
I) il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile proprio perché non notificato all’opponente, che rivestiva la qualifica di controinteressato;
II) il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche alla Regione Campania, alla ASL di Salerno e all’Ordine dei farmacisti provinciale. In mancanza di tali notifiche il contraddittorio non sarebbe stato integro e, anche per tale ragione, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
III) nel merito, il provvedimento impugnato avrebbe operato una ricognizione non innovativa dell’ambito di afferenza delle due sedi farmaceutiche. Di conseguenza sarebbe erronea la sentenza del TAR, che ha rilevato una carenza di motivazione nella rideterminazione delle zone farmaceutiche;
IV) ad ogni modo il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti l’interesse alla base del ricorso in primo grado era motivato dal fatto che il provvedimento impugnato avrebbe condotto al rigetto di una domanda di trasferimento della farmacia del ricorrente. Senonché, nelle more del giudizio, la società che è subentrata al ricorrente nella gestione della farmacia ha ottenuto il trasferimento in altra sede ricadente nella zona farmaceutica, così come determinata dal provvedimento impugnato. Ciò avrebbe fatto venire meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
4. Il Comune di SA LI ha poi impugnato, presso questo Consiglio di Stato, la medesima sentenza n. 318/2023 del TAR.
L’Amministrazione comunale ha premesso che, già nel corso del giudizio di primo grado, il potere di revisione della pianta organica delle farmacie è stato nuovamente esercitato, acquisendo il parere dell’Ordine dei Farmacisti che, pur previsto dalla legge, non era stato invece richiesto nell’ambito del procedimento che aveva portato all’adozione della delibera n. 45 del 2020. Era stata quindi approvata la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 28 luglio 2020, che aveva confermato quanto disposto dalla precedente delibera n. 45, poi annullata dal TAR. Si evidenzia anche come la delibera n. 148 non sia mai stata impugnata né dall’originario ricorrente, né dalla Società che ha rilevato la farmacia di quest’ultimo.
Inoltre, in seguito, con deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 29 dicembre 2022, adottata nell’esercizio del potere biennale di revisione della pianta organica delle farmacie, il Comune di SA LI ha confermato la pianta organica delle farmacie e le relative circoscrizioni territoriali.
4.1 Quanto ai motivi di appello, essi possono essere riassunti come segue:
I.a) il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non era stato notificato ad alcun controinteressato. In particolare, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al dott. Leonardo Venneri, titolare dell’unica altra sede farmaceutica di SA LI (cui poi è subentrata la ND S.r.l.), che era controinteressato in senso formale e sostanziale;
I.b) il ricorso sarebbe stato da dichiarare inammissibile anche perché non notificato all’Ordine provinciale dei farmacisti e alla ASL di competenza che, secondo la legge, avrebbero dovuto esprimere un parere obbligatorio;
I.c) il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile anche per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more del giudizio di primo grado, il potere amministrativo era stato nuovamente esercitato, con l’approvazione della richiamata delibera di Giunta n. 148 del 2020, provvedimento mai impugnato dal ricorrente;
II) il ricorso avrebbe dovuto essere, comunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti l’interesse alla base del ricorso in primo grado era motivato dal fatto che il provvedimento impugnato avrebbe condotto al rigetto di una domanda di trasferimento della farmacia del ricorrente. Senonché, nelle more del giudizio, la Società che è subentrata al ricorrente nella gestione della farmacia ha ottenuto il trasferimento in altra sede ricadente nella zona farmaceutica, così come determinata dal provvedimento impugnato. Ciò avrebbe fatto venire meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio;
III) la delibera n. 45/2020 avrebbe avuto un’efficacia solo ricognitiva degli ambiti territoriali delle due sedi farmaceutiche di SA LI e, pertanto, non necessitava di alcuno specifico supporto istruttorio e motivazionale. In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe sufficientemente motivato.
5. Si è costituita in giudizio la Tdc S.n.c. di NA Tortora Della Corte&C., chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Il 22 settembre 2023, la ND S.r.l. ha depositato l’atto con cui ha trasposto, nel presente giudizio di appello, il ricorso in opposizione proposto di fronte al TAR, ai sensi dell’art. 109, comma 2, c.p.a.
7. All’udienza del 12 giugno 2025, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha rilevato d’ufficio una possibile inammissibilità dell’appello e dell’opposizione di terzo. All’esito della discussione, il Collegio ha disposto che la causa venisse trattenuta in decisione.
8. L’appello è inammissibile per carenza di interesse.
La sentenza del TAR di cui si chiede la riforma ha annullato, per difetto di motivazione, la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 5 marzo 2020.
Come riportato dallo stesso Comune appellante, il potere alla base del provvedimento annullato è stato nuovamente esercitato già nelle more del giudizio di primo grado. Infatti la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 28 luglio 2020, a seguito di una nuova istruttoria che ha tenuto conto anche del prescritto parere dell’Ordine dei farmacisti, ha confermato quanto disposto dalla precedente delibera n. 45.
Tale secondo provvedimento non è stato impugnato dall’originario ricorrente il che, se fosse stato dedotto nel giudizio di primo grado, avrebbe effettivamente potuto portare a una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nell’attuale giudizio di appello, tuttavia, è proprio l’odierno appellante a non avere interesse alla riforma della sentenza gravata, posto che quest’ultima ha annullato un atto che, comunque, non esplicherebbe più i propri effetti, perché superato prima dalla delibera di Giunta n. 148 del 2020 e poi, sempre secondo la prospettazione dello stesso appellante, anche dalla delibera n. 290 del 2022.
9. Per la stessa ragione risulta inammissibile, per carenza di interesse, anche l’opposizione di terzo, che mira alla conservazione di un atto che, come detto, è già stato superato da ulteriori provvedimenti, a prescindere dall’annullamento disposto dal TAR.
10. Per quanto sopra va dichiarata l’inammissibilità tanto dell’appello quanto dell’opposizione di terzo. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara altresì inammissibile l’opposizione di terzo proposta dalla ND S.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO