Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10233/2021 tra le parti:
PARTE ATTRICE
Parte_1
(C.F.: P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. RIPABELLI PASQUALE;
− Domicilio: VIA PORTA MANCINA N. 7 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
PARTE CONVENUTA
(C.F.: _1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. TOTTI ALESSANDRO
− Domicilio: PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 4 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Pierpasquale Monea
Decisa a Bologna il 15/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“- In via preliminare: Accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata con il presente atto e, per l'effetto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore di quello di Campobasso, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque completamente inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 2468/2021 del 1.6.2021 emesso nel giudizio nrg. 5123/2021dal Tribunale di Bologna. - Sempre in via preliminare Accogliere l'eccezione di prescrizione formulata con il presente atto e, per l'effetto revocare
1
- Nel merito: Accogliere la proposta opposizione e per l'effetto, accertata e dichiarata anche e laddove ritenuto, la inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia del contratto di fornitura dell'energia elettrica, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque completamente inefficace e/o inammissibile e/o improcedibile l'opposto decreto ingiuntivo n. 2468/2021 del 1.6.2021 emesso nel giudizio nrg. 5123/2021 dal Tribunale di Bologna, per tutte le ragioni sopra dettagliatamente esposte;
Per l'effetto, anche in via riconvenzionale, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione dell'importo ottenuto _1 eventualmente a titolo di CMOR, comprensivo di interessi di mora Accertare e dichiarare, ad ogni buon conto, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti _1
, sia con riferimento all'an che Controparte_2 al quantum ed al quomodo dichiarando che nulla è dovuto dalla parte opponente alla parte opposta, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione degli accordi stipulati;
Per l'effetto, anche in via riconvenzionale, condannare in _1 persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione dell'importo ottenuto eventualmente a titolo di CMOR, comprensivo di interessi di mora - In via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei _1 confronti , sia con riferimento Controparte_2 all'an che al quantum che al quomodo, dichiarando, ad ogni buon conto, che nulla è dovuto dalla parte opponente alla parte opposta in ordine agli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per le ragioni sopra esposte, con conseguente riduzione della pretesa creditoria, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, anche in via riconvenzionale, condannare in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione _1 dell'importo ottenuto eventualmente a titolo di CMOR, comprensivo di interessi di mora - Sempre in via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla , in _1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_2
sia con riferimento all'an che al quantum che al quomodo,
[...] dichiarando, ad ogni buon conto, che nulla è dovuto dalla parte opponente alla parte opposta in ordine al contestato calcolo dell'IVA sia con riferimento alle accise ed alle atre voci di costo mai predeterminate, sia in ordine alla concreta percentuale applicabile (10% anziché 22%), con conseguente riduzione della pretesa creditoria, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, anche in via riconvenzionale, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione dell'importo ottenuto _1 eventualmente a titolo di CMOR, comprensivo di interessi di mora - In via subordinata, visto l'avvenuto pagamento mediante CMOR, accertare e dichiarare, ad ogni buon conto, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti _1 [...]
, sia con riferimento all'an che al quantum ed al Controparte_2 quomodo determinando, sulla base delle risultanze del giudizio, la somma minore effettivamente dovuta, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione degli accordi stipulati;
- Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'opponente debitore della somma stabilita nel decreto ingiuntivo opposto, accerti, anche in via riconvenzionale e per
2 effetto della chiamata in causa del terzo che le somme in questione per i Controparte_3 motivi indicati sono ad esclusivo carico di quest'ultimo e per l'effetto lo condanni alla rifusione delle somme indicate. Per l'effetto, anche in via riconvenzionale, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione dell'importo ottenuto _1 eventualmente a titolo di CMOR, comprensivo di interessi di mora - Sempre nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'opponente debitore della somma stabilita nel decreto ingiuntivo opposto, accerti, anche in via riconvenzionale e per effetto della chiamata in causa del terzo E-Distribuzione SpA, che le somme in questione per i motivi indicati sono ad esclusivo o parziale carco di quest'ultimo e per l'effetto la condanni alla rifusione delle stesse. Per l'effetto, anche in via riconvenzionale, condannare in persona del legale _1 rappresentante p.t. alla restituzione dell'importo ottenuto eventualmente a titolo di CMOR, comprensivo di interessi di mora”
Parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE ▪ Condannare l'opponente al pagamento in favore di _1 della somma di Euro 408,18 a titolo di mero capitale, oltre ad interessi di mora al
[...] 30/06/2022 pari ad Euro 18.852,78, oltre alle spese legali maturate e maturande, e agli ulteriori interessi maturandi;
IN VIA SUBORDINATA ▪ Condannare l'opponente al pagamento delle somme che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare dovute ad
[...]
_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. Controparte_2 2468/2021 con cui il Tribunale di Bologna gli ha ingiunto di pagare a _1 euro 76.350,06 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Campobasso;
2) il difetto di titolarità della pretesa, poiché il credito è stato ceduto;
3) la prescrizione;
4) il difetto di prova di un titolo valido;
5) il difetto di prova del credito;
6) l'erronea applicazione degli interessi moratori;
7) l'erronea applicazione dell'Iva;
8) l'estinzione dell'obbligazione per pagamento tramite CMOR.
Pertanto, chiede che sia Controparte_2 dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di 3 Campobasso e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale la condanna di alla restituzione dell'importo ottenuto a titolo di _1 CP_4 comprensivo di interessi di mora.
a sostegno della propria pretesa, allega: _1
1) di aver somministrato energia elettrica a parte opponente in regime di salvaguardia;
2) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato il corrispettivo, residuando a seguito di corresponsione CMOR in corso di causa euro 408,18 a titolo di mero capitale, oltre ad interessi di mora al 30/06/2022 pari a euro 18.852,78.
