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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16183/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CELLETTI BIANCAMARIA e avv. Parte_1
VANNICELLI FRANCESCO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
C, Controparte_1 CP_2Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI NAPOLI
- resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 2.7.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che la parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
2. Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la
Provincia di Napoli sulla base della sentenza n. 6854 del 13 luglio 2023pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, e “del conseguente provvedimento di revoca dell'incarico in ruolo su posto di sostegno attributo presso l'Istituto “Karol TY” e dichiararsi il proprio diritto “all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di concorso DM della Provincia di Napoli, ordinando, per l'effetto, alla resistente
Amministrazione, di disporre la restituzione dell'incarico assegnato presso l'Istituto “Karol
TY” di Arzano, mediante completamento del già avviato periodo di prova”.
A fondamento della domanda è stato dedotto:
- di essere una docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS
– Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di Napoli, nella classe di concorso DM (docente di sostegno scuole secondarie di primo grado) in posizione n. 523 con punti 58;
- di aver conseguito in data 23.7.2021 in Romania la specializzazione su posto di sostegno in data 23 luglio 2021 e di aver presentato entro il termine del 31 luglio
2021 domanda di riconoscimento del proprio titolo innanzi al
[...]
; Controparte_1
- di aver sottoscritto un contratto a tempo determinato presso l'Istituto Karol
TY di Arzano per n. 18 ore settimanali in data 31.8.2021;
- che con decreto 7524 del 27.9.2021 era stata disposta la risoluzione anticipata del contratto sulla base dell'assenza del titolo di studio necessario per accedere alla classe di concorso DM a seguito dell'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS disposta con provvedimento prot. 17797 del
24.9.2021;
- che tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR ed il giudizio si concludeva con una sentenza di rigetto n. 11277/2022 del 25 agosto 2022.;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6854/2023, pubblicata in data 13 luglio
2023 disponeva l'annullamento dei provvedimenti amministrativi oggetto di gravame, fra i quali, la nota prot. 17797 del 24 settembre 2021.
- essendo venuti meno i presupposti della revoca, la ricorrente aveva diritto al reinserimento in prima fascia con ripristino dell'originario contratto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
evidenziando che: non era stato portato a termine il periodo di prova come previsto dall'art 59 co.9 bis del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, avendo prestato servizio la ricorrente per 26 giorni, dal 01.09.21 al 27.09.21; la docente non possedeva un titolo idoneo all'accesso della I fascia delle citate graduatorie, stante l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi della graduatoria su posti di sostegno, di cui al prot. 17797 del 24 settembre 2021 dell'
[...]
; tale provvedimento sino alla pronuncia del Consiglio di Controparte_4
Stato n. 6854/2023, pubblicata in data 13 luglio 2023 era valido ed efficace e non sospeso;
che, come previsto dal D.L. 44/2023 art. 5, “l'a.s. 2023/24 su erano CP_5 previste 4 fasce: -prima fascia dal 2022 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1A) - nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia
1B) -nella prima fascia dal 2022 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento
(Fascia 1C) -nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1D). Per l'assegnazione delle supplenze, prima si scorreva la I fascia, poi gli elenchi aggiuntivi ed infine gli elenchi dei docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento inseriti in 1C e 1D”.
2. La questione giuridica oggetto di giudizio concerne l'idoneità del titolo conseguito all'estero dal ricorrente ai fini del reinserimento degli elenchi aggiuntivi
I Fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per la c.d.c. ADSS (Sostegno) e, conseguentemente, la verifica della correttezza e legittimità del provvedimento con il quale è stato conseguenzialmente risolto anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 1.9.2021.
La norma che trova applicazione nella fattispecie in esame è l'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 112/22, che prevede “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
Come chiarito anche dal Consiglio di Stato anche prima dell'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022, il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero ha carattere non vincolato ma è subordinato ad accertamenti istruttori e l'avvenuto, positivo, riconoscimento è la condizione necessaria costitutiva per la produzione dei relativi effetti (cfr, Consiglio di Stato sez. VI, 22/02/2019, ud.
21/02/2019, n.914 : “Rilevato che l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è riservata ai docenti in possesso di titolo di abilitazione;
Ritenuto, in relazione alle abilitazioni conseguite all'estero, che l'efficacia del relativo titolo è soggetta al previo riconoscimento da parte del Evidenziato che il riconoscimento non è automatico, CP_1 ma investe una valutazione concreta in ordine alla equipollenza rispetto ai titoli formativi previsti in Italia, da effettuarsi con riferimento alla specificità del percorso seguito dal candidato;
Ritenuto, per l'effetto, che, in assenza di diversa previsione normativa, il titolo di abilitazione conseguito all'estero non può ritenersi valido ai fini dell'iscrizione nella suddetta fascia delle graduatorie (e, dunque, anche nella II fascia aggiuntiva) fino a quando non sia concluso il relativo procedimento di riconoscimento”).
