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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5740 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
e in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore tutti residenti in Persona_1
Poggiomarino (NA), alla Via G. Iervolino n. 5, elettivamente dom.ti presso lo studio dell'avv. Emiliano Del Balzo in
Poggiomarino alla Via Sorrentino n. 190, dal quale sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti
Attori
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente dom.to in Poggiomarino alla Piazza De Marinis n.
2, rapp.to e difeso dall'avv. Luisa Bel Cuore in virtù di procura in atti
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 14/09/2023
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con citazione notificata il 19.09.2019, gli attori convenivano il innanzi al presente Tribunale, Controparte_1 chiedendo, per quanto ivi argomentato, di: -------
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 5740/2019 R.G.A.C.
“dichiarare responsabile del danno descritto in narrativa il in persona del Sindaco pro tempore e per Controparte_1
l'effetto condannarlo al pagamento, nei confronti degli istanti nella loro qualità a titolo di risarcimento delle lesioni personali riportate dal loro figlio minore nell'incidente de quo, della somma che sarà specificata in corso di giudizio per mezzo di un ctu medico…; condannare il convenuto
[...]
al pagamento sempre in favore degli istanti nella CP_1 loro qualità, al pagamento della ulteriore somma a titolo di danno morale, per le sofferenze patite dal loro figlio minore in occasione della lunga e difficile degenza, durante la quale
è stato costretto a rimanere immobilizzato per il trauma sopra descritto..”, condannare il convenuto ente al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio oltre iva e cpa e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il si costituiva, formulando eccezioni Controparte_1 di rito e di merito, concludendo in conformità.
Espletata la prova testimoniale e disposta la CTU medico- legale, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. Preliminarmente, va rilevato che la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando all'integrazione del patrimonio del minore leso dell'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e pertanto, ai sensi dell'art. 320 c.c., può essere effettuata dai genitori esercenti la relativa potestà, senza necessità dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2018, n.
7255; Tribunale di Milano, 30 dicembre 2003; Tribunale Nola, sez. II 22/01/2009, n. 213; Tribunale Reggio Calabria,
02/07/2003; Cass. Civ. n. 6503/1980). Quest'ultimi infatti, congiuntamente o disgiuntamente, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri per cui va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione processuale attiva.
. 2 N. 5740/2019 R.G.A.C.
Nel merito, la domanda si palesa fondata e pertanto va accolta nei termini che s'esporranno.
Quanto al fatto storico è a dirsi che gli attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore convenivano Persona_1 in giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile del CP_1 sinistro occorso a quest'ultimo in data 15.10.2017, alle ore
11.00 circa: in particolare, il minore mentre percorreva alla guida della propria bicicletta la Via Santa Croce del Ceraso in
Poggiomarino, precedendo la madre anch'ella Parte_2 alla guida di una bicicletta, svoltava a destra all'incrocio con Via XXIV Maggio, mantenendosi sul margine destro della careggiata, finendo con la ruota anteriore della bicicletta in un pozzetto fognario occultato da carte e fogliame, parzialmente aperto a causa dello sprofondamento del chiusino di ghisa;
a seguito dell'accaduto, il minore rovinava per terra unitamente alla bicicletta e riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Sarno, ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranio facciale”.
L'unico teste escusso, ha affermato di Testimone_1 aver assistito all'incidente de quo poiché il giorno del sinistro si trovava in compagnia dell'attrice Parte_2
e del minore ed infatti ha così
[...] Persona_1 dichiarato: “ricordo che era il 15/10/2017 alle ore 11,00 stavamo venendo da via Santa Croce del Ceraso in Poggiomarino e avevamo svoltato in via XXIV Maggio. Eravamo io, la mia amica e il figlio, ognuno sulla propria bicicletta, Per_2 camminavamo in fila, il bambino per primo, seguito dalla madre poi da me… Ad un certo punto è caduto dalla bicicletta Per_2 battendo con il mento prima sul manubrio poi per terra.
indossava il casco da bici che al momento della caduta Per_2 era chiuso”, confermando che “avvicinandoci ci siamo accorti che era caduto in un tombino coperto da una grata di ferro che però era sprofondata su un lato e coperta da foglie… preciso che si trovavano sempre sul margine destro della strada, dove
. 3 N. 5740/2019 R.G.A.C.
generalmente camminano anche le persone, essendo la strada priva di marciapiede”.
Anche dal verbale di P.S. n. 20170035348 del 15.10.2017 allegato agli atti, ove il minore veniva trasportato nell'immediatezza dell'evento, emerge la dicitura “caduta accidentale dalla bicicletta” nella sezione “anamnesi”.
Inoltre, dalla documentazione rilasciata dal Capo Settore Ing. del Comune di Poggiomarino e prodotta da parte Persona_3 attrice, si evince chiaramente che la strada Via XXIV Maggio ove si è verificato il sinistro come descritto in citazione e confermato dall'esame testimoniale ha natura comunale e rientra nelle pertinenze del convenuto Ente.
