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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1993/2025 r.g. promossa da:
e rappresentate e difese dall'Avvocato ANNA MARIA Parte_1 Parte_2
SGARBI presso il cui studio in CARPI, CORSO MANFREDO FANTI, N. 4, sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI contro e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avvocato CELESTINA TINELLI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, CORSO
GARIBALDI, N. 42, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
FATTO
Le signore e hanno contestato, in estrema sintesi, l'esistenza del Parte_1 Parte_2 diritto di , e per essa della mandataria a procedere esecutivamente nei CP_1 CP_2 confronti delle medesime, non essendovi la prova della cessione del credito in favore della predetta società, e neppure delle cessioni medio tempore intervenute che avrebbero determinato l'attuale titolarità del credito precettato in capo a . CP_3
In ragione di quanto precede, le attrici hanno chiesto di dichiarare l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata e l'inefficacia dell'esecuzione immobiliare n. 119/2023
[...]
pagina 2 di 7 pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con vittoria delle spese di lite. ha contestato le difese attoree, ribadendo la titolarità del credito in capo alla medesima, sia in CP_1 forza delle produzioni documentali già effettuate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, che in virtù del contratto di cessione dei crediti concluso tra la medesima ed prodotto Controparte_4 in questa sede.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 2.12.2025.
DIRITTO
1.
In sede esecutiva, le signore e hanno contestato l'inclusione dello specifico credito Pt_1 Pt_2 controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione conclusa da con CP_1
Nell'atto di citazione introduttivo della presente causa hanno ribadito che “ Controparte_4 [...]
e hanno sempre contestato che dal contenuto dell'avviso pubblicato sulla Pt_1 Parte_2
Gazzetta Ufficiale non emergono elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito vantato sia compreso nella categoria dei crediti trasferiti”, ulteriormente precisando che
non ha prodotto il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto CP_1 di cessione, eventualmente allegato al contratto, per cui non vi è certezza che tra i crediti trasferiti rientri anche quello in oggetto …”.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, mette conto rilevare in diritto che, come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17944/2023, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta pagina 3 di 7 cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. Ed ancora, come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7866 del 22.3.2024, “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Come osservato sopra, le attrici hanno lamentato che l'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non dimostrerebbe l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, con la conseguenza che la prova della legittimazione avrebbe dovuto essere fornita attraverso la produzione del documento contrattuale.
Ciò premesso, la questione deve trovare adeguata soluzione in coerenza con i principi di diritto esposti sopra e, dunque, diversamente da quanto assunto dall'attore, la Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova della cessione, posto che, nel caso di specie, è contestata, unicamente, l'inclusione del credito controverso nell'ambito di quelli ceduti, e non anche l'esistenza stessa del contratto di cessione in sé.
Nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è scritto che ha acquistato pro CP_1 soluto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile
2021 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con pagina 4 di 7 riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito e l'eventuale presenza di cambiali…” (doc. 3 della comparsa di costituzione).
Nella fattispecie in decisione, Banca per la casa s.p.a. ha stipulato con e CP_5 Parte_1
(quest'ultima anche datrice di ipoteca), in data 26 giugno 2008, un contratto di mutuo fondiario, a ministero del Notaio di Modena, rep. 16549, racc. 7704 (doc. 5 della comparsa di Persona_1 costituzione); contestualmente, (anche) ha concesso ipoteca a garanzia di tale mutuo Parte_2
(doc. 6 della comparsa di costituzione). Con atto del 18 dicembre 2008, Banca per la casa s.p.a. si è fusa per incorporazione in che dal 1 aprile 2009 ha Controparte_6 cambiato denominazione in Quindi, con atto del 19 ottobre Controparte_7
2010 la predetta società si è fusa per incorporazione in In forza di contratto di cessione Controparte_4 di crediti concluso in data 11 novembre 2021 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/99, ha ceduto, pro soluto, un blocco di crediti a (doc. 15 della comparsa Controparte_4 Controparte_1 di costituzione). Della cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U., Parte
Seconda n. 137 del 18 novembre 2021 (doc. 3 citato sopra).
Ciò posto, la somma precettata è costituita dalle rate impagate del mutuo del 26.6.2008, a seguito della risoluzione per inadempimento dei debitori. Il passaggio a sofferenza del rapporto è attestato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc. 13 della comparsa di costituzione).
