Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 20/03/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.11954 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano
Spedaliere presso i quali elettivamente domicilia ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Che con ricorso depositato il 21.05.2024 la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad accedere al fondo di garanzia esistente presso l , e per CP_1
l'effetto condannare l al pagamento di complessivi € 26.400,58 a titolo di TFR, oltre CP_2
interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto in particolare che con sentenza n. 5959/22 pubblicata il 22/11/2022, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro ha condannato la Controparte_3
, quale ex datore di lavoro, al pagamento in suo favore della somma di
[...]
€193.377,13 di cui € 26.400,58 per T.F.R., oltre accessori come per legge;
che il Tribunale di Napoli –sez. Fall. con sent.n.7/2023 ha disposto la liquidazione giudiziale della società predetta;
di aver partecipato al concorso e di essere stata ammessa al passivo per l'intero credito di cui alla sentenza indicata, come da progetto di stato passivo reso esecutivo;
che con istanza on line del 16/11/2023- Prot. .5100.16/11/2023.0864356, corredata della CP_1
Trib.Napoli, 2)condanni l al pagamento, in suo favore, della somma di € 26.400,58 CP_1
oltre interessi e rivalutazione dal 30/6/17, epoca di risoluzione del rapporto di lavoro, al soddisfo” con vittoria di spese.
L' cui è stato notificato il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va quindi dichiarata CP_1
la contumacia
Va in premessa evidenziato che le circostanze di fatto dedotte con il ricorso risultano comprovate dalla documentazione versata agli atti.
Ne consegue che il diritto della ricorrente risulta accertato nell'an e nel quantum a seguito della verifica effettuata nella procedura concorsuale, in ragione della menzionata sentenza di condanna della società fallita, passata in cosa giudicata ( titolo esecutivo).
Giova ricordare che il trattamento di fine rapporto, che il Fondo di garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, pur costituendo oggetto un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, per come definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed
è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (così già Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020).
Inoltre va evidenziato che, nel caso di specie, la sentenza di condanna che ha costituito il titolo esecutivo in virtù del quale il creditore è stato ammesso al passivo reca un'espressa imputazione della somma a titolo di TFR. La stessa riportata nel decreto con cui è stata approvato dal GD lo stato passivo.
D'altro canto il comportamento processuale dell' è sintomatico dell'impossibilità di CP_1
eccepire fatto estintivi o impeditivi di alcun genere.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente, al pagamento del TFR nei suddetti termini, oltre accessori di legge ( cfr ex multis Cass 14220/2002), da parte del Fondo di Garanzia
. CP_1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento Controparte_4 di €. 26.400,58 oltre interessi e rivalutazione dal 30/6/17, data di cessazione del rapporto, al soddisfo b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 20.03.2025 Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)