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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 1033/2024, pubblicata il 29/01/2024,
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3
) Parte_4 CodiceFiscale_4
( ) in proprio e quale esercente la Parte_5 CodiceFiscale_5
responsabilità genitoriale sul minore ( ) Persona_1 CodiceFiscale_6
( ) in proprio e quale esercente la Parte_6 CodiceFiscale_7
responsabilità genitoriale sul minore ( ) Persona_2 CodiceFiscale_8
Tutti assistiti e difesi dall'Avv. Marco Impelluso
-APPELLANTI
CONTRO
c.f ), con l'Avv. Gaetano Del Borrello Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
Controparte_2
[...] pagina 1 di 13 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 1033/2024, pubblicata il
29/01/2024, in materia di “Morte”.
CONCLUSIONI:
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Per_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_6 figlio minore : Persona_3
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di LA, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma parziale della sentenza n. 1033/2024 resa dal Tribunale di LA all'esito del giudizio rubricato al n. 29875/2021 R.G., pubblicata in data 29 gennaio 2024, non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione - nello specifico, previo rigetto dell'appello promosso in via incidentale da in quanto infondato in fatto e in diritto - così Controparte_1
giudicare:
1). In accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale
- liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti applicando correttamente le Tabelle di LA (2024) con riferimento al parametro “D” (numero dei superstiti);
- per l'effetto, condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a parte appellante, l'integrale danno C.F._10
dalla stessa patita per la perdita del rapporto parentale con la loro congiunta, signora Per_4
applicando le Tabelle di LA aggiornate al 2024 (i cui importi dovranno essere poi
[...]
attualizzati alla data della sentenza di questa Corte), oltre interessi compensativi e rivalutazione come indicato in narrativa (ed oltre interessi dalla sentenza al saldo);
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di parziale accoglimento del primo motivo di appello, liquidato correttamente il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti attribuendo il corretto punteggio relativo al parametro “D” (numero dei superstiti) delle Tabelle di LA, pagina 2 di 13 rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle Milanesi (ed. 2022) dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte
d'Appello;
- per l'effetto condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 [...]
CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a parte appellante, l'integrale C.F._10 danno dalla stessa patito per la perdita della loro congiunta, signora attualizzando gli Persona_4
importi dalla data delle Tabelle di LA aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado, oltre interessi compensativi e rivalutazione come indicato in atti
(ed oltre interessi dalla sentenza al saldo);
In via ulteriormente subordinata,
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, ove l'adita
Corte
non ritenesse né di liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale considerando il punteggio corretto per il parametro “D” delle Tabelle di LA, né di applicare le nuove
Tabelle
di LA 2024, rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle Milanesi del 2022, dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte d'Appello;
- per l'effetto condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 [...]
CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a parte appellante, l'integrale C.F._10 danno dagli stessi patito per la perdita della loro congiunta attualizzando gli importi Persona_4 dalla data delle Tabelle di LA aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado, oltre interessi compensativi e rivalutazione come indicato in narrativa (ed oltre interessi dalla sentenza al saldo); pagina 3 di 13 2). in accoglimento del terzo motivo di gravame e in riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare il danno da perdita del rapporto parentale in capo a Per_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 [...]
CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a quale C.F._10 Parte_5 esercente la responsabilità genitoriale sul minore il danno da perdita del rapporto parentale Per_1 nella medesima misura riconosciuta al cugino, posta la sussistenza dei medesimi Persona_3
requisiti di cui alle Tabelle a punti applicate;
3). condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del 1°
grado di giudizio conseguenti alla nuova determinazione dell'ammontare del danno in forza della corretta applicazione delle Tabelle del Tribunale di LA, dell'attualizzazione, come indicato in narrativa, e dell'accoglimento del terzo motivo di appello.
4). In ogni caso con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare
NEL MERITO
In via principale respingere siccome infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello proposti da Parte_1
in proprio e quale esercente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la responsabilità genitoriale sul figlio minore in proprio Persona_1 Parte_6
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
In via incidentale pagina 4 di 13 In accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1 riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato riconosciuto a il Persona_3 risarcimento del danno non patrimoniale ed a il risarcimento del danno Parte_4 patrimoniale, condannando i medesimi alla restituzione delle somme percepite da
[...]
Controparte_1
Vinte le spese del grado di giudizio e con rideterminazione delle spese del primo grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
e genitori di (suo fratello), Parte_1 Parte_2 Persona_4 Parte_3 [...]
in qualità di coniuge di e sue figlie, in Pt_4 Persona_4 Pt_6 Parte_5 proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui rispettivi figli minori e (a loro volta nipoti di convenivano in giudizio Persona_3 Persona_1 Persona_4 innanzi il Tribunale e CP_2 Controparte_2 Controparte_1 domandando l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2 del sinistro stradale, occorso il data 26 giugno 2018 in seguito al quale perdeva Persona_4 la vita e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti.
Si costituiva in giudizio la compagnia non contestando la Controparte_1 responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa, ma CP_2 contestando le pretese risarcitorie attoree sia nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto allegando di aver satisfattivamente corrisposto quanto dovuto ante causam.
I convenuti e non si costituivano e venivano pertanto Controparte_2 CP_2 dichiarati contumaci.
Il giudizio esitava nella sentenza n.1033/2024 che accertava l'esclusiva responsabilità di
[...] nella determinazione del sinistro e accoglieva le domande risarcitorie solo Per_5 parzialmente con riferimento al marito, ed al nipote . Parte_4 Persona_3
In particolare disponeva:
“2) tenuto conto delle somme già versate da ante causam, rigetta tutte Controparte_1 le domande proposte nel presente giudizio da , Parte_1 Parte_2 Parte_5
- in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Per_1
-, e
[...] Parte_6 Parte_3
3) condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Persona_5 Controparte_2 risarcire in favore di i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che Parte_4 tenuto conto delle somme corrisposte ante causam, si liquidano rispettivamente in euro
110.832,75 e in euro 4.615,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
pagina 5 di 13 4) condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Persona_5 Controparte_2 risarcire in favore di , come rappresentato legalmente dalla madre Persona_3 Parte_6
tenuto conto delle somme già corrisposte ante causam, il danno non patrimoniale da
[...] perdita del rapporto parentale con la nonna che si liquida in euro 57.030,40, Persona_4 oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
”
Quanto alle spese di lite, compensava le stesse nella misura di ¾, tenuto conto della più che parziale soccombenza degli attori, ponendo il residuo a carico dell'assicurazione convenuta in solido con e . Persona_5 Controparte_2
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale esercente la Parte_3 Parte_4 Parte_5 responsabilità genitoriale sul figlio minore , in Persona_1 Parte_6 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3 proponendo le seguenti censure avverso la decisione del Tribunale:
• laddove il Giudice, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ha errato nell'attribuzione dei punti relativi al parametro D
“sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” delle Tabelle di LA relativamente a Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_6 Parte_5
• laddove il Giudice, nel liquidare erroneamente il danno non patrimoniale in favore degli odierni appellanti, non ha rivalutato gli importi, ottenuti all'esito dell'applicazione delle
Tabelle di LA (ed. 2022) dalla data del 29 giugno 2022 (data di pubblicazione delle stesse) alla data di pubblicazione della sentenza.
• laddove il Giudice ha omesso di riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale in capo al piccolo nipote della vittima primaria, per l'eccessiva Persona_1 giovane età (anche se solo di 10 mesi più piccolo di al quale, al contrario, Persona_3
è stato riconosciuto il risarcimento del danno reclamato).
Instavano inoltre per la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio conseguenti alla nuova determinazione dell'ammontare del danno in forza della corretta applicazione delle Tabelle del Tribunale di LA, dell'attualizzazione, come indicato in narrativa, e dell'accoglimento del terzo motivo di appello.
Si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Proponeva inoltre appello in via incidentale articolando due motivi:
- non dovuta o comunque eccessiva liquidazione del danno non patrimoniale in favore del nipote;
Persona_2
- non dovuta e comunque eccessiva liquidazione del danno patrimoniale da lavoro domestico in favore del marito Parte_4
e non si costituivano e venivano pertanto dichiarati Controparte_2 CP_2 contumaci.
Assegnati i termini ex art 352 cpc, all'udienza del 6.5.2025 la causa veniva rimessa innanzi al
Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 15.5.2025. pagina 6 di 13 ***
Ritiene la corte che l'appello sia fondato e debba trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il Giudice di primo grado ha errato in sede di attribuzione dei punteggi relativi al parametro D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius”. Tale motivo risulta fondato.
Come noto i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di LA, prevedono una distribuzione dei punti sulla base dei parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione :
A. l'età della vittima primaria,
B. l'età della vittima secondaria;
C. la convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria;
D. la sopravvivenza di altri congiunti;
E. la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
Quanto al parametro di cui alla lettera D nel caso di perdita del rapporto parentale con un genitore o con il coniuge sono attribuibili fino a 16 punti, in base al numero di congiunti superstiti facenti parte del nucleo familiare primario del (de cuius e del) danneggiato che avanza richiesta di risarcimento per il danno in parola, oltre al danneggiato stesso. I criteri di liquidazione indicano inoltre espressamente che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato” e ancora “se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita”.
Parimenti, nel caso di rottura del rapporto parentale con un fratello, sono attribuibili fino a 16 punti, in base al numero di congiunti superstiti del danneggiato che avanza richiesta di risarcimento per il danno in parola, oltre al danneggiato stesso. I criteri di liquidazione indicano espressamente che “se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato”.
Orbene, per quanto riguarda (rispettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 padre, madre e fratello di , il Giudice del primo grado ha riconosciuto un totale di Persona_4
59 punti per padre e madre e di 50 punti per il fratello e con particolare riferimento al parametro
D ha attribuito 9 punti, presumendo la sopravvivenza di altri 3 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius.
Invero, nel nucleo familiare primario sono presenti solamente 2 superstiti, oltre al congiunto superstite che avanza richiesta di risarcimento che non deve essere conteggiato (come dimostra pagina 7 di 13 anche il fatto che la tabella prevede il caso di nessun superstite) posto che sorella Persona_6 di e è deceduta 5 anni prima di quest'ultima. Pt_3 Persona_4
Da ciò consegue che per ciascuno dei congiunti del nucleo familiare primario di Persona_4
e dunque per (padre), (madre), (fratello) si Parte_1 Parte_2 Parte_3 sarebbero dovuti attribuire 12 punti con riferimento al parametro D, per un totale di 62 punti ciascuno per il padre e la madre e 53 punti per il fratello.
Nel medesimo errore è occorso il Giudice anche con riferimento a Parte_4 Parte_5
e rispettivamente marito e figlie di
[...] Parte_6 Persona_4
Per quanto riguarda il Giudice di prime cure ha riconosciuto un totale di 91 Parte_4 punti attribuendo per il parametro D 9 punti, presumendo la sopravvivenza di altri 3 congiunti del nucleo familiare primario. Risultano invece presenti solamente due superstiti oltre allo stesso (che non deve essere conteggiato) ovverosia le due figlie e Da ciò Pt_6 Parte_5 consegue che si sarebbero dovuti attribuire 12 punti con riferimento al parametro D, per un totale di 94 punti.
Parimenti con riferimento alle figlie e il Giudice di prime cure ha Pt_6 Parte_5 riconosciuto, rispettivamente, un totale di 69 e 71 punti attribuendo per il parametro D 9 punti, presumendo la sopravvivenza di altri 3 congiunti del nucleo familiare primario laddove invece risultano 2 superstiti, oltre alle stesse che non devono essere conteggiate. Da ciò consegue che si sarebbero dovuti attribuire 12 punti con riferimento al parametro D, per un totale di 72 e 74 punti.
In accoglimento del presente motivo di gravame, pertanto, la Corte deve procedere alla rideterminazione del pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle a punti al momento vigenti e dunque quelle pubblicate il 5 giugno
2024. Il danno da perdita del rapporto parentale è, infatti, unitario, cosicché la Corte dovrà procedere ad una liquidazione ex novo del danno utilizzando le Tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. civ. sez. III, n. 29320/2022).
Al riguardo, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di LA nel giugno 2024 ha aggiornato le
Tabelle del 2022 utilizzate dal giudice di prime cure con quelle attuali (Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita (con allegati) - Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data dell'1 gennaio 2024).
Come noto entrambe le Tabelle 2022 e 2024 sono fondate sul criterio del punto variabile e hanno sostituito le Tabelle del 2021 impostate invece sulla base di una forbice edittale risarcitoria così recependo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10579/2021). Il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
pagina 8 di 13 Le nuove tabelle predisposte dall'Osservatorio milanese prevedono (come già anche le precedenti del 2022) un punteggio per alcuni parametri corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. La somma totale dei punti determinata in base alle circostanze accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicata per il menzionato “valore punto” che, avuto riguardo alle tabelle al momento vigenti e cioè quelle 2024, è pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita del coniuge o del genitore o di euro 1.698,00 per la perdita del fratello e del nipote.
Tutto quanto premesso si ritiene, dunque, di dover rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e come segue: Parte_4 Parte_5 Parte_6
quanto ai genitori e si liquida il danno non patrimoniale da Parte_1 Parte_2 perdita del rapporto parentale nella misura di € 242.482,00 ciascuno (punti 62 (18 + 12 + 12 + 20) * € 3.911,00) e in favore del fratello si liquida la somma di € 89.994,00 (punti Parte_3
53 (12 + 14 + 12 + 15) * € 3.911,00).
In favore del coniuge si liquida il danno non patrimoniale da perdita del Parte_4 rapporto parentale con la moglie nella somma di € 367.634,00 (punti 94 (18 + 18 + 16 + 12 + 30) * € 3.911,00) ed in favore rispettivamente delle figlie e € Pt_6 Parte_5
281.592,00 (punti 72 (18 + 22 + 12 + 20) * € 3.911,00) ed € 289.414,00 (punti 74 (18 + 22 +
12 + 22) * € 3.911,00).
Dall'importo così come sopra calcolato deve essere chiaramente decurtato quanto già Cont corrisposto dall'assicurazione ante causam ed in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si osserva infine che il danno è liquidato in moneta attuale, in quanto i valori monetari indicati dalle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale e da capitalizzazione di una rendita futura sono aggiornati periodicamente e calcolati tenendo già in considerazione gli effetti della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Sulla somma sopra indicata dovranno quindi essere applicati i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tale considerazione consente di ritenere assorbito il secondo motivo proposto in via subordinata, concernente la rivalutazione ed attualizzazione degli importi liquidati in primo grado, posto che la liquidazione del danno viene effettuata ex novo utilizzando i parametri vigenti al momento della decisione già attualizzati.
In ogni caso come appena osservato il danno è sempre liquidato in moneta attuale, in quanto i valori monetari indicati dalle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale e da capitalizzazione di una rendita futura sono aggiornati periodicamente e calcolati tenendo già in considerazione gli effetti della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Quanto al terzo motivo, concernente l'omesso riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in capo anche al secondo nipote della vittima, esso può essere Persona_1 trattato congiuntamente con il primo motivo di appello incidentale proposto da
[...] che per contro contesta, ritenendola non dovuta o comunque eccessiva, anche la CP_1 liquidazione effettuata in favore di primo nipotino della vittima Persona_3 Persona_4
pagina 9 di 13 La Corte ritiene fondato il terzo motivo di appello non condividendo la disparità di trattamento riservata al secondo nipote e ritiene del tutto corretta la liquidazione Persona_1 effettuata dal giudice di primo grado per il primo nipote Respinge pertanto Persona_3 l'appello incidentale condividendo a pieno quanto disposto in primo grado per Persona_3 tanto in punto di an che di quantum.
Sul punto si evidenzia meglio quanto segue.
Deve innanzitutto rilevarsi come sia oramai superato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.
Secondo la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 04/10/2018 , n. 24162
Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21230), invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l' articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"; il rapporto nonni-nipoti, pertanto, non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
La morte di un congiunto conseguente a fatto illecito configura per tutti i superstiti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità famigliare
è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura.
Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.
Pertanto nel caso in cui sia stata offerta prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei superstiti.
Nel caso di specie, sono stati allegati elementi da cui poter desumere l'esistenza di una trama di rapporti tra nonna defunta ed entrambi i nipoti. In particolare con riferimento ad entrambi i nipoti è emerso che la defunta nonna materna li accudiva regolarmente, tanto che dopo il suo decesso (mamma di si è vista costretta a lasciare il lavoro per poter Parte_5 Per_1 supportare maggiormente la propria famiglia, circostanza quest'ultima che avvalora l'esistenza di un forte legame affettivo in particolare proprio tra la nonna ed il nipotino Per_1
pagina 10 di 13 Alla luce di tali argomentazioni la Corte ritiene sussistente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a favore di entrambi i nipoti non potendosi fondare una disparità di trattamento esclusivamente sull'età dei bambini che di fatto differisce di soli pochi mesi.
Venendo ora alla quantificazione del danno, sebbene nelle già menzionate Tabelle milanesi non sia espressamente contemplata la fattispecie in cui il danneggiato sia il nipote che agisce per la perdita del rapporto parentale con il proprio nonno/nonna (essendo invece prevista l'ipotesi contraria), deve comunque ritenersi che le predette tabelle costituiscano in ogni caso valido parametro di riferimento equitativo per la liquidazione del danno potendosi dunque utilizzare la tabella dedicata per l'appunto all'analoga perdita del rapporto parentale in cui il danneggiato è un nonno/nonna che agisce per la perdita del nipote/nipote.
È dunque pienamente condivisibile la quantificazione del Giudice di prime cure con riferimento al primo nipote della vittima effettuata coerentemente con le tabelle di riferimento Persona_3 (€ 67.215,20 : € 1.461,20 da moltiplicarsi per punti 46 (12 + 20 + 9 + 5)).
I medesimi punti devono quindi essere riconosciuti anche al secondo nipote Persona_1
In punto di quantum tuttavia, tenuto conto del già richiamato principio secondo cui al fine di determinare l'ammontare del danno in base al sistema “tabellare” devono essere utilizzati i parametri vigenti al momento della decisione, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con la nonna a favore di va operata applicando Persona_1 il valore punto aggiornato alle Tabelle del 2024.
A favore di va liquidata pertanto la somma di € 78.108,00 (€ 1.698,20 da Persona_1 moltiplicarsi per punti 46 (12 + 20 + 9 + 5)) cui devono essere decurtati € 10.000,00 già Cont corrisposti da ante causam, somma che va maggiorata di interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
Quanto infine all'appello incidentale formulato dall'appellata concernente Controparte_1 il danno patrimoniale da lavoro domestico liquidato in favore del marito si Parte_4 ritiene che lo stesso sia infondata e vada respinto.
La compagnia in particolare non contesta la sussistenza del danno qui in esame ma piuttosto la sua debenza, o comunque l'ammontare liquidato dal Giudice, sulla base del fatto la figlia dopo l'occorso risulta essersi trasferita a casa del padre apportando di fatto il Parte_5 sostegno domestico venuto meno in conseguenza della morte della mamma. L'assunto non può essere condiviso.
Non appare a questa Corte in alcun modo ragionevole ritenere che la figlia possa essersi di fatto sostituita alla moglie deceduta elidendo in tutto o in parte il danno patito dal marito con riferimento al lavoro domestico svolto.
Il trasferimento di a casa del padre può infatti rappresentare una situazione Parte_5 solo temporanea a maggior ragione considerando che la stessa è a sua volta madre e Parte_5 moglie e ha dunque una propria famiglia della quale occuparsi. A differenza della madre inoltre, prima del sinistro aveva un'attività Per_4 Parte_5 lavorativa che a causa del decesso della madre ha dovuto lasciare. Non può dunque escludersi, anche in ragione della sua giovane età (31 anni), che in futuro la stessa possa impiegarsi nuovamente in altra attività lavorativa circostanza che determinerebbe per il padre il venir meno del sostegno domestico di cui si discute. Al contrario la moglie non avrebbe più Per_4 ragionevolmente svolto alcuna attività lavorativa al di fuori di quella di casalinga e avrebbe verosimilmente garantito per tutta la sua vita lo svolgimento dei compiti domestici per sé ed il marito.
pagina 11 di 13 Ritiene pertanto la Corte del tutto condivisibile quanto statuito dal Giudice di prime cure tanto in punto di an che di quantum non potendosi ritenere la circostanza del trasferimento della figlia in alcun modo influente in merito. Parte_5
Anche tale motivo di appello incidentale è dunque infondato e deve essere respinto.
Da ultimo con riferimento alla domanda degli appellanti di rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio si osserva quanto segue.
Ritiene la Corte che la decisione del giudice di prime cure di compensare le spese per i 3/4 sia del tutto condivisibile tenuto conto che le domande risarcitorie venivano integralmente respinte per sei degli otto attori e che a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto sono stati riconosciuti in favore di importi estremamente contenuti. Parte_4
In conclusione la Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza n. 1033/2024 del
Tribunale di LA in punto di liquidazione danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Pt_4 Parte_5 figlio minore , Persona_1 Parte_6
Respinge integralmente l'appello incidentale.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di Controparte_1 andranno poste le spese affrontate dagli appellanti per il giudizio di appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione (attesa la mancanza di fase istruttoria) tenuto conto del decisum e dell'aumento del 20% trattandosi di vertenza con più parti difese da un unico procuratore.
Sussistono infine i presupposti per il versamento, a carico di in quanto Controparte_1 appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , in proprio
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_6
avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 1033/2024, così provvede: Persona_3
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata ridetermina il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale :
• quanto ai genitori e in € 242.482,00 ciascuno;
Parte_1 Parte_2
• quanto al fratello in € 89.994,00; Parte_3
• quanto al coniuge in € 367.634,00; Parte_4
• quanto alla figlia in € 281.592,00; Pt_6
• quanto alla figlia in € 289.414,00; Parte_5
pagina 12 di 13 e per l'effetto condanna e , in solido Controparte_1 Persona_5 Controparte_2 tra loro, a corrispondere le predette somme agli appellanti, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, detratto quanto già ricevuto;
2. condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Persona_5 Controparte_2
a risarcire in favore di come rappresentato legalmente dalla madre Persona_1
tenuto conto delle somme già corrisposte ante causam, il danno non Parte_5 patrimoniale da perdita del rapporto parentale con la nonna che si liquida in Persona_4 euro 68.108,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4. condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese Controparte_1 del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
14.584,80 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
Così deciso in LA, il 15.5.2025 Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 1033/2024, pubblicata il 29/01/2024,
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3
) Parte_4 CodiceFiscale_4
( ) in proprio e quale esercente la Parte_5 CodiceFiscale_5
responsabilità genitoriale sul minore ( ) Persona_1 CodiceFiscale_6
( ) in proprio e quale esercente la Parte_6 CodiceFiscale_7
responsabilità genitoriale sul minore ( ) Persona_2 CodiceFiscale_8
Tutti assistiti e difesi dall'Avv. Marco Impelluso
-APPELLANTI
CONTRO
c.f ), con l'Avv. Gaetano Del Borrello Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
Controparte_2
[...] pagina 1 di 13 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 1033/2024, pubblicata il
29/01/2024, in materia di “Morte”.