Fermo l'eventuale impropria utilizzazione dell'espressione “inserimento con riserva”, non appare di per sé censurabile la scelta organizzativa generale compiuta con l'Ordinanza Ministeriale con riferimento alla fattispecie di titolo conseguito all'estero, consistente nella sola individuazione, nelle more del necessario riconoscimento, del solo possibile posizionamento nelle graduatorie, in attesa del necessario presupposto costituito dall'avvenuto riconoscimento del titolo;
del resto lo stesso art. 5 ter DL 228/2021 richiede l'effettivo “possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124”; la scelta (lo si ripete, di carattere organizzativo generale ed adottata con atto di carattere regolamentare) dell'Amministrazione, in pendenza di una mera domanda di riconoscimento di titolo estero, di individuare la possibile collocazione in graduatoria, ma senza “titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” non appare irragionevole ed anzi è aderente alle considerazioni ed indicazioni del giudice amministrativo in precedenza richiamate circa la natura del procedimento di riconoscimento del titolo estero e tiene conto anche delle possibili conseguenze della diversa scelta sia sugli interessi e la posizione dei soggetti che sono già in possesso di un valido titolo “pleno iure”, sia sull'organizzazione scolastica generale (cfr. sul punto, quanto osservato in motivazione da TAR Roma,
(Lazio) sez. III, 06/10/2022, ud. 27/09/2022, n.12662 : “la scelta di estendere la possibilità di conseguire detti titoli anche all'estero, avrebbe comportato, in virtù dei richiamati termini procedimentali e del cospicuo numero di domande di riconoscimento che il abitualmente tratta, l'inserimento con riserva nelle graduatorie di tutti i CP_1 soggetti abilitandi all'estero, con la conseguenza che in caso di successivi dinieghi alle istanze di riconoscimento presentate, come già successo per gli anni scolastici passati, avrebbero fatto seguito dei provvedimenti di esclusione, con risoluzione dei contratti di lavoro in corso d'anno, a scapito della continuità didattica e della regolarità nello svolgimento delle lezioni, ossia di obiettivi che il servizio pubblico dell'istruzione deve mirare a perseguire”). Per l'esercizio della professione di docente sul sostegno in Italia è pertanto necessario il possesso di un titolo di specializzazione conseguibile nei modi precisati dal d.m. n. 249/2010 e dalle discendenti disposizioni attuative.
Prevede detto d.m. n. 249 del 2010 all'art. 13 che la specializzazione sul sostegno in
Italia si consegue attraverso il superamento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), i cui corsi sono a numero programmato in relazione alle esigenze del sistema scolastico nazionale, con accesso subordinato al superamento di apposite procedure selettive di tipo comparativo indette dai singoli atenei nazionali. Il comma 5, inoltre, specifica che il possesso della specializzazione conseguita al termine del predetto percorso universitario (unitamente all'abilitazione all'insegnamento sul posto comune) consente l'iscrizione nelle specifiche graduatorie per il sostegno al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, vi è la necessità di un riconoscimento in Italia del titolo estero, anche per verificare se per il relativo conseguimento sia stato seguito o meno un corso che presenti caratteristiche che lo rendono equiparabile a quello italiano e, comunque, previo il superamento delle misure compensative all'uopo predisposte.
Tali soggetti, qualora vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono
(e devono) quindi chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della
Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016, che ha modificato il d.lgs. n. 276 del 2007.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente pur avendo dedotto di aver presentato l'istanza di riconoscimento, non ha documentato di aver intrapreso la procedura per il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, non essendo stata neppure depositata la prova della richiesta del riconoscimento e tale riconoscimento, in ogni caso, non risulta ancora avvenuto.
Va inoltre considerato che la difesa di parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tale specifico aspetto a seguito della richiesta specifica formulata dal Tribunale all'udienza del 17.4.2025, in cui si invitata parte ricorrente a chiarire se il titolo conseguito in Romania fosse stato o meno riconosciuto, autorizzando il deposito di documentazione.
Va sotto altro aspetto rilevato che sarebbe stato onere della parte ricorrente dedurre e fornire gli elementi per ritenere che sussistono i presupposti per tale riconoscimento, ossia che vi sia stata una violazione del proprio diritto ad ottenerlo e che l'amministrazione avrebbe dovuto confermare (eliminando la riserva)
l'ammissione negli elenchi aggiuntivi alle prime fasce delle GPS.
L'istante non deduce (se non nel senso di aver “conseguito in Romania la specializzazione su posto di sostegno in data 23.7.2021”) che tale titolo sia stato concesso a seguito di un percorso formativo che lo renda equiparabile a quello italiano.
La risoluzione del contratto è avvenuta, pertanto, in modo legittimo perchè la ricorrente non aveva ottenuto il riconoscimento del titolo e non aveva, in ogni caso, titolo per permanere negli elenchi aggiuntivi di I^ fascia delle GPS per la provincia di Napoli alla data del 27.9.2021 della risoluzione del contratto originariamente stipulato il 1.9.2021.
Non può essere condivisa la tesi della difesa di parte ricorrente secondo cui il suo diritto alla “restituzione dell'incarico assegnato presso l'Istituto “Karol TY” di
Arzano, mediante completamento del già avviato periodo di prova” deriverebbe dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 6854/2023, pubblicata in data 13 luglio 2023.
Nella sentenza in questione è stato accertato che “l'amministrazione dovrà rivalutare la posizione dei ricorrenti, previo esame delle istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni svolte in Romania non siano inferiori a quelli delle formazioni richieste in Italia ai fini dell'abilitazione, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., fra tutte, la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 20 del 29 dicembre 2022)”.
Inoltre, come già chiarito, posto che non vi è stato riconoscimento del titolo alla data indicata nelle richiamate disposizioni, dalla sentenza invocata dal ricorrente non discende tout court il diritto alla stipula del contratto con riconoscimento automatico ai fini giuridici ed economici del periodo per il quale il contratto non vi è stato poiché, come già chiarito, la risoluzione anticipata dal contratto è avvenuta in modo legittimo ed in conformità dei presupposti della normativa applicabile, posto che è la stessa ordinanza ministeriale a prevedere che la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data (20 luglio), come verificatosi nel caso in esame.
Per le considerazioni sin qui esposte la domanda va rigettata.
6. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie giuridica esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Aversa, 8.7.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo