Sentenza 17 aprile 1980
Massime • 3
Nel concetto di necessita ex art 4 n 1 della legge n 253 del 1950, ai fini della cessazione della proroga legale della locazione, vanno ricomprese anche quelle situazioni di disagio materiale, finanziario e morale le quali, per la loro intensita e per il protrarsi nel tempo, si risolvono in uno stato di insofferenza e di disagio insopportabili.*
La disponibilita di altro alloggio nello stesso comune non fa venir meno il diritto alla cessazione della proroga legale per urgente ed improrogabile necessita del locatore, quando l'alloggio disponibile sia da solo insufficiente a soddisfare le esigenze di vita e di lavoro della famiglia del locatore. La valutazione di tale insufficienza e rimessa al giudice del merito ed e incensurabile in Cassazione, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. ( Conf 5669/78, mass n 395450; ( Conf 2155/73, mass n 365373, sulla prima parte).*
La disposizione dell'art 348, primo comma, cod proc civ, che impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso, e fondata unicamente sulla necessita di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione nella successiva udienza, la dichiarazione d'improcedibilita del gravame, ma non interferisce sul sistema della conoscenza dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore quale disciplinato dall'art 176, secondo comma, cod proc civ, che esclude l'Obbligo di comunicare le ordinanze pronunciate in udienza alle parti presenti e a quelle che avrebbero dovuto comparirvi. Di conseguenza, qualora non venga rilevata ne dichiarata l'improcedibilita dell'appello, ma questo venga esaminato e deciso nel merito, ancorche sfavorevolmente, l'appellante non ha interesse ad impugnare la sentenza denunciando la violazione della norma su indicata, ne - ove si sia in precedenza costituito con l'iscrizione a ruolo della causa - puo dedurre alcuna violazione dei propri diritti di difesa, e, in genere, del principio del contraddittorio, per non essere stato avvertito dell'udienza di rinvio, dovendosi egli ritenere legalmente a conoscenza del rinvio disposto dallo istruttore. ( V 3832/79, mass n 400290; ( V 507/77, mass n 384057; ( V 2083/76, mass n 380905).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/04/1980, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1980 |
Testo completo
La disposizione dell'art 348, primo comma, cod proc civ, che impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso, e fondata unicamente sulla necessita di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione nella successiva udienza, la dichiarazione d'improcedibilita del gravame, ma non interferisce sul sistema della conoscenza dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore quale disciplinato dall'art 176, secondo comma, cod proc civ, che esclude l'Obbligo di comunicare le ordinanze pronunciate in udienza alle parti presenti e a quelle che avrebbero dovuto comparirvi. Di conseguenza, qualora non venga rilevata ne dichiarata l'improcedibilita dell'appello, ma questo venga esaminato e deciso nel merito, ancorche sfavorevolmente, l'appellante non ha interesse ad impugnare la sentenza denunciando la violazione della norma su indicata, ne - ove si sia in precedenza costituito con l'iscrizione a ruolo della causa - puo dedurre alcuna violazione dei propri diritti di difesa, e, in genere, del principio del contraddittorio, per non essere stato avvertito dell'udienza di rinvio, dovendosi egli ritenere legalmente a conoscenza del rinvio disposto dallo istruttore. ( V 3832/79, mass n 400290; ( V 507/77, mass n 384057; ( V 2083/76, mass n 380905).*