CONCLUSIONI:
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Per_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_6 figlio minore : Persona_3
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di LA, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma parziale della sentenza n. 1033/2024 resa dal Tribunale di LA all'esito del giudizio rubricato al n. 29875/2021 R.G., pubblicata in data 29 gennaio 2024, non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione - nello specifico, previo rigetto dell'appello promosso in via incidentale da in quanto infondato in fatto e in diritto - così Controparte_1
giudicare:
1). In accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale
- liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti applicando correttamente le Tabelle di LA (2024) con riferimento al parametro “D” (numero dei superstiti);
- per l'effetto, condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a parte appellante, l'integrale danno C.F._10
dalla stessa patita per la perdita del rapporto parentale con la loro congiunta, signora Per_4
applicando le Tabelle di LA aggiornate al 2024 (i cui importi dovranno essere poi
[...]
attualizzati alla data della sentenza di questa Corte), oltre interessi compensativi e rivalutazione come indicato in narrativa (ed oltre interessi dalla sentenza al saldo);
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di parziale accoglimento del primo motivo di appello, liquidato correttamente il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti attribuendo il corretto punteggio relativo al parametro “D” (numero dei superstiti) delle Tabelle di LA, pagina 2 di 13 rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle Milanesi (ed. 2022) dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte
d'Appello;
- per l'effetto condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 [...]
CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a parte appellante, l'integrale C.F._10 danno dalla stessa patito per la perdita della loro congiunta, signora attualizzando gli Persona_4
importi dalla data delle Tabelle di LA aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado, oltre interessi compensativi e rivalutazione come indicato in atti
(ed oltre interessi dalla sentenza al saldo);
In via ulteriormente subordinata,
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, ove l'adita
Corte
non ritenesse né di liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale considerando il punteggio corretto per il parametro “D” delle Tabelle di LA, né di applicare le nuove
Tabelle
di LA 2024, rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle Milanesi del 2022, dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte d'Appello;
- per l'effetto condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 [...]
CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a parte appellante, l'integrale C.F._10 danno dagli stessi patito per la perdita della loro congiunta attualizzando gli importi Persona_4 dalla data delle Tabelle di LA aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado, oltre interessi compensativi e rivalutazione come indicato in narrativa (ed oltre interessi dalla sentenza al saldo); pagina 3 di 13 2). in accoglimento del terzo motivo di gravame e in riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare il danno da perdita del rapporto parentale in capo a Per_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._9 [...]
CP_2
(c.f. , in solido tra loro, a risarcire a quale C.F._10 Parte_5 esercente la responsabilità genitoriale sul minore il danno da perdita del rapporto parentale Per_1 nella medesima misura riconosciuta al cugino, posta la sussistenza dei medesimi Persona_3
requisiti di cui alle Tabelle a punti applicate;
3). condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del 1°
grado di giudizio conseguenti alla nuova determinazione dell'ammontare del danno in forza della corretta applicazione delle Tabelle del Tribunale di LA, dell'attualizzazione, come indicato in narrativa, e dell'accoglimento del terzo motivo di appello.
4). In ogni caso con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare
NEL MERITO
In via principale respingere siccome infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello proposti da Parte_1
in proprio e quale esercente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la responsabilità genitoriale sul figlio minore in proprio Persona_1 Parte_6
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
In via incidentale pagina 4 di 13 In accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1 riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato riconosciuto a il Persona_3 risarcimento del danno non patrimoniale ed a il risarcimento del danno Parte_4 patrimoniale, condannando i medesimi alla restituzione delle somme percepite da
[...]
Controparte_1
Vinte le spese del grado di giudizio e con rideterminazione delle spese del primo grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
e genitori di (suo fratello), Parte_1 Parte_2 Persona_4 Parte_3 [...]
in qualità di coniuge di e sue figlie, in Pt_4 Persona_4 Pt_6 Parte_5 proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui rispettivi figli minori e (a loro volta nipoti di convenivano in giudizio Persona_3 Persona_1 Persona_4 innanzi il Tribunale e CP_2 Controparte_2 Controparte_1 domandando l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2 del sinistro stradale, occorso il data 26 giugno 2018 in seguito al quale perdeva Persona_4 la vita e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti.
Si costituiva in giudizio la compagnia non contestando la Controparte_1 responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa, ma CP_2 contestando le pretese risarcitorie attoree sia nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto allegando di aver satisfattivamente corrisposto quanto dovuto ante causam.
I convenuti e non si costituivano e venivano pertanto Controparte_2 CP_2 dichiarati contumaci.