Pertanto, chiede che _1 Controparte_2 sia condannato al pagamento di euro 408,18 a titolo di mero
[...] capitale, oltre ad interessi di mora al 30/06/2022 pari ad Euro 18.852,78 e successivi interessi.
2.
Sull'eccezione di incompetenza, il Tribunale osserva che questione assorbente è la previsione della competenza esclusiva del Foro di Bologna nelle condizioni generali del regime di salvaguardia _1
Il fatto che, tecnicamente, non vi sia un contratto con sottoscrizione (o doppia sottoscrizione) della somministrata dipende dalla scelta della somministrata di non stipulare un contratto nel mercato libero (non vi è documentazione a sostegno di questa ipotesi) e, nonostante ciò, di continuare a fruire della somministrazione di energia elettrica in ragione delle sue caratteristiche soggettive, per cui l'ordinamento non contempla la paralisi del suo funzionamento (che si verificherebbe in assenza di somministrazione di energia elettrica).
Quindi, non essendoci per definizione un contratto (come sostiene la stessa opponente), ma solo un contegno da cui segue l'applicazione di un regime legale (che tuttavia non si
“subisce”, poiché è sempre possibile accedere al mercato libero), non possono essere fondate le eccezioni che presuppongono che un contratto ci sia, come quella per cui mancherebbe (nel contratto) l'approvazione specifica della clausola sulla competenza (art. 1341 comma II cc) nell'ambito delle clausole generali predisposte da uno dei contraenti.
3.
Ancora in via preliminare, il Tribunale rileva:
1) devono respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti;
2) parte opposta ha dato atto della corresponsione CMOR in corso di causa, pertanto il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato;
3) la materia controversa si riduce alla pretesa dei residui “euro 408,18 a titolo di mero capitale, oltre ad interessi di mora al 30/06/2022 pari ad Euro 18.852,78 e
4 successivi interessi” da parte di e alla pretesa restitutoria svolta in via _1 riconvenzionale da parte opponente della somma pagata a titolo di CMOR;
4) la domanda di parte opponente, tuttavia, non può essere accolta poiché titolato ad agire per la ripetizione di indebito è solo il soggetto che ha effettuato il pagamento in ipotesi non dovuto, che in questo caso non è parte opponente (proprio per il funzionamento del CMOR).
4.
Nel merito, richiamato quanto già espresso a proposito della prescrizione nell'ordinanza 17 luglio 2022, il Tribunale osserva:
1) gli estremi delle fatture elencate nella transazione tra (cessionaria di CP_3 _1 e parte opponente non sono gli stessi di quelle azionate in monitorio, specie se si considera che, dal punto di vista temporale, le fatture azionate in monitorio sono comprese nel periodo febbraio 2019-maggio 2019, mentre nell'elenco allegato alla transazione, eccetto un'unica fattura, dall'esiguo importo, di gennaio 2019, le altre sono state emesse da agosto 2019 in poi;
2) non ci sono dunque ragioni per ritenere che le fatture azionate in monitorio fossero oggetto della cessione a e, dunque, che non fosse titolare del CP_3 _1 credito per cui è causa;
3) il Ctu nominato, con percorso motivato e condivisibile, nel contraddittorio coi periti di parte, ha ricostruito l'ammontare dei consumi in relazione ai punti di prelievo per cui è causa, registrando una differenza solo marginale (“15 kWh su
3.493.904 kWh a favore del cliente pari al 0,00042%”) ed evidenziando che, in relazione agli impianti fotovoltaici, “il distributore E-Distribuzione certifica i consumi netti, decurtati da quanto prodotto dal e di conseguenza sono i CP_2 consumi netti che vengono fatturati da al . Non vi è incidenza _1 CP_2 sulla rilevazione dei consumi da parte di;
_1
4) la questione degli impianti fotovoltaici era l'unico elemento addotto da parte opponente tale, ad avviso del Tribunale, da addossare su parte opposta l'onere di provare la corrispondenza tra quanto fatturato e quanto consumato dal;
CP_2 in assenza di altri indici di una possibile alterazione del funzionamento degli strumenti di rilevazione, cioè in assenza di una contestazione specifica (così, ad avviso del Tribunale, deve intendersi la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”, Cassazione, ord. n. 18195/2021); 5) con riferimento all'aliquota Iva applicabile, la difesa di parte opposta si fonda sulla circostanza per cui il regime fiscale non sarebbe stato richiesto dall'opponente, ma non indica alcun meccanismo di decadenza dall'agevolazione, prevista per i Consorzi come parte opponente (IVA del 10% prevista nella Tabella A, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.633 – nella sua- PARTE III - comma 103 e s.m.i) così che
5 deve essere sottratta la differenza calcolata dal Ctu a pag. 63 elaborato peritale (euro 10.790,00), con conseguente incidenza sul calcolo degli interessi moratori (per il resto correttamente calcolati sull'intero credito di parte opposta), dovuti nella misura di euro 16.998,40;
6) a pag. 25 dell'elaborato peritale si legge che il 28/06/2023, il ha saldato CP_2 il residuo (sorte capitale) di € 408,18;
7) pertanto, parte opponente dovrà pagare a parte opposta euro 16.998,40 oltre successivi interessi ex d. lgs. 231/2002 dal 1 luglio 2022, data successiva alla domanda (art. 1283 cc), come richiesto da parte opposta.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2468/2021 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a Controparte_2 euro 16.998,40 oltre successivi interessi ex d. lgs. 231/2002 dal _1 1 luglio 2022;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere Controparte_2 a le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 oltre spese generali, _1 imposta e contributi;
5) spese di Ctu a definitivo carico di parte opponente.
Bologna, 15/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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