1.1. Corretta è, pertanto, l'imputazione ex art. 2051 c.c., per la cui esclusione il avrebbe dovuto provare che CP_1
l'improvviso e parziale cedimento della grata di ferra posta sopra al descritto tombino fosse dovuto a un caso fortuito ovvero di aver effettuato una costante opera di controllo e manutenzione della “cosa in custodia”: in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso , che ha l'onere di allegare elementi, CP_2 anche se semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro (Cassazione civile sez. III - 15/03/2019, n. 7361; analogamente, Cass. civ. sez. VI - 20/02/2019, n. 4963).
Incombente al quale l'ente territoriale non ha adempiuto, ragion per cui deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., nei confronti degli attori per i danni patiti dal minore
. Persona_1
2. In ordine alla quantificazione dei danni per le lesioni subite dal minore va osservato che Persona_1
l'entità degli stessi è stata accertata dal consulente medico- legale d'ufficio, dott.ssa le cui Persona_4 conclusioni (sotto riportate) sono condivise e fatte proprie da questo Giudice, perché complete, precise, persuasive e
. 4 N. 5740/2019 R.G.A.C.
conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici d'osservazione:
<
[...]
subì trauma cranio facciale con escoriazione Persona_1 regione mentoniera esitata in pregiudizio estetico di grado lieve e frattura della mandibola. Premesso che i postumi residuati in conseguenza dell'infortunio del 15/10/2017 sono quali-quantitativamente tali da ridurre in modo permanente l'integrità Psico-Fisica dell'esaminato in ambito infortunistico e sociale e, a mente della più attuale ed accreditata letteratura scientifica, nel caso di specie.
Si può così valutare:
-Postumi permanenti valutabili, come Danno Biologico, nella misura del cinque per cento (5%).
-Inabilità Temporanea Totale di giorni 21 (ventuno)
-Inabilità Temporanea Parziale al tasso medio del 50% di giorni 20 (venti)
- Il livello di sofferenza fu medio.
- Non vi è incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto>>.
Ne consegue che agli attori è dovuto quanto segue, tenendo conto che all'epoca del fatto il minore aveva 10 anni: Danno biologico permanente € 7.155,00; Invalidità temporanea totale €
2.079,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 990,00;
Totale danno biologico temporaneo € 3.069,00.
TOTALE GENERALE: € 10.224,00.
2.1. Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Agli interpreti del settore è ampiamente noto che sul tema del danno non patrimoniale la Cassazione, anche (anzi spesso) a
Sezioni Unite, si è più volte espressa negli ultimi anni, ribadendo alcuni principi e rivedendone altri.
Questo Tribunale ritiene di adeguarsi a Cass. SS.UU.
11.11.2008, nr. 26973.
Con tale sentenza, le Sezioni Unite nell'aderire alla lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 all'art. 2059 c.c., hanno – per quanto di rilevanza –
. 5 N. 5740/2019 R.G.A.C.
ulteriormente precisato quanto segue, sul presupposto che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. s'identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
La norma consente la riparazione dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge e, in tal senso, è norma di rinvio: il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale e, quindi, in primo luogo, all'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
In linea di principio, pertanto, “nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa”; inoltre, “nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”.
Detta “sofferenza soggettiva” (in sé considerata), id est sofferenza morale, deve essere allegata specificamente e provata: ciò mancando, come nel caso in questione, la stessa si pone nulla più che come mero “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale”.
Ne consegue che, proprio a cagione dell'ampia accezione del danno non patrimoniale, il relativo risarcimento avverrà, in caso di lesioni colpose, attraverso – ove configurato, come nel caso de quo – il danno biologico accertato per la vittima, sicché determinerebbe duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale: “… deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico”
(SS.UU. cit).
. 6 N. 5740/2019 R.G.A.C.
2.2. Parte convenuta, pertanto, deve corrispondere a parte attrice la somma totale di € 10.224,00.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti al lesionato gli interessi per ritardato pagamento dal dì dell'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 15.10.2017, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca del fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno ed a partire dal 15-10-2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
3. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore con la citazione de Persona_1 qua nei confronti del A), in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., così provvede:
a) accoglie la domanda nei confronti del
[...]
, che dichiara responsabile del sinistro oggetto di CP_1 lite;
b) per l'effetto, condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida come da paragrafo 2.2. della motivazione;
c) condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro
4.280,00, di cui euro 4.000,00 per compensi professionali, euro
280,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese di ctu e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario, oltre spese di ctu.
Torre A., 9 gennaio 2024
. 7 N. 5740/2019 R.G.A.C.
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Il Giudice
dr. Massimo Palescandolo
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