Il giudizio esitava nella sentenza n.1033/2024 che accertava l'esclusiva responsabilità di
[...] nella determinazione del sinistro e accoglieva le domande risarcitorie solo Per_5 parzialmente con riferimento al marito, ed al nipote . Parte_4 Persona_3
In particolare disponeva:
“2) tenuto conto delle somme già versate da ante causam, rigetta tutte Controparte_1 le domande proposte nel presente giudizio da , Parte_1 Parte_2 Parte_5
- in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Per_1
-, e
[...] Parte_6 Parte_3
3) condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Persona_5 Controparte_2 risarcire in favore di i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che Parte_4 tenuto conto delle somme corrisposte ante causam, si liquidano rispettivamente in euro
110.832,75 e in euro 4.615,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
pagina 5 di 13 4) condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Persona_5 Controparte_2 risarcire in favore di , come rappresentato legalmente dalla madre Persona_3 Parte_6
tenuto conto delle somme già corrisposte ante causam, il danno non patrimoniale da
[...] perdita del rapporto parentale con la nonna che si liquida in euro 57.030,40, Persona_4 oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
”
Quanto alle spese di lite, compensava le stesse nella misura di ¾, tenuto conto della più che parziale soccombenza degli attori, ponendo il residuo a carico dell'assicurazione convenuta in solido con e . Persona_5 Controparte_2
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale esercente la Parte_3 Parte_4 Parte_5 responsabilità genitoriale sul figlio minore , in Persona_1 Parte_6 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3 proponendo le seguenti censure avverso la decisione del Tribunale:
• laddove il Giudice, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ha errato nell'attribuzione dei punti relativi al parametro D
“sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” delle Tabelle di LA relativamente a Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_6 Parte_5
• laddove il Giudice, nel liquidare erroneamente il danno non patrimoniale in favore degli odierni appellanti, non ha rivalutato gli importi, ottenuti all'esito dell'applicazione delle
Tabelle di LA (ed. 2022) dalla data del 29 giugno 2022 (data di pubblicazione delle stesse) alla data di pubblicazione della sentenza.
• laddove il Giudice ha omesso di riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale in capo al piccolo nipote della vittima primaria, per l'eccessiva Persona_1 giovane età (anche se solo di 10 mesi più piccolo di al quale, al contrario, Persona_3
è stato riconosciuto il risarcimento del danno reclamato).
Instavano inoltre per la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio conseguenti alla nuova determinazione dell'ammontare del danno in forza della corretta applicazione delle Tabelle del Tribunale di LA, dell'attualizzazione, come indicato in narrativa, e dell'accoglimento del terzo motivo di appello.
Si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Proponeva inoltre appello in via incidentale articolando due motivi:
- non dovuta o comunque eccessiva liquidazione del danno non patrimoniale in favore del nipote;
Persona_2
- non dovuta e comunque eccessiva liquidazione del danno patrimoniale da lavoro domestico in favore del marito Parte_4
e non si costituivano e venivano pertanto dichiarati Controparte_2 CP_2 contumaci.
Assegnati i termini ex art 352 cpc, all'udienza del 6.5.2025 la causa veniva rimessa innanzi al
Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 15.5.2025. pagina 6 di 13 ***
Ritiene la corte che l'appello sia fondato e debba trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il Giudice di primo grado ha errato in sede di attribuzione dei punteggi relativi al parametro D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius”. Tale motivo risulta fondato.
Come noto i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di LA, prevedono una distribuzione dei punti sulla base dei parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione :
A. l'età della vittima primaria,
B. l'età della vittima secondaria;
C. la convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria;
D. la sopravvivenza di altri congiunti;
E. la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
Quanto al parametro di cui alla lettera D nel caso di perdita del rapporto parentale con un genitore o con il coniuge sono attribuibili fino a 16 punti, in base al numero di congiunti superstiti facenti parte del nucleo familiare primario del (de cuius e del) danneggiato che avanza richiesta di risarcimento per il danno in parola, oltre al danneggiato stesso. I criteri di liquidazione indicano inoltre espressamente che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato” e ancora “se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita”.
Parimenti, nel caso di rottura del rapporto parentale con un fratello, sono attribuibili fino a 16 punti, in base al numero di congiunti superstiti del danneggiato che avanza richiesta di risarcimento per il danno in parola, oltre al danneggiato stesso. I criteri di liquidazione indicano espressamente che “se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato”.
Orbene, per quanto riguarda (rispettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 padre, madre e fratello di , il Giudice del primo grado ha riconosciuto un totale di Persona_4
59 punti per padre e madre e di 50 punti per il fratello e con particolare riferimento al parametro
D ha attribuito 9 punti, presumendo la sopravvivenza di altri 3 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius.
Invero, nel nucleo familiare primario sono presenti solamente 2 superstiti, oltre al congiunto superstite che avanza richiesta di risarcimento che non deve essere conteggiato (come dimostra pagina 7 di 13 anche il fatto che la tabella prevede il caso di nessun superstite) posto che sorella Persona_6 di e è deceduta 5 anni prima di quest'ultima. Pt_3 Persona_4
Da ciò consegue che per ciascuno dei congiunti del nucleo familiare primario di Persona_4
e dunque per (padre), (madre), (fratello) si Parte_1 Parte_2 Parte_3 sarebbero dovuti attribuire 12 punti con riferimento al parametro D, per un totale di 62 punti ciascuno per il padre e la madre e 53 punti per il fratello.
Nel medesimo errore è occorso il Giudice anche con riferimento a Parte_4 Parte_5
e rispettivamente marito e figlie di
[...] Parte_6 Persona_4
Per quanto riguarda il Giudice di prime cure ha riconosciuto un totale di 91 Parte_4 punti attribuendo per il parametro D 9 punti, presumendo la sopravvivenza di altri 3 congiunti del nucleo familiare primario. Risultano invece presenti solamente due superstiti oltre allo stesso (che non deve essere conteggiato) ovverosia le due figlie e Da ciò Pt_6 Parte_5 consegue che si sarebbero dovuti attribuire 12 punti con riferimento al parametro D, per un totale di 94 punti.