Dunque, sulla base della documentazione indicata sopra, il credito azionato in sede esecutiva deriva da un contratto di finanziamento concluso con persone fisiche in data 26.6.2008, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 aprile 2021, e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
A riprova della bontà della cessione, ha prodotto i seguenti ulteriori documenti: Controparte_8
(i) una dichiarazione con la quale la banca cedente ha dato atto che tra i crediti oggetto della cessione in blocco a vi è anche quello vantato, con NDG 61273475, nei confronti di Controparte_1
, , derivanti dal rapporto di finanziamento CP_5 Parte_1 Parte_2 numero 9089590 (codice 101676368) di originari euro 168.000,00” (doc. 12 della comparsa di costituzione); il numero del rapporto ed quello NDG, riportati nella predetta dichiarazione, coincidono con quelli riportati nell'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 13 della comparsa di costituzione). Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021);
pagina 5 di 7 (ii) l'elencazione dei crediti ceduti, nella quale si rinviene il rapporto n. 101676368, definito come
“mutuo ipotecario non agevolato”, e associato alla posizione NDG 61273475 (doc. 14 della comparsa di costituzione).
Le suindicate evidenze documentali provano, dunque, l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione.
2.
Nell'atto di citazione è contestato che “ nulla ha prodotto di questa intermedia cessione CP_1 crediti da a . Controparte_9 Controparte_4
Tale contestazione non è mai stata sollevata in sede esecutiva.
Ciò posto, si osserva in diritto che la struttura bifasica del giudizio di opposizione impone che i motivi dedotti nella fase di merito coincidano con quelli prospettati nella fase sommaria;
sono pertanto inammissibili i motivi nuovi, anche se fondati su fatti preesistenti e deducibili fin dall'origine. Sul punto in questione, la Corte di Cassazione ha affermato che “non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa …” (Cass. ordinanza n. 153/2023).
Pertanto, la doglianza è inammissibile.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 3.12.2025
Il Giudice pagina 6 di 7 (Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1993/2025 r.g. promossa da:
e rappresentate e difese dall'Avvocato ANNA MARIA Parte_1 Parte_2
SGARBI presso il cui studio in CARPI, CORSO MANFREDO FANTI, N. 4, sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI contro e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avvocato CELESTINA TINELLI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, CORSO
GARIBALDI, N. 42, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
FATTO
Le signore e hanno contestato, in estrema sintesi, l'esistenza del Parte_1 Parte_2 diritto di , e per essa della mandataria a procedere esecutivamente nei CP_1 CP_2 confronti delle medesime, non essendovi la prova della cessione del credito in favore della predetta società, e neppure delle cessioni medio tempore intervenute che avrebbero determinato l'attuale titolarità del credito precettato in capo a . CP_3
In ragione di quanto precede, le attrici hanno chiesto di dichiarare l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata e l'inefficacia dell'esecuzione immobiliare n. 119/2023
[...]
pagina 2 di 7 pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con vittoria delle spese di lite. ha contestato le difese attoree, ribadendo la titolarità del credito in capo alla medesima, sia in CP_1 forza delle produzioni documentali già effettuate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, che in virtù del contratto di cessione dei crediti concluso tra la medesima ed prodotto Controparte_4 in questa sede.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 2.12.2025.
DIRITTO
1.
In sede esecutiva, le signore e hanno contestato l'inclusione dello specifico credito Pt_1 Pt_2 controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione conclusa da con CP_1
Nell'atto di citazione introduttivo della presente causa hanno ribadito che “ Controparte_4 [...]
e hanno sempre contestato che dal contenuto dell'avviso pubblicato sulla Pt_1 Parte_2
Gazzetta Ufficiale non emergono elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito vantato sia compreso nella categoria dei crediti trasferiti”, ulteriormente precisando che
non ha prodotto il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto CP_1 di cessione, eventualmente allegato al contratto, per cui non vi è certezza che tra i crediti trasferiti rientri anche quello in oggetto …”.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, mette conto rilevare in diritto che, come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17944/2023, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta pagina 3 di 7 cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. Ed ancora, come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7866 del 22.3.2024, “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Come osservato sopra, le attrici hanno lamentato che l'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non dimostrerebbe l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, con la conseguenza che la prova della legittimazione avrebbe dovuto essere fornita attraverso la produzione del documento contrattuale.
Ciò premesso, la questione deve trovare adeguata soluzione in coerenza con i principi di diritto esposti sopra e, dunque, diversamente da quanto assunto dall'attore, la Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova della cessione, posto che, nel caso di specie, è contestata, unicamente, l'inclusione del credito controverso nell'ambito di quelli ceduti, e non anche l'esistenza stessa del contratto di cessione in sé.
Nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è scritto che ha acquistato pro CP_1 soluto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile
2021 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con pagina 4 di 7 riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito e l'eventuale presenza di cambiali…” (doc. 3 della comparsa di costituzione).
Nella fattispecie in decisione, Banca per la casa s.p.a. ha stipulato con e CP_5 Parte_1
(quest'ultima anche datrice di ipoteca), in data 26 giugno 2008, un contratto di mutuo fondiario, a ministero del Notaio di Modena, rep. 16549, racc. 7704 (doc. 5 della comparsa di Persona_1 costituzione); contestualmente, (anche) ha concesso ipoteca a garanzia di tale mutuo Parte_2
(doc. 6 della comparsa di costituzione). Con atto del 18 dicembre 2008, Banca per la casa s.p.a. si è fusa per incorporazione in che dal 1 aprile 2009 ha Controparte_6 cambiato denominazione in Quindi, con atto del 19 ottobre Controparte_7
2010 la predetta società si è fusa per incorporazione in In forza di contratto di cessione Controparte_4 di crediti concluso in data 11 novembre 2021 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/99, ha ceduto, pro soluto, un blocco di crediti a (doc. 15 della comparsa Controparte_4 Controparte_1 di costituzione). Della cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U., Parte
Seconda n. 137 del 18 novembre 2021 (doc. 3 citato sopra).
Ciò posto, la somma precettata è costituita dalle rate impagate del mutuo del 26.6.2008, a seguito della risoluzione per inadempimento dei debitori. Il passaggio a sofferenza del rapporto è attestato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc. 13 della comparsa di costituzione).
Dunque, sulla base della documentazione indicata sopra, il credito azionato in sede esecutiva deriva da un contratto di finanziamento concluso con persone fisiche in data 26.6.2008, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 aprile 2021, e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
A riprova della bontà della cessione, ha prodotto i seguenti ulteriori documenti: Controparte_8
(i) una dichiarazione con la quale la banca cedente ha dato atto che tra i crediti oggetto della cessione in blocco a vi è anche quello vantato, con NDG 61273475, nei confronti di Controparte_1
, , derivanti dal rapporto di finanziamento CP_5 Parte_1 Parte_2 numero 9089590 (codice 101676368) di originari euro 168.000,00” (doc. 12 della comparsa di costituzione); il numero del rapporto ed quello NDG, riportati nella predetta dichiarazione, coincidono con quelli riportati nell'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 13 della comparsa di costituzione). Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021);
pagina 5 di 7 (ii) l'elencazione dei crediti ceduti, nella quale si rinviene il rapporto n. 101676368, definito come
“mutuo ipotecario non agevolato”, e associato alla posizione NDG 61273475 (doc. 14 della comparsa di costituzione).
Le suindicate evidenze documentali provano, dunque, l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione.
2.
Nell'atto di citazione è contestato che “ nulla ha prodotto di questa intermedia cessione CP_1 crediti da a . Controparte_9 Controparte_4
Tale contestazione non è mai stata sollevata in sede esecutiva.
Ciò posto, si osserva in diritto che la struttura bifasica del giudizio di opposizione impone che i motivi dedotti nella fase di merito coincidano con quelli prospettati nella fase sommaria;
sono pertanto inammissibili i motivi nuovi, anche se fondati su fatti preesistenti e deducibili fin dall'origine. Sul punto in questione, la Corte di Cassazione ha affermato che “non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa …” (Cass. ordinanza n. 153/2023).
Pertanto, la doglianza è inammissibile.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 3.12.2025
Il Giudice pagina 6 di 7 (Dott. Stefania Calò)
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