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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 414/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 e residente in 12 Sharpe Dr Strathroy, Ontario, Canada,
e cittadina vietnamita nata il [...] in [...], Parte_2 Vietnam, e residente in 73/5b Quarter 3, Phu Thuan Ward, District 7, Vietnam entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via N. Morello 40, presso lo Studio dell'Avv. Calogero BOCCADUTRI e rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero BOCCADUTRI (cf.
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Federica CICERO (cf. C.F._2
), giusta procura notarile in foglio separato, che dichiarano di voler ricevere C.F._3 le comunicazioni afferenti il presente giudizio rispettivamente presso le PEC: e Email_1 Email_2
ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis.51 c.p.c. depositato il 9.04.2025, stante il matrimonio tra loro contratto in Hochiminh City (Vietenam) in data 2.12.2011 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) al n. 4, S.C. Parte II anno 2013, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali. I coniugi ricorrenti hanno altresì rilevato:
- che in data 06.02.2013 il sig. adottava la figlia della sig.ra Pt_1 Pt_2 Persona_1 nata a [...], Vietnam il 23.04.2004;
- che, pertanto, , acquistava anche la cittadinanza italiana;
Persona_1
- che oggi la ragazza è maggiorenne, economicamente autosufficiente ed è residente in [...];
- che la sig.ra svolge attività lavorativa presso Talent education Parte_3 investment joint stock company con la qualifica di addetto alle pulizie e percepisce uno stipendio mensile pari a 7,000,000 VND circa;
- che il sig. svolge attività di insegnante online di lingua inglese e percepisce Parte_1 uno stipendio annuo pari a circa $35.000 (doc. 05 – dichiarazioni dei redditi anni 2021-2022- 2023);
- che l'unione coniugale è venuta meno, tanto che le parti hanno deciso di regolare in maniera consensuale i loro rapporti di natura personale e patrimoniale presentando domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio;
- che, i coniugi sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, è Persona_1
2 residente in [...].
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo per il loro rispettivo mantenimento.
4. Le parti dichiarano di scegliere la legge italiana come legge applicabile alla propria separazione personale e allo scioglimento del matrimonio.
5. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 414/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
stante il matrimonio tra loro contratto in Hochiminh City (Vietenam) in data 2.12.2011
[...] e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) al n. 4, S.C. Parte II anno 2013
- prende atto delle condizioni e degli impegni tra i coniugi sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di divorzio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 414/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 e residente in 12 Sharpe Dr Strathroy, Ontario, Canada,
e cittadina vietnamita nata il [...] in [...], Parte_2 Vietnam, e residente in 73/5b Quarter 3, Phu Thuan Ward, District 7, Vietnam entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via N. Morello 40, presso lo Studio dell'Avv. Calogero BOCCADUTRI e rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero BOCCADUTRI (cf.
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Federica CICERO (cf. C.F._2
), giusta procura notarile in foglio separato, che dichiarano di voler ricevere C.F._3 le comunicazioni afferenti il presente giudizio rispettivamente presso le PEC: e Email_1 Email_2
ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis.51 c.p.c. depositato il 9.04.2025, stante il matrimonio tra loro contratto in Hochiminh City (Vietenam) in data 2.12.2011 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) al n. 4, S.C. Parte II anno 2013, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali. I coniugi ricorrenti hanno altresì rilevato:
- che in data 06.02.2013 il sig. adottava la figlia della sig.ra Pt_1 Pt_2 Persona_1 nata a [...], Vietnam il 23.04.2004;
- che, pertanto, , acquistava anche la cittadinanza italiana;
Persona_1
- che oggi la ragazza è maggiorenne, economicamente autosufficiente ed è residente in [...];
- che la sig.ra svolge attività lavorativa presso Talent education Parte_3 investment joint stock company con la qualifica di addetto alle pulizie e percepisce uno stipendio mensile pari a 7,000,000 VND circa;
- che il sig. svolge attività di insegnante online di lingua inglese e percepisce Parte_1 uno stipendio annuo pari a circa $35.000 (doc. 05 – dichiarazioni dei redditi anni 2021-2022- 2023);
- che l'unione coniugale è venuta meno, tanto che le parti hanno deciso di regolare in maniera consensuale i loro rapporti di natura personale e patrimoniale presentando domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio;
- che, i coniugi sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, è Persona_1
2 residente in [...].
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo per il loro rispettivo mantenimento.
4. Le parti dichiarano di scegliere la legge italiana come legge applicabile alla propria separazione personale e allo scioglimento del matrimonio.
5. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 414/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
stante il matrimonio tra loro contratto in Hochiminh City (Vietenam) in data 2.12.2011
[...] e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) al n. 4, S.C. Parte II anno 2013
- prende atto delle condizioni e degli impegni tra i coniugi sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Aiello Calabro (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di divorzio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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