Parimenti con riferimento alle figlie e il Giudice di prime cure ha Pt_6 Parte_5 riconosciuto, rispettivamente, un totale di 69 e 71 punti attribuendo per il parametro D 9 punti, presumendo la sopravvivenza di altri 3 congiunti del nucleo familiare primario laddove invece risultano 2 superstiti, oltre alle stesse che non devono essere conteggiate. Da ciò consegue che si sarebbero dovuti attribuire 12 punti con riferimento al parametro D, per un totale di 72 e 74 punti.
In accoglimento del presente motivo di gravame, pertanto, la Corte deve procedere alla rideterminazione del pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle a punti al momento vigenti e dunque quelle pubblicate il 5 giugno
2024. Il danno da perdita del rapporto parentale è, infatti, unitario, cosicché la Corte dovrà procedere ad una liquidazione ex novo del danno utilizzando le Tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. civ. sez. III, n. 29320/2022).
Al riguardo, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di LA nel giugno 2024 ha aggiornato le
Tabelle del 2022 utilizzate dal giudice di prime cure con quelle attuali (Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita (con allegati) - Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data dell'1 gennaio 2024).
Come noto entrambe le Tabelle 2022 e 2024 sono fondate sul criterio del punto variabile e hanno sostituito le Tabelle del 2021 impostate invece sulla base di una forbice edittale risarcitoria così recependo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10579/2021). Il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
pagina 8 di 13 Le nuove tabelle predisposte dall'Osservatorio milanese prevedono (come già anche le precedenti del 2022) un punteggio per alcuni parametri corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. La somma totale dei punti determinata in base alle circostanze accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicata per il menzionato “valore punto” che, avuto riguardo alle tabelle al momento vigenti e cioè quelle 2024, è pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita del coniuge o del genitore o di euro 1.698,00 per la perdita del fratello e del nipote.
Tutto quanto premesso si ritiene, dunque, di dover rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e come segue: Parte_4 Parte_5 Parte_6
quanto ai genitori e si liquida il danno non patrimoniale da Parte_1 Parte_2 perdita del rapporto parentale nella misura di € 242.482,00 ciascuno (punti 62 (18 + 12 + 12 + 20) * € 3.911,00) e in favore del fratello si liquida la somma di € 89.994,00 (punti Parte_3
53 (12 + 14 + 12 + 15) * € 3.911,00).
In favore del coniuge si liquida il danno non patrimoniale da perdita del Parte_4 rapporto parentale con la moglie nella somma di € 367.634,00 (punti 94 (18 + 18 + 16 + 12 + 30) * € 3.911,00) ed in favore rispettivamente delle figlie e € Pt_6 Parte_5
281.592,00 (punti 72 (18 + 22 + 12 + 20) * € 3.911,00) ed € 289.414,00 (punti 74 (18 + 22 +
12 + 22) * € 3.911,00).
Dall'importo così come sopra calcolato deve essere chiaramente decurtato quanto già Cont corrisposto dall'assicurazione ante causam ed in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si osserva infine che il danno è liquidato in moneta attuale, in quanto i valori monetari indicati dalle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale e da capitalizzazione di una rendita futura sono aggiornati periodicamente e calcolati tenendo già in considerazione gli effetti della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Sulla somma sopra indicata dovranno quindi essere applicati i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tale considerazione consente di ritenere assorbito il secondo motivo proposto in via subordinata, concernente la rivalutazione ed attualizzazione degli importi liquidati in primo grado, posto che la liquidazione del danno viene effettuata ex novo utilizzando i parametri vigenti al momento della decisione già attualizzati.
In ogni caso come appena osservato il danno è sempre liquidato in moneta attuale, in quanto i valori monetari indicati dalle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale e da capitalizzazione di una rendita futura sono aggiornati periodicamente e calcolati tenendo già in considerazione gli effetti della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Quanto al terzo motivo, concernente l'omesso riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in capo anche al secondo nipote della vittima, esso può essere Persona_1 trattato congiuntamente con il primo motivo di appello incidentale proposto da
[...] che per contro contesta, ritenendola non dovuta o comunque eccessiva, anche la CP_1 liquidazione effettuata in favore di primo nipotino della vittima Persona_3 Persona_4
pagina 9 di 13 La Corte ritiene fondato il terzo motivo di appello non condividendo la disparità di trattamento riservata al secondo nipote e ritiene del tutto corretta la liquidazione Persona_1 effettuata dal giudice di primo grado per il primo nipote Respinge pertanto Persona_3 l'appello incidentale condividendo a pieno quanto disposto in primo grado per Persona_3 tanto in punto di an che di quantum.
Sul punto si evidenzia meglio quanto segue.
Deve innanzitutto rilevarsi come sia oramai superato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.
Secondo la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 04/10/2018 , n. 24162
Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21230), invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l' articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"; il rapporto nonni-nipoti, pertanto, non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
La morte di un congiunto conseguente a fatto illecito configura per tutti i superstiti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità famigliare
è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura.
Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.
Pertanto nel caso in cui sia stata offerta prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei superstiti.
Nel caso di specie, sono stati allegati elementi da cui poter desumere l'esistenza di una trama di rapporti tra nonna defunta ed entrambi i nipoti. In particolare con riferimento ad entrambi i nipoti è emerso che la defunta nonna materna li accudiva regolarmente, tanto che dopo il suo decesso (mamma di si è vista costretta a lasciare il lavoro per poter Parte_5 Per_1 supportare maggiormente la propria famiglia, circostanza quest'ultima che avvalora l'esistenza di un forte legame affettivo in particolare proprio tra la nonna ed il nipotino Per_1
pagina 10 di 13 Alla luce di tali argomentazioni la Corte ritiene sussistente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a favore di entrambi i nipoti non potendosi fondare una disparità di trattamento esclusivamente sull'età dei bambini che di fatto differisce di soli pochi mesi.
Venendo ora alla quantificazione del danno, sebbene nelle già menzionate Tabelle milanesi non sia espressamente contemplata la fattispecie in cui il danneggiato sia il nipote che agisce per la perdita del rapporto parentale con il proprio nonno/nonna (essendo invece prevista l'ipotesi contraria), deve comunque ritenersi che le predette tabelle costituiscano in ogni caso valido parametro di riferimento equitativo per la liquidazione del danno potendosi dunque utilizzare la tabella dedicata per l'appunto all'analoga perdita del rapporto parentale in cui il danneggiato è un nonno/nonna che agisce per la perdita del nipote/nipote.
È dunque pienamente condivisibile la quantificazione del Giudice di prime cure con riferimento al primo nipote della vittima effettuata coerentemente con le tabelle di riferimento Persona_3 (€ 67.215,20 : € 1.461,20 da moltiplicarsi per punti 46 (12 + 20 + 9 + 5)).
I medesimi punti devono quindi essere riconosciuti anche al secondo nipote Persona_1
In punto di quantum tuttavia, tenuto conto del già richiamato principio secondo cui al fine di determinare l'ammontare del danno in base al sistema “tabellare” devono essere utilizzati i parametri vigenti al momento della decisione, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con la nonna a favore di va operata applicando Persona_1 il valore punto aggiornato alle Tabelle del 2024.
A favore di va liquidata pertanto la somma di € 78.108,00 (€ 1.698,20 da Persona_1 moltiplicarsi per punti 46 (12 + 20 + 9 + 5)) cui devono essere decurtati € 10.000,00 già Cont corrisposti da ante causam, somma che va maggiorata di interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
Quanto infine all'appello incidentale formulato dall'appellata concernente Controparte_1 il danno patrimoniale da lavoro domestico liquidato in favore del marito si Parte_4 ritiene che lo stesso sia infondata e vada respinto.
La compagnia in particolare non contesta la sussistenza del danno qui in esame ma piuttosto la sua debenza, o comunque l'ammontare liquidato dal Giudice, sulla base del fatto la figlia dopo l'occorso risulta essersi trasferita a casa del padre apportando di fatto il Parte_5 sostegno domestico venuto meno in conseguenza della morte della mamma. L'assunto non può essere condiviso.
Non appare a questa Corte in alcun modo ragionevole ritenere che la figlia possa essersi di fatto sostituita alla moglie deceduta elidendo in tutto o in parte il danno patito dal marito con riferimento al lavoro domestico svolto.
Il trasferimento di a casa del padre può infatti rappresentare una situazione Parte_5 solo temporanea a maggior ragione considerando che la stessa è a sua volta madre e Parte_5 moglie e ha dunque una propria famiglia della quale occuparsi. A differenza della madre inoltre, prima del sinistro aveva un'attività Per_4 Parte_5 lavorativa che a causa del decesso della madre ha dovuto lasciare. Non può dunque escludersi, anche in ragione della sua giovane età (31 anni), che in futuro la stessa possa impiegarsi nuovamente in altra attività lavorativa circostanza che determinerebbe per il padre il venir meno del sostegno domestico di cui si discute. Al contrario la moglie non avrebbe più Per_4 ragionevolmente svolto alcuna attività lavorativa al di fuori di quella di casalinga e avrebbe verosimilmente garantito per tutta la sua vita lo svolgimento dei compiti domestici per sé ed il marito.
pagina 11 di 13 Ritiene pertanto la Corte del tutto condivisibile quanto statuito dal Giudice di prime cure tanto in punto di an che di quantum non potendosi ritenere la circostanza del trasferimento della figlia in alcun modo influente in merito. Parte_5
Anche tale motivo di appello incidentale è dunque infondato e deve essere respinto.
Da ultimo con riferimento alla domanda degli appellanti di rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio si osserva quanto segue.
Ritiene la Corte che la decisione del giudice di prime cure di compensare le spese per i 3/4 sia del tutto condivisibile tenuto conto che le domande risarcitorie venivano integralmente respinte per sei degli otto attori e che a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto sono stati riconosciuti in favore di importi estremamente contenuti. Parte_4
In conclusione la Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza n. 1033/2024 del
Tribunale di LA in punto di liquidazione danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Pt_4 Parte_5 figlio minore , Persona_1 Parte_6
Respinge integralmente l'appello incidentale.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di Controparte_1 andranno poste le spese affrontate dagli appellanti per il giudizio di appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione (attesa la mancanza di fase istruttoria) tenuto conto del decisum e dell'aumento del 20% trattandosi di vertenza con più parti difese da un unico procuratore.
Sussistono infine i presupposti per il versamento, a carico di in quanto Controparte_1 appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , in proprio
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_6
avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 1033/2024, così provvede: Persona_3
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata ridetermina il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale :
• quanto ai genitori e in € 242.482,00 ciascuno;
Parte_1 Parte_2
• quanto al fratello in € 89.994,00; Parte_3
• quanto al coniuge in € 367.634,00; Parte_4
• quanto alla figlia in € 281.592,00; Pt_6
• quanto alla figlia in € 289.414,00; Parte_5
pagina 12 di 13 e per l'effetto condanna e , in solido Controparte_1 Persona_5 Controparte_2 tra loro, a corrispondere le predette somme agli appellanti, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, detratto quanto già ricevuto;
2. condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Persona_5 Controparte_2
a risarcire in favore di come rappresentato legalmente dalla madre Persona_1
tenuto conto delle somme già corrisposte ante causam, il danno non Parte_5 patrimoniale da perdita del rapporto parentale con la nonna che si liquida in Persona_4 euro 68.108,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4. condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese Controparte_1 del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
14.584,80 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
Così deciso in LA, il 15.5.2025 